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Pepo: un esperto di diritto romano
Le notizie pervenute sulla figura di Pepo vengono ricavate dalle opere di Odofredo e di Rodolfo il Nero. Il primo, di cui si ha notizia, si cimentò nello studio delle opere giustinianee solamente per erudizione personale, non lasciando alcuna eredità del suo sapere, differentemente dall'attività di Irnerio, volta all'insegnamento.
Lo si può identificare come un esperto di diritto romano della generazione pre-irneriana attivo, sul finire dell'XI secolo, all'interno soprattutto dei territori tosco-padani. Probabilmente fu attivo come avvocato (si hanno notizie anche relativamente al Placito di Marturi).
Rodolfo il Nero ricorda Pepo come custode del Codex e delle Institutiones. Sicuramente il merito di Pepo fu quello di adeguare l'opera di Giustiniano a rispondere alle istanze del suo tempo. A ciò si accompagnò la progressiva riemersione dei testi del Corpus.
giustinianeo. L'incontro dei testi della produzione di Giustiniano con uomini "istruiti" e studiosi diede l'avvio al fenomeno del "rinascimento giuridico medievale". IRNERIO Nato sul finire dell'XI sec., di origini germaniche. Uomo di buona cultura formatosi nelle arti liberali. Irnerio fu dapprima un maestro di Arti, poi cominciò di propria iniziativa a studiare i testi giustinianei, ai quali si accostò con attitudine scientifica. Obbiettivi del suo studio erano quelli di ricostruire il testo delle antiche norme, di riordinare sistematicamente le singole parti della compilazione e di aggiornare e vivificare l'antico diritto imperiale. Irnerio fece dei testi giustinianei oggetto di insegnamento e regalò a Bologna per almeno un secolo il primato di culla di studi giuridici. Lucerna iuris (lume del diritto). Venne definito "didattica sulla lettura di una parte del codice agli studenti, i quali".L'avrebbero copiata per poi corredarla di suoi commenti e spiegazioni in merito contenute in glosse. Si faceva, per il tramite delle glosse, una vera e propria analisi del testo. Quella che viene detta la Scuola di Bologna diede vita ad uno studio ad altissimo livello di un'enorme mole di testi, talvolta testi giuridici, producendo contraddittori. I successori di Irnerio furono i suoi allievi, denominati i "quattro dottori": Ugo, Jacopo, Martino e Bulgaro. Essi furono continuatori dell'attività insegnativa avviata da Irnerio. Il grande prestigio di cui goderono i maestri si riflette nelle tombe monumentali che sono state erette in loro onore nella città di Bologna.
Pensiero dei glossatori:
- I glossatori si rivolgono ai 'testi sacri' e riconoscono loro un'autorità pari quasi a quella della Bibbia;
- Tutte le parti dei testi contenuti nel Corpus Iuris, avendo avuto l'approvazione dell'imperatore Giustiniano,
hanno pari autorità;
Sono convinti che il Corpus Iuris nel suo complesso contenga tutto ciò che è necessario per risolvere qualsiasi problema giuridico;
I testi non contengono contraddizioni che non possano essere risolte.
La glossa ordinaria
L'enorme mole di testi, talvolta contraddittori, e la ricchezza del patrimonio interpretativo prodotto nella Scuola di Bologna, portò nel XIII sec., un'opera di organizzazione e razionalizzazione a compiere di questi testi.
Obiettivo di Accursio era quello di evitare che la grande mole dei testi ne compromettesse l'efficacia sia sul piano didattico che su quello concreto della pratica giudiziaria. Riuscì ad immettere nei circuiti della scuola e del foro una serie di apparati chiari ed esaustivi, i quali ebbero una fortuna rapida e immensa.
L'opera di Accursio venne battezzata Magna glossa o glossa ordinaria, e si impose per oltre 6 secoli come un nuovo ordine per il diritto.
della Chiesa:Decretum di GrazianoGraziano , monaco, studiò a Bologna, e fu maestro di artiliberali. Decretum raccoglie fontiNel 1140 compose il . L’operaeterogenee: Lettere papali Passi delle Scritture e dei Padri della Chiesa Passi del diritto romano, della Lex RomanaWisigothorum, di leggi barbariche e di capitolaricarolingi 1 frammento dell’editto di RotariGraziano inserisce inoltre propri commenti ai testi .Decretum non ebbe carattere ufficiale, non venne maiIlriconosciuto o promulgato come legge dai pontefici, mafu destinato a diventare il pilastro normativodell’ordinamento ecclesiale.Le decretali- . Successivamente al Decretum si avviòuna stagione della legislazione e della scienzacanonistica decretalisticadefinita . Vengono emanatedecretali indirizzate ad integrare e correggere ilDecretum di Graziano. produzione diInfine si giunge alla5 raccolte di decretali note come Cinque CompilazioniAntiche. -il Corpus Iuris Canonici : Decretum
di Graziano
- Liber Extra : Gregorio IX
- Liber Sextus : Bonifacio VIII
- Clementinae : raccolta di decretali di papa Clemente V
- Extravagantes : raccolta di decretali di Giovanni XXII
Rimase immutato nei secoli a venire e costituì il diritto vigente per la chiesa cattolica fino al 1917.
