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TRASCRIZIONE COSTITUTIVA
Essa può avere una funzione ed una efficacia costitutiva nel senso che non serve solo a rendere
opponibile a terzi l’atto/rapporto bensì a modificare la realtà giuridica preesistente “creando” una
nuova situazione giuridica: è quanto avviene in modo emblematico in tema di ipoteca. L’ipoteca
nasce mediante la c.d iscrizione (che consiste in una forma di trascrizione o pubblicità costitutiva)
nei registri immobiliari. Analoga funzione costitutiva ha l’iscrizione della società per azioni nel
registro delle imprese che ne determina l’acquisto della personalità giuridica. Un’altra funzione
sempre costitutiva riguarda l’usucapione abbreviata di beni immobili o mobili registrati, la cui
trascrizione ( oltre i requisiti base ecc.) consente l’acquisto a titolo originario della proprietà o di un
diritto reale in un periodo di tempo dedotto che inizia a decorrere dalla data di trascrizione dell’atto.
PRESCRIZIONE E DECADENZA
Il trascorrere del tempo può avere influenza sia sulla titolarità che sull’esercizio di un diritto.
Prescrizione= consiste nell’estinzione di un diritto e in particolare “ogni diritto si estingue per
prescrizione quando il titolare non lo esercita per un tempo determinato dalla legge” ( termine di
prescrizione ordinaria è decennale; dei diritti reale di godimento è di vent’anni). Dunque
l’inerzia(non uso) è il requisito-base della prescrizione e dell’estinzione del diritto. La prescrizione
trova la sua ratio nell’esigenza di ovviare alla discrasia(non coincidenza) tra situazione di diritto e
situazione di fatto evitando una pregiudizievole immobilizzazione del patrimonio.
Decadenza= preclude in via definitiva l’esercizio di un diritto a causa del mancato compimento di
un determinato atto o azione da parte del titolare entro un temo fissato dalla legge. Trova la sua
ratio nell’esigenza di certezza e definizione dei rapporti giuridici; ovvero induce il soggetto
interessato all’esercizio del diritto a compiere l’atto necessario. La decadenza a differenza della
prescrizione non ha fonte e disciplina esclusivamente nella legge, ma la sua previsione è rimessa
alla libera determinazione dell’autonomia contrattuale delle parti ed avere natura convenzionale.
Caratteri della prescrizione essa ha:
fonte legale, infatti non è concesso all’autonomia dei privati modificare o stabilire i termini di
prescrizione che sono invece esclusivamente stabiliti dalla legge. Tipicità : disciplinata dal codice
civile.
Due importanti istituti della prescrizione: l’interruzione e la sospensione. L’interruzione consiste
nel veni meno del requisito base della prescrizione e cioè l’inerzia del titolare che compie un atto di
esercizio del diritto. Essa si caratterizzerebbe per una sostanziale “atipicità” nel senso che è
idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto di esercizio del diritto. L’effetto giuridico
dell’interruzione è la cancellazione del periodo di prescrizione trascorso fino all’atto di esercizio, dal
quale si inizia un nuovo periodo di trascrizione. La sospensione non si traduce nel venir meno il
presupposto della prescrizione ma la sua permanenza, la quale però è giustificata a causa
dell’impossibilità del soggetto di esercitare il rispettivo diritto. Per quanto riguarda l’effetto giuridico,
la sospensione non cancella il periodo di tempo già maturato ma ne blocca temporaneamente il
decorso per tutta la durata della causa specifica che giustifica l’inerzia. Cessata tale causa la
prescrizione riprenderà a decorrere.
LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
È un istituto che riguarda essenzialmente gli atti della vita quotidiana e secondo il quale trascorso
un determinato periodo di tempo il diritto si presume estinto. La ratio della normativa è quella di
tutelare il debitore in quei particolari casi in cui il pagamento di un debito avviene, di solito, senza
che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza (si pensi ai rapporti giuridici legati da
profonda fiducia quali avvocato - cliente, medico - paziente). Hanno ad oggetto la dimostrazione
dell’estinzione del diritto determinando un inversione dell’onere della prova a favore del debitore e
a carico del creditore. Spetta infatti al creditore dimostrare che il proprio diritto non è stato ancora
soddisfatto e quindi non si è istinto. [ i termini prescrizionali possono essere 6 mesi.
II MODULO I DIRITTI REALI DI GARANZIA
(pegno, ipoteca, privilegio speciale)
Distinguere dai diritti reali di godimento che non limitano la facoltà di godimento del proprietario,
ma la facoltà di disposizione del bene. L’esistenza di questi diritti presuppone l’esistenza di un
RAPPORTO OBBLIGATORIO, che può nascere o da CONTRATTO, o da FATTO ILLECITO, o da
PROMESSE UNILATERALI (es. contratto= compravendita= il venditore è obbligato a consegnare il
bene, l’acquirente obbligato a pagare la somma). (es. fatto illecito= OBBLIGAZIONE
RISARCITORIA del danno che si è causato ad un altro soggetto); (es. promesse unilaterali= si
promette una prestazione ad un soggetto). Allorché si parla di obbligazione, è vero che vi è una
relazione tra 2 soggetti, ma la prestazione del debitore al creditore è COERCIBILE= il creditore
può COATTIVAMENTE soddisfare il proprio interesse (situazione giuridica soggettiva attiva).
Coercibilità= in caso di inadempimento del debitore il creditore può agire in ESECUZIONE
FORZATA sul patrimonio del debitore, e si soddisfa sul ricavato dei beni che appartengono al
debitore. Attraverso la sentenza, si ha l’attivamento dell’ESECUZIONE FORZATA= 1)
PIGNORAMENTO( ad es. beni del debitore messi all’asta).
CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
1) Presenza di 2 parti
2) Prestazione
3) Carattere coercibile come GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA (ma se è il debitore non ha
beni (patrimonio incapiente), il creditore non potrò proseguire con l’esecuzione forzata).
PARCONDICIO CREDITORIUM= tutti i creditori hanno diritto a soddisfarsi in maniera eguale sul
patrimonio del debitore, il patrimonio del debitore quindi venduto all’asta sarà suddivisibile in parti
eguali ai creditori. Se il patrimonio è incapiente, la perdita sarà sempre divisa.
DIRITTI REALI DI GARANZIA= 1)DIRITTO DI PRELAZIONE 2) DIRITTO DI SEGUITO
1) Il creditore può soddisfarsi con PREFERENZA sul ricavo della vendita del bene sottoposto a
ipoteca, pegno o privilegio). DEROGA DEL PRINCIPIO DI PARCONDICIO (è preferito agli altri
creditori( prima il creditore di prelazione) CHIROGRAFANI( cui spetta un residuo della vendita
dei beni)).
2) Diritto che segue il bene= se vi è un privilegio, un pegno o un’ipoteca, se il bene viene alienato
a un terzo il creditore potrà aggredire il bene al soggetto che lo ha acquistato, che dovrà subire
l’esercizio di tale diritto.
PEGNO= (Diritto di pegno)= riguarda i beni mobili, universalità di mobili, titoli di credito.
CARATTERISTICHE: il pegno sorge a seguito dello spossessamento materiale del bene dal
debitore al creditore. ( FASE FISIOLOGICA): se il debitore è inadempiente, il creditore chiederà al
giudice di vendere il bene e soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori (FASE
PATOLOGICA) meccanismo pubblicità= POSSESSO VALE TITTOLO. Il contratto di
compravendita ha 2 principi: CONSENSUALISTICO (si conclude con il consenso delle parti);
Effetto reale (il pagamento del corrispettivo è obbligazione ?succedana?). il contratto REALE (si
conclude attraverso la consegna del bene: non basta il consegno). Il pegno è un contratto reale
(occorre materiale trasferimento da un soggetto a un altro quindi dal punto di vista economica ha
una conseguenza NEGATIVA= immobilizzazione ricchezza. Sia in caso che il pegno sia un
capitale fisso o un capitale circolante, o strumenti finanziari, valori mobiliari ecc). quel è un
escamotage? Il QUASIFRUTTO = riguarda beni consumabili se ad esempio si considerano valori
mobiliari, non si restituisce alla scadenza lo stesso bene ma beni con altrettanto valore valoreo
genere. (viene garantito il valore economico e non lo stesso bene) = PEGNO IRREGOLARE.
PEGNO ROTATIVO= nasce sul di prosciutti d’hoc. L’azienda che produce questi prodotti dovrebbe
bloccare la produzione. Il valore economico viene annotato sul registro con il vantaggio di
continuare e produrre e vendere i beni ma sulla base di quel determinato valore garantito
economico. PEGNO FLUTTUANTE= (strumenti finanziari ammessi nel mercanto che finché non
fluttuano non producono reddito). Si garantisce (come nel pegno relativo) il valore economico e
non i beni( che possono anche mutare).
IPOTECA= CARATTERISTICA= riguarda esclusivamente BENI IMMOBILI. Meccanismo
pubblicità= TRASCRIZIONE NON DICHIARATIVA ma COSTITUTIVA. Il diritto di trascrivere l’atto
può avere varie fonti (presupposto dal quale deriva il potere di fare sorgere ipoteca) = 1)
CONVENZIONALE =fonte = accordo delle parti; 2) GIUDIZIALE=fonte= Sentenza di condanna nei
confronti del debitore ad adempiere; 3) LEGALE= fonte= legge. La legge segna la fattispecie= ad
es. ipoteca legale a favore del venditore sul bene il quale non è stato pagato l’intero corrispettivo, il
venditore per legge avrà diritto di scrivere ipoteca ul bene oggetto della vendita.
PRIVILEGI (distinzione fra generali e speciali)= caratteristiche= costituisce un modo di essere del
credito stabilito dalla legge. PRIVILEGIO GENERALE (No diritto reale di garanzia) attribuisce al
creditore di prelazione, ma a differenza dei diritti reali di garanzia non gode del diritto di seguito
opponibile erga omnes. PRIVILEGIO SPECIALE ( diritto reale di garanzia) riguarda beni mobili o
immobili del venditore. Su un bene però può sussistere sia un pegno o ipoteca sia privilegio quindi
si pome il problema di chi prevale? Nel bene mobile prevale il PEGNO sul principio generale. Sul
bene immobile prevale il privilegio sul diritto di ipoteca.
Differenza fra garanzie reali e garanzie personali (FLUSSIONE)= non riguarda esecuzione
forzata del bene, ma acquista la sicurezza di richiedere l’adempimento del debito non solo il
debitore principale, ma anhe un altro soggetto con altro patrimonio = garanzie patrimoniali
generiche. [no patto commissorio].
I DIRITTI REALI DI GARANZIA
(pegno, ipoteca, privilegio speciale)
I diritti reali di garanzia, e cioè il pegno e l’ipoteca, si differenziano dai diritti reali di godimento su cosa altrui
per la loro funzione di garanzia in cui si sostanzia il potere sul bene del titolare e poiché non limitano la facoltà
di godimento sul bene del proprietario, ma la facoltà di disposizione del bene.