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UD2 “I soggetti del diritto e la capacità”

Capacità giuridica: attitudine a divenire titolari di situazioni giuridiche

 soggettive, si acquista alla nascita con la prima respirazione polmonare

autonoma, con la separazione del feto dal grembo materno

Nascituri concepiti: piena capacità di succedere a causa di morte e

 capacità di ricevere donazioni

Nascituri non concepiti: la legge riconosce la capacità di succedere per

 causa di morte ma solo per testamento e capacità di ricevere donazioni

Situazioni giuridiche soggettive attive: diritto soggettivo (potere di agire

 per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento

giuridico. Il suo contenuto è costituito da facoltà e pretese) – aspettativa

(situazione garantita dalla legge in cui si trova il soggetto a favore del

quale viene maturando un diritto soggettivo) – potestà (costituiscono dei

poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non

fanno capo direttamente a lui) – diritto potestativo (potere di modificare,

con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che,

rispetto al primo, è in posizione di soggezione) – interesse legittimo

(interesse che, pur non costituendo un diritto soggettivo, è tutelato nella

misura in cui coincide con un interesse pubblico) – interessi diffusi (sono

interessi della comunità nel suo complesso tutelati dall’ordinamento) –

interessi collettivi (interessi appartenenti ad una vasta comunità di

soggetti, interessi tutti identici rispetto ad analoghi interessi di altri

membri, talora anche considerati per la gestione di molte posizioni

individuali)

Situazioni giuridiche soggettive passive: obbligo giuridico (consiste nel

 dovere di tenere un comportamento specifico, che risulti funzionalmente

rivolto alla realizzazione di un interesse altrui) – dovere generico

d’astensione (situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una

posizione di supremazia altrui) – onere (sacrificio di un interesse proprio,

imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un

vantaggio giuridico) – soggezione (consiste nella sottoposizione di un

soggetto alle conseguenze dell’altrui diritto potestativo senza potervisi

sottrarre)

Capacità d’agire: capacità di modificare con manifestazioni di volontà tali

 situazioni giuridiche soggettive

Rapporto giuridico: relazione tra due soggetti regolata dal diritto, ove

 soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento attribuisce il potere o il

diritto soggettivo e soggetto passivo è colui a carico del quale sta il

dovere o l’obbligo.

Interdizione giudiziale: si ha quando colui che si trova affetto da abituale

 (permanente) infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di

provvedere ai propri interessi, su richiesta del coniuge, dei parenti entro

il 4° grado, degli affini entro il 2° grado, del tutore e del P.M. nonché

dello stesso incapace o della persona stabilmente convivente. I

presupposti sono il vizio di mente abituale valutato da perizia

psichiatrica e tale da far derivare una totale inettitudine ad attendere ai

propri interessi. Non può compiere da solo alcun negozio giuridico. Tutti

gli eventuali atti giuridici compiuti dall’interdetto giudiziale

posteriormente al provvedimento d’interdizione sono annullabili su

istanza del suo tutore o de suoi eredi o aventi causa (annullabilità

relativa)

Interdizione legale: l’interdizione legale è una pena accessoria prevista

 automaticamente dalla legge per effetto di condanna all’ergastolo o

comunque alla reclusione per almeno 5 anni in seguito ad un reato

doloso, e l’incapacità colpisce solo gli atti di natura patrimoniale, non

quelli di natura personale o familiare, dunque potrà sposarsi, riconoscere

un figlio o fare testamento. Dunque tale tipo di interdizione non è un

istituto per la protezione di un incapace, ma una pena accessoria a

carico di un soggetto capace e non vi è bisogno di un’apposita sentenza

costitutiva. Gli atti compiuti dall’interdetto legale sono annullabili su

istanza di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta)

