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MAGGIORE, QUANTO PIU’ TALI INSTALLAZIONI SONO ALTE O INVASIVE,
poiché nocive o pericolose.
Una delle materie più importanti è quella sulle DISTANZA TRA
COSTRUZIONI, che è disciplinata sia dai regolamenti comunali sia dal codice
civile, dove viene stabilito che la distanza minimizza è di 3 METRI tra
costruzioni su FONDI FINITIMI.
L’obbiettivo di questa norma è quello di impedire la realizzazione tra
costruzioni poste su fondi finitimi di intercapedini troppo ridotte che possono
essere un pericolo per l’igiene edilizia.
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Nel caso in cui il regolamento comunale è richiamato dal codice, allora il
proprietario danneggiato dopo la violazione della norma ha diritto alla
rimozione dell’opera e al risarcimento del danno; se invece il regolamento
comunale non è richiamato allora il proprietario danneggiato ha solo ild ritto al
risarcimento del danno, e non anche alla rimozione dell’opera.
Dobbiamo ricordare anche la COMUNIONE FORZOSA DEL MURO, dove il
proprietario di un fondo contiguo al muro altrui, poso ad una distanza inferiore
a 1 metro e mezzo, può ottenere una sentenza costitutiva per cui il muro che
è posto sul confine oppure ad una distanza inferiore a 1 metro e mezzo
diventa comune, previo pagamento di metà del valore del suolo e del muro;
oppure può far combaciare le due opere murarie -> parliamo della c.d.
COSTRUZIONE IN ADERENZA dove i due manufatti sono aderenti però
ognuno ha il proprio sostegno statico.
Un’altra normativa in materia di rapporti di vicinato riguarda L’APERTURA DI
LUCI E DI VEDUTE. L’APERTURA si distingue in LUCI e VEDUTE.
Le LUCI soni quelle che per la loro caratteristica costruttiva non consentono
di affacciarsi, consentendo solo il passaggio di luce e di aria; invece le
VEDUTE sono quelle aperture che consentono l’affaccio ed una visuale,
diretta, laterale, obliqua.
Le disposizioni in materia vanno sia. Tutelate il proprietario dell’immobile di
ricevere aria e luce, e sia l’esigenza del proprietario vicino di essere esposto
a curiosità altrui. Tali disposizioni hanno anche funzione sociali tutelando sia
la salute che il diritto alla privacy.
Altri rapporti di vicinato riguardano LE ACQUE che esistono sul fondo che
sono oggetto di proprietà. E il proprietario del fondo ha il diritto sia di utilizzare
l’acqua per bisogni del proprio fondo, sia di utilizzarla commercialmente.
Inoltre il proprietario del fondo ha il diritto allo sfruttamento anche delle acqua
sotterranee, che con siete di portarle in superficie. E’ fatto inoltre divieto di
divertere e di deviare il corso d’acqua a danno del vicino.
E’ fatto divieto di pregiudicare le falde acquifere e quindi di emergere o di
tagliare le vene idriche, che mirano a garantire l’interesse privato al maggior
godimento possibile, in proporzione alle esigenze del proprio fondo e
dell’acqua.
Attengono ai rapporti di vicinavo anche lo STILLICIDIO e gli SCOLI. Se il
proprietario ha il diritto di allo sfruttamento dell’acqua, ha anche l’obbligo di
costruire tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel loro terreno, dato
che non le si può far cadere nel fondo del vicino.
Inoltre il proprietario deve ricevere le acque che scolano naturalmente e il
proprietario inferiore non può impedire lo scolo, ne però il proprietario del
fondo superiore può renderlo più gravoso, ad esempio andando a canalizzare
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gli scoli nel fondo altrui. La norma però non mira ad tutelare la natura, ma
sono sempre norme derogabili dai privati.
Inoltre se si va a modificare il deflusso delle acque per opere di sistemazione
agraria, al proprietario del fondo pregiudicato spetterà un’indennità, e quindi
una somma di denaro e non il ripristino dello stato naturale dei luoghi.
Un’ulteriore regolamentazione dei rapporti di vicinato tra fondi finitimi è
L’ACESSO e IL PASSAGGIO NEL FONDO.
In alcuni casi previsti tassativamente dalla legge viene limitato quello che è
LO IUS EXCLUDENDI OMNES ALIOS che è radicato nel diritto di proprietà.
Il proprietario di un fondo è tenuto a permettere l’accesso di terzi al fondo per
l’esercizio della caccia e per il compimento di opere necessarie al vicino (ad
esempio per la necessità di costruire o riaprire un muro), oppure per il
recupero della cosa del vicino che si trova accidentalmente nella proprietà
altrui oppure del suo animale che si trova sul fondo altrui perchè sfuggito
dalla custodia.
Un’altro fenomeno che interessa i rapporti di vicinato sono le IMMISSIONI.
L’art 844 presenta dei criterio attraverso i quali si va a regolare il conflitto tra
usi incompatibili di fondi vicini, provocato dalla propagazione da un altro
fondo di sostanze o di attività. Pensiamo alle immissioni di fumo, di calore o
ai rumori.
L’articolo 844 va a stabilire il principio secondo cui ogni proprietario deve
sopportare le attività altrui le cui conseguenze si propaghino da un fondo
all’altro.
