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Capitolo 1: L'attività bancaria

La banca è un’azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio l’attività di intermediazione finanziaria, cioè un’attività di erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito, utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di debito e a titolo di capitale proprio. La banca si caratterizza per la netta prevalenza di debiti rispetto ai mezzi propri.

La banca svolge una funzione fondamentale all’interno del sistema economico definita funzione monetaria: mette a disposizione strumenti di pagamento in quantità superiore alla moneta legale consentendo l’efficiente svolgimento delle transazioni che sostengono lo sviluppo dell’economia. L’attività bancaria si basa sulla fiducia:

  • Fiducia nella banca da parte dei depositanti che si attendono di poter rientrare nella disponibilità dei propri fondi alla scadenza definita o in qualsiasi momento.
  • Fiducia della clientela finanziaria da parte della banca, che si promette il puntuale rimborso del prestito e che è in grado di valutare l’affidabilità dei soggetti finanziari.

L’attività bancaria presuppone l’esistenza di scopi di profitto in chi la esercita, essa deve svolgersi in condizioni di efficienza e stabilità. Questo rappresenta la sfida bancaria.

Il Testo Unico delle leggi bancarie

L’attività bancaria è definita come attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito. Essa ha carattere di impresa e può essere esercitata solo dalle banche. Il Testo unico definisce che cosa sia la raccolta di risparmio. La raccolta di risparmio è l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di depositi sia in altra forma. È vietata a soggetti che non siano banche. Ci sono, però, due eccezioni riguardanti l’attività bancaria:

  • Attività assicurativa, svolta dalle imprese di assicurazione.
  • La gestione collettiva del risparmio che avviene da enti appositi.

Il Testo unico della Finanza

Entrato in vigore nel 1998 e successivamente modificato nel 2007, si articola in tre parti: disciplina degli intermediari finanziari, disciplina dei mercati e disciplina degli emittenti.

  • 1 parte - dall’istituzione della figura del gestore unico, denominato società di gestione del risparmio.
  • 2 parte - Accanto ai mercati regolamentati la normativa prevede ora due ulteriori trading venues rappresentati dai sistemi multilaterali di negoziazioni, piattaforme negoziali istituite da grandi banche e intermediari specializzati ed dagli internalizzatori sistematici.
  • 3 parte - riguarda la disciplina degli emittenti che si dà particolare importanza agli assetti proprietari, di autonomia degli amministratori e di rafforzo degli organi di controllo e di tutela dei soci di minoranza e dei creditori.

Normativa sulla trasparenza - è finalizzata essenzialmente alla tutela delle controparti (soprattutto per la tutela della clientela) con cui le banche operano e alla salvaguardia e promozione della concorrenza nei mercati bancari e finanziari.

Normativa antiriciclaggio - riguarda principalmente le banche in quanto perno del sistema dei pagamenti, canale attraverso cui viene regolata gran parte delle transazioni tra i soggetti economici, al fine di restringere il riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite. Si basano su insieme di rigorose procedure operative che guidano l’attività del personale bancario e vengono gestite attraverso un complesso sistema informatico che filtra il numero di operazioni coinvolte.

Norme relative al contrasto sull’usura.

Norme relative alla normativa antitrust - che tutela le condizioni di competitività dei mercati.

Capitolo 2: La vigilanza bancaria

La crisi finanziaria e le critiche mosse pongono 3 importanti questioni: Analisi costi benefici dell’autorità di vigilanza; Orientamento al mercato; L’organizzazione della regolamentazione.

Il sistema nazionale bancario italiano è un sistema bancocentrico, in ragione della grande quota di risorse detenute dagli intermediari bancari rispetto agli operatori non bancari e dai mercati mobiliari.

L'Unione bancaria Europea

Ha approvato due dei tre tasselli della riforma:

  • Il meccanismo unico di vigilanza: che assegna alla banca centrale europea la responsabilità della vigilanza prudenziale sulle banche operanti all’interno dell’unione europea, con una ripartizione di compiti che coinvolge anche le autorità di vigilanza nazionale.
  • Il meccanismo unico di risoluzione: cui spetta il compito di graduare gli interventi in caso di difficoltà di una banca vigilata, in modo da minimizzare l’effetto sulla stabilità finanziaria di non far gravare il costo dell’eventuale salvataggio sui contribuenti.

Gli organismi di vigilanza dell’unione bancaria europea fanno capo a un nuovo organismo di vigilanza macro prudenziale: l’European Systemic Risk Board, incaricato di identificare tempestivamente vulnerabilità e rischio per la stabilità finanziaria e di raccomandare politiche per contenerli. Questo organismo è affiancato da 3 distinte autorità di controllo:

  • La European Banking Authority per il settore bancario.
  • La European Securities and Markets Authority per il settore mobiliare.
  • La European Insurance and Occupational Pension Authority per il settore assicurativo e previdenziale.

