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LA TRANSAZIONE

Art. 1965: La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Il contratto di transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che tra di essi potrebbe insorgere di fronte al rischio di perdere la lite, entrambi gli interessati preferiscono pervenire ad un regolamento contrattuale che rende inammissibile e irrilevante accertare chi avesse ragione o torto.

Elemento essenziale, per la validità del contratto di transazione, è che esso abbia ad oggetto diritti disponibili, diritti, cioè, dei quali le parti possano validamente disporre.

(sarebbe nulla, ad esempio, una transazione che avesse, per oggetto, il diritto agli alimenti; oppure non si può transigere una lite relativa alla paternità di un figlio). Inoltre è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito mentre la transazione relativa ai rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito è annullabile solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità – dunque rapporti che traggano origine da contratti nulli per motivi diversi dall'illiceità ovvero nel caso in cui la pretesa di una o di entrambe le parti origini da documenti falsi ovvero, infine, laddove la transazione riguardi una situazione giuridica già definita da sentenza passata in giudicato, il rimedio concesso è quello dell'annullamento. La forma del contratto di transazione è libera anche se si richiede la forma scritta ai fini della prova, ad probationem. Ove il rapporto giuridico oggetto di transazione,

Trovi la sua fonte in un contratto che richieda la forma scritta a pena di nullità, è analogamente richiesta la forma scritta anche per il corrispondente contratto di transazione per il principio della simmetria delle forme.

La transazione non può essere impugnata dalla parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio sulla lite. Dunque, non si può impugnare la transazione invocando un errore di diritto relativo alle questioni oggetto di controversia tra le parti.

Vi è, invece, la possibilità di procedere al suo annullamento in caso temerarietà della pretesa giuridica di una delle parti. La temerarietà della pretesa equivale alla consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa stessa, con la conseguente carenza della res dubia. Si può chiedere l'annullamento della transazione se è stata stipulata in base a documenti che in seguito sono riconosciuti falsi oppure si venga a

conoscenza di documenti ignoti al momento dellastipulazione del contratto.

Inoltre, il codice civile esclude l'impugnabilità per causa di lesione dal momento che per valutarese via sia stata lesione a carico di una delle parti occorrerebbe previamente accertare quale fosserealmente la situazione giuridica contestata.

Art.1971 c.c.: Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altrapuò chiedere l'annullamento della transazione.

Art.1972 c.c.: È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbianotrattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamentea un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa dinullità del titolo.

Art.1973 c.c.: È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti chein seguito sono stati riconosciuti

: La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. <156> LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI La cessione dei beni ai creditori tende ad evitare la procedura esecutiva; infatti, è il contratto con : La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Per detto contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam. La dottrina prevalente considera la cessione come un MANDATO IN REM PROPRIAM concluso dunque, anche nell'interesse dei creditori mandatari. La cessione si intende fatta PRO SOLVENDO: il debitore

è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Per effetto della cessione il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti, ma ha diritto a esercitare il controllo sulla gestione ed ottenere l’eventuale residuo della liquidazione.

Ai creditori è concessa un’azione di annullamento se il debitore pur dichiarando di cedere tutti i beni ha nascosto una parte notevole di essi oppure occultato passività o simulato passività inesistenti.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE ED ILLECITO

L’art. 1173 richiama tra le fonti dell’obbligazione il fatto illecito.

I fatti illeciti sono trattati all’interno del libro IV delle obbligazioni titolo IX. Le norme contenute all’interno di tale titolo disciplinano il sistema della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, cioè del principio

In virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto, o comunque, di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento obbliga l’autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali e non patrimoniali che dalla medesima sono derivate.

Ai fatti illeciti devono aggiungersi anche le altre fattispecie introdotte dalla legislazione speciale, si pensi ad esempio:

  • alla responsabilità da prodotti dannosi
  • al danno dell’ambiente

Il complesso dei fatti illeciti, la cui ricorrenza determina il sorgere dell’obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto, è qualificato con il termine RESPONSABILITA’ CIVILE, in contrapposizione alla responsabilità penale, diretta a punire il colpevole di comportamenti ritenuti riprovevoli per l’intera collettività.

