Riassunto esame Diritto privato, prof. Corbo, libro consigliato Famiglia e successione: le forme di circolazione della ricchezza familiare, Bellisario
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Ai sensi dell’art. 250, se la persona riconosciuta ha già compiuto i 14 anni occorre il suo assenso affinché il
riconoscimento produca effetti. Se uno dei genitori ha già compiuto il riconoscimento, l’altro genitore, se il
figlio è minore di 14 anni, deve ottenere il consenso di colui che ha effettuato il riconoscimento per primo.
Per l’ipotesi in cui quest’ultimo non dia il proprio consenso, la lg 219/2012 ha introdotto specifiche regole
procedimentali: dopo aver ribadito il principio per cui il consenso non può essere rifiutato se risponde
all’interesse del figlio, la norma stabilisce che il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al
giudice, il quale fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore se quest’ultimo non si oppone
entro 30 gg dalla notifica il giudice decide con sentenza. In caso di opposizione il giudice adito assume ogni
opportuna informazione e dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età
inferiore, ove capace di discernimento e adotta gli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti funzionali ad
istaurare la relazione. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i
provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo
315bis e al suo cognome ai sensi dell’art. 262. Un riconoscimento può essere impugnato in qualsiasi modo
qualora si sostenga che esso non corrisponde a verità: l’impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità può essere intentata (art. 263) sia dall’autore del riconoscimento, sia da colui che è stato
riconosciuto, sia da chiunque ne abbia interesse. Essa può essere accolta solo in quanto si dia la prova, con
qualsiasi mezzo, che il rapporto di filiazione non sussiste. L’azione è imprescrittibile solo riguardo al figlio
(art. 263). Il riconoscimento può altresì essere impugnato qualora l’autore del riconoscimento vi è stato
costretto con violenza (art. 265) ovvero l’ha compiuto in stato di interdizione giudiziale (art. 266). Non
assumono invece rilevanza errore e dolo. L’azione è trasmissibile ai discendenti e agli ascendenti di colui che
ha effettuato il riconoscimento, qualora quest’ultimo sia morto senza aver promosso l’azione, ma prima che
sia decorso il relativo termine (art 267).
LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA’ E DELLA MATERNITA’
Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento il figlio può promuovere un procedimento giudiziario
per ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status che spetta al
figlio naturale riconosciuto. L’azione che tende a questo fine si chiama azione di dichiarazione giudiziale
della paternità o della maternità. riforma del 1975: equiparazione ricerca della paternità a quella della
maternità: le relative azioni di dichiarazione giudiziale possono sempre essere liberamente esperite (art. 269),
tranne nel caso in cui non è ammesso neppure il riconoscimento. Tuttavia il riconoscimento era vietato per i
figli incestuosi: poteva essere ammesso solo in particolari circostanze.
La prova della filiazione può essere data con ogni mezzo (art. 269) e dunque anche in via indiretta o in virtù
di presunzioni. Mentre la prova della maternità è agevole, essendo sufficiente dimostrare l’identità di colui
che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume sia a madre, la prova della
paternità è meno semplice prove ematogenetiche. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la
paternità o la maternità naturale può essere intentata dal figlio o nel suo interesse dal genitore che esercita su
di lui la responsabilità genitoriale oppure, previa autorizzazione giudiziale, dal tutore. L’azione è
imprescrittibile per il figlio (art. 270). In caso di morte dell’interessato, l’azione può essere proseguita dai
suoi discendenti, i quali possono promuovere l’azione che il figlio naturale non abbia intentato in vita,
purché entro i 2 anni dalla morte di lui. L’azione deve essere proposta vs il presunto genitore o vs i suoi
eredi. Chiunque vi abbia interesse può intervenire nel giudizio per resistere alla domanda (art. 276). La
sentenza che dichiara la paternità o la maternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento
spontaneo (art. 277).
I FIGLI NATI DA GENITORI LEGATI TRA LORO DA RELAZIONE DI PARENTELA O AFFINITA’
Si tratta di uno degli aspetti sui quali la novella ha inciso in modo più netto: prima di essa non potevano
essere riconosciuti i figli nati da genitori legati da rapporto di parentela o di affinità. Il riconoscimento era
tuttavia consentito quando i genitori, al tempo del concepimento, ignoravano l’esistenza del vincolo di
parentela o di affinità. Se uno solo dei genitori era in buona fede, il riconoscimento era consentito a lui
soltanto (art. 251). In ogni caso il riconoscimento doveva essere autorizzato dal giudice, avendo solo
riguardo all’interesse de figlio ed alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Inoltre erano proibite le
indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento da parte dei genitori era vietato. La
lg. 219/2012 fa venir meno la distinzione tra genitori in buona o in mala fede centrando la valutazione
sull’interesse del figlio. Dunque si statuisce che “il figlio nato da persone tra le quali esiste vincolo di
parentela o di affinità può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse
del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. non vi sono più ipotesi in cui sia in
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assoluto inammissibile il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Esiste, dunque, la possibilità
che un figlio, nonostante sia nota la relazione biologica con il genitore, resti non riconosciuto, per esempio
perché il giudice ha ritenuto di non concedere l’autorizzazione, o più semplicemente perché il figlio nato
fuori dal matrimonio non è interessato ad acquisire lo status di figlio.
LA DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: L’ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI GENITORIALI, IL COGNOME DEL FIGLIO E IL SUO INSERIMENTO NELLA
FAMIGLIA DEL GENITORE
Unicità dello status di figlio fino alla novella lo status dei figli nati fuori dal matrimonio presentava ancora
profonde divergenze rispetto a quello dei figli legittimi. Anche la riforma del 1975, che pur era intervenuta in
modo marcato sull’originario regime codici stico, si è preoccupata di equiparare la posizione dei figli naturali
riconosciuti a quella dei figli legittimi, anche se rimaneva la differenza fondamentale per cui mentre il figlio
legittimo acquisiva uno status che gli garantiva un rapporto giuridico con la coppia dei genitori ed i loro
parenti, il figlio naturale assumeva uno status solo nei confronti di ciascun genitori (due distinti rapporti
giuridici). Ciò implicava importanti ricadute sul regime dei rapporti tra i genitori e i figli e sull’esercizio
della “potestà”-responsabilità genitoriale. Al genitore che aveva riconosciuto il figlio naturale spettava la
potestà su di lui. Se il riconoscimento era fatto da entrambi i genitori l’esercizio della potestà spettava loro
congiuntamente qualora fossero conviventi. Qualora essi non fossero conviventi, l’esercizio della potestà
spettava al genitore con cui il figlio conviveva ovvero al primo che aveva compiuto il riconoscimento. La
novella (lg 219/2012) contempla invece un unitario regime normativo dello status di figlio: cognome del
figlio nato fuori dal matrimonio se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori
assume il cognome del padre, altrimenti assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se
il riconoscimento da parte del padre è posteriore al riconoscimento effettuato dalla madre, il figlio se
maggiorenne o il giudice può scegliere di assumere il cognome paterno. Riconoscimento da parte di genitore
coniugato e inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia del genitore: nel caso in cui il riconoscimento
di un figlio minorenne sia effettuato da persona sposata, il giudice decide se affidare il minore al genitore ed
adotta ogni provvedimento idoneo a tutelare l’interesse morale e materiale del figlio (art. 252). Il figlio nato
fuori dal matrimonio può essere inserito nella famiglia del genitore se vi sia il consenso del coniuge
convivente di quest’ultimo e degli altri figli conviventi che abbiano più di 16 anni, nonché dal’altro genitore,
se anch’egli ha effettuato il riconoscimento. Occorre comunque l’autorizzazione del giudice, che deve
valutare l’interesse del minore stabilendo le condizioni cui devono attenersi entrambi i genitori.
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Il progresso della scienza medica ha offerto nuovi ed efficaci rimedi alle patologie che affliggono gli esseri
umani, ivi comprese quelle concernenti la sterilità e l’infertilità, i quali pongono gravi interrogativi di
carattere morale e giuridico. Le pratiche di procreazione assistita mediante intervento medico sono diffuse da
ormai molti anni, ma si sono a lungo svolte in un vuoto normativo, nell’assenza di una precisa
regolamentazione giuridica sia dell’intervento di fecondazione assistita, sia dello status del figlio nato in
conseguenza di un tale intervento. Impianto originario lg. 40/2004 impianto originario: principio
ispiratore: “grande cautela”; finalità dello strumento: rimedio a sterilità o infertilità, in assenza di altre
terapie ricorso alla procreazione medicalmente assistita è residuale: il favor è verso quella naturale; mezzo
visto come “soluzione” ad una situazione patologica. Requisiti soggettivi: coppia di maggiorenni, di sesso
diverso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Accesso alle tecniche: previo
accertamento delle condizioni patologiche di sterilità o infertilità. Divieto della fecondazione eterologa
(tramite materiale genetico diverso da quello della coppia). Limiti all’applicazione delle tecniche: non
possono essere fecondati più di 3 embrioni; i tre fecondati debbono essere tutti impiantati; sono vietate la
crioconservazione e la soppressione, così come è vietato l’uso dell’embrione ai fini della ricerca medica e
scientifica. Assetto attuale finalità dello strumento: non solo soluzione per far fronte alle condizioni
patologiche di sterilità o infertilità, ma accesso concesso anche a coppie fertili, di cui uno o entrambi i
membri siano affetti da malattie sessualmente trasmissibili e derivi dunque dalla procreazione “naturale” il
rischio di trasmissione di malattie genetiche che compromettano la vita. Fecondazione assistita eterologa: è
concesso il ricorso a detta tecnica allorché 1 dei 2 della coppia sia affetto da infertilità assoluta (es. abbia
subito se donna l’asportazione delle ovaie o delle tube di falloppio). Limiti all’applicazione delle tecniche:
rimosso il limite massimo di 3 embrioni (limite irragionevole): si possono formare più di 3 embrioni ma è
comunque vietata la crioconservazione. Sono rimasti tuttavia limiti applicativi alla p.m.a., come il divieto di
ricorso alla tecnica per le coppie omosessuali; coerente con l’intero impianto normativo. Stato giuridico del
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nato: il riconoscimenti avviene per effetto della nascita; è inibito qualsiasi ripensamento della coppia che
abbia deciso di accedere a tali tecniche: divieto di disconoscimento. Tutela dell’embrione: vietata la
sperimentazione, consentita la ricerca clinica sull’embrione per le sole finalità terapeutiche e diagnostiche
tendenti alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione.
LA RESPONSABILITA’ GENUTORIALE E LA TUTELA DEI MINORI
La lg. 219/2012 e il relativo decreto delegato attuativo d.lgs. 154/2013 hanno ridisegnato l’impianto della
disciplina della filiazione, centrata ora sul principio della unicità dello status di figlio, e hanno introdotto
novità di ordine lessicale, volte a rappresentare emblematicamente una svolta culturale e di costume che il
legislatore ha inteso imprimere. Così è stata soppressa la tradizionale terminologia che scolpiva l’alternativa
tra filiazione legittima e naturale e, allo stesso modo, la nozione di potestà genitoriale, sostituita con la
locuzione “responsabilità genitoriale”. Sul piano sistematico l’innovazione è enfatizzata dalla nuova
formulazione della rubrica del titolo IX del libro I: “RESPONSABILITA’ GENITORIALE” A) dei diritti e
doveri del figlio; B) responsabilità genitoriale nei casi di crisi della coppia. Diritti e doveri del figlio: diritti
identità dello status giuridico di tutti i figli (art. 315); il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (art.
