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W
informazioni , il peso rappresenta il valore funzionale di una data informazione
i
rispetto al giudizio richiesto
Il processo valutativo porta all’identificazione dei valori scalari di ogni item di informazione. Una
volta valutato, l’item diventa espressione della relativa immagine psicologica del giurato. Tale
immagine potrebbe implicitamente contenere anche la valutazione della credibilità del testimone o
dell’ammissibilità della prova. L’integrazione implica un ulteriore valutazione dello stimolo (peso) al
fine di mettere in relazione lo stesso con i termini di giudizio richiesti. Si valuta quindi il peso
dell’item in rapporto allo specifico compito decisionale. Il valore medio dei pesi costituisce l’esito
dell’operazione di integrazione degli stessi ed il corrispondente giudizio finale.
Un secondo modello descrittivo applicabile al contesto giudiziario è il modello dei pesi sequenziali
di Anderson, Einhorn e Hogarth, che trova i fondamenti nella teoria dell’apprendimento e nel
relativo concetto di operatore lineare. Il compito decisionale del giurato si configura come una
continua revisione dell’ipotesi di giudizio in relazione alle diverse informazioni ricevuto. Il processo
decisionale è costituito da una serie di valutazioni sequenziali, dove ogni valutazione è funzione
della prova in esame e del giudizio precedentemente formulato. L’ipotesi viene formalizzata come
funzione lineare di tre fattori: ipotesi precedente, valore dell’informazione e peso assegnato
all’informazione stessa:
J =J −1+W (S −J −1)
i i i i i
J −1
i rappresenta l’ipotesi di giudizio precedente alla presentazione di un’informazione
successiva. Ha un valore numerico scalare, come 0 all’ipotesi di totale estraneità ai fatti
dell’imputato, 5 all’incertezza e 10 alla convinzione di colpevolezza.
S i rappresenta il valore dell’informazione, ha anche ordine scalare: 0 come
informazione esonerante, 5 informazione neutrale, 10 informazione incriminante
W i rappresenta il peso dell’informazione ovvero la valutazione soggettiva dell’item, tra 0
e 1.
L’applicazione di questo modello implica un accorgimento metodologico che consenta di rilevare in
tempo reale l’aggiornamento del giudizio, perciò vengono utilizzati metodi di rilevazione come il
“pensiero ad alta voce”, o il metodo “carta e matita” per cogliere le dinamiche del processo
decisionale.
Non modelli euristici
Pennington e Hastie sostengono la necessità di far precedere all’analisi di un qualunque compito
cognitivo un accurato esame delle caratteristiche del compito stesso, specialmente quando viene
espletato in un contesto mal definito e complesso. Hanno proceduto a una ricognizione analitica
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delle componenti essenziali del compito decisionale del giurato, esaminato nell’ambito del contesto
procedurale americano di tipo accusatorio. Sono stati individuati tutti gli elementi cui viene a
conoscenza il giurato in aula, le ricorse interne che possiede e le conoscenze procedurali; le
diverse categorie sono state successivamente organizzate in funzione delle diverse fasi del
processo di elaborazione cognitiva. Il compito decisionale si configura come un processo articolato
in più fasi, a ciascuna delle quali corrisponde un particolare sottocompito cognitivo.
L’organizzazione delle fasi di elaborazione delle informazioni, e quindi dei diversi sottocompiti
cognitivi, dipende da un elemento procedurale: il compito decisionale giudiziario è vincolato da
parametri giuridici volti a garantire l’uniformità delle procedure oggettive e soggettive di giudizio.
Sono state individuate sette unità concettuali che vanno a costituire i dati processuali:
Il giuramento prestato dal giudice
L’enunciazione del capo di imputazione
Le esposizioni del PM
Le esposizioni della difesa
L’esame delle prove
Le conclusioni del PM
Le conclusioni della difesa
Il modello prevede 7 fasi si elaborazione che codificano il materiale e selezionano le informazioni
in vista della formulazione del convincimento preliminare all’ingresso in camera di consiglio. I
sottocompiti inferenziali comprendono la valutazione del materiale e la ricostruzione di uno o più
sequenze plausibili di eventi, ed è in questo momento dove possono intervenire le semplificazioni
dei dati. Il percorso decisionale si conclude con un operazione di confronto tra il prodotto del
processo inferenziale e le categorie normative applicabili al caso in esame. Questo modello
fornisce una valida descrizione del processo cognitivo che impegna il giudice nella formulazione
del giudizio e fornisce una cornice di riferimento entro cui collocare i diversi contributi sperimentali
sviluppatisi nell’ambito dell’approccio euristico allo studio della decisione giudiziaria.
O’Neil ha esaminato le competenze cognitive di un avvocato impegnato nella soluzione di una
disputa: egli scompone il problema in una serie di modelli mentali parziali comprendenti i dati
relativi all’inquilino, al padrone di casa e agli aspetti strettamente normativi e procedurali.
Successivamente procede a un’integrazione delle componenti parziali, costruendo un modello
mentale globale strutturato in forma di storia grazie all’ausilio di inferenze e nessi causali.
