DIRITTO PRIVATO 16.09
CAP. 1 - L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Gli individui hanno bisogno di ordinare i loro comportamenti con delle regole, af nché ciascuno possa,
nel rispetto di esse, manifestare la propria libertà
↓
Ordinamento giuridico : sistema omogeneo e coerente ;
complesso di regole e di principi ordinati, in conformità dei valori prescelti,
per essere rapportati a una collettività di individui ;
“diritto oggettivo”
destinato a tutta la collettività
≠ Bisogna fare una distinzione tra “diritto naturale” (complesso di regole non
“diritto soggettivo” scritte, che sorreggono l’ordine naturale dei rapporti umani, fondato
riferito ai poteri riconosciuti ai sull’uguaglianza) e “diritto ingiusto” (contrario alla natura delle relazioni
soggetti, per la realizzazione di umane)
interessi, proprio dal “d.o” L’ordinamento non è giusto, ma è un sistema di regole accettate dalla
meritevoli di tutela collettività e tra loro coordinate sulla base di rapporti prestabiliti
che possono essere giusti/non giusti
↓
si parla di fatti “leciti” o “illeciti” secondo la conformità ai modelli di
comportamento individuati dall’ordinamento
le “regole giuridiche” devono essere : 1 accettate dalla collettività
2 necessarie per la convivenza fra gli appartenenti della
↓ collettività
3 posta in essere dagli organi (*) ai quali la collettività ha
↓ attribuito il potere di formarla )
(* = fonti dell’ordinamento
↓
si esprimono attraverso le “disposizioni normative” : testo legislativo che rappresenta la formulazione
linguistica attraverso la quale si individua il
comportamento
DISTINZIONE PER STRUTTURA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
la sua struttura dipende dalla natura della prescrizione : se regola (descrive un fatto speci co,
descrivendone la disciplina astratta) o principio (descrive qualcosa di astratto, non speci co)
↓
= enunciazione normativa di una situazione tipo, che si può riscontrare molte volte
(“fattispecie astratta”) ; in contrapposizione si ha “fattispecie concreta” .
caratteristiche
1 percettive : esprimono un precetto, la prescrizione di un comportamento, il suo contenuto
2 coattive : la necessità che la disposizione sia osservata, l’attuazione non può essere posta in
dubbio
3 sanzionabili : (violazione sanzione) conseguenze negative a carico del trasgressore
→
4 generali : rivolta ad una generalità di individui (es. cittadini)
5 astratte : è ipotetica, cioè riferibile a una molteplicità di ipotesi con gurabili nei casi concreti
(4-5) perché “tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, senza distinzioni”
DISTINZIONE PER NATURA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
fi fi fi fi
fanno riferimento alla caratteristica della norma ; le disposizioni normative, sebbene debbano essere
osservate, possono essere modi cate nel loro contenuto
1 derogabili : si consente un comportamento differente rispetto alla norma, al ne di realizzare i miei
interessi ; la deroga non è sempre possibile (es. rapporti contrattuali, ma quando previsto Cost.)
inderogabili : la modalità attuativa prevista è l’unica possibile
2 di diritto comune
di diritto speciale : detta regole particolari, a riferimento ad una particolare disciplina
3 eccezionali : si prevede un’eccezione a regole generali o ad altre leggi
CAP. 3 - L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE SUE PARTIZIONI
Cx
diritto pubblico
In questo gruppo si organizzano, nell’interesse di tutti, certe attività, attribuendo allo Stato (o agli
enti ad esso delegati) un potere che consente di imporre un comportamento ;
è un insieme di regole destinate a realizzare interessi generali (interessi pubblici)
Tecniche regolamentari di intervento : imposizione ai singoli determinati comportamenti
Partizioni : diritto costituzionale
diritto amministrativo
diritto penale
diritto processuale
diritto privato
Si disciplinano le relazioni che si creano fra gli individui che compongono la società, riconoscendo ad
ognuno dei poteri, ma sempre sulla base del riconoscimento di una posizione di eguaglianza ;
mira a regolare interessi particolari (interessi privati)
Tecniche regolamentari di intervento : meccanismi caratterizzati e fondati sulla libertà, autonomia e
eguaglianza
Partizioni : diritto civile
diritto commerciale
diritto del lavoro
diritto dei trasporti
- - - - - - - -
è un errore tener conto della distinzione per scomporre l’ordinamento in “due settori” indipendenti
↓
diritto pubblico : riguarda esclusivamente i rapporti e le attività dello Stato o degli enti pubblici che
attengono alle tipiche funzioni fondamentali (leg. , ese. , giudiz.)
