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LE REGOLE DELL’INFORMAZIONE – Dal cartaceo al bit Una delle caratteristiche fondamentali delle Costituzioni moderne, insieme

PARTE PRIMA: nozioni generali alla rigidità (che ne impedisce la modificazione attraverso un procedimento

[capitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona] deliberativo a semplice maggioranza) proprio l’elasticità, ossia la capacità delle

Modelli costituzionali e diritti fondamentali disposizioni costituzionali di rinnovarsi ed adattarsi ai mutamenti del sociale, la

possibilità di essere interpretate e applicate in modo differente a seconda delle

La costituzione rappresenta la legge fondamentale sulla quale poggia un sistema circostanze e delle esigenze è fondamentale.

giuridico. Nelle parole di Hobbes, la legge fondamentale di ogni Stato è quella anche Ne favorisce una maggiore longevità rispetto alle leggi ordinarie e tende a

se viene a mancare lo Stato stesso decade come un edificio a cui vengono abolite le conformare le norme costituzionali come programmi, obiettivi da perseguire,

fondamenta. disposizioni generali suscettibili di essere riempite a seconda delle condizioni.

L’ordinamento giuridico non è costituito da un sistema di norme dotate  Importanza dei diritti fondamentali della persona all’interno delle

della medesima forza e eguale gerarchia, poste sullo stesso piano di valore, Costituzioni moderne.

ma è piuttosto un ordinamento a gradi, composto di differenti livelli di norme. I modelli costituzionali attualmente prevalenti in Europa occupano una

La produzione e la validità del livello successive sono stabilite dal livello posizione intermedia tra la tradizione francese (la rivoluzione contro

normative precedente. l’ancien regime porta alla creazione di un’unica autorità e legge,

Potremmo vederlo come una piramide espressione della volontà generale, da cui dipende l’esistenza dei diritti e

La Costituzione fornisce il presupposto giuridico per la produzione e la validità delle libertà dei cittadini) e quella Americana (la Costituzione federale

delle leggi ordinarie, dei regolamenti governativi, dei decreti ministeriali, dei americana pone all’origine dell’ordinamento i diritti naturali dell’uomo

regolamenti locali e così via. Ne discende che le fonti normative poste su un che rappresentano la base e il fondamento del governo per cui lo Stato

piano sottordinato non potranno in nessun modo porsi in contrasto con il livello viene costruito sui diritto dell’uomo e non viceversa). In questa versione,

superiore. lo Stato – legislatore è espressione di un particolare tipo di diritti, quelli

Principio di gerarchia delle fonti normative politici.

Tuttavia la Costituzione non è solo l’insieme delle regole che da forma a un Stato e diritti smettono così di contrapporsi: si afferma il diritto di

ordinamento, ma può essere intesa anche come ordinamento generale dei rapporti partecipazione dei cittadini alla determinazione delle scelte politiche, alla

politici e sociali di uno Stato. In essa sono rappresentati i principi giuridici da cui direzione politica della vita collettiva, senza tuttavia rinunciare alla

dipende la determinazione degli organi supremi dello Stato, la loro formazione, i protezione dei diritti individuali e civili.

loro rapporti e la loro sfera d’azione, oltre che la posizione del singolo di fronte Diritti politici e individuali convivono

allo Stato.

Questi rapporti sono profondamente mutati ed evoluti nel corso della storia,

ma possiamo affermare che la nostra Costituzione riflette i caratteri

fondamentali della nostra epoca.

 Per questo, accanto ad una Costituzione formale, intesa come insieme di

regole giuridiche scritte, può teorizzarsi una Costituzione materiale, intesa come

insieme di valori, fini condivisi, forze politiche e sociali che garantiscono

l’effettiva unità e permanenza di un ordinamento.

