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MAGGIORE, QUANTO PIU’ TALI INSTALLAZIONI SONO ALTE O INVASIVE,

poiché nocive o pericolose.

Una delle materie più importanti è quella sulle DISTANZA TRA

COSTRUZIONI, che è disciplinata sia dai regolamenti comunali sia dal codice

civile, dove viene stabilito che la distanza minimizza è di 3 METRI tra

costruzioni su FONDI FINITIMI.

L’obbiettivo di questa norma è quello di impedire la realizzazione tra

costruzioni poste su fondi finitimi di intercapedini troppo ridotte che possono

essere un pericolo per l’igiene edilizia.

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Nel caso in cui il regolamento comunale è richiamato dal codice, allora il

proprietario danneggiato dopo la violazione della norma ha diritto alla

rimozione dell’opera e al risarcimento del danno; se invece il regolamento

comunale non è richiamato allora il proprietario danneggiato ha solo ild ritto al

risarcimento del danno, e non anche alla rimozione dell’opera.

Dobbiamo ricordare anche la COMUNIONE FORZOSA DEL MURO, dove il

proprietario di un fondo contiguo al muro altrui, poso ad una distanza inferiore

a 1 metro e mezzo, può ottenere una sentenza costitutiva per cui il muro che

è posto sul confine oppure ad una distanza inferiore a 1 metro e mezzo

diventa comune, previo pagamento di metà del valore del suolo e del muro;

oppure può far combaciare le due opere murarie -> parliamo della c.d.

COSTRUZIONE IN ADERENZA dove i due manufatti sono aderenti però

ognuno ha il proprio sostegno statico.

Un’altra normativa in materia di rapporti di vicinato riguarda L’APERTURA DI

LUCI E DI VEDUTE. L’APERTURA si distingue in LUCI e VEDUTE.

Le LUCI soni quelle che per la loro caratteristica costruttiva non consentono

di affacciarsi, consentendo solo il passaggio di luce e di aria; invece le

VEDUTE sono quelle aperture che consentono l’affaccio ed una visuale,

diretta, laterale, obliqua.

Le disposizioni in materia vanno sia. Tutelate il proprietario dell’immobile di

ricevere aria e luce, e sia l’esigenza del proprietario vicino di essere esposto

a curiosità altrui. Tali disposizioni hanno anche funzione sociali tutelando sia

la salute che il diritto alla privacy.

Altri rapporti di vicinato riguardano LE ACQUE che esistono sul fondo che

sono oggetto di proprietà. E il proprietario del fondo ha il diritto sia di utilizzare

l’acqua per bisogni del proprio fondo, sia di utilizzarla commercialmente.

Inoltre il proprietario del fondo ha il diritto allo sfruttamento anche delle acqua

sotterranee, che con siete di portarle in superficie. E’ fatto inoltre divieto di

divertere e di deviare il corso d’acqua a danno del vicino.

E’ fatto divieto di pregiudicare le falde acquifere e quindi di emergere o di

tagliare le vene idriche, che mirano a garantire l’interesse privato al maggior

godimento possibile, in proporzione alle esigenze del proprio fondo e

dell’acqua.

Attengono ai rapporti di vicinavo anche lo STILLICIDIO e gli SCOLI. Se il

proprietario ha il diritto di allo sfruttamento dell’acqua, ha anche l’obbligo di

costruire tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel loro terreno, dato

che non le si può far cadere nel fondo del vicino.

Inoltre il proprietario deve ricevere le acque che scolano naturalmente e il

proprietario inferiore non può impedire lo scolo, ne però il proprietario del

fondo superiore può renderlo più gravoso, ad esempio andando a canalizzare

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gli scoli nel fondo altrui. La norma però non mira ad tutelare la natura, ma

sono sempre norme derogabili dai privati.

Inoltre se si va a modificare il deflusso delle acque per opere di sistemazione

agraria, al proprietario del fondo pregiudicato spetterà un’indennità, e quindi

una somma di denaro e non il ripristino dello stato naturale dei luoghi.

Un’ulteriore regolamentazione dei rapporti di vicinato tra fondi finitimi è

L’ACESSO e IL PASSAGGIO NEL FONDO.

In alcuni casi previsti tassativamente dalla legge viene limitato quello che è

LO IUS EXCLUDENDI OMNES ALIOS che è radicato nel diritto di proprietà.

Il proprietario di un fondo è tenuto a permettere l’accesso di terzi al fondo per

l’esercizio della caccia e per il compimento di opere necessarie al vicino (ad

esempio per la necessità di costruire o riaprire un muro), oppure per il

recupero della cosa del vicino che si trova accidentalmente nella proprietà

altrui oppure del suo animale che si trova sul fondo altrui perchè sfuggito

dalla custodia.

Un’altro fenomeno che interessa i rapporti di vicinato sono le IMMISSIONI.

L’art 844 presenta dei criterio attraverso i quali si va a regolare il conflitto tra

usi incompatibili di fondi vicini, provocato dalla propagazione da un altro

fondo di sostanze o di attività. Pensiamo alle immissioni di fumo, di calore o

ai rumori.

L’articolo 844 va a stabilire il principio secondo cui ogni proprietario deve

sopportare le attività altrui le cui conseguenze si propaghino da un fondo

all’altro.

Il limite insopprimibile dell’immissione è dato dalla normale tollerabilità, infatti

il proprietario del fondo vicino può impedire le immissioni se superano il

normale limite della tollerabilità.

