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CAUSALITÀ OMISSIVA

In questo caso non è richiesto che la conseguenza sia diretta e immediata.

Art. 41 c.p. “Concorso di cause”

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od

omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause

sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare

l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si

applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa

preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Esistono diverse teorie sulla causalità:

condicio sine qua non: è responsabile dell’evento dannoso chiunque abbia posto in

• essere qualunque fatto che nella serie causale si pone come antecedente. Ad

esempio se si provoca un incidente e l’ambulanza che trasporta il ferito è

coinvolta in un incidente, con conseguente morte del paziente trasportato, ai

sensi dell’art. 41 c.p. e secondo la teoria sopra indicata colui che ha causato il

primo incidente risulta responsabile anche della morte e non solo delle ferite

causate direttamente.

scopo della norma violata: sono imputabili al soggetto agente solo quei danni che la

• norma mirava ad evitare. Ad esempio se avviene un incidente e vi è un soggetto

che non ha la patente ma che non ha violato le norme del codice stradale,

mentre l’altro soggetto non ha rispettato la precedenza causando l’incidente,

quest’ultimo sarà responsabile dell’incidente e per questo dovrà risarcire il

danno.

causalità adeguata: sono imputabili all’agente solo quelle conseguenze che erano

• prevedibili secondo criteri statistici.

Si parla di causalità incerta, strumentale poiché il giudice può applicare le differenti teorie

scegliendo quella che meglio permette di giustificare la scelta del giudice.

causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento

o lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa

obbligazione risarcitoria.

Art. 1223 c.c. “Risarcimento del danno”:

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita

dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Con riferimento alla causalità giuridica l'articolo, esteso alla responsabilità

extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., stabilisce che il danno risarcibile deve essere la

conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.

Art. 2056 “Valutazione dei danni”:

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,

1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

L’articolo 1226 afferma che qualora l’ammontare del danno non possa essere provato è

liquidato dal giudice attraverso il suo potere equitativo (puro). Per quanto riguarda il

danno alla salute la giurisprudenza ha individuato come criterio di quantificazione del

risarcimento, quello delle tabelle che possono essere modificate in base alla volontà del

giudice. Mentre l’art. 1227 sancisce che qualora il creditore abbia concorso a determinare

il danno, il risarcimento è diminuito a seconda della gravità della colpa e delle

conseguenze. Inoltre, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe

potuto evitare utilizzando la normale diligenza.

Art. 2055 “Responsabilità solidale”:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla

gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole

colpe si presumono uguali.

Questo articolo garantisce una maggior tutela per il creditore.

L’accertamento della causalità in sede civile è diverso dall’accertamento della causalità in sede

penale. Questo viene detto principio della vicinanza alla prova. Mentre in sede penale la prova deve

essere fornita OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, in sede civile vige la regola del

PIÙ PROBABILE CHE NON: è sufficiente che appaia più probabile che non che un certo

danno sia stato causato da quella condotta.

Art. 45 c.p. “Caso fortuito e forza maggiore”:

non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Il caso fortuito è un evento eccezionale e inevitabile. Vi è un’incompatibilità tra casualità e

causalità. Vi sono due ipotesi differenti:

àpiano soggettivo: il caso fortuito e la forza maggiore rilevino come cause di

esclusione della colpevolezza;

àpiano oggettivo: il caso fortuito e la forza maggiore rilevino come cause di

esclusione del nesso causale.

Colpevolezza: requisito psicologico necessario per valutare come illecito un comportamento

• dannoso. L’art. 2043 distingue nell’ambito della colpevolezza gli elementi del dolo e della colpa,

senza definirli. L’art. 43 c.p. definisce il fatto doloso quando colui che lo ha commesso lo ha

voluto e preveduto come conseguenza della sua azione o omissione. Si dice colposo quando il

fatto non è stato cagionato intenzionalmente, ma si è verificato a causa di negligenza ,

imprudenza (quando l’individuo non adotta le cautele adeguate) o imperizia (riferito alla

professione, si ha quando sono violate le regole di un determinato settore), ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il criterio di imputazione della colpa ha

anche una funzione di incentivazione del soggetto agente ad adottare le cautele volte ad evitare i

danni che gli vengono attribuiti. Il criterio della colpa funziona quando entrambi i soggetti, sia il

danneggiato che il danneggiante, sono in grado di poter far qualcosa di evitare il danno. In

questo caso devono ricorrere condizioni di prevenzione del danno bilaterale. Questa viene

definita responsabilità soggettiva, fondata su un criterio di imputazione soggettiva, dolo o

colpa. Nel penale è l’unico criterio di imputazione, poiché è necessario l’elemento psicologico;

nel civile esistono altri criterio di imputazione.

