UD2 “I soggetti del diritto e la capacità”
Capacità giuridica: attitudine a divenire titolari di situazioni giuridiche
soggettive, si acquista alla nascita con la prima respirazione polmonare
autonoma, con la separazione del feto dal grembo materno
Nascituri concepiti: piena capacità di succedere a causa di morte e
capacità di ricevere donazioni
Nascituri non concepiti: la legge riconosce la capacità di succedere per
causa di morte ma solo per testamento e capacità di ricevere donazioni
Situazioni giuridiche soggettive attive: diritto soggettivo (potere di agire
per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento
giuridico. Il suo contenuto è costituito da facoltà e pretese) – aspettativa
(situazione garantita dalla legge in cui si trova il soggetto a favore del
quale viene maturando un diritto soggettivo) – potestà (costituiscono dei
poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non
fanno capo direttamente a lui) – diritto potestativo (potere di modificare,
con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che,
rispetto al primo, è in posizione di soggezione) – interesse legittimo
(interesse che, pur non costituendo un diritto soggettivo, è tutelato nella
misura in cui coincide con un interesse pubblico) – interessi diffusi (sono
interessi della comunità nel suo complesso tutelati dall’ordinamento) –
interessi collettivi (interessi appartenenti ad una vasta comunità di
soggetti, interessi tutti identici rispetto ad analoghi interessi di altri
membri, talora anche considerati per la gestione di molte posizioni
individuali)
Situazioni giuridiche soggettive passive: obbligo giuridico (consiste nel
dovere di tenere un comportamento specifico, che risulti funzionalmente
rivolto alla realizzazione di un interesse altrui) – dovere generico
d’astensione (situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una
posizione di supremazia altrui) – onere (sacrificio di un interesse proprio,
imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un
vantaggio giuridico) – soggezione (consiste nella sottoposizione di un
soggetto alle conseguenze dell’altrui diritto potestativo senza potervisi
sottrarre)
Capacità d’agire: capacità di modificare con manifestazioni di volontà tali
situazioni giuridiche soggettive
Rapporto giuridico: relazione tra due soggetti regolata dal diritto, ove
soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento attribuisce il potere o il
diritto soggettivo e soggetto passivo è colui a carico del quale sta il
dovere o l’obbligo.
Interdizione giudiziale: si ha quando colui che si trova affetto da abituale
(permanente) infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di
provvedere ai propri interessi, su richiesta del coniuge, dei parenti entro
il 4° grado, degli affini entro il 2° grado, del tutore e del P.M. nonché
dello stesso incapace o della persona stabilmente convivente. I
presupposti sono il vizio di mente abituale valutato da perizia
psichiatrica e tale da far derivare una totale inettitudine ad attendere ai
propri interessi. Non può compiere da solo alcun negozio giuridico. Tutti
gli eventuali atti giuridici compiuti dall’interdetto giudiziale
posteriormente al provvedimento d’interdizione sono annullabili su
istanza del suo tutore o de suoi eredi o aventi causa (annullabilità
relativa)
Interdizione legale: l’interdizione legale è una pena accessoria prevista
automaticamente dalla legge per effetto di condanna all’ergastolo o
comunque alla reclusione per almeno 5 anni in seguito ad un reato
doloso, e l’incapacità colpisce solo gli atti di natura patrimoniale, non
quelli di natura personale o familiare, dunque potrà sposarsi, riconoscere
un figlio o fare testamento. Dunque tale tipo di interdizione non è un
istituto per la protezione di un incapace, ma una pena accessoria a
carico di un soggetto capace e non vi è bisogno di un’apposita sentenza
costitutiva. Gli atti compiuti dall’interdetto legale sono annullabili su
istanza di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta)
Inabilitazione: può pronunciarsi nel caso di colui che sia affetto da
