La proprietà fra codice civile e costituzione
La proprietà è un istituto fondamentale di qualsiasi ordinamento che traduce in termini giuridici ciò che si assume come proprio del soggetto. La proprietà indica l'appartenenza di una cosa a un soggetto ed è stata assunta dall'ordinamento quale situazione soggettiva paradigmatica del diritto soggettivo, espressione di un potere dell'individuo e della sua libertà. La proprietà è quindi definita come diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. La proprietà va esercitata entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento.
I limiti e gli obblighi concorrono ad individuare i poteri di godimento e di disposizione e sono tali da imporre al proprietario anche comportamenti positivi di fare finalizzati alla realizzazione di una funzione socialmente utile: l'espressione osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento indica l'imposizione di comportamenti ai quali il proprietario non si può sottrarre. La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
I poteri di godimento e di disposizione: la pluralità dei statuti proprietari
Il potere di godimento indica il potere di trarre o no utilità dalla cosa, quindi il potere di scegliere le modalità di utilizzazione della cosa, la possibilità di trasformarla o di distruggerla. Il potere di disposizione indica la possibilità di compiere atti negoziali aventi come oggetto la destinazione economica. Disponendo della cosa se ne gode o se ne perde il godimento. Godimento e disponibilità sono pieni ed esclusivi. La pienezza sta a significare la possibilità per il proprietario di fare ciò che vuole della cosa; l'esclusività indica il divieto di ogni intromissione altrui sulle scelte del proprietario. Sono entrambi concetti non assoluti che variano in considerazione delle specificità del bene oggetto del diritto di proprietà. Godimento e disposizione dipendono anche dal rapporto nel quale il bene si considera. Non si riconosce un unico modo di essere della situazione proprietaria ma più modi in considerazione dello specifico rapporto di cui si tratta.
I limiti e gli obblighi
Limiti e obblighi contribuiscono all'individuazione della funzione sociale alla quale è destinata qualunque forma di proprietà e si pongono non alla stregua di elementi esterni al diritto ma quali aspetti essenziali del contenuto stesso della situazione proprietaria. Quando si parla di limiti alla proprietà ci si riferisce a particolari vincoli di comportamento ai quali è tenuto il soggetto titolare del diritto in corrispondenza alla necessità di far fronte o a un interesse generale (limiti nell'interesse pubblico) o a un interesse particolare di alcuni soggetti direttamente coinvolti nel processo di utilizzazione del bene (limiti nell'interesse privato). Qualunque natura abbiano, limiti e obblighi sono dettati in ragione della funzione sociale alla quale è destinata la proprietà ed è a tale scopo che emergono dalla legislazione speciale e che attengono tanto ai poteri di godimento quanto ai poteri di disposizione.
Le situazioni di godimento su cosa altrui
Le situazioni limitate di godimento su cosa altrui sono situazioni che derivano dalla proprietà e hanno per contenuto un potere più o meno ampio di godimento sul medesimo bene oggetto della proprietà: comprimono il diritto di godimento del proprietario. Tale compressione può trovare la sua giustificazione sia in diritti relativi che si vantano nei confronti della persona del proprietario, sia per l'esistenza di diritti assoluti che si hanno sul bene: nel primo caso si parla di situazioni personali di godimento, nel secondo caso di situazioni reali di godimento. La situazione di godimento reale viene esercitata su una cosa, mentre la situazione personale di godimento vanta verso una persona.
Tanto le situazioni personali quanto quelle reali contribuiscono a specificare situazioni di godimento che sono limitate perché hanno un contenuto minore rispetto alla proprietà sulla quale incidono. Il loro contenuto è più o meno ampio in corrispondenza ai poteri che non sono più esercitabili dal proprietario. Talvolta i poteri sono così ampi da svuotare del tutto il potere di godimento del proprietario che è qualificato nudo proprietario. Coesistendo con una altrui situazione proprietaria, tali situazioni di godimento si esercitano su una cosa che appartiene ad altri.
La loro costituzione quando avviene per contratto richiede la forma scritta, il diritto di proprietà non viene mutilato ma può essere limitato. Per questo la compressione del potere di godimento è destinata a cessare non appena la situazione altrui si estinguerà (elasticità del diritto di proprietà). Le situazioni di godimento su cosa altrui sono individuate dal codice nel corpo delle disposizioni e sono circoscritte alle sole situazioni reali: la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione e le servitù prediali.
