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W

informazioni , il peso rappresenta il valore funzionale di una data informazione

i

rispetto al giudizio richiesto

Il processo valutativo porta all’identificazione dei valori scalari di ogni item di informazione. Una

volta valutato, l’item diventa espressione della relativa immagine psicologica del giurato. Tale

immagine potrebbe implicitamente contenere anche la valutazione della credibilità del testimone o

dell’ammissibilità della prova. L’integrazione implica un ulteriore valutazione dello stimolo (peso) al

fine di mettere in relazione lo stesso con i termini di giudizio richiesti. Si valuta quindi il peso

dell’item in rapporto allo specifico compito decisionale. Il valore medio dei pesi costituisce l’esito

dell’operazione di integrazione degli stessi ed il corrispondente giudizio finale.

Un secondo modello descrittivo applicabile al contesto giudiziario è il modello dei pesi sequenziali

di Anderson, Einhorn e Hogarth, che trova i fondamenti nella teoria dell’apprendimento e nel

relativo concetto di operatore lineare. Il compito decisionale del giurato si configura come una

continua revisione dell’ipotesi di giudizio in relazione alle diverse informazioni ricevuto. Il processo

decisionale è costituito da una serie di valutazioni sequenziali, dove ogni valutazione è funzione

della prova in esame e del giudizio precedentemente formulato. L’ipotesi viene formalizzata come

funzione lineare di tre fattori: ipotesi precedente, valore dell’informazione e peso assegnato

all’informazione stessa:

J =J −1+W (S −J −1)

i i i i i

J −1

i rappresenta l’ipotesi di giudizio precedente alla presentazione di un’informazione

 successiva. Ha un valore numerico scalare, come 0 all’ipotesi di totale estraneità ai fatti

dell’imputato, 5 all’incertezza e 10 alla convinzione di colpevolezza.

S i rappresenta il valore dell’informazione, ha anche ordine scalare: 0 come

 informazione esonerante, 5 informazione neutrale, 10 informazione incriminante

W i rappresenta il peso dell’informazione ovvero la valutazione soggettiva dell’item, tra 0

 e 1.

L’applicazione di questo modello implica un accorgimento metodologico che consenta di rilevare in

tempo reale l’aggiornamento del giudizio, perciò vengono utilizzati metodi di rilevazione come il

“pensiero ad alta voce”, o il metodo “carta e matita” per cogliere le dinamiche del processo

decisionale.

Non modelli euristici

Pennington e Hastie sostengono la necessità di far precedere all’analisi di un qualunque compito

cognitivo un accurato esame delle caratteristiche del compito stesso, specialmente quando viene

espletato in un contesto mal definito e complesso. Hanno proceduto a una ricognizione analitica

Buendìa

Psicologia Giuridica

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delle componenti essenziali del compito decisionale del giurato, esaminato nell’ambito del contesto

procedurale americano di tipo accusatorio. Sono stati individuati tutti gli elementi cui viene a

conoscenza il giurato in aula, le ricorse interne che possiede e le conoscenze procedurali; le

diverse categorie sono state successivamente organizzate in funzione delle diverse fasi del

processo di elaborazione cognitiva. Il compito decisionale si configura come un processo articolato

in più fasi, a ciascuna delle quali corrisponde un particolare sottocompito cognitivo.

L’organizzazione delle fasi di elaborazione delle informazioni, e quindi dei diversi sottocompiti

cognitivi, dipende da un elemento procedurale: il compito decisionale giudiziario è vincolato da

parametri giuridici volti a garantire l’uniformità delle procedure oggettive e soggettive di giudizio.

Sono state individuate sette unità concettuali che vanno a costituire i dati processuali:

Il giuramento prestato dal giudice

 L’enunciazione del capo di imputazione

 Le esposizioni del PM

 Le esposizioni della difesa

 L’esame delle prove

 Le conclusioni del PM

 Le conclusioni della difesa

Il modello prevede 7 fasi si elaborazione che codificano il materiale e selezionano le informazioni

in vista della formulazione del convincimento preliminare all’ingresso in camera di consiglio. I

sottocompiti inferenziali comprendono la valutazione del materiale e la ricostruzione di uno o più

sequenze plausibili di eventi, ed è in questo momento dove possono intervenire le semplificazioni

dei dati. Il percorso decisionale si conclude con un operazione di confronto tra il prodotto del

processo inferenziale e le categorie normative applicabili al caso in esame. Questo modello

fornisce una valida descrizione del processo cognitivo che impegna il giudice nella formulazione

del giudizio e fornisce una cornice di riferimento entro cui collocare i diversi contributi sperimentali

sviluppatisi nell’ambito dell’approccio euristico allo studio della decisione giudiziaria.

O’Neil ha esaminato le competenze cognitive di un avvocato impegnato nella soluzione di una

disputa: egli scompone il problema in una serie di modelli mentali parziali comprendenti i dati

relativi all’inquilino, al padrone di casa e agli aspetti strettamente normativi e procedurali.

Successivamente procede a un’integrazione delle componenti parziali, costruendo un modello

mentale globale strutturato in forma di storia grazie all’ausilio di inferenze e nessi causali.