Il comune cittadino
All'inizio del XII sec. nell'Italia settentrionale molti centri raggiunsero la piena capacità di governo attraverso la nomina di consoli, responsabili dell'ordine interno, dell'amministrazione della giustizia e della difesa militare. Questi centri giunsero attraverso vicende diverse all'istituzione del "comune" (una modalità di organizzazione politica della città, modello che poi si diffuse anche alle città francesi della Provenza).
Fasi delle istituzioni comunali:
- Comune consolare: consoli + assemblea dei cittadini
- Comune podestarile: podestà + consiglio "minore"
Città come
«concentrati» di funzioni: religiose, economiche, militari, amministrative e culturali. Il “regime” podestarile: basato inizialmente su rettori locali e poi itineranti. Personale politico sempre più specializzato.
Evoluzione della normativa cittadina:
- Consuetudo municipalis = diritto non scritto, ma garantito dal tacito consenso collettivo.
- Lex municipalis = consuetudini messe per iscritto da privati.
- Statuto = norme consuetudinarie integrate e aggiornate dalle disposizioni e deliberazioni degli organi “legislativi” cittadini.
Lo Statuto segue un modello compositivo abbastanza regolare, anche se non privo di eccezioni e varianti, basato su una divisione in libri (4 o 5):
Libro I: norme di livello “costituzionale”: organizzazione pubblica del Comune, uffici, cariche.
Libro II: norme su processo e diritto civile (in prevalenza diritto di famiglia e successorio), che confermano o modificano le opzioni del diritto romano.
Libro III: norme su...
processo e diritto criminale.
Libri IV-V: norme varie, relative ai commerci e ai mercati, alla fiscalità, ai lavori pubblici in città e nel contado.
Tra il tardo sec. XII e il XIII i giuristi hanno una considerazione negativa degli Statuti: si contesta il potere delle città di promulgare norme giuridiche, emanate in modo abusivo e illegittimo, si nega validità allo Statuto e lo si disprezza come opera di malfattori impegnati a difendere interessi personali, anche perché la normativa comunale non è confrontabile per autorevolezza e completezza con quella romana gli statuti municipali sono ripudiati come insulti al diritto, contenenti norme arbitrarie.
Il regno di Sicilia, dai Normanni all'imperatore Federico II
Dal X sec. la Sicilia soggiaceva al dominio degli arabi. Nel XI sec. un gruppo di guerrieri normanni provenienti dal nord della Francia, cacciò progressivamente gli Arabi dalla Sicilia. Ruggero II venne incoronato a Palermo re di Sicilia, con
Un solenne cerimoniale che rievocava l'incoronazione di Carlo Magno. Esercitando il potere legislativo, Nel 1140 Ruggero II, serie di norme generali destinate all'intero emano' un territorio del Regno, Assise. Note come Liber. Un secolo piu' tardi si sovrappose a questo il Augustalis promulgato per volonta' di Federico II. Punti di forza di entrambe queste normative regie furono l'organizzazione degli apparati governativi e burocratici, l'accurata gestione dell'imposizione fiscale, l'amministrazione della giustizia, il disciplinamento dei rapporti con le comunita' cittadine suddite. Nel 1224 Federico II fonde' a Napoli un'universita', che avrebbe dovuto fare concorrenza a quella di Bologna e a cui si ispiro' molto. Il diritto comune. Nella seconda meta' del XIII sec. nessuna terra dell'Europa occidentale era priva di un legame con i due poteri universali della Chiesa e dell'Impero, ne conseguiva
La vigenza all'interno di ogni singola realtà territoriale, oltre che di un proprio diritto particolare, del diritto comune. Coesistenza e convivenza del diritto comune delle normative romano-giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici).
L'età del commento e dei commentatori. Nella seconda metà del XIII secolo la glossa, come strumento ermeneutico, tramontò e si passò al commento. Con la glossa si puntava a cogliere il significato letterale della legge, mentre l'obiettivo dei commentatori diviene quello di cogliere la ratio legis, la ragion d'essere della legge.
Metodo dei commentatori: dalla lettura diretta dei testi legislativi basata sull'interpretazione delle parole e sull'esame della formulazione letterale delle norme (secondo il metodo dei Glossatori) la scienza giuridica trae dalle fonti l'individuazione del significato normativo dei precetti.
giustinianei.-La scuola di Orléans autorizzò presso le
Nel 1235 il pontefice Gregorio IX scuole vescovili di Orléans l'insegnamento del diritto romano col fine di impartire ai futuri ministri della Chiesa anche una formazione da spendere nell'amministrazione della giustizia. Qui giunsero molti maestri francesi e italiani principalmente di formazione bolognese.
Figure di spicco della scuola di Orléans:
Jacques de Revigny: