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GLI AIUTI DI STATO
1 INTRODUZIONE
Il principio generale della libertà di concorrenza non riguarda solo le imprese ma anche gli
Stati membri.
Distorsioni della concorrenza possono derivare dalle politiche economiche degli Stati quando
adottino misure tese ad agevolare la produzione di certe imprese nazionali o a sostenere settori
produttivi in crisi.
Le stesse conseguenze possono aversi anche quando a beneficiare di detti interventi siano tutti gli
operatori economici, perché anche in questo caso si potrebbe pregiudicare il libero flusso di scambi
tra gli Stati membri. Infatti certe imprese, in forza di tali sostegni, vengono a trovarsi in una
situazione agevolata rispetto ad altre imprese concorrenti del mercato interno e quindi in
condizione di maggiore competitività.
Come le regole di concorrenza destinate alle imprese, anche le regole sugli aiuti di Stato hanno per
fine quello di garantire la libera concorrenza. Da qui la necessità di contemperamento tra finalità
dell'Unione ed esigenze specifiche degli Stati.
Le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati (da 107 a 109) costituiscono un regime a sé stante
per i collegamenti con settori di competenza statale; per tale motivo il divieto posto dall'art. 107
non è assoluto e incondizionato: esso si limita a porre un principio generale di incompatibilità
degli aiuti, soggetto a deroghe, alcune previste altre rimesse alla valutazione caso per caso
delle Istituzioni: della Commissione che in materia ha potere discrezionale ampio e del Consiglio,
ha facoltà di ammettere aiuti in deroga.
Infatti certi interventi rappresentano uno strumento necessario della politica economica nazionale.
Quindi Commissione e Consiglio dovranno valutare nel caso concreto la compatibilità della misura
statale col mercato interno e decidere di vietarla o sopprimerla quando risulti pregiudicare la libera
concorrenza (aiuti quindi sottratti alla discrezionalità degli Stati)
2 IL DIVIETO DEGLI AIUTI PUBBLICI: CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO
La disciplina dettata dagli art. 107-109TFUE riguarda gli aiuti accordati dagli Stati per favorire
certe imprese o talune produzioni nazionali; essa si applica anche alle imprese pubbliche.
Tutti gli aiuti statali sono sottoposti al controllo delle istituzioni, ma il divieto posto dall'art.107
riguarda solo gli aiuti che risultano incompatibili col mercato interno a seguito di accertamenti
effettuati dalla Commissione caso per caso. Ne consegue che l'art. 107.1 non produce effetti
diretti, nel senso che i singoli non potrebbero invocarlo dinanzi ai giudici nazionali per contestare la
compatibilità di un aiuto e che l'aiuto può essere mantenuto fino a che la Commissione non decida
in merito (vedremo che il 108.3 esplica effetti diretti).
Sono esclusi dal divieto gli aiuti considerati compatibili de jure e quelli suscettibili di essere
dichiarati compatibili al verificarsi delle condizioni previste dall'art 107.2/3 (infra) nonché
quelli erogati a favore di soggetti che non esercitano attività economiche (es: enti di ricerca, uni)
e quelli che influiscono sulla concorrenza al di fuori dell'ambito UE; ugualmente anche gli aiuti
agli artigiani, ai piccoli commercianti in mancanza dell'elemento organizzativo di una certa
consistenza o di quello della continuità produttiva.
Alcuni settori beneficiano di un regime speciale di aiuti stabilito direttamente dal Trattato, o da una
normativa da esso derivata o dai poteri riconosciuti alle Istituzioni nel quadro di una organizzazione
comune di mercato (agricoltura,pesa,trasporti, rispetto ai quali il Consiglio può emanare norme che
limitano l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato; lo stesso deve dirsi per le agevolazioni
finanziarie disposte a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale.
Affinché una misura adottata da uno Stato membro sia qualificata come aiuto e rientri nella
relativa disciplina del Trattato occorre che:
a)un vantaggio economicamente apprezzabile per certe imprese o talune produzioni
b)distorsione alla concorrenza
c)sugli scambi tra gli Stati membri
d)un onere per il bilancio dello Stato attuando un trasferimento diretto o indiretto di risorse dallo
Stato a un'impresa
e)imputabile allo Stato stesso.
3 NOZIONE RILEVANTE DI “AIUTO DI STATO”
Dall'art. 107 non è ricavabile una definizione di aiuto statale. Occorre dire che nella nozione di
aiuto di
Stato rilevante per il Trattato rientrano non solo le sovvenzioni, i sussidi e le prestazioni analoghe,
ma anche gli interventi pubblici che alleviano oneri che di norma pesano sul bilancio di
un'impresa e quindi senza essere sovvenzioni ne hanno uguali natura ed effetti.
L'aiuto deve essere accordato dallo Stato direttamente o indirettamente (es sgravi a banche che
concedono finanziamenti a condizioni più favorevoli), sotto qualsiasi forma (leggi, regolamenti,
atti amministrativi) mediante risorse statali e deve tradursi in un vantaggio economico per le
imprese destinatarie, anche se riguardante materie di competenza statale.
Di converso, i vantaggi concessi con mezzi diversi da risorse statali o che non costituiscano un
onere supplementare per lo Stato o per gli enti pubblici e che non comportino dunque un
trasferimento di fondi pubblici verso le imprese, esulano dall'applicazione art. 107.