Il contesto giudiziario riproduce la realtà sociale complessiva, e non è immune all’infiltrazione di

preconcetti e stereotipi. Bodenhausen ha verificato l’estrema facilità con cui gli stereotipi possono

venir attivati anche in sede giudiziaria: per lo stereotipo etnico sono sufficienti informazioni come

nome e luogo di nascita; una volta attivato lo stereotipo funge da criterio per la valutazione degli

elementi di prova e per la ricostruzione dell’elemento incriminato. In mancanza di criteri giuridici

Buendìa

Psicologia Giuridica

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adeguati lo stereotipo domina l’intero processo di valutazione delle prove e delle fonti. Lo

stereotipo svolge una funzione particolare in termini di selezione delle informazioni congruenti con

lo stereotipo stesso ed eliminando le informazioni incongruenti. Buendìa

Psicologia Giuridica

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6. Psicologia nel contesto minorile- il minore reo

Una giustizia per minorenni: risorse normative e modelli d’intervento

La devianza giovanile

La devianza può essere intesa come una categoria socio- psicologica che si riferisce alla

trasgressione delle norme caratterizzanti uno specifico contesto sociale, relazione e culturale. Per

devianza si intendo i comportamenti considerati a rischio nella misura in cui espongono una

persona a condizioni che potrebbero comprometterne lo sviluppo, come gli allontanamenti

volontari dalla propria abitazione, vagabondaggio, dispersione scolastica, condotte etero

aggressive, comportamenti sessuali a rischio, uso di sostanza stupefacenti. Sono segnali di un

disagio rispetto al quale è necessario intervenire tempestivamente, per contenere il rischio che si

cristallizzino in percorsi evolutivi disadattivi. La devianza giovanile è caratterizzata da diversi luoghi

comuni:

⋅ L’erronea identificazione con la commissione di reati violenti: la maggior parte delle

devianza riguarda reati contro il patrimonio.

⋅ Il riferimento alla nazionalità: i dati riportano che nel 2009 su 22'139 persone minorenni che

hanno commesso un reato, il 74% è rappresentato da italiani (di cui 87% maschi).

Le differenze di genere variano a seconda della condotta: nei maschi vi è più diffusione di reati

violenti contro le persone, mentre per vandalismo e furti vi è poca differenza tra i generi. La totalità

dei comportamenti devianti rilevati cresce proporzionalmente con l’aumentare dell’età.

Le finalità degli interventi

È necessario intervenire tempestivamente per risolvere problemi che se non affrontati possono

portare a forme più gravi di disadattamento prima e di devianza poi. Gli interventi devono dare

sostegno e direzione per promuovere lo sviluppo di risorse individuali, familiari e sociale e

contrastare i rischi di devianza.

Verso un modello di giustizia responsabile

Nel 1989 in Italia entrano in vigore le disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni.

Le norme internazionali

Fissano una serie di principi: la privazione della libertà deve essere considerata misura estrema, e

va evitata anche la carcerazione preventiva. Devono essere preferite sanzioni e misure

comunitarie, che pur mantenendo la persona nel suo ambiente prevedano limitazioni di libertà

attraverso obblighi o condizioni. Va data precedenza a sanzioni o misure aventi un impatto

educativo come quelle che mirano a dare una risposta riparatrice del reato commesso. Il 20

novembre 1989 a NY l’assemblea generale delle Nazioni Unite approva la convenzione sui diritti

del fanciullo, lo strumento normativo internazionale più importante a completo in materia di

promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, successivamente potenziato dalla

convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal consiglio d’Europa e

Strasburgo. Buendìa

Psicologia Giuridica

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Le disposizioni sul processo penale minorile

Dall’articolo 448/1988: la finalità è quella del recupero del minorenne e di tutela della personalità

nonché da obbiettivi pedagogici rieducativi piuttosto che punitivi. La persona minorenne

responsabile di un reato deve transitare il meno possibile nel sistema della giustizia.

⋅ L’adolescente dai 14 ai 18 anni è soggetto attivo, può scegliere, decidere, dare o negare il

suo consenso a vari passaggi

⋅ La giustizia deve trattare l’adolescente come soggetto attivo e partecipe, che ha diritto ad

avere informazioni e capire il contesto, i significati….

⋅ Tutto il processo minorile deve avere un attitudine responsabilizzante, non può limitarsi ad

accertare fatti e capacità, ma deve promuovere azioni, interventi e progetti di cambiamento.

Il principio di minima offensività fa riferimento alla necessità che l’azione penale non rappresenti

un ulteriore condizione di rischio per la persona imputata. Quando un minore viene arrestato, i

genitori o chi di per esso, vanno informati immediatamente, e il giudice deve esaminare senza

indugi la questione del rilascio. I contatti tra le forze dell’ordine e il giovane devono rispettare lo

stato giuridico che giovane ed evitare di nuocere. Viene introdotto il centro di prima accoglienza,

che ospita fino all’udienza, per massimo 96 ore, i minorenni arrestati, se non è stato disposto

l’accompagnamento a una com

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
65 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/05 Psicologia sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher yzeel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Magrin Elena.