La famiglia: la primigenia formazione sociale
Dal punto di vista giuridico, la famiglia può essere definita come l'ambito in cui si svolge la personalità dell'uomo: la personalità di ciascuno di noi trova la prima realizzazione nell'ambito di tale formazione sociale. La Costituzione riconosce alla famiglia la funzione di società naturale fondata sul matrimonio, ciò significa che tale istituto preesiste al diritto e da questo viene riconosciuto. È qualcosa che troviamo in natura: società naturale in questo senso.
Articolo 29 della Costituzione
L'art. 29 della Costituzione va interpretato alla luce di un'evoluzione giurisprudenziale che riconosce non soltanto le formazioni sociali fondate sul matrimonio ma anche altri tipi di relazioni affettive. Nel tempo, il concetto di famiglia si è evoluto e non è più l'unica formazione sociale riconosciuta e meritevole di tutela poiché altre formazioni sociali possono concorrere alla definizione di istituto familiare e meritano parimenti tutela e protezione.
Principio di uguaglianza
Altro concetto importante che troviamo in Costituzione è il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, oggi dato per scontato ma in passato non era così. L'art. 31 della Costituzione riconosce allo Stato il compito di agevolare la formazione e favorire l'adempimento dei compiti della famiglia. Non ci deve essere solo un riconoscimento passivo ma anche misure dirette ad aiutare la famiglia. Si tratta di un'organizzazione sociale primigenia e indipendente dallo Stato; le articolazioni della famiglia possono essere plurime e oggi si parla di una pluralità di modelli familiari che sono socialmente tipicizzati, ciò significa che la configurazione giuridica di questa pluralità di modelli familiari è qualcosa che ricaviamo a livello sociale.
Tipologie di famiglia
- Famiglia parentale: Ci riferiamo non solo al coniuge e ai figli ma anche ai parenti più lontani, agli affini. È un concetto che viene richiamato in materia di successione, e il grado di parentela da prendere in considerazione è quello del VI grado.
- Famiglia nucleare: La coppia costituita dai coniugi e dai loro eventuali figli.
Tra i coniugi vi è un legame affettivo fondato sul matrimonio, ma non è l'unico modello familiare da prendere in considerazione anche se storicamente è stato quello più importante: esistono differenti modelli familiari socialmente tipicizzati e a livello costituzionale non abbiamo una gerarchia dei rapporti familiari. In passato esisteva una differenza dal punto di vista dei genitori e dei figli e all'interno della coppia il ruolo del padre di famiglia era considerato di prim'ordine. Nell'ipotesi in cui vi era una difformità nelle scelte educative, prevaleva l'opinione del padre. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tutto questo è scomparso e le norme del codice civile sono state riviste. Più recentemente hanno subito una modifica con le norme sulla filiazione e con la riforma Cirinnà vi è stato il riconoscimento con effetti civili delle unioni civili ed omosessuali.
Evoluzione storica e riforma del 1975
Dal punto di vista storico è molto importante far riferimento alla riforma del 1975 perché in seguito ad essa si è affermato il principio di parità tra i coniugi, la necessaria collaborazione reciproca che essi devono avere e si sono fissati i diritti e i doveri nei confronti dei figli. Non abbiamo un unico concetto giuridico di famiglia poiché lo stesso concetto può essere utilizzato in un'accezione più ampia (famiglia parentale) o più ristretta (famiglia nucleare). Nel diritto delle successioni ciò è ben evidente. Quando il legislatore si occupa della successione ab intestato, cioè legittima, che avviene senza testamento, accoglie una nozione di famiglia allargata perché rientrano in questo ambito le relazioni di parentela entro il VI grado (famiglia parentale). Abbiamo il concetto di famiglia nucleare quando parliamo della successione dei legittimari e in tal caso la nozione di famiglia presa in considerazione è limitata al coniuge e ai figli; ciascuno di noi è libero di disporre delle proprie sostanze in tempo di morte come meglio crede, ma questo potere decisionale sui propri beni incontra un limite poiché una quota di questi beni deve necessariamente essere riservato ai cosiddetti legittimari, cioè coniuge e figli.
