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CELEBRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

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Il matrimonio religioso acquista effetti civili mediante un collegamento tra

celebrazione canonica ed ordinamento statuale. Il matrimonio concordatario

deve essere preceduto dalle pubblicazioni

affisse alle porte della chiesa parrocchiale e da quelle affisse alla casa

comunale. Trascorso il periodo senza che vi siano state opposizioni, l’ufficiale

di stato civile rilascia nulla osta alla celebrazione del matrimonio. La

celebrazione avviene secondo il rito cattolico e il parroco ha l’obbligo di dar

lettura degli art.143,144,147 sui diritti e doveri dei coniugi, una mancanza non

comporta invalidità. Al termine il celebrante compila l’atto di matrimonio in

doppio originale.

Il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico produce gli effetti

del matrimonio civile dal giorno della celebrazione se trascritto. Il parroco

trasmette uno dei due originali

all’ufficiale di stato civile del comune, immediatamente o entro 5 giorni dalla

celebrazione, questi entro 24 ore dalla ricezione deve provvedere alla

trascrizione. Oltre alla trascrizione tempestiva,

abbiamo la trascrizione tempestiva ritardata, dovuta alla presenza di

possibilità di errori e quindi l’ufficiale di stato prende tempo per poter svolgere

le dovute indagini, e la trascrizione tardiva, che per metto a uno dei due

contraenti di poter effettuare la trascrizione con il consenso dell’altro

in un secondo momento, conservando però nel periodo che va dal momento

della celebrazione al momento della trascrizione, lo stato libero

ininterrottamente.

IL MATRIMONIO DEI CULTI ACATTOLICI CON EFFETTI CIVILI

Il matrimonio acattolico consiste in un matrimonio celebrato dinanzi a ministro

di culto diverso da quello cattolico (art.83). I presupposti necessari per

l’efficacia civile s’individuano nella capacità del ministro del culto, nella

dichiarazione delle parti all’ufficiale di stato civile di voler contrarre matrimonio

religioso valido agli effetti civili e nell’autorizzazione di quest’ultimo. Il

matrimonio acquista efficacia civile in forza della trascrizione.

I rapporti interni della famiglia si configurano come “equilibrio delle libertà” o

meglio dei diritti fondamentali, in funzione di una loro espansione sia pure nel

segno del rispetto e della solidarietà poiché il singolo, calato nel contesto

sociale e della famiglia, è necessariamente legato agli altri dai “doveri di

solidarietà politica, economica e sociale” e dunque familiare. La legge 19

maggio 1975 n°151, di riforma del diritto di famiglia si è posta il dichiarato

intento di adeguare la previgente disciplina alle norme costituzionali.

Abbiamo quindi la rivalutazione del modello

associativo nell’assetto dei rapporti coniugali e familiari, con l’affermazione

della posizione paritaria, sul piano morale, sociale e giuridico di tutti i membri

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della famiglia; il principio solidaristico di collaborazione di tutti i componenti

della famiglia e nell’interesse della famiglia;

una più accentuata strumentalizzazione dei rapporti patrimoniali alla

realizzazione di quelli personali; la parificazione della filiazione.

La solenne dichiarazione contenuta nell’articolo 143 secondo cui “con il

matrimonio il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti assumono i

medesimi doveri”, il legislatore è andato ad affermare l’eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi nei rapporti personali e patrimoniali reciproci e dei

genitori nei rapporti personali e patrimoniali con i figli.

I SINGOLI DOVERI

A) FEDELTA’: va intesa come dedizione fisica e spirituale di un coniuge

all’altro. È giustificato individuarne il contenuto nell’impegno di non tradire la

fiducia che ciascun coniuge ripone nell’altro;

B) ASSISTENZA MORALE E MATERIALE: assume il contenuto di reciproca

attesa di aiuto e cura in ogni circostanza. Si traduce nell’obbligazione di

conferire i mezzi economici necessari perché entrambi i coniugi godano del

medesimo tenore di vita

indipendentemente dalla consistenza patrimoniale di ciascuno;

C) COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA: si esprime con

il richiamo a quei doveri d’impegno e di sacrificio necessari alla realizzazione

tra i coniugi della comunione di vita materiale e spirituale;

D) DOVERE DI COABITAZIONE: può essere intesa sia come convivenza

materiale, sessuale e morale, sia come ristretto di comunanza fisica nel luogo

in cui si svolge la vita coniugale;

E) DOVERE DI CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA: ciascun

componente deve

contribuire in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o

casalingo.

La parità dei coniugi si manifesta con pienezza nel principio della necessità

dell’accordo nel governo della famiglia per decisioni riguardanti gli stessi

coniugi o di quelle concernenti i figli soggetti alla potestà dei genitori. È l’unica

regola che può garantire una partecipazione a pari titolo nella conduzione di

vita familiare ed è l’unica compatibile con i principi di eguaglianza e pari

dignità.

