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Capitolo XXII: LA FILIAZIONE E L’ADOZIONE
1. La filiazione.Nella filiazione distinguiamo: la filiazione nel matrimonio e la filiazione fuori
dal matrimonio. Invece, sotto il profilo diverso dalla procreazione, individuiamo l’adozione.
La fecondazione assistita ha prodotta numerosi dibattiti, che ancora rimangono aperti. Le
ipotesi non tengono conto solo dell’inseminazione omologa e dell’inseminazione eterologa, ma
anche dei continui sviluppi scientifici che si estendono alla formazione degli embrioni, alla loro
conservazione e alla maternità surrogata.
La filiazione, in ogni caso, crea un forte vincolo genitore-figlio; infatti l’ordinamento individua:
- La responsabilità da procreazione:i limiti di autonomia riconosciuti al soggetto.
- La responsabilità genitoriale:per tutelare una situazione meritevole di tutela e garantire
la realizzazione della personalità.
La semplice procreazione, però, non è sufficiente a determinare il rapporto di filiazione, infatti
è necessario il formale riconoscimento affinché si perfezioni lo stato di figlio.
2. La filiazione nel matrimonio.La filiazione nel matrimonioconsegue alla procreazione da
parte di due persone unite in matrimonio. La filiazione nel matrimonio non produce effetti
diversi dalla filiazione fuori dal matrimonio, infatti lo status dei figli è identico.
L’unica differenza sta nel modo di accertamento della paternità:
- In via presuntiva:nella filiazione nel matrimonio.
- Per espresso riconoscimento:nella filiazione fuori dal matrimonio.
I presupposti della filiazione nel matrimonio, quindi, sono:
- L’esistenza di un matrimonio valido.
- La nascita del figlio dalla donna coniugata.
- La generazione del figlio da parte del marito della madre.
- Il concepimento del figlio durante il matrimonio.
Questi fatti, però, devono essere provati.Per questo motivo, il legislatore ricorre a due
presunzioni:
- Presunzione di paternità:il marito è padre del figlio concepito o nato durante il
matrimonio (presunzione relativa)
- Presunzione di concepimento:è concepito durante il matrimonio, il figlio nato quando
non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dallo scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (presunzione assoluta).
Lo stato di figlio deve essere accertato con l’atto di nascita o, in assenza, con il possesso
continuo dello stato di figlio. 90
3. Le azioni di stato.Le azioni di stato permettono di provare la non veridicità di quelle
attestazioni da cui risulta il rapporto di filiazione.
Per la filiazione nel matrimonio, l’unica azione di stato che si individua è l’azione di
disconoscimento della paternità. Per la filiazioni fuori dal matrimonio, si individuano la
dichiarazione giurisdizionale della paternità e maternità e le azioni di impugnazione del
riconoscimento.
L’azione di disconoscimento della paternità mira a vincere la presunzione di paternità e può
essere proposta dal marito, dalla madre e dal figlio stesso, se ha raggiunto la maggiore età (la
madre entro sei mesi dalla nascita; il padre entro un anno dalla nascita, se si trovava nel luogo
di nascita, o, in caso contrario, dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; il figlio in ogni tempo
in quanto la sua azione è imprescrittibile).
In alcune ipotesi questa azione non può essere esercitata: quando il padre o la madre siano
interdetti o incapaci di provvedere ai loro interessi per una condizione di infermità mentale, i
termini della prescrizione sono sospesi fino a quando duri questa situazione.
Tra le azioni di disconoscimento della paternità individuiamo:
- L’azione di contestazione di stato:è imprescrittibile e mira a negare i presupposti di
paternità o maternità, anche se esiste un atto di nascita conforme al possesso di stato.
- L’azione di reclamo di stato:è imprescrittibile e mira a mutare lo stato di filiazione che
risulta dagli atti dello stato civile e ad ottenere lo stato di figlio quando questo manchi.
4. La filiazione fuori dal matrimonio.Nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, per
riconoscere lo status filiationis è necessaria una dichiarazione formale fatta dai genitori o da uno
di essi o con un accertamento giudiziale.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un atto personalismo, irrevocabile e
puro e, dal momento che è destinato ad avere effetti su una terza persone (figlio), è richiesta la
g se questi abbia compiuto i 14 anni.
Adulterio e incesto sono due fenomeni che si realizzano fuori dal matrimonio:
- Adulterio:consiste nella relazione tra persone, delle quali almeno una è unità in
matrimonio con una persona diversa. Il riconoscimento di questi figli richiede la
valutazione del giudice che deve rapportare l’interesse del figlio ai diritti dei membri
della famiglia legittima.
- Incesto:quando il figlio nasce tra perone legate da un vincolo di parentela. Il
riconoscimento di questi figli richiede l’autorizzazione del giudice, che deve rapportare
l’interesse del figlio alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.
