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L’amministrazione è per questo stata divisa in 5 sezioni specializzate per una tutela efficace e
specifica per ogni sezione, oltre che garantire un’efficace ripartizione dei diritti.
La sezione Musica contiene tutte le opere musicali con alla base un testo e non costituiscano uno
spettacolo completo, come ad esempio la lirica. Si parla di grande diritto sull’opera da parte
dell’autore perché ogni uso, anche online, costituisce con contratto tra l’autore e l’utilizzatore. Si
parla invece di piccolo diritto quanto spetta alla volontà dell’autore scegliere se autorizzare l’uso
senza compenso. Il sistema di amministrazione si basa su un’autorizzazione generica che concede
l’intero repertorio.
La sezione lirica gestisce le opere del teatro musicale e della danza, insieme ai contributi
coreografici. Le opere vengono depositate e dichiarate e per l’uso definito in SIAE si ricevono i
compensi. A questa sezione compete anche l’intermediazione dei diritti economici per le
utilizzazione di opere musicali di pubblico dominio di prima pubblicazione o realizzate da un’opera
critica; il compenso per il noleggio di partiture e parti orchestrali.
La sezione DOR (Drammatica, Operetta, Rivista) si occupa occasionalmente di contenuti musicali.
Gestisce le opere relative al teatro quando sono scritte per la rappresentazione dal vivo, anche
nell’ipotesi di destinazione alla radiodiffusione e televisione. Se lo spettacolo è accompagnato da
musiche, si depositano anch’esse e la SIAE gestisce i diritti per conto del compositore.
Le opere musicali della sezione Lirica e del DOR sono gestite secondo le norme del grande diritto;
nella sezione musica invece il repertorio viene gestito collettivamente e sono gli associati a decidere
in che termini richiedere i diritti. Esempio è l’art. 11 sulle limitazione degli usi online. Non è facile
ottenere i diritti per la musica protetta dai grandi diritti: conviene rivolgersi a quella protetta dai
piccoli diritti.
La sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) contiene le opere della letterature e delle arti
visive, i cui autori decidono di affidarle alla SIAE per riscuotere i diritti dall’utilizzazione pubblica.
La sezione cinema amministra i diritti degli autori di opere cinematografiche e televisive. Tiene
Pubblico Registro Cinematografico con i crediti relativi ad autori e gli aventi diritto sulle produzioni
cinematografiche nazionali.
10.4 Il ruolo della SIAE: nello specifico, i soggetti tutelati e le attività.
La gestione collettiva rappresenta la miglior formula per l’amministrazione e per l’ottimizzazione
dei costi.
L’associazione di un autore alla SIAE è su base volontaria e si realizza in tre passaggi: la
presentazione della domanda di ammissione; il pagamento del contributo e il dichiarazione di che
opera si vuole affidare alla Società. Il contributo degli associati, oltre che alla quota annuale, è
fondamentale per la sussistenza della SIAE che non riceve finanziamenti pubblici. L’iscrizione alla
SIAE può essere gratuita per quanto indicato dagli artt. 21-25. La SIAE trae il suo sostentamento
anche dalle somme che riscuote per conto degli autori.
Alla SIAE è riservata ex lege l’intermediazione per l’esercizio del diritto d’autore. Nessuno è
obbligato ad affidarsi alla SIAE ma se si vuole tutelare la propria opera e gestire i diritti, si è
obbligati ad affidarsi ad essa. È il principio del monopolio legale sancito dall’art. 180 della legge
del diritto d’autore che impone alla SIAE l’obbligo di negoziare con qualsiasi utilizzatore
osservando principi di parità di trattamento e oggettività. Il regime di esclusività ha messo in dubbio
la costituzionalità dell’art. 180 che è stato risolto dalla Corte che ha sottolineato con la ratio sia
quella di proteggere i diritti degli autori in funzione della promozione della cultura e della
diffusione delle opere di ingegno. Già nel 1972 si era trovata una giustificazione dalla Corte
Costituzionale che aveva visto nella posizione della SIAE l’esigenza di carattere generale e
pubblico, per la protezione del diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi.
Il tribunale di Milano si è espresso in merito alla vicenda tra SIAE e Suonreef Ldt. che minava il
monopolio della Società. È stato stabilito che l’art. 180 non può essere considerato di carattere
eccezione e di stretta interpretazione, né estrapolato dal contesto normativo. L’art. 185 però limita
l’applicazione dell’intero complesso di norme ai soli autori italiani. La normativa si occupa di
tutelare gli autori, la loro posizione e non imponendo vincoli. Non esiste per gli autori stranieri
obblighi rispetto alla legge per cui non devono per forza rivolgersi alla SIAE.
La SIAE svolge anche il ruolo di tenuta di registri pubblici come il Pubblico Registro
Cinematografico, un registro di pubblicità affidato per legge alla SIAE per le provvidenze di
sostegno della cinematografia nazionale. La registrazione fa fede all’esistenza dell’opera e alla sua
pubblicazione.
Il Registro pubblico per il software ne rende pubblica l‘esistenza e la titolarità dei diritti relativi ai
programmi. La richiesta di registrazione avviene su apposito modello ed è accompagnata da un
disco ottico contente il programma per elaborare. Si tratta di una registrazione facoltativa e molto
onerosa.
