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LA FAMIGLIA DI FATTO
Le famiglie di fatto si caratterizzano per una convivenza simili a quella conseguente al matrimonio ma sono unioni non
formalizzate in questo atto.
Le famiglie di fatto sono famiglie non fondate sul matrimonio che tendono a ricomprendere la convivenze di fatto e
quelle comunità familiari contraddistinte dal solo rapporto di filiazione naturale. I conviventi potranno concludere
accordi di vario genere per disciplinare la loro relazione (patti di convivenza) ma dovranno essere sottoposti a un
giudizio di meritevolezza.
CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA'
La parentela e l'affinità indicano il tipo di relazione che unisce le persone di un certo gruppo familiare inteso in senso
ampio, inoltre contribuiscono a individuare le persone che compongono in senso ampio un gruppo familiare.
Il rapporto di coniugio è la relazione esistente tra marito e moglie che si costituisce con il matrimonio e nella famiglia
di fatto con la convivenza. È una relazione destinata a cessare o con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione
della convivenza.
Si ha parentela tra le persone che discendono da uno stesso stipite, cioè persone legate da un vincolo di sangue.
Si ha affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
La parentela, come l'affinità, può legare due persone in linea retta quando l'una discende dall'altra (genitore e figli) e in
linea collaterale quando l'una non discende dall'altra (zii e nipoti).
Per calcolare il grado di parentela va distinta la parentela in linea retta da quella in linea collaterale: nella linea retta si
computano altrettanti gradi per quante sono le generazioni che separano gli individui considerati; nella linea collaterale i
gradi corrispondono sempre al numero delle generazioni che separano i parenti considerati.
Gli ascendenti e i discendenti in linea retta non possono contrarre matrimonio fra loro, mentre in linea collaterale questa
impossibilità è prevista fino al terzo grado.
5.IL MATRIMONIO
IL FAVOR LEGISLATIVO PER IL MATRIMONIO
Il matrimonio è l'atto, cioè il fatto con il quale si costituisce il vincolo coniugale e designa il rapporto che si costituisce
fra i coniugi a seguito dell'atto, ovvero i diritti e i doveri reciproci fra i coniugi.
Nel nostro sistema convivono due tipi di matrimonio: il matrimonio civile e il matrimonio concordatario.
Gli atti di matrimonio sono sottoposti a discipline diverse: a quella dell'ordinamento italiano, il matrimonio civile, e a
quella dell'ordinamento canonico, il matrimonio concordatario.
Al matrimonio si possono affiancare la convivenza e la filiazione naturale.
IL MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile viene celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, cioè il sindaco del luogo dove fu fatta la
richiesta di pubblicazione. Il sindaco, alla presenza di due testimoni da lettura degli artt. 143, 144 e 147, riceve dagli
sposi singolarmente la dichiarazione che si vogliono prendere in marito e in moglie e dichiara che essi sono uniti in
matrimonio.
Il matrimonio si inserisce in un complesso procedimento ed è atto di autonomia privata, personalissimo, puro, solenne e
incoercibile il contenuto del quale è determinato dalla legge.
L'atto del matrimonio inizia con la pubblicazione e termina con la sua registrazione negli archivi comunali; accanto alla
dichiarazione degli sposi sono previste una serie di attività preparatorie e la partecipazione dell'ufficiale di stato civile.
Il matrimonio è:
atto di autonomia privata perchè l'atto e i suoi effetti sono voluti dagli sposi;
– atto personalissimo perchè non sono possibili sostituzioni;
– atto solenne perchè si devono osservare le formalità richieste dalla legge;
– atto puro perchè non può essere sottoposto a termine o a condizione;
– atto incoercibile, cioè libero, attraverso il quale di viene a manifestare la libertà di formazione della famiglia.
–
La celebrazione del matrimonio può essere preceduta dalla promessa di matrimonio, cioè l'atto con il quale un uomo e
una donna, unilateralmente o reciprocamente, promettono di contrarre matrimonio. E in caso di rottura della promessa
deve essere giustificata.
LE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, cioè dall'affissione alla porta della casa
comunale, per un periodo di almeno otto giorni, di un atto che indichi i dati degli sposi e il luogo dove il matrimonio
sarà celebrato.
La pubblicazione è fatta su richiesta degli sposi a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei
richiedenti ha la residenza e ha la funzione di rendere pubblica la volontà degli sposi di unirsi in matrimonio al fine di
permettere ai soggetti interessati di opporsi.
La celebrazione del matrimonio senza pubblicazione non invalida l'atto ma lo rende irregolare: è prevista l'ammenda a
carico degli sposi e dell'ufficiale dello stato civile.
Le condizioni necessarie per contrarre un valido matrimonio sono:
la maggiore età;
– l'assenza di interdizione per infermità mentale;
– la libertà di stato;
– l'assenza di vincoli di parentela, di affinità, adozione o affiliazione;
– l'assenza di delitti commessi o tentati sul coniuge della persona con la quale si intende contrarre
– matrimonio.