315bis), il figlio ha il diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti significativi con i
parenti. Il minore che abbia compiuti anni 12 e anche quello di età inferiore ove capace di discernimento, ha
diritto di essere sentito su tutte le questioni e nell’ambito di tutte le procedure nelle quali debbano essere
adottati provvedimenti che lo riguardano. Obblighi dei figli a loro volta i figli devono rispettare i genitori e
devono anch’essi contribuire al mantenimento della famiglia fin quando convivono con essa e, naturalmente,
in proporzione alle proprie sostanze al proprio reddito. Il figlio inoltre non può abbandonare la casa dei
genitori sino alla maggiore età o all’emancipazione (art. 318). Art. 316: entrambi i genitori sono titolari della
responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo; essi debbono tenere conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. Devono stabilire di comune accordo la residenza abituale della
prole. Per l’esercizio della responsabilità genitoriale è ovviamente indispensabile che sia venuto ad esistenza
un rapporto di filiazione giuridicamente rilevante: pertanto, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, se uno
solo dei genitori ha riconosciuto il figlio, a lui spetta in via esclusiva l’esercizio delle relative prerogative e
funzioni; se il figlio è stato riconosciuto da entrambi, la responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata di
comune accordo. Se uno dei genitori è lontano, incapace o impedito, la responsabilità genitoriale è esercitata
solo dall’altro genitore. In ogni caso, il genitore che non esercita la responsabilità vigila sull’istruzione,
sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. I genitori devono adempiere i loro obblighi vs figli in
proporzione delle rispettive sostanze e ciascuno secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo
(art. 316bis). Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, sono tenuti gli ascendenti, i quali non devono
provvedere direttamente ai bisogni dei nipoti, ma devono provvedere direttamente ai bisogni dei nipoti, ma
devono fornire ai genitori i mezzi a tal fine necessari. Qualora uno dei genitori non contribuisca
adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni familiari, il tribunale può imporre che una quota dei redditi
dell’inadempiente sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi provvede al mantenimento dei figli. I
genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320); gli atti di
straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo per necessità o utilità evidente del figlio, previa
autorizzazione del giudice tutelare. Se sorge conflitto d’interessi patrimoniali tra i figli soggetti a una
comune responsabilità genitoriale o tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza dei figli viene attribuita
esclusivamente all’altro. In tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere atti di interesse
del figlio eccedenti l’ordinaria amministrazione il giudice, su richiesta del figlio stesso, del p.m. o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, può nominare al figlio, sentiti i genitori, un curatore speciale, autorizzandolo al
compimento di tali atti (art. 321). Gli atti eventualmente compiuti senza l’osservanza delle norme che si sono
esposte possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (art. 322). I
genitori non possono in nessun caso acquistare beni o diritti dei minori soggetti alla loro responsabilità
genitoriale: anche in tal caso l’atto è annullabile (art. 323). Ai genitori spetta l’usufrutto legale sui beni del
figlio minore, tranne quelli specificamente esclusi dall’art. 324. I frutti dei beni del minore devono essere
destinati dai genitori al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. L’usufrutto
legale, a differenza di quello ordinario (art. 980), non può essere alienato, né costituito in garanzia, né
sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori (art. 326). Il giudice può pronunciare la
decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitori violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi
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dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio e può anche, per gravi motivi, ordinare l’allontanamento
del figlio dalla residenza familiare, ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente responsabile dei
maltrattamenti o abusi (art. 330). Il genitore che sia stato dichiarato decaduto può essere reintegrato nella
responsabilità genitoriale, quando siano cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza (art. 332).
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori
devono attenersi nell’amministrazione; può rimuovere dall’amministrazione stessa uno di essi o entrambi,
sostituendoli con un curatore, o privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale (art. 334). L’art. 336bis
stabilisce che il minore ha diritto di essere ascoltato dal giudice nell’ambito di tutti i procedimenti che lo
riguardano.
LA TUTELA DEI MINORI
Presupposti: se entrambi i genitori sono morti per altre cause non possono esercitare la responsabilità
genitoriale, si apre la tutela. Organi: organi della tutela sono il giudice tutelare, il tutore e il protutore,
nominati dal giudice tutelare. Il giudice tutelare nomina quale tutore la persona designata dal genitore, in
assenza di designazione o in presenza di gravi motivi che si oppongono alla nomina della persona designata,
il giudice nomina preferibilmente il tutore tra gli ascendenti o parenti prossimi o affini del minore. Il tutore
ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357); il protutore
rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore e, in via
provvisoria, per gli atti conservativi e urgenti, quando il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio
(art. 360). Anche la tutela, come la responsabilità genitoriale, è un complesso di poteri, naturalmente più
ristretti di quelli che spettano ai genitori. Il tutore deve procedere all’inventario dei beni del minore (art.
362), provvedere circa educazione, istruzione o avviamento ad un’arte, un mestiere o professione del minore
(art. 371). Il tutore non può compiere atti di amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione del giudice
tutelare (art. 347) e atti di alienazione senza l’autorizzazione del tribunale. Quando cessa dalle funzioni il
tutore deve rendere il conto. Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative
alla tutela, si prescrivono in 5 anni decorrenti dalla cessazione della tutela.
L’ADOZIONE
Il codice del 1942 prevedeva una sola figura di adozione: quella di antica tradizione diretta a consentire ad
una persona che avesse compiuto i 50 anni, priva di figli, di assumere come figlio una persona, inferiore di
età di almeno 18 anni, cui trasmettere il proprio nome e i propri beni. Successivamente si è avvertita
l’esigenza di utilizzare l’adozione per assicurare una famiglia ai minori privi dei genitori o che, comunque,
non godano di una adeguata situazione familiare. La prospettiva iniziale veniva ad essere capovolta
adozione vista in funzione degli interessi del minore e non del genitore adottivo. L’istituto è ora soprattutto
visto come realizzazione di un vero e proprio diritto del minore ad avere una famiglia, intesa come luogo per
conseguire ogni opportuna cura ed educazione, in linea con i principi enunciati dalle fonti internazionali
(convenzione sui diritti del fanciullo;convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori). La disciplina
dell’adozione dei minori si trova oggi in una legge speciale fuori dal codice: la lg 184/1983 “disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori” che è stata riformata dalla lg. 149/2001, la quale ha mutato lo
stesso titolo della legge, oggi denominata “diritto del minore ad una famiglia”. L’ADOZIONE DEI
MINORI L’adozione ha quale fine primario quello di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o
che non ne abbiano una idonea. “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia”, che resta il contesto privilegiato per lo sviluppo della personalità del bambino:pertanto l’adozione
non può che rappresentare un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza, utilizzabile in quanto non siano
accessibili altri strumenti di tutela nell’ambito della famiglia di origine, da prendere in considerazione
sempre in via prioritaria. E difatti la riforma del 2001 ha precisato che le condizioni di indigenza di una
famiglia non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Infatti, la
legge sull’adozione stabilisce che il giudice è tenuto a segnalare ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei
familiari, che siano perciò bisognosi di sostegno per consentire che i figli minori siano educati nell’ambito
della propria famiglia. L’adozione, perciò, costituisce uno strumento per superare una situazione valutata
come patologica, da cui sollevare il minore assicurandogli la sostituzione della famiglia d’origine con una
nuova famiglia, che diventa quella propria dell’adottato. Ne consegue l’estrema importanza dei meccanismi
selettivi per mezzo dei quali giungere alla scelta delle famiglie idonee a porsi quale nuova famiglia del
minore (proibizione di adozione contrattuale). Lo stato di abbandono l’adozione del minore è consentita a
favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, dichiarazione ammessa nei confronti dei minori che si
trovino in “stato d’abbandono”, situazione che ricorre quando il minore sia privo di assistenza morale e
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materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; la situazione di abbandono sussiste anche se
il bambino si adeguatamente curato, ma ciò avvenga non ad opera della sua famiglia d’origine, ma da terzi
(es: istituti). Dichiarazione di adottabilià la competenza a dichiarare lo stato di adottabilità è attribuita al
tribunale per minorenni, il quale, d’ufficio o ricevuta segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un
minore, deve intervenire con urgenza e, al termine di una complessa procedura, emette la dichiarazione in
questione. In particolare, la dichiarazione di adottabilità può essere pronunciata con sentenza quando a) i
genitori e i parenti, convocati dal tribunale, non si siano presentati senza giustificato motivo; b) l’audizione
di genitori e parenti abbia dimostrato il persistere della situazione di abbandono; c) le prescrizioni
eventualmente impartite dal tribunale ai genitori nel corso del procedimento siano rimaste inadempiute per
loro responsabilità. Contro la sentenza può essere proposta impugnazione. Requisiti degli
adottantil’adozione è consentita, anche in numero plurimo e con atti successivi, solo a coniugi uniti in
matrimonio da almeno 3 anni, non separati, idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendano adottare. Nel caso in cui essi si separino durante il procedimento, l’adozione può essere disposta a
favore di uno solo di essi o di entrambi “nell’esclusivo interesse del minore”. L’età di entrambi gli adottanti
deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando; la legge stabilisce inoltre che l’età degli adottanti non
deve superare di più di 45 anni quella del minore adottando. La legge di riforma del 2001 ammette tuttavia
deroga ai limiti di legge, quando il tribunale accerti che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave
per il minore. Affidamento preadottivo dichiarato in stato di adottabilità, il minore viene collocato in
affidamento preadottivo, alla coppia ritenuta idonea. Il provvedimento può essere emanato previa audizione
del minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche di età inferiore ove dotato di discernimento. Se il minore
è maggiore di 14 anni deve manifestare il suo consenso alla coppia prescelta. Non può essere disposto
l’affidamento preadottivo di uno solo di più fratelli, se non per gravi ragioni. L’affidamento preadottivo
instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno 1 anno; in caso di esito favorevole della
prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione. Effetti della sentenza di adozione l’adozione ha per
effetto l’acquisto, da parte del minore, dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali
assume e trasmette il cognome; mentre cessa ogni rapporto con la famiglia d’origine, salvi i divieti
matrimoniali. I genitori adottivi devono informare il figlio adottato della sua condizione, provvedendovi nei
modi e nei termini che essi ritengono più opportuni. Adozione in “casi particolari” talvolta, pur se il
minore non sia abbandonato o quando l’adozione piena sia irrealizzabile, può farsi egualmente luogo
all’adozione, ricorrendo i seguenti casi particolari: 1) caso di minore orfano adottato dai parenti, 2) caso di
minore figlio del coniuge dell’adottante, 3) caso di minore orfano affetto da handicap, 4) caso di minore per
il quale risulti impossibile l’affidamento preadottivo. In detti casi con l’adozione il minore non acquista,
come con l’adozione piena, lo stato di figlio dell’adottante, ma gli spettano dei confronti degli adottanti tutti i
diritti propri del rapporto di filiazione (mantenimento, educazione, istruzione, instaurazione rapporti di
parentela); non cessano invece i rapporti con la famiglia d’origine.
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE: la lg. 184/1983 aveva fin dall’inizio affiancato alla disciplina normale
sul’adozione pure una normativa particolare per la “adozione internazionale”. Sono qui trattati i casi del
minore straniero adottato da coniugi italiani, del minore straniero adottato da coniugi stranieri residenti in
Italia e del minore italiano adottato da coniugi residenti all’estero. La materia è stata integralmente rivista
con la lg. 476/1998, con cui è stata data attuazione alla Convenzione per la tutela dei minore e la
cooperazione in materia internazionale (Aja, 1993). Sono stati previsti interventi di cooperazione
internazionale per favorire e sostenere la permanenza dei minori nei Paesi d’origine, applicando il principio
per cui l’intervento di un’adozione internazionale sia consentita solo quando si riveli impraticabile una
soluzione locale. In ogni caso l’adottabilità del minore deve essere dichiarata dall’Autorità del Paese
d’origine. A tal fine è prevista la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una
commissione per le adozione internazionali che ha varie funzioni di organizzazione e controllo, e sono
disciplinate la natura e l’attività degli “enti autorizzati” che svolgono, senza finalità di lucro, attività di
assistenza alle coppie aspiranti all’adozione. L’adozione di un bambino straniero comporta un cambiamento
personale e relazionale più marcato di quello che deve affrontare un minore adottato nel suo stesso Paese,
donde un bisogno di sostegno anche per i genitori adottivi. Idoneità all’adozionele coppie residenti in Italia
interessate ad accedere all’adozione internazionale devono presentare una dichiarazione di disponibilità al
tribunale per i minorenni, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentiti gli aspiranti adottanti, emette
un decreto di idoneità all’adozione. Ottenuto il decreto, gli aspiranti adottanti devono conferire incarico ad
uno degli enti autorizzati a curare la procedura di adozione. Procedimento se lo stato straniero di origine
del minore ha già pronunciato l’adozione prima dell’ingresso di quest’ultimo in Italia, il tribunale per i
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minorenni verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della Convenzione de l’Aja, ai fini
dell’efficacia del provvedimento e, in caso di esito positivo, ne ordina la trascrizione nei registri dello stato
civile. Se, invece, l’adozione si debba perfezionare dopo l’ingresso del minore in Italia, si apre un periodo di
affidamento preadottivo, della durata di 1 anno, al termine del quale il tribunale per i minorenni pronuncia
l’adozione.
L’AFFIDAMENTI DI MINORI
L’affidamento consiste in un rimedio di carattere temporaneo ad una situazione nella quale un minore si
venga a trovare, nonostante gli interventi pubblici di sostegno alla famiglia, “privo di un ambiente familiare
idoneo” ad assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
In tal caso, non ricorrendo quella situazione definitiva ed irrimediabile di abbandono che costituisce il
presupposto dell’adozione, il minore viene dato in custodia a qualcuno che deve prendersi cura di lui,
provvedendo alle sue necessità materiali e morali. La lg. 149/2001 ha dato ampio spazio a questo strumento,
che ovvia ed eventuali transitorie situazioni di difficoltà, in vista di un futuro ed auspicato reinserimento del
minore nella famiglia d’origine. I soggetti affidatari il minore che si trovi nella situazione descritta viene
affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o anche ad una persona singola. Ove ciò non sia
possibile, il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza
(rimedio tuttavia superato; si predilige l’inserimento del minore in una famiglia o in una comunità di tipo
familiare). Procedurala procedura che conduce all’affidamento varia a seconda che i genitori, o il tutore,
abbiano prestato o meno consenso all’affidamento stesso: nel primo caso è disposto dal servizio sociale
locale, sentito il minore, e poi reso esecutivo dal giudice tutelare; nel secondo caso è disposto dal tribunale
dei minori. Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e deve precisare i modi dell’esercizio dei
poteri attribuiti all’affidatario e le modalità dei rapporti del minore affidato con i propri genitori e con gli altri
componenti della famiglia di origine. Inoltre occorre indicare il servizio sociale responsabile del programma
di assistenza, che deve presentare relazioni periodiche sull’andamento del programma stesso. Durata e
cessazioneil provvedimento deve anche indicare la durata dell’affidamento, non superiore a 2 anni e
prorogabile dal tribunale per i minorenni. L’affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo
ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di temporanea difficoltà della famiglia o quando la
prosecuzione dell’affidamento possa recare pregiudizio al minore. La legge specifica i doveri e le prerogative
dell’affidatario, il quale deve accogliere il minore presso di sé e provvedere al suo mantenimento, educazione
ed istruzione “tenendo conto delle indicazioni dei genitori”; esercita i poteri connessi con la responsabilità
genitoriale nei rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie. L’affidamento ha dunque natura temporanea
e tende al reinserimento del minore nella famiglia di appartenenza: se sopravvenga una situazione di
abbandono, si deve far luogo alla procedura di adottabilità.
L’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’
L’adozione tradizionale –volta a dare una discendenza secondo la legge civile a chi non ha figli- è stata
conservata solo nei confronti di persone maggiorenni. Adottanti può adottare una persona da sola, ovvero
una coppia di coniugi. L’adottante deve aver compiuto i 35 anni ma è necessaria una differenza d’età con
l’adottato di almeno 18 anni, dunque il minimo d’età possibile per l’adottante è 36 anni. Non esiste alcun
limite max d’età né per adottare né per essere adottato. Chiunque può essere adottato, l’unico divieto
riguardava i figli naturali dell’adottante (no sovrapposizione di status incompatibili – favor veritatis). Per
l’adozione si richiedono il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché l’assenso dei genitori
dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando. Il tribunale, assunte le opportune informazioni,
verifica se tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state adempiute e se l’adozione convenga
all’adottando. In caso affermativo pronuncia con sentenza l’adozione. Effetti l’adottato assume il cognome
dell’adottante e lo antepone al proprio; conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine e non
diventa parente dei parenti dell’adottante, acquista nei confronti dell’adottante gli stessi diritti successori che
spetterebbero ai suoi figli. L’adozione può essere revocata per indegnità quando l’adottato attenti alla vita
dell’adottante o del coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di
delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore a 3 anni.
L’OBBLIGAZIONE DEGLI ALIMENTI
Fondamento etico-sociale il gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in
relazione ai bisogni essenziali per la vita. Questo dovere sussiste anche rispetto ai vincoli che nascono dalla
filiazione naturale e al legame civile creato con l’adozione. L’ordinamento giuridico ha attribuito rilievo, in
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questa materia, anche al sentimento di gratitudine che deve o dovrebbe animare chi ha ricevuto un beneficio:
ciò spiega l’obbligo alimentare del donatario: art. 437: il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un
matrimonio o di una donazione rimuneratoria. Lo stato di bisognopur avendo per oggetto una prestazione
di ordine patrimoniale, l’obbligazione legale degli alimenti ha le sue proprie caratteristiche derivanti dalle
finalità dell’istituto. Essa ha, anzitutto, un presupposto specifico: lo stato di bisogno del creditore (art. 488).
Il diritto agli alimenti è legato alla prova, da parte di chi chiede gli alimenti, dell’impossibilità di provvedere
al proprio mantenimento. La misura degli alimentiil bisogno dell’alimentando ha importanza anche in
relazione alla misura degli alimenti, che è proporzionata ad esso e alle condizioni economiche di chi deve
soddisfarlo. L’obbligazione incontra, in ogni caso, un limite: non deve superare le esigenze della vita
dell’alimentando,avuto riguardo alla sua posizione sociale. Obbligo alimentare del donatariosiccome tra i
soggetti tenuti agli alimenti figura pure chi abbia in precedenza ricevuto, dalla persona che si trova ora in
stato di bisogno, delle donazioni, in tal caso per l’obbligato è previsto un ulteriore limite, che agevolmente si
comprende se si ha riguardo al fondamento del suo obbligo: egli non è tenuto oltre il valore della donazione
ricevuta, tuttora esistente nel suo patrimonio. Variabilità dell’obbligazione alimentareappunto perché gli
alimenti devono adeguarsi al bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’alimentante,
l’obbligazione non ha una durata prestabilita né una misura determinata. Personalità dell’obbligazione
alimentarel’obbligazione alimentare, per le sue finalità e per i presupposti a cui è condizionata, ha carattere
strettamente personale: cessa con la morte di uno dei 2 soggetti (art. 448); il creditore non può cedere ad altri
il proprio credito (art. 447) né questo può formare oggetto di pignoramento (art. 545). Disciplina
dell’obbligazione alimentareinoltre se l’avente diritto agli alimenti fosse debitore verso l’obbligato, questi
non potrebbe opporre la compensazione (art. 1246) perché in tal modo verrebbe meno la tutela dell’esigenza
prioritaria di assistenza dell’alimentando. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.
L’obbligato ha la facoltà di scelta circa le modalità delle prestazioni alimentari: o può pagare un assegno o
può accogliere e mantenere in casa sua l’alimentando. Il giudice può tuttavia stabilire diversamente (art.
443).
ORDINE TRA GLI OBBLIGATI: vi è una gerarchia tra gli obbligati agli alimenti; la legge stabilisce la
“graduatoria” tenendo conto dell’intensità del vincolo e l’alimentando deve seguire quest’ordine oppure
dimostrare che si è rivolto all’obbligato ulteriore, perché quello precedenti non si trova in condizioni
economiche tali da soddisfare l’obbligo stesso. In caso di concorso di coobbligati di pari grado, ciascuno è
tenuto in proporzione delle proprie condizioni economiche. Peraltro, l’obbligo alimentare ha carattere
indilazionabile.
L’OBBLIGAZIONE VOLONTARIA AGLI ALIMENTI
L’obbligazione degli alimenti, oltre che dalla legge, può derivare da negozio giuridico (contratto, testamento:
legato alimentare). In questo caso si parla di obbligazione volontaria agli alimenti e essa prescinde dal
fondamento che sta a base dell’obbligazione legale e trova, invece, la sua giustificazione nella volontà delle
parti o del testatore. Il rapporto può perciò essere costituito anche tra soggetti diversi da quelli stabiliti dalla
legge. La misura della prestazione non è determinata:le parti, il testatore, non stabiliscono le quantità o la
somma dovuta, ma la indicano genericamente col termine “alimenti”; salva diversa volontà delle parti anche
per la misura degli alimenti negoziali s’applica il principio della proporzionalità al bisogno dell’alimentando
e alle condizioni economiche dell’alimentante.
LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
LIBRO II C.C.: titolo I: disposizioni generali (ambito dei soggetti che possono partecipare alla successione,
tutela in favore dei famigliari più intimi); titolo II: successione legittima; titolo III: contenuto ed effetti del
testamento; titolo IV: divisione dell’eredità.
Le norme sulla successione si riferiscono esclusivamente all’evento “morte” della persona fisica; non sono
dunque applicabili alla persona giuridica, soggetta a norme differenti. Con il termine successione si designa
il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici. Le
radici arcaiche il trattamento giuridico della successione mortis causa si fonda su alcuni principi basilari
rimasti immutati nel tempo, derivanti da istituti del diritto romano, è tuttavia profondamente mutato data la
diversa realtà sociale in cui oggi si inquadra. Per un verso, infatti, la ricchezza non è più prevalentemente
individuale, infatti i patrimoni più cospicui appartengono oggi ad associazioni, enti e società. L’esigenza di
destinare il patrimonio del soggetto defunto la morte dell’individuo determina il sorgere di quella che è stata
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definita “l’esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare”, onde evitare una pericolosa
precarietà nella titolarità e nella gestione dei beni del defunto e un’incertezza sulle sorti dei rapporti
obbligatori, la cui continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del
rapporto. Gli interessi coinvolti nel fenomeno successorio sono numerosi:in primo luogo emerge l’interesse
dello stesso ereditando, preoccupato della sorte post mortem dei suoi beni in funzione della rete di legami
affettivi in cui ogni persona si colloca. In secondo luogo vi è da tenere presente l’interesse dei familiari del
de cuius; in terzo luogo sono interessati alla sorte del patrimonio ereditario i creditori del de cuius, per i quali
possono costituire rischi di indubbio rilievo sia la eventuale incapienza dell’asse, onde l’esigenza di
prevedere in tal caso forme di liquidazione idonee a garantire la par condicio, sia la confusione del
patrimonio ereditario con quello personale del chiamato alla successione, qualora quest’ultimo sia gravato da
debiti. Infine vi è un interesse dello Stato a tassare i trasferimenti di ricchezza che si verificano mortis causa,
o addirittura ad acquisire, in determinate circostanze, l’intero patrimonio ereditario, per destinarlo a
vantaggio della collettività. Ciascuno degli interessi prospettati non può essere soddisfatto in modo
esclusivo. Caratteri del sistema successorio in conformità ad un’antica tradizione, il ns ordinamento prevede
un sistema complesso, nel quale trovano considerazione tutte le esigenze indicate e del quale possiamo
tracciare le linee generali. Anzitutto il diritto delle successioni mortis causa è saldamente collocato
nell’orizzonte del diritto privato, essendo preminente la tutela di interessi e aspettative degli individui
coinvolti nella vicenda successoria. Successione dello Stato l’eredità, infatti, si devolve allo Stato soltanto
quando nessun altro soggetto risulti chiamato, ex lege o ex testamento, alla successione, ovvero quando il
diritto di tutti i chiamati risulti già estinto per rinuncia o per prescrizione (art. 586). La libertà testamentaria
escluso quindi, almeno di solito, un intervento pubblico, la sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto
alle decisioni discrezionali dell’ereditando, che può disporre dei propri beni mediante testamento. I limiti alla
libertà testamentaria qualora al de cuius sopravvivano stretti congiunti (figli, coniuge e ascendenti), il
legislatore limita la libertà del testatore, in quanto “riserva” a favore di costoro una quota del patrimonio del
defunto (QUOTA INDISPONIBILE O LEGITTIMA), variabile a seconda del numero e della qualità degli
aventi diritto (art. 536) e determinata tenendo conto pure delle donazioni effettuate in vita dal de cuius (art.
556). Vediamo dunque DUE MODALITA’ DI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA: 1) SUCCESSIONE
LEGITTIMA (EX LEGE), 2) SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. In entrambi i casi vengono tutelati i
LEGITTIMARI (eredi necessari) successione necessaria: insieme di disposizioni rilevanti sia nella
successione legittima che in quella testamentaria, volte a tutelare i legittimari attraverso l’attribuzione ad
essi, per legge, della legittima (quota indisponibile del patrimonio ereditario). La natura cogente della riserva
non opera rendendo nulle le eventuali disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima, ma soltanto
mediante l’attribuzione a ciascun legittimario del diritto, irrinunciabile prima della morte del de cuius (art.
557), di impugnarle, chiedendone la riduzione (artt. 552 ss.). per la parte disponibile del suo patrimonio
l’ereditando può provvedere come preferisce.
LA SUCCESSIONE EX LEGE: ove, tuttavia, l’ereditando non abbia provveduto, in tutto o in parte, a
disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge stessa a dettare i criteri per la devoluzione del
patrimonio relitto. Il legislatore colloca tra i successibili ex lege il coniuge, i discendenti legittimi e naturali,
gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo Stato (art. 565). I criteri di devoluzione
dell’eredità nella successione legittima appaiono prescelti in funzione della preoccupazione di tutelare gli
interessi delle persone legate al defunto da relazioni particolarmente qualificate, e della presumibile intensità
dei vincoli di affetto intercorrenti tra il de cuius e i superstiti. Alla successione legittima si ricorre quando
manca qualsiasi testamento o, pur essendovi un testamento, questo dispone soltanto legati, o quando
contenga un’istituzione di erede che non esaurisca l’asse ereditario: in tal caso, per la parte restante, si
provvede con la successione legittima, sempre salvo il rispetto delle quote di riserva dei legittimari.
concorso di successone testamentaria e legittima. La tutela dei creditori l’interesse dei creditori del de cuius
è protetto da vari strumenti: anzitutto dalla trasmissione, in capo all’erede, della responsabilità per i debiti
ereditari, inoltre mediante il diritto dei creditori di chiedere la cosiddetta “separazione” dei beni del defunto
da quelli dell’erede (art. 512); ed ancora attraverso la possibilità per i creditori di provocare talune procedure
formali di liquidazione del patrimonio ereditario.
EREDITA’ E LEGATO
Il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della
sua morte, costituisce la sua eredità intesa in senso oggettivo, anche detta asse o massa ereditaria, patrimonio
ereditario. Per patrimonio intendiamo l’insieme dei rapporti giuridici di cui il defunto era titolare,
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indipendentemente dal valore economico, quindi un patrimonio sussiste anche quando l’eredità sia
economicamente modesta o addirittura passiva. Eredità e legato la successione mortis causa può avvenire a
titolo universale (si parla allora di eredità e di erede o di coeredi); o a titolo particolare (si parla di legato e di
legatario). La contrapposizione si fonda sul diverso titolo con cui opera la chiamata alla successione: nel
caso del legato essa concerne esclusivamente rapporti determinati, cui specificamente si riferisce la
vocazione, nel caso di chiamata a titolo universale la vocazione comprende complessivamente la situazione
patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare
(ossia succedere) in TUTTI i rapporti trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della
morte, ad eccezione soltanto di quelli per i quali sia diversamente disposto dalla legge o dal testamento,
compresi gli stessi rapporti di cui neppure il defunto conosceva l’esistenza. La disciplina delle due forme di
successione si differenzia per numerosi altri profili: l’erede succede nel possesso del defunto (art. 1146),
mentre per i legatario si ha solo il fenomeno dell’accessio possessionis; l’erede è tenuto ipso iure al
pagamento dei debiti e pesi ereditari (art. 752), a differenza del legatario (artt. 671 e 756); al solo erede è
concessa la hereditatis petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri (art. 533); solo
l’erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse parte ab initio e perfino in quelli in via di formazione al
momento della morte del de cuius; soltanto l’erede succede nel processo di cui era parte il de cuius (art. 110).
Queste ed altre peculiarità del regime applicabile all’erede giustificano l’espressiva definizione del
successore a titolo universale come continuatore della personalità del suo dante causa. Quando la successione
è a titolo universale e quando a titolo particolare? 1) istituzione ex testamento: occorre interpretare il
testamento, al fine di comprendere quale sia stata la effettiva volontà del testatore: il compito dell’interprete
è facile quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore, ovvero una quota del complessivo
patrimonio ereditario (art. 588). Le difficoltà sorgono quando la disposizione contenga “l’indicazione di beni
determinati o di un complesso di beni”, ciò infatti non esclude che la successione sia a titolo universale:
occorre vedere quale sia stata l’’intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come
cespiti determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo particolare o legato; ovvero se, pur
indicando specificamente quei determinati beni, il testatore abbia inteso lasciarli quale porzione del suo
patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede. L’interpretazione della
mens testantis, al fine di determinare la qualifica da attribuire al chiamato in certas res, se di erede o semplice
legatario, pone spesso gravi difficoltà. 2) istituzione ex lege: quando la successione si devolve per legge
(artt. 565 ss.) il problema non si pone perché la vocazione è configurata dal legislatore quasi sempre come
chiamata a titolo universale, sia pure, di solito, tra più aventi diritto per quote, mentre le ipotesi di legato
disposto dalla legge sono tipiche e tassative (diritto di abitazione nella casa familiare riservato al coniuge
superstite). Nel caso di pluralità di successibili, la chiamata è comunque a titolo universale, per ciascun
coerede, poiché gli attribuisce la capacità di succedere indistintamente in tutti i rapporti facenti capo al de
cuius, sebbene pro quota, ossia in base ad una frazione aritmetica ne consegue l’instaurazione di un regime
di comunione. Rapporti di diritto familiare: per quanto riguarda le situazione giuridiche non patrimoniali,
essendo in genere intrasmissibili, non si verifica successione. Tuttavia in talune ipotesi la legge riconosce
espressamente la trasmissione all’erede della legittimazione attiva o passiva in relazione ad interessi non
patrimoniali:impugnativa del riconoscimento del figlio naturale per violenza o interdizione (promossa anche
dagli eredi dell’autore del riconoscimento art. 267). Intrasmissibile è il diritto morale d’autore, ma i diritti di
utilizzazione economica si trasferiscono agli eredi; i parenti,e non gli eredi, hanno il diritto di rivendicare la
paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi alterazione della stessa. Nel campo dei rapporti patrimoniali la
regola è, invece, la successione. Sono tuttavia intrasmissibili tutti i rapporti strettamente personali, come
usufrutto, uso, abitazione, rendita vitalizia, diritto alimentare. La morte è poi causa di scioglimento di tutti i
contratti caratterizzati dall’intuitus personae. Diritti potestativi: l’erede subentra nei diritti potestativi
spettanti al de cuius: diritto di riscatto, di recesso, di ratifica, di impugnazione.
APERTURA DELLA SUCCESSIONE: tempo e luogo quando una persona muore, il suo patrimonio, per
effetto della morte, resta privo di titolare: un altro soggetto, o altri soggetti, subentra o subentrano al posto di
quella che è defunta. La morte di una persona determina quindi l’apertura della successione. La legge
attribuisce importanza alla determinazione del momento e del luogo in cui si verifica l’apertura della
successione, sia al fine di stabilire quale sia la normativa applicabile in caso di conflitto di leggi nello spazio,
sia per regolare l’ipotesi di successione di leggi nel tempo, sia per determinare la competenza per territorio
nelle cause ereditarie. L’art. 456 stabilisce che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo
dell’ultimo domicilio del defunto”. La giurisprudenza e la dottrina equiparano la morte naturale alla morte
presunta.
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PATTI SUCCESSORI: accordi diretti a disporre contrattualmente degli effetti della successione, avendo ad
oggetto la attribuzione dei beni dopo la morte del titolare. Vocazione e delazione aperta la successione,
occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni. Si parla allora di vocazione ereditaria,
che significa indicazione di colui che è chiamato alla eredità. Il ns codice preferisce parlare di delazione
all’eredità, e, cioè, di offerta dell’eredità ad un soggetto che, se vuole, può acquistarla (art. 457). Come
abbiano visto, la delazione, ossia la designazione del successibile, può avvenire in due modi: per legge
(successione legittima), o per testamento (successione testamentaria). Divieto dei patti successori la legge
vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori; se ne distinguono 3 tipi: A) istitutivi (con cui Tizio
conviene con Caio di lasciargli la propria eredità); B) dispositivi (vendo a Caio i beni che dovrebbero
pervenirmi dall’eredità di X); C) rinunciativi (convengo con Caio di rinunciare all’eredità di X non ancora
devoluta). Tali patti sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano. Inoltre i patti istitutivi,
vincolando in del cuius, gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce a ogni persona fino
al momento della morte (art. 458); quanto ai patti rinunciativi e dispositivi, deve ritenersi che il legislatore
abbia voluto impedire che un soggetto possa disporre con leggerezza, sottovalutandole, di sostanze che non
gli appartengono ancora e di cui, anzi, l’acquisto non può essere mai sicuro. Donazione mortis causa è
vietata anche la donazione morti causa, in cui la morte del donante funzione come causa dell’attribuzione
patrimoniale; è invece valida la donazione fatta sotto la condizione sospensiva “se il donante morirà prima
del donatario”, perché, retroagendo la condizione al momento della conclusione della donazione,
l’attribuzione patrimoniale dipende da un atto inter vivos e non mortis causa. Il patto di famiglia una
significativa deroga al divieto di disporre, per contratto, della futura successione, è stata introdotta con la lg.
55/2006 che ha disciplinato il patto di famiglia: la novella ha introdotto nel c.c. gli artt. 768bis-768octies;
contratto con cui l’imprenditore trasferisce in vita, in tutto o in parte, l’azienda ad uno o più discendenti,
contestualmente regolando le pretese degli altri legittimari.
GIACENZA DELL’EREDITA’
Accettazione con la morte del de cuius colui che è chiamato all’eredità, sia per legge sia per testamento, non
acquista senz’altro la qualità di erede né la titolarità dei beni e dei diritti. Per questo occorre una sua
dichiarazione di volontà (non è erede chi non vuole): questa dichiarazione, con la quale il chiamato
all’eredità esprime la sua volontà di diventare erede, si chiama ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’.
L’accettazione, pur verificandosi successivamente all’apertura della successione, retroagisce a tale momento,
ossia opera in modo che non si verifichi soluzione di continuità tra il de cuius e l’erede (art. 459): l’erede si
considera come titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell’apertura della successione
(EFFICACIA RETROATTIVA DELL’ACCETTAZIONE). Può darsi che l’erede si decida immediatamente
ad accettare l’eredità, ma può darsi anche che lasci passare qualche tempo per riflettere se gli convenga o
meno accettare. Nell’intervallo tra la morte dell’ereditando e l’accettazione del chiamato il patrimonio
ereditario rimane senza un titolare attuale dei rapporti attivi e passivi che di esso fanno parte; per assicurare
la gestione del patrimonio ereditario durante quella fase (che può essere di lunga durata, poiché il termine di
prescrizione del diritto di accettare l’eredità e di 10 anni), l’artt. 528 ss. prevedono la specifica figura
dell’eredità giacente, che ricorre soltanto quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) non sia ancora
intervenuta l’accettazione da parte del chiamato; b) il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari; c)
sia stato nominato, su istanza di qualsiasi interessato o anche d’ufficio, un curatore dell’eredità giacente. La
nomina di un curatore deve essere motivata da qualche concreta esigenza di provvedere ad atti di gestione
del patrimonio ereditario che non possano essere rinviati in attesa che venga a cessare la situazione di
incertezza, per effetto dell’accettazione di uno dei chiamati. La nomina di un curatore è pertanto
indispensabile perché abbia inizio un fenomeno di eredità giacente, che si caratterizza proprio per la
particolare normativa applicabile al patrimonio ereditario durante lo svolgimento della curatela. Il curatore
amministra il patrimonio, con funzioni prevalentemente conservative, anche se non sono esclusi poteri
dispositivi (art. 782 c.p.c.). Poteri e doveri del curatoreil curatore provvede all’amministrazione e alla
conservazione del patrimonio ereditario; è legittimato ad agire in giudizio sia attivamente sia passivamente
(art. 529); può anche provvedere al pagamento dei debiti ereditar e dei legati, previa autorizzazione del
tribunale, purché non vi sia opposizione da parte di alcuni dei creditori o dei legatari. Se vi è opposizione, si
deve procedere alla liquidazione dell’eredità, secondo le norma stabilite in tema di beneficio di inventario
(art. 530). Le funzione del curatore cessano quando il chiamato all’eredità accetta (art. 532). Poteri del
chiamato se non sia stato nominato un curatore, non si verifica tecnicamente una situazione di giacenza
dell’eredità, bensì di mera vacanza della stessa, in quanto il patrimonio ereditario è privo di un dominus. In
tal caso sono concessi alcuni limitati poteri al chiamato all’eredità, in funzione della conservazione del
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patrimonio ereditario. Infatti il chiamato, anche se non abbia materialmente appreso i beni, può esercitare le
azioni possessorie, se taluno compie atti di spoglio o di turbativa del possesso (art. 460). Il chiamato
all’eredità può compiere anche atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460). I
suddetti poteri, peraltro, non possono essere esercitati dal chiamato quando sia stato nominato il curatore
dell’eredità giacente come precisa l’art. 460.
LA CAPACITA’ DI SUCCEDERE
Persona vivente qualunque persona fisica che,al momento dell’apertura della successione sia già nata (art.
462) e sia ancora in vita, è capace di succedere. Il legislatore concede la capacità di succedere anche a colore
che al tempo dell’apertura della successione erano soltanto concepiti, presumendo, salvo prova contraria, che
fosse già concepito chi sia nato entro i 300 gg dalla morte della persona della cui successione si tratta. La
chiamata del nascituro concepito è subordinata all’evento nascita. Nell’ambito della successione
testamentaria il legislatore opera un ulteriore allargamento della capacità di succedere: possono essere infatti
chiamati alla successione mediante testamento anche i figli non ancora concepiti. Se alla successione è
chiamato un concepito, il periodo di incertezza circa la definitiva attribuzione dei beni a lui devoluti è breve
(300 gg). Se invece alla successione sono chiamati (ex testamento) nascituri non ancora concepiti, il periodo
di incertezza circa la sorte dei beni ad essi destinati può durare anche a lungo. Persone giuridiche possono
succedere per testamento. Enti non riconosciutipossono, oggi senza distinzioni, conseguire eredità e legati.
L’INDEGNITA’
L’indegnità ha un fondamento diverso dall’incapacità di succedere. Questa consiste nella inidoneità del
soggetto a subentrare nei rapporti che facevano capo al defunto; l’indegnità invece si basa sulla
incompatibilità morale del successibile: ripugna alla coscienza collettiva che chi si è reso colpevole di atti
gravemente pregiudizievoli verso il de cuius possa succedergli. Differenza dall’incapacità l’incapacità
importa la mancanza di un soggetto idoneo all’acquisto dei diritti ereditari e, dunque, la radicale assenza di
un effetto acquisitivo. L’indegnità funziona invece come causa di esclusione che in tanto produce effetti, in
quanto sia pronunziata dal giudice, la cui sentenza ha carattere costitutivo. L’indegnità è una sorta di
sanzione civile, applicata dal giudice a carico del chiamato, il quale solo a seguito della sentenza è escluso
dalla successione (art. 463). LE CAUSE per le quali può essere dichiarata l’indegnità sono tassative (art.
463) e riconducibili a due ordini di ragioni: 1)atti compiuti contro la persona del de cuius; 2) attentati alla
libertà di testare. l’indegnità a succedere non impedisce la delazione,ma comporta, su domanda di parte e
per sentenza costitutiva del giudice, la rimozione dell’acquisto successorio. Cause di indegnità atti compiuti
contro la persona fisica o contro la personalità morale (omicidio doloso, tentato omicidio, calunnia) del de
cuius o del coniuge o del suo ascendente o discendente; atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di
testare del de cuius; decadenza dalla potestà genitoriale:è escluso dalla successione del figlio il genitore che
sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. Il figlio dell’indegno l’indennità non si trasmette ai
figli dell’indegno, dato il carattere di sanzione dell’istituto. All’indegno non spettano né il potere du
amministrazione né l’usufrutto legale sui beni che sono pervenuti ai suoi figli dalla successione dalla quale
egli è escluso (art. 465). Effetti la sentenza che pronunzia l’indegnità ha effetto retroattivo: l’indegno è
considerato come se non fosse mai stato erede ed è perciò obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti
dopo l’apertura della successione (art. 464). Riabilitazione poiché l’indegnità opera sul piano della sanzione
ad un comportamento tenuto dal successibile, chi è incorso nell’indegnità è tuttavia ammesso a succedere
quando il de cuius lo abbia espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (riabilitazione
dell’indegno: art. 466). DISEREDAZIONE non va confusa con l’istituto della indegnità a succedere la
cosiddetta diseredazione, ossia la clausola testamentaria con cui il de cuius dichiari di non volere che alla sua
successione abbia a partecipare un determinato soggetto, il quale, in forza delle norme sulla successione
legittima, avrebbe invece titolo a parteciparvi. *anche vs legittimario?
LA RAPPRESENTAZIONE
Si dice rappresentazione l’istituto in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (rappresentanti),
subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora il chiamato (rappresentato) non può o
non vuole accettare l’eredità o il legato (art. 467): non può per premorienza o indegnità, non vuole chi
rinuncia. La rappresentazione può avere luogo soltanto quando il chiamato che non può o non vuole accettare
sia o un figlio ovvero un fratello o una sorella del defunto. La rappresentazione è inoltre esclusa, nel caso di
successione testamentaria, quando il testatore abbia già provveduto con una sostituzione del destinatario del
lascito per l’ipotesi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare. Infine è esclusa quando si tratti
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di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale, in quanto costituiscono attribuzioni strettamente
legate alla persona indicata dal testatore (art. 467). I rappresentanti: in luogo di colui che non può o non
vuole accettare (rappresentato) succedono i discendenti, “rappresentanti”, i quali succedono direttamente al
de cuius. La rappresentazione opera sia quando la chiamata a favore del rappresentato non possa più
verificarsi (premorienza), sia quando vi sia stata una prima vocazione, ma questa sia caduta (es. per rinuncia
o indegnità). Divisione per stirpi quando si applica la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi (art. 469),
ossia i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite.
L’ACCRESCIMENTO
Fenomeno giuridico che opera di diritto quando, in caso di chiamata congiuntiva, uno dei chiamati non possa
o non voglia accettare e qualora non operino nell’ordine 1.sostituzione, 2.rappresentazione; in caso di
accrescimento la parte del chiamato che non può o non vuole accettare si accresce agli altri. L’istituto
dell’accrescimento comporta che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare si
devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata congiuntiva, la cui quota, pertanto, si accresce.
Presupposti: non si fa luogo all’accrescimento quando ricorrano le condizioni per l’operare della
rappresentazione e neppure nel caso in cui, nella successione testamentaria, il testatore abbia disposto una
sostituzione. In tali ipotesi l’eredità o la quota di essa, devoluta al chiamato non accettante verrà attribuita
rispettivamente al rappresentante o al sostituto. L’accrescimento postula come requisito positivo una
chiamata CONGIUNTIVA: esempio: se il de cuius ha lasciato l’asse ereditario a 3 chiamati congiuntamente,
qualora uno di essi non voglia o non possa accettare, e non abbia discendenti, la sua quota si divide tra i 2
coeredi rimasti, i quali abbiano accettato, e che riceveranno anziché 1/3 dell’eredità, metà dell’asse ciascuno.
dunque, se vi sia una chiamata congiuntiva di più eredi istituiti senza determinazioni di parti o in quote
uguali, se alcuno dei coeredi non possa o non voglia accettare, se il testatore non abbia disposto una
sostituzione e se non debba applicarsi la regola della rappresentazione, opera di diritto l’acquisto per
accrescimento, ossia la quota rimasta vacante del patrimonio (eredità) o del bene (legato) viene ad
incrementare quelle degli altri coeredi artt. 674,675,676,677. Quando non si realizza il diritto di
accrescimento, la quota ereditaria rimasta vacante si devolve secondo le regole della delazione legittima.
Ratio il fondamento dell’istituto sta nella presunta volontà del de cuius: se questi ha lasciato per testamento
100 a ciascuno dei chiamati o non ha lasciato testamento alcuni in modo che a ciascuno spettasse 100 per
successione legittima, è perché intendeva presumibilmente beneficiare in modo uguale le persone
considerate. Vocazione congiuntiva la chiamata congiuntiva si verifica: a) nella successione legittima,
quando più persone sono chiamate ex lege nello stesso grado (es più figli del de cuius: art. 522); b) nella
successione testamentaria occorre distinguere: 1. Se si tratta di istituzione di erede, quando gli eredi siano
stati chiamati con uno stesso testamento e il testatore non abbia fatto determinazione di parti, ovvero, pur
determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali. 2. Se si tratta di legato, basta che sia stato
legato lo stesso bene o diritto a più persone. Effetti l’accrescimento opera di diritto, senza bisogno di
accettazione da parte di colui a cui profitta (art. 676).
LE SOSTITUZIONI
Può darsi che il testatore abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità
o il legato, designando altra persona in sua vece (art. 688): prevale in tal caso sia sul diritto di
rappresentazione sia sull’accrescimento la volontà del testatore. La legge ammette che più persone possano
sostituirsi ad una sola e viceversa che una sola persona sia indicata come sostituta di una pluralità di
chiamati. Il sostituto subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo istituito,a meno che il
testatore abbia diversamente disposto ovvero che si tratti di obbligazioni di carattere personale (art. 690).
Dalla sostituzione ordinaria o volgare (prevista dal testatore), si distingue quella fedecommissaria: art.
692: situazione in cui l’eredità viene devoluta ad un soggetto con l’obbligo per questo di conservare i beni e
trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore che dunque compie una doppia
istituzione. Elementi costitutivi della fattispecie: a)doppia istituzione, b) ordo successivus, c)vincolo di
conservare per restituire (il primo chiamato non ha piena titolarità dei beni trasmessigli e non può disporne,
ne ha soltanto l’usufrutto). L’istituto è vietato, con la sola eccezione di quanto disposto dall’art. 692: il
testatore deve essere genitore, ascendente o coniuge del primo istituito; l’istituito deve essere interdetto o
minore; i sostituti possono essere solo e persone o gli enti che si sono presi cura dell’istituito.
L’ACQUISTO DELL’EREDITA’ E LA RINUNCIA
28
ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’: l’eredità non si acquista se non con l’accettazione del chiamato la
legge fa dipendere l’acquisto dell’eredità dalla accettazione dell’eredità (art. 459). Quanto agli effetti, si
distinguono 2 tipi di accettazione: 1)accettazione pura e semplice: si verifica la confusione tra il patrimonio
del defunto e quello dell’erede, che diventano un patrimonio solo. L’erede subentra sia nell’attivo che nel
passivo (art. 470); è perciò tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche se superino l’attivo che gli
perviene dall’eredità. 2)accettazione con beneficio d’inventario:non si produce la confusione dei patrimoni e
si verifica dunque una limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede egli non è tenuto al
pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti; diviene cioè debitore ma la sua
responsabilità è quantitativamente limitata (art. 490); i creditori del defunto hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell’erede; la facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere
personale; incapaci e persone giuridiche devono necessariamente accettare con beneficio d’inventario;
l’accettazione con b.d’i. esige la forma della dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere ed è sottoposta
a trascrizione, preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione; in caso di mancato rispetto del termine è
considerato erede puro e semplice. Invece il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari può fare la
dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario fino a quando non sia prescritto il diritto di
accettare,e poi redigere l’inventario nei 3 mesi successivi. L’erede che abbia accettato con b.d’i. diviene
amministratore del patrimonio ereditario; non può alienarli senza l’autorizzazione del giudice. Pagamento dei
debiti ereditari: l’erede con b.d’i. paga i creditori del defunto in uno di tali modi: 1) “qui primi veniunt”, a
misura che si presentano; 2) liquidazione dei beni ereditari (procedura concorsuale con assistenza del notaio,
i beni vengono alienati e il ricavato distribuito tra i creditori in base al grado); 3) l’erede può anche rilasciare
i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Modalità dell’accettazione A) accettazione espressa:
richiesta la forma scritta (atto pubblico in caso di accettazione con beneficio d’inventario, è sufficiente la
scrittura privata in caso di accettazione pura e semplice); è un atto negoziale dichiarativo della volontà di
accettare l’eredità, negozio unilaterale e non recettizio (art. 475). B) accettazione tacita: art. 476:
l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua
volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; direttamente ricavabile
dal compimento di un atto significativo perché orientato ad un risultato pratico dal quale è possibile inferire
per logica coerenza l’intendo dell’autore di accettare l’eredità. C) accettazione presunta: nel caso di
accettazione tacita l’acquisto dell’eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di
fare solo in quanto erede; ma in altre ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente, in forza della
legge l’acquisto dell’eredità si ricollega ad una fattispecie legale tipica automaticamente sufficiente a
determinare l’effetto previsto dal legislatore (es: erede in possesso dei beni ereditari che abbia dichiarato di
accettare con beneficio d’inventario, se non redige l’inventario entro 3 mesi, è erede puro e semplice).
Trascrizione l’accettazione dell’eredità, quando determini l’acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1,2,4
dell’art. 2643 (usufrutto, superficie, enfiteusi,proprietà di immobili,servitù prediali, uso, abitazione), o
liberazione dai medesimi, è soggetta a trascrizione (art. 2648). Trasmissione del diritto di accettare se il
chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi (art. 479).
La trasmissione ai successori del chiamato della facoltà di accettare si distingue dalla rappresentazione:
quest’ultimo istituto presuppone che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità, mentre la
trasmissione del ius delationis presuppone che il chiamato, pur potendo, non abbia ancora dichiarato se
intende accettare l’eredità, quando è sopravvenuta la morte. Il chiamato che muore senza avere accettato
l’eredità trasmette ai suoi eredi, insieme al suo patrimonio, il diritto di accettarla. La rinunzia all’eredità
propria del trasmittente, include rinunzia all’eredità devoluta al medesimo. Prescrizione il diritto di accettare
l’eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria (10 anni) art. 480 decorrente dalla data di apertura della
successione o dalla data di avvera mento della condizione se l’istituzione era sottoposta alla stessa. Actio
interrogatoria può darsi che qualcuno abbia interesse a che il chiamato si decida entro un tempo più limitato
a dichiarare se intenda o meno accettare l’eredità (Es: il creditore del defunto). In tal caso si può far ricorso
all’actio interrogatoria con cui si chiede che l’autorità giudiziaria fissi un termine, trascorso il quale il
chiamato perde il diritto di accettare (decadenza) art. 481. Azione che introduce un giudizio con contenzioso
che si sostanzia in un provvedimento del giudice che stabilisce un termine di decadenza. E’ consentito anche
al testatore stabilire un termine per l’accettazione dell’eredità. Impugnazione dell’accettazione
l’accettazione si può impugnare per violenza o dolo (art. 482) e non per errore (l’errore per essere rilevante
non potrebbe cadere che sull’ammontare del passivo rispetto all’attivo, e al chiamato che non voglia
rimanere obbligato ultra vires, è offerto l’apposito strumento del beneficio d’inventario). La vendita
dell’eredità per effetto dell’acquisto dell’eredità, all’erede si trasmette anche il potere di disporre dei beni
29
ereditari. Egli può quindi alienare tanto i singoli beni quanto il loro complesso. In questo secondo caso si ha
una particolare figura di vendita, la vendita di eredità, disciplinata dagli artt. 1542-1547. Oggetto della
vendita: complesso dei beni che fanno parte dell’eredità. La vendita avviene in blocco, pertanto l’erede non è
tenuto alla garanzia per evizione secondo le regole comuni, ma è tenuto solo a garantire la qualità di erede.
E’ prevista, a pena di nullità, la forma scritta.
LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO: rapporti con l’accettazione beneficiata
l’accettazione con b.d’i. impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede e serva a
evitare che questi risponda ultra vires dei debiti ereditari. E’ dunque un rimedio che giova principalmente al
chiamato all’eredità , che è l’unico che sia legittimato a chiederla. Giova anche ai creditori del defunto,
perché assicura ad essi la preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (art. 490).
Qualora l’erede decada dal b.d’i. o vi rinunzi è apprestato il rimedio della separazione del patrimonio del
defunto da quello dell’erede, per avvantaggiare i creditori del defunto che avevano fatto affidamento sul
patrimonio di quest’ultimo ed i legatari, che non si vuole siano danneggiati dal concorso di creditori
dell’erede. Effetti della separazioneAnche la separazione impedisce la confusione dei due patrimoni, quello
del defunto e dell’erede, ma opera a favore de creditori del defunto e dei legatari, i quali si assicurano il
soddisfacimento sui beni del defunto, a preferenza dei creditori dell’erede (art. 512). L’utilità dell’istituto si
manifesta nel caso che i creditori del defunto si trovino di fronte ad un erede oberato di debiti: nel qual caso
essi, ricorrendo alla separazione, escludono il concorso dei creditori dell’erede sul patrimonio del defunto.
Sia il b.d’i. che la separazione determinano per il creditore del de cuius una causa legittima di prelazione, ma
nel primo caso l’effetto è a vantaggio di tutti i creditori del de cuius, nel secondo l’effetto vale solo per i
creditori che hanno proposto la separazione; inoltre nell’eredità beneficiata la separazione riguarda tutto il
patrimonio del de cuius, nel procedimento di cui agli artt. 512 ss. la separazione ha ad oggetto il singolo bene
sul quale sia stata esercitata (carattere particolare della separazione) ; infine, l’accettazione con b.d’i.
impedisce ai creditori del de cuius di aggredire il patrimonio dell’erede, mentre la separazione “non
impedisce ai creditori e legatari che l’hanno esercitata di soddisfarsi anche su beni propri dell’erede” art.
512. Creditori e legatari separatisti qualora la separazione sia stata esercitata da creditori e da legatari, i
primi sono preferiti ai secondi (art. 514). Termini il diritto alla separazione deve essere esercitato entro un
breve termine di decadenza (3 mesi dall’apertura della successione art. 516). Modo di esecuzione sono
prescritte forme particolari: per i mobili occorre una domanda giudiziale (art. 517), per gli immobili
l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni ereditari per i quali creditore o legatario
separatista faccia valere il suo diritto (art. 518).
L’AZIONE DI PETIZIONE DELL’EREDITA’: acquistata l’eredità, l’erede può rivolgersi contro chiunque
possegga, a titolo di erede o senza alcun titolo, beni ereditari per: a)farsi riconoscere la qualità di erede e b)
farsi consegnare o rilasciare i beni. L’azione diretta a questo scopo è l’azione di petizione dell’eredità
(hereditatis petitio) art. 533.
- Legittimato attivo: erede
- Legittimato passivo: colui il quale possiede tutto o parte dei beni ereditari affermando di essere erede
o colui che li possiede senza titolo (usurpatore)
- Onere probatorio: l’attore deve dimostrare a) la propria qualità di erede (sulla base di un testamento
o in base al proprio rapporto di parentela o coniugio col de cuius), b) che i singoli beni da lui
reclamati nei confronti del convenuto appartengono all’asse ereditario
- Termine prescrizionale: l’azione è imprescrittibile
- Effetti: se l’azione viene accolta, il convenuto è condannato a restituire le cose possedute.
Possessore di buona e mala fede:è possessore di buona fede dell’eredità colui che ha acquistato il possesso
dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede (ad es. colui che ignorava l’esistenza di un testamento).
Se il possessore ha alienato in buona fede una cosa dell’eredità, l’erede vero, quando non possa ottenere dal
terzo il rilascio o la consegna dei beni, ha diritto soltanto ad ottenere il prezzo o il corrispettivo ricevuto dal
possessore medesimo. E’ sufficiente che la buona fede sussista al momento dell’acquisto del possesso dei
beni ereditari. Perciò la mancata conoscenza dell’esistenza di eredi legittimi di grado anteriore o che avevano
diritto di farsi dichiarare tali è sufficiente a qualificare in buona fede i congiunti del de cuius che si siano
immessi nel possesso dei beni ereditari.
30
GLI ACQUISTI DALL’EREDE APPARENTE: l’erede può agire con la petizione d’eredità non soltanto
contro il possessore, ma anche contro le persone a cui costui abbia alienato le cose possedute (art. 534).
Tuttavia, il legislatore non poteva non prendere in considerazione la posizione di coloro i quali hanno
acquistato i beni ereditari facendo affidamento sulla qualità di erede di chi li ha venduti. La legge, perciò, ha
ritenuto opportuno anche per facilitare la circolazione dei beni (nessuno acquisterebbe beni provenienti da
un’eredità, se dovesse restituirli ove, per esempio, si scoprisse successivamente un testamento in base al
quale erede è una persona diversa da quella che ha venduto i ben) attribuire particolare valore all’apparenza
della qualità di erede e alla buona fede del terzo acquirente. Sono perciò salvi i diritti acquistati per effetto di
convenzione con l’erede apparente (chi si comporta come erede senza esserlo), purché ricorrano le seguenti
condizioni: 1) si tratti di convenzioni a titolo oneroso; 2) il terzo sia in buona fede (deve essere provata! Non
è presunta). Effetti della trascrizione se poi l’alienazione ha per oggetto beni immobili o mobili registrati
registrati, si applicano i principi della pubblicità immobiliare. Si vuole che il terzo sia diligente e verifichi,
consultando i pubblici registri, la legittimazione dell’alienante: perciò l’acquisto dell’avente causa dall’erede
è fatto salvo soltanto se l’acquisto a titolo di erede da parte dell’erede apparente,e il successivo trasferimento
dall’erede apparente al terzo, sono stati entrambi trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da
parte del vero erede o del vero legatario, oppure della domanda giudiziale di petizione dell’eredità contro
l’erede apparente.
LA RINUNCIA ALL’EREDITA’: natura giuridica la rinuncia all’eredità rientra nello schema generale della
rinuncia ai diritti: essa consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato
all’eredità manifesta la sua decisione di non accettare l’eredità. Forma e pubblicità la rinunzia all’eredità
richiede una forma particolare: la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del
tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. È soggetta a pubblicità, mediante inserzione nel
registro delle successioni (art. 519 pubblicità notizia). La rinuncia è, come l’accettazione, un actus legitimus:
non tollera né termini né condizioni. Chi rinunzia all’eredità (art. 521) è considerato come se non vi fosse
mai stato chiamato (retroattività). Peraltro la rinuncia è revocabile fino a quando l’eredità non sia stata
accettata dai chiamati ulteriori (art. 525). Le conseguenze della rinuncia sono diverse secondo che si tratti di
successione legittima o testamentaria. Nel primo caso, se non ha luogo la rappresentazione, la parte di colui
che rinunzia va a favore di colore che avrebbero concorso col rinunziante (art. 522: accrescimento); se il
rinunciante è solo, l’eredità si devolve ai chiamati di grado ulteriore. Se la successione è testamentaria, si
deve distinguere tra l’ipotesi in cui il testatore abbia previsto il caso della rinuncia ed abbia disposto una
sostituzione, e quella in cui il testatore non abbia disposto nulla. Nel primo caso la quota del rinunciante va al
sostituto indicato dal testatore, nel secondo si applica la rappresentazione o, in mancanza dei presupposti,
l’accrescimento. Revoca della rinunzia a differenza dell’accettazione, la rinunzia è revocabile: chi ha
rinunziato può tornare sulla decisione presa ed accettare l’eredità. Questa facoltà di revoca incontra però 2
limiti: 1)non deve essere trascorso il termine decennale per la prescrizione delle facoltà di accettazione; 2)
l’eredità non deve essere già stata accettata nel frattempo da un altro chiamato (art. 525).
Impugnazionecome l’accettazione, la rinunzia può essere impugnata soltanto per violenza o dolo (art. 526).
Tutela dei creditori i creditori del rinunziante possono essere pregiudicati dalla rinunzia: se l’erede non
avesse rinunziato, il suo patrimonio si sarebbe accresciuto con i beni dell’eredità e su questi essi avrebbero
potuto soddisfarsi. Perciò la legge stabilisce una tutela a loro favore: essi possono farsi autorizzare, in caso di
rinunzia del chiamato loro debitore, con un’apposita azione giurisdizionale, ad accettare l’eredità in nome e
luogo del rinunziante. L’accettazione è fatta dai creditori unicamente allo scopo di soddisfarsi sui beni
ereditari (art. 524).
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO): L’ordinamento giuridico consente al singolo di
disporre dei propri beni per il tempo che avrà cessato di vivere, mediante il testamento. Se il singolo non ha
disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e
distribuiti. I criteri a cui la legge si ispira sono desunti dall’intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al
defunto. Fondamento della successione legittima è dunque, accanto alla presunta volontà del de cuius, la
solidarietà familiare. Le categorie di successibili a)coniuge b)discendenti c)ascendenti d)collaterali e)altri
parenti f)lo Stato.
A) IL CONIUGE: a egli spetta la metà del patrimonio del defunto, se in concorso con un solo figlio, un
terzo se concorre alla successione con più figli (art. 581), 2/3 se concorre con ascendenti o con
fratelli e sorelle (art. 582). In mancanza di tali soggetti,al coniuge si devolve l’intera eredità. IL
CONIUGE SEPARATO: in caso di separazione, il coniuge conserva i diritti ereditari, tranne che
31 nell’ipotesi in cui a lui sia addebitata la separazione. In tal caso ha diritto soltanto ad un assegno
vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge
deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi
legittimi; non deve comunque sia essere di entità superiore a quella della prestazione alimentare
precedentemente goduta (art. 585). IL CONIUGE DIVORZIATO: in caso di divorzio l’ex coniuge
non ha titolo per partecipare alla successione (può solo avere diritto, se avesse goduto dell’assegno
divorzile e se versi in stato di bisogno, ad un assegno periodico a carico dell’eredità).
B) I FIGLI: qualunque sia la natura della filiazione; essi succedono tutti in parti uguali tra loro ed
escludono dalla successione sia gli ascendenti che i collaterali (ma non il coniuge). In caso di
premorienza dei figli, a loro succedono per rappresentazione i discendenti.
C) ASCENDENTI (genitori, fratelli e sorelle, discendenti di questi ultimi): questi soggetti succedono
soltanto se il de cuius muoia senza lasciare prole. Il padre e la madre succedono in eguali porzioni,
ovvero succede il genitore superstite (art. 568). I fratelli succedono in parti uguali; i fratelli e le
sorella unilaterali consanguinei (figli dello stesso padre ma di diversa madre) o uterini (figli della
stessa madre ma di padre diverso), conseguono la metà della quota che di fatto conseguono i fratelli
germani (art. 570). I genitori concorrono con i fratelli del de cuius. Gli ascendenti (nonni) succedono
soltanto in assenza dei genitori (art. 569).
D) COLLATERALI (stipite in comune): hanno diritto di venire alla successione (dal 3 al 6 grado) solo
quando non vi siano altri successibili.
E) La successione non ha luogo tra i parenti oltre il 6 grado.
Discendenti legittimi e naturali equiparazione sostanziale tra le due categorie.
Fratelli naturali con l’equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi ed eliminata la distinzione, essi si
trovano oggi nella stessa posizione dei fratelli nati nel matrimonio. Convivente more uxorio del defunto non
è contemplato tra coloro che possono succedere ex lege; ha tuttavia diritto al risarcimento del danno causato
da fatto illecito del terzo concretatosi in evento mortale per l’altro convivente; succede nel contratto di
locazione di cui il convivente defunto fosse il conduttore. Mezzo che potrebbero sopperire alla lacuna
normativa con riguardo ai diritti successori nell’ambito della famiglia di fatto e che però si colloca fuori
dall’ambito della successione ex lege, è la attribuzione nel testamento di diritti e beni al convivente more
uxorio superstite, sempre che non vengano lese le quote riservate ai legittimari, tra i quali il convivente more
uxorio non è compreso.
LA SUCCESSIONE DELLO STATO: in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato (art.
586). La successione dello Stato ha particolari caratteristiche: in primo luogo l’acquisto si opera di diritto
senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. In secondo luogo lo Stato non risponde mai
dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati: questo accade ipso iure. La finalità della
successione dello Stato non è quella di conseguire arricchimenti a favore dell’Erario, bensì quella di
assicurare la gestione dei rapporti giuridici riferibili a persone defunte che non abbiano lasciati eredi (perché
prive di parenti prossimi o perché nessuno dei chiamati abbia accettato).
LA SUCCESSIONE NECESSARIA: il ns ordinamento giuridico consente al singolo di disporre, nel modo
che egli ritiene più opportuno, dei suoi beni per il periodo successivo alla morte ed ammette anche che egli
doni in vita a chi vuole i suoi beni, purché, tuttavia, egli non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti
più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa. Dunque la successione necessaria è un INSIEME DI
NORME, COMUNI SIA ALLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA CHE A QUELLA LEGITTIMA, LE
QUALI MIRANO ALLA TUTELA DEI LEGITTIMARI (EREDI NECESSARI), ATTRAVERSO
STRUMENTI CHE NON PERMETTANO LA LESIONE DELLA LEGITTIMA, OSSIA LA QUOTA DI
RISERVA CHE SPETTA LORO PER LEGGE. Dunque la successione necessaria è il complesso degli istituti
che riguarda la determinazione delle categorie dei legittimari, le quote ad essi spettanti, i mezzi dalla legge
concessi perché i limiti da essa stabiliti siano osservati. ratio: tutela dei più stretti vincoli familiari.
CATEGORIE DI LEGITTIMARI: sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o
altri diritti nella successione , sono il coniuge, i figli, gli ascendenti. I figli la riserva a favore dei figli non è
fissa, ma variabile secondo il numero dei figli e secondo l’esistenza o meno del coniuge, si parla perciò di
quota mobile (artt. 537 e 542). Quando manca il coniuge, la riserva a favore dei figli è di metà del
patrimonio se il genitore lascia un solo figlio, di 2/3 se i figli sono di più. Ciascuno dei legittimari ha diritto
32
ad una propria quota di riserva. Gli ascendenti legittimi la riserva a favore degli ascendenti opera soltanto se
il de cuius non lascia figli: in tal caso è di 1/3 (art. 538), ma si riduce ad ¼ se con gli ascendenti concorre il
coniuge (art. 544). Il coniuge al coniuge superstite (che non fosse separato) il legislatore in passato
assicurava una quota di usufrutto sui beni del de cuius; attualmente gli riserva una quota di piena titolarità
dell’eredità (la metà in assenza di figli e ascendenti, in caso contrario varia a seconda della qualità e del
numero dei soggetti con i quali concorre art. 540). In presenza di coniuge ed un figlio a ciascuno di essi
spetta 1/3 dell’eredità, il residuo terzo è liberamente disponibile (art. 542); in presenza di un coniuge e di 2 o
più figli, al coniuge spetta ¼ , ai figli complessivamente la metà, il residuo quarto è liberamente disponibile;
in presenza di coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà del patrimonio, agli ascendenti 1/4 , il residuo
quarto è liberamente disponibile (art. 544). Al coniuge è riservato in ogni caso il diritto di abitazione nella
casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (legato ex lege: art. 540). Questi diritti
sono garantiti anche al coniuge separato cui non sia stata addebitata la responsabilità del fallimento familiare.
Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto ad un assegno vitalizio, se al momento
dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
LA QUOTA LEGITTIMA: quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio
ereditario si distingue idealmente in 2 parti: disponibile, della quale il testatore è libero di disporre
attribuendola a chiunque voglia, e legittima, o riserva, di cui il de cuius non può disporre a proprio
piacimento, perché spettante per legge ai legittimari. Intangibilità della legittima il legittimario ha diritto ad
ottenere la propria quota in natura e il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla
legittima (art. 549). La giurisprudenza ammette tuttavia che il testatore possa disporre il soddisfacimento
della legittima mediante denaro esistente nell’asse o beni determinati, corrispondenti al valore della
legittima. Dunque l’intangibilità della legittima deve intendersi in senso quantitativo, non qualitativo. La
dottrina approva questa soluzione e troviamo la conferma nelle facoltà attribuite al testatore: art. 733 (facoltà
di dettare norme o criteri per la divisione), 734 (facoltà di dividere i suoi beni tra gli eredi). Cautela
sociniana il principio secondo il quale il testatore non può imporre pesi sulla legittima, incontra un
temperamento nella cautela sociniana: art. 550: “lascito eccedente la porzione disponibile”: quando il
testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione
disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno
la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel
secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. tutela
del legittimario nel caso in cui il defunto abbia attribuito ad altri (con legato o donazione) un usufrutto o una
rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile. Il legittimario, in questo caso, è
chiamato a succedere nella nuda proprietà della disponibile. In questa ipotesi il legittimario potrebbe essere
leso nel suo diritto alla legittima (perché il valore della nuda proprietà può essere inferiore al valore della
quota di cui ha diritto): la legge gli riconosce la possibilità di conseguire la legittima in piena proprietà,
mediante una semplice dichiarazione facoltà di scelta in capo ai legittimari, che possono o eseguire la
disposizione testamentaria, o abbandonare la nuda proprietà della parte disponibile. Esempio: tizio muore e
suo erede legittimo è solo Caio. Di conseguenza l’asse ereditario del de cuius sarà per il 50% indisponibile,
spettando quale quota di legittima a Caio, e per il 50% disponibile. Poniamo il caso che Tizio decida di
legare la sua casa a Sempronio, costituendo in suo favore un usufrutto vitalizio; ma la casa non costituisce
solo il 75% dell’asse, bensì il 75% Caio vede lesa la sua quota di legittima del 25%. Ai sensi dell’art. 550
egli comunque consegue la nuda proprietà del bene immobile, che tornerà ad essere piena con la morte di
Sempronio o con la sua rinuncia, o con usucapione di Caio; ma può scegliere se A) eseguire la disposizione
testamentaria; B) abbandonare la nuda proprietà della parte disponibile acquistando la proprietà piena ed
esclusiva del 50%, abbandonando a favore del legatario l’altra metà. Legato in sostituzione di legittima
altro temperamento al limite posto alle facoltà di disporre del testatore per effetto delle regole della
successione necessaria è costituito dal cosiddetto legato in sostituzione di legittima (art. 551): caso in cui il
testatore attribuisca al legittimario un legato di somma o di beni determinati, per un valore uguale o anche
superiore all’importo della legittima, a condizione che egli rinunzi ad ogni altra pretesa sull’eredità, oppure
con la dichiarazione che il legato è fatto in sostituzione della legittima. Anche qui il legittimario ha facoltà di
scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato; in quest’ultimo caso
perde il diritto di chiedere un supplemento qualora il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e
non acquista la qualità di erede. Rinunzia come ogni altro legato, anche il legato in sostituzione di legittima
si acquista al momento dell’apertura della successione automaticamente, senza bisogno di accettazione;
dunque il legatario che rinunzia al lascito dispone di un bene che è già entrato nel suo patrimonio. L’atto di
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rinunzia deve farsi per iscritto. Legato in conto di legittima mentre con il legato in sostituzione di legittima
il testatore intende escludere il legittimario da ogni partecipazione all’eredità, riesca o no a ricevere con il
legato quanto gli spetta a titolo di legittima; nel caso di legato in conto di legittima il testatore fa al
legittimario un’attribuzione di beni che deve essere calcolata ai fini della legittima ma che non si pone in
alternativa ad essa, con la conseguenza che il legittimario può chiedere il supplemento, se i beni attribuitigli
non raggiungono l’entità della legittima. Esempio: un padre lascia un patrimonio di 100 e attribuisce
all’unico figlio,a titolo di legato, 45. Se il legato è fatto in sostituzione di legittima, il figlio può rinunziare al
legato e chiederla legittima (50), o accontentarsi del legato. Se il legato è fatto in conto di legittima, il
legatario può chiedere l’integrazione della legittima stessa (5). Effetti della rinunzia del legittimario art. 552:
se il legittimario che abbia ricevuto donazioni o legati rinunzia all’eredità, se non opera la rappresentazione,
egli può ricevere i legati e trattenere le donazioni che gli siano stati fatti, che vengono imputati alla quota
disponibile (non è considerato legittimario avendo rinunziato). Può accadere che sia necessario, per
reintegrare la legittima spettante agli eredi accettanti, ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni: si
riducono le disposizioni a favore del legittimario.
LA RIUNIONE FITTIZIA: per poter stabilire se il testatore, con donazioni effettuate in vita a favore di terzi
o di alcuni dei legittimari, in danno degli altri, o con le disposizioni testamentarie, abbia leso i diritti spettanti
ai legittimari, occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Questa
operazione è meramente contabile e, siccome i beni vengono riuniti fittiziamente, si chiama riunione fittizia.
A tal fine si calcola il valore dei beni che appartenevano al de cuius al tempo dell’apertura della successione
(RELICTUM); dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti, dovendosi determinare l’effettiva misura
dell’attivo ereditario. Al risultato così ottenuto si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente
disposto in vita a titolo di donazione (DONATUM), secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura
della successione RELICTUM-DEBITI+ DONATUM. Sull’asse determinato all’esito dei conteggi si
calcola la quota disponibile. Imputazione ex se per stabilire se vi sia stata lesione di legittima, occorre tener
presente anche dei legati e delle donazioni fatte al legittimario, salvo che il testatore lo abbia dispensato da
tale imputazione (art. 564). Quindi, se la legittima è di 50 e il legittimario ha ricevuto per donazioni e legati
10, egli potrà chiedere, per integrare la sua legittima, 40. Questo perché le donazioni sono viste come
anticipo dell’eredità. Imputazione e rappresentazione poiché la rappresentazione fa subentrare il
rappresentante nel luogo e nel grado dell’ascendente, il legittimario che succede per rappresentazione deve
anche imputare le donazioni e i legati fatti al suo ascendente. Per la determinazione delle donazioni e dei
legati che debbono formare oggetto dell’imputazione, l’art. 564 rimanda a ciò che è stabilito a proposito
della collazione.
L’AZIONE DI RIDUZIONE: se, mediante i calcoli indicati, risulta che le disposizioni testamentarie o le
donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire perla riduzione
delle une e delle altre azione di riduzione: art. 553: azione concessa ai legittimari per ottenere la
reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni
(aggredite dalla più recente alla più antica), eccedenti la quota disponibile. E’ un’azione che segue il
principio dispositivo: l’azione di giudizio spetta al legittimato, è un fatto individuale; diversamente dalle
azioni sottratte al principio dispositivo, ossia quelle rivolte all’accertamento dello status (condizione
giuridica del soggetto nei confronti del complesso ordinamentale), che sono di interesse comune (anche il
p.m. è legittimato attivo di questo tipo di azioni). Irrinunciabilità quest’azione è irrinunciabile dai legittimari
finché il donante è in vita (art. 557). Onere di accettazione beneficiata se il legittimario agisce contro
estranei (non coeredi) per la riduzione di donazioni o di legati, la legge stabilisce uno speciale onere per il
promovimento dell’azione: l’accettazione con b.d’i. (art. 564). Donazioni dissimulate avviene spesso che il
de cuius abbia posto in essere simulatamente un atto a titolo oneroso per nascondere la donazione. In tal
caso, per ottenere la riduzione,è necessario prima agire per la dichiarazione di simulazione: dimostrata la
natura gratuita dell’atto, si può agire per la riduzione. Da notare che il legittimario che agisce con l’azione di
riduzione è considerato come terzo, ai fini della prova della simulazione,e pertanto non subisce le limitazioni
previste dall’art. 1417: potrà dunque fornire la prova della simulazione con ogni mezzo. Ordine delle
riduzionila riduzione si opera nel modo seguente: sono colpite 1)le disposizioni testamentarie; 2) le
donazioni (dalla più recente alla più antica) fino a reintegrazione della legittima. Effetti se l’azione di
riduzione è accolta, il donatario o il beneficiario della disposizione testamentaria deve restituire in tutto o in
parte il bene. Il bene deve essere restituito libero da ogni peso o ipoteca da cui il donatario lo abbia gravato
ed i frutti sono dovuti dalla domanda giudiziale (art. 561). Il c.c. pone una complessa disciplina della
riduzione delle disposizioni a titolo particolare (donazioni e legati) aventi per oggetto immobili: se il bene è
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comodamente divisibile si procede separando la parte occorrente per integrare la legittima; se il bene non è
divisibile, esso si deve lasciare per intero nell’eredità qualora il legatario o donatario abbia nell’immobile
un’eccedenza superiore al quarto della porzione disponibile; altrimenti, se l’eccedenza non supera il quarto,
il legatario o donatario può ritenere il bene compensando in denaro i legittimari (art. 560). Se, infine, il
beneficiario della disposizione sottoposta a riduzione è anche legittimario, egli può ritenere tutto l’immobile,
purché il suo valore non sia superiore alla somma della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario (art. 560). Natura dell’azione di riduzione azione di risoluzione dell’acquisto compiuto dai
beneficiari del testamento o del donatario ad ha carattere personale. Le disposizioni lesive della legittima non
sono nulle ma impugnabili con l’azione di riduzione. Trascrizione la domanda di riduzione se ha per oggetto
beni immobili o mobili registrati è soggetta a trascrizione. Prescrizione termine prescrizionale decennale.
AZIONE DI RESTITUZIONE La riducibilità delle disposizioni lesive della legittima ha una pesante
ricaduta sulla circolazione dei beni. L’art. 563 prevede che, se un bene donato, con disposizione lesiva della
legittima, è stato nel frattempo alienato dal donatario a terzi, il legittimario, che abbia esperito con successo
l’azione di riduzione nei confronti del donatario, debba anzitutto escutere i beni del donatario, per ottenere il
rimborso del valore del bene. Se il donatario può pagare, l’acquisto del terzo è rispettato: in caso diverso il
legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo sub acquirente del bene, proponendo una nuova ed
autonoma azione giudiziaria per ottenere dal terzo acquirente il rilascio del bene. Ciò comporta naturalmente
una giustificata diffidenza da parte di chi si accinge ad acquistare un bene pervenuto al venditore a titolo di
donazione; e comporta anche un forte ostacolo alla circolazione dei beni che siano stati oggetto di donazioni.
Perciò è stato introdotto un limite temporale alla proponibilità dell’azione nei confronti dei terzi aventi causa
del donatario: beni immobili 20 anni dalla trascrizione della donazione; beni mobili 20 anni salvi gli effetti
del possesso di buna fede (possesso vale titolo). L’opposizione dei legittimari la novella, avendo attenuato
l’efficacia dello strumento di tutela dei legittimari, ha in pari tempo introdotto un mezzo di salvaguardia delle
loro ragioni: l’art. 563 consente al coniuge e ai parenti in linea retta del donante di notificare e trascrivere,
nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto di opposizione alla donazione, che ha l’effetto di
sospendere nei loro confronti il decorso del termine ventennale poiché durante la vita del de cuius l’azione
di riduzione non è proponibile, qualora il donante sopravvivesse per 20 anni alla donazione, i suoi legittimari
rimarrebbero privi di qualsiasi possibilità di tutela contro l’acquirente del bene donato. Per tal motivo è
consentito ai potenziali legittimari di arrestare il decorso del termine con un atto unilaterale, che deve essere
reso pubblico mediante trascrizione nei registri immobiliari, in modo che i potenziali acquirenti ne siano
avvertiti. Facoltà di commutazione il terzi acquirente nei cui confronti sia stata proposta l’azione di
restituzione, ha la facoltà di pagare in denaro l’equivalente dei beni, anziché restituirli in natura (art. 563).
IL PATTO DI FAMIGLIA (2006): finalità della novella consente a colui che sia titolare di un’attività
economica di dare, essendo ancora in vita, una destinazione stabile all’impresa a favore dei propri
discendenti, prevenendo eventuali dispute successorie e, soprattutto, il rischio che queste conducano ad una
frammentazione della titolarità del complesso aziendale. * il patto di famiglia (art. 768bis) è un contratto con
il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. Gli assegnatari possono
essere soltanto i discendenti dell’imprenditore. Forma atto pubblico a pena di nullità. Esclusione di
collazione e riduzione a tutela della stabilità dell’assetto derivante dal patto l’art. 768quater precisa che
quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Vizi del consenso è ammessa
l’impugnazione per vizi del consenso. L’azione di annullamento può essere esperita entro 1 anno. Mutuo
dissenso il patto può essere anche sciolto, in 2 casi: A) per un successivo contratto, B) per effetto di recesso
(che deve essere però previsto dal contratto stesso). Controversie art. 768octies: prevede organismi di
conciliazione.
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
IL TESTAMENTO: è un atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle
proprie sostanze (art. 587). Esso è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore. Revocabilitàil
testamento è sempre revocabile e il principio della revocabilità è inderogabile: l’ordinamento giuridico vuole
che sia garantita la libertà di disporre del testatore. Non si può in nessun modo rinunziare alla facoltà di
revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola contraria non ha effetto (art. 679). Non sono
ammessi i patti successori e la donazione mortis causa (art. 458) perché in contrasto con il principio della
revocabilità. Contenuto patrimoniale caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto
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DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di diritto privato, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Nicola Corbo: Famiglia e successione: Le forme di circolazione della ricchezza familiare,Elena Bellisario, Liliana Rossi Carleo e Vincenzo Cuffaro . Integralmente sostitutivo del manuale "Torrente" nella parte che tratta i medesimi argomenti. Gli argomenti trattati sono i seguenti: famiglia e diritto, matrimonio, separazione, divorzio, regime patrimoniale della famiglia (comunione, separazione, fondo patrimoniale), filiazione, azioni per il riconoscimento dello status di figlio, dichiarazione di maternità/paternità, p.m.a, responsabilità genitoriale e tutela dei minori, adozione, affidamento, successioni mortis causa, successione legale, testamentaria, comunione ereditaria, le liberalità,
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