La SIAE gestisce anche un deposito per le opere inedite che va rinnovato ogni 5 anni e contiene
ogni espressione dell’ingegno. Ha carattere privato e serve a fornire una prova documentale di
esistenza dell’opera alla data di deposito. Non dà diritto all’iscrizione alla SIAE o alla tutela
dell’opera perché la SIAE non si assume il compito di lettura o di collocamento del lavoro, né
responsabilità per il plagio.
10.5 La prevenzione e repressione della violazione della legge sul diritto d’autore. Il
contrassegno.
Nella prevenzione delle violazione del diritto d’autore, la SIAE può costituirsi parte civile. Infatti
per l’art. 171 ter la SIAE è colpita direttamente dal fenomeno della riproduzione e della vendita di
supporti magnetici che l’abusivo produrre duplica evitando di corrispondere quanto dovuto alla
SIAE. Questo costituisce un atto lesivo verso la Società e i suo associati che non possono far fronte
al fenomeno. La SIAE ha anche il compito di agire e di richiedere risarcimento per il danno subito,
svolgendo un’attività si giuridica che economica per la salvaguardia delle opere dell’ingegno.
La SIAE ha il ruolo di reprime i fenomeni di violazione resi frequenti dai nuovi mezzi di diffusione.
L’art. 181 bis riguarda l’apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi per
elaborare e opere multimediali, su suoni, voci e immagini. L’art. 182 bis dà i ruoli di tutela,
prevenzione e repressione delle violazioni.
Le norme che si occupano del contrassegno sono nel corpus dell’art. 171 bis il cui prima comma
sanziona chi duplica abusivamente per trarne profitto programmi per elaborare e chi, sempre a
scopo di lucro, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
L’8 novembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che il contrassegno
SIAE deve esser considerato un specifica tecnica, nella misura nazionale, in riferimento al prodotto
o all’imballaggio come una della caratteristiche richieste per il prodotto. Il contrassegno deve
indicare che il prodotto è autentico e legale. Siccome ogni norma che istituisce una misura tecnica
deve essere notificata alla Commissione e nessuna a tema del bollino lo è stata, per un vizio
procedurale questo non si può applicare ai privati. Quindi i privati possono, davanti al giudice
nazionale, richiedere la disapplicazione della regola tecnica non conforme alla direttiva 98/34/CE.
L’unico comportamento sanzionabile e penalmente rilevante è la duplicazione.
Il bollino SIAE per i programmi per elaborare può essere applicata dall’autore o da un soggetto
legittimato nel caos di intenzione a commercializzare il software o comunque a cederlo a scopo di
lucro. Si aggiunge anche chiunque duplica, importa, vende e commercializza il software, anche
senza autorizzazione dell’autore, per trarne profitto.
10.6 L’equo compenso.
L’equo compenso o contributo per la copia privata è un contributo imposto per avere il diritto ad
effettuare la copia privata delle opere protette dal diritto d’autore.
L’equo compenso di trova normato nella lg 5 febbraio 1992 n. 93 e dal recepimento della direttiva
europea 29/2001/CE nel D. lgs. 68 del 9 aprile 2003. L’ammontare del compenso è stabilito dalla
legge del diritto d’autore come indennizzo sulla copia privata delle opere. Il compenso è stato poi
determinato dal d.m. 30 dicembre 2009 e corrisponde ad una parte del prezzo finale del prodotto per
gli apparecchi destinati alla registrazione, per gli apparecchi polifunzionali viene calcolato sul
prezzo di un prodotto monofunzionale equivalente.
C’è chi ha definito l’equo compenso una tassa imposta ai consumatori per l’uso privato di copie
tutelate e regolarmente acquistate. Questo ha generato ostilità sia da parte dei consumatori che versi
gli stessi produttori di hardware.
Nel 2010 il TAR del Lazio si è pronunciato dopo che aziende e consumatori avevano chiesto di
dichiarare illegale l’equo compenso. La Corte di Giustizia sosteneva che l’equo compenso per copia
privata deve essere ancorato all’effettivo utilizzo del supporto per tale scopo. Il TAR si è limitato a
riconoscere l’equo compenso come tassa perché risponde al problema della crisi del settore e serve
a garantire la remunerazione ai titolari delle opere d’ingegno. A conferma di questo il Consiglio di
Stato con la sentenza 18 febbraio 2015 n. 823 sostiene che anche la normativa europea parla di equo
compenso per risarcire adeguatamente i titolari dei diritti dall’uso privato delle copie del loro
lavoro.
Capitolo XI
Il diritto d’autore in Internet.
11.1 Premessa: perché occuparsi di internet?
La legge del 1942 in materia di diritto d’autore è superata per l’avvento di nuovi mezzi di
comunicazione, ma è ancora vigente. Internet ha posto vari problemi giuridici che impongono una
riflessione per creare un sistema di regola valido per il web. Attualmente ci si trova nella
contraddizione tra la territorialità delle norme in materia di diritto d’autore e la transnazionalità di
internet: servirebbe un sistema che garantista l’uguaglianza di trattamento a tutti.
La vicen