La funzione risarcitoria assolta dalla responsabilità civile appare orientata a sanzionare

Il comportamento anomalo che ha prodotto un danno nella sfera giuridica di altri violando il principio del neminem laedere. Gli articoli 2043-2046 delineano la struttura dell'illecito aquiliano. La responsabilità aquiliana, fondata sul principio di neminem ledere ed avente funzione riparatoria, sanzionatoria e di prevenzione, presuppone la colpevolezza dovuta ad un comportamento negligente (colpa) o intenzionale (dolo) posto in essere da un soggetto nella pienezza della capacità di intendere e di volere, 2046. Ex art. 2046 non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. Mancando la capacità di intendere e di volere può anche esservi dolo o colpa (anche un minore di 14 anni può volere o meno un fatto), ma non ci sarà responsabilità dell'agente; questo non vuol dire che non sarà mai nessun.

soggetto che risponda dei danni (v. art. 2047 c.c.); ne parleremo più avanti in occasione dei casi di esclusione della responsabilità. Si deduce che, di regola, perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dallo stesso cagionato al danneggiato debbono concorrere i seguenti presupposti:
  1. il fatto;
  2. l'illiceità del fatto;
  3. l'imputabilità del fatto al danneggiante;
  4. il dolo o la colpa del danneggiante;
  5. il nesso causale fra il fatto e l'evento dannoso (c.d. "danno-evento");
  6. il danno (c.d. "danno-conseguenza").
La responsabilità che, ove concorrano detti presupposti, grava sul danneggiante viene definita come "responsabilità extracontrattuale". IL FATTO Per fatto si intende ciò che cagiona il danno ad opera di un comportamento umano. La condotta di colui che ha commesso un danno può essere commissiva, ossia quando consiste in un facere, oppure

può essere omissiva, ossia quando comporta un non facere. la condotta omissiva consiste nella violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto dall'ordinamento. Si pensi, ad es., alla condotta dell'automobilista che non si ferma a prestare assistenza al pedone che ha appena investito.

L'ILLECITÀ

Molte volte è la legge a determinare che un determinato fatto è un fatto illecito, e in quanto tale obbliga chi lo pone in essere a risarcire il danno che ha provocato.

Il codice penale dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole; dunque, l'illecito penale costituisce anche l'illecito civile.

Gli illeciti penali sono tipici, nel senso che devono essere definiti in modo preciso dalla lege sulla base del principio di legalità, secondo l'art. 1 del codice penale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come

Il reato è un'azione che viola la legge penale e comporta conseguenze penali. Al contrario, per gli illeciti civili si applica il principio opposto di atipicità: l'articolo 2043 stabilisce che ogni atto doloso o colposo che provoca un danno ingiusto ad altri obbliga il responsabile a risarcire il danno, a meno che la legge non preveda espressamente la risarcibilità del danno. Si tratta di una clausola generale che non specifica quali danni siano considerati ingiusti né i criteri per determinare se un determinato danno sia ingiusto o meno.

Come accennato in precedenza, il codice richiede che al momento dell'azione (atto illecito) il soggetto sia in grado di intendere e volere. L'articolo 2046 del codice civile stabilisce che chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui ha commesso il fatto dannoso non è responsabile delle conseguenze, a meno che lo stato di incapacità non sia causato dalla sua colpa.

ilità civile, infatti, l'imputabilità si riferisce alla capacità di una persona di essere considerata responsabile per i propri atti e di essere soggetta a conseguenze legali. Nel contesto penalistico, invece, l'imputabilità si riferisce alla capacità di una persona di comprendere la natura e la gravità dei propri atti e di agire in conformità con la legge. L'imputabilità penale è spesso legata all'età e alla capacità mentale di una persona. Nella responsabilità civile, l'imputabilità può essere valutata in base a diversi fattori, come l'età, la capacità mentale e la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Ad esempio, un minore potrebbe essere considerato non imputabile per un atto illecito commesso a causa della sua età e della sua mancanza di comprensione delle conseguenze. Inoltre, l'imputabilità civile può essere influenzata da fattori come l'incapacità mentale o la presenza di una malattia mentale che impedisce a una persona di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. In conclusione, l'imputabilità differisce tra il campo della responsabilità civile e quello penale, ma entrambi si riferiscono alla capacità di una persona di essere considerata responsabile per i propri atti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
180 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziaa- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.