Inabilitazione: può pronunciarsi nel caso di colui che sia affetto da

 infermità mentale abituale, non così grave da giustificare l’interdizione,

per prodigalità, ovvero a spendere in modo disordinato e smisurato

dovuto dalla non conoscenza del valore del denaro esponendo se stesso

e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, o per abuso di bevande

alcoliche o di stupefacenti, esponga se stesso o la sua famigli a gravi

pregiudizi economici, o nel caso di sordomuto o cieco dalla nascita che

non abbia ricevuto un’educazione tale da assicurargli una sufficiente

autonomia. L’inabilitazione può essere richiesta dall’inabilitando, dal

coniuge o dalla persona con lui stabilmente convivente, dai parenti entro

il 4° grado o affini entro il 2° o dal P.M. Con la sentenza costitutiva deriva

un’incapacità parziale dell’inabilitato che potrà compiere da solo gli atti

d’ordinaria amministrazione e per gli alti atti sono necessari

l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore, e per gli

atti di disposizione di cui all’art. 375 (alienazione di beni, compromessi e

transazioni, costituire pegni ed ipoteche, ecc.) sono necessari si

l’autorizzazione del tribunale e l’assistenza del curatore. Gli atti

eventualmente compiuti senza l’osservanza delle formalità previste,

sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa

(annullabilità relativa)

Amministrazione di sostegno: tende a valorizzare la capacità residua del

 soggetto, ed è preferita all’interdizione e all’inabilitazione. Il giudice nel

decreto con cui dispone l’amministrazione di sostegno nominerà

l’amministratore e indicherà quali atti l’incapace può compiere da solo,

in quali casi va assistito e in quali va sostituito dall’amministratore.

Minore: gli atti compiuti dal minore sono annullabili su istanza del minore

 stesso, dei suoi eredi o aventi causa e del rappresentante legale

(annullabilità relativa), a meno che non sia stato il minore stesso con

artifizi e raggiri ad ingannare la controparte sulla sua vera età, in tal

caso il contratto rimane valido. Atti eccezionali: per il riconoscimento di

figlio naturale basta l’età di 16 anni, e la capacità in materia di lavoro si

acquista a 15 anni e leggi speciali la abbassano a 14.

L’emancipazione: il tribunale può autorizzare per gravi motivi al

 matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Con il conseguimento

del matrimonio il coniuge minorenne ottiene l’emancipazione

acquistando una limitata capacità d’agire che comporta la cessazione

della potestà parentale e la possibilità di compiere da solo atti non

eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora l’emancipato sia

autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale,

acquista la piena capacità d’agire in quanto può compiere senza

l’assistenza del curatore anche gli atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione pur non inerenti all’impresa. Rimane l’incapacità di

compiere donazioni.

Incapacità naturale: l’incapacità d’intendere e di volere, dovuta a

 qualsiasi causa permanente o transitoria (infermità di mente,

sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza, ecc.)

e consiste nell’effettiva inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un

soggetto, anche se normalmente capace, nel momento in cui compie un

determinato atto. Dunque non essendo uno stato dell’individuo non

preventivamente accertato da sentenza, si pone il problema di tutelare

la persona che in buona fede abbia contratto con l’incapace naturale, e

nel caso di atti unilaterali l’annullabilità è ammessa solo nel caso in cui

dall’atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che lo ha

compiuto in stato d’incapacità naturale, nel caso di contratti

l’annullabilità è ammessa quando sussiste la malafede, quando l’altro

contraente era a conoscenza delle anomale condizioni, e in caso di

matrimonio, testamento e donazioni l’annullamento è sempre ammesso

in ogni caso. Importante sottolineare che l’azione d’annullamento si

prescrive in 5 anni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto. Lo stato di

effettiva incapacità d’intendere e di volere va dimostrata in caso di

incapacità naturale, mente è irrilevante nell’incapace legalmente

riconosciuto.