Famiglia di fatto
Altro concetto sviluppato nel tempo è quello di famiglia di fatto, costituita da una coppia convivente (more uxorio) caratterizzata dalla stabilità di un legame affettivo che non è stato formalizzato con il matrimonio. Ci possono essere o meno dei figli; oggi poco importa se i figli sono nati fuori o in costanza di matrimonio poiché non vi è più la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, c'è un unico status di figli. La famiglia di fatto ha avuto un limitato riconoscimento, è più difficile approntare una tutela in questo caso, perché si deve presumere che per tutelarla ci debba essere in chi la compone un impegno di stabilità. Sotto il profilo del rapporto con i figli, le due situazioni – famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio – sono equiparate; quando parliamo di rapporti tra coniugi e tra conviventi, c'è una differenza, anche nelle tutele.
Principi generali della riforma del diritto di famiglia
Matrimonio e elementi del matrimonio
Nel nostro ordinamento occorreva contrarre prima il matrimonio civile e poi quello religioso. Nel codice del 1865 c'era la regola dell'esclusività del matrimonio civile: per avere effetti civili, il matrimonio doveva essere quello civile, quello religioso poco importava. Con il Concordato del 1929 si è inserito il matrimonio concordatario: è un matrimonio celebrato in chiesa secondo il rito cattolico e trascritto che produce gli effetti civili. Non c'è più bisogno come in passato di due celebrazioni, una in chiesa e una in comune, basta semplicemente il matrimonio concordatario trascritto. Parliamo di un matrimonio che segue le regole del diritto canonico ma i cui requisiti sono anche quelli del Codice civile. Abbiamo poi il matrimonio di culti acattolici il cui schema è simile e prevede un'intesa tra lo Stato italiano e l'altro culto, e la trascrizione determina gli effetti civili.
La riforma del diritto di famiglia del 1975
La legge 151/1975 che ha riformato il diritto di famiglia, ha eliminato la disparità di disposizione tra coniugi; per esempio, prima della riforma esisteva il reato di adulterio ma vi era un'anomalia: veniva punito per la moglie, per quanto riguarda l'adulterio del marito poteva essere punibile come reato solo quando vi era il cosiddetto concubinato conclamato. È un esempio evidente di come uno stesso comportamento moralmente condannabile, fosse giudicato diversamente a seconda se era il maschio o la femmina a compierlo. Altre disparità riguardavano la possibilità solo per il marito di fissare la residenza familiare, con l'obbligo della moglie di seguirlo necessariamente, e il mancato adempimento di questo obbligo costituiva un illecito; con la riforma del diritto di famiglia oggi abbiamo un'eguaglianza piena dei coniugi, non solo: c'è anche un dovere di collaborazione reciproca nella gestione e nel mantenimento della famiglia ed è fatto obbligo ad entrambi di mantenere, educare e istruire e assistere moralmente i figli esercitando dove possibile, insieme la cosiddetta responsabilità genitoriale; la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale.
Il matrimonio
L'art. 29 della Costituzione stabilisce che la Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il termine matrimonio indica sia l'atto negoziale con cui si costituisce il vincolo matrimoniale, sia il rapporto. Se guardiamo le norme del codice troviamo norme che disciplinano il matrimonio come atto, in particolare gli artt. che vanno dall'82 al 142, ma troviamo anche una serie di norme che disciplinano il matrimonio come rapporto, come relazione tra soggetti.
Natura giuridica del matrimonio
Dal punto di vista della natura giuridica, l'atto matrimoniale che natura ha? Esiste una concezione pubblicistica dell'atto matrimoniale che guarda al matrimonio come un negozio plurilaterale, destinato a perfezionarsi con la dichiarazione resa davanti al celebrante; tale concezione è datata e superata poiché è prevalsa la natura negoziale del matrimonio che si qualifica come fattispecie complessa che viene a formazione con il compimento di una serie di atti; la figura del celebrante viene in rilievo solo in via subordinata, perché nella dichiarazione negoziale ciò che conta è la dichiarazione di volontà, lo scambio del consenso tra i coniugi.
