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Capitolo 1 – L'eredità del mondo antico

Inquadramento

Innanzitutto, si deve fare riferimento alle caratteristiche essenziali del diritto tardo antico; si notano infatti tre punti molto importanti:

  • La raffinata organizzazione amministrativa dell’Impero Romano;
  • L’emersione della Chiesa;
  • L’importanza dei giuristi e della scienza giuridica per la conoscenza ed applicazione del diritto e della giustizia si ha quindi una completa diversità di concezioni di vita, di mentalità, di ordinamento.

Quadro storico – istituzionale

Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto instaura a Roma il principato ereditario, che si trasforma molto velocemente in Impero. Le guerre sono ben lontane da Roma e dal bacino del Mediterraneo, il quale così mantiene secoli di pace e benessere; tale situazione di stabilità facilita il rispetto del diritto e la sua pacifica evoluzione. Col tempo si assiste alla divinizzazione della figura dell’imperatore: nel 212 d.C. viene emanata la “Constitutio Antoniniana, o Editto di Caracalla”, con la quale viene estesa la cittadinanza a tutti i soggetti presenti nell’Impero; l’imperatore Diocleziano indice una vera e propria riorganizzazione, centrale e periferica, dell’Impero, per renderne più efficiente la amministrazione e pure per contrastare la tendenza all’elevazione ad imperatore da parte dell’esercito di propri generali. Tale obiettivo viene presto disatteso dalle lotte che portano al potere imperiale il solo Costantino.

Questi nel 313 d.C. emana l’editto di tolleranza dei Cristiani e nel 330 fonda una nuova capitale orientale dell’Impero, Bisanzio, che battezza in suo onore Costantinopoli, lasciando in Occidente come capitale Roma. Nel 380 l’imperatore Teodosio I vieta i culti diversi da quello cristiano, che diventa quindi religione di stato. Alla sua morte (395) i due figli si spartiscono ufficialmente l’Impero, con ciò accentuandone d’ora in poi la bipartizione: ad Arcadio l’Oriente, ad Onorio l’Occidente.

Nel frattempo, la Chiesa cristiana è venuta organizzandosi secondo una propria impostazione: in ogni città il popolo cristiano elegge (o meglio, acclama) un proprio capo spirituale, il vescovo, che sovraintende alla vita religiosa della città e dei dintorni; tra i vescovi, alcuni assumono una superiorità rispetto ad altri, come quello di Roma (papa o pontefice) ed i vari patriarchi (come quelli di Aquileia, Alessandria o Costantinopoli). Tra i vescovi si svolgono riunioni collegiali, dette concili, locali o generali, in cui si prendono decisioni di rilievo per la fede cristiana: ad esempio, nel concilio di Nicea del 325 si decide che è eretica la tesi del vescovo Ario, la quale sostiene che le tre persone della Trinità non hanno la stessa essenza.

Il V secolo è caratterizzato da frequenti spedizioni armate e migrazioni di popoli in Occidente, ed è caratterizzato dall’affermazione dei nuovi regni germanici, più o meno sensibili alla tradizione romana: i Visigoti nella Galla meridionale e poi in Spagna, i Vandali in Spagna e poi in Africa, i Franchi in Gallia, i Burgundi tra Gallia e Reno, gli Eruli e poi gli Ostrogoti in Italia. Lo stesso Impero Romano d’Occidente termina nel 476, mentre quello di Oriente durerà fino al XV secolo. Ciò non impedisce che proprio un imperatore bizantino, Giustiniano, nella prima metà del VI secolo coltivi il progetto di un grande ripristino della tradizione romano – bizantina: fa raccogliere i testi basilari del diritto romano costituendo il Corpus Iuris Civilis, avvia la riconquista della parte occidentale dell’Impero, che si arresta però all’Italia. Nel 568 scendono in Italia i Longobardi e la dominazione bizantina nella nostra penisola si riduce notevolmente, subentrando in pieno il periodo germanico.

L’ultimo Impero Romano

La durata del dominio romano è stata favorita da un’efficace organizzazione, basata – oltre che sulla forza militare – sulle regole giuridiche. La capacità di predisporle e di affidarsi ad esse è stata una delle ragioni di una così lunga esistenza. A Roma il diritto ha avuto una rilevante importanza per l’espansione e la sopravvivenza della sua dominazione, perché è stato tramite il diritto che si è attuata la disciplina del funzionamento, al centro come alla periferia, delle istituzioni romane. Altri imperi si sono sfaldati presto, affidati com’erano più alla personalità dei fondatori che ad un’efficace organizzazione fissata da norme giuridiche. L’imperatore Diocleziano (284 – 305 d.C.) ha avviato una grande riorganizzazione dell’Impero, completata poi da Costantino (morto nel 337 d.C.).

