Psicologia giuridica
La disciplina
La consulenza psicologica in sede giudiziaria: note introduttive
Nel 1908 Hugo Münsterberg pubblica il primo volume di psicologia forense dal titolo “On the witness stand”, dove presenta i fattori psicologici che intervengono significativamente sull’esito di un procedimento giudiziario. Nel frattempo Cattell in America conduce i primi esperimenti sulla psicologia della testimonianza, mentre in Germania avvengono i primi interventi di psicologi nei tribunali. Schrenk- Notzing è probabilmente il primo psicologo forense a testimoniare in un processo a Monaco. In Italia il primo a pubblicare un opera a riguardo è Agostino Gemelli, che nel 1907 pubblica “Fatti e dottrine a proposito di delinquenza e degenerazione”, con le prime riflessioni sul rapporto tra psicologia e diritto. Gemelli riteneva che il criminale non fosse affatto diverso dagli altri uomini, né biologicamente né psicologicamente, ed affermava che la sola differenza era quella che il criminale viola una norma giuridica con il suo comportamento sociale.
Il compito primo per uno psicologo in ambito penale è quello di compiere la “clinica del delitto”, di sviluppare una visione dinamica sia del reo che del delitto, per arrivare poi alla formulazione di una corretta diagnosi, scaturita dalla connessione logica e dinamica tra gli elementi raccolti e illuminati poi dalla capacità connettiva e logica del metodo psicologico. Per prendere una decisione va messo in atto un processo di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni funzionali. Lo psicologo dà una risposta ad un quesito posto da un terzo, ovvero il giudice, sotto forma di valutazione tecnica inerente ad una situazione che coinvolge altri soggetti, per prendere una decisione che li riguarda. Il lavoro psico-giuridico si configura come un processo di valutazione operato da una figura tecnica. Lo psicologo agisce sulla base di precise conoscenze scientifiche e predispone strumenti destinati al soddisfacimento delle esigenze pratiche della vita. La competenza tecnica fornisce le basi su cui fondare la valutazione. L’attribuzione di valore considera i comportamenti umani distinguendo ciò che è lecito da ciò che non lo è.
Quando la valutazione si colloca al termine del percorso, e costituisce l’esito del lavoro psicologico, sorge una contraddizione con la sua componente assistenziale e conseguentemente un’implicita resistenza. La resistenza è tanto più sentita in considerazione del fatto che il destinatario ultimo della valutazione stessa è un soggetto terzo, al quale spetterà unilateralmente la traduzione della valutazione espressa sotto forma di decisione finale. Il lavoro di consulenza è un compito di grande responsabilità e non sempre affrontato con serenità; al consulente tecnico è richiesto un impegno diretto ad esplicitare i criteri di riferimento di fatto impliciti nel suo operato professionale, così da renderli esternamente riconoscibili e riconducibili ad un sistema teorico condiviso. Va operata una “de-soggettivizzazione” del processo metodologico così da sottoporlo a un processo di validazione esterna. L’operato dello psicologo diventa un prodotto autonomo ed indipendente dallo psicologo stesso.
In larga maggioranza, la richiesta dal giudice concerne una valutazione di idoneità, per esempio genitoriale, del genitore affidatario in caso di separazione, o in una coppia disponibile per l’adozione, ma anche per l’idoneità del minore adottabile o idoneità lavorativa in alcune particolari situazioni, o di capacità di intendere e volere nella valutazione di imputabilità o di interdizione o capacità di stare in giudizio. È necessario un lavoro di identificazione puntuale dei criteri seguiti per la definizione dei requisiti e la successiva esplicitazione degli elementi raccolti o osservati che soddisfino o meno i requisiti indicati. L’espressione “capacità” ha una connotazione che rimanda a dei requisiti anagrafici ma anche di una specifica funzionalità psichica tale per cui può essere richiesta una valutazione della capacità di intendere e di volere di un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, che abbia commesso un reato; la valutazione dovrà accertare il livello di maturità cognitiva, affettiva e sociale del minore.