Si devono però considerare anche quelle che nascono da alcuni contratti e che vengono ricondotte nell'ambito dei contratti di utilizzazione dei beni: la locazione, l'affitto, il leasing e il comodato. La superficie e l'enfiteusi possono essere qualificate in termini di proprietà sostanziale: la superficie costituendo un vero e proprio diritto di proprietà orizzontale; l'enfiteusi attribuisce tutti i poteri di godimento del proprietario all'enfiteuta, riconosce a quest'ultimo un forte potere che una sua semplice manifestazione di volontà è sufficiente a estinguere il rapporto per consolidare la proprietà nella sua situazione (potere di affrancazione).
La superficie
Per superficie si intende l'esercizio del diritto di proprietà su una costruzione esistente o da edificare su un fondo altrui. La superficie è una situazione che qualifica un particolare modello di proprietà, la proprietà superficiaria, caratterizzata dalla circostanza che il diritto si estende non più verticalmente ma per via orizzontale. Se la costruzione già esiste si costituisce un vero e proprio diritto di proprietà sull'opera. Se il proprietario attribuisce la possibilità di costruire sul proprio suolo a un terzo, quest'ultimo non acquista immediatamente un diritto di proprietà, ma il diritto di edificare: il diritto di proprietà si costituirà quando l'opera sarà stata eseguita.
Quando si acquista il diritto di proprietà sulla costruzione, l'acquisto sarebbe a titolo derivativo; quando si acquista il diritto di edificare, la proprietà sulla costruzione si costituirebbe a titolo originario. Essendosi acquistato un diritto di edificare, il diritto è sottoposto alle comuni regole sulla prescrizione con la conseguenza che se non si edifica nel termine di venti anni, il diritto stesso si prescrive. Il diritto di superficie si costituisce per contratto o per testamento e può essere previsto a tempo determinato o indeterminato. Se si costituisce un diritto di superficie a tempo determinato, allo scadere del termine il proprietario del suolo diventerà proprietario anche dell'opera costruita. Oltre che per decorrenza del termine la superficie si estingue per rinunzia del superficiario e per consolidazione. Non si estingue nel caso di perimento della costruzione e in questo caso si ricostituirebbe il diritto di edificare.
L'enfiteusi
Con l'enfiteusi il proprietario cede a un soggetto (enfiteuta) il potere di godimento su un fondo e questi assume l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico. L'enfiteusi si può costituire per usucapione, per contratto o per testamento e può avere a oggetto fondi rustici e fondi urbani. L'enfiteusi può essere a tempo determinato o perpetua: quando è costituita a tempo determinato non può avere una durata inferiore a venti anni.
All'enfiteuta è riconosciuto lo stesso potere di godimento del proprietario e il diritto di far suoi i frutti del fondo e il tesoro. Esso può modificare la destinazione del fondo e può disporre del proprio diritto. È vietata la subenfiteusi. Oltre che per prescrizione, l'enfiteusi si estingue per scadenza del termine, per rinunzia, per consolidazione, per perimento totale del fondo o per espropriazione per pubblico interesse. Qualora il fondo perisca tanto da rendere sproporzionato il diritto di godimento rispetto al canone, l'enfiteuta può chiedere una riduzione proporzionale del canone o rinunciare al diritto.
Tipici modi di estinzione dell'enfiteusi sono l'affrancazione e la devoluzione: con l'affrancazione si attribuisce all'enfiteuta un diritto di natura protestativa, in base al quale egli ha la possibilità di acquistare la proprietà del fondo pagando una somma di denaro, quantificata moltiplicando per quindici volte il valore del canone annuo (capitalizzazione del fondo); l'affrancazione segue o a un accordo fra le parti o a una pronuncia dell'autorità giudiziaria; la devoluzione è uno strumento configurato alla stregua di una azione di risoluzione che dovrebbe tutelare il proprietario di fronte alle inadempienze dell'enfiteuta; la devoluzione consiste nella possibilità che il concedente ha di estinguere il rapporto quando l'enfiteuta non migliori il fondo o non paghi due annualità di canone. A seguito dell'estinzione l'enfiteuta ha diritto a un rimborso commisurato all'incremento di valore apportato al fondo sulla base dei miglioramenti e delle addizioni fatte.
L'usufrutto
L'usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui traendone tutti i frutti da esso prodotti con l'obbligo di conservare la destinazione economica nel bene stesso e di restituirlo alla scadenza stabilita. L'usufrutto è finalizzato al conseguimento delle utilità che la cosa può dare. L'usufrutto si costituisce per legge (usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli), volontariamente (per contratto o testamento) e per usucapione. I diritti e gli obblighi dell'usufruttuario attengono ai poteri di sfruttamento della cosa e alla sua conservazione.