Tale ordinamento prevedeva al vertice l’Imperatore, considerato fonte di ogni potere: intorno a lui una corte di funzionari, con compiti precisi, avevano specifiche mansioni per i diversi uffici, fissate da norme: si afferma quindi il concetto del funzionario, con le sue competenze. L’ufficio prevale sulla persona: ognuno deve attenersi alle funzioni prefissate, sia nell’amministrazione centrale che in quella periferica, e le cariche militari sono separate da quelle civili e da quelle finanziarie. I due imperatori sono coadiuvati da due Cesari e dai propri funzionari centrali; l’Impero è suddiviso in quattro grandi prefetture, affidate ad un prefetto del pretorio:

  • L’Oriente;
  • L’Illirico;
  • L’Italia (e l’Africa);
  • Le Gallie (e la Spagna).

Ciascuna di esse è suddivisa in province (114 in tutto), a capo di ognuna vi è un “rector o praeses”; in ogni provincia si trovano le diverse città (municipia) rette dalla curia dei cittadini notabili locali (decuriones). L’esercito è composto da fanteria e cavalleria: a capo dei fanti c’è un “magister peditum”, dei cavalieri un “magister militum”. Se il comando è unificato, è affidato ad un “magister militum utriusque militiae”. Seguono poi, in gerarchia, i graduati inferiori. La capacità bellica dell’esercito si basa sulla sua organizzazione, sulle armi e sull’addestramento; vi si arruolavano pure uomini estranei rispetto all’Impero, dato lo scarso interesse dei cittadini a farne parte: si infiltrano così gruppi di germani che, in questo modo, acquisiscono le conoscenze belliche imperiali. Per l’esercito vi erano delle norme particolari più semplici che facilitano l’elasticità nelle precise regole del diritto romano. Esiste inoltre un apparato tributario, incaricato di riscuotere i tributi e di retribuire i dipendenti imperiali, sia civili che militari. La progressiva inefficienza di questo settore viene causando gravi disfunzioni nell’amministrazione, con conseguente possibilità di autonome iniziative dei funzionari e dei militari per procurarsi direttamente denaro (corruzione, prevaricazioni, appropriazioni violente, requisizioni): è la crisi del sistema la cattiva amministrazione della giustizia finisce con l’indurre i cittadini ad evitarla e ad affidarsi piuttosto al vescovo per dirimere le controversie.

Il cristianesimo

L’influenza del cristianesimo ha portato numerose modificazioni nel diritto romano: a partire dal IV secolo (dopo l’editto di tolleranza del 313). La legislazione è stata ispirata spesso dai valori cristiani; la stessa riproduzione dei testi dei giuristi classici è stata a volte modificata per inserirvi interpolazioni di matrice cristiana. Il Cristianesimo si diede un’organizzazione, ispirandosi ai modelli di quella imperiale: essa fu in grado di presentarsi a sostegno della società civile. In ogni città il capo religioso dei cristiani era il vescovo, scelto in genere dal clero locale ed acclamato dal popolo (“elezione canonica”). I vescovi erano coordinati da quello che reggeva la capitale della provincia stessa, detto metropolita. Esistevano, inoltre, vescovi di sedi particolarmente prestigiose, detti patriarchi, ed a Roma il pontefice. Quest’ultimo venne assumendo una superiorità spirituale su tutti, quale successore di Pietro nella “cattedra” vescovile romana. La Chiesa cristiana d’Occidente acquisì una struttura gerarchica, ispirandosi al modello imperiale. Tra il IV e il V secolo si affermò il primato spirituale del papa o pontefice (vescovo di Roma), rafforzato dalla figura di papa Leone Magno (440 – 461). La Chiesa si presentò come un ben preciso punto di riferimento per la popolazione, in sostituzione di un potere imperiale: l’autorità dei suoi capi spirituali venne assumendo un ruolo di rilievo nella società. Ad esempio, i cristiani affidarono al proprio vescovo, piuttosto che alle previste autorità locali, la risoluzione delle loro controversie nella “episcopalis audentia”, ovvero l’udienza data dal vescovo ai propri fedeli per seguirli nei loro problemi religiosi: se all’inizio la decisione ebbe semplicemente valore privato, la stessa autorità pubbliche, compreso l’imperatore. Si intromise sovente negli stessi lavori conciliati e, specie in Oriente, fu portato al “cesaropapismo”, cioè a pesanti ingerenze nei confronti della Chiesa. A tali intromissioni si oppose in Occidente papa Gelasio I (492 – 496), alle cui enunciazioni di autonomia della Chiesa (“teoria gelasiana”) si ispirò per secoli quella occidentale ordinamento civile e religioso tendono a coincidere. La teoria gelasiana è stata a lungo un punto preciso di riferimento, senza eccessive commistioni. La religione cristiana riconosce un valore centrale al “Libro della legge”, manifestazione della Parola di Dio. Questa può aver avuto una certa influenza sull’ultimo diritto romano: il giudice e il giurista sono considerati coloro che devono solo applicare “la legge” scritta, cioè l’unica fonte del diritto, senza discussioni o interpretazioni che si scostino dalla legge fissata. L’antica tradizione dell’interpretatio giurisprudenziale romana viene ridimensionata col richiamo al principio d’autorità della “legge scritta”.

La giurisprudenza e le fonti giuridiche

Se il diritto romano ha rappresentato qualcosa nella storia della civiltà è dovuto alle acquisizioni scientifiche e concettuali maturate tramite la giurisprudenza, ciò tramite il ragionamento dei suoi esperti (“iuris periti”). Il periodo più significativo della giurisprudenza romana è stato quello tra il 200 a.C. e il 200 d.C.: in questo arco di tempo di quattro secoli si è consolidata la fama degli esperti del diritto (“giurisperiti”) e delle loro scuole, a cui i cittadini ed i politici romani chiedevano consulenze decisive per la risoluzione di controversie. A tali esperti la società riconosceva la capacità e la competenza di dedurre tramite il proprio ragionamento giuridico, le regole desumibili da una serie di principi e di comportamenti che costituivano lo ius. Accanto allo ius esisteva un certo numero di “leges” nonché di editti delle autorità politiche, di cui questi esperti tenevano conto. Era però soprattutto sui principi dello ius che si sviluppava la loro “interpretatio”. Così, con il progressivo imporsi del potere imperiale si assiste ad un rapido dilatarsi della legislazione, monopolizzata dall’imperatore: “le leges” vengono a comprimere ed a ridurre via via la portata dello ius e della interpretatio prudentium. Il diritto tende a divenire espressione della volontà del legislatore (imperiale) nell’assolutezza dei suoi comandi ed a richiedere sempre meno l’intervento dei giuristi, questi ultimi sono indotti ad introdursi nella stessa amministrazione imperiale, con funzioni sia legislative che giudiziarie per collaborare alla produzione di un diritto legislativo, che promana in ultima analisi dalla volontà autoritaria del principe – legislatore e non deriva più dalla considerazione autonoma dei princìpi che reggono la vita e la mentalità della società del tempo. L’ampiezza della legislazione imperiale indusse alcuni privati a redigerne delle raccolte: sono note quelle del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, che riunivano i rescritti imperiali sino ai tempi di Diocleziano. A questi codici fa riferimento l’imperatore d’Oriente Teodosio II, che nel 438 ha promulgato per la sua zona di competenza un’ampia raccolta di leggi imperiali emanate da Costantino in poi: si tratta del Codice Teodosiano, suddiviso in 16 libri e le costituzioni sono riunite in ordine cronologico. L’imperatore occidentale Valentiniano III ne ha poi esteso la vigenza in Occidente, ove il Codice Teodosiano ha tramandato la conoscenza della tradizione romana nelle zone (Francia e Spagna) in cui non è stata in seguito adottata la compilazione giustinianea successiva legislazione visigotica, che ne ha riprodotto numerosi passi nel “Breviario Alariciano” o “Lex romana Wisigothorum”.

