Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DELEGAZIONE ATTIVA
Altra figura di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio è la delegazione
È un accordo tra creditore (delegante), debitore (delegato) e un terzo, (delegatario). con il
quale il creditore dà mandato al debitore che accetta, di pagare al terzo (es. tizio creditore di
caio volendo gratificare il figlio sempronio trasferisce a lui il credito dovuto)
MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore: se questa
manca, il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo
già c’era
a quello che LA DELEGAZIONE PASSIVA
La delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazione di
pagamento
La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore (delegante)
creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad
obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore.
I
l delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al delegato
anche se il delegatario può con dichiarazione espressa acconsentire a liberare subito il
delegante conservando come unico debitore il delegato
La delegazione è diversamente regolata se si fa riferimento o meno ai rapporti tra le parti:
Il rapporto di debito che c’è tra vecchio e nuovo debitore è detto "rapporto di provvista" ,
Il rapporto di debito che c’è tra vecchio debitore e creditore è detto "rapporto di valuta"
Nella delegazione di pagamento il delegante non ordina al delegato di assumersi
un'obbligazione, ma gli ordina di pagare, al suo posto. Quindi tale delegazione
consiste in un accordo tra debitore (delegante) ed un terzo (delegato)
mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo. La delegazione di pagamento
ha in questo caso effetto immediatamente solutorio (es. la girata dell’assegno
bancario) L’ESPROMISSIONE
ed un terzo in forza del quale quest’ ultimo
Contratto fra creditore (espromittente) si
impegna nei confronti nel primo (espromissario) a pagare un preesistente debito
dell’obbligato originario (espromesso) (es. padre che si obbliga verso il creditore a pagare il
debito del figlio) sa posizione del debitore originario, perciò, non può opporre
Il terzo subentra nella stes
al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (es. il padre
non può opporre in compensazione il credito che egli vanta nei confronti del figlio ma può opporre le
eccezioni che quest’ultimo avrebbe potuto opporre al debitore originario)
Come la delegazione, anche l’espromissione può essere cumulativa (il terzo è
o liberatoria,
obbligato in solido anche con il debitore originario) (se il creditore dichiara
espressamente di liberare il debitore originario.)
L’ACCOLLO
L’accollo è un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale
quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare il pagamento al creditore
(es. se acquisto con ipoteca l’acquirente si accolla anche il rimborso dell’ipoteca)
accollatario).
(
Distinguiamo due tipi di accollo:
l’accollo
- interno semplice che si ha quando le parti non intendono attribuire
nessun diritto al creditore verso l’accollante: questi si impegna solo verso l’accollato
ha perciò una semplice funzione interna ( ovvero mette a disposizione i mezzi perché il
debitore provveda all’adempimento dell’ipoteca)
l’accollo che si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta
- esterno
come un contratto a favore del creditore nel senso che le parti hanno previsto ed accettato
che il creditore possa avvantaggiarsi della convenzione, aderirvi con un suo atto unilaterale,
e conseguentemente pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento del suo credito
Quello esterno può essere a sua volta: l’accollante
- Cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in solido con
creditore aderisce alla convenzione di accollo può dichiarare
- Liberatorio: il
contemporaneamente di liberare il debitore originario
L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo destinato perciò ad estinguersi.
Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’adempimento
Tuttavia, la legge ci dice che ci sono delle ipotesi nelle quali benché l’obbligazione non venga
adempiuta, il rapporto obbligatorio si estingue ugualmente e sono i casi di:
• Estinzione per compensazione: quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due
debiti si estinguono per le quantità corrispondenti questi ultimi possono estinguersi, in
modo parziale, affinché questo sia possibile devono esserci omogeneità (devono avere per
oggetto o denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere) liquidità di entrambi i
crediti, e cioè che sia già stato determinato il loro ammontare; e esigibilità dei crediti stessi
essi devono essere suscettibili di richiesta da parte del creditore di immediato
Esistono tre tipi di compensazione:
- Giudiziale: Qualora nel corso di un giudizio sia invocato un credito liquido ed esigibile, e
l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed anch’esso esigibile,
ma non ancora liquido, il giudice può dichiarare l’estinzione dei due debiti fino alla quantità
corrispondente
- Legale: Perché la compensazione legale operi, è necessario che la parte la eccepisca in
giudizio a, i debiti si estinguono non dal giorno della sentenza e per effetto di questa, ma dal
momento della loro coesistenza,
- Volontaria: per volontà delle parti può aver luogo la compensazione anche se non ricorrono
le condizioni degli articoli, le parti possono stabilire le condizioni di compensazione
1-Estinzione per confusione: Qualora creditore e debitore sia la stessa persona, l’obbligazione si
estingue, In caso di successione ereditaria, tuttavia, non si ha confusione se l’erede accetta col
beneficio d’inventario (è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio
del defunto e quello dell'erede)
2-Estinzione per novazione: La novazione è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto
obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario, Se la sostituzione riguarda il
debitore, la novazione si dice soggettiva. Se viene modificato l’oggetto o il titolo, la novazione si dice
oggettiva , può novarsi un’obbligazione dipendente da titolo annullabile, se il debitore conosceva il
vizio che produceva l’annullabilità
3-Estinzione per remissione: La remissione è la rinunzia del credito, la dichiarazione comunicata al
debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione può dichiarare di non volerne profittare.
4-Estinzione per impossibilità sopravvenuta: l’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione
liberando il debitore, se essa dipende da cause a lui non imputabili, Se l'impossibilità è solo
temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento
Questa impossibilità può essere anche: totale, quando preclude totalmente il soddisfacimento
dell’interesse, parziale, quando preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse, definitiva,
quando determinata da impedimento irreversibile (morte cavallo)
L’ADEMPIMENTO
L' adempimento o pagamento consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta.
-Luogo dell’adempimento: è di regola determinato nel titolo costitutivo del rapporto: (inserito nel
contratto), Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla
convenzione si osservano le norme che seguono:
- L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui
si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
- L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il
creditore ha al tempo della scadenza, altrimenti previa dichiarazione ha diritto di eseguire il
pagamento al proprio domicilio
-Termini /tempi dell’adempimento Il termine è spesso indicato nel titolo costitutivo (es nel
contratto l’appaltatore ha un termine per ultimare la palazzina) Ma se l’obbligazione è ad esecuzione
continuata o periodica (es. locatore, lavoratore dipendente) occorre determinare il momento iniziale
e quello finale della prestazione dovuta. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, se il termine per l’adempimento è
rimessa:
- Dalla volontà del debitore, resta comunque al giudice la decisione a riguardo
- Dalla volontà del creditore il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende
liberarsi
SURROGAZIONE: Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore
con altra persona. La finalità della surrogazione è, quella di agevolare l’adempimento verso il
creditore originario con l’attribuire ad un terzo, che rende possibile l’adempimento, i diritti, e
soprattutto le garanzie, che erano inerenti al rapporto obbligatorio. Tale processo può avvenire per
volontà del creditore o per volontà del debitore
Differenza surrogazione e cessione del credito: La surrogazione, come la cessione del credito, dà
luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio ma la surrogazione suppone che
l’obbligazione sia adempiuta; la cessione, che l’adempimento non si sia ancora verificato.
COSTITUZIONE DELLA MORA/LA MORA CREDENDI
Qualora senza legittimo motivo il creditore rifiuti di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore
(quindi il creditore è in mora) oppure non compie quanto è necessario affinché il debitore possa
adempire l’obbligazione il debitore può costituirlo in moda credendi , Il debitore costituisce in mora
il creditore con l'offerta dell'adempimento; tale offerta può essere di due tipi: solenne, ovvero
compiuta. da un pubblico ufficiale; secondo gli usi, dove gli effetti della mora si verifichino dal giorno
del deposito delle cose dovute
*se la prestazione non ha come oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al
domicilio del creditore l’offerta si fa per intimazione a ricevere la prestazione in luoghi e tempi
determinati
EFFETTI DELLA MORA CREDENDI: Il pr