lOMoAR cPSD| 7389389 Prof. Gardini: Informazione nell’era della post-verità
manifestazione del pensiero, i diritti della persona”
Se consideriamo la “ ,
notiamo che si sono sviluppati diversi
RIASSUMENDO
“MODELLI COSTITUZIONALI e DIRITTI FONDAMENTALI”.
Nella Costituzione troviamo la Legge Fondamentale su cui si regge un sistema giuridico e lo
Stato. Senza di essa lo Stato stesso si disintegrerebbe.
L’ordinamento giuridico è costituito da diversi livelli con norme dotate di diversa forza
gerarchica in una scaletta con all’apice le norme contenute nella costituzione (costituzione,
leggi ordinarie, regolamenti governativi, decreti ministeriali, regolamenti locali, ecc).
Le fonti poste a un livello inferiore non potranno mai contrastare una fonte superiore e se una
fonte ordinaria (statale o regionale) dovesse andare in conflitto con la costituzione si avrebbe
un vizio di costituzionalità. Corte costituzionale, Tribunale amministrativi e Consigli di Stato
assicurano il rispetto del principio di gerarchia tra le fonti normative del nostro ordinamento.
La Costituzione, inoltre, oltre alle regole fondamentali, stabilisce i rapporti politici e sociali
all’interno dello stato. Questi rapporti sono evoluti nel tempo, riflettendo la nostra epoca e le
conquiste civili e politiche raggiunte nel tempo.
Rigidità e elasticità sono caratteristiche fondamentali della Costituzione, la prima, per la
modificazione della stessa (occorre maggioranza qualificata), la seconda per il suo adattarsi
rimanendo longeva nel tempo. I modelli di riferimento seguiti dalle democrazie contemporanee
sono la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la dichiarazione di
indipendenza americana del 1776.
In entrambe le Carte assume centralità e importanza i diritti dell’uomo e la difesa da parte della
legge che diventa sovrana. La sottile differenza che si può notare è che mentre in quella
francese di derivazione rousseauiana concepiva la creazione di un’unica autorità e un’unica
legge espressione di una volontà generale da cui dipende l’esistenza dei diritti e delle libertà
individuali, in America si pone all’origine i diritti e lo Stato viene costruito sopra di essi e non viceversa.
I modelli costituzionali in Europa occupano una posizione tra la tradizione francese e quella
americana, lo Stato-legislatore è espressione di un particolare tipo di diritti, i diritti politici. Stato
e diritti non si contrappongono, si afferma il diritto dei cittadini di partecipare alla vita politica,
senza rinunciare alla protezione dei diritti individuali e civili (convivenza tra diritti politici di tipo
oggettivo e diritti individuali di tipo soggettivo).
Il costante ampliamento delle libertà individuali
I diritti e doveri sono rappresentati dalla prima parte della costituzione fino all’articolo 13 e si
dividono in civili, etico-sociali, economici e politici. Molti diritti sono rivolti ai soggetti come
esseri umani a prescindere dallo status di cittadini, mentre quelli politici sono riconosciuti ai
soggetti che hanno un rapporto di cittadinanza con lo Stato.
Il dubbio che può sorgere spontaneo è se, con l’evoluzione, essendo la costituzione scritta nel
1948 circa, rappresenti una lista chiusa di diritti non adeguata ai tempi e che vada rivista
con una revisione costituzionale. lOMoAR cPSD| 7389389
Partendo dal presupposto che i diritti umani vengono visti come diritti naturali si legano quindi
all’evoluzione e all’espansione di essi nel tempo.
La loro protezione non è assoluta, quello che appare fondamentale in un periodo storico,
non lo è più in una successiva epoca.
La dottrina ha individuato diverse generazioni di diritti fondamentali variabili a seconda delle
epoche storiche. La prima sono i diritti tradizionali chiamate libertà negative in cui un soggetto
può agire senza essere impedito e non agire senza essere costretto.
La seconda generazione è quella dei diritti sociali, politici ed economici, quindi richieste rivolte
nei confronti dello Stato cosiddette libertà positive (diritto voto).