Tutela e curatela: la tutela (interdizione giudiziale) è un ufficio di diritto

 privato gratuito ed irrinunziabile diretto alla realizzazione di un interesse

pubblico ossia la protezione dei soggetti incapaci. Il tutore compie da

solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari

per il mantenimento del pupillo, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, e per gli

atti di cui all’art. 375 con l’autorizzazione del tribunale sentito il giudice

tutelare. Quindi la sua è una funzione di rappresentanza. La curatela

(minore emancipato e inabilitato) va ad integrare la volontà di questi due

tipi di soggetti e la sua è una funzione di assistenza, la sua attività

occorre solo per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e cura solo

gli interessi patrimoniali. Sempre per gli atti di straordinaria

amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare e per gli

atti di cui all’art.375 anche l’autorizzazione del tribunale.

Relazioni territoriali della persona: dimora (luogo nel quale si trova il

 soggetto, anche in via transitoria, ovviamente occorre una certa durata

della “permanenza”. Ha scarso rilievo giuridico ed è presa in

considerazione solo quando non si conoscono residenza e domicilio per

la notifica di alcuni atti giudiziali) – residenza (situazione di fatto, come la

dimora, che implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in un

dato luogo, quindi il luogo di abituale dimora. Il trasferimento della

residenza dev’essere denunciato nei modi previsti dalla legge. Ogni

persona può avere una sola residenza anagrafica che deve corrispondere

alla residenza effettiva. Ha rilevanza giuridica in materia di pubblicazioni

matrimoniali, celebrazione del matrimonio, notificazione di atti giudiziali,

ecc.) – domicilio (situazione giuridica determinata dal luogo ove il

soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Può

coincidere con la residenza o può essere situato altrove. Ha rilievo in

materia dell’aperture di successione mortis causa, dichiarazione di

fallimento dell’imprenditore commerciale, notificazione di atti giudiziali

quando sia conosciuta la residenza, ecc. Si può distinguere il domicilio

volontario, ossia liberamente scelto dal soggetto, da quello legalo, come

il minorenne domiciliato presso i genitori, e quello generale, ossia che si

riferisce a tutti gli affari e interessi di una persona, da quello speciale o

elettivo, cioè stabilito solo per determinati affari).

Casi di scomparsa di una persona diversi dalla morte: scomparsa

 (situazione di fatto, corrispondente all’allontanamento dall’ultimo

domicilio unitamente alla mancanza di notizie. Le conseguenze sono che

lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare diritti, vi sarà la

nomina di un curatore su istanza del tribunale da parte di chiunque

interessato o dal P.M. per la conservazione del suo patrimonio, art. 48) –

assenza (situazione de diritto, quindi dichiarata con provvedimento

giudiziale e si ha quando la scomparsa si protrae per 2 anni, chiunque

vanti diritti sui beni lasciati dallo scomparso può ottenere la

dichiarazione d’assenza del soggetto, art. 49. Il patrimonio dell’assente

viene devoluto provvisoriamente a coloro ai quali spetterebbe l’eredità

dell’assente, che avrà l’amministrazione dei beni, la rappresentanza e il

godimento delle rendite. L’assenza opera solo nel campo dei diritti

patrimoniali. L’assenza cessa con il ritorno dell’assente, o con la prova

che egli è vivente o per accertamento della morte o dichiarazione di

morte presunta) – dichiarazione di morte presunta (dichiarata su istanza

del tribunale da parte del P.M. o da chi interessato, se la sua scomparsa

si è protratta per 10 anni. Gli effetti riguardano sia il campo dei diritti

patrimoniali che personali. In caso di ritorno o prova dell’esistenza gli

effetti cessano ex nunc, i beni vengono restituiti nello stato in cui si

trovano al momento del suo ritorno e l’eventuale matrimonio è nullo

salvo i suoi effetti civili).

UD3 “Le persone giuridiche”

Associazione: complesso organizzato di persone fisiche riunite per il

 conseguimento di uno scopo e nelle quali predomina l’elemento

personale, la volontà e lo scopo sono interni. Si costituiscono mediante la

stipula da parte degli associati di un contratto che deve necessariamente

essere redatto per atto pubblico, art. 14. All’atto costitutivo si

accompagna normalmente uno statuto, che contiene le norme di

organizzazione e funzionamento dell’ente.