Il contesto giudiziario riproduce la realtà sociale complessiva, e non è immune all’infiltrazione di
preconcetti e stereotipi. Bodenhausen ha verificato l’estrema facilità con cui gli stereotipi possono
venir attivati anche in sede giudiziaria: per lo stereotipo etnico sono sufficienti informazioni come
nome e luogo di nascita; una volta attivato lo stereotipo funge da criterio per la valutazione degli
elementi di prova e per la ricostruzione dell’elemento incriminato. In mancanza di criteri giuridici
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adeguati lo stereotipo domina l’intero processo di valutazione delle prove e delle fonti. Lo
stereotipo svolge una funzione particolare in termini di selezione delle informazioni congruenti con
lo stereotipo stesso ed eliminando le informazioni incongruenti. Buendìa
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6. Psicologia nel contesto minorile- il minore reo
Una giustizia per minorenni: risorse normative e modelli d’intervento
La devianza giovanile
La devianza può essere intesa come una categoria socio- psicologica che si riferisce alla
trasgressione delle norme caratterizzanti uno specifico contesto sociale, relazione e culturale. Per
devianza si intendo i comportamenti considerati a rischio nella misura in cui espongono una
persona a condizioni che potrebbero comprometterne lo sviluppo, come gli allontanamenti
volontari dalla propria abitazione, vagabondaggio, dispersione scolastica, condotte etero
aggressive, comportamenti sessuali a rischio, uso di sostanza stupefacenti. Sono segnali di un
disagio rispetto al quale è necessario intervenire tempestivamente, per contenere il rischio che si
cristallizzino in percorsi evolutivi disadattivi. La devianza giovanile è caratterizzata da diversi luoghi
comuni:
⋅ L’erronea identificazione con la commissione di reati violenti: la maggior parte delle
devianza riguarda reati contro il patrimonio.
⋅ Il riferimento alla nazionalità: i dati riportano che nel 2009 su 22'139 persone minorenni che
hanno commesso un reato, il 74% è rappresentato da italiani (di cui 87% maschi).
Le differenze di genere variano a seconda della condotta: nei maschi vi è più diffusione di reati
violenti contro le persone, mentre per vandalismo e furti vi è poca differenza tra i generi. La totalità
dei comportamenti devianti rilevati cresce proporzionalmente con l’aumentare dell’età.
Le finalità degli interventi
È necessario intervenire tempestivamente per risolvere problemi che se non affrontati possono
portare a forme più gravi di disadattamento prima e di devianza poi. Gli interventi devono dare
sostegno e direzione per promuovere lo sviluppo di risorse individuali, familiari e sociale e
contrastare i rischi di devianza.
Verso un modello di giustizia responsabile
Nel 1989 in Italia entrano in vigore le disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni.
Le norme internazionali
Fissano una serie di principi: la privazione della libertà deve essere considerata misura estrema, e
va evitata anche la carcerazione preventiva. Devono essere preferite sanzioni e misure
comunitarie, che pur mantenendo la persona nel suo ambiente prevedano limitazioni di libertà
attraverso obblighi o condizioni. Va data precedenza a sanzioni o misure aventi un impatto
educativo come quelle che mirano a dare una risposta riparatrice del reato commesso. Il 20
novembre 1989 a NY l’assemblea generale delle Nazioni Unite approva la convenzione sui diritti
del fanciullo, lo strumento normativo internazionale più importante a completo in materia di
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, successivamente potenziato dalla
convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal consiglio d’Europa e
Strasburgo. Buendìa
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Le disposizioni sul processo penale minorile
Dall’articolo 448/1988: la finalità è quella del recupero del minorenne e di tutela della personalità
nonché da obbiettivi pedagogici rieducativi piuttosto che punitivi. La persona minorenne
responsabile di un reato deve transitare il meno possibile nel sistema della giustizia.
⋅ L’adolescente dai 14 ai 18 anni è soggetto attivo, può scegliere, decidere, dare o negare il
suo consenso a vari passaggi
⋅ La giustizia deve trattare l’adolescente come soggetto attivo e partecipe, che ha diritto ad
avere informazioni e capire il contesto, i significati….
⋅ Tutto il processo minorile deve avere un attitudine responsabilizzante, non può limitarsi ad
accertare fatti e capacità, ma deve promuovere azioni, interventi e progetti di cambiamento.
Il principio di minima offensività fa riferimento alla necessità che l’azione penale non rappresenti
un ulteriore condizione di rischio per la persona imputata. Quando un minore viene arrestato, i
genitori o chi di per esso, vanno informati immediatamente, e il giudice deve esaminare senza
indugi la questione del rilascio. I contatti tra le forze dell’ordine e il giovane devono rispettare lo
stato giuridico che giovane ed evitare di nuocere. Viene introdotto il centro di prima accoglienza,
che ospita fino all’udienza, per massimo 96 ore, i minorenni arrestati, se non è stato disposto
l’accompagnamento a una com