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CAPITOLO III
L’organizzazione della pubblica amministrazione
1. La problematica dell’organizzazione amministrativa
Il diritto amministrativo nasce e si sviluppa attorno alla problematica dell’attività amministrativa. Si è
cominciato dall’attività di imperium di puissance publique, si è passati all’attività di prestazione del service
publique. In Italia l’attenzione degli studiosi del diritto amministrativo per l’organizzazione comincia a
manifestarsi negli anni Trenta del XX secolo.
Le questioni giuridiche più rilevanti riguardano: il concetto di PA come apparato; il rapporto tra politica e
amministrazione; le figure soggettive della PA; le strutture che operano nelle figure soggettive; i rapporti
tra le strutture; i nessi tra organizzazione dello Stato e degli altri enti territoriali.
2. Pubblica amministrazione. Concetto e ambito
Pubblica amministrazione può significare attività amministrativa e l’insieme degli apparati che la
svolgono. Definire la PA come apparato non è agevole perché ha assunto dimensioni e forme varie.
La dottrina ha sottolineato che le PA si frappongono tra la collettività generale e gli organi costituzionali. Si
distinguono dagli apparati del potere legislativo e da quelli del potere giudiziario (come in America). Nel
nostro ordinamento le PA nascono all’interno dell’esecutivo per poi conoscere forme diverse di
autonomizzazione.
Le PA sono strutture che svolgono un’attività caratterizzata dalla cura concreta di interessi pubblici ,
distinta dalla legislativa che sarebbe cura astratta di pubblici interessi e da quella giurisdizionale che sarebbe
di decisione super partes e non di cura di interessi. L’attività di cura concreta di interessi pubblici può essere
svolta anche in sede legislativa o in sede giurisdizionale. Le PA non svolgono solo l’attività di cura
concreta di interessi pubblici, ma anche l’attività normativa e attività di tipo giudiziale. Per inquadrare il
concetto di PA è necessario guardare al diritto positivo, a partire dalla Costituzione.
L’art.97 Cost. stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. La legge
regola anche i privati e i loro rapporti, ma ha un ruolo significativo in relazione alle PA in quanto provvede
alla loro organizzazione. L’art.97 prosegue disponendo che alle PA si accede mediante concorso, salvo
eccezioni.
Il legislatore ordinario non offre una definizione generale di PA ma indica figure soggettive che
denomina PA, cui trovano applicazione norme sull’organizzazione, sull’impiego, sui procedimenti , sui
contratti, sulla spesa, sulla responsabilità, sulla giurisdizione.
Assume centralità l’art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 in cui si dice che per PA si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni, le Ragioni/Province/Comuni , Comunità montane , consorzi e associazioni, istituzioni
universitarie, Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA e le Agenzie di cui al decreto legislativo
30/07/1999 n.300. Vanno ricondotte figure soggettive speciali come: autorità amministrative indipendenti, a
cui si applicano un regime di pubblico impiego.
La legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo), menziona le PA che sono tenute ad applicare i
principi e regole procedurali da essa dettate. In particolare le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali sono tenute ad applicare al legge, mentre le società con totale o prevalente capitale pubblico sono
tenute ad applicare la legge solo se svolgono funzioni amministrative. Alcune norme della legge 241 si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche: norme sul danno da ritardo, sugli accordi, sulle controversie
in materia di accesso, sul provvedimento. Le Regioni e gli enti locali si attengono ai principi di legge che
valgono anche per i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.
L’art. 22.1 lettera E della legge 241/1990 stabilisce che per pubblica amministrazione si intendono tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Il recente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture definisce come amministrazioni
aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non
economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti. Si tratta di definizioni soggettive a maglia larghe finalizzate ad estendere al
massimo grado l’ambito dei soggetti tenuti ad applicare la normativa. Vi sono inclusi soggetti che possono
avere natura privata: è così per gli organismi di diritto pubblico e per i soggetti che operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi. L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo che è istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato
di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti
pubblici o altri organismi di diritto pubblico , oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà è designato dallo Stato, enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.
