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DELEGAZIONE ATTIVA

Altra figura di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio è la delegazione

È un accordo tra creditore (delegante), debitore (delegato) e un terzo, (delegatario). con il

quale il creditore dà mandato al debitore che accetta, di pagare al terzo (es. tizio creditore di

caio volendo gratificare il figlio sempronio trasferisce a lui il credito dovuto)

MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore: se questa

manca, il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo

già c’era

a quello che LA DELEGAZIONE PASSIVA

La delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazione di

pagamento

La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore (delegante)

creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad

obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore.

I

l delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al delegato

anche se il delegatario può con dichiarazione espressa acconsentire a liberare subito il

delegante conservando come unico debitore il delegato

La delegazione è diversamente regolata se si fa riferimento o meno ai rapporti tra le parti:

Il rapporto di debito che c’è tra vecchio e nuovo debitore è detto "rapporto di provvista" ,

Il rapporto di debito che c’è tra vecchio debitore e creditore è detto "rapporto di valuta"

Nella delegazione di pagamento il delegante non ordina al delegato di assumersi

un'obbligazione, ma gli ordina di pagare, al suo posto. Quindi tale delegazione

consiste in un accordo tra debitore (delegante) ed un terzo (delegato)

mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo. La delegazione di pagamento

ha in questo caso effetto immediatamente solutorio (es. la girata dell’assegno

bancario) L’ESPROMISSIONE

ed un terzo in forza del quale quest’ ultimo

Contratto fra creditore (espromittente) si

impegna nei confronti nel primo (espromissario) a pagare un preesistente debito

dell’obbligato originario (espromesso) (es. padre che si obbliga verso il creditore a pagare il

debito del figlio) sa posizione del debitore originario, perciò, non può opporre

Il terzo subentra nella stes

al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (es. il padre

non può opporre in compensazione il credito che egli vanta nei confronti del figlio ma può opporre le

eccezioni che quest’ultimo avrebbe potuto opporre al debitore originario)

Come la delegazione, anche l’espromissione può essere cumulativa (il terzo è

o liberatoria,

obbligato in solido anche con il debitore originario) (se il creditore dichiara

espressamente di liberare il debitore originario.)

L’ACCOLLO

L’accollo è un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale

quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare il pagamento al creditore

(es. se acquisto con ipoteca l’acquirente si accolla anche il rimborso dell’ipoteca)

accollatario).

(

Distinguiamo due tipi di accollo:

l’accollo

- interno semplice che si ha quando le parti non intendono attribuire

nessun diritto al creditore verso l’accollante: questi si impegna solo verso l’accollato

ha perciò una semplice funzione interna ( ovvero mette a disposizione i mezzi perché il

debitore provveda all’adempimento dell’ipoteca)

l’accollo che si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta

- esterno

come un contratto a favore del creditore nel senso che le parti hanno previsto ed accettato

che il creditore possa avvantaggiarsi della convenzione, aderirvi con un suo atto unilaterale,

e conseguentemente pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento del suo credito

Quello esterno può essere a sua volta: l’accollante

- Cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in solido con

creditore aderisce alla convenzione di accollo può dichiarare

- Liberatorio: il

contemporaneamente di liberare il debitore originario

L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo destinato perciò ad estinguersi.

Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’adempimento

Tuttavia, la legge ci dice che ci sono delle ipotesi nelle quali benché l’obbligazione non venga

adempiuta, il rapporto obbligatorio si estingue ugualmente e sono i casi di:

• Estinzione per compensazione: quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due

debiti si estinguono per le quantità corrispondenti questi ultimi possono estinguersi, in

modo parziale, affinché questo sia possibile devono esserci omogeneità (devono avere per

oggetto o denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere) liquidità di entrambi i

crediti, e cioè che sia già stato determinato il loro ammontare; e esigibilità dei crediti stessi

essi devono essere suscettibili di richiesta da parte del creditore di immediato

Esistono tre tipi di compensazione:

