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2.2.3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Chiamata precedentemente “procedura del parere conforme”, richiede il consenso del Parlamento

all’adozione di un atto proposto, previsto dal Trattato dell’Unione o TFUE, prima che possano essere

adottate alcune decisioni in merito. Si basa su un solo voto il consenso, sulla maggioranza dei voti espressi. Il

Parlamento può accettare o rifiutare un atto proposto e non modificarlo. Se il Parlamento non dà il suo

consenso, l’atto non può essere adottato (la consultazione del Parlamento è vincolante).

In quanto procedura non legislativa, l’approvazione si applica alla ratifica di taluni accordi negoziati

dall’Unione o in caso di grave violazione dei diritti fondamentali, per l’adesione di nuovi Stati o per le

modalità di uscita dall’Unione. In quanto procedura legislativa, l’adozione si usa nell’approvazione di nuovi

atti legislativi sulla lotta alla discriminazione e fornisce al Parlamento un diritto di veto in caso di

applicazione della base giuridica generale sussidiaria ex art.352 TFUE.

2.3 I POTERI DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha diversi poteri di supervisione e controllo. Questo gli permette di esercitare un ruolo

di controllo sulle altre istituzioni, di monitorare l’utilizzo de budget dell’UE e di assicurare le corrette

implementazioni delle leggi dell’UE.

Rispetto al Consiglio Europeo: il Presidente del Parlamento ha il diritto di prendere parola all’inizio di ogni

Consiglio al fine di esporre le posizioni del Parlamento sui temi all’esame dei capi di Stato e di Governo.

Dopo il vertice, il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento una relazione sulle conclusioni.

Rispetto al Consiglio dell’UE: all’inizio e alla fine della presidenza semestrale, il Presidente del Consiglio

dell’UE discute il programma con i deputati al Parlamento in Plenaria. I deputati del Parlamento possono

presentare interrogazioni orali o scritte al Consiglio e possono richiedere di avviare nuove politiche.

Il Consiglio “Affari Esteri” è presieduto in permanenza dall’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri

e la politica di sicurezza, che è presente in tutte le discussioni in Plenaria riguardanti la politica estera, di

sicurezza o difesa. Due volte all’anno, l’Alto rappresentante riferisce al Parlamento le politiche di sua

competenza e la relativa incidenza finanziaria.

Rispetto alla Commissione: il Parlamento ha il diritto di eleggere o respingere la Commissione. Dal 1994 i

commissari designati sono tenuti a presentarsi prima di un’audizione del Parlamento. A norma del Trattato di

Lisbona la designazione del Presidente della Commissione da parte degli Stati membri deve tenere in conto

l’esito delle elezioni europee. Il candidato è eletto dal Parlamento europeo.

Il Parlamento può censurare e far dimettere la Commissione; assicura il controllo democratico della

Commissione, che presenta regolari relazioni al Parlamento, tra cui quella annuale sull’attività dell’Unione e

sull’esecuzione di bilancio.

Una volta all’anno il Presidente della Commissione pronuncia in aula un discorso sullo stato dell’Unione. Il

Parlamento invita regolarmente la Commissione a dare avvio a nuove politiche e la Commissione è tenuta a

rispondere alle interrogazioni orali o scritte dei deputati del Parlamento. Anche verso le altre Istituzioni il

Parlamento, detiene importanti poteri di controllo.

3. IL CONSIGLIO EUROPEO

Il Trattato Europeo (art.15 TUE) CHIARISCE L’ARCHITETTURA istituzionale dell’Ue e riconosce

finalmente lo status di istituzione al Consiglio. Il trattato modifica anche la composizione del Consiglio che

oggi è presieduto da un presidente permanente.

Ruolo: dà impulsi politici; non esercita funzioni legislative; definisce le priorità della costruzione europea e

indica gli orientamenti che devono seguire le politiche europee. In pratica il Consiglio definisce un

calendario e gli obiettivi concreti destinati al Consiglio dell’UE, alla Commissione, al Parlamento.

Il ruolo centrale del Consiglio si manifesta anche attraverso il suo potere di nomina, infatti propone il

candidato alla presidenza della Commissione, nomina l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e

la politica di sicurezza e adesso deve anche eleggere il suo presidente.

Composizione: capi di stato e governo degli Stati membri, Presidente del Consiglio e presidente della

Commissione.

Se l’ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio può decidere di farsi assistere da un

ministro e il presidente della Commissione da un commissario. Anche l’alto rappresentate per affari e

politica di sicurezza partecipa ai lavori del Consiglio.

Funzionamento: prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Trattato sull’UE prevedeva che il

Consiglio si riunisse almeno due volte all’anno. Un Consiglio europeo si svolge alla fine di ogni presidenza,

in giugno e dicembre, e si organizzano altri due consigli aggiuntivi in marzo e giungo.

Il Trattato di Lisbona convalida questa prassi e precisa che il Consiglio deve riunirsi due volte a semestre su

convocazione del Presidente. Inoltre, se la situazione lo richiede, il presidente può convocare una riunione

straordinaria del Consiglio.