Si parla di cause di giustificazione, con conseguente esclusione dell’imputabilità e della

colpevolezza, quando l’illecito penale e civile sono commessi in presenza di circostanze che

giustificano il comportamento oppure escludono che il comportamento sia antigiuridico. I casi

più frequenti in cui il soggetto non è chiamato a rispondere del danno cagionato né in sede

penale né in sede civile sono:

§ Legittima difesa: affinché possa essere prevista come causa di giustificazione il

codice ritiene che la difesa debba essere proporzionata all’offesa;

§ Esercizio di un diritto: esempio classico è il diritto di cronaca contro la lesione

del diritto all’onore. La legge non da indicazione, è la giurisprudenza che ha

individuato la soluzione. Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato se

rispetta i seguenti criteri: veridicità, pertinenza e continenza (si riferisce al

linguaggio e viene attenuato nel caso della satira). In presenza di due interessi

entrambi di rango costituzionale viene risolto dalla giurisprudenza.

§ Adempimento di un dovere

§ Stato di necessità: individuato anche nel codice civile.

§ Caso fortuito e forza maggiore: sono interpretati sia come interruzione del nesso

causale che come cause di esclusione della colpevolezza, anche detta suitas della

condotta;

§ incapacità naturale.

Nel codice civile si fa riferimento a diverse sfumature della colpa:

§ lieve: determinata dalla violazione della diligenza media;

§ grave: deriva dalla inosservanza non solo della diligenza del buon padre di

famiglia ma di quel minimo di prudenza e avvedutezza che tutti dovrebbero

usare nell’agire.

imputabilità del fatto dannoso: presupposto della consapevolezza è l’imputabilità definita ai sensi

• dell’articolo 2046 c.c. Art. 2046 “Imputabilità del fatto dannoso”:

non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in

cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Per imputabilità si intende la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di

adeguata capacità di intendere e di volere. A differenza della disciplina penale, che elenca

tassativamente le cause in presenza delle quali un soggetto debba ritenersi incapace di intendere

e di volere, in ambito civilistico il requisito di incapacità è più elastico e va valutato in

concreto caso per caso dal giudice. È il presupposto della responsabilità civile. Non è necessaria

la capacità di agire, richiesta per il compimento di attività negoziali: si ritiene sufficiente per

rendersi conto che è illecito cagionare ad altri un danno ingiusto, un grado di maturità inferiore

rispetto a quello necessario per amministrare un patrimonio.

à Per incapacità naturale si intende la condizione in cui si trova un individuo che si provi, per

qualsiasi causa anche transitoria, ad essere incapace di intendere o di volere al momento di

compiere l’atto. La capacità di intendere e di volere è la capacità di valutare e comprendere

adeguatamente il valore sociale dell’atto commesso. Nell’illecito civile non ci è un limite di età

ed è il giudice stesso a valutarlo caso per caso, mentre nell’illecito penale l’età è fissata a 14 anni

e non si trasla sugli eredi poiché dotata del requisito della personalità. La parte finale

dell’articolo costituisce eccezione alla regola della non imputabilità dell’incapace di intendere o

di volere. Questo sarà responsabile nel caso in cui si sia trovato in quello stato per propria

colpa, ad esempio il caso in cui un conducente si pone alla guada del veicolo in stato di ebbrezza

ed investa un passante. In questa ipotesi l’agente risponde delle conseguenze del fatto dannoso

come se fosse capace al momento in cui l’ha commesso.

àla capacità d’agire è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a

modificare la propria situazione giur

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo9592 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Responsabilità d'impresa e consumatori e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bellisario Elena.