Nelle Costituzioni europee del 900, troviamo: la sovranità popolare, la supremazia confronti dello Stato

della Costituzione, l’idea dello Stato come soggetto dotato di poteri propri per il ’libertà da…’

perseguimento di interessi pubblici, affermazione e garanzia dei diritti individuali, il  in base ai quali un soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito,

principio democratico, in base al quale si afferma l’esistenza di diritti politici. o di non agire senza essere costretto (def. Libertà negative)

Il rapporto tra diritti e Stato nelle Costituzioni europee attuali per la parte in cui si 2) Diritti sociali, politici ed economici: seconda generazione di diritti,

allontana da quella francese-rivoluzionaria, si avvicina a quella Americana e per la consistono in richieste specifiche rivolte allo stato, rivendicazioni per

parte in cui si allontana da quella Americana si avvicina a quella francese. ottenere prestazioni che contribuiscano a riequilibrare le posizioni dei singoli

nella società. Sono pertanto libertà positive

Il costante ampliamento delle libertà individuali  Libertà nello stato

Per quanto riguarda l’esperienza italiana, bisogna notare come diritti e  Per esempio: diritto di voto, di associazione…

doveri individuali siano rappresentati dalla prima parte della Carta

Costituzionale, dall’art. 13 e seguenti, nella parte Con la trasformazione da stato monoclasse a stato pluriclasse. Le libertà positive

intitolata ‘diritti e doveri dei cittadini’. In realtà molte delle posizioni individuali richiedono un impegno maggiore, dal momento che per la lro realizzazione non è più

sono riferibili alla generalità dei soggetti, come esseri umani, a prescindere dallo status sufficiente la semplice proclamazione o il riconoscimento del diritto ma si richiede un

di cittadini italiani che a essi possa essere riconosciuto, mentre solo i diritti politici fare positive da parte dello Stato.

sono riconosciuti ai soggetti che intrattengono con lo stato Italiano un rapport formale L’orizzonte rimane quello istituzionale, dove lo Stato è parametro e punto di

di cittadinanza. riferimento delle diverse tipologie di diritti.

Va capito se l’elenco dei diritti che viene riportato nella nostra costituzione rappresenta Introduzione di una categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo

una lista chiusa, quindi se necessita di un procedimento di revisione costituzionale. Stato e autorità nazionale, rivolgendosi alla tutela di valori assoluti e globali.

 All’origine della codificazione dei diritti umani di molte Costituzioni così 3) Diritti di terza generazione: spezzano quest’impostazione e

introducono una categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo Stato

come della nostra, vi è una concezione filosofica che si radica nella dottrina e dall’autorità nazionale.

giusnaturalista, cioè la concezione che esistano diritti spettanti all’uomo in Es; tutela di valori assoluti e globali, diritto alla pace, sviluppo, ambiente..

quanto tale e indipendentemente

dall’apparato statale e dalla legge, i quali sono inviolabili da parte dei poteri 4) Quarta generazione di diritti: legati agli ultimi sviluppi del progresso

pubblici, inalienabili e imprescrittibili. Inoltre, sono una categoria in tecnologico, diritto alla riduzione del digital divide.

espansione, non statica ed immobile nel tempo, pertanto quello che appare  é possibile immaginare I diritti individuali espresso dalla Costituzione come un

fondamentale in una determinate epoca non lo è più in quella successiva. La loro elenco chiuso, modificabile solo attraverso una revision costituzionale, oppure il

protezione, risulta legata ai bisogni della società in un determinato momento relativismo storico che caratterizza la concessione stessa dei diritti umani richiede una

storico. vision più aperta? Art.2

La dottrina ha individuato diverse generazioni di diritti fondamentali,

variabili a seconda delle epoche storiche: L’articolo 2 della costituzione come fattispecie aperta

‘’La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia

1) Diritti tradizionali: prima generazione di diritti, sanciti nelle costituzioni come singolo che nelle formazioni sociali, e richiede d’adempimento dei

liberal democratiche. Si tratta di libertà perlopiù negative, rivendicate nei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’’. Art.2 consapevolezza nel secondo dopoguerra, quando l’opera di codificazione dei

Si noti l’utilizzo del verbo riconoscere, che rinvia all’idea di un ordine di principi generali ha conosciuto un impulso più forte, traducendosi in una

diritti antecedenti o presupposto rispetto allo Stato e al potere politico di serie di Dichiarazioni emanate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

impronta giusnaturalistica. Viene accettato solo come enfatizzazione L’ONU infatti ha seguito la prassi di emanare Dichiarazioni in cui sono

dell’importanza dei diritti umani all’interno del nostro ordinamento. racchiuse regole riguardanti i rapporti tra strati e rapporti interni