L’avvento dei diritti di terza generazione introduce situazioni che prescindono dallo Stato come
il diritto alla pace, allo sviluppo dei popoli, all’ambiente.
Mentre alcuni ritengono quest’ultimi diritti un ampliamento dei diritti delle precedenti
generazioni, si è già passato alla 4° generazione, ossia quelli legati allo sviluppo tecnologico
come il diritto alla riduzione del digital divide, di accesso alla rete dati, connessioni adeguate.
l’articolo 2 della Costituzione come fattispecie aperta. I nuovi diritti.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il verbo “riconoscere” rinviando a un’idea di alcuni diritti già preesistenti e spettanti all’uomo
(libertà negative) e garantendo questi stessi diritti con interventi attivi (libertà positive), con un
apparato sanzionatorio in caso di violazione di questi diritti.
L’art. 2 per alcuni non aggiunge nulla di nuovo sui diritti ma avrebbe una funzione “riassuntiva”
(fattispecie chiusa), mentre una seconda tesi lo considera come un punto di entrata per
l’inserimento e l’integrazione di altri valori (fattispecie aperta), cosicché diritti che un tempo non
venivano riconosciuti, in epoche successive lo sono stati (diritto all’obiezione di coscienza,
riservatezza). Questo ha portato una elasticità della nostra costituzione nell’ingresso di valori
nuovi e condivisi.
La protezione internazionale ed europea dei diritti dell’uomo. I diritti di
informazione nelle fonti sovranazionali
Nel secondo dopoguerra si sono consacrati i diritti e la loro protezione a livello internazionale
con una serie di dichiarazioni emanate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite
(dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948, diritti del fanciullo 1959, indipendenza dei
popoli coloniali 1960, eliminazione della discriminazione razziale 1963, eliminazione delle
discriminazioni contro la donna 1967, asilo territoriale 1967, protezione di tutte le persone
contro la tortura e le altre pene (1975).
Inoltre, dal 1970 all’interno dell’ONU è stata istituita una commissione dei diritti dell’uomo che
consente al singolo di denunciare eventuali violazioni dei diritti umani. Le dichiarazioni di
principi delle nazioni unite non costituiscono un’autonoma e valida fonte di norme internazionali
generali data anche dal fatto che l’assemblea non ha potere legislativo.
Secondo alcuni quindi la fattispecie aperta dell’art. 2 Cost. potrebbe essere uno strumento
valido per favorire l’integrazione nel nostro ordinamento di nuovi diritti di matrice internazionale.
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Un ruolo particolare va assumendo la CEDU (Corte Europea dei diritti dell’uomo), che ha
emanato numerose decisioni in materia di libertà di espressione e di diritto di informazione.
Dopo aver eseguito l’adattamento del nostro ordinamento alla CEDU, la Corte costituzionale è
intervenuta dichiarando le norme della CEDU, un gradino sotto alla Corte costituzionale e
quindi, si che venissero integrate nel nostro ordinamento, ma adeguate comunque alle leggi
costituzionali. Di tutt’altra opinione invece la Corte di Giustizia che afferma che le norme CEDU
entrerebbero nell’ordinamento italiano quali principi generali del diritto comunitario. Secondo
l’art. 117 Cost. le leggi statali e regionali sono tenute a rispettare i vincoli dell’ordinamento
comunitario, quindi gli obblighi sul piano internazionale rappresentano un limite costituzionale.
In definitiva le leggi con cui lo stato italiano ratifica gli obblighi sul piano internazionale finiscono
indiretto
per avere più forza e resistenza delle normali leggi ordinarie. Un effetto è quello della
esterna
protezione ossia della tutela dell’individui contro le violazioni attuate dallo Stato di
appartenenza. L’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea firmati a
ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
Nizza indica:
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il
loro pluralismo sono rispettati. A livello europeo si sta accentuando l’attenzione ai diritti di
informazione e si sta ampliando la riflessione sulla comunicazione.
Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato
Tra i diritti individuali un’importanza centrale la assume la libertà di manifestazione di
pensiero, che nella legislazione costituzionale italiana trova una collocazione in primo piano. È
un diritto fondamentale caratteristico dello Stato liberale che garantisce libertà di coscienza,
opinione e pluralismo delle idee. Senza di essa non potrebbe esistere la democrazia moderna,
in quanto condiziona gran parte delle libertà (professare una fede religiosa, associarsi, riunirsi,
votare e tante altre). Secondo una parte della dottrina è proprio la libertà di manifestare il
pensiero che porta all’affermazione dello stato democratico e non viceversa.
Individualismo e funzionalismo individuale
La libertà di manifestazione di pensiero ha portato a interrogarsi sulla natura o
funzionale di tale diritto, accendendo dibattiti tra chi lo vede come strumento per la
realizzazione degli interessi della persona e chi come strumentalità per gli interessi collettivi.
Chi lo intende come valore supremo dell’individuo rispetto al tutto non accetta l’idea di controlli
o limitazioni rispetto a un diritto che rappresenta un valore individuale. La libertà di espressione
libertà negativa
è interpretata come e quindi senza impedimenti o costrizioni, con i soli vincoli
che mirano lesioni a tale libertà o alla libertà di un altro individuo. Il caso opposto coloro che
vedono nella libertà di manifestazione del pensiero un valore supremo del tutto rispetto
all’individuo, sono disposti anche a delle limitazioni nel nome della collettività e delle sue
esigenze. Ne discende quindi la formazione di un’opinione pubblica libera e consapevole, alla
tutela della completezza, imparzialità delle informazioni e pluralismo delle idee.
common law
Usando uno dei modelli teorici di si può affermare che la facoltà di manifestare
liberamente andrebbe collegata alla possibilità di raggiungere la verità, la verità non è qualcosa
di bello e fatto, ma un perpetuo farsi, , e anzi è il pensiero stesso.
non è una cosa ma un pensiero
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Ogni restrizione alla libertà di espressione è un ostacolo verso la verità.
Un secondo modello usa questo diritto come valore fondamentale nello sviluppo e nella
realizzazione dell’individuo e della sua personalità, e le restrizioni implicano inibizione nel
processo di crescita. Teoria quindi che risalta l’aspetto individualistico e negativo.
Un terzo modello descrive la libertà del singolo di esprimere il proprio pensiero strumentale
alla partecipazione alla democrazia, associandola alla libertà di informazione che favorisce
la formazione di un’opinione pubblica. Pone quindi l’interesse della collettività prima
dell’individuo. Questi modelli non si escludono tra di loro, anzi la recente dottrina supera questa
separazione e apre a una coesistenza reciproca.
Degli esempi per quanto riguarda l’approccio funzionalista per quanto riguarda internet è bene
ricordare la necessità di stabilire un limite alla libertà di espressione mediante il web espresso
dal comma 2 art 10 CEDU: l’esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni che sono previste dalla legge per una
società democratica (tali interferenze sono legittime solo in caso di interesse pubblico e
sicurezza nazionale).
La corte di Strasburgo propone una lettura funzionalista della libertà di espressione in cui i
diritti individuali si integrano e diventano funzionali a quelli della comunità, mentre dalla Corte
Suprema degli Stati Uniti è stata data una lettura individualista in cui il diritto di manifestazione
del pensiero si è fatta spazio nella soddisfazione dell’individuo (qualsiasi impedimento è
considerato incostituzionale).
Queste prese di parte dimostrano come l’America a differenza dell’Europa attribuisce una netta
prevalenza alla libertà di espressione del singolo individuo all’interesse pubblico generale.
Le due correnti possono coesistere grazie a un equilibrato bilanciamento tra valori.
Pluralismo e concorrenza: due concetti solo in parte equivalenti
antitrust
Il sistema delle comunicazioni di massa è sottoposto a na disciplina speciale che si
somma a quella genrale della legge 287/1990 volta a garantire il pluralismo delle idee. Esiste
una differenza sostanziale tra pluralismo e concorrenza: pluralismo è un concetto statico il
secondo dinamico. La tutela della concorrenza esaurisce le finalità e le garanzie nella
protezione dell’interesse delle imprese e dei consumatori, senza assicurare il maggior numero
di imprese. Il pluralismo informativo invece ha delle garanzie ulteriori, infatti, impone una
polifonia di voci e di competitor sul mercato. Il diritto di voto, ad esempio, non risulterebbe
libero se non si ha un adeguata consapevolezza delle proposte politiche che ci sono in campo e
sulla presa di coscienza della realtà contemporanea da parte dei cittadini.
formazione dell’opinione pubblica
La è il principio cardine dei processi politici e della
democrazia rappresentativa.