I VIZI DELLA VOLONTA' E LA SIMULAZIONE
è necessario che le dichiarazioni degli sposi non siano conseguenza né di un vizio della volontà né di un accordo
simulatorio.
IL MATRIMONIO PUTATIVO
Il matrimonio putativo si configura quando il matrimonio è nullo ma è stato contratto in buona fede e quando è nullo
perchè viziato da violenza o timore.
Il matrimonio putativo consente il permanere di alcune conseguenze che coinvolgono persone e situazioni ritenute
degne di essere tutelate dall'ordinamento.
Riguardo ai coniugi il matrimonio putativo produce gli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronunzia la
nullità.
Se le condizioni del matrimonio putativo si verificano per entrambi i coniugi, può essere disposta la corresponsione di
una somma periodica a carico di uno di essi: il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede una indennità di mantenimento per tre anni e gli alimenti.
Riguardo ai figli nati o concepiti durante il matrimonio nullo e ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente la sentenza che dichiara la nullità, il matrimonio putativo fa acquistare lo stato di figli legittimi. Se
entrambi i coniugi erano in mala fede lo stato di figlio legittimo è attribuito solo ai figli nati o concepiti durante il
matrimonio nullo, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto; agli eventuali figli nati è attribuito lo stato di figli
naturali.
IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
Il matrimonio concordatario è quello celebrato dai ministri del culto cattolico. È disciplinato dalle regole del diritto
canonico, ma gli effetti rilevano anche per per l'ordinamento statale.
Affinchè il matrimonio concordatario acquisti efficacia civile è necessario:
che venga preceduto dalle stesse pubblicazioni previste per il matrimonio civile;
– che il ministro del culto cattolico avverta gli sposi degli effetti derivanti dall'atto e compili l'atto di
– celebrazione in duplice originale per trasmetterne uno ufficiale di stato civile;
che l'atto venga trascritto nei registri dello Stato civile.
–
IL MATRIMONIO CELEBRATO DA MISTRI DI CULTI AMMESSI DALLO STATO
Nel matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto acattolico le parti che professano un culto ammesso devono
chiedere all'ufficiale di stato civile il consenso per la celebrazione del matrimonio davanti al ministro del loro culto. Il
ministro del culto ammesso agisce in quanto delegato dell'ufficiale di stato civile, tant'è che l'atto di matrimonio è
regolato dal codice civile.
6.I RAPPORTI FAMILIARI
I RAPPORTI FAMILIARI E IL PRINCIPIO DELL'ACCORDO
Nell'ambito dei rapporti familiari vanno distinti i rapporti personali con i quali si intendono i doveri e i diritti
reciprocamente costituitisi fra i coniugi e i doveri e i diritti che nascono nei confronti dei figli, e i rapporti
patrimoniali con i quali si ha riguardo ai rapporti economici fra i coniugi, cioè al modo in ci si regola la proprietà e i
diritti di godimento sui beni e la relativa amministrazione.
Il regime patrimoniale primario è comune a tutte le comunità familiari qualunque sia il regime patrimoniale prescelto.
Si tratta di quei diritti e di quei doveri patrimoniali che impongono di contribuire ai bisogni della famiglia e che si
indirizzano sia ai coniugi sia ai figli conviventi provvisti di redditi propri.
Sia che si tratti di rapporti personali sia di rapporti patrimoniali, e relazioni fra coniugi sono regolate da un principio:
l'accordo fra i coniugi con il quale i coniugi concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi.
L'accordo esprime l'autonomia della famiglia nelle scelte sull'indirizzo familiare. Si tratta di accordi taciti quasi mai
formalizzati in un atto e dal contenuto variabile.
La lubertà dei coniugi di determinare il contenuto dei loro accordi non è illimitata. Mai si potrà contravvenire ai doveri
imposti con il matrimonio e sempre si dovrà rispettare la reciprocità delle situazioni familiari e l'interesse dei figli.
L'autonomia dei coniugi si manifesta nella concretizzazione delle situazioni familiari, mai nella loro deroga.
Le situazioni familiari sono situazioni irrinunciabili e imprescrittibili.
Gli accordi fra coniugi hanno natura negoziale. L'accordo deve sempre essere meritevole di tutela. Agli accordi fra
coniugi sono inapplicabili le disposizioni previste con riferimento all'inadempimento contrattuale.
I RAPPORTI PERSONALI
I rapporti fra coniugi sono fondati su diritti e doveri che vengono garantiti in termini di eguaglianza e di sostanziale
reciprocità.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la disciplina dei rapporti fra coniugi riconosce
al marito e alla moglie gli stessi interessi e gli stessi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
La sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale è prevista per l'ipotesi di allontanamento senza giusta causa
dalla residenza familiare, ma riguarda entrambi i coniugi; scompare l'obbligo