Il limite insopprimibile dell’immissione è dato dalla normale tollerabilità, infatti
il proprietario del fondo vicino può impedire le immissioni se superano il
normale limite della tollerabilità.
Nel caso di IMMISSIONE INTOLLERABILE dobbiamo distinguere: se il
giudice ritiene prevalenti le ragioni proprietarie allora l’immissione è illecita e
al danneggiato spetta la tutela inibitoria e risarcitoria, in altre parole gli spetta
il risarcimento del danno e l’eliminazione del fatto immissivo;
Se invece il giudice definisce che sono prevalenti le ragioni della produzione
definendo impossibile un adeguamento degli interessi, consente l’immissione
e assicura un’indennizzo al proprietario del fondo immesso.
Sicuramente la funzione principale dell’art 844 è quella di proteggere il
godimento fondiario e non di proteggere le persone dall’attività delle
immissioni altrui. La ratio dell’articolo è quella di proteggere bene non
patrimoniali come la salute e l’ambiente o la qualità della vita.
Un altro profilo che il codice disciplina in materia di rapporto di vicinato sono
gli atti di emulazione. E’ infatti definito che il proprietario non può compiere
atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestie
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ad altri. Ad esempio è vietato poichè è una atto emulativo, piantare alberi
senza apprezzabile utilità per il proprietario, solo per togliere luce e panorama
al vicino.
La COMUNIONE si ha quando il diritto di proprietà o altro diritto reale su
stesso bene appartiene a più persone, ossia i cosiddetti COMUNISTI.
Il concetto di comunione rientra nel concetto generale di contitolarità di diritti.
Però non tutti i diritti possono rientrare nel mondo della comunione, ad
esempio i diritti della personalità non possono essere suddivisi tra più
individui.
Secondo la giurisprudenza dominante la contitolairtà riguarderebbe la materia
delle obbligazioni solidali. Però c’è da definire che comune i condebitori o i
conceditori, oppure i coaffittuari vanno a formare un gruppo legato da
un’interesse comune, consistente nell’utilizzo di un bene: così che a tali
fattispecie, almeno per l’organizzazione del gruppo comunitario a tal fine,
dovrebbero essere applicate le norme sulla comunione di cui gli articolo 1100
e seguenti del codice civile.
Inoltre negli ordinamenti di stampo romanistico la comunione è vista con
disfavore quale modello economico di sfruttamento dei beni, poiché
eccezione al principio della pienezza e dell’esclusività della proprietà;
sembrando essere più aperta al diritto potestativo di scioglimento dal quale
consegue la divisione del bene in porzioni.
La comproprietà concede a ciascun contitolare il diritto di godere di tutte le
utilità che il bene può fornire, e questo suo diritto non corrisponde ad una
parte qualsiasi del bene, ma ad una quota ideale del bene stesso, ad
esempio un terzo oppure la metà.
Quindi si ha la conseguenza che la comproprietà non è una proprietà divisa
ma ha le stesse qualità, ad eccezione dell’esclusività, della proprietà,
essendo dotata anche di elasticità. Quindi nel caso caso in cui uno dei
comproprietari venga meno allora le altre quote si espandono.
Sul piano dell’individuazione della fattispecie è un fenomeno o che ha affinità
sia con il condominio che con la società, dai quali deve essere fatta una
distinzione. Si ha CONDOMINIO quando la comunione di più persone sul
suolo e su alcune parti dell’edificio coesiste con la proprietà esclusiva dei
piani o di porzioni di piani.
Invece la comunione cede lo spazio alla società quando lo scopo di
godimento delle cose comuni si aggiunge all’esercizio volontario di un’attività
volta alla produzione e allo scambio.
Esistono altri tipi di comunione che si allontana dalla comunione di cui si
tratta e sono ad esempio: LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE dove diversi
componenti della famiglia svolgono un’attività di lavoro coordinata sotto un
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capo; oppure la COMUNIONE EREDITARIA DEI COEREDI SUL
PATRIMONIO DEL DEFUNTO.
Dobbiamo distinguere poi la COMUNIONE VOLONTARIA che si costituisce
per accordo dei partecipanti; poi c’è la COMUNIONE INCIDENTALE che è
quella che si costituisce per atto indipendente dalla volontà dei partecipanti.
Invece COMUNIONE ORDINARIA è quella dove ogni partecipante può
chiedere la divisione; mentre COMUNIONE FORZATA è quella in cui ai
partecipanti è vietato chiedere la divisione.
Infine sotto l’aspetto oggettivo, la COMUNIONE PROPRIA individua la
comunione il cui oggetto è suscettibile di godimento; dicasi invece
COMUNIONE IMPROPRIA quella che non ha le caratteristiche suddette. (Es:
diritto relativo (?))
La disciplina giuridica della comunione evidenzia che l’interesse del singolo
comunista è subordinato a quello del gruppo.
La fonte principale per la disciplina del rapporto di comunione
è la volontà dei costituenti, vengono poi le norme legislative speciali per i vari
tipi di comunione e infine si applicano le norme generali contenute
nell’articolo 1100.
I DIRITTI DEI SINGOLI COMUNISTI consistono: nel diritto all’uso della cosa
comune, senza alterarne la destinazione; nel diritto di disposizione della
quota, infatti ogni partecipante può disporre della sua quota, alienandola o
ipotecandola; nel diritto al godimento degli utili.
Per le decisioni si ap