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Responsabilità d'impresa

Il materiale è il risultato dell'integrazione delle lezioni della prof.ssa Bellisario, con l'ausilio e consultazione delle slide del corso e del libro di riferimento. Voti conseguiti: 30, 30 e lode.

Parte 1 – La responsabilità civile

Responsabilità civile = norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione a un interesse altrui.

A. Responsabilità debitoria (contrattuale)

Art. 1218 c.c. “Responsabilità del debitore”: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. La prescrizione è definita ai sensi dell’art. 2946 c.c. che prevede il termine di decorrenza decennale, salvo termini più brevi previsti per particolari tipologie di contratto. Deve essere eccepita dalle parti e non può essere rilevabile d’ufficio. Inizia da quando il danneggiato ha piena conoscenza del danno.

In ragione di una "ingiustizia" del danno, causato dall'inadempimento sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere probatorio. Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando al creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

L’art. 1223 c.c. in tema di risarcimento del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo stabilisce che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno). Ove l'inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione art. 1225 c.c..

Alla tutela risarcitoria può essere affiancata la tutela inibitoria, che ha la funzione di prevenire l’evento dannoso, o qualora sia già in atto, impedire il protrarsi delle conseguenze pregiudizievoli. Il danno deve essere INGIUSTO, può essere azionata anche in presenza di un pericolo del danno o della mera potenzialità del pregiudizio.

Due problemi:

  • AN = se esiste il danno. Esiste il diritto ad essere risarciti?
  • QUANTUM = a quanto ammonta il risarcimento?

B. Responsabilità extracontrattuale

Detta aquiliana dal nome del tribuno Aquilio che fu il primo ad emanare una legge romana in tema di protezione dal danno del dominus.

Art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Non presuppone nessun rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiato e danneggiante, ma solo la violazione del generale dovere del neminem laedere. È considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell'ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell'illecito civile. Sarà l'autorità giudiziaria a decidere se un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola di convivenza pacifica verificando la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c.. Questo si differenzia dall’illecito penale che indica dei casi tipici, espressamente previsti dal legislatore (nullum crimen sine lege).

Nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Incombe a capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”.

La prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000). Secondo la giurisprudenza laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. n. 10072/2010).

Dal dettato letterale della norma emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale:

  • Fatto illecito: qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (nel primo caso tenuto con l'intenzione di nuocere, mentre nel secondo caso quando si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili secondo il nesso di causalità all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. L’illecito civile è un elemento oggettivo della responsabilità aquiliana, mentre doloso o colposo rappresenta un elemento soggettivo.
  • Danno ingiusto: il concetto di danno ingiusto (elemento oggettivo della responsabilità aquiliana), dove l’ingiustizia deve essere riferita al danno e non al fatto, assume un ruolo nodale nella qualificazione del fatto illecito e rappresenta il presupposto per la risarcibilità di ogni tipo di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, all’interno della responsabilità aquiliana. L’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure”, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento. Tuttavia, non ogni danno è ingiusto. Il punto di passaggio consiste nell’identificare che cosa si deve intendere per ingiustizia del danno. Il concetto di danno ingiusto ha tuttavia subito nel tempo una lunga e laboriosa evoluzione, incentrata su due principali problematiche:

La giurisprudenza riconosceva come danno ingiusto solo quello che corrispondeva alla violazione di un diritto soggettivo assoluto, negando in tal modo tutela alla lesione di interessi che non costituivano diritti soggettivi assoluti. In particolar modo, il danno era ingiusto solo quando la condotta era lesiva dei diritti della personalità (vita, integrità fisica, salute, onore), dei diritti reali (proprietà, servitù) e di alcuni diritti inerenti ai rapporti di famiglia (in particolare, il diritto al mantenimento dei familiari di un soggetto che viene ucciso). Con il tempo, la stessa giurisprudenza ha allargato le maglie del concetto di danno ingiusto – ampliando così l’area della risarcibilità – ritenendo risarcibili, non più solo i diritti assoluti, bensì anche quelli relativi, come i diritti di credito.

La responsabilità aquiliana si è svincolata, nel corso della sua evoluzione più recente, dal suo originario significato sanzionatorio, per assumere una sempre più chiara funzione riparatoria della lesione di interessi meritevoli di tutela.

Sentenze significative

Una prima sentenza che ha aperto le porte a questa evoluzione è la sentenza n. 2085/1953.

