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SIAE.
• Richiesta del certificato di agibilità: va richiesta per via telematica all’INPS. Bisogna
comunicare i propri dati fiscali e richiedere il PIN identificativo. L’INPS rilascerà poi la
posizione INPS riguardo ai dati anagrafici delle parti, contributi versati, i compensi lordi…
detto certificato di agibilità.
Dopo l’evento:
• Pagamento dei contributi previdenziali: entro il 16 del mese successivo all’evento, vanno
liquidati i contributi, coerenti con quanto riportato nell’agibilità, tramite modelle F24.
• Pagamento artista: il cachet e l’eventuale rimborso spese deve essere liquidato entro i
termini dietro fattura (se l’artista è un professionista), quietanza di pagamento (se è un
lavoratore occasionale), busta paga (se è un lavoratore subordinato).
• Oneri fiscali: entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’artista si liquida, tramite
F24, gli oneri fiscali. Tale versamento va fatto da parte dell’organizzatore ma viene
trattenuto dal compenso lordo dell’artista.
• Denuncia mensile unificata: entro il 25 del mese successivo all’evento, va inviata
all’INPS. Aggrega tutti i dati delle varie agibilità del mese. È uno strumento di verifica
dell’INPS.
• Certificazione compensi: entro il mese di febbrai dell’anno successivo al pagamento del
cachet e degli eventuali rimborsi spese, l’organizzatore deve rilasciare all’artista la
certificazione dei compensi liquidati. Questo documento riassume i compensi netti e lordi, le
trattenute fiscali e previdenziali e tutti i dati utili all’artista per poter consegnare i documenti
per il 730.
• Modello 770 e dichiarazione dei redditi: attraverso un professionista, l’organizzatore fa
redigere il modello 770 e la propria dichiarazione dei redditi. Nel primo modello sono
riassunte tutte le ritenute d’acconto operate e i compensi liquidati per ogni lavoratore; il
secondo determina il reddito netto dell’ente e il carico fiscale dell’organizzatore.
Conclusioni.
2.
Nell’organizzazione di un evento concorrono moltissime pratiche amministrative. Non bisogna mai
tralasciarle né dimenticare tutti gli altri aspetti preliminari. Alcuni adempimenti richiesti sono
ridondanti, tanto che si inviano gli stessi documenti ad enti diversi ma non bisogna mai trascurarli.
Il contratto.
Incontro tra organizzatore dell’evento e artista.
1.
Già in fase di progettazione, si deve individuare l’artista (o gli artisti) e tutti i lavorati che verranno
coinvolti nello spettacolo. Prima dell’evento artistico è buona norma stilare i contratti per iscritto:
questi contratti vengono stipulati ad personam, ovvero personalizzati in base all’importanza e alle
specifiche dell’artista, al suo ruolo ed altri variabili. Nella redazione di contratti di lavoro
dipendente, ci si rifà a uno dei modelli proposti dal CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro)
sottoscritti tra le organizzazione sindacali e le imprese. Parte integrante del contratto è il
Regolamento di palcoscenico che serve a disciplinare il lavoro artistico e organizzativo del teatro
su convenzioni d’uso. Ha un valore formare per i comportamenti da tenere nei luoghi dello
spettacolo e disciplina il lavoro.
Incontro fra il committente e l’artista: il contratto.
1.1
Gli elementi principali di un contratto di prestazione artistica sono:
• Dati identificativi dell’organizzatore
• Dati identificativa dell’artista
• Recapiti telefonici
• Professione/attività esercitata
• Compenso lordo, detto cachet artistico
• Data e modalità di pagamento
• Luogo e data dell’evento, eventuali pause, durata delle prove
• Eventuale rimborso spese
• Strumento musicale e programma musicale svolto (solo in ambito di contratti musicali)
• Titolo della produzione, ruolo e norme dei principali responsabili.
• Principali obblighi dell’artista.
• Eventuali opzioni
• Eventuali condizioni di menzione pubblicitaria
• Eventuale riconoscimento di eventuali diritti o provvigioni di agenzia
• Eventuali clausole addizionali.
• Clausole di risoluzione del contratto.
Clausole contrattuali.
1.2
È opportuno includere specifiche clausole che includono:
• Clausola di esclusiva: serve ad assicurarsi la prestazione esclusiva dell’artista. Egli si
impegna a rendere la propria prestazione unicamente verso un datore di lavoro/committente
per un dato tempo o per una determinata area geografica.
• Clausola di opzione: impegna l’artista a sottoscrivere eventuali ed ulteriori contratti di
scrittura per un determinato periodo di ripresa dello spettacolo, con lo stesso ruolo e gli
stessi compensi, che possono essere maggiorati in caso di successo.
• Clausola di protesta: il committenti si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il
contratto qualora la resa dell’artista sia insufficiente al raggiungimento degli obiettivi.