Con il riconoscimento dei figli adulterini si è presa in considerazione la disparità tra uomo e
donna: mentre l’’uomo coniugato può sempre riconoscere il figlio nato furi dal matrimonio; la
donna coniugata non può farlo perché opera la presunzione di paternità. Per risolvere questa
situazione, si è stabilito che: la presunzione di paternità opera solo a seguito della formazione
dell’atto di nascita; nel caso in cui dall’atto di nascita risulti che la madre abbia dichiarato il
figlio come nato fuori dal matrimonio, da un lato non è necessario proporre l’azione di
disconoscimento da parte del marito, dall’altro, non si oppone nessun ostacolo all’azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità dal padre biologico.
Dal riconoscimento consegue la condizione di figlio nato fuori dal matrimonio ma, gli effetti del
riconoscimento, possono essere eliminati con:
- Impugnazione per difetto di veridicità:per contemperare la verità biologica del
rapporto di filiazione con la stabilità del rapporto che si è venuta a creare tra genitore e
figlio.
- Impugnazione per violenza e per interdizione giudiziale:per contemperare la stabilità
del rapporto genitore-figlio con la spontaneità del riconoscimento.
- Impugnazione del riconoscimento e incapacità naturale:la dottrina prevalente esclude
la possibilità di ricorrere all’impugnazione del riconoscimento in caso di incapacità
91
naturale. In realtà questo è sbagliato poiché, anche in questo caso, si deve contemperare
la stabilità del rapporto genitore-figlio con la spontaneità del riconoscimento.
Anche dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità derivano effetti, soprattutto
l’accertamento giudiziale della filiazione quando i genitori non abbiano effettuato il
riconoscimento. La paternità o la maternità possono essere dimostrate con ogni mezzo ed è solo
il figlio legittimato all’azione.
5. La procreazione medicalmente assistita.La procreazione medicalmente assistita consiste
nella fecondazione dei gameti femminili e maschili senza ricorrere al rapporto sessuale. Questo
tipo di fecondazione richiede il consenso informato e può essere:
- Fecondazione in vivo:inseminazione artificiale del seme maschile nel corpo della donna.
- Fecondazione in vitro:unione di gameti maschili e femminili in ambiente extracorporeo.
Alla procreazione medicalmente assistita possono accedere:coppie maggiorenni eterosessuali,
coniugate o conviventi, con problemi di sterilità o di infertilità. Allo stesso tempo, però, sono
vietate l’inseminazione eterologa e maternità surrogata.
I nati dalla fecondazione assistita hanno lo stesso stato dei figli nati nel o fuori matrimonio,
mentre, quando si ricorre all’inseminazione eterologa è vietato il disconoscimento se il consenso
si può ricavare da atti concludenti.
Gli interventi si possono eseguire in strutture pubbliche o private, purché autorizzate e iscritte
nel registro nazionale. L’intervento può essere rifiutato fino al momento della fecondazione
dell’ovulo e per decisione del medico quando sopraggiungono motivi medico-sanitari.
L’embrione che viene a formarsi è particolarmente tutelato: sono vietate sperimentazioni su di
esso; è vietata la clonazione, la crioconservazione e le forme di selezione a scopo eugenetico.
6. L’adozione.Con l’adozione si crea un rapporto di filiazione che prescinde dal rapporto
biologico della generazione, sulla base del “diritto del minore ad una famiglia”.
L’adozione legittimante crea un rapporto di filiazione che può essere equiparato a quello
biologico:
- L’adottato acquista lo stato di figlio dell’adottante.
- Fra l’adottato e l’adottante deve esserci un divario di età non inferiore a 18 e non
superiore ai 45 anni.
- Possono farne richiesta solo le persone unite in matrimonio o che abbiano convissuto da
almeno 3 anni.
Il minore adottato viene distaccato da ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine; solo nei
modi e nei tempi stabiliti dai genitori adottivi, egli potrà essere informato della sua condizione
e, al compimento dei 25 anni, potrà accedere a tutte le informazioni riguardanti la sua origine.
Fondamentali per l’adozione sono una serie di accertamenti fatti preventivamente:
- La dichiarazione di adottabilità:che segue all’accertamento dello stato di abbandono.
L’abbandono si realizza quando mancano le condizioni oggettive per una crescita e
un’educazione rispettosa dell’esigenza dell’individuo di sviluppare la propria personalità.
- L’affidamento preadottivo:per accertare l’esistenza di condizioni per una serena
crescita del minore nella famiglia che ha richiesto l’adozione.
- Dichiarazione di adozione:dopo un anno dall’affidamento preadottivo, il tribunale può
dichiarare l’adozione. La dichiarazione deve essere preceduta dal consenso del minore,
se maggiore di 14 anni, e dal suo ascolto, se maggiore di 12 anni o se viene provata la sua
capacità di discernimento se di età inferiore.
7. L’adozione in casi particolari.Nei casi di adozioni particolari, manca la condizione di
abbandono come presupposto. In questi casi:
- Esercizio della potestà: la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i
genitori e l’adottante ha l’obbligo di mantenere, educare e istruire l’adottato. 92
- Rapporti con la famiglia d’origine