Identità e profili della psicologia giuridica
Ambito disciplinare e oggetto di studio
Due principali nuclei conoscitivi della psicologia giuridica:
- Le interazioni simboliche e le dinamiche sociali che riguardano il rapporto fra persona, norma e collettività.
- I processi d’interpretazione e applicazione delle leggi, l’organizzazione e l’amministrazione della giustizia, i modelli degli interventi derivati dalle decisioni giudiziarie, l’impatto di leggi e di giustizia sui singoli individui e sui gruppi sociali.
La psicologia giuridica può essere considerata come l’ambito della psicologia che si applica ai processi di regolamentazione della convivenza e a quelli formalizzati nella norma giuridica, inclusa la declinazione nei contesti della giustizia. La psicologia giuridica nasce agli inizi del novecento per opera di Enrico Ferri (1910-1911) con la finalità di migliorare l’amministrazione della giustizia e rifondare l’impostazione giuridica secondo i parametri conoscitivi del metodo positivo che le scienze sociali dell’epoca stavano mutuando da quelle naturali, e di contribuire allo studio del crimine e della sua prevenzione.
Diverse aree di studio:
- Psicologia legale: nozioni psicologiche che intervengono nell’applicazione delle leggi, le dimensioni psicologiche presenti nelle norme, il contributo della psicologia all’elaborazione normativa.
- Psicologia criminale: studio della persona autrice di reato.
- Psicologia giudiziaria/forense: riguarda la persona imputata, il processo, altre figure presenti, tecniche.
- Psicologia rieducativa/penitenziaria: interesse alla persona condannata, all’esecuzione penale ed ai trattamenti.
- Psicologia del diritto: penale e civile.
- Psicologia delle attività, dell’organizzazione, delle funzioni e delle dinamiche e strategie giudiziarie.
- Psicologia dei provvedimenti e degli interventi collegati alle decisioni giudiziarie.
- Psicologia degli interventi di formazione per gli operatori della giustizia.
- Psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva.
- Psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale.
Di rilievo per la nascita della disciplina fu la fondazione nel 1911-1912 della scuola di applicazione giuridico-criminale, un luogo d’incontro e di discussione fra giuristi, medici, sociologi, psicologi, criminologi e studiosi, fra i quali Sante De Sanctis che affiancò allo studio della personalità criminale quello delle dinamiche sociali che si attivano nell’attività giudiziaria: l’interesse si sposta dal criminale al processo. Tuttavia ai tempi la disciplina incontrerà diverse difficoltà, riprendendosi poi solo negli anni settanta, fino a venir riconosciuta materia accademica nel 1988 con Gaetano De Leo alla Sapienza di Roma che ne sarà il primo insegnante.
Ad oggi la psicologia giuridica mantiene la sua caratterizzazione applicativa, la sua matrice di conoscenza è la psicologia sociale, dalla psicologia clinica attinge per lo studio del reato, dalla psicologia di comunità per gli interventi preventivi, da quello dello sviluppo per le devianze adolescenziali, il bullismo e l’affidamento dei minori e dalla psicologia generale per lo studio di percezione e memoria implicate nella testimonianza. Tuttavia tutte le conoscenze provenienti da altri settori devono venir contestualizzate rispetto alle caratteristiche ed alle esigenze del campo di applicazione specifico.
Questioni fondative
La psicologia giuridica trova il suo referente scientifico da cui attingere paradigmi, metodi di ricerca, strumenti operativi, specializzandoli rispetto al proprio campo di applicazione, riconosce nel diritto e nella giustizia il proprio referente di contesto cui ricondurre validità, efficacia e utilità del proprio sapere, mantenendo una capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni di ricerca, progetti di intervento. La psicologia ad oggi è ritenuta una forma di supporto a chi deve valutare per giudicare. La disciplina ha per suo statuto una funzione teoretica che elabora nuove conoscenze e le restituisce al proprio campo applicativo con una finalità anche di sviluppo di leggi e procedure più coerenti con i cambiamenti proposti dalle realtà sociali studiate, con gli effetti osservati dei provvedimenti di giustizia attuati.