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), Dichiarazione

Afferma l’obbligo dello stato di garantire questi diritti, rivelando che i

diritti dell’uomo, non autosufficienti, richiedono un intervento attivo sull’eliminazione della discriminazione razziale (1963), Dichiarazione

(libertà positive) da parte del potere politico per la loro piena sull’eliminazione delle discriminazioni contro la donna (1967)

realizzazione. Necessità di protezione giurisdizionale, mediante un Dalle Dichiarazioni bisogna distinguere gli accordi internazionali, approvati sotto

apparato sanzionatorio idoneo in caso di violazione di questi diritti. l’egida delle Nazioni unite, tra cui ricordiamo la Convenzione internazionale sui diritti

L’inviolabilità, a sua volta, limita la possibilità di incidere sul contenuto e dell’infanzia (1989)

sull’effettività di questi diritti, esercitabili nei confronti di tutti (assoluti), non All’interno dell’ONU è attiva una Commissione dei diritti dell’uomo, presso la quale è

cedibili (inalienabili), non suscettibili di costituire oggetto di disposizioni con atti possibile denunciare eventuali violazioni dei diritti umani.

di volontà (indisponibili e irrinunciabili) non estinguibili per il mancato esercizio • Sotto il profilo giuridico, tuttavia, l’internazionalizzazione dei diritti fondamentali

(imprescrittibili). incontra ostacoli.

Prima tesi: dottrina positivista ha proposto una lettura che considera questa Le Dichiarazioni non costituiscono un’autonoma e valida fonte di normative

disposizione come una fattispecie chiusa in cui troverebbero anticipazione e L’assenza di un potere mondiale legislativo in capo all’ONU non rende le norme

sintesi i diritti successivamente codificati. In questa visione l’art.2 sembra non vincolanti

aggiungere nulla di nuovo ai diritti individuali. •Un ruolo di importante rilievo nel nostro ordinamento va alla Convenzione per la

Seconda tesi: Sono una fattispecie aperta, che permette l’inserimento e salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà del Consiglio d’Europa (CEDU),

l’integrazione nella nostra Costituzione di nuovi valori che, nel corso del tempo, l’art. 10 prevede che ‘’ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione, includendo la

vengono espressi dalle società e dalla coscienza collettiva. libertà d’opinione, di ricevere o comunicare informazioni o idee e senza limiti’’

La nascita e la tutela dei diritti è strettamente legata ai bisogni che la società In tempi recenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con due sentenze, facendo luce

manifesta in un determinato momento storico, ai progressi della tecnica e del su alcuni aspetti fondamentali circa l’applicazione della CEDU,

sapere. Precisa che tra gli obblighi internazionali dell’Italia vi è quello di adeguare la

In questo quadro, l’articolo 2 Cost permette di riconoscere non solo i diritti propria legislazione alle norme della CEDU, nel significato attribuito dalla corte

e le libertà ma tutte le nuove domande di libertà, di diritti che emergono e specificatamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. [sent. 348-

vengono progressivamente riconosciuti. È la lettura migliore dell’articolo 349]

2. Ciò significa che le norme della CEDU sono norme che integrano il parametro

Elasticità e modernità della nostra Costituzione costituzionale, ma rimangono ad un livello subcostituzionale ed è quindi necessario

che siano conformi alla Costituzione e soggette a controllo legittimo.

