DIRITTO PRIVATO
Capitolo I: L’ORDINAMENTO GIURIDICO
1. L’ordinamento.Per “ordinamento giuridico” s’intende un complesso di regole e principi che
vengono utilizzati per disciplinare una collettività di individui. Distinguiamo:
- Diritto oggettivo: perché si riferisce ad una pluralità di individui visti nella loro
unitarietà.
- Diritto soggettivo: perché si riferisce ai singoli individui visti nella loro individualità, per
realizzare gli interessi ritenuti degni di tutela da parte del diritto oggettivo.
Come abbiamo già detto, non esistono solo regole, ma anche principi; il complesso di regole e
principi costituisce il “sistema”.
Il sistema si basa su una scala gerarchica di “valori”, cioè scelte di principio poste a fondamento
delle regole stesse (es. tra l’interesse dell’impresa di commercializzare un prodotto e la
pericolosità che quel prodotto ha per la salute dell’uomo, prevale il diritto alla salute).
Regole e principi normativa.
!realtà
Valori!realtà sociale.
2. Ordinamento ed economia.Negli ultimi anni, si è pensato che la società dovesse essere
dominata dall’economia. Ciò ha determinato un assoggettamento della politica, cioè dei bisogni
della collettività, all’economia, che comprende i bisogni materiali governati dalla logica del
profitto.
Dal momento che l’economia svolge un ruolo di notevole importanza nella società, è
fondamentale che essa sia disciplinata da regole giuridiche.
Diritto ed economia sono aspetti della società totalmente diversi tra di loro: il primo si basa su
una scala gerarchica di valori; il secondo si basa su costi, benefici, profitti. Entrambi, però,
vanno a costituire un’unica realtà sociale e per questo bisogna studiare il loro collegamento:
- Da una parte l’economia incide sul diritto: ad es. una società economica fondata sul
libero mercato, vuol dire anche libertà d’iniziativa economica privata e libera
concorrenza.
- Dall’altra è il diritto ad incidere sull’economia:ad es. un ordinamento può disciplinare
le sole società capitali, sottoponendole a rigorosi controlli, oppure estendere le
restrizioni a tutte le società; o ancora può prevedere la massima libertà per tutte le
imprese.
In questo modo sono visibili le influenze che hanno questi due ambiti sul piano normativo; si
pensi al principio secondo il quale non vi è responsabilità se non vi è colpa: da una parte per
affermare la libertà di agire del soggetto; dall’altra, in ambito imprenditoriale, protegge
l’impresa dai danni che possono subire i lavoratori a causa di infortuni.
3. Ordinamento e morale.Oltre che il diritto e l’economia, importante è anche l’incidenza che il
diritto e la morale hanno sulla società: il diritto si muove su basi oggettivamente riscontrabili;
la morale si muove sul piano della coscienza.
Sia il diritto che la morale rapportano un comportamento ad un parametro, valutandone la
rispondenza: cioè che è conforme al diritto è lecito, cioè che è difforme è illecito; cioè che è
conforme alla morale è moralmente accettabile, ciò che è difforme è immorale.
La morale influisce notevolmente sul diritto in quanto è necessaria a determinare i valori che
vengono riconosciuti dal secondo; non solo, il diritto, infatti, utilizza la morale per legittimare
alcuni comportamenti o per determinare le conseguenza giuridiche (es. un fatto contrario al
buon costume, non solo è immorale, ma è anche illecito). 1
4. Giustizia, diritto naturale e diritto positivo.Il termine “giustizia” la condizione di rispetto
degli altri, in base alla quale si determina, in base alla quale si determina il proprio
comportamento verso gli altri.
Per “diritto naturale” s’intende il complesso di regole non scritte che disciplinano l’ordine
naturale dei rapporti umani, che si basa sul principio di eguaglianza e si formalizza in regole
scritte che costituiscono il “diritto positivo”.Sotto questo aspetto il “diritto positivo” viene
definito:
- Diritto giusto: perché è fondato sul riconoscimento dei diritti innati dell’uomo e
sull’imparzialità.
- Diritto vero: perché dal momento che il diritto positivo deve perseguire la giustizia, un
diritto positivo ingiusto sarebbe un non diritto.
