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GARANZIE PERSONALI
Esse si basano sull'impegno personalmente assunto dal garante; ciò che garantisce garanzia non è un bene mobile o immobile, ma il patrimonio del terzo garante. Sono:
A. FIDEIUSSIONE
Il creditore, per evitare il rischio dell'inadempimento del debitore, stipula un contratto con un terzo, il fideiussore, il quale garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento dell'obbligazione del debitore. Tale contratto deve essere concluso espressamente, è gratuito. Le parti sono soltanto il creditore e il fideiussore, il debitore ne resta estraneo e non è necessario che venga informato. Secondo l'art. 1940 è possibile anche la subfideiussione che ha natura sussidiaria, giacché il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui l'altro sia insolvente. In ogni caso il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale del debito ex art. 1944 c.c., ma le parti
Possono derogare questo principio generale stabilendo l'obbligo per il creditore della preventiva escussione del debitore principale. Inoltre, può essere anche la confideiussone in cui diversi soggetti si obbligano quali fideiussori nei confronti del creditore principale, ciascuno è solidalmente obbligato per l'intero debito verso lo stesso creditore; tuttavia si può anche richiedere il beneficio della divisione. Il creditore deve agire entro 6 mesi dalla scadenza contro il debitore o il fideiussore, pena la decadenza e l'estinzione della fideiussione. Il fideiussore, che ha pagato l'obbligazione garantita, ha il diritto di agire in regresso contro il debitore principale indipendentemente dal fatto che questi sia a conoscenza o meno. Il 'rilievo del fideiussore' consiste nel fatto che il fideiussore, ancor prima del pagamento, possa agire verso il debitore affinché questo gli presti la garanzia del soddisfacimento di
B. FIDEIUSSIONE OMNIBUS. Solitamente fanno ricorso a questa le banche per garantire l'esposizione debitoria di un soggetto debitore verso la banca per diversi rapporti di finanziamento ricevuti. Tale garanzia si riferisce, non a un debito specifico, bensì a tutti quelli presenti e futuri verso la banca. Essa però è stata ritenuta inefficace nel caso in cui la banca, pur consapevole dell'insufficienza del patrimonio del debitore, abbia continuato ad erogare credito, facendo affidamento non più sul patrimonio del debitore ma su quello del fideiussore, violando così il principio di buona fede.
C. MANDATO DI CREDITO. Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l'incarico non può rinunciare, mentre quello che lo ha
dato può revocarlo, risarcendo però il danno all'altra parte (art.1958 c.c.)
D. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA. Garantisce l'adempimento di obbligazioni tramite il ricorso, per via contrattuale, a strumenti destinati ad operare a prima richiesta, strumenti definiti autonomi in quanto si sottraggono al vincolo di accessorietà al debito garantito. Al prestatore della garanzia, a fronte della richiesta del creditore, non è dato opporre alcuna eccezione (esempio per rifiutare) se non la exceptio doli generalis che si basa sulla prova del comportamento abusivo o fraudolento del richiedente.
E. LETTERE DI PATRONAGE. Differiscono dalla fideiussione e dal mandato di credito; spesso utilizzate nei rapporti tra gruppi di società e istituti bancari consistono in dichiarazioni unilaterali, il più delle volte richieste dalla banca, nelle quali la società capogruppo rilascia specifiche informazioni sulla società partecipata.
F. ANTICRESI. Il
Il presupposto è costituito da un rapporto obbligatorio consistente in un credito pecuniario, la cui estinzione è più facile (visto che solitamente rapporti tra debitore e creditore di natura agraria). Il debitore consegna al creditore, a garanzia del credito di durata decennale, un immobile (spesso fondo produttivo), affinché il debitore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale; in tal modo la garanzia fornita al creditore consente di realizzare la graduale estinzione del debito.
Garanzie reali. IPOTECA. È un diritto reale di garanzia su un bene immobile (ma anche beni mobili registrati); attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene su cui grava e di essere soddisfatto con preferenza sulla somma ricavata (art.2808 c.c.). In quanto diritto reale, essa è caratterizzata dal 'diritto di seguito': il creditore può espropriare il bene anche nei confronti del terzo che lo abbia acquistato.