infermità mentale abituale, non così grave da giustificare l’interdizione,
per prodigalità, ovvero a spendere in modo disordinato e smisurato
dovuto dalla non conoscenza del valore del denaro esponendo se stesso
e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, o per abuso di bevande
alcoliche o di stupefacenti, esponga se stesso o la sua famigli a gravi
pregiudizi economici, o nel caso di sordomuto o cieco dalla nascita che
non abbia ricevuto un’educazione tale da assicurargli una sufficiente
autonomia. L’inabilitazione può essere richiesta dall’inabilitando, dal
coniuge o dalla persona con lui stabilmente convivente, dai parenti entro
il 4° grado o affini entro il 2° o dal P.M. Con la sentenza costitutiva deriva
un’incapacità parziale dell’inabilitato che potrà compiere da solo gli atti
d’ordinaria amministrazione e per gli alti atti sono necessari
l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore, e per gli
atti di disposizione di cui all’art. 375 (alienazione di beni, compromessi e
transazioni, costituire pegni ed ipoteche, ecc.) sono necessari si
l’autorizzazione del tribunale e l’assistenza del curatore. Gli atti
eventualmente compiuti senza l’osservanza delle formalità previste,
sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa
(annullabilità relativa)
Amministrazione di sostegno: tende a valorizzare la capacità residua del
soggetto, ed è preferita all’interdizione e all’inabilitazione. Il giudice nel
decreto con cui dispone l’amministrazione di sostegno nominerà
l’amministratore e indicherà quali atti l’incapace può compiere da solo,
in quali casi va assistito e in quali va sostituito dall’amministratore.
Minore: gli atti compiuti dal minore sono annullabili su istanza del minore
stesso, dei suoi eredi o aventi causa e del rappresentante legale
(annullabilità relativa), a meno che non sia stato il minore stesso con
artifizi e raggiri ad ingannare la controparte sulla sua vera età, in tal
caso il contratto rimane valido. Atti eccezionali: per il riconoscimento di
figlio naturale basta l’età di 16 anni, e la capacità in materia di lavoro si
acquista a 15 anni e leggi speciali la abbassano a 14.
L’emancipazione: il tribunale può autorizzare per gravi motivi al
matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Con il conseguimento
del matrimonio il coniuge minorenne ottiene l’emancipazione
acquistando una limitata capacità d’agire che comporta la cessazione
della potestà parentale e la possibilità di compiere da solo atti non
eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora l’emancipato sia
autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale,
acquista la piena capacità d’agire in quanto può compiere senza
l’assistenza del curatore anche gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione pur non inerenti all’impresa. Rimane l’incapacità di
compiere donazioni.
Incapacità naturale: l’incapacità d’intendere e di volere, dovuta a
qualsiasi causa permanente o transitoria (infermità di mente,
sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza, ecc.)
e consiste nell’effettiva inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un
soggetto, anche se normalmente capace, nel momento in cui compie un
determinato atto. Dunque non essendo uno stato dell’individuo non
preventivamente accertato da sentenza, si pone il problema di tutelare
la persona che in buona fede abbia contratto con l’incapace naturale, e
nel caso di atti unilaterali l’annullabilità è ammessa solo nel caso in cui
dall’atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che lo ha
compiuto in stato d’incapacità naturale, nel caso di contratti
l’annullabilità è ammessa quando sussiste la malafede, quando l’altro
contraente era a conoscenza delle anomale condizioni, e in caso di
matrimonio, testamento e donazioni l’annullamento è sempre ammesso
in ogni caso. Importante sottolineare che l’azione d’annullamento si
prescrive in 5 anni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto. Lo stato di
effettiva incapacità d’intendere e di volere va dimostrata in caso di
incapacità naturale, mente è irrilevante nell’incapace legalmente
riconosciuto.