La Commissione negli anni ha indicato misure che rientrano nella nozione di aiuto di Stato:
sovvenzioni, rimborsi, le esenzioni da imposte e tasse, poi nel tempo: Commissione e Corte hanno
aggiunto: la partecipazione al capitale di imprese pubbliche o private, premi o agevolazioni
all'esportazione, esoneri o riduzioni per il pagamento degli oneri sociali a certe imprese. E' aiuto
anche il fatto che lo Stato si assuma dei costi che normalmente sopportano le imprese (esempio
quelli anti inquinamento). L'aiuto deve essere imputabile allo Stato, compresi enti territoriali e gli
enti pubblici; inoltre nella nozione di aiuti di Stato possono rientrare anche aiuti provenienti da enti
privati sottoposti a controllo pubblico o in cui il potere pubblico ha influenza determinante, purché
collegati a risorse pubbliche o comunque erogati sulla base di direttive dei pubblici poteri. (così la
Corte ha considerato aiuto i conferimenti in conto capitale di ENI nella società Lanerossi poiché
ENI è ente controllato dallo Stato).
Se l'aiuto è accordato da un ente indipendente dallo Stato e con risorse provenienti da
contributi volontari di privati, esula dall'art. 107.
La Corte ha affermato il principio che non costituisce aiuto una misura che pur arrecando
vantaggi a un'impresa non comporta oneri per il bilancio statale. Un onere per lo Stato può
essere anche una diminuzione delle entrate. Al fine di stabilire la partecipazione statale al capitale
sociale costituisca aiuto di Stato, la Corte ha seguito il criterio dell'investitore privato che opera in
una normale economia di mercato: bisogna cioè valutare se in una situazione analoga un
investitore privato avrebbe effettuato un analogo conferimento di capitale. (stesso concetto per
il principio del creditore privato in caso di prestito)
4 GLI AIUTI INCOMPATIBILI COL MERCATO INTERNO: REQUISITI DI
INCOMPATIBILITA'
Ai sensi dell'art.107 risultano incompatibili col mercato comune gli aiuti che rispondano a tali
condizioni:
a) Essere erogati a favore di certe imprese o talune produzioni, rilevando il carattere selettivo
della misura, carattere che conta anche in caso le imprese potenzialmente beneficiarie siano più di
una o appartengano a più settori produttivi, ne consegue che una misura di politica economica
davvero generale, non costituisce aiuto incompatibile ai sensi dell'art. 107. Tuttavia, una misura
statale favorevole alla generalità dei prodotti nazionali esportati o a tutte le imprese esportatrici
costituisce aiuto e risulta incompatibile con l'art.107 anche se applicata senza distinzione a tutti i
prodotti esportati, in quanto rafforza la posizione di questi sui mercati degli altri Stati membri e
comunque perché vi sono imprese che non possono usufruire di tale aiuto non producendo per
l'esportazione
b) Falsare o minacciare di falsare la concorrenza, sul mercato nazionale che fra imprese
appartenenti a Stati membri diversi, creando vantaggio per talune imprese a scapito dei
concorrenti. Si deve considerare non solo la concorrenza attuale ma anche quella potenziale. In
ogni caso l'effetto distorsivo non può essere presunto ma deve essere dimostrato dalla
Commissione. Può costituire aiuto ogni vantaggio economico concesso dalle pubbliche autorità
anche se non gratuito; qualora la remunerazione richiesta sia inferiore a quella rispondente alle
condizioni normali di mercato. Non rileva invece il fine perseguito, poiché l'art. 107 non distingue
gli interventi statali a secondo della loro causa o scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti;
ne consegue che la nozione di aiuto è puramente oggettiva, in funzione solo della questione di
determinare se, una misura statale conferisca o meno un vantaggio a talune imprese o produzioni
rispetto ad altre. Non hanno rilevanza le finalità a carattere socioculturale al fine di negare il
carattere di aiuto di Stato alle misure in questione. Queste finalità tuttavia possono essere prese in
considerazione dalla Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, al fine di valutare se
l'aiuto possa ritenersi compatibile o possa rientrare in una delle deroghe previste dall'art 107
paragrafi 2 e 3.
c) Incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Si tratta di una condizione non facilmente
distinguibile dalla precedente: spesso infatti sono valutate congiuntamente. Si ha pregiudizio al
commercio tra gli Stati membri quando un aiuto economico concesso dallo Stato rafforza la
posizione di un'impresa nei confronti di altre concorrenti negli scambi intracomunitari. Tale
pregiudizio può verificarsi anche quando l'impresa beneficiaria operi solo sul mercato interno,
poiché l'aiuto, rafforzando la sua posizione sul mercato nazionale, può comportare maggiore
difficoltà per imprese straniere ad entrare nel medesimo settore. La dimensione modesta
dell'impresa o l'entità esigua dell'aiuto non sono determinanti per escludere l'applicazione dell'art
107.1.
Tuttavia il regolamento 69/2001 Commissione prevede che la regola de minimis possa essere
applicata anche agli aiuti (con esclusione di alcuni settori come trasporti) per cui essi, se di
modesta entità, sono esonerati dall'obbligo di notificazione; per cui verranno presi in considerazione
solo gli aiuti che hanno un impatto sensibile sugli scambi tra gli Stati membri. (tale potere tramite
regolamenti