dopo la costituzione della garanzia. Elementi necessari per la sua costituzione sono: titolo e iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Ci possono essere ipoteca volontaria, il titolo viene rappresentato da un contratto o da un atto unilaterale del proprietario del bene; ipoteca legale, quando è la legge stessa ad attribuire tale diritto a determinati creditori; ipoteca giudiziale, in seguito a una sentenza che condanni al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione oppure al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente. Si possono iscrivere più ipoteche per diversi crediti su uno stesso immobile e a ciascuna di esse viene assegnato un grado, che dipende dal momento della sua iscrizione. Sono caratteri dell'ipoteca: la specialità, l'indivisibilità, l'accessorietà. Nel caso di mancato adempimento, il creditore ipotecario potrà promuovere l'esecuzione forzata sul bene ipotecato, il bene.verrà pignorato e venduto all'asta; sul prezzo ricavato dalla vendita il creditore ipotecario potrà soddisfarsi con precedenza sugli altri creditori. Il terzo acquirente può scegliere di pagare lui stesso i crediti ipotecari oppure rilasciare i beni ai creditori; egli ha comunque ragione di indennità verso il suo dante causa.
Esiste anche un'altra procedura, detta 'purgazione dell'ipoteca'; essa consiste nell'offerta di pagare ai creditori una somma pari al prezzo d'acquisto del bene o al suo valore di mercato se il bene è stato acquistato a titolo gratuito; i creditori potranno accettare oppure promuovere l'espropriazione.
L'estinzione dell'ipoteca si ha nel caso di estinzione dell'obbligazione garantita, per rinuncia del creditore, per perimento del bene ipotecato, con il suo mancato rinnovo dopo 20 anni, con la scadenza dell'eventuale termina finale o condizione risolutiva.
b. PEGNO. È un
diritto reale di garanzia su un bene mobile o un'universalità di beni mobili; attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno ed è caratterizzato dal diritto di seguito. La legge prevede anche il pegno dei diritti reali su beni mobili (usufrutto e uso) e dei crediti. Esso si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità. Il creditore così è tenuto a custodirla e risponde per la sua perdita o deterioramento, può difenderla con le azioni possessorie ed eccezionalmente con l'azione di rivendicazione; tuttavia non può usarla, salvo che non sia necessario per la sua conservazione, e ha diritto al rimborso delle spese per la conservazione. In caso di inadempimento il creditore può far vendere la cosa, soddisfarsi sul ricavato e restituire l'eventuale residuo al debitore. Per il pegno di crediti la prelazionepuò avere luogo solo se il pegno risultada atto scritto e la costituzione è stata notificata al debitore del credito. Il creditore pignoratizio, alla scadenza del credito ricevuto in pegno, è tenuto a riscuoterlo. Inoltre, è concesso il pegno rotativo: le parti possono pattuire la possibilità di sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto del pegno, senza far venire meno la continuità del rapporto. Direcente il legislatore ha aggiunto il pegno mobiliare non possessorio, il quale può essere concesso solo da imprenditori iscritti nel registro delle imprese e solo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il debitore può trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, i beni gravati da pegno. Infine, vi è il pegno irregolare, che si ha quando vengono consegnate al creditore cose fungibili (ad es. Somma di denaro); il creditore ne acquista la disponibilità e diventa debitore.
della somma: si parla di cauzione. In caso di inadempimento, egli potrà compensarlo in tutto o in parte col debito che ha verso chi gli ha prestato la cauzione. Privilegi Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge ad alcuni crediti, in considerazione della causa di credito e perciò sottratti al principio fondamentale della parità di trattamento. L'ordine di preferenza tra più crediti dipende solo dalla legge, che gradua la meritevolezza di ciascuno sulla base della loro causa. Esso può essere: - generale, su tutti i beni mobili del debitore, non gode del diritto di seguito e uno dei principali è quello dei crediti riguardanti le retribuzioni dei lavoratori subordinati; - speciale, solo su determinati beni mobili o immobili, in considerazione della particolare connessione tra credito e bene, gode del diritto di seguito (anche anteriormente al sorgere del privilegio). Sono preferiti a ogni altro credito quelli per spese.di giustizia (cioè quelle per gli atti conservativi o di espropriazione di beni mobili o immobili nell'interesse comune dei creditori); subito dopo quelli riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, nonché le indennità per effetto della cessazione del rapporto di lavoro; seguono poi i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale. L'ordine tra i privilegi è indicato dagli artt. 2778 ss. C.c.; la regola generale è che i privilegi speciali su beni mobili non possono esercitarsi in pregiudizio dei creditori pignoratizi; quelli su beni immobili invece sono preferiti ai crediti garantiti da ipoteca. L'estinzione del credito di norma porta all'estinzione del privilegio; in materia di novazione però le parti possono convenire espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Capitolo XVI
Gli altri atti o fatti fonti di obblig