• Clausola per diritti per riprese televisive e radiofoniche: l’ente organizzatore si riserva il
diritto di fare riprese di durata inferiore ai tre minuti senza dover corrispondere nulla
all’artista. Oltre il tempo di tre minuti, si negozia con l’artista il compenso e i diritti
derivanti. Talvolta si sigla un accordo di rinuncia di qualsiasi diritto televisivo e radiofonico
da parte dell’artista. Tale clausola evita che artisti possano vantare crediti derivati dallo
sfruttamento della loro immagine nella performance artistica.
• Clausole connesse a risoluzioni contrattuali per forza maggiore e penalità: le parti si
riservano il diritto di rescindere o annullare il contratto senza obbligo di risarcimento solo
nei casi di forza maggiori a norma di legge. Nel caso di malattia, l’ente può mandare un
medico di fiducia a visitare l’artista. La rescissione unilaterale e ogni infrazione alla clausola
comporta il risarcimento della controparte più gli eventuali danni morali e materiali.
• Clausole connesse a promozione e obblighi di menzione: le parti stabiliscono che in ogni
forma di pubblicità, promozione, comunicazione, nei titoli di testa, nella didascalie delle
trasmissioni dei prodotti derivanti dallo sfruttamento di immagine dello spettacolo dovrà
essere menzionato il nome, il marchio e il logotipo degli enti co-produttori in un dato ordine
e con dato misure e proporzioni. L’ente organizzatore farà applicare tale clausola anche a
terzi. L’ente si impegna a fornire il materiale promozionale e fotografico, assolti i diritti, per
la pubblicità dello spettacolo oltre che a fornire tutti i nomi e marchi per la stessa.
• Clausole connesse al cosiddetto nome d’obbligo dell’artista: l’artista non viene
considerato nome d’obbligo nello spettacolo, per tanto è l’ente che decide se includerlo o
meno nella pubblicità e nella promozione. La presenza di un artista nell’organico non è
vincolata dalla presenza degli altri. L’ente può quindi sostituire gli artisti e darne
comunicazione al momento della sostituzione o durante le prove. L’artista può comunque
partecipare alla promozione, alle conferenze e ai recital.
• Clausole comuni connesse alla risoluzione del rapporto: clausole che illustrino la modalità
di risoluzione del contratto come ad esempio per giusta causa, per scadenza del termine di
realizzazione, per impossibilità…
Forme contrattuali instaurabili tra organizzatore ed artista.
2.
Nel mondo dello spettacolo si trovano tre tipi di prestazioni lavorative:
• Lavoro subordinato
• Lavoro parasubordinato
• Lavoro autonomo, occasionale e professionale.
È aperto il dibattito sulla corretta natura giuridica del rapporto tra organizzatore dell’evento e
artista. Alcuni tendono a qualificarlo come lavoro autonomo perché l’artista è di fatto autonomo
nella scelta del suo lavoro. Altri lo vedono come lavoro subordinato perché l’organizzatore impone
degli obblighi imprescindibili all’artista. La Cassazione identifica il parametro normativo che
distingue il lavoro subordinato da quello autonomo nel potere organizzativo, direttivo e disciplinare
del datore di lavoro che porta ad una limitazione dell’autonomia e dell’inserimento
nell’organizzazione aziendale. In particolare, con riferimento all’attività artistica, la Cassazione
definisce la prestazione artistica, a prescindere dal suo valore di pregio, come possibile oggetto di
lavoro subordinato se sussistono i parametri per poter inserire l’artista nell’impresa di produzione
dello spettacolo.
La forma contrattuale più utilizzata nei contesti medio-piccoli è il lavoro autonomo.
Lavoro autonomo.
2.1
L’art. 2222 del codice civile definisce il rapporto di lavoro autonomo quando una persona si obbliga
a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza
vincoli di subordinazione verso il committente.
Le caratteristiche del lavoro autonomo:
• Volontà del committente e del collaboratore ad escludere la subordinazione
• Compenso commisurato alla professionalità e al risultato
• Libera modalità di svolgimento delle prestazione e autonomia organizzativa
• Il committente non coordina il lavoro
• I tempi di lavoro sono concordati tra le parti
• Prestazione predeterminata
• Il collaboratore non viene inserito nell’organizzazione dell’azienda
• Nessun vincolo gerarchico e quindi nessuna sanzione disciplinare.
Il lavoro autonomo si divide tra occasionale e professionale. Non esistono parametri imprescindibili
per la distinzione tra occasionale e professionale: in via generale si ritiene professionale lo
svolgimento di un’attività lavorativa autonoma che permette in guadagnare compensi di una certa
consistenza provenienti da una sola attività lavorativa. Influisce, inoltre, il conseguimento di titoli
professionali.
Lavoro autonomo occasionale.
2.1.1
È possibile stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale quando l’artista presta la sua
opera in modo saltuario, non professionale, senza vincoli di subordinazione e senza organizzazione
di mezzi particolari. Secondo il Testo Unico ex DPR 917/86 art. 67, comma 1 lett. l il lavoro
autonomo occasionale è quello che genera redditi diversi da quelli ricavati dall’attività lavorativa
principale. Quindi si intende quell’attività svolta saltuariamente, senza vincolo di subordinazione e
che non rientra in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’attività artistica si ritiene occ