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2.2.3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE
Chiamata precedentemente “procedura del parere conforme”, richiede il consenso del Parlamento
all’adozione di un atto proposto, previsto dal Trattato dell’Unione o TFUE, prima che possano essere
adottate alcune decisioni in merito. Si basa su un solo voto il consenso, sulla maggioranza dei voti espressi. Il
Parlamento può accettare o rifiutare un atto proposto e non modificarlo. Se il Parlamento non dà il suo
consenso, l’atto non può essere adottato (la consultazione del Parlamento è vincolante).
In quanto procedura non legislativa, l’approvazione si applica alla ratifica di taluni accordi negoziati
dall’Unione o in caso di grave violazione dei diritti fondamentali, per l’adesione di nuovi Stati o per le
modalità di uscita dall’Unione. In quanto procedura legislativa, l’adozione si usa nell’approvazione di nuovi
atti legislativi sulla lotta alla discriminazione e fornisce al Parlamento un diritto di veto in caso di
applicazione della base giuridica generale sussidiaria ex art.352 TFUE.
2.3 I POTERI DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo ha diversi poteri di supervisione e controllo. Questo gli permette di esercitare un ruolo
di controllo sulle altre istituzioni, di monitorare l’utilizzo de budget dell’UE e di assicurare le corrette
implementazioni delle leggi dell’UE.
Rispetto al Consiglio Europeo: il Presidente del Parlamento ha il diritto di prendere parola all’inizio di ogni
Consiglio al fine di esporre le posizioni del Parlamento sui temi all’esame dei capi di Stato e di Governo.
Dopo il vertice, il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento una relazione sulle conclusioni.
Rispetto al Consiglio dell’UE: all’inizio e alla fine della presidenza semestrale, il Presidente del Consiglio
dell’UE discute il programma con i deputati al Parlamento in Plenaria. I deputati del Parlamento possono
presentare interrogazioni orali o scritte al Consiglio e possono richiedere di avviare nuove politiche.
Il Consiglio “Affari Esteri” è presieduto in permanenza dall’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, che è presente in tutte le discussioni in Plenaria riguardanti la politica estera, di
sicurezza o difesa. Due volte all’anno, l’Alto rappresentante riferisce al Parlamento le politiche di sua
competenza e la relativa incidenza finanziaria.
Rispetto alla Commissione: il Parlamento ha il diritto di eleggere o respingere la Commissione. Dal 1994 i
commissari designati sono tenuti a presentarsi prima di un’audizione del Parlamento. A norma del Trattato di
Lisbona la designazione del Presidente della Commissione da parte degli Stati membri deve tenere in conto
l’esito delle elezioni europee. Il candidato è eletto dal Parlamento europeo.
Il Parlamento può censurare e far dimettere la Commissione; assicura il controllo democratico della
Commissione, che presenta regolari relazioni al Parlamento, tra cui quella annuale sull’attività dell’Unione e
sull’esecuzione di bilancio.
Una volta all’anno il Presidente della Commissione pronuncia in aula un discorso sullo stato dell’Unione. Il
Parlamento invita regolarmente la Commissione a dare avvio a nuove politiche e la Commissione è tenuta a
rispondere alle interrogazioni orali o scritte dei deputati del Parlamento. Anche verso le altre Istituzioni il
Parlamento, detiene importanti poteri di controllo.
3. IL CONSIGLIO EUROPEO
Il Trattato Europeo (art.15 TUE) CHIARISCE L’ARCHITETTURA istituzionale dell’Ue e riconosce
finalmente lo status di istituzione al Consiglio. Il trattato modifica anche la composizione del Consiglio che
oggi è presieduto da un presidente permanente.
Ruolo: dà impulsi politici; non esercita funzioni legislative; definisce le priorità della costruzione europea e
indica gli orientamenti che devono seguire le politiche europee. In pratica il Consiglio definisce un
calendario e gli obiettivi concreti destinati al Consiglio dell’UE, alla Commissione, al Parlamento.
Il ruolo centrale del Consiglio si manifesta anche attraverso il suo potere di nomina, infatti propone il
candidato alla presidenza della Commissione, nomina l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza e adesso deve anche eleggere il suo presidente.
Composizione: capi di stato e governo degli Stati membri, Presidente del Consiglio e presidente della
Commissione.
Se l’ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio può decidere di farsi assistere da un
ministro e il presidente della Commissione da un commissario. Anche l’alto rappresentate per affari e
politica di sicurezza partecipa ai lavori del Consiglio.
Funzionamento: prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Trattato sull’UE prevedeva che il
Consiglio si riunisse almeno due volte all’anno. Un Consiglio europeo si svolge alla fine di ogni presidenza,
in giugno e dicembre, e si organizzano altri due consigli aggiuntivi in marzo e giungo.
Il Trattato di Lisbona convalida questa prassi e precisa che il Consiglio deve riunirsi due volte a semestre su
convocazione del Presidente. Inoltre, se la situazione lo richiede, il presidente può convocare una riunione
straordinaria del Consiglio.