Caratteristica dell’ordinamento è la “precettività”, questo vuol dire che l’ordinamento non è
tale perché fondato su regole giuste, ma perché fondato su regole accettate da tutti (es.
ordinamento che prevede la pena di morte). L’ordinamento deve cercare di realizzare la
giustizia, ma non è detto che la realizzi; anzi a volte esso può sembrare anche ingiusto; ma
l’importante è che esso sia rapportato ai valori. Sulla base della conformità o meno ai valori, il
comportamento dell’ordinamento può definirsi “legittimo” o “illegittimo”.
I comportamenti definiti “legittimi” diventano “modelli giuridici di comportamento” ai quali i
soggetti devono conformarsi: se vi si conformano, i loro comportamenti sono “leciti”; se non vi
si conformano, i loro comportamenti sono “illeciti”.
5. Ordinamento e forme di legittimazione del diritto naturale. L’affermazione della persona e
dei suoi diritti è stato frutto di un lungo e difficile processo avvenuto nel corso del tempo. Oggi,
grazie alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sappiamo che “dignità umana,
libertà, eguaglianza e solidarietà” costituiscono valori indivisibili e universali.
La nostra costituzione parla di giustizia retributiva e di giustizia distributiva:
- Giustizia retributiva: che riguarda un’eguaglianza puramente formale, grazie alla quale
si garantisce l’eguale trattamento a tutti gli uomini a prescindere dalle condizioni di
ognuno. Viene realizzata dall’articolo 2 cost.
- Giustizia distributiva:che, riconoscendo le diseguaglianze di fatto tra i cittadini,
predispone meccanismi, ispirati al dovere di solidarietà sociale, che garantiscano equi
rapporti sociali. Viene realizzata dall’articolo 3 cost.
L’ordinamento, in questo modo, utilizza la “giustizia” per valutare il comportamento tenuto in
concreto dai soggetti e per determinare le conseguenze di questo (es. in base all’art 1435 la
violenza deve essere tale da infondere nel soggetto il timore di esporre sé stesso o i suoi beni ad
un male notevole e ingiusto. Questo può determinare l’annullamento del contratto).
La valutazione di giustizia o di ingiustizia è sempre una valutazione a posteriori che va
ricercata sulla base dei valori posti a fondamento dell’ordinamento: l’ordinamento, nel valutare
un comportamento, mette in relazioni due elementi, in questo modo la giustizia o l’ingiustizia
diventano un criterio selettivo e di graduazione in base ai valori espressi dai comportamenti
presi in esame.
6. Le regole giuridiche.Non tutte le regole che disciplinavano la vita della collettività sono
regole giuridiche. Quest’ultime, infatti, sono affiancate anche da regole morali, sociali, religiose
ecc.
Le regole giuridiche sono necessarie per la convivenza di tutti gli individui di una collettività;
senza di esse ci sarebbe anarchia.
Ogni ordinamento, però, formula le proprie regole (regole di comportamento) sulla base di
altre regole (regole di struttura): es. una regola di struttura può essere una regola emanata da
tutti i soci di una società commerciale; una regola di comportamento può essere la regola
emanata solo per disciplinare un certo settore di quella società, come quello sportivo. 2
Le fonti sono i fatti che producono le regole. Più precisamente: le regole giuridiche sono
l’insieme di regole e principi destinati alla pacifica convivenza di una collettività e da questa
accettate che trovano la loro fonte in fatti ai quali la collettività ha riconosciuto questa
autorità.
7. Disposizione normativa, articolo e norma giuridica. La norma giuridica non corrisponde alla
disposizione normativa, cioè un complesso di parole che esprime un certo messaggio linguistico
che deve essere individuato nel suo significato.
La norma giuridica, invece, è frutto di interpretazione: ad es. l’art 1191 recita “il debitore che
ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della sua
incapacità”. In questo caso non si specifica se è incapacità legale (incapacità del minore) o
incapacità naturale (incapacità di intendere e di volere).