Un secolo dopo, un altro imperatore bizantino, Giustiniano, si è preoccupato di far redigere una serie di raccolte delle fonti giuridiche romane portata a termine in soli cinque anni, dal 529 al 534, grazie all’impegno del suo ministro Triboniano, esperto giurista. All’inizio si prevedeva di procedere solo ad un aggiornamento dell’opera di Teodosio, ma nel corso del lavoro il quadro si allargò: si ritenne di riunire non solo le “leges” imperiali sui diversi argomenti ed istituti, ma anche gli “iura”, ovvero l’insieme delle regole dello ius, enunciate nel corso dei secoli dai più significativi giuristi romani. In circa tre anni quest’opera imponente fu pronta: nel 533 Giustiniano emanò il “Digesto”, cioè gli iura digesta riuniti in 50 libri in cui erano riportati, argomento per argomento, i frammenti delle opere dei giuristi romani, che potevano essere utili per approfondire la conoscenza dei singoli istituti giuridici. Durante l’elaborazione del Digesto apparve importante redigere pure un manuale con i concetti ed i principi generali di tutto il diritto romano, utile per gli studenti che si affacciavano al mondo della giurisprudenza. Esisteva già un’opera divulgativa di un giurista del III secolo, le istituzioni di Gaio: su tale modello furono redatte le “institutiones” di Giustiniano (in 4 libri), destinate agli studenti (soprattutto a quelli della grandi scuole di Costantinopoli e di Berito), emanate come legge imperiale da Giustiniano stesso. A questo punto, il “Codex Iustinianus” sembrò da aggiornare e venne usato come metodo di confronto il lavoro compiuto nel Digesto predisposizione da parte di Triboniano del “Novus Codex Iustinianus repetitae praelectionis”, detto poi solo “Codex”, in 12 libri, in cui erano riportate le diverse “leges” considerate utili ancora ai tempi giustinianei emanazione nel 534.

L’imponente lavoro non è stato concepito e realizzato in funzione storico – antiquaria per conservare la conoscenza delle acquisizioni giuridiche romane, ma è stato fatto da un principe di epoca tarda (bizantina) per dotare positivamente il suo impero ed i sudditi di un diritto valido per il proprio tempo. Ne consegue che queste raccolte giuridiche dovevano costituire le regole da rispettare nel secolo VI; i passi dei giuristi romani, quindi, sono stati qua e là ritoccati secondo le aspettative dei redattori, oltre che per coordinarli fra loro. Tali ritocchi, detti interpolazioni, modificano per lo più lo stesso senso del pensiero originario, ma rispondono alle esigenze legislative giustinianee. Naturalmente, le interpolazioni non risultano espressamente, ma sono desunte dallo studioso in base a conoscenze logico – filologiche. Senza dubbio, si deve rilevare l’importanza del cosciente intervento di Triboniano e collaboratori per sfruttare la grande tradizione dottrinaria anteriore ma nello stesso tempo per plasmarla per le proprie esigenze di politica legislativa. L’opera compilativa di Giustiniano non è arrestata a raccogliere tutto il diritto precedente, ma è proseguita con la sua legislazione successiva: lo stesso imperatore ha quindi fatto redigere una quarta raccolta, quella delle “Novellae constitutiones”, detta poi solo “Novelle”, comprendente le 168 costituzioni (= leggi) da lui emanate. Egli fu convinto di conservarla così nel tempo, al punto di vietare di sottoporla ad interpretazioni e commenti la poderosa opera composta da: Institutiones, Digesto, Codex e Novellae portò alla formazione del Corpus Iuris Civilis. Quando Giustiniano riuscì a riconquistare l’Italia, vi estese queste raccolte con la “Pragmatica Sanctio” del 554, emanata su richiesta del pontefice in sostituzione del diritto teodosiano. La conquista longobarda di buona parte delle penisola vi fece però abbandonare la portata del diritto giustinianeo, che restò invece in uso ancora a lungo nell’Italia meridionale. Delle raccolte giustinianee si perse la traccia nell’alto medioevo, e soprattutto nel Digesto, l’opera più raffinata fra esse, ma anche più significativa della dottrina giuridica romana. Solo nel XI secolo le condizioni culturali italiane fecero riemergere i “libri legales” giustinianei, che ripresero ad essere usati e studiati nel loro complesso grazie alla Scuola di Bologna. Essi sono stati al centro del diritto europeo fino alla fine del XVIII secolo e si sono rivelati basilari per la costruzione del “diritto comune” in Europa tra medioevo ed età moderna, nonché per la diffusione sovranazionale di un complesso di concetti, di istituti e di princìpi giuridici che sono divenuti patrimonio comune dei giuristi del mondo.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alice96m di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Alunno Rossetti Franco.
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