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IL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM E LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
Il principio della par condicio creditorum, cioè della parità di trattamento dei creditori di un medesimo debitore: se
un debitore ha più creditori questi devono avere le stesse possibilità di vedere soddisfatte le rispettive pretese sui beni
del primo.
Il principio della par condicio creditoruim non è assoluto, sono fatte salve le cause legittime di prelazione che sono i
privilegi, il pegno e l'ipoteca. Il titolare di una causa legittima di prelazione è preferito rispetto agli altri eventuali
creditori nella soddisfazione del proprio credito.
Come ulteriore limite all'operatività del principio della par condicio va considerato il diritto di riterizione, cioè il diritto
del creditore di trattenere la cosa da restituire al proprietario finchp questi non adempia l'obbligazione.
3.LA SOSTITUZIONE NELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE
LA RAPPRESENTANZA
Talvolta il titolare dell'interesse (parte in senso sostanziale) può non coincidere con l'autore dell'atto (parte in senso
formale); si ha quindi un fenomeno di sostituzione attraverso il quale alla parte in senso formale è attribuito il potere di
agire in luogo della parte in senso sostanziale.
Questo fenomeno è la rappresentanza e consiste nel potere riconosciuto a un soggetto di agire in nome e per conto di
un altro soggetto, per modo che gli effetti dell'attività svolta si producano direttamente nella sfera giuridica di
quest'ultimo.
Il rappresentante non è un mero portatore di una volontà altrui; è colui che pone in essere tutte le determinazioni relative
all'attività che è incaricato di svolgere.
Sia per i vizi della volontà sia per gli stati di buona o mala fede si tiene conto della volontà e dello stato psicologico non
del rappresentato ma del rappresentante, cioè colui che partecipa con la sua autonomia all'attività.
Il rappresentato può incaricare il rappresentante di concludere un contratto relativamente a uno specifico oggetto. Qui la
volontà dell'interessato non può rimanere irrilevante.
La rappresentanza legale è prevista quando un soggetto, per il suo stato di incapacità legale, non può porre in essere
l'atto.
La rappresentanza volontaria tra la sua fonte in un atto unilaterale posto in essere dal soggetto interessato; questo atto
prende il nome di procura e il soggetto è legittimato ad agire in nome e per conto di un altro. La procura giustifica i
comportamenti del rappresentato di fronte ai terzi e consente il manifestarsi dei poteri del rappresentante.
Dalla procura risultano anche i poteri che possono riguardare la totalità dei rapporti dell'interessato, e allora si parla di
procura generale, o essere specificatamente individuati e relativi a un determinato affare, e allora si parla di procura
speciale.
Se il rappresentante contratta senza averne i poteri o eccede i limiti delle facoltà conferitegli è responsabile dei danni
causati al terzo che ha confidato nella validità del contratto.
4.L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO
L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO: RINVIO
Il contratto è invalido quando non presenta i presupposti richiesti dall'ordinamento affinchè possa vincolare le parti al
regolamento d'interessi concordato e che, secondo il tipo di invalidità, sono previste conseguenze diverse sul piano della
produzione degli effetti, dei soggetti legittimati a rilevarla e degli eventuali rimedi.
Alcuni dei requisiti essenziali sono generali, perchè riguardano tutti i negozi giuridici, altri invece sono specifici,
perchè indicati in considerazione del singolo negozio.
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE
Il principio di conservazione è un principio che è indicato con riferimento all'interpretazione del contratto, ma che ha
sicuramente una portata generale nei limiti entro i quali si giustifica tanto nella presunzione della serietà delle
dichiarazioni quanto nel rispetto del principio dell'affidamento.
Con riferimento al contratto nullo il legislatore ha previsto la conversione: il contratto nullo può essere convertito in
altro contratto valido.
Espressione di questa tendenza è la disciplina della nullità parziale, la quale richiede che, per la nullità dell'intero
contratto, è necessario che la clausola risulti determinante del consenso.
La nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti importa nullità qualora si accerti che la sua partecipazione si
debba considerare essenziale.
Nei negozi mortis causa il principio di conservazione trova la sua massima espressione: anche se inficiato da nullità che,
nei negozi inter vivos, sarebbe insanabile, dalla causa di nullità si può prescindere.
LA NULLITA' PER MANCANZA DI UN REQUISITO ESSENZIALE
Il contratto è nullo quando manca l'accordo delle parti, l'oggetto, la causa o la forma.
L'accordo delle parti, essendo espressione delle dichiarazioni manifestate dai contraenti, consegue che il contratto è
nullo quando manchi anche solo una delle dichiarazioni di volontà. La dichiarazione da sola non è sufficiente a porre in
essere il negozio: è necessario che essa sia seria e realmente indirizzata alla produzione di determinati effetti.