Tutela e curatela: la tutela (interdizione giudiziale) è un ufficio di diritto
privato gratuito ed irrinunziabile diretto alla realizzazione di un interesse
pubblico ossia la protezione dei soggetti incapaci. Il tutore compie da
solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari
per il mantenimento del pupillo, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, e per gli
atti di cui all’art. 375 con l’autorizzazione del tribunale sentito il giudice
tutelare. Quindi la sua è una funzione di rappresentanza. La curatela
(minore emancipato e inabilitato) va ad integrare la volontà di questi due
tipi di soggetti e la sua è una funzione di assistenza, la sua attività
occorre solo per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e cura solo
gli interessi patrimoniali. Sempre per gli atti di straordinaria
amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare e per gli
atti di cui all’art.375 anche l’autorizzazione del tribunale.
Relazioni territoriali della persona: dimora (luogo nel quale si trova il
soggetto, anche in via transitoria, ovviamente occorre una certa durata
della “permanenza”. Ha scarso rilievo giuridico ed è presa in
considerazione solo quando non si conoscono residenza e domicilio per
la notifica di alcuni atti giudiziali) – residenza (situazione di fatto, come la
dimora, che implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in un
dato luogo, quindi il luogo di abituale dimora. Il trasferimento della
residenza dev’essere denunciato nei modi previsti dalla legge. Ogni
persona può avere una sola residenza anagrafica che deve corrispondere
alla residenza effettiva. Ha rilevanza giuridica in materia di pubblicazioni
matrimoniali, celebrazione del matrimonio, notificazione di atti giudiziali,
ecc.) – domicilio (situazione giuridica determinata dal luogo ove il
soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Può
coincidere con la residenza o può essere situato altrove. Ha rilievo in
materia dell’aperture di successione mortis causa, dichiarazione di
fallimento dell’imprenditore commerciale, notificazione di atti giudiziali
quando sia conosciuta la residenza, ecc. Si può distinguere il domicilio
volontario, ossia liberamente scelto dal soggetto, da quello legalo, come
il minorenne domiciliato presso i genitori, e quello generale, ossia che si
riferisce a tutti gli affari e interessi di una persona, da quello speciale o
elettivo, cioè stabilito solo per determinati affari).
Casi di scomparsa di una persona diversi dalla morte: scomparsa
(situazione di fatto, corrispondente all’allontanamento dall’ultimo
domicilio unitamente alla mancanza di notizie. Le conseguenze sono che
lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare diritti, vi sarà la
nomina di un curatore su istanza del tribunale da parte di chiunque
interessato o dal P.M. per la conservazione del suo patrimonio, art. 48) –
assenza (situazione de diritto, quindi dichiarata con provvedimento
giudiziale e si ha quando la scomparsa si protrae per 2 anni, chiunque
vanti diritti sui beni lasciati dallo scomparso può ottenere la
dichiarazione d’assenza del soggetto, art. 49. Il patrimonio dell’assente
viene devoluto provvisoriamente a coloro ai quali spetterebbe l’eredità
dell’assente, che avrà l’amministrazione dei beni, la rappresentanza e il
godimento delle rendite. L’assenza opera solo nel campo dei diritti
patrimoniali. L’assenza cessa con il ritorno dell’assente, o con la prova
che egli è vivente o per accertamento della morte o dichiarazione di
morte presunta) – dichiarazione di morte presunta (dichiarata su istanza
del tribunale da parte del P.M. o da chi interessato, se la sua scomparsa
si è protratta per 10 anni. Gli effetti riguardano sia il campo dei diritti
patrimoniali che personali. In caso di ritorno o prova dell’esistenza gli
effetti cessano ex nunc, i beni vengono restituiti nello stato in cui si
trovano al momento del suo ritorno e l’eventuale matrimonio è nullo
salvo i suoi effetti civili).