I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza familiare (art.144).

Con il termine residenza si fa riferimento al luogo o ai luoghi dove si svolge la

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vita in comune della famiglia, per assicurare, soprattutto in presenza di figli,

un’armoniosa vita familiare. Nell’art.145 si regola l’intervento del giudice nel

caso in cui i coniugi non riescano a concordare una decisione comune

su uno degli affari essenziali della famiglia.

Il giudice svolge un’attività conciliativa, se soltanto uno dei coniugi chiede il

suo intervento tentando di aiutare gli stessi coniugi a individuare una

soluzione concordata. Se ciò risulta impossibile, il giudice può sostituire la

sua volontà a quella

dei coniugi.

L’art.146 sospende il diritto all’assistenza morale e materiali nei confronti del

coniuge che si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta

tornarvi. Il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge in questione

nella misura idonea a garantire gli obblighi di contribuzione.

La norma enumera come ipotesi di giusta causa di allontanamento, la

proposizione

della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento del

matrimonio.

In seguito al matrimonio, la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito

e lo conserva finchè non passa a nuove nozze. I figli legittimi assumono nella

tradizione italiana il cognome del padre e quindi anche la moglie assume il

cognome del marito per facilitare l’individuazione di quel nucleo familiare. A

norma delle vigenti leggi sulla cittadinanza, la donna italiana che sposa uno

straniero può acquistare la cittadinanza del marito, pur continuando a

mantenere la propria (doppia cittadinanza). Il coniuge straniero o apolide di

cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo 6 mesi di

residenza legale in Italia o, se è all’estero, dopo 3 anni dalla data di

matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.

La patria potestà è stata sostituita con la potestà di entrambi i genitori. Ciò è

dovuto all’eguale responsabilità dei genitori nei riguardi della prole per il fatto

della procreazione. Questo principio si affianca al principio dell’eguale

responsabilità dei coniugi nelle funzioni di governo della famiglia. Rilevante

significato assume il richiamo alle capacità, inclinazioni naturale e alle

aspirazioni dei figli che devono guidare i genitori nell’adempimento dei

fondamentali doveri di istruire ed educare la prole. Anche il figlio è chiamato a

contribuire in relazione alle proprie sostanze e capacità. L’obbligo al

mantenimento non cessa con la maggiore età ma solo nel momento in cui il

destinatario abbia acquistato un’indipendenza patrimoniale che gli consenta

di distaccarsi dall’originario nucleo familiare.

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Nel nostro ordinamento l’unità della famiglia riceve tutela soltanto se assicuri

all’individuo nel

gruppo familiare l’armonico sviluppo della personalità e la garanzia dei diritti

di libertà e di dignità umana.

Se viene a mancare, cade l’interesse della collettività al mantenimento della

sua

coesione. Divorzio e separazione personale dei coniugi appaiono come gli

estremi mezzi di tutela.

La separazione di fatto è la separazione che corrisponde alla cessazione

della convivenza tra i coniugi senza alcuna formalizzazione dinanzi al giudice.

Secondo l’opinione prevalente la separazione di fatto di per sé è prima di

effetti e nel nostro ordinamento assume rilievo solo la separazione legale.

La separazione legale è quella che consegue ad un procedimento disciplinato

e regolamentato dalla legge.

La separazione legale può essere chiesta anche quando si verificano fatti tali

da rendere intollerabile la convivenza per i coniugi oppure da recare

pregiudizio all’educazione della prole.

La separazione legale può essere giudiziale ossia pronunciata dal giudice,

oppure consensuale cioè concordata dai coniugi.

In entrambi i casi, i coniugi si presentano dal presidente del tribunale per

tentare la conciliazione. In caso di fallimento il presidente emetterà dei

provvedimenti temporanei ed urgenti in favore dei coniugi e della prole, che

andranno a regolari i rapporti personali e patrimoniali fino alla pronunzia

finale della separazione.

Nella separazione giudiziale, il regolamento degli effetti viene determinato dal

giudice. In sede di separazione consensuale, i coniugi presentano un

regolamento concordato dei futuri rapporti tra i coniugi e con la prole affinchè

venga omologato dal tribunale.

Il giudice pretende modifiche nell’interesse della prole nonché della

valutazione

di legittimità, liceità, ma anche meritevolezza della tutela dell’accordo.

Vige il principio della non

ingerenza del giudice per quanto concerne le cause della crisi coniugale.

L’art.151 afferma che la separazione può essere chiesta da entrambi i coniugi

o da uno soltanto, adducendo l’esistenza di una causa che rende intollerabile

la prosecuzione della convivenza o reca grave pregiudizio all’educazione

della prole. Talune visioni riconducono la normativa riformata negli schemi

della separazione colpevole poiché il giudice, pronunziando la separazione,

dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. Ma ciò viene

19

smentit

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A.A. 2023-2024
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sessaalessia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sica Salvatore.