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Capitolo XXII: LA FILIAZIONE E L’ADOZIONE

1. La filiazione.Nella filiazione distinguiamo: la filiazione nel matrimonio e la filiazione fuori

dal matrimonio. Invece, sotto il profilo diverso dalla procreazione, individuiamo l’adozione.

La fecondazione assistita ha prodotta numerosi dibattiti, che ancora rimangono aperti. Le

ipotesi non tengono conto solo dell’inseminazione omologa e dell’inseminazione eterologa, ma

anche dei continui sviluppi scientifici che si estendono alla formazione degli embrioni, alla loro

conservazione e alla maternità surrogata.

La filiazione, in ogni caso, crea un forte vincolo genitore-figlio; infatti l’ordinamento individua:

- La responsabilità da procreazione:i limiti di autonomia riconosciuti al soggetto.

- La responsabilità genitoriale:per tutelare una situazione meritevole di tutela e garantire

la realizzazione della personalità.

La semplice procreazione, però, non è sufficiente a determinare il rapporto di filiazione, infatti

è necessario il formale riconoscimento affinché si perfezioni lo stato di figlio.

2. La filiazione nel matrimonio.La filiazione nel matrimonioconsegue alla procreazione da

parte di due persone unite in matrimonio. La filiazione nel matrimonio non produce effetti

diversi dalla filiazione fuori dal matrimonio, infatti lo status dei figli è identico.

L’unica differenza sta nel modo di accertamento della paternità:

- In via presuntiva:nella filiazione nel matrimonio.

- Per espresso riconoscimento:nella filiazione fuori dal matrimonio.

I presupposti della filiazione nel matrimonio, quindi, sono:

- L’esistenza di un matrimonio valido.

- La nascita del figlio dalla donna coniugata.

- La generazione del figlio da parte del marito della madre.

- Il concepimento del figlio durante il matrimonio.

Questi fatti, però, devono essere provati.Per questo motivo, il legislatore ricorre a due

presunzioni:

- Presunzione di paternità:il marito è padre del figlio concepito o nato durante il

matrimonio (presunzione relativa)

- Presunzione di concepimento:è concepito durante il matrimonio, il figlio nato quando

non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dallo scioglimento o

dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (presunzione assoluta).

Lo stato di figlio deve essere accertato con l’atto di nascita o, in assenza, con il possesso

continuo dello stato di figlio. 90

3. Le azioni di stato.Le azioni di stato permettono di provare la non veridicità di quelle

attestazioni da cui risulta il rapporto di filiazione.

Per la filiazione nel matrimonio, l’unica azione di stato che si individua è l’azione di

disconoscimento della paternità. Per la filiazioni fuori dal matrimonio, si individuano la

dichiarazione giurisdizionale della paternità e maternità e le azioni di impugnazione del

riconoscimento.

L’azione di disconoscimento della paternità mira a vincere la presunzione di paternità e può

essere proposta dal marito, dalla madre e dal figlio stesso, se ha raggiunto la maggiore età (la

madre entro sei mesi dalla nascita; il padre entro un anno dalla nascita, se si trovava nel luogo

di nascita, o, in caso contrario, dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; il figlio in ogni tempo

in quanto la sua azione è imprescrittibile).

In alcune ipotesi questa azione non può essere esercitata: quando il padre o la madre siano

interdetti o incapaci di provvedere ai loro interessi per una condizione di infermità mentale, i

termini della prescrizione sono sospesi fino a quando duri questa situazione.

Tra le azioni di disconoscimento della paternità individuiamo:

- L’azione di contestazione di stato:è imprescrittibile e mira a negare i presupposti di

paternità o maternità, anche se esiste un atto di nascita conforme al possesso di stato.

- L’azione di reclamo di stato:è imprescrittibile e mira a mutare lo stato di filiazione che

risulta dagli atti dello stato civile e ad ottenere lo stato di figlio quando questo manchi.

4. La filiazione fuori dal matrimonio.Nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, per

riconoscere lo status filiationis è necessaria una dichiarazione formale fatta dai genitori o da uno

di essi o con un accertamento giudiziale.

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un atto personalismo, irrevocabile e

puro e, dal momento che è destinato ad avere effetti su una terza persone (figlio), è richiesta la

g se questi abbia compiuto i 14 anni.

Adulterio e incesto sono due fenomeni che si realizzano fuori dal matrimonio:

- Adulterio:consiste nella relazione tra persone, delle quali almeno una è unità in

matrimonio con una persona diversa. Il riconoscimento di questi figli richiede la

valutazione del giudice che deve rapportare l’interesse del figlio ai diritti dei membri

della famiglia legittima.

- Incesto:quando il figlio nasce tra perone legate da un vincolo di parentela. Il

riconoscimento di questi figli richiede l’autorizzazione del giudice, che deve rapportare

l’interesse del figlio alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.

