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Estratto del documento

SIAE.

• Richiesta del certificato di agibilità: va richiesta per via telematica all’INPS. Bisogna

comunicare i propri dati fiscali e richiedere il PIN identificativo. L’INPS rilascerà poi la

posizione INPS riguardo ai dati anagrafici delle parti, contributi versati, i compensi lordi…

detto certificato di agibilità.

Dopo l’evento:

• Pagamento dei contributi previdenziali: entro il 16 del mese successivo all’evento, vanno

liquidati i contributi, coerenti con quanto riportato nell’agibilità, tramite modelle F24.

• Pagamento artista: il cachet e l’eventuale rimborso spese deve essere liquidato entro i

termini dietro fattura (se l’artista è un professionista), quietanza di pagamento (se è un

lavoratore occasionale), busta paga (se è un lavoratore subordinato).

• Oneri fiscali: entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’artista si liquida, tramite

F24, gli oneri fiscali. Tale versamento va fatto da parte dell’organizzatore ma viene

trattenuto dal compenso lordo dell’artista.

• Denuncia mensile unificata: entro il 25 del mese successivo all’evento, va inviata

all’INPS. Aggrega tutti i dati delle varie agibilità del mese. È uno strumento di verifica

dell’INPS.

• Certificazione compensi: entro il mese di febbrai dell’anno successivo al pagamento del

cachet e degli eventuali rimborsi spese, l’organizzatore deve rilasciare all’artista la

certificazione dei compensi liquidati. Questo documento riassume i compensi netti e lordi, le

trattenute fiscali e previdenziali e tutti i dati utili all’artista per poter consegnare i documenti

per il 730.

• Modello 770 e dichiarazione dei redditi: attraverso un professionista, l’organizzatore fa

redigere il modello 770 e la propria dichiarazione dei redditi. Nel primo modello sono

riassunte tutte le ritenute d’acconto operate e i compensi liquidati per ogni lavoratore; il

secondo determina il reddito netto dell’ente e il carico fiscale dell’organizzatore.

Conclusioni.

2.

Nell’organizzazione di un evento concorrono moltissime pratiche amministrative. Non bisogna mai

tralasciarle né dimenticare tutti gli altri aspetti preliminari. Alcuni adempimenti richiesti sono

ridondanti, tanto che si inviano gli stessi documenti ad enti diversi ma non bisogna mai trascurarli.

Il contratto.

Incontro tra organizzatore dell’evento e artista.

1.

Già in fase di progettazione, si deve individuare l’artista (o gli artisti) e tutti i lavorati che verranno

coinvolti nello spettacolo. Prima dell’evento artistico è buona norma stilare i contratti per iscritto:

questi contratti vengono stipulati ad personam, ovvero personalizzati in base all’importanza e alle

specifiche dell’artista, al suo ruolo ed altri variabili. Nella redazione di contratti di lavoro

dipendente, ci si rifà a uno dei modelli proposti dal CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro)

sottoscritti tra le organizzazione sindacali e le imprese. Parte integrante del contratto è il

Regolamento di palcoscenico che serve a disciplinare il lavoro artistico e organizzativo del teatro

su convenzioni d’uso. Ha un valore formare per i comportamenti da tenere nei luoghi dello

spettacolo e disciplina il lavoro.

Incontro fra il committente e l’artista: il contratto.

1.1

Gli elementi principali di un contratto di prestazione artistica sono:

• Dati identificativi dell’organizzatore

• Dati identificativa dell’artista

• Recapiti telefonici

• Professione/attività esercitata

• Compenso lordo, detto cachet artistico

• Data e modalità di pagamento

• Luogo e data dell’evento, eventuali pause, durata delle prove

• Eventuale rimborso spese

• Strumento musicale e programma musicale svolto (solo in ambito di contratti musicali)

• Titolo della produzione, ruolo e norme dei principali responsabili.

• Principali obblighi dell’artista.

• Eventuali opzioni

• Eventuali condizioni di menzione pubblicitaria

• Eventuale riconoscimento di eventuali diritti o provvigioni di agenzia

• Eventuali clausole addizionali.

• Clausole di risoluzione del contratto.

Clausole contrattuali.

1.2

È opportuno includere specifiche clausole che includono:

• Clausola di esclusiva: serve ad assicurarsi la prestazione esclusiva dell’artista. Egli si

impegna a rendere la propria prestazione unicamente verso un datore di lavoro/committente

per un dato tempo o per una determinata area geografica.

• Clausola di opzione: impegna l’artista a sottoscrivere eventuali ed ulteriori contratti di

scrittura per un determinato periodo di ripresa dello spettacolo, con lo stesso ruolo e gli

stessi compensi, che possono essere maggiorati in caso di successo.

• Clausola di protesta: il committenti si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il

contratto qualora la resa dell’artista sia insufficiente al raggiungimento degli obiettivi.

• Clausola per diritti per riprese televisive e radiofoniche: l’ente organizzatore si riserva il

diritto di fare riprese di durata inferiore ai tre minuti senza dover corrispondere nulla

all’artista. Oltre il tempo di tre minuti, si negozia con l’artista il compenso e i diritti

derivanti. Talvolta si sigla un accordo di rinuncia di qualsiasi diritto televisivo e radiofonico

da parte dell’artista. Tale clausola evita che artisti possano vantare crediti derivati dallo

sfruttamento della loro immagine nella performance artistica.

• Clausole connesse a risoluzioni contrattuali per forza maggiore e penalità: le parti si

riservano il diritto di rescindere o annullare il contratto senza obbligo di risarcimento solo

nei casi di forza maggiori a norma di legge. Nel caso di malattia, l’ente può mandare un

medico di fiducia a visitare l’artista. La rescissione unilaterale e ogni infrazione alla clausola

comporta il risarcimento della controparte più gli eventuali danni morali e materiali.

• Clausole connesse a promozione e obblighi di menzione: le parti stabiliscono che in ogni

forma di pubblicità, promozione, comunicazione, nei titoli di testa, nella didascalie delle

trasmissioni dei prodotti derivanti dallo sfruttamento di immagine dello spettacolo dovrà

essere menzionato il nome, il marchio e il logotipo degli enti co-produttori in un dato ordine

e con dato misure e proporzioni. L’ente organizzatore farà applicare tale clausola anche a

terzi. L’ente si impegna a fornire il materiale promozionale e fotografico, assolti i diritti, per

la pubblicità dello spettacolo oltre che a fornire tutti i nomi e marchi per la stessa.

• Clausole connesse al cosiddetto nome d’obbligo dell’artista: l’artista non viene

considerato nome d’obbligo nello spettacolo, per tanto è l’ente che decide se includerlo o

meno nella pubblicità e nella promozione. La presenza di un artista nell’organico non è

vincolata dalla presenza degli altri. L’ente può quindi sostituire gli artisti e darne

comunicazione al momento della sostituzione o durante le prove. L’artista può comunque

partecipare alla promozione, alle conferenze e ai recital.

• Clausole comuni connesse alla risoluzione del rapporto: clausole che illustrino la modalità

di risoluzione del contratto come ad esempio per giusta causa, per scadenza del termine di

realizzazione, per impossibilità…

Forme contrattuali instaurabili tra organizzatore ed artista.

2.

Nel mondo dello spettacolo si trovano tre tipi di prestazioni lavorative:

• Lavoro subordinato

• Lavoro parasubordinato

• Lavoro autonomo, occasionale e professionale.

È aperto il dibattito sulla corretta natura giuridica del rapporto tra organizzatore dell’evento e

artista. Alcuni tendono a qualificarlo come lavoro autonomo perché l’artista è di fatto autonomo

nella scelta del suo lavoro. Altri lo vedono come lavoro subordinato perché l’organizzatore impone

degli obblighi imprescindibili all’artista. La Cassazione identifica il parametro normativo che

distingue il lavoro subordinato da quello autonomo nel potere organizzativo, direttivo e disciplinare

del datore di lavoro che porta ad una limitazione dell’autonomia e dell’inserimento

nell’organizzazione aziendale. In particolare, con riferimento all’attività artistica, la Cassazione

definisce la prestazione artistica, a prescindere dal suo valore di pregio, come possibile oggetto di

lavoro subordinato se sussistono i parametri per poter inserire l’artista nell’impresa di produzione

dello spettacolo.

La forma contrattuale più utilizzata nei contesti medio-piccoli è il lavoro autonomo.

Lavoro autonomo.

2.1

L’art. 2222 del codice civile definisce il rapporto di lavoro autonomo quando una persona si obbliga

a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza

vincoli di subordinazione verso il committente.

Le caratteristiche del lavoro autonomo:

• Volontà del committente e del collaboratore ad escludere la subordinazione

• Compenso commisurato alla professionalità e al risultato

• Libera modalità di svolgimento delle prestazione e autonomia organizzativa

• Il committente non coordina il lavoro

• I tempi di lavoro sono concordati tra le parti

• Prestazione predeterminata

• Il collaboratore non viene inserito nell’organizzazione dell’azienda

• Nessun vincolo gerarchico e quindi nessuna sanzione disciplinare.

Il lavoro autonomo si divide tra occasionale e professionale. Non esistono parametri imprescindibili

per la distinzione tra occasionale e professionale: in via generale si ritiene professionale lo

svolgimento di un’attività lavorativa autonoma che permette in guadagnare compensi di una certa

consistenza provenienti da una sola attività lavorativa. Influisce, inoltre, il conseguimento di titoli

professionali.

Lavoro autonomo occasionale.

2.1.1

È possibile stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale quando l’artista presta la sua

opera in modo saltuario, non professionale, senza vincoli di subordinazione e senza organizzazione

di mezzi particolari. Secondo il Testo Unico ex DPR 917/86 art. 67, comma 1 lett. l il lavoro

autonomo occasionale è quello che genera redditi diversi da quelli ricavati dall’attività lavorativa

principale. Quindi si intende quell’attività svolta saltuariamente, senza vincolo di subordinazione e

che non rientra in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell’attività artistica si ritiene occ

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LaTita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e gestione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Giampiretti Marco.