Quando si parla di
si attiene alla mancanza del soggetto dichiarante della concreta volontà degli effetti che emergono dalla sua
dichiarazione.
L'oggetto manca, e quindi il negozio è nullo, quando non esiste materialmente o sia indeterminabile o impossibile.
La forma manca se non è rispettata quella espressamente richiesta dalla legge o quella convenuta dalle parti
convenzionalmente.
Se mancano la volontà, l'oggetto o la forma, manca un elemento strutturale del negozio; quando manca la causa, manca
l'essenza stessa del negozio.
LA NULLITA' PER ILLICEITA'
L'illiceità del negozio si rinviene tutte le volte in cui esso risulti essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico
o al buon costume. Questa contrarietà colpisce i singoli aspetti del negozio: la causa o l'oggetto; i motivi, quando sono
comuni o determinanti la dichiarazione; la condizione.
La causa si considera illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una disposizione
imperativa. Si parla quindi di negozi in frode alla legge e con essi la disposizione imperativa è solo in apparenza
rispettata: si viola intenzionalmente il suo precetto perseguendo ciò che la disposizione stessa vieta.
Il negozio è illecito quanto i motivi sono illeciti. I motivi non sono elementi essenziali del negozio: dovrebbero
rimanere indifferenti anche quando fossero illeciti.
Il motivo illecito rende nullo il contratto quando esso sia comune a entrambe le parti e queste siano determinate a
concluderlo esclusivamente per quello.
LA CONVERSIONE
La conversione del negozio nullo è la trasformazione del negozio nullo in un altro negozio valido: il contratto nullo può
produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo
allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Affinchè si possa procedere alla conversione sostaziale sono necessari tre presupposti:
il negozio deve essere nullo;
– il negozio nullo deve presentare i requisiti di sostanza e di forma di un negozio diverso da quello concluso;
– è necessario che le parti abbiano ignorato la causa di nullità e che, in base allo scopo perseguito, si possa
– stabilite che, se l'avessero conosciuta, avrebbero concluso questo secondo negozio.
La conversione formale si può realizzare quando il negozio è nullo per vizio di forma ma possiede i requisiti formali di
un altro negozio che realizza gli stessi effetti. Con la conversione formale non si modifica il contenuto sostanziale del
negozio ma si trasforma solo la sua veste.
L'ANNULLABILITA' PER INCAPACITA' DELLE PARTI
Il negozio è annullabile se una delle parti era incapace, si tratti di incapacità legalo o di incapacità naturale.
Si distingue l'incapacità per minore età dall'interdizione legale e di incapacità naturale.
L'incapacità del minore è assoluta e fa si che gli atti da lui posti in essere siano annullabili. L'annullabilità è esclusa se
il minore abbia occultato la sua età: si deve trattare di raggiri non essendo sufficiente la semplice dichiarazione di essere
maggiorenne.
L'ordinamento prevede l'annullabilità dell'atto concluso dal minore per ammonire l'altro contraente e non concludere
contratti con il minore.
L'annullamento è previsto nell'interesse del minore, e legittimati a far valere l'annullamento sono i legali rappresentanti
del minore o il minore stesso una volta raggiunta la maggiore età.
L'incapacità di interdizione legale rende annullabili tutti gli atti di natura patrimoniale posti in essere dall'incapace, ma
consente il valido compimento degli atti di natura personale. L'azione di annullamento degli atti compiuti dall'interdetto
legale può essere proposta da chiunque vi abbia interesse: l'annullamento, in quanto sanzione accessoria a una pena
detentiva di particolare gravità, è previsto nell'interesse della collettività.
L'annullamento può dipendere dallo stato di incapacità di intendere e di volere di una delle parti al momento della
conclusione dell'atto. Affinchè l'incapace possa presentare istanza di annullamento, è necessario che allo stato di
incapacità si accompagni il pregiudizio dell'incapace e la mala fede della controparte.
L'annullamento è conseguenza automatica della dimostrazione dell'incapacità di intendere e di volere solo con
riferimento ad alcuni atti.
Annullabili sono gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno quando violino
disposizioni di legge o quanto è stabilito nel decreto che istituisce la misura di protezione.
L'ANNULLABILITA' PER I VIZI DEL CONSENSO
È possibile concludere un contratto sotto l'influenza di circostanze esterne tali che inducano a dichiarare qualcosa che
non si dichiarerebbe.
I vizi del consenso indicano il modo distorto attraverso il quale si determina la volontà. I rimedi previsti
dall'ordinamento contro i vizi del consenso tendono a riequilibrare la posizione del soggetto, riconoscendogli la
possibilità di porre nel nulla gli effetti conseguenti alla sua dichiarazione non conforme all'effettiva volontà.
I vizi del