Nel caso di IMMISSIONE INTOLLERABILE dobbiamo distinguere: se il

giudice ritiene prevalenti le ragioni proprietarie allora l’immissione è illecita e

al danneggiato spetta la tutela inibitoria e risarcitoria, in altre parole gli spetta

il risarcimento del danno e l’eliminazione del fatto immissivo;

Se invece il giudice definisce che sono prevalenti le ragioni della produzione

definendo impossibile un adeguamento degli interessi, consente l’immissione

e assicura un’indennizzo al proprietario del fondo immesso.

Sicuramente la funzione principale dell’art 844 è quella di proteggere il

godimento fondiario e non di proteggere le persone dall’attività delle

immissioni altrui. La ratio dell’articolo è quella di proteggere bene non

patrimoniali come la salute e l’ambiente o la qualità della vita.

Un altro profilo che il codice disciplina in materia di rapporto di vicinato sono

gli atti di emulazione. E’ infatti definito che il proprietario non può compiere

atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestie

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ad altri. Ad esempio è vietato poichè è una atto emulativo, piantare alberi

senza apprezzabile utilità per il proprietario, solo per togliere luce e panorama

al vicino.

La COMUNIONE si ha quando il diritto di proprietà o altro diritto reale su

stesso bene appartiene a più persone, ossia i cosiddetti COMUNISTI.

Il concetto di comunione rientra nel concetto generale di contitolarità di diritti.

Però non tutti i diritti possono rientrare nel mondo della comunione, ad

esempio i diritti della personalità non possono essere suddivisi tra più

individui.

Secondo la giurisprudenza dominante la contitolairtà riguarderebbe la materia

delle obbligazioni solidali. Però c’è da definire che comune i condebitori o i

conceditori, oppure i coaffittuari vanno a formare un gruppo legato da

un’interesse comune, consistente nell’utilizzo di un bene: così che a tali

fattispecie, almeno per l’organizzazione del gruppo comunitario a tal fine,

dovrebbero essere applicate le norme sulla comunione di cui gli articolo 1100

e seguenti del codice civile.

Inoltre negli ordinamenti di stampo romanistico la comunione è vista con

disfavore quale modello economico di sfruttamento dei beni, poiché

eccezione al principio della pienezza e dell’esclusività della proprietà;

sembrando essere più aperta al diritto potestativo di scioglimento dal quale

consegue la divisione del bene in porzioni.

La comproprietà concede a ciascun contitolare il diritto di godere di tutte le

utilità che il bene può fornire, e questo suo diritto non corrisponde ad una

parte qualsiasi del bene, ma ad una quota ideale del bene stesso, ad

esempio un terzo oppure la metà.

Quindi si ha la conseguenza che la comproprietà non è una proprietà divisa

ma ha le stesse qualità, ad eccezione dell’esclusività, della proprietà,

essendo dotata anche di elasticità. Quindi nel caso caso in cui uno dei

comproprietari venga meno allora le altre quote si espandono.

Sul piano dell’individuazione della fattispecie è un fenomeno o che ha affinità

sia con il condominio che con la società, dai quali deve essere fatta una

distinzione. Si ha CONDOMINIO quando la comunione di più persone sul

suolo e su alcune parti dell’edificio coesiste con la proprietà esclusiva dei

piani o di porzioni di piani.

Invece la comunione cede lo spazio alla società quando lo scopo di

godimento delle cose comuni si aggiunge all’esercizio volontario di un’attività

volta alla produzione e allo scambio.

Esistono altri tipi di comunione che si allontana dalla comunione di cui si

tratta e sono ad esempio: LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE dove diversi

componenti della famiglia svolgono un’attività di lavoro coordinata sotto un

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capo; oppure la COMUNIONE EREDITARIA DEI COEREDI SUL

PATRIMONIO DEL DEFUNTO.

Dobbiamo distinguere poi la COMUNIONE VOLONTARIA che si costituisce

per accordo dei partecipanti; poi c’è la COMUNIONE INCIDENTALE che è

quella che si costituisce per atto indipendente dalla volontà dei partecipanti.

Invece COMUNIONE ORDINARIA è quella dove ogni partecipante può

chiedere la divisione; mentre COMUNIONE FORZATA è quella in cui ai

partecipanti è vietato chiedere la divisione.

Infine sotto l’aspetto oggettivo, la COMUNIONE PROPRIA individua la

comunione il cui oggetto è suscettibile di godimento; dicasi invece

COMUNIONE IMPROPRIA quella che non ha le caratteristiche suddette. (Es:

diritto relativo (?))

La disciplina giuridica della comunione evidenzia che l’interesse del singolo

comunista è subordinato a quello del gruppo.

La fonte principale per la disciplina del rapporto di comunione

è la volontà dei costituenti, vengono poi le norme legislative speciali per i vari

tipi di comunione e infine si applicano le norme generali contenute

nell’articolo 1100.

I DIRITTI DEI SINGOLI COMUNISTI consistono: nel diritto all’uso della cosa

comune, senza alterarne la destinazione; nel diritto di disposizione della

quota, infatti ogni partecipante può disporre della sua quota, alienandola o

ipotecandola; nel diritto al godimento degli utili.

Per le decisioni si ap

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A.A. 2023-2024
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sessaalessia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sica Salvatore.