Il presidente del Consiglio europeo: la creazione della funzione di presidente costituisce una delle
innovazioni di Lisbona. Il Consiglio elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni
e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura. Il Trattato di Lisbona sottolinea che il Presidente non può esercitare un
mandato nazionale, ma non esclude un’eventuale compatibilità con un mandato nell’ambito di un’altra
istituzione europea.
Il ruolo principale del Presidente consiste nel migliorare la coerenza e l’efficacia dei lavori svolti in sede di
Consiglio e dunque assume le funzioni che in passato erano di competenza delle presidenze di turno dell’UE:
1.preside e anima i lavori del Consiglio europeo
2.assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio
3.si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio.
Il presidente presenta al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio. Infine il
Presidente del Consiglio svolge una funzione diplomatica dando maggior visibilità all’Europa e esercita
quest’ultima funzione senza interferire con le competenze dell’alto rappresentante dell’UNIONE per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.
Decisioni del Consiglio: sono essenzialmente politiche e presuppongono di essere attuate con atti legislativi,
sottratte ad un sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia. Tuttavia sono impugnabili davanti alla Corte
ex. Art. 263 TFUE gli atti produttivi di effetti giuridici nei confronti dei terzi (richiamo sentenza Pringle C-
370/12).
4. IL CONSIGLIO
E’ uno dei principali organi decisionali dell’Unione europea.
Riunisce i ministri dei 28 paesi dell’UE e costituisce l’istituzione dove questi paesi adottano le leggi e
coordina le politiche.
La sede del Consiglio è a Bruxelles, ma le riunioni possono aver luogo in Lussemburgo.
Le sessioni del Consiglio, ad eccezione degli affari esteri, sono convocate dalla Presidenza di turno che fissa
l’ordine del giorno.
Funzionamento: il Consiglio si riunisce in 10 formazioni nel cui ambito si incontrano i rispettivi ministri dei
paesi dell’UE: AFFARI GENERALI, AFFARI ESTERI, AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI,
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI, OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SANITA’ E CONSUMATORI,
COMPETITIVITA’, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA, AGRICOLTURA E PESCA,
AMBIENTE, ISTRUZIONE, GIOVENTU’ E CULTURA.
Il Consiglio Affari generali coordina con la Commissione, i lavori delle varie formazioni all’interno del
Consiglio. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti dei Paesi dell’UE
(Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. Nella
maggioranza dei casi, il Consiglio decide su proposta della Commissione europea, secondo la procedura
legislativa ordinaria, con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare, esso delibera a
maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all’unanimità, anche se la maggioranza qualificata è più
ampiamente utilizzata (agricoltura, mercato unico, trasporti, occupazione, sanità ecc.)
Poteri: il Consiglio esercita con il Parlamento le funzioni legislative e di bilancio ed è l’istituzione principale
con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune(PESC) oltre che di cooperazione
delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere esecutivo che delega
generalmente alla Commissione.
5. LA COMMISSIONE : COMPOSIZIOEN E FUNZIONI
Composizione: 28 membri che esercitano in totale indipendenza le loro funzioni. Vi sono due orientamenti:
1.chi ritiene giusto ridurre i membri della Commissione in modo che non ci sia neppure indirettamente
rappresentanza da parte dei Commissari degli Stati di appartenenza
2. chi ritiene giusto mantenere un numero di commissari tali da rispecchiare il numero di Stati appartenenti
all’UE. Questo è il compromesso ex art.17 TUE ( per la legislatura 2009-14: 1 membro per ogni Stato; nel
2014 i commissari avrebbero dovuto rappresentare i 2/3 degli Stati salvo decisione promossa dal Consiglio
all’unanimità. Nel dicembre 2013, il Consiglio ha deciso che conformemente all’art.17 TUE, in forza del
quale si è estesa la disciplina vigente fino al 2019 o a quando i membri diventeranno almeno 30.
Quanto al criterio di scelta dei Commissari, a partire dalla nuova legislatura, vige un sistema di rotazione
perfettamente paritaria (Consiglio ex. Art. 244 TFUE) che consente di riflettere la molteplicità demografica e
geografica degli Stati membri.
Procedura di nomina del Presidente (ex. Art. 17 pa.7 TUE): proposto a maggioranza qualificata al
Consiglio europeo tenendo conto dell’elezione del PE(ogni partito infatti propone il suo candidato); il
Consiglio propone al Parlamento la persona proposta dal partito che abbia vinto le elezioni e il Parlamento si
pronuncia sulla stessa a maggioranza dei membri che lo compongono (in caso di mancata elezione si
ricomincia la procedura e il CDM, votando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente
già eletto, adotta l’elenco dei papabili membri sulla base delle indicazioni di ciascuno Stato che saranno poi
sottoposti collettivamente ad un voto di approvazione del PE, di qui la nomina quinquennale da parte del
Consiglio a maggioranza qualificata.
Ruolo del Pres