UD3 “Le persone giuridiche”
Associazione: complesso organizzato di persone fisiche riunite per il
conseguimento di uno scopo e nelle quali predomina l’elemento
personale, la volontà e lo scopo sono interni. Si costituiscono mediante la
stipula da parte degli associati di un contratto che deve necessariamente
essere redatto per atto pubblico, art. 14. All’atto costitutivo si
accompagna normalmente uno statuto, che contiene le norme di
organizzazione e funzionamento dell’ente.
Fondazione: ente destinato dalla volontà di un fondatore alla cura dei
beni legati ad una determinata opera, e in cui predomina l’elemento
patrimoniale, la volontà e lo scopo sono esterni. Si costituisce mediante
un negozio di fondazione che è unilaterale del fondatore/i che può essere
contenuto in un atto pubblico (tra vivi) o in un testamento.
Comitato: è un ente di fatto (ma può anche chiedere il riconoscimento)
composto da un gruppo di persone detti promotori che, tramite
contratto, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il
raggiungimento di uno scopo collettivo ed esterno ai promotori, di solito
di interesse pubblico. I fondi una volta raccolti non appartengono agli
oblatori, ossia coloro che hanno effettuato l’offerta, né ai singoli
appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo
per cui sono stati raccolti. Responsabilità verso gli oblatori: i componenti
del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli
oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo
scopo prestabilito. Responsabilità verso i terzi creditori: tutti i
componenti del comitato, non solo quelli che hanno agito, sono
responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal
comitato. Gli oblatori non sono mai responsabili, i creditori possono solo
pretendere che l’oblatore promittente, ossia colui che si è impegnato a
versare un’offerta al comitato, tenga fede all’impegno.
Gli organi: l’organo è un elemento intrinseco della persona giuridica che
agisce attraverso di esso, direttamente in nome proprio e per proprio
conto e si avrà rappresentanza organica ossia la volontà di una pluralità
d’individue sostituisce la volontà di un altro soggetto che altrimenti non
potrebbe esprimersi. Gli amministratori sono organi esecutivi comuni ad
ogni persona giuridica, mediante i quali essa manifesta la propria
volontà ed entra in relazioni giuridiche con gli alti soggetti, essi sono
responsabili verso l’associazione secondo le regole del mandato, art. 18.
L’assemblea è l’organo deliberativo delle sole associazioni a cui spetta
ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina e all’attività dell’ente
e delibera secondo il principio maggioritario, la decisione, anche se
proveniente da più associati, è unica in quanto costituisce un atto
complesso, il c.d. atto collegiale.
Riconoscimento: gli enti acquistano la personalità giuridica con il
riconoscimento che si ha con l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, istituito presso le prefetture. Il prefetto verificherà che lo
scopo sia possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato alla realizzazione
dello scopo. In caso affermativo deve provvedere all’iscrizione entro 120
giorni dalla data di presentazione della domanda, acquistando così
un’autonomia patrimoniale perfetta.
Enti non riconosciuti: agli enti che non richiedono il riconoscimento
l’ordinamento giuridico riconosce una certa soggettività giuridica, ossia
una certa autonomia patrimoniale ed amministrativa riconoscendo così
la loro natura di centri d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
La loro autonomia patrimoniale è imperfetta, perché pur esistendo un
fondo comune, per soddisfare le obbligazioni dell’ente non riconosciuto
sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito
in nome e per conto dell’associazione medesima, art. 38, dunque delle
obbligazioni dell’ente risponderanno i singoli associati.
ONLUS o enti no-profit: sono gli enti senza scopo di lucro che godono di
un trattamento di favore per quanto attiene soprattutto al regime fiscale,
con il d.lgs 460/1997 sono stato individuate le ONLUS (organizzazioni
non lucrative di utilità sociale), cui ha riconosciuto un trattamento
privilegiato. Possono acquisire tale qualifica le associazioni, fondazioni,
comitati, ecc.
Dimora: luogo nel quale si trova il soggetto, anche in via transitoria
ovviamente occorre una certa durata. Ha scarso rilievo giuridico ed è
presa in considerazione solo quando
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