- Giudiziale: Qualora nel corso di un giudizio sia invocato un credito liquido ed esigibile, e

l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed anch’esso esigibile,

ma non ancora liquido, il giudice può dichiarare l’estinzione dei due debiti fino alla quantità

corrispondente

- Legale: Perché la compensazione legale operi, è necessario che la parte la eccepisca in

giudizio a, i debiti si estinguono non dal giorno della sentenza e per effetto di questa, ma dal

momento della loro coesistenza,

- Volontaria: per volontà delle parti può aver luogo la compensazione anche se non ricorrono

le condizioni degli articoli, le parti possono stabilire le condizioni di compensazione

1-Estinzione per confusione: Qualora creditore e debitore sia la stessa persona, l’obbligazione si

estingue, In caso di successione ereditaria, tuttavia, non si ha confusione se l’erede accetta col

beneficio d’inventario (è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio

del defunto e quello dell'erede)

2-Estinzione per novazione: La novazione è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto

obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario, Se la sostituzione riguarda il

debitore, la novazione si dice soggettiva. Se viene modificato l’oggetto o il titolo, la novazione si dice

oggettiva , può novarsi un’obbligazione dipendente da titolo annullabile, se il debitore conosceva il

vizio che produceva l’annullabilità

3-Estinzione per remissione: La remissione è la rinunzia del credito, la dichiarazione comunicata al

debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione può dichiarare di non volerne profittare.

4-Estinzione per impossibilità sopravvenuta: l’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione

liberando il debitore, se essa dipende da cause a lui non imputabili, Se l'impossibilità è solo

temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento

Questa impossibilità può essere anche: totale, quando preclude totalmente il soddisfacimento

dell’interesse, parziale, quando preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse, definitiva,

quando determinata da impedimento irreversibile (morte cavallo)

L’ADEMPIMENTO

L' adempimento o pagamento consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta.

-Luogo dell’adempimento: è di regola determinato nel titolo costitutivo del rapporto: (inserito nel

contratto), Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla

convenzione si osservano le norme che seguono:

- L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui

si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta

- L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il

creditore ha al tempo della scadenza, altrimenti previa dichiarazione ha diritto di eseguire il

pagamento al proprio domicilio

-Termini /tempi dell’adempimento Il termine è spesso indicato nel titolo costitutivo (es nel

contratto l’appaltatore ha un termine per ultimare la palazzina) Ma se l’obbligazione è ad esecuzione

continuata o periodica (es. locatore, lavoratore dipendente) occorre determinare il momento iniziale

e quello finale della prestazione dovuta. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve

essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, se il termine per l’adempimento è

rimessa:

- Dalla volontà del debitore, resta comunque al giudice la decisione a riguardo

- Dalla volontà del creditore il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende

liberarsi

SURROGAZIONE: Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore

con altra persona. La finalità della surrogazione è, quella di agevolare l’adempimento verso il

creditore originario con l’attribuire ad un terzo, che rende possibile l’adempimento, i diritti, e

soprattutto le garanzie, che erano inerenti al rapporto obbligatorio. Tale processo può avvenire per

volontà del creditore o per volontà del debitore

Differenza surrogazione e cessione del credito: La surrogazione, come la cessione del credito, dà

luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio ma la surrogazione suppone che

l’obbligazione sia adempiuta; la cessione, che l’adempimento non si sia ancora verificato.

COSTITUZIONE DELLA MORA/LA MORA CREDENDI

Qualora senza legittimo motivo il creditore rifiuti di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore

(quindi il creditore è in mora) oppure non compie quanto è necessario affinché il debitore possa

adempire l’obbligazione il debitore può costituirlo in moda credendi , Il debitore costituisce in mora

il creditore con l'offerta dell'adempimento; tale offerta può essere di due tipi: solenne, ovvero

compiuta. da un pubblico ufficiale; secondo gli usi, dove gli effetti della mora si verifichino dal giorno

del deposito delle cose dovute

*se la prestazione non ha come oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al

domicilio del creditore l’offerta si fa per intimazione a ricevere la prestazione in luoghi e tempi

determinati

EFFETTI DELLA MORA CREDENDI: Il pr

Dettagli
A.A. 2022-2023
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio_lamacchia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Simone Salvatore Giuseppe.