Caratteristiche del negozio matrimoniale
Il matrimonio è un negozio giuridico e non un contratto: qual è la differenza? Il negozio è una categoria più ampia, è una dichiarazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico. Il matrimonio è un negozio giuridico, così come il contratto, ma quest'ultimo è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale; è importante questo requisito della patrimonialità che invece non è presente nel negozio matrimoniale. Il negozio è quindi una categoria più ampia che comprende il contratto ma non lo esaurisce, perché negozio è anche il matrimonio, il testamento, oltre che il contratto. Il matrimonio è un negozio giuridico, il momento che lo costituisce ed è produttivo poi di effetti giuridici, è la dichiarazione di volontà che nell'ambito della celebrazione religiosa è rappresentata dal sì.
Libertà di contrarre matrimonio
Quali sono le principali caratteristiche del negozio matrimoniale? Intanto bisogna considerare un principio fondamentale: la libertà di contrarre matrimonio; se qualcuno non è libero, se la volontà del soggetto è stata coartata, il negozio non è valido e può essere annullato; ma anche la libertà di non contrarre matrimonio, di scegliere la convivenza e ciò rientra nella libertà individuale, nella scelta che ognuno ha di realizzare la propria personalità.
Caratteristiche del negozio matrimoniale
Il matrimonio è un negozio giuridico puro e non tollera condizioni o termine, l'eventuale condizione o termine che viene apposto viene considerato non previsto; per l'ufficiale di stato civile che celebra un matrimonio sottoposto a condizione o termine, viene irrogata una sanzione pecuniaria; il matrimonio è un negozio bilaterale che presuppone la presenza di due parti ed è tipico, vale a dire che il contenuto dell'atto viene fissato dalla legge.
Promessa di matrimonio
Che valore ha l'eventuale promessa di matrimonio? La promessa di matrimonio non vincola a contrarre l'atto: se Tizia e Caio si amano e promettono di sposarsi, questa promessa non è vincolante perché verrebbe meno quella libertà di contrarre matrimonio che si ha in quel momento particolare in cui c'è questo scambio di dichiarazioni di volontà. La promessa non vincola al compimento dell'atto ed è possibile sempre cambiare idea, ma si conoscono alcune conseguenze:
- Se risulta da atto pubblico o da scrittura privata o anche se risulta dalla richiesta di pubblicazioni, essa non vincola al compimento del matrimonio ma produce lo stesso degli effetti come, per esempio, il diritto ad ottenere un indennizzo proporzionato alle condizioni economiche dei soggetti che sono coinvolti, se vi sono state delle spese in vista del matrimonio e poi questo non vi è stato per scelta di uno; se ci sono state donazioni obnuziali, queste vanno restituite.
- La donazione obnuziale è disciplinata dall'art. 785 del c.c. e a differenza del regime che vale per le donazioni tout court, si perfeziona senza bisogno di accettazione, ma è efficace solo se si realizza il matrimonio, non obbliga però nel caso di celebrazione agli alimenti e non è revocabile, questa è un'altra differenza con la donazione perché in quest'ultimo caso se c'è invita donazione tra due soggetti e poi il donante diventa povero o non è più in grado di soddisfare i bisogni essenziali, esiste un elenco dei soggetti tenuti agli alimenti, prima fra tutti il donatario, chi ha ricevuto ha l'obbligo di fornire gli alimenti nei limiti di quanto ricevuto; ciò non vale per la donazione obnuziale; la donazione è sempre revocabile, quella obnuziale non è revocabile.
- La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o scrittura privata, da una persona maggiore di età ovvero da minore ammesso a contrarre matrimonio (autorizzato), e la richiesta di pubblicazioni (art. 81), obbliga il promittente che senza giusto motivo abbia cambiato idea, se c'è stato un danno, a risarcirlo, e a restituire le eventuali spese che si sono affrontate in vista di quella promessa (spese per abito da sposa, per il banchetto, ecc.); il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alle condizioni delle parti, che vanno valutate. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro (per es. tradimento prima del matrimonio); la domanda di risarcimento non è proponibile trascorso un anno.