Al livello comunitario non sussiste una nozione condivisa di amministrazione pubblica. L’ attuale art.45
TFUE stabilisce una deroga alla libertà di circolazione dei lavoratori per gli impieghi nella Pa : la nozione ha
valenza restrittiva, si considerano amministrazioni solo quelle strutture che svolgono funzioni pubbliche di
particolare rilievo, per le quali siano da garantire gli interessi nazionali e la loro impermeabilità
rispetto all’ingresso di funzionari di altri Stati. Il regolamento CE 2223/96 ha per oggetto l’istituzione del
Sistema Europeo dei Conti 1995, ha demandato agli Istituti nazionali di statistica, per l’Italia l’ISTAT, il
compito di predisporre annualmente l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore
amministrazioni pubbliche e che costituiscono il punto di riferimento per la costruzione del Conto
consolidato del settore pubblico. Sono, quindi, amministrazioni pubbliche: organismi pubblici che
gestiscono e finanziano attività collettive; istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica; i
fondi pensione.
Quanto al regime del controllo e giurisdizione della Corte dei Conti ad esso erano sottoposti soggetti pubblici
considerati PA o loro dipendenti. Ai sensi degli artt.100-103 Cost. sono inclusi anche figure soggettive di
natura privata , purchè finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici anche territoriali. Secondo quanto
detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 466/1993 in relazione all’art.100, ha chiarito che la scelta del
legislatore di procedere alla mera privatizzazione formale dell’IRI attraverso la semplice trasformazione
soggettiva in società per azioni, non ha consentito di superare il controllo sulla gestione finanziaria della
Corte dei Conti.
Il codice del processo amministrativo, nello stabilire che al giudice amministrativo sono devolute le
controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti
provvedimenti/atti/accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all’esercizio di tale potere posti
in essere da pubbliche amministrazioni, include anche soggetti ad essi equiparati.
Pertanto da un punto di vista soggettivo o dell’organizzazione è difficile pervenire ad una definizione
unitaria di PA. Ci si riferisce ad un complesso di strutture definite come PA dalla legge e da essa
organizzate individuabili in via residuale, se pur dotate talora di poteri normativi secondari e di poteri di tipo
giudiziale. Ad esse si applicano determinati regimi giuridici consistenti tra l’altro: nella disciplina del
rapporto di pubblico impiego, delineata in via generale dal d.lgs. 165/2001; nella disciplina del procedimento
amministrativo della legge 241/1990 e di quello ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi sul
mercato; nella disciplina del controllo del controllo contabile e del sindacato giurisdizionale della Corte dei
Conti ai sensi dell’art.100/103 Cost.
Le pubbliche amministrazioni in senso proprio sono: ministeri, agenzie amministrative, enti pubblici,
autorità indipendenti.
Le società a partecipazione pubblica sono soggette parzialmente ai regimi spiegati (controllo della Corte dei
Conti se partecipazione prevalente o legge 241 se partecipazione prevalente o totale). Società che gestiscono
servizi pubblici sono soggette al concorso pubblico. Infine gli organismi di diritto pubblico o soggetti aventi
natura privata sono sottoposti ancora più sporadicamente ai regimi giuridici evidenziati.
FIGURE SOGGETTIVE DI MAGGIOR RILIEVO: ministeri, agenzie amministrative, enti pubblici, società
in partecipazione pubblica, autorità indipendenti. La recente legge 124/2015 ha dettato norme di delega volte
a introdurre modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio, dei ministeri ecc. di cui si racconterà
nei successivi paragrafi.
3. I rapporti fra politica e amministrazione
Nel quadro della separazione dei poteri, l’amministrazione è stata collocata nell’ambito dell’apparato e
del potere esecutivo (supremazia del governo e dei ministri sulla PA). Il ministro all’origine è capo
gerarchico dell’organizzazione ministeriale, sotto di lui si collocano direzioni, uffici con direttori-funzionari
e addetti.
Si assiste a progressiva autonomizzazione del potere amministrativo, poiché aumentano le funzioni svolte
dalle PA: funzioni d’ordine, funzioni di welfare, di intervento nell’economia (già tra Ottocento e Novecento).
Assumono, quindi, grande importanza e peso le strutture amministrative prima sottomesse ai ministri e i
dirigenti amministrativi/funzionari.
La Cost. con l’art 95 sottolinea il ruolo essenziale della politica nei confronti dell’amministrazione, in
quanto prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri mantiene l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e stabilendo che i ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
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