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GLI AIUTI DI STATO

1 INTRODUZIONE

Il principio generale della libertà di concorrenza non riguarda solo le imprese ma anche gli

Stati membri.

Distorsioni della concorrenza possono derivare dalle politiche economiche degli Stati quando

adottino misure tese ad agevolare la produzione di certe imprese nazionali o a sostenere settori

produttivi in crisi.

Le stesse conseguenze possono aversi anche quando a beneficiare di detti interventi siano tutti gli

operatori economici, perché anche in questo caso si potrebbe pregiudicare il libero flusso di scambi

tra gli Stati membri. Infatti certe imprese, in forza di tali sostegni, vengono a trovarsi in una

situazione agevolata rispetto ad altre imprese concorrenti del mercato interno e quindi in

condizione di maggiore competitività.

Come le regole di concorrenza destinate alle imprese, anche le regole sugli aiuti di Stato hanno per

fine quello di garantire la libera concorrenza. Da qui la necessità di contemperamento tra finalità

dell'Unione ed esigenze specifiche degli Stati.

Le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati (da 107 a 109) costituiscono un regime a sé stante

per i collegamenti con settori di competenza statale; per tale motivo il divieto posto dall'art. 107

non è assoluto e incondizionato: esso si limita a porre un principio generale di incompatibilità

degli aiuti, soggetto a deroghe, alcune previste altre rimesse alla valutazione caso per caso

delle Istituzioni: della Commissione che in materia ha potere discrezionale ampio e del Consiglio,

ha facoltà di ammettere aiuti in deroga.

Infatti certi interventi rappresentano uno strumento necessario della politica economica nazionale.

Quindi Commissione e Consiglio dovranno valutare nel caso concreto la compatibilità della misura

statale col mercato interno e decidere di vietarla o sopprimerla quando risulti pregiudicare la libera

concorrenza (aiuti quindi sottratti alla discrezionalità degli Stati)

2 IL DIVIETO DEGLI AIUTI PUBBLICI: CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA

DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO

La disciplina dettata dagli art. 107-109TFUE riguarda gli aiuti accordati dagli Stati per favorire

certe imprese o talune produzioni nazionali; essa si applica anche alle imprese pubbliche.

Tutti gli aiuti statali sono sottoposti al controllo delle istituzioni, ma il divieto posto dall'art.107

riguarda solo gli aiuti che risultano incompatibili col mercato interno a seguito di accertamenti

effettuati dalla Commissione caso per caso. Ne consegue che l'art. 107.1 non produce effetti

diretti, nel senso che i singoli non potrebbero invocarlo dinanzi ai giudici nazionali per contestare la

compatibilità di un aiuto e che l'aiuto può essere mantenuto fino a che la Commissione non decida

in merito (vedremo che il 108.3 esplica effetti diretti).

Sono esclusi dal divieto gli aiuti considerati compatibili de jure e quelli suscettibili di essere

dichiarati compatibili al verificarsi delle condizioni previste dall'art 107.2/3 (infra) nonché

quelli erogati a favore di soggetti che non esercitano attività economiche (es: enti di ricerca, uni)

e quelli che influiscono sulla concorrenza al di fuori dell'ambito UE; ugualmente anche gli aiuti

agli artigiani, ai piccoli commercianti in mancanza dell'elemento organizzativo di una certa

consistenza o di quello della continuità produttiva.

Alcuni settori beneficiano di un regime speciale di aiuti stabilito direttamente dal Trattato, o da una

normativa da esso derivata o dai poteri riconosciuti alle Istituzioni nel quadro di una organizzazione

comune di mercato (agricoltura,pesa,trasporti, rispetto ai quali il Consiglio può emanare norme che

limitano l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato; lo stesso deve dirsi per le agevolazioni

finanziarie disposte a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse

economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale.

Affinché una misura adottata da uno Stato membro sia qualificata come aiuto e rientri nella

relativa disciplina del Trattato occorre che:

a)un vantaggio economicamente apprezzabile per certe imprese o talune produzioni

b)distorsione alla concorrenza

c)sugli scambi tra gli Stati membri

d)un onere per il bilancio dello Stato attuando un trasferimento diretto o indiretto di risorse dallo

Stato a un'impresa

e)imputabile allo Stato stesso.

3 NOZIONE RILEVANTE DI “AIUTO DI STATO”

Dall'art. 107 non è ricavabile una definizione di aiuto statale. Occorre dire che nella nozione di

aiuto di

Stato rilevante per il Trattato rientrano non solo le sovvenzioni, i sussidi e le prestazioni analoghe,

ma anche gli interventi pubblici che alleviano oneri che di norma pesano sul bilancio di

un'impresa e quindi senza essere sovvenzioni ne hanno uguali natura ed effetti.

L'aiuto deve essere accordato dallo Stato direttamente o indirettamente (es sgravi a banche che

concedono finanziamenti a condizioni più favorevoli), sotto qualsiasi forma (leggi, regolamenti,

atti amministrativi) mediante risorse statali e deve tradursi in un vantaggio economico per le

imprese destinatarie, anche se riguardante materie di competenza statale.

Di converso, i vantaggi concessi con mezzi diversi da risorse statali o che non costituiscano un

onere supplementare per lo Stato o per gli enti pubblici e che non comportino dunque un

trasferimento di fondi pubblici verso le imprese, esulano dall'applicazione art. 107.