Fatto: grave sinistro occorso a un aereo in volo per il trasporto di persone da Lisbona a Torino, nel quale sinistro perirono viaggiatori ed equipaggio, che si trovavano a bordo. Oggetto: stabilire se il vettore aereo, responsabile di quel sinistro, sia tenuto al risarcimento del danno, oltre che nei confronti degli aventi causa dei viaggiatori rimasti uccisi (parenti), anche nei confronti dei terzi che a loro volta hanno risentito danno per effetto della morte di quelli.

Primo problema: l’esistenza di un contratto di trasporto, nella specie aereo, da quali norme è regolato?

  • La società Torino Calcio ritiene debbano applicarsi le norme del codice della navigazione;
  • L’ALI ritiene debba applicarsi la Convenzione di Varsavia.

La Corte di Cassazione, alla luce dell’interpretazione dell’art. 24 della predetta Convenzione, ha chiarito che si faccia derivare la responsabilità da una colpa contrattuale o da una colpa aquiliana, in ogni caso trovano applicazione le norme della predetta Convenzione. Trattandosi di una legge internazionale diretta all’unificazione della norma di diritto privato, la Convenzione prevede la possibilità di esperire un’azione di responsabilità tanto a titolo contrattuale che extracontrattuale. Rimaneva aperto il problema sulla determinazione a chi potesse spettare in via esclusiva o in concorso l’esercizio delle azioni stesse.

La questione è quindi stabilire se il creditore A.C. Torino sia o meno legittimata a proporre l’azione per la responsabilità extracontrattuale, in relazione alla natura dei danni lamentati ed indipendentemente dal risarcimento spettante agli aventi causa dei giocatori e dei tecnici che nel sinistro sono rimasti uccisi.

1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la natura dell’art. 2043 c.c., la quale non è norma posta a tutela solo di diritti assoluti, cioè quelli che sono opponibili erga omnes e che attengono alla protezione della personalità umana ed alla intangibilità delle cose (il diritto alla vita, all’integrità personale, alla libertà, all’onore ed ai diritti reali in genere), ma anche in relazione ai diritti di credito in genere, tutelati soltanto nei confronti del debitore inadempiente e ciò ogni qualvolta questi diritti relativi risultino definitamente e irreparabilmente compromessi o annullati in conseguenza del fatto illecito del terzo, come nel caso di prestazioni di fare infungibile e pertanto non poi ottenibili dal debitore di cui sia stata colposamente cagionata la morte.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso la difesa della A.C. Torino offre una diversa qualificazione giuridica dei soggetti lesi cioè li rappresenta alla stregua di bene rientrante nel patrimonio aziendale e che la società ne potesse disporre alla stregua di cosa propria. La Corte di Cassazione rileva in primo luogo che la squadra in quanto composta da persone, viene pur sempre in rilievo per l’attività di gioco prestato e non come complesso di beni reali. Ritenere il contrario va contro i fondamentali principi del nostro ordinamento. Inoltre la Corte rileva che in alcun modo si può far riferimento ad un ordinamento sportivo, nel caso calcistico, poiché non è riconosciuto dall’ordinamento giuridico positivo, le cui norme non potrebbero essere tenute in considerazione in ipotesi contrastanti con i principi informatori del diritto comune.

Dunque, chiarita la natura dell’oggetto della lesione ovvero un diritto di credito, rimane infine da affrontare l’aspetto più delicato della questione, ovvero se è possibile invocare la tutela aquiliana anche se ad essere stato leso è, per stessa ammissione dei decidenti, un diritto relativo. La Corte di Cassazione conclude sottolineando l’assenza di un elemento necessario ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità ossia il nesso di causalità così come indicato dall’art. 1223, ovvero per dedurne che nel caso di specie si trattava di danno indiretto e mediato, e pertanto non risarcibile. La lesione del diritto relativo della prestazione di lavoro, è avvenuta non già su di essa direttamente, bensì per il tramite della preventiva e preminente lesione di un diritto assoluto rappresentato dal diritto all’integrità personale delle vittime.

Inoltre vani sono stati i paragoni con le sentenze che hanno previsto la risarcibilità del danno in caso di perdita parentale laddove i congiunti avessero diritto a percepire gli alimenti e ciò per due ordini di considerazioni: 1. La particolare natura del credito alimentare che vanta una meritevolezza più pregnante rispetto ad una prestazione di diverso genere e 2. trattasi di diritto di credito che si è estinto con la morte dell’obbligato, ed esclusivamente per effetto di questa (nei diritti aventi per oggetto altre prestazioni di carattere personale, come in questo caso, la morte del debitore costituisce uno soltanto fra i tanti altri eventi che egualmente possono condurre alla definitiva perdita del diritto).