La protezione internazionale dei diritti dell’uomo: i diritti di informazione nelle La Corte costituzionale non sembra condividere l’orientamento per cui i diritti

fonti sovranazionali derivanti dalla CEDU entrerebbero nell’ordinamento italiano quali principi generali

La protezione internazionale dei diritti dell’uomo ha trovato piena

del diritto comunitario. •Tra i diritti fondamentali un’importanza centrale va attribuita alla libertà di

Del tutto distinto è il problema dell’efficacia e della forza che, all’interno del nostro manifestazione del pensiero. All’interno del sistema costituzionale italiano, la

libertà di manifestazione del pensiero trova una collocazione in primo piano.

ordinamento, vanno riconosciute ai patti e alle convenzioni siglate tra stati, sia europei Questa caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale, a garanzia

che extraeuropei. della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo di idee. In assenza di

Va ricordato che gli accordi assumo efficacia sul piano interno a seguito della ratifica questa, non potrebbe esservi democrazia (ne è un presupposto fondamentale). Il

da parte di una fonte nazionale, un procedimento particolare che consente di recepire carattere, presupposto e fondante della libertà di manifestazione del pensiero, la

all’interno dell’ordinamento nazionale il contenuto degli accordi tra Stati. pietra angolare, dell’ordinamento democratico, un diritto coessenziale al regime di

Art 117. Le leggi sia statali sia regionali sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti libertà garantito dalla Costituzione, la condizione preliminare per l’attuazione ad

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ne discende che gli ogni livello centrale e locale della forma propria dello Stato Democratico. [sent.

obblighi assunti sul piano internazionale rappresentano un limite costituzionale per 348/1990]. Sono le ragioni ideali del riconoscimento di questa libertà a portare

l’attività del legislatore ordinario, sia statale che regionale e può ricavarsi una anche l’affermazione dello Stato democratico.

collocazione a livello superprimario delle norme di esecuzione dei patti tra stati. Tale diritto può avere natura:

Ciò significa che le leggi con cui lo Stato italiano ratifica gli obblighi assunti sul piano Individuale: la libertà di manifestazione del pensiero quale strumento per la

internazionale finiscono per godere di forza e resistenza maggiori rispetto alle leggi

ordinarie dello Stato. realizzazione degli interessi della persona.

Un effetto indiretto è che la codifica di diritti e accordi attraverso patti internazionali I suoi sostenitori intendono questa libertà come un valore supremo e accettano

favorisce una protezione esterna dell’individuo contro violazioni dello Stato di con difficoltà l’idea di limitazioni e controlli e di una regolazione penetrante

appartenenza. rispetto ad un diritto che rappresenta un valore individuale da tutelare in sè. La

 libertà di espressione è interpretata come assenza di impedimento o costrizione,

Importanza della protezione internazionale dei diritti umani nel quadro della libertà negativa, autonomia e autodeterminazione dell’individuo. Seguendo

globalizzazione. quest’impostazione, la libertà di espressione dell’individuo finisce laddove inizia

 Lo sviluppo tecnologico ha comportato una riduzione del tempo per coprire le un’analoga libertà riconosciuta ad un suo simile, mentre i vincoli e le limitazioni

distanze, gli spostamenti fisici e la comunicazione con l’effetto l’erosione dei confini posti nell’interesse generale sono mal tollerati nella prospettiva individualista.

territoriali, politici e giuridici. Ciò richiede nuove forme di regolazione della libertà di Funzionale: strumentalità agli interessi della collettività.

manifestazione del pensiero rispetto a quelle tradizionali. Sostenuta da coloro che la considerano un valore supremo del tutto rispetto

 Dobbiamo inoltre ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’individuo che deve accettare limitazioni che si giustificano in nome delle

firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° febbraio del 2003: ‘’ogni esigenze della collettività.

individuo ha diritto alla libertà di espressione, che include quella di opinione e La libertà di espressione spetta all’uomo nella sua qualità di membro di una

ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da comunità e come tale può essere soggetta a vincoli e restrizioni per il bene

parte di autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati’’ comune, come regole strumentali alla formazione dell’opinione pubblica libera e

A livello comunitario si può dire che si sta accentuando l’attenzione ai diritti consapevole, alla tutela della completezza e imparzialità delle informazioni, alla

all’informazione. salvaguardia del pluralismo delle idee.

Modelli teoretici elaborati all’interno dei sistemi a common law, ma applicabili

Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato anche agli ordinamenti continentali:

 1°: più antico, facoltà che spetta ad ogni individuo di manifestare liberamente compiute su internet producono conseguenze tangibili ne

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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