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L’ACCRESCIMENTO
Fenomeno giuridico che opera di diritto quando, in caso di chiamata congiuntiva, uno dei chiamati non possa
o non voglia accettare e qualora non operino nell’ordine 1.sostituzione, 2.rappresentazione; in caso di
accrescimento la parte del chiamato che non può o non vuole accettare si accresce agli altri. L’istituto
dell’accrescimento comporta che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare si
devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata congiuntiva, la cui quota, pertanto, si accresce.
Presupposti: non si fa luogo all’accrescimento quando ricorrano le condizioni per l’operare della
rappresentazione e neppure nel caso in cui, nella successione testamentaria, il testatore abbia disposto una
sostituzione. In tali ipotesi l’eredità o la quota di essa, devoluta al chiamato non accettante verrà attribuita
rispettivamente al rappresentante o al sostituto. L’accrescimento postula come requisito positivo una
chiamata CONGIUNTIVA: esempio: se il de cuius ha lasciato l’asse ereditario a 3 chiamati congiuntamente,
qualora uno di essi non voglia o non possa accettare, e non abbia discendenti, la sua quota si divide tra i 2
coeredi rimasti, i quali abbiano accettato, e che riceveranno anziché 1/3 dell’eredità, metà dell’asse ciascuno.
dunque, se vi sia una chiamata congiuntiva di più eredi istituiti senza determinazioni di parti o in quote
uguali, se alcuno dei coeredi non possa o non voglia accettare, se il testatore non abbia disposto una
sostituzione e se non debba applicarsi la regola della rappresentazione, opera di diritto l’acquisto per
accrescimento, ossia la quota rimasta vacante del patrimonio (eredità) o del bene (legato) viene ad
incrementare quelle degli altri coeredi artt. 674,675,676,677. Quando non si realizza il diritto di
accrescimento, la quota ereditaria rimasta vacante si devolve secondo le regole della delazione legittima.
Ratio il fondamento dell’istituto sta nella presunta volontà del de cuius: se questi ha lasciato per testamento
100 a ciascuno dei chiamati o non ha lasciato testamento alcuni in modo che a ciascuno spettasse 100 per
successione legittima, è perché intendeva presumibilmente beneficiare in modo uguale le persone
considerate. Vocazione congiuntiva la chiamata congiuntiva si verifica: a) nella successione legittima,
quando più persone sono chiamate ex lege nello stesso grado (es più figli del de cuius: art. 522); b) nella
successione testamentaria occorre distinguere: 1. Se si tratta di istituzione di erede, quando gli eredi siano
stati chiamati con uno stesso testamento e il testatore non abbia fatto determinazione di parti, ovvero, pur
determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali. 2. Se si tratta di legato, basta che sia stato
legato lo stesso bene o diritto a più persone. Effetti l’accrescimento opera di diritto, senza bisogno di
accettazione da parte di colui a cui profitta (art. 676).
LE SOSTITUZIONI
Può darsi che il testatore abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità
o il legato, designando altra persona in sua vece (art. 688): prevale in tal caso sia sul diritto di
rappresentazione sia sull’accrescimento la volontà del testatore. La legge ammette che più persone possano
sostituirsi ad una sola e viceversa che una sola persona sia indicata come sostituta di una pluralità di
chiamati. Il sostituto subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo istituito,a meno che il
testatore abbia diversamente disposto ovvero che si tratti di obbligazioni di carattere personale (art. 690).
Dalla sostituzione ordinaria o volgare (prevista dal testatore), si distingue quella fedecommissaria: art.
692: situazione in cui l’eredità viene devoluta ad un soggetto con l’obbligo per questo di conservare i beni e
trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore che dunque compie una doppia
istituzione. Elementi costitutivi della fattispecie: a)doppia istituzione, b) ordo successivus, c)vincolo di
conservare per restituire (il primo chiamato non ha piena titolarità dei beni trasmessigli e non può disporne,
ne ha soltanto l’usufrutto). L’istituto è vietato, con la sola eccezione di quanto disposto dall’art. 692: il
testatore deve essere genitore, ascendente o coniuge del primo istituito; l’istituito deve essere interdetto o
minore; i sostituti possono essere solo e persone o gli enti che si sono presi cura dell’istituito.