diritto privato : si individua per le materie che regola (rapporti economici, personali e famigliari), per
gli strumenti tecnici (es. contratto e impresa) e per i principi sui quali si fonda
CAP. 9 - TUTELA GIURISDIZIONALE E PROVE (PROCESSO CIVILE)
Le situazioni soggettive si realizzano con l’attuazione spontanea dei soggetti
può capitare che altri ledano la mia situazione, o che essa sia contestata. Di ogni situazione deve
→
poter esser garantito l’effettivo esercizio
fi fi
se sono creditore di Andrea, devo poter vedere tutelato il
mio credito di fronte al suo inadempimento dell’obbligazione
↓
strumento giudiziale più comune
tutela delle situazioni soggettive attraverso gli organi predisposti dall’ordinamento, allo scopo di
chiedere giustizia
attore convenuto
- da l’impulso attraverso una domanda - possibilità di difendersi e di manifestare le ragioni
→
(azione) del suo comportamento
- interesse, ha la legittimazione ad agire - da richiesta del giudice, dimostra ciò che richiama
- chiede di respingere la domanda, opponendo le sue
ragioni
la tutela degli interessi si manifesta con il principio dispositivo : spetta al sogg. decidere se mettere
in moto, con l’azione, il processo civile e valutare il modo attraverso il quale dimostrare la fondatezza
della sua pretesa
onere della prova : è l’attore che deve dimostrare i fatti, mentre il
→ convenuto deve dimostrarne l’inef cacia
giudice
sulla base della domanda, emette un provvedimento, in forma di :
sentenza : atto nale del processo nel quale è formulato il giudizio dell’organo
giurisdizionale vengo condannato o no?
ordinanza : atto che provvede allo svolgimento del processo e per questo è
normalmente ordinatoria si rimette la questione delle parti dinanzi
alla Corte quando si pone un problema di leggittimità
decreto : provvedimento emesso quando non vi è contraddittorio ;
può essere rivisto, non diventa de nitivo diritto di famiglia
il giudice, chiamato a decidere, si pronuncia su quanto gli viene richiesto, secondo le prove ammesse
1 legali : atto pubblico (atto redatto da notaio o da un altro pubblico uf ciale autorizzato)
scrittura privata (qualunque documento scritto da un privato, e sottoscritto con rma
autografa dal soggetto interessato. Fa piena prova della provenienza delle
dichiarazioni se autenticata da notaio)
2 libere : testimonianza (dichiarazione orale eseguita da un terzo, davanti al giudice e sotto
giuramento, sui fatti attinenti al processo. Non è ammessa quando il
legislatore richiede una certa forma e quando il valore del contratto supera
5k lire)
3 storiche : attestano un fatto, si limitano a ricostruire la struttura di questo fatto
documentali, testimonianza, giuramento, confessione
fi fi fi fi fi
4 critiche o logiche : necessitano di un’elaborazione dell’autorità giurisdizionale che, attraverso la
conoscenza di un fatto noto, fa desumere la dimostrazione di un altro fatto
incerto, da provare (= presunzioni)
- - - - - -
il processo civile è disciplinato sotto la forma del procedimento di cognizione, di esecuzione (o
esecutivo) e del cautelare
procedimento di cognizione
- il giudice è chiamato a decidere chi ha ragione/torto, ha la funzione di individuare la disciplina del
diritto sostanziale applicabile
- “sentenza dichiarativa” : pronuncia di mero accertamento, scopo esclusivo di veri care quale sia la
situazione esistente
- “sentenza di condanna” : pronuncia che impone l’osservanza di quell’accertamento, quando preteso
dall’attore
- “sentenza costitutiva” : il provvedimento può costituire, modi care o estinguere una situazione
soggettiva ; all’accertamento si accompagna un mutamento della situazione
- fase di appello : terminato il procedimento, le parti possono chiedere che la sentenza emessa sia
riesaminata da un altro giudice
- “terzo grado” : innanzi alla C. di Cassazione ; non entra nel merito della questione perché non
valuta ma veri ca il precedente giudizio “decisione non più appellabile” = passata in giudicato, de nitiva
procedimento di esecuzione
la sentenza di condanna passata in giudicato è “titolo esecutivo” : atto nel quale risulta il contenuto e