MASSIMA “E’ ammesso il concorso della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana quando il medesimo fatto, doloso o colposo, costituisca violazione sia di un obbligo contrattuale sia di quello, generale, del neminem laedere; ma in ogni caso è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo”.

La prima vera fase di ampliamento della nozione di danno ingiusto si apre con la sent. 26 gennaio 1971, n. 174 che ha affermato la riconoscibilità del risarcimento del danno anche per la lesione di diritti soggettivi relativi, ed in particolar modo dei diritti di credito, superando così la tradizionale opinione negativa sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza fin dagli anni Cinquanta.

Fatto: il calciatore del Torino Calcio, Luigi Meroni, viene travolto da un auto e rimane ucciso. La società del Torino calcio, cita in giudizio il conducente per ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto di aver reso definitivamente impossibile l’esecuzione della prestazione da parte del proprio giocatore (debitore) costituita dalle prestazioni calcistiche.

In questo caso, definito un “clamoroso revirement della Cassazione”, quest’ultima riconosce al Torino calcio il risarcimento del danno. Anche qui la questione giuridica è la seguente: se sia ammissibile la tutela aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. in caso di lesione del credito (nel caso di specie, uccisione del debitore) da parte di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.

I motivi di ricorso adottati dall’attore Torino Calcio: 1. si avanza l’ipotesi, anche probabilmente ad una dicotomia che forse non del tutto era stata superata e in ossequio della quale la tutela extracontrattuale finiva in buona sostanza per riconoscersi solo ai diritti assoluti, la difesa paventa la tesi per cui il giocatore Meroni era un elemento dell’avviamento dell’azienda Torino Calcio. La Corte respinge questa prospettazione sostenendo che l’avviamento non è un bene, bensì una qualità dell’azienda. La prestazione d’opera qual è quella del calciatore Meroni, è un fatto dell’avviamento, quindi il fatto illecito del terzo che priva l’imprenditore delle prestazioni di quel collaboratore, non incide su costui, bensì sul rapporto giuridico in virtù del quale l’imprenditore aveva diritto a quelle prestazioni, che nel caso di specie è e rimane un rapporto di lavoro subordinato.

Secondariamente, la Corte di legittimità accoglie il ricorso fondato sull’inaccoglibilità della tesi che esclude la risarcibilità del diritto di credito attraverso il richiamo dell’art. 1372 c.c. Infatti la circostanza per cui la norma prescriva che il contratto produce effetti per le parti e gli aventi causa e quindi non nella sfera giuridica dei terzi, non comporta automaticamente l’arbitrario capovolgimento del principio per cui i terzi possono interferire con il loro comportamento illecito nelle situazioni giuridiche costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto, senza doverne rispondere. Ne tantomeno appare fondato il richiamo della Corte d’Appello di talune norme per trarne l’ulteriore argomento a favore della non risarcibilità dal momento che queste prevedano rimedi specifici per la tutela del creditore, per cui se ne doveva trarre automaticamente l’estraneità dell’ordinamento ad una tutela generalizzata dei diritti di credito contro le aggressioni dei terzi estranei al rapporto obbligatorio.

3. Venendo alla questione più “dolente” della distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi, subito la Corte precisa che il principio della risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. non è estraneo alla Corte, che anzi più volte lo ha ammesso. Anzi, sostiene che è l’attenta considerazione della realtà normativa che porta a concludere che la norma non consente di assumere quale dato certo e decisivo la rigida contrapposizione tra diritti assoluti e diritti relativi sino ad escluderne la tutela dei secondi. Seppur in astratto la Corte riconosce quindi la astratta risarcibilità del diritto di credito leso, il problema ostativo concreto riguarda piuttosto la configurabilità del nesso di causalità. Secondo la Corte di merito, il requisito del nesso di causalità immediato e diretto manca quando il portatore dell’interesse sia un soggetto diverso dal titolare del diritto direttamente o primariamente protetto. Ma, la Corte di Cassazione non condivide il richiamo fatto dalla Corte d’Appello, perché il ragionamento proposto non riguarderebbe il nesso di causalità, ma sposterebbe il problema al rapporto che c’è tra bene leso e norma giuridica che lo protegge. Orbene, posta la natura primaria dell’art. 2043 e che la funzione della tutela aquiliana è riconoscere il risarcimento per lesioni ingiustificate di interessi protetti, la Corte di Cassazione ha concluso riconoscendo la risarcibilità del danno anche per lesione del credito.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo9592 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Responsabilità d'impresa e consumatori e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bellisario Elena.
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