L’ACQUISTO DELL’EREDITA’ E LA RINUNCIA
28
ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’: l’eredità non si acquista se non con l’accettazione del chiamato la
legge fa dipendere l’acquisto dell’eredità dalla accettazione dell’eredità (art. 459). Quanto agli effetti, si
distinguono 2 tipi di accettazione: 1)accettazione pura e semplice: si verifica la confusione tra il patrimonio
del defunto e quello dell’erede, che diventano un patrimonio solo. L’erede subentra sia nell’attivo che nel
passivo (art. 470); è perciò tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche se superino l’attivo che gli
perviene dall’eredità. 2)accettazione con beneficio d’inventario:non si produce la confusione dei patrimoni e
si verifica dunque una limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede egli non è tenuto al
pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti; diviene cioè debitore ma la sua
responsabilità è quantitativamente limitata (art. 490); i creditori del defunto hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell’erede; la facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere
personale; incapaci e persone giuridiche devono necessariamente accettare con beneficio d’inventario;
l’accettazione con b.d’i. esige la forma della dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere ed è sottoposta
a trascrizione, preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione; in caso di mancato rispetto del termine è
considerato erede puro e semplice. Invece il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari può fare la
dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario fino a quando non sia prescritto il diritto di
accettare,e poi redigere l’inventario nei 3 mesi successivi. L’erede che abbia accettato con b.d’i. diviene
amministratore del patrimonio ereditario; non può alienarli senza l’autorizzazione del giudice. Pagamento dei
debiti ereditari: l’erede con b.d’i. paga i creditori del defunto in uno di tali modi: 1) “qui primi veniunt”, a
misura che si presentano; 2) liquidazione dei beni ereditari (procedura concorsuale con assistenza del notaio,
i beni vengono alienati e il ricavato distribuito tra i creditori in base al grado); 3) l’erede può anche rilasciare
i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Modalità dell’accettazione A) accettazione espressa:
richiesta la forma scritta (atto pubblico in caso di accettazione con beneficio d’inventario, è sufficiente la
scrittura privata in caso di accettazione pura e semplice); è un atto negoziale dichiarativo della volontà di
accettare l’eredità, negozio unilaterale e non recettizio (art. 475). B) accettazione tacita: art. 476:
l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua
volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; direttamente ricavabile
dal compimento di un atto significativo perché orientato ad un risultato pratico dal quale è possibile inferire
per logica coerenza l’intendo dell’autore di accettare l’eredità. C) accettazione presunta: nel caso di
accettazione tacita l’acquisto dell’eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di
fare solo in quanto erede; ma in altre ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente, in forza della
legge l’acquisto dell’eredità si ricollega ad una fattispecie legale tipica automaticamente sufficiente a
determinare l’effetto previsto dal legislatore (es: erede in possesso dei beni ereditari che abbia dichiarato di
accettare con beneficio d’inventario, se non redige l’inventario entro 3 mesi, è erede puro e semplice).
Trascrizione l’accettazione dell’eredità, quando determini l’acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1,2,4
dell’art. 2643 (usufrutto, superficie, enfiteusi,proprietà di immobili,servitù prediali, uso, abitazione), o
liberazione dai medesimi, è soggetta a trascrizione (art. 2648). Trasmissione del diritto di accettare se il
chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi (art. 479).
La trasmissione ai successori del chiamato della facoltà di accettare si distingue dalla rappresentazione:
quest’ultimo istituto presuppone che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità, mentre la
trasmissione del ius delationis presuppone che il chiamato, pur potendo, non abbia ancora dichiarato se
intende accettare l’eredità, quando è sopravvenuta la morte. Il chiamato che muore senza avere accettato
l’eredità trasmette ai suoi eredi, insieme al suo patrimonio, il diritto di accettarla. La rinunzia all’eredità
propria del trasmittente, include rinunzia all’eredità devoluta al medesimo. Prescrizione il diritto di accettare
l’eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria (10 anni) art. 480 decorrente dalla data di apertura della
successione o dalla data di avvera mento della condizione se l’istituzione era sottoposta alla stessa. Actio
interrogatoria può darsi che qualcuno abbia interesse a che il chiamato si decida entro un tempo più limitato
a dichiarare se intenda o meno accettare l’eredità (Es: il creditore del defunto). In tal caso si può far ricorso
all’actio interrogatoria con cui si chiede che l’autorità giudiziaria fissi un termine, trascorso il quale il
chiamato perde il diritto di accettare (decadenza) art. 481. Azione che introduce un giudizio con contenzioso
che si sostanzia in un provvedimento del giudice che stabilisce un termine di decadenza. E’ consentito anche
al testatore stabilire un termine per l’accettazione dell’eredità. Impugnazione dell’accettazione
l’accettazione si può impugnare per violenza o dolo (art. 482) e non per errore (l&rs