1) La promessa di matrimonio è vincolante? No, non obbliga le parti a contrarre matrimonio.
2) Ci sono degli effetti giuridici? Sì, purché la promessa di matrimonio derivi da atto pubblico, da scrittura privata o da richiesta di pubblicazioni.
3) Quali sono questi effetti? Restituzione delle spese, donazione obnuziale entro un anno dalla mancata celebrazione di matrimonio, risarcimento del danno.
Restituzione dei doni art. 80: il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto; la donazione obnuziale è vincolata alla celebrazione del matrimonio e se non viene celebrato essa non ha motivo di esistere. La richiesta di restituzione dei doni va esercitata entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto. Donazione obnuziale: che natura giuridica ha? Secondo alcuni è un negozio unilaterale, secondo un'altra tesi è un contratto con obbligazioni a carico solo del proponente.
Caratteristiche del negozio matrimoniale
NEGOZIO PURO, LIBERO, BILATERALE, FORMALE perché è prevista una particolare solennità della celebrazione, è UN ATTO PERSONALISSIMO che deve essere compiuto dal diretto interessato; il consenso al matrimonio deve essere prestato personalmente dagli sposi e non è possibile delegare altri, ma il codice prevede il matrimonio per procura art. 111 cod. civ. Non è una deroga perché il procuratore ex art. 111 non è un rappresentante ma un nuncius. Il nuncius è uno strumento di trasmissione della volontà; se do un incarico per rappresentarmi in giudizio o per la stipula di un contratto, il rappresentante pone in essere la propria dichiarazione di volontà; il nuncius fa da tramite alla volontà del soggetto, per esempio il militare che si trova in missione all'estero e vuole sposarsi, il nuncius esprime la sua dichiarazione di volontà (del militare), non è un rappresentante, la sua funzione può essere paragonata a uno strumento per veicolare la dichiarazione di volontà, ad un telefono, per es. Il matrimonio per procura non è una deroga al carattere personale del matrimonio, cioè a quella regola per cui il consenso deve essere prestato dagli sposi personalmente, e la procura deve essere rilasciata attraverso un atto pubblico ed è necessaria l'autorizzazione del Tribunale mediante un decreto che non è impugnabile; si tratta di un atto di volontaria giurisdizione e una volta ottenuta la procura, il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla sua rilascio, ma la stessa può essere sempre revocata, a tutela della libertà di contrarre matrimonio e di poter cambiare idea; passati i 180 giorni, se si vuole il matrimonio per procura occorre un'ulteriore richiesta.
Differenza tra negozio giuridico e contratto
Altra caratteristica: è un negozio giuridico non patrimoniale ed è questa la differenza con il contratto; con il matrimonio si regolano degli interessi personali ma sono fuori le vicende patrimoniali, che possono esserci ed essere collegate al matrimonio, ma sono regolate da discipline diverse. Dal punto di vista della realizzazione dell'atto negoziale e del rapporto si tratta di una regolamentazione di interessi personali e non patrimoniali; non è un contratto.
Forme matrimoniali
Patti Lateranensi e matrimonio concordatario 1929. Conferma del Concordato e parziale modifica nel 1984 con i cosiddetti accordi di Villa Madama. Cos'è il matrimonio concordatario, cosa è avvenuto con i Patti Lateranensi? È avvenuto il riconoscimento della possibilità di attribuire effetti civili al matrimonio religioso attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile. Nell'ordinamento giuridico italiano convivono due diverse forme di matrimonio:
- Il matrimonio civile regolamentato dalle norme del codice civile e interamente sottoposto alle leggi italiane; queste regole si applicano per quanto riguarda la forma, i presupposti e gli effetti.
- Il matrimonio concordatario cioè un matrimonio religioso celebrato davanti al ministro di culto cattolico che segue le regole del diritto canonico ma che in seguito alla trascrizione nei registri dello stato civile acquisisce effetti civili nell'ordinamento italiano, diventando vincolante per quest'ultimo. C'è una differenza rispetto al matrimonio civile: la legge canonica riguarda l'atto, mentre sotto il profilo del rapporto giuridico si fa riferimento alla legge.
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