Il presidente del Consiglio europeo: la creazione della funzione di presidente costituisce una delle

innovazioni di Lisbona. Il Consiglio elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni

e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio può porre fine al mandato

secondo la medesima procedura. Il Trattato di Lisbona sottolinea che il Presidente non può esercitare un

mandato nazionale, ma non esclude un’eventuale compatibilità con un mandato nell’ambito di un’altra

istituzione europea.

Il ruolo principale del Presidente consiste nel migliorare la coerenza e l’efficacia dei lavori svolti in sede di

Consiglio e dunque assume le funzioni che in passato erano di competenza delle presidenze di turno dell’UE:

1.preside e anima i lavori del Consiglio europeo

2.assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio

3.si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio.

Il presidente presenta al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio. Infine il

Presidente del Consiglio svolge una funzione diplomatica dando maggior visibilità all’Europa e esercita

quest’ultima funzione senza interferire con le competenze dell’alto rappresentante dell’UNIONE per gli

affari esteri e la politica di sicurezza.

Decisioni del Consiglio: sono essenzialmente politiche e presuppongono di essere attuate con atti legislativi,

sottratte ad un sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia. Tuttavia sono impugnabili davanti alla Corte

ex. Art. 263 TFUE gli atti produttivi di effetti giuridici nei confronti dei terzi (richiamo sentenza Pringle C-

370/12).

4. IL CONSIGLIO

E’ uno dei principali organi decisionali dell’Unione europea.

Riunisce i ministri dei 28 paesi dell’UE e costituisce l’istituzione dove questi paesi adottano le leggi e

coordina le politiche.

La sede del Consiglio è a Bruxelles, ma le riunioni possono aver luogo in Lussemburgo.

Le sessioni del Consiglio, ad eccezione degli affari esteri, sono convocate dalla Presidenza di turno che fissa

l’ordine del giorno.

Funzionamento: il Consiglio si riunisce in 10 formazioni nel cui ambito si incontrano i rispettivi ministri dei

paesi dell’UE: AFFARI GENERALI, AFFARI ESTERI, AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI,

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI, OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SANITA’ E CONSUMATORI,

COMPETITIVITA’, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA, AGRICOLTURA E PESCA,

AMBIENTE, ISTRUZIONE, GIOVENTU’ E CULTURA.

Il Consiglio Affari generali coordina con la Commissione, i lavori delle varie formazioni all’interno del

Consiglio. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti dei Paesi dell’UE

(Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. Nella

maggioranza dei casi, il Consiglio decide su proposta della Commissione europea, secondo la procedura

legislativa ordinaria, con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare, esso delibera a

maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all’unanimità, anche se la maggioranza qualificata è più

ampiamente utilizzata (agricoltura, mercato unico, trasporti, occupazione, sanità ecc.)

Poteri: il Consiglio esercita con il Parlamento le funzioni legislative e di bilancio ed è l’istituzione principale

con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune(PESC) oltre che di cooperazione

delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere esecutivo che delega

generalmente alla Commissione.

5. LA COMMISSIONE : COMPOSIZIOEN E FUNZIONI

Composizione: 28 membri che esercitano in totale indipendenza le loro funzioni. Vi sono due orientamenti:

1.chi ritiene giusto ridurre i membri della Commissione in modo che non ci sia neppure indirettamente

rappresentanza da parte dei Commissari degli Stati di appartenenza

2. chi ritiene giusto mantenere un numero di commissari tali da rispecchiare il numero di Stati appartenenti

all’UE. Questo è il compromesso ex art.17 TUE ( per la legislatura 2009-14: 1 membro per ogni Stato; nel

2014 i commissari avrebbero dovuto rappresentare i 2/3 degli Stati salvo decisione promossa dal Consiglio

all’unanimità. Nel dicembre 2013, il Consiglio ha deciso che conformemente all’art.17 TUE, in forza del

quale si è estesa la disciplina vigente fino al 2019 o a quando i membri diventeranno almeno 30.

Quanto al criterio di scelta dei Commissari, a partire dalla nuova legislatura, vige un sistema di rotazione

perfettamente paritaria (Consiglio ex. Art. 244 TFUE) che consente di riflettere la molteplicità demografica e

geografica degli Stati membri.

Procedura di nomina del Presidente (ex. Art. 17 pa.7 TUE): proposto a maggioranza qualificata al

Consiglio europeo tenendo conto dell’elezione del PE(ogni partito infatti propone il suo candidato); il

Consiglio propone al Parlamento la persona proposta dal partito che abbia vinto le elezioni e il Parlamento si

pronuncia sulla stessa a maggioranza dei membri che lo compongono (in caso di mancata elezione si

ricomincia la procedura e il CDM, votando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente

già eletto, adotta l’elenco dei papabili membri sulla base delle indicazioni di ciascuno Stato che saranno poi

sottoposti collettivamente ad un voto di approvazione del PE, di qui la nomina quinquennale da parte del

Consiglio a maggioranza qualificata.

Ruolo del Pres

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marty0807 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.