I mezzi di comunicazione di massa devono quindi garantire informazioni complete, varie,
critiche, attendibili e degne di fiducia. Inoltre, è necessario assicurare l’accesso ad informazioni
che provengano da diverse fonti e non dalla stessa con varietà di contenuti per soddisfare i
molteplici interessi della società. Il mercato pluralismo è un concetto ben diverso dalla
concorrenza e non si possono considerare sovrapponibili. Esempio possibile che una
molteplicità di reti non garantisca diversità di contenuti e quindi non è detto che garantisca
punti di vista e posizioni ideologiche diverse. lOMoAR cPSD| 7389389
La teoria economica non si adatta perfettamente al mercato delle telecomunicazioni, in quanto i
prodotti mediatici hanno un valore culturale, sociale e politico e non solo per la materia di cui
sono composti. La televisione non può essere trattata come qualsiasi altro prodotto televisivo
né le imprese televisive come le imprese in generale per l’importanza che l’attività radiodiffusa
ha nella vita democratica di un ordinamento.
La disciplina a garanzia del pluralismo lo si trova nell’art. 21 Cost. mentre la concorrenza
nell’art. 41, da questo si nota come la diversificazione proprietaria è una condizione necessaria
ma non sufficiente a garantire il pluralismo e occorre introdurre misure opportune che
assicurino il diritto a essere informati con una varietà di informazioni che consente la
formazione di un’opinione pubblica che non sia influenzata da posizioni dominanti.
Pluralismo e acceso alle informazioni sono condizioni necessarie per il processo democratico
mentre la concorrenza garantisce il corretto funzionamento economico all’interno del processo
ex ante
democratico. La salvaguardia del pluralismo legittima una regolazione del mercato di
antitrust ex post
informazione, mentre la normativa ammette solo interventi a difesa della
pluralismo
concorrenza: da questo discende che la normativa antitrust non è sufficiente a garantire il .
dell’informazione e quindi occorrono interventi mirati alla promozione e sostegno di quest’ultimo
L’informazione tra dimensione globale e locale
Prima della riforma del titolo V della costituzione nel 2001 lo Stato aveva competenza esclusiva
sulle attività di comunicazione. Nel corso della storia della repubblica la prima apertura
marginale che istituì i Comitati regionali radiotelevisivi fu nel 1975 (Co.re.rat), essi erano organi
consultivi che formulavano proposte al consiglio di amministrazione della RAI e ne prevede la
partecipazione al procedimento di nomina dello stesso.
Una maggiore apertura giunge negli anni 90 che definisce la “comunicazione” come una
materia che non può essere sullo stesso piano delle materie elencate nell’art.117, ma deve
considerarsi una condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della
forma propria di Stato democratico.
Le Regioni vengono chiamate insieme allo Stato centrale alla cura dell’interesse generale ad un
sistema informativo pluralistico e diffuso e questa svolta viene accompagnata da un intervento
del legislatore che di fatto rompe il monopolio pubblico e da vita a un sistema in cui nelle
assegnazioni delle frequenze possano partecipare anche le emittenti locali (sia periferiche della
pubblica che private) in modo da dar vita a contenuti informativi più vicini al territorio.
Nel 1997 si costituiscono i Co.re.com (comitati regionali per la comunicazione), dipendenti dalle
regioni e successori del co.re.rat. che hanno un’autorità indipendente.
Tutto ciò va incontro a un radicale cambiamento con la riforma del Titolo V in cui si distingue
“l’ordinamento della comunicazione”, in cui vi è ancora l’esigenza di definire con certezza il
perimetro della materia al fine di stabilire il concreto ambito di intervento del legislatore
regionale.
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