Oggetto dell'usufrutto deve essere un bene fruttifero. I beni spettano all'usufruttuario: se si tratta di frutti naturali, con la separazione del bene principale, se si tratta di frutti civili, giorno per giorno. L'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e se costituito a favore di una persona non può eccedere i trent'anni. I diritti dell'usufruttuario, oltre che sui frutti, si estendono alle accessioni della cosa, ai miglioramenti e alle addizioni, ma non al tesoro. L'usufrutto si estingue per scadenza del termine, per rinunzia, per prescrizione, per consolidazione e per perimento totale della cosa.
L'uso e l'abitazione
L'uso e l'abitazione limitano il godimento alle rendite e ai frutti necessari ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia. Si qualifica abitazione l'uso che ha per oggetto una abitazione: il godimento consiste nell'abitare la casa limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della famiglia. Uso e abitazione si costituiscono per usucapione volontariamente o per legge. Uso e abitazione hanno carattere temporaneo e si estinguono con la morte del titolare; non possono essere ceduti o dati in locazione né formare oggetto di disposizione testamentaria.
Le servitù prediali
La servitù prediale consiste nel peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. I presupposti della servitù sono:
- La contiguità necessaria per la funzione di servizio che un fondo deve svolgere nei confronti dell'altro e indica una vicinanza tale da consentire al fondo dominante di ricevere una diretta utilità dal fondo servente;
- L'utilità è la giustificazione della servitù e ciò che autorizza l'ordinamento a far sì che una situazione soggettiva possa essere compressa nel godimento: deve essere stabile o permanente, soddisfare un bisogno che sia tendenzialmente durevole o ipoteticamente ripetibile;
- Peso a carico del fondo servente consistente in un comportamento negativo di non fare;
- I fondi devono appartenere a proprietari diversi.
Costituzione delle servitù
Le servitù si possono costituire volontariamente o per legge: si parla rispettivamente di servitù volontarie e di servitù coattive. Le servitù volontarie si costituiscono per contratto in forma scritta a pena di nullità o per testamento. Può costituire una servitù il proprietario e il nudo proprietario. Le servitù coattive sono previste dal legislatore e sono tipiche. Il legislatore le identifica nell'acquedotto e nello scarico coattivo, nell'appoggio e nell'infissione di chiusa, nella somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo, nel passaggio coattivo per interclusione totale o parziale del fondo, nell'elettrodotto coattivo e nel passaggio coattivo di linee teleferiche. Rispondono a una necessità del fondo dominante tutelata sulla base di un dovere di solidarietà economica. Non si costituiscono automaticamente ma occorre un accordo fra i soggetti interessati.
Le servitù apparenti si possono costituire anche a titolo originario per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. La costituzione per destinazione del padre di famiglia si realizza quando si prova che su due fondi divisi sono state poste o lasciate opere tali da apparire a servizio di una parte del fondo.
Contenuto ed estinzione delle servitù
Il contenuto delle servitù è determinato dal titolo e dalla legge. La servitù comprende tutto ciò che serve al suo esercizio: le modalità di esercizio devono essere le meno pregiudizievoli per il fondo servente. Secondo il contenuto le servitù si distinguono in:
- Servitù apparenti caratterizzate dall'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del diritto;
- Servitù non apparenti in cui l'opera visibile manca;
- Servitù affermative costituite a favore del proprietario del fondo dominante del potere di svolgere una attività sul fondo servente;
- Servitù negative caratterizzate dalla proibizione a carico del proprietario del fondo servente di compiere atti o comportamenti;
- Servitù continua quando il suo esercizio presuppone una precedente opera; il termine di prescrizione decorre dal momento in cui non è più possibile esercitare il diritto;
- Servitù discontinua quando il suo esercizio prescinde da eventuali costruzioni e coincide con il comportamento che a intervalli tiene il suo titolare; il termine di prescrizione decorre dall'ultima volta che si è esercitato il diritto.
Le servitù si estinguono per confusione, decorrenza del termine, rinunzia, per abbandono del fondo servente e per prescrizione determinata dal non uso ventennale.
Il possesso
Il possesso e la sua rilevanza
Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Con il possesso ci si riferisce all'esercizio del diritto di proprietà o di altra situazione reale. Il possessore coincide con il soggetto titolare della situazione di diritto che si esercita. Il possesso consente il ricorso a strumenti di difesa rapidi, non richiedendo alcuna prova del diritto esercitato. Il possessore diviene con il decorrere del tempo il titolare del diritto.
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