La Commissione negli anni ha indicato misure che rientrano nella nozione di aiuto di Stato:

sovvenzioni, rimborsi, le esenzioni da imposte e tasse, poi nel tempo: Commissione e Corte hanno

aggiunto: la partecipazione al capitale di imprese pubbliche o private, premi o agevolazioni

all'esportazione, esoneri o riduzioni per il pagamento degli oneri sociali a certe imprese. E' aiuto

anche il fatto che lo Stato si assuma dei costi che normalmente sopportano le imprese (esempio

quelli anti inquinamento). L'aiuto deve essere imputabile allo Stato, compresi enti territoriali e gli

enti pubblici; inoltre nella nozione di aiuti di Stato possono rientrare anche aiuti provenienti da enti

privati sottoposti a controllo pubblico o in cui il potere pubblico ha influenza determinante, purché

collegati a risorse pubbliche o comunque erogati sulla base di direttive dei pubblici poteri. (così la

Corte ha considerato aiuto i conferimenti in conto capitale di ENI nella società Lanerossi poiché

ENI è ente controllato dallo Stato).

Se l'aiuto è accordato da un ente indipendente dallo Stato e con risorse provenienti da

contributi volontari di privati, esula dall'art. 107.

La Corte ha affermato il principio che non costituisce aiuto una misura che pur arrecando

vantaggi a un'impresa non comporta oneri per il bilancio statale. Un onere per lo Stato può

essere anche una diminuzione delle entrate. Al fine di stabilire la partecipazione statale al capitale

sociale costituisca aiuto di Stato, la Corte ha seguito il criterio dell'investitore privato che opera in

una normale economia di mercato: bisogna cioè valutare se in una situazione analoga un

investitore privato avrebbe effettuato un analogo conferimento di capitale. (stesso concetto per

il principio del creditore privato in caso di prestito)

4 GLI AIUTI INCOMPATIBILI COL MERCATO INTERNO: REQUISITI DI

INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art.107 risultano incompatibili col mercato comune gli aiuti che rispondano a tali

condizioni:

a) Essere erogati a favore di certe imprese o talune produzioni, rilevando il carattere selettivo

della misura, carattere che conta anche in caso le imprese potenzialmente beneficiarie siano più di

una o appartengano a più settori produttivi, ne consegue che una misura di politica economica

davvero generale, non costituisce aiuto incompatibile ai sensi dell'art. 107. Tuttavia, una misura

statale favorevole alla generalità dei prodotti nazionali esportati o a tutte le imprese esportatrici

costituisce aiuto e risulta incompatibile con l'art.107 anche se applicata senza distinzione a tutti i

prodotti esportati, in quanto rafforza la posizione di questi sui mercati degli altri Stati membri e

comunque perché vi sono imprese che non possono usufruire di tale aiuto non producendo per

l'esportazione

b) Falsare o minacciare di falsare la concorrenza, sul mercato nazionale che fra imprese

appartenenti a Stati membri diversi, creando vantaggio per talune imprese a scapito dei

concorrenti. Si deve considerare non solo la concorrenza attuale ma anche quella potenziale. In

ogni caso l'effetto distorsivo non può essere presunto ma deve essere dimostrato dalla

Commissione. Può costituire aiuto ogni vantaggio economico concesso dalle pubbliche autorità

anche se non gratuito; qualora la remunerazione richiesta sia inferiore a quella rispondente alle

condizioni normali di mercato. Non rileva invece il fine perseguito, poiché l'art. 107 non distingue

gli interventi statali a secondo della loro causa o scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti;

ne consegue che la nozione di aiuto è puramente oggettiva, in funzione solo della questione di

determinare se, una misura statale conferisca o meno un vantaggio a talune imprese o produzioni

rispetto ad altre. Non hanno rilevanza le finalità a carattere socioculturale al fine di negare il

carattere di aiuto di Stato alle misure in questione. Queste finalità tuttavia possono essere prese in

considerazione dalla Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, al fine di valutare se

l'aiuto possa ritenersi compatibile o possa rientrare in una delle deroghe previste dall'art 107

paragrafi 2 e 3.

c) Incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Si tratta di una condizione non facilmente

distinguibile dalla precedente: spesso infatti sono valutate congiuntamente. Si ha pregiudizio al

commercio tra gli Stati membri quando un aiuto economico concesso dallo Stato rafforza la

posizione di un'impresa nei confronti di altre concorrenti negli scambi intracomunitari. Tale

pregiudizio può verificarsi anche quando l'impresa beneficiaria operi solo sul mercato interno,

poiché l'aiuto, rafforzando la sua posizione sul mercato nazionale, può comportare maggiore

difficoltà per imprese straniere ad entrare nel medesimo settore. La dimensione modesta

dell'impresa o l'entità esigua dell'aiuto non sono determinanti per escludere l'applicazione dell'art

107.1.

Tuttavia il regolamento 69/2001 Commissione prevede che la regola de minimis possa essere

applicata anche agli aiuti (con esclusione di alcuni settori come trasporti) per cui essi, se di

modesta entità, sono esonerati dall'obbligo di notificazione; per cui verranno presi in considerazione

solo gli aiuti che hanno un impatto sensibile sugli scambi tra gli Stati membri. (tale potere tramite

regolamenti

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Publisher
A.A. 2018-2019
34 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marty0807 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.