L'identità interdisciplinare
Su di essa si fonda la psicologia giuridica, con la capacità di connettere psicologia e diritto entro un’area che produce riflessioni, domande, problemi che riguardano il rapporto persona-norma-collettività.
Differenziazione e interazione con il diritto
Psicologia e diritto condividono l’oggetto di studio: il comportamento umano. Ma la psicologia è una disciplina conoscitiva, mentre il diritto è un prodotto umano: le norme e le regole che lo costituiscono si autogiustificano. Le riflessioni del diritto sono ermeneutiche, ovvero interpretano dei codici; la psicologia studia le regole che sottendono il comportamento umano, il diritto le norme che lo regolamentano.
Certezza e probabilità
Per la psicologia fondante è l’esistenza del dubbio conoscitivo. Il diritto invece si auto-vincola alla decidibilità. Il diritto è auto-organizzato in modo da far rientrare i singoli casi all’interno di categorie e ambiti decisi dalla legge. Anche la psicologia per certi versi decide, ma le sue decisioni non rinviano a una norma preesistente cui ricondurre il caso concreto, piuttosto sono decisioni che confrontano la situazione rilevata con quella attesa.
Categorie giuridiche e costrutti psicologici
Agostino Gemelli: la distinzione fra giustizia e psicologia rappresenta un’imprescindibile premessa di significato, da assumere nella consapevolezza sia di giuristi, psicologi e criminologi.
La psicologia ha acquisito nel tempo una specifica competenza fondata su due principali obbiettivi di lavoro:
- Mantenere sempre attivo un impegno di ricerca e riflessione teorica sui significati psicologici della norma.
- Operare un confronto operativo funzionale tra le categorie appartenenti al sapere giuridico e quelle di pertinenza del sapere psicologico, mantenendo la consapevolezza della loro diversità di base.
Norma, normalità e devianza
Diritto e psicologia a confronto davanti alla società che cambia
Libertà individuale e norma collettiva
L’esistenza di regole di comportamento condivise è un requisito necessario per una convivenza sociale ordinata e pacifica. La legge è la raccolta delle regole che ordinano i diritti e i doveri.
La storicità della legge
È stato Tertulliano, nel II secolo d.C, a sostenere il principio della storicità della legge. La società umana muta continuamente nel tempo e il progresso si dipana nel susseguirsi di fasi più o meno durevoli di cambiamento: aumentano e si correggono le conoscenze, mutano i bisogni e i desideri, mutano i valori e i ruoli, le abitudini. Le nuove esigenze e le nuove opportunità tendono a trasformarsi in diritti, che la legge deve tutelare, e in nuovi doveri, che la legge deve prescrivere, secondo un nuovo ordine equilibrato che salvaguardi l’armonia della convivenza. L’evoluzione della tecnologia e delle scoperte scientifiche ha portato il diritto a confrontarsi con situazioni non prevedibili e non normate nel corso della storia; magistrati ed avvocati spesso hanno dovuto gestire norme che non contemplavano nuove situazioni ma che si presentavano nella vita quotidiana e che quindi dovevano essere interpretate o adattate o rimandate, con integrazioni e correzioni da parte del legislatore.
Le regole sociali
- Regole prescrittive: quale comportamento tenere.
- Regole proscrittive: quale comportamento evitare.
- Regole facoltative: quale comportamento è facoltativo.
La finalità delle regole sociali spesso non è chiara e non univoca: lo scopo delle norme giuridiche è quello di rendere più agevole il rapporto tra i consociati che altrimenti farebbero giustizia da sé. Il numero delle norme giuridiche che prevedono sanzioni penali o amministrative è diventato enorme e la complessità interpretativa delle regole giuridiche rende poco credibile la finalità di agevolare i rapporti. Le norme debbono essere lubrificate dalla prassi e violate, perché se applicate puntualmente rendono impossibile la vita sociale. Mentre normalmente le azioni umane hanno una finalità, quelle che si compiono in ossequio alle norme spesso non hanno una finalità ulteriore. Fare la coda allo sportello rappresenta solo il rispetto delle regole, ma spesso, sotto il profilo della finalità, è una perdita di tempo. Ancora più complessa è la questione se si tratta di codice d’onore: l’osservanza di esso può per certi versi essere addirittura dannoso: lava l’offesa uccidendo l’amante della moglie, ma andrà in prigione.