Con il riconoscimento dei figli adulterini si è presa in considerazione la disparità tra uomo e

donna: mentre l’’uomo coniugato può sempre riconoscere il figlio nato furi dal matrimonio; la

donna coniugata non può farlo perché opera la presunzione di paternità. Per risolvere questa

situazione, si è stabilito che: la presunzione di paternità opera solo a seguito della formazione

dell’atto di nascita; nel caso in cui dall’atto di nascita risulti che la madre abbia dichiarato il

figlio come nato fuori dal matrimonio, da un lato non è necessario proporre l’azione di

disconoscimento da parte del marito, dall’altro, non si oppone nessun ostacolo all’azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità dal padre biologico.

Dal riconoscimento consegue la condizione di figlio nato fuori dal matrimonio ma, gli effetti del

riconoscimento, possono essere eliminati con:

- Impugnazione per difetto di veridicità:per contemperare la verità biologica del

rapporto di filiazione con la stabilità del rapporto che si è venuta a creare tra genitore e

figlio.

- Impugnazione per violenza e per interdizione giudiziale:per contemperare la stabilità

del rapporto genitore-figlio con la spontaneità del riconoscimento.

- Impugnazione del riconoscimento e incapacità naturale:la dottrina prevalente esclude

la possibilità di ricorrere all’impugnazione del riconoscimento in caso di incapacità

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naturale. In realtà questo è sbagliato poiché, anche in questo caso, si deve contemperare

la stabilità del rapporto genitore-figlio con la spontaneità del riconoscimento.

Anche dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità derivano effetti, soprattutto

l’accertamento giudiziale della filiazione quando i genitori non abbiano effettuato il

riconoscimento. La paternità o la maternità possono essere dimostrate con ogni mezzo ed è solo

il figlio legittimato all’azione.

5. La procreazione medicalmente assistita.La procreazione medicalmente assistita consiste

nella fecondazione dei gameti femminili e maschili senza ricorrere al rapporto sessuale. Questo

tipo di fecondazione richiede il consenso informato e può essere:

- Fecondazione in vivo:inseminazione artificiale del seme maschile nel corpo della donna.

- Fecondazione in vitro:unione di gameti maschili e femminili in ambiente extracorporeo.

Alla procreazione medicalmente assistita possono accedere:coppie maggiorenni eterosessuali,

coniugate o conviventi, con problemi di sterilità o di infertilità. Allo stesso tempo, però, sono

vietate l’inseminazione eterologa e maternità surrogata.

I nati dalla fecondazione assistita hanno lo stesso stato dei figli nati nel o fuori matrimonio,

mentre, quando si ricorre all’inseminazione eterologa è vietato il disconoscimento se il consenso

si può ricavare da atti concludenti.

Gli interventi si possono eseguire in strutture pubbliche o private, purché autorizzate e iscritte

nel registro nazionale. L’intervento può essere rifiutato fino al momento della fecondazione

dell’ovulo e per decisione del medico quando sopraggiungono motivi medico-sanitari.

L’embrione che viene a formarsi è particolarmente tutelato: sono vietate sperimentazioni su di

esso; è vietata la clonazione, la crioconservazione e le forme di selezione a scopo eugenetico.

6. L’adozione.Con l’adozione si crea un rapporto di filiazione che prescinde dal rapporto

biologico della generazione, sulla base del “diritto del minore ad una famiglia”.

L’adozione legittimante crea un rapporto di filiazione che può essere equiparato a quello

biologico:

- L’adottato acquista lo stato di figlio dell’adottante.

- Fra l’adottato e l’adottante deve esserci un divario di età non inferiore a 18 e non

superiore ai 45 anni.

- Possono farne richiesta solo le persone unite in matrimonio o che abbiano convissuto da

almeno 3 anni.

Il minore adottato viene distaccato da ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine; solo nei

modi e nei tempi stabiliti dai genitori adottivi, egli potrà essere informato della sua condizione

e, al compimento dei 25 anni, potrà accedere a tutte le informazioni riguardanti la sua origine.

Fondamentali per l’adozione sono una serie di accertamenti fatti preventivamente:

- La dichiarazione di adottabilità:che segue all’accertamento dello stato di abbandono.

L’abbandono si realizza quando mancano le condizioni oggettive per una crescita e

un’educazione rispettosa dell’esigenza dell’individuo di sviluppare la propria personalità.

- L’affidamento preadottivo:per accertare l’esistenza di condizioni per una serena

crescita del minore nella famiglia che ha richiesto l’adozione.

- Dichiarazione di adozione:dopo un anno dall’affidamento preadottivo, il tribunale può

dichiarare l’adozione. La dichiarazione deve essere preceduta dal consenso del minore,

se maggiore di 14 anni, e dal suo ascolto, se maggiore di 12 anni o se viene provata la sua

capacità di discernimento se di età inferiore.

7. L’adozione in casi particolari.Nei casi di adozioni particolari, manca la condizione di

abbandono come presupposto. In questi casi:

- Esercizio della potestà: la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i

genitori e l’adottante ha l’obbligo di mantenere, educare e istruire l’adottato. 92

- Rapporti con la famiglia d’origine

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Lisella Gaspare.