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Struttura dell'Unione Europea
Primo pilastro
Secondo pilastro
Terzo pilastro
Cooperazione di polizia
CE (che ha assorbito Politica estera e di e giudiziaria in materia CEE) e EURATOM sicurezza comune penale
Metodo comunitario
Metodo intergovernativo
Metodo comunitario
Prevalenza organi di individui
Decisioni si prendono a maggioranza qualificata
Poteri vincolanti
Controllo giurisdizionale
Metodo intergovernativo
Prevalenza organi di Stati
Ogni Stato ha diritto di veto
NO poteri vincolanti
NO controllo giurisdizionale
Dopo Maastricht
Fase di revisione semipermanente dei trattati
Trattati di Amsterdam 1997
Rafforzamento potere Parlamento Europeo
Immigrazione e asilo, cooperazioni giudiziaria in materia civile > dal terzo al primo pilastro
Trattato di Nizza 2001
Fallimento del Trattato costituzionale
Mai entrato in vigore
Trattato di Lisbona 2009
CE assorbita da UE > quindi viene meno struttura a pilastri
Terzo pilastro attratto dal primo
Secondo pilastro > rimane con metodo intergovernativo
Istituzioni UE
Istituzioni
politiche:
Parlamento europeo
- rappresenta cittadini UE
- funzione legislativa insieme al Consiglio
Consiglio
- composto da un rappresentante di ciascun Stato membro
- funzione legislativa insieme al Parlamento europeo
- approva accordi internazionali che UE può concludere con Stati terzi o organizzazioni internazionali
Consiglio europeo
- composto da capi di Stato o di governo Stati membri
- funzione di impulso e di iniziativa politica
Commissione
- agisce esclusivamente nell'interesse generale della UE
- funzione di iniziativa
- negozia accordi internazionali che UE può concludere con Stati terzi o organizzazioni internazionali
Corte di giustizia dell'Unione europea
Banca centrale europea
Corte dei conti
Trattati costitutivi UE: TUE e TFUE
Entrambi hanno stesso valore giuridico
Contengono norme fondamentali UE
"Carta costituzionale di una comunità di diritto"
Trattati rigidi perché ci sono determinate procedure di revisione
disciplinate dal trattato stesso
Procedura di revisione ORDINARIA (48 TUE)
- iniziativa > PE / Commissione / governo SM
- consultazione PE > PE NO potere di veto > PE è chiamato a esprimere parere NON vincolante su opportunità di procedere a revisione
- Consiglio europeo > deve decidere a maggioranza semplice se far partire formalmente revisione >
se favorevole a far partire formalmente revisione > convoca Convenzione > organo collegiale a composizione mista (rappresentati della commissione, membri PE, rappresentati di governi SM, parlamentari nazionali, BCE quando si parla di politica monetaria) > prepara progetto > che deve essere poi approvato all’unanimità dalla Conferenza Intergovernativa (CIG) (rappresentati governi SM)
Per entrare in vigore > ratifica da parte di TUTTI SM > se entro 2 anni solo ratifiche di 4/5 SM > questione deferita al Consiglio europeo
Variante > se modifiche sono di entità limitata >
Consiglio europeo può decidere di NON convocare Convenzione e di assegnare revisione direttamente a CIG
Procedure di revisione SEMPLIFICATE introdotte dal Trattato di Lisbona
- Applicabile a modifiche della PARTE TERZA TFUE (singoli settori di intervento UE)
- iniziativa > PE / Commissione / governo SM
- consultazione PE e Commissione
- Consiglio europeo > deve decidere all'unanimità quali modifiche apportare
- Approvazione di ogni SM
- NON si può utilizzare questa procedura per ESTENDERE competenze UE
- già utilizzata: integrazione del par. 3 nell'art. 136 TFUE (MES)
- Passaggio da unanimità a maggioranza qualificata o da procedura legislativa speciale a procedura legislativa ordinaria
- approvazione PE > PE potere di veto
- Consiglio europeo deve decidere all'unanimità quali modifiche apportare
- NO ratifica
- MA > ogni parlamento nazionale può opporsi alla proposta di revisione entro 6 mesi > basta UN
parlamento nazionale non d'accordo per bloccare interaprocedura
Criteri di Copenaghen
Nel 1993 (fase storica in cui molti Stati dell'Europa orientale cominciavano ad aderire all'Unione)
Costituiscono precondizioni per adesione alla UE
Criterio geografico > Stato candidato deve appartenere all'area geografica europea
Criterio politico > Stato candidato deve dimostrare di avere ordinamento che si basi su democrazia, libertà, rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali
Criterio economico > Stato candidato deve essere dotato di un'economia di mercato concorrenziale
Criterio giuridico > Stato candidato deve essere in grado di rispettare obblighi che derivano dall'adesione (quis)
Procedura di adesione (49 TUE)
- domanda di adesione presentata da Stato candidato al Consiglio (che approva accordi internazionali che UE può stipulare con Stati terzi)
- consultazione Commissione
- approvazione PE
- Consiglio deve decidere
all'unanimità
Negoziazione accordo di adesione tra Commissione e Stato candidato
accordo di adesione tra Stato candidato e tutti SM > quindi ratifica di tutti SM
alle volte c'è negoziato di preadesione tra Commissione e Stato candidato
Allargamento
1973 > Danimarca, Irlanda, UK
Anni '80 > Grecia, Spagna e Portogallo > Stati che uscivano da esperienze dittatoriali
1995 > Austria, Finlandia, Svezia
2004 > Stati provenienti da Europa Est (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovacchia, Slovenia)
2007 > Bulgaria e Romania
2013 > Croazia
Stati candidati
Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia