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La famiglia: trasformazioni sociali e diritto di famiglia

La famiglia e il diritto

Si riconosce generalmente che la famiglia soddisfa bisogni fondamentali dell’individuo: il completamento della sua personalità tramite l’unione con una persona; la procreazione e l’educazione della prole. L’assetto sociale e normativo della famiglia non è tuttavia universale ed immutabile, è anzi condizionato da fattori mutevoli quali cultura, costume, morale. Art 29 cost: famiglia come società naturale. La disciplina dei rapporti familiari che è stata vigente in Italia fino al 1975 appariva improntata a principi poi resi antiquati dalle trasformazioni sociali avvenute.

Nel vecchio modello prevaleva la concezione di famiglia come “unità produttiva”, sia verso l’esterno, sia rivolta all’interno. La famiglia patriarcale era caratterizzata da accentramento gerarchico, rigida distribuzione dei ruoli e scarsa mobilità territoriale della famiglia. Con il processo di industrializzazione si è avviato il processo di disgregazione della famiglia antica, sia sul piano della composizione numerica (passaggio alla famiglia nucleare), sia sul piano della riduzione dei poteri del capofamiglia, sia sul piano della diminuzione delle funzioni svolte all’interno della famiglia. Esemplare in proposito è l’evoluzione della posizione giuridica e sociale della donna (“eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”).

Riforma del diritto di famiglia 1975: artt. 29 e 30 cost → eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dovere (e diritto) di entrambi di mantenere, istruire ed educare la prole; tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. Dunque superamento dell’assetto gerarchico e autoritario e rimozione/temperamento delle diseguaglianze della vecchia disciplina. Ci sono stati numerosi interventi normativi successivi: 1987: riforma legge sul divorzio (→2015: divorzio breve), 1983 e 2001 modifica normativa sull’adozione.

Particolare attenzione merita la recente profonda revisione della disciplina della filiazione (lg. 219/2012): ha rimosso ogni residua differenza di trattamento giuridico tra i figli legittimi (nati nel matrimonio) e naturali (nati fuori dal matrimonio). Non si può ignorare la spinta esercitata dagli atti dell’UE (“diritto europeo della famiglia” “diritto al rispetto della vita privata e familiare”) TUE/CEDU.

Famiglia legittima e famiglia di fatto

La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio. Essa si costituisce per effetto del compimento di uno specifico atto regolato dalla legge (il matrimonio), produttivo di una serie di effetti legali. La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono come se fossero coniugati (more uxorio), insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. Mancando un atto formale (il matrimonio) cui ricollegare la riconoscibilità del rapporto ai fini della sua qualificazione giuridica, la convivenza costitutiva di una “famiglia non fondata sul matrimonio” non è sempre facilmente individuabile.

La famiglia legittima è costituzionalmente tutelata: l’art. 29 cost. si rivolge solo alla famiglia fondata sul matrimonio, con una formale affermazione della superiore dignità di quest’ultima. Tuttavia anche la stabile convivenza tra coppie non coniugate, pur non essendo oggetto di una disciplina organica, ha progressivamente acquistato spazi di rilevanza giuridica (art. 2 cost “formazioni sociali nelle quali l’individuo esplica la propria personalità”). Tali risultati sono in parte stati ottenuti in via interpretativa, anche se si esclude la generale applicabilità analogica alle coppie conviventi, delle norme specificamente dettate per le famiglie legittime.

Altro tema delicato è quello dell’ammissibilità di una regolamentazione contrattuale del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio: non esiste allo stato una disciplina positiva, anche se l’evoluzione del pensiero giuridico è sicuramente nel senso di un più aperto favore verso l’ammissibilità di una disciplina pattizia. L’efficacia di simili accordi è in ogni caso limitata ai soli rapporti economici tra le parti (status: indisponibile). Peraltro la recente riforma della filiazione introdotta nel 2012 detta un regime unitario dei rapporti tra genitori e figli e dei conseguenti doveri e diritti, indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta nell’ambito o al di fuori del matrimonio.

Matrimonio: la formazione del vincolo

Il matrimonio civile

Il matrimonio è un istituto che per secolare tradizione assume rilievo sia dal pdv religioso (per la chiesa cattolica è un sacramento), sia dal pdv dell’ordinamento giuridico dello Stato (matrimonio civile). Nel diritto italiano il termine “matrimonio” è usato tanto per indicare l’atto (le nozze) mediante il quale viene fondata la società coniugale, quanto il rapporto giuridico che ne deriva in capo agli sposi. Il nostro sistema prevede rispetto all’atto una pluralità di forme di celebrazione (artt. 82, 83, 84 ss.).

Infatti, mentre il matrimonio civile è interamente sottoposto alla legge statale, per il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico il c.c. rinvia al concordato con la santa sede (1929), che prevede un doppio regime matrimoniale, per cui al matrimonio, come rapporto, sono riconosciuti effetti civili, mentre l’atto è assoggettato alla disciplina canonica.

La promessa di matrimonio

Il matrimonio è di solito preceduto da quello che socialmente viene definito fidanzamento. Questo periodo viene preso in considerazione dal diritto sotto alcuni aspetti, ai fini della disciplina della “promessa” di contrarre matrimonio e della sorte dei doni che i fidanzati si sono scambiati in vista dello stesso. Il principio fondamentale in materia matrimoniale è la libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze.

Perciò, la promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento ART. 79: la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento → la promessa di matrimonio non è un contratto preliminare (incoercibilità della promessa di matrimonio).

Tuttavia la legge non ha trascurato l’ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese o contratto debiti per costituire la nuova famiglia. Perciò, se la promessa è stata fatta per iscritto, da una persona maggiore di età o da un minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art. 84, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi successivamente di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze, è tenuto al risarcimento dei danni (ART. 81).

In ogni caso di rottura del fidanzamento, inoltre, può essere chiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio e non costituenti semplice manifestazione di affetto o di amicizia (ART. 80 → condizione risolutiva implicita). L’azione per il risarcimento dei danni e quella per la restituzione dei doni sono soggette ad un breve termine di decadenza: un anno.

Capacità e impedimenti

Per contrarre matrimonio vanno rispettati detti presupposti:

  • Art 84: Età: i nubendi devono essere maggiori di età. È possibile che l’autorità giudiziaria ammetta al matrimonio un minorenne, previo accertamento della sua maturità psico-fisica.
  • Art. 85: Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. È necessaria la capacità di intendere e di volere.
  • Art. 86: Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da matrimonio precedente.
  • Art. 87: Non possono contrarre matrimonio tra loro gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, lo zio e la nipote, gli affini in linea retta (suocero-nuora), gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati), l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli dell’adottante, l’adottato e il coniuge dell’adottante e viceversa.
  • Art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
  • Art. 89: Assenza di rischio di commixtio sanguinis.

Lo straniero che contragga matrimonio in Italia deve presentare una dichiarazione delle autorità del Paese di appartenenza, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (art. 116).

Pubblicazione e celebrazione

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune formalità preliminari (artt. 93 ss.).

  • La pubblicazione: Consiste nell’affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni, fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La celebrazione non può avvenire prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione. Perciò, la pubblicazione serve sia a prevenire richieste di nozze precipitose, sia a rendere noto che i nubendi contrarranno le nozze (pubblicità notizia). Art. 93: la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.
  • La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi, previa autorizzazione giudiziale (art. 100). L’esecuzione della formalità deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei nubendi, da essi stessi o da persona che ne abbia avuto speciale incarico. Se l’ufficiale dello stato civile, non ritenendo sussistere le condizioni necessarie per il matrimonio, si rifiuta di procedere alla pubblicazione, è dato ricorso al tribunale (art. 98). Prescinde dalla pubblicazione il matrimonio in immediato pericolo di vita (art. 101).
  • Se manca una delle condizioni richieste per la celebrazione del matrimonio, può essere fatta opposizione dalle persone indicate dall’art. 102 (genitori o altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado) o dal p.m.; essa può concludersi con la sospensione della celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l’opposizione, se essa viene respinta l’opponente può essere condannato al risarcimento del danno – art. 104).

La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione (art. 106) con le formalità stabilite dall’art. 107: l’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. Dopo la celebrazione deve essere compilato l’atto di matrimonio, che verrà poi iscritto nell’apposito registro di stato civile (→ matrimonio negozio solenne).

Il matrimonio è atto personalissimo (non ammette rappresentanza), ed è atto legittimo, ossia non tollera l’apposizione di elementi accidentali. È ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra, o quando uno degli sposi risieda all’estero e concorrano gravi motivi (art. 111). La procura deve essere rilasciata per atto pubblico (fatta eccezione per i militari in tempo di guerra); non può essere generica; è efficace per 180 giorni.

Apparente ufficiale di stato civile: art. 113: ai fini della tutela del vincolo matrimoniale, la norma attribuisce validità al matrimonio celebrato davanti ad una persona che, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercita le funzioni. Occorrono due condizioni: A) che l’esercizio delle funzioni avvenga pubblicamente, B) la buona fede di almeno uno degli sposi.

Invalidità del matrimonio (artt. 117 ss.)

Per aversi matrimonio (sia pure invalido) è indispensabile che per lo meno vi sia stata una celebrazione, nel corso della quale i nubendi abbiano manifestato il loro consenso. In assenza degli elementi minimi della fattispecie, il matrimonio è inesistente. In ogni altro caso, invece, qualunque vizio da cui il matrimonio sia eventualmente inficiato deve essere fatto valere con impugnativa, e si parla di invalidità del matrimonio. Non sussiste nella categoria generale della invalidità la rigorosa distinzione tra nullità ed annullabilità come accade in ambito contrattuale: la ragione di questa impostazione deriva dal diritto canonico, che concependo il matrimonio come sacramento riconosce soltanto la nullità, ossia la validità o non validità. Nella categoria in esame rientrano casi di nullità e casi di annullabilità.

Talune cause di invalidità possono essere fatte valere da chiunque ne abbia interesse (invalidità assoluta), altre soltanto dai coniugi e dal p.m. (invalidità relativa); talune possono essere fatte valere in qualunque tempo (invalidità insanabile e imprescrittibile), altre sono suscettibili di rapida sanatoria. Le cause di invalidità del matrimonio civile:

  • A) Vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (VIOLAZIONE ART. 86) → nullità insanabile (probabile ipotesi di reato: bigamia); ipotesi dell’assenza: finché dura l’assenza di uno dei coniugi, le nuove nozze dell’altro non possono essere impugnate. Ipotesi della morte presunta: qualora la persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata la sopravvivenza, le nuove nozze del coniuge sono affette da invalidità assoluta ed insanabile.
  • B) Impedimentum criminis (VIOLAZIONE ART. 88): nullità insanabile;
  • C) Interdizione giudiziale di uno dei coniugi (VIOLAZIONE ART. 85): il matrimonio può essere impugnato dal tutore dell’interdetto, dal p.m. e da chiunque vi abbia un interesse legittimo → l’azione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno. Il matrimonio rapporto impedisce l’azione di annullamento, salva il matrimonio atto. Il fatto della vita coniugale sana la fattispecie;
  • D) Difetto di età (VIOLAZIONE ART. 84): il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84, da persona minorenne che non sia stata autorizzata dall’autorità giudiziaria può essere impugnato dai coniugi, dai genitori del minorenne e dal p.m.. L’azione deve essere respinta qualora il minore raggiunga la maggiore età, ovvero ci sia stato concepimento o procreazione, e sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale (MATRIMONIO RAPPORTO SALVA IL MATRIMONIO ATTO);
  • E) Vincolo di parentela, affinità, adozione (VIOLAZIONE ART. 87): l’invalidità non può più esser fatta valere dopo un anno dalla celebrazione, nei casi in cui sia possibile ottenere l’autorizzazione giudiziaria alle nozze; in ogni altro caso il vizio è insanabile;
  • F) Vizi del consenso: la riforma ha tentato di dare maggior rilievo alla effettiva volontà dei coniugi. È ammissibile un’impugnativa del matrimonio per vizio del consenso nei seguenti casi: 1) violenza (art. 122): quando il consenso di uno dei due coniugi sia stato estorto con minacce. L’azione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza; 2) timore di eccezionale gravità: casi in cui il coniuge risulti costretto alla celebrazione da elementi perturbatori diversi dalla minaccia proveniente da un terzo; 3) errore: sull’identità dell’altro coniuge, sulle sue qualità personali – malattia psichica o fisica, anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita matrimoniale, - sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo, - dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, - sentenza di condanna a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione; - stato di gravidanza causato da terzi. Anche l’impugnativa per errore non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell’errore. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi per simulazione, che ricorre quando questi abbiano contratto le nozze con l’accordo di non adempierne gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano (art. 123) – esempio: straniera che vuole acquistare la cittadinanza italiana e si sposa a tal fine. Anche in questo caso l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio o dopo un anno di coabitazione.

L’azione di impugnazione del matrimonio è sottoposta a particolari regole comuni a tutte le ipotesi di invalidità, che sono in connessione con la natura dell’istituto: la legittimazione all’azione di impugnazione è PERSONALE e INTRASMISSIBILE, inoltre non può essere promossa, per mancanza di interesse, dal p.m. dopo la morte di uno dei coniugi (art. 125). In pendenza del giudizio di impugnazione può essere disposta la separazione dei coniugi (art. 126).

Il matrimonio putativo

ART. 128: Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla pronunzia di nullità. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. La rigorosa conseguenza dell’applicazione al matrimonio invalido dei principi generali in tema di dichiarazione di nullità e di annullamento di un negozio dovrebbe essere questa: i coniugi dovrebbero considerarsi come mai uniti nel vincolo coniugale.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuross999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Corbo Nicola.
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