l’esistenza di una pretesa e consegue l’assoggettamento alle misure coercitive per l’adempimento di
quella pretesa ↓
presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione, in cui
la pretesa di un sogg. può trovare attuazione coattivamente
procedimento cautelare
avviene quando nel corso del procedimento si manifesta il pericolo che i beni oggetto di
contestazione possano essere sottratti al giudizio vendita bene del quale reclamo il diritto di proprietà
procedimento di volontaria giurisdizione
caratterizzato dalla mancanza del contraddittorio perché la decisione non riguarda interessi di
con itto
si conclude con un decreto non de nitivo, avente natura di decreto
processi riguardanti famiglia : genitori chiedono
autorizzazione per vendere un bene al glio minore
CAP. 2 - FONTI DEL DIRITTO
fatti e atti idonei a produrre regole giuridiche
→
nei sistemi giuridici attuali vi sono due metodi di produzione delle regole :
1 precedente giudiziario : consiste nell’attribuire forza vincolante a decisioni intervenute su casi
analoghi a quello che si deve decidere
Paesi anglosassoni
→
2 atto legislativo : provvedimento il cui testo contiene regole di diritto, è stato emesso a seguito
di un procedimento più o meno complesso da un organo al quale è stata
riconosciuta l’autorità di legiferare
Paesi di tradizione romanistica
→
fl fi fi fi fi fi fi
In corrispondenza dei modi di produzione, si quali cano i sistemi giuridici secondo il loro grado di
apertura a fonti diverse da quelle tipiche :
sistema chiuso sistema aperto
riconosce natura di norma solo alle regole si da la possibilità al giudice di decidere
espressamente formulate dagli atti legisl. secondo principi di fonti anche extralegisl.
parlando di fonte, si fa riferimento ai soggetti/procedimenti da seguire per produrla (fonti di
produzione) e al modo di manifestarsi della regola (fonti di cognizione)
“fonti atto” “fonti fatto”
testi scritti tradizione consuetudini
ell’ordinamento italiano gli organi sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e altri (sogg.
→ n
pubblici, privati e sovranazionali) **pluralismo delle fonti
GERARCHIA DELLE FONTI l’ordine gerarchico si può rappresentare
attraverso una piramide, in cui si impone alle
fonti di grado inferiore di rispettare il
contenuto delle fonti superiori
internazionali, Trattato dell’UE
trattati
→
Gerarchia dei valori
( : si ispira alla gerarchia delle fonti )
l’ordine delle fonti rappresenta l’ordine di
importanza, scelta che un ordinamento fa con
riferimento ad una certa loso a di vita
Questo da luogo ai valori che l’ordinamento
intende tutelare e realizzare in via
preferenziale non è solo una scelta tecnica,
→
ma anche una scelta ideologica
1 Costituzione
2° dopoguerra società italiana si ribella a forme di autorità irrispettose di libertà e democrazia
→ ↓
(1948) a una eguaglianza formale si af anca una sostanziale
- e disposizioni costituzionali sono direttamente applicabili
l
- interpretazione costituzionalmente conforme : l’interprete deve non solo individuare il signi cato
delle disposizioni normative, ma anche di tutelare il valore che, nell’ordine gerarchico
dell’ordinamento, merita di essere salvaguardato
1 Trattati internazionali e Trattati istitutivi dell’UE
la Repubblica ammette limiti alla propria sovranità fonti sovranazionali af ancate alle nazionali
→
1 norme del diritto internazionale generalmente riconosciute : disposizioni di natura consuetudinaria,
insieme di principi che la società delle nazioni ha accettato come regole di convivenza civile
2 disposizioni previste dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali : espressione dei principi di
convivenza civile, ma non sono obbligatorie
3 CEDU : “disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo”
secondo la Corte Cost. queste hanno rango superiore alle disposizioni nazionali
2 leggi in senso stretto
atti a contenuto normativo approvati dai due rami del Parlamento, promulgati dal Pres. Rep. entro un
mese dall’approvazione e successivamente pubblicati nella Gazzetta Uf ciale
fi fi fi fi fi fi fi
2 atti legislativi
decreti legislativi : atti emanati dal Governo su delega delle Camere