Le diverse di disposizioni normative vengono racchiuse nell’articolo. Ciascun articolo può
racchiudere sia una sola disposizione, che più di una. Ad es. l’art 1476 stabilisce le obbligazioni
principali alle quali è tenuto il venditore nei confronti dell’acquirente. Tra le altre, egli deve
garantire anche dall’evizione; se, però, il compratore subisce l’evizione, si ricorre all’art 1479,
in base al quale il venditore deve risarcirlo.
8. Le regole e i principi.I modelli ai quali la collettività si deve attenere possono essere:
- Principi:una formulazione vaga non riconducibile ad un preciso comportamento. Il
principio è il valore.
- Regole:indicano un comportamento specificato attraverso la condotta che il soggetto
deve tenere. La regola applica il principio.
Ad esempio l’art 1322 esprime il principio della libertà contrattuale, che richiama al valore
della libertà della persona; quindi il contraente il cui consenso viene estorto con violenza può
chiedere l’annullamento.
In linea generale, la regola non può contrastare con il principio, anche se, a volte, questo può
avvenire e in questo caso la regola è legittima solo se la deroga sia giustificata nella necessità di
affermare un altro principio.
9. La struttura delle disposizioni normative: la fattispecie e gli effetti. La regola descrive un
fatto, stabilendone la disciplina. Il fatto si chiama “fattispecie”; la disciplina si indica con il
termine “effetto”.L’enunciazione normativa di una situazione ipotetica che si può presentare
una molteplicità di volte si chiama “fattispecie astratta”; in contrapposizione a questa si parla
di “fattispecie concreta”.
10. Il contenuto delle disposizioni normative.Le disposizioni normative contengono un precetto,
che indica il contenuto della regola.
Il precetto non deve essere confuso con l’obbligo di osservanza della regola, per il quale si parla
di “coazione o coattività”.
L’ordinamento viene definito “coattivo”, poiché esso deve essere accettato e osservato. Ciò,
però, non esclude che anche il precetto, con i suoi contenuti, possa stabilire un’imposizione: ad
es. quando si dice che il debitore e il creditore si devono comportare correttamente, non hanno
alternative.
L’imposizione di osservanza della regola si può manifestare in diversi modi: disposizioni che
impongono l’osservanza di un comportamento (art. 14 “le associazioni e le fondazioni DEVONO
essere costituite con atto pubblico”); la disposizione che si esaurisce in una definizione (art 1321
che definisce il contratto) o in una classificazione o elencazione (art 1325 che elenca i requisiti
del contratto).
Il comando, affinché si realizzi, deve essere attutato anche contro la volontà del soggetto: si
parla, in questo caso, di coercitività.Quanto detto può realizzarsi in diversi modi: annullando il
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contratto concluso; vendendo i beni del debitore che non adempie il suo debito contro la sua
volontà; condannare il responsabile a risarcire i danni.
Alla coattività si affianca la sanzione, che si applica nel caso di inosservanza della disposizione.
La sanzione è prevista solo per quelle disposizioni che devono essere obbligatoriamente
osservate, cioè quelle definite “inderogabili” (es. se il trasferimento di un appartamento deve
farsi obbligatoriamente con atto pubblico, la sanzione è la nullità del contratto).
Si distinguono:
- Norme perfette: fornite di sanzione.
- Norme imperfette: sfornite di sanzione.
Tutte le disposizioni sono caratterizzate da generalità e astrattezza:
- Generalità: perché la norma è rivolta alla collettività e non solo al singolo individuo.
- Astrattezza: perché la norma si riferisce ad una molteplicità di ipotesi diversamente
configurabili nei casi concreti.
La generalità e l’astrattezza sono necessarie in un ordinamento basato sull’eguaglianza.
Individuiamo un’eguaglianza formale che non tiene conto delle diverse condizioni di fatto tra gli
individui: ad es. i malati di mente maggiori di età, quindi ipoteticamente capaci di agire,
dovrebbero essere sottoposti a disposizioni generali previste per tutti. In realtà, questo
porterebbe ad una grave ingiustizia, e quindi, per evitare ciò, vengono introdotte delle
disposizioni speciali che tengono conto proprio di queste particolari situazioni. Occorre
precisare, quindi, che queste disposizioni garantiscono un uguale trattamento tra situazioni
omogenee, ma differenziato rispetto a situazioni, apparentemente simili, ma che presentano
elementi di difformità (criterio di ragionevolezza della scelta normativa). Non a caso
l’ordinamento ha il compito di rimuovere ogni tipo di ostacolo che limita la libertà e
l’eguaglianza tra i cittadini, e ostacola il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione alla vita, politica, economica e sociale del Paese (eguaglianza sostanziale).