Il meccanismo di vigilanza unico entrato in vigore nel 2014 presta una particolare attenzione all’obiettivo di garantire parità di trattamento alle banche operanti nei singoli stati membri al fine di evitare il rischio di arbitraggio reso sino ora possibile dalla resistenza delle regole delle autorità di vigilanza nazionali. La Banca centrale europea esercita direttamente il controllo su 129 enti creditizi definiti significativi delegando alle singole autorità nazionali il controllo sulle banche non significative. La nozione di banca significativa viene essa associata dagli effetti che un suo particolare dissesto potrebbe generare sulla stabilità finanziaria complessiva.

Le autorità creditizie

Il TUB (Testo Unico Bancario) prevede che la Banca d'Italia abbia il compito di vigilare sulle banche e su altri organismi. La Banca d'Italia svolge le proprie funzioni di vigilanza insieme alle altre due autorità creditizie previste dal testo unico bancario: il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e il Ministro delle Economie e delle Finanze. Il CICR è titolare dell’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ed è attualmente composto dal Ministero dell’economia delle finanze, che lo presiede, dal Ministero delle politiche agricole, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero per le politiche europee.

L'organizzazione nazionale dei controlli sul sistema finanziario

L’art 7 del testo unico bancario si occupa di prevedere che la Banca d'Italia, CONSOB, OVIP e IVASS collaborino tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni senza poter opporre il segreto d’ufficio. Il modello che predilige la frammentazione delle funzioni di vigilanza impone la scelta di un criterio di allocazione delle responsabilità che può seguire la classica tripartizione dei mercati (bancario, mobiliare, assicurativo-previdenziale).

Ci sono due criteri di vigilanza che si possono seguire:

  • Criterio per soggetti – è applicabile dove ci sia una chiara separazione tra attività finanziarie e intermediari.
  • Criterio per finalità - che si fonda sul principio che sia possibile distinguere le competenze in materia di sana e prudente gestione degli intermediari da quelle in materia di trasparenza e di correttezza di comportamento degli intermediari e di tutela della concorrenza.

In Italia c’è un sistema ibrido.

La vigilanza sulle banche

La Banca d'Italia emana norme che sono frutto di un coordinamento a livello internazionale nell’ambito del Comitato di Basilea e della European Banking Authority. L’art 4 del testo unico bancario ha introdotto anche in Italia la prassi che impone alla Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici preventivamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza al fine di coinvolgere nelle decisioni tutti i portatori di interessi e di chiarire vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni.

La vigilanza strutturale e i controlli all’entrata

L’esercizio dell’attività bancaria è consentito esclusivamente dalle banche autorizzate in Italia e alle succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica in virtù del cosiddetto passaporto europeo, che consente a una banca che ha ottenuto l’autorizzazione in uno dei paesi dell’unione europea di insediarsi negli altri paesi membri continuando a rimanere soggetta alla vigilanza e alle regole del paese d’origine. L’iter autorizzativo comincia con l’istanza presentata da una società nuova o esistente che modifichi il proprio oggetto sociale per svolgere l’attività bancaria e si conclude con il rigetto della domanda o con l’accoglimento della stessa da parte della Banca centrale europea e con la successiva iscrizione all’albo da parte della Banca d'Italia. L’istanza di autorizzazione deve consentire di verificare che sussistano anche le condizioni per una sana e prudente gestione e la capacità dell’intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente.

Le istruzioni di vigilanza prevedono che la Banca d'Italia possa rigettare le domande di autorizzazione quando non risulti garantita e sana e prudente la gestione. Il cuore dell’istanza autorizzativa è rappresentato dall’attività iniziale, che costituisce un approfondito business plan, costituito da tre sezioni principali quali:

  • Descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività.
  • Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale.
  • Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

Un’ulteriore novità con riferimento alla richiesta di autorizzazione è rappresentata dal tutoring, ossia dalla possibilità che la banca costituenda nel presentare le soluzioni organizzative adottate faccia riferimento a forme di collaborazione e supporto fornite da altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Un discorso a parte meritano le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

  • Banche popolari - Ogni socio può esprimere un voto, a prescindere dall’entità della propria partecipazione.
  • Banche di credito cooperativo (BCC) - La riforma prevede che tutte le banche di credito cooperativo partecipino a un gruppo bancario cooperativo, mediante la sottoscrizione del capitale sociale in una banca capogruppo. I rapporti tra la società capogruppo e le singole banche di credito cooperativo sono regolati da un contratto di coesione.

La vigilanza prudenziale e l’adeguatezza patrimoniale

Il testo unico bancario nel titolo 3 dedicato all’attività di vigilanza prevede la vigilanza regolamentare mediante la quale la Banca d'Italia in conformità con le regole comunitarie e le deliberazioni del CICR emana disposizioni di carattere generale aventi oggetto:

  • L’adeguatezza patrimoniale.
  • Il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.
  • Le partecipazioni detenibili.
  • L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

La struttura della regolamentazione prudenziale introdotta con Basilea 2 si basa su tre pilastri:

  1. Il primo pilastro introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria.
  2. Il secondo pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale.
  3. Obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. (disciplina di mercato, penalizza gli operatori meno capaci nell’assumere e fronteggiare rischi con un’adeguata dotazione patrimoniale).