decreti legge : provvedimenti aventi forza di legge, adottati dal Governo, in casi straordinari
presentati per l’approvazione alle Camere il giorno stesso in cui vengono predisposti
+ leggi regionali
2 regolamenti e direttive
- regolamenti UE (atti che conferiscono diritti e obblighi agli Stati membri allo stesso modo di una
comune legge nazionale. Funzione di disciplinare una determinata materia)
entrano direttamente a far parte dell’ordinamento giuridico senza discrezionalità
- direttive UE (atti emanati dagli organi dell’UE nelle materie in cui non è possibile pervenire a
una disciplina unitaria come per i regolamenti, ma è auspicabile una legislazione
interna che segua comuni indirizzi)
necessitano di una legge che le faccia entrare nell’ordinamento italiano
3 regolamenti
fonti sottordinate alla legge, prodotte dal Governo, Regioni, Province e Comuni ;
si regolano particolari materie già disciplinate dalla legge o altre non considerate da alcuna legge
4 usi e consuetudini
fonti non scritte e non statuali ; rapporto ripetuto nel tempo in modo costante con la convinzione che
si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso
rapporto codice civile e Costituzione
non vi è sempre una concordanza di valori es. diritto di famiglia
questo poneva l’interprete di fronte alla
necessità di comprendere quale fosse la Art. 143 “la donna è sogg. alla potestà famigliare”
norma da applicare e, se la Cost. potesse Art. 29 Cost “i coniugi sono uguali moralmente e giuridicamente”
essere direttamente applicabile nei no al 1975 (prima della riforma del dr di famiglia)
rapporti inter-privati
problema diretta applicabilità delle norme
→ Art. 32 diritto alla salute
il bene salute non ha bisogno di una norma che ne sancisca
l’immediata prescrittibilità, è direttamente applicabile
CAP. 4 - APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Interpretazione della legge : procedimento attraverso il quale si speci ca il signi cato delle
disp. normative e, per ciò, attraverso il quale si individuano le norme
la fattispecie astratta (norma) deve essere interpretata
la fattispecie concreta (mio caso) deve essere quanti cata
la mia fattispecie concreta può essere ricondotta a quella astratta? = interpretazione
1 dottrinale : fatta dagli studiosi del diritto a ne scienti ci, didattici o pratici - non è vincolante
2 giurisprudenziale : posta in essere dai giudici quando decidono una controversia - vincola le parti
alle quali la decisione si riferisce
con quella norma risolvono un con itto
fi fi fi fl fi fi fi
3 autentica : si spiega il contenuto di una disposizione non chiara - è vincolante per tutti
Come si interpreta? il procedimento interpretativo segue due vie :
1 interpretazione letterale
Individua la norma attraverso il signi cato che alle parole della disposizione viene assegnato dal
linguaggio comune e tecnico
↓
le parole possono avere un signi cato diverso in considerazione del contesto nel quale sono utilizzate
“pesca” : azione o frutto?
↓
le parole devono essere prese in considerazione in connessione tra loro, non separatamente
2 interpretazione funzionale o logica
Comprendere quale fosse l’intenzione del legislatore, ovvero a ciò che ha effettivamente voluto
Si deve seguire un criterio storico e sistematico 1967 : V trapianto da vivente di rene
ora : Art. 5 c.c. X lesioni permanenti
non è stata dichiarata incostituzionale, ora viene interpretata
procedimento analogico
Quando non vi sono disposizioni normative che direttamente sono collegabili a un determinato fatto,
l’interprete ricorre all’analogia
legis iuris
si ricorre a un procedimento se rimane ancora dubbio, si ricorre ai principi generali
interpretativo di somiglianza dell’ordinamento
con fatti già previsti o materie
analoghe e si applica, al fatto
non disciplinato, la materia di quelli
Non tutte le disposizioni normative possono essere applicate analogicamente :
- penali (vieta di punire chi commette un fatto non previsto come reato dall’ordinamento con una
disposizione entrata in vigore successivamente al fatto commesso)
- eccezionali
sillogismo
il procedimento di ricerca tra le disposizioni normative quella che più
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