La generalità e l’astrattezza non compaiono in alcuni tipi di disposizioni, chiamate disposizioni
di diritto singolare (ad es. le leggi provvedimento, che regolano la costituzione di enti pubblici
o l’assunzione di oneri finanziari a carico dello Stato dei quali si avvantaggiano solo alcuni
particolari soggetti).
A questo proposito esistono alcune disposizioni che hanno l’obiettivo di incentivare solo
determinate attività, in questo caso si parla di funzione promozionale. Questa funzione indica la
capacità dell’ordinamento nell’incidere sulla realtà sociale in modo da realizzare una maggiore
equità. Si parla, più precisamente, di funzione promozionale dell’ordinamento.
11. Disposizioni di “diritto comune”, di “diritto speciale” e di “diritto eccezionale”.Le
disposizioni di “diritto comune” sono quelle rivolte a tutti i rapporti di un determinato tipo; le
disposizioni di “diritto speciale” sono quelle rivolte a soddisfare particolari esigenze (es. la
locazione: gli art 1571 ss. Costituiscono la disciplina generale, mentre la disciplina speciale si
riferisce solo alla locazione ad uso abitativo).
La qualificazione come “norma comune” o “norma speciale” non dipende dalla sua collocazione
topografica, ma dalla sua funzione.
Le “norme eccezionali”, invece, sono quelle che prevedono un’eccezione alle regole generali.
Per capire meglio il loro significato, bisogna far riferimento al rapporto tra regola e principio: in
linea generale la regola non deve contrastare con il principio, però, come abbiamo detto, ci
sono delle eccezioni quando il contrasto è giustificato dalla necessità di attuare un diverso
principio. Queste eccezioni sono le norme eccezionali (ad es. secondo il principio di libertà
contrattuale, il contraente è anche libero di scegliere il soggetto con il quale concludere il
contratto; ma a volte l’ordinamento prevede delle eccezioni a questo, come per esempio il
divieto di contrattazione con gli imprenditore degli Stati per i quali sono state previste delle
sanzioni). 4
L’eccezionalità o meno di una norma dipende dalla storia di un ordinamento: ad es. l’art 833
riguarda il divieto di atti emulativi, in base ai quali il proprietario, considerato il titolare di un
diritto pieno ed esclusivo, è limitato nel porre in essere atti che hanno l’unico scopo di nuocere
o danneggiare gli altri ingiustamente. L’art 833 non viene più considerato eccezionale.
Infine, le norme eccezionali non possono essere applicate al di fuori di ipotesi per le quali non
sono previste e non si possono interpretare per analogia.
Capitolo II: LE FONTI
1. Le fonti: profili generali.Negli attuali sistemi giuridici individuiamo due modi di produzione
delle regole: il precedente giudiziario e l’atto legislativo:
- Il precedente giudiziario:attribuisce forza vincolante, nella risoluzione di una
controversia, alle decisioni che vengono prese riguardo casi analoghi a quello che si deve
decidere. Questo vuol dire che la regola che viene utilizzata per decidere una lite, si
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individua sulla base di decisioni conformi, con la conseguenza che si riconosce la fonte
normativa. La norma è riscontrabile nella ratio decidendi della sentenza (supporto
logico). È questo il sistema tipico degli ordinamenti anglosassoni.
- L’atto legislativo:un provvedimento emesso da un organo legittimato a legiferare.
Questo è il sistema dei pesi di tradizioni romanistica.
In base al tipo di produzione normativa, si distinguono i sistemi giuridici chiusi, dove si riconosce
la natura di norma giuridica solo alle regole espresse dagli atti legislativi, e aperti, dove il
giudice può decidere anche sulla base di principi espressi dalle fonti extralegislative.
Le fonti sono gli atti o i fatti che producono le regole giuridiche: si parla di “fonti di
produzione” se si fa riferimento ai soggetti e ai procedimenti grazie ai quali vengono pr
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