I rapporti interpersonali sono governati da una regola aurea, quella della reciprocità: nessuno fa niente per niente e ognuno fa qualcosa per l’altro se l’altro ha fatto qualcosa di analogo per lui o non si esclude possa farlo. La teoria psicosociale dello scambio fonda le sue assunzioni proprio su questa prospettiva; non si escludono gesti generosi o altruistici, ma la routine è quella del baratto. Questa norma regola le forme più elementari di giustizia, come la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente.
Regole sociali e regole giuridiche
La norma giuridica è composta da due elementi:
- Precetto: comando contenuto nella norma.
- Sanzione: minaccia di un castigo, è la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme.
Sono:
- Pene: infligge un male al violatore.
- Esecuzioni: esecuzione forzata o nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme: con esecuzione si realizza il risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando.
- Risarcimento/riparazione.
Le norme giuridiche hanno la caratteristica della generalità, si rivolgono all’intera collettività, ed all’altro lato dell’astrattezza e cioè non regolano singoli comportamenti specifici bensì situazioni tipiche astrattamente individuate. Per quanto l’uguaglianza le regole sociali non dicono che siamo tutti uguali, ma gli stessi giuristi dicono che siamo tutti uguali di fronte alla legge e non che siamo tutti uguali punto: è parità, non uguaglianza. Non si può tantomeno affermare che la regola giuridica è certa: la valutazione di cosa è osceno non è univoca, per esempio per definire cosa è pornografia e cosa arte. In questo caso si fa riferimento a criteri sociali ed estetici esterni al diritto e spesso soggettivi. Una delle caratteristiche delle norme giuridiche è la previsione sanzionatoria predeterminata. La statualità riguarda il fatto che le sanzioni non possono essere inventate dalla magistratura, mentre l’obbligatorietà descrive che l’osservanza della norma è garantita con la forza, e con la previsione di una sanzione per chi non la osserva.
Le regole giuridiche sono prodotte da chi detiene un certo potere più o meno democratico, mentre le regole sociali non hanno una fonte e una previsione così esplicita. La norma giuridica presume di essere conosciuta, anche dal punto di vista sociale: “è la persona più importante a tendere la mano a quella meno importante” → un allievo la tende credendo di essere educato. Ma dire che non conosceva la regola è proprio ciò che squalifica: è una cortesia maleducata. L’imbarazzo, che è la spia della violazione di una regola sociale, non nasce in chi non è consapevole di aver violato una regola, ma nasce solo in chi è consapevole di averla violata. D’altra parte osserviamo anche regole sociali e giuridiche che non conosciamo: nei contratti bisogna ispirarsi alla buona fede, è un principio normativo che non conosciamo ma di cui supponiamo l’esistenza.
Il comportamento territoriale dell’uomo viene osservato scrupolosamente senza che si conoscano esplicitamente queste regole: in ascensore, per non parlare con gli sconosciuti, guardiamo distrattamente la punta delle nostre scarpe.
La maggiore lentezza nella evoluzione extra-uterina della specie umana rispetto ad altre scimmie antropomorfe, determinata dal fatto che il cervello, per la sua grandezza non potrebbe completare la sua evoluzione nel ventre materno, comporta anche una maggiore educabilità: i tempi lenti consentono di accumulare valori e credenze, garantiscono una più facile introiezione delle indicazioni educative degli adulti e un più adeguato controllo comportamentale da parte del gruppo e dell’ambiente. Sia le norme sociali che le norme giuridiche hanno dei valori sottostanti: i valori umani, definiti come concezioni del desiderabile. Il fatto che il diritto ha bisogno di ricorrere alla sanzione giuridica mostra che la società o parte di essa è recalcitrante rispetto al tenere o meno certe condotte. La codificazione serve a creare una coscienza collettiva negli appartenenti all’ordine; serve a chi vi è...
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