Uno dei requisiti patrimoniali finalizzato a fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria introdotto con Basilea 2 è:

PV (≥) 8% x RWA x Krm + Kro
  • PV è il patrimonio a fini di vigilanza è il presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività bancaria. È composto dal patrimonio di base e il patrimonio supplementare.
  • RWA sono le attività ponderate per il rischio di credito. La normativa prevede due metodi: il metodo standardizzato e il metodo basato sui rating interni che a sua volta si suddivide in IRB di base e IRB avanzato. Il metodo standardizzato prevede una struttura simile a quella dello storico coefficiente di solvibilità. L’approccio IRB avanzato la banca deve pervenire a un sistema di misurazione del rischio in grado di incorporare la probabilità di insolvenza, l’entità della perdita, e la scadenza del finanziamento, mentre il metodo dell’IRB di base la banca deve calcolare la probabilità di insolvenza.
  • Krm: requisito patrimoniale sui rischi di mercato e di controparte, è una forma di rischio di credito.
  • Kro è il requisito patrimoniale sui rischi operativi, è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

La vigilanza protettiva e la gestione della crisi

È disciplinata dal testo unico bancario, ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che si potrebbero verificare in caso di insolvenza di una banca e in particolare proteggere i depositanti limitando al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico. È stata innovata per accogliere le disposizioni europee del bail-in, ossia sul coinvolgimento nelle perdite nel caso di dissesto bancario degli azionisti, degli obbligazionisti e dei depositanti non protetti.

La fair play regulation

Sono riconducibili all’esigenza di garantire un’adeguata trasparenza del mercato dei servizi finanziari. Gli strumenti riguardano gli obblighi informativi nei confronti della clientela e le norme di comportamento da tenere nei confronti della stessa. Vige l’obbligo di pubblicizzare in ogni locale aperto al pubblico i costi riguardanti: gli interessi, le commissioni e qualsiasi altra condizione economica e di inviare con cadenza annuale delle comunicazioni alla clientela in merito allo svolgimento del rapporto.

La vigilanza informativa

Si realizza attraverso la richiesta di determinate informazioni e specialmente mediante l’imposizione di determinate tecniche di fornitura di tali informazioni. L’avvio dell’Unione bancaria europea è stato accompagnato da un processo di valutazione dello stato di salute delle principali banche europee basato su un asset quality review, finalizzata all’esame della corretta classificazione delle attività, della stima delle perdite, delle metodologie di valutazione, degli strumenti più complessi…

La vigilanza ispettiva

Si realizza in virtù del potere di effettuare ispezioni presso le banche sottoposte a vigilanza. Esiste presso la Banca centrale uno speciale corpo di ispettori che, su ordine del governatore, si recano presso le banche sia in via ordinaria, sia in via straordinaria. In via ordinaria mediamente avviene ogni decennio, in via straordinaria si recano anche se si verificano fatti particolarmente preoccupanti o quando la vigilanza informativa mette in evidenza situazioni che necessitano un approfondimento. Le ispezioni possono anche essere finalizzate a conoscere e controllare fatti specifici.

Capitolo 3: L'organizzazione

La diversificazione e la specializzazione dell’attività bancaria

Le banche che superano determinate soglie dimensionali presentano un’ampiezza della gamma di attività diversificata e ciò per una pluralità di motivazioni legate prevalentemente a fattori concorrenziali, e tendono a essere presenti in tutte le aree di attività dell’intermediazione finanziaria, ossia quella creditizia, mobiliare e assicurativa. Le banche che prediligono la specializzazione delle attività, sono solitamente banche di piccola dimensione. Nel caso della diversificazione il management dovrà studiare in quali aree di business entrare.

Alle banche è consentito adottare alternativamente due strutture:

  • Banca universale: che svolge tutte le funzioni che ha deciso di svolgere.
  • Gruppo bancario: in cui vi è una società capogruppo e più società controllate.

Il gruppo bancario e la banca universale

Il testo unico ha stabilito le caratteristiche del gruppo bancario che può essere composto o da:

  • Una banca capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, o da questa controllate.
  • Da una società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie o da queste controllata.

Le norme del testo unico hanno stabilito che affinché una società possa essere considerata capogruppo di un gruppo bancario è necessario che nell’insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante quelle che esercitano attività bancaria, finanziaria e strumentale. Un gruppo avente come capogruppo una società finanziaria è detto creditizio se la somma degli attivi delle banche e delle loro controllate bancarie finanziarie e strumentali è almeno pari al 50% dell’attivo globale del gruppo.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adachiara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di economia dei mercati e degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Cocozza Rosa.
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