Fondazione: ente destinato dalla volontà di un fondatore alla cura dei

 beni legati ad una determinata opera, e in cui predomina l’elemento

patrimoniale, la volontà e lo scopo sono esterni. Si costituisce mediante

un negozio di fondazione che è unilaterale del fondatore/i che può essere

contenuto in un atto pubblico (tra vivi) o in un testamento.

Comitato: è un ente di fatto (ma può anche chiedere il riconoscimento)

 composto da un gruppo di persone detti promotori che, tramite

contratto, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il

raggiungimento di uno scopo collettivo ed esterno ai promotori, di solito

di interesse pubblico. I fondi una volta raccolti non appartengono agli

oblatori, ossia coloro che hanno effettuato l’offerta, né ai singoli

appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo

per cui sono stati raccolti. Responsabilità verso gli oblatori: i componenti

del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli

oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo

scopo prestabilito. Responsabilità verso i terzi creditori: tutti i

componenti del comitato, non solo quelli che hanno agito, sono

responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal

comitato. Gli oblatori non sono mai responsabili, i creditori possono solo

pretendere che l’oblatore promittente, ossia colui che si è impegnato a

versare un’offerta al comitato, tenga fede all’impegno.

Gli organi: l’organo è un elemento intrinseco della persona giuridica che

 agisce attraverso di esso, direttamente in nome proprio e per proprio

conto e si avrà rappresentanza organica ossia la volontà di una pluralità

d’individue sostituisce la volontà di un altro soggetto che altrimenti non

potrebbe esprimersi. Gli amministratori sono organi esecutivi comuni ad

ogni persona giuridica, mediante i quali essa manifesta la propria

volontà ed entra in relazioni giuridiche con gli alti soggetti, essi sono

responsabili verso l’associazione secondo le regole del mandato, art. 18.

L’assemblea è l’organo deliberativo delle sole associazioni a cui spetta

ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina e all’attività dell’ente

e delibera secondo il principio maggioritario, la decisione, anche se

proveniente da più associati, è unica in quanto costituisce un atto

complesso, il c.d. atto collegiale.

Riconoscimento: gli enti acquistano la personalità giuridica con il

 riconoscimento che si ha con l’iscrizione nel registro delle persone

giuridiche, istituito presso le prefetture. Il prefetto verificherà che lo

scopo sia possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato alla realizzazione

dello scopo. In caso affermativo deve provvedere all’iscrizione entro 120

giorni dalla data di presentazione della domanda, acquistando così

un’autonomia patrimoniale perfetta.

Enti non riconosciuti: agli enti che non richiedono il riconoscimento

 l’ordinamento giuridico riconosce una certa soggettività giuridica, ossia

una certa autonomia patrimoniale ed amministrativa riconoscendo così

la loro natura di centri d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

La loro autonomia patrimoniale è imperfetta, perché pur esistendo un

fondo comune, per soddisfare le obbligazioni dell’ente non riconosciuto

sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito

in nome e per conto dell’associazione medesima, art. 38, dunque delle

obbligazioni dell’ente risponderanno i singoli associati.

ONLUS o enti no-profit: sono gli enti senza scopo di lucro che godono di

 un trattamento di favore per quanto attiene soprattutto al regime fiscale,

con il d.lgs 460/1997 sono stato individuate le ONLUS (organizzazioni

non lucrative di utilità sociale), cui ha riconosciuto un trattamento

privilegiato. Possono acquisire tale qualifica le associazioni, fondazioni,

comitati, ecc.

Dimora: luogo nel quale si trova il soggetto, anche in via transitoria

 ovviamente occorre una certa durata. Ha scarso rilievo giuridico ed è

presa in considerazione solo quando

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sica Salvatore.
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