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Le obbligazioni

La nozione di obbligazioni

Le obbligazioni costituiscono il nucleo centrale del diritto civile patrimoniale. Si parla non solo di obbligazioni, ma anche di debito e di diritto di credito, e in questo modo non si descrivono fenomeni distinti ma un identico fenomeno caratterizzato dalla presenza di un dovere di comportamento imposto a un soggetto nei confronti di un altro soggetto. Il richiamo al debito o al diritto di credito indica le situazioni soggettive che contraddistinguono le obbligazioni.

Quando si parla di obbligazioni si deve fare riferimento ai rapporti obbligatori, cioè alle relazioni fra due contrapposte situazioni soggettive, a una delle quali (la situazione del debitore) è imposta l'osservanza di un comportamento economicamente volubile (la prestazione) finalizzato alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e all'altra (la situazione del creditore) il potere di pretendere quel preciso comportamento.

Il rapporto obbligatorio corre fra una situazione che dà diritto di pretendere un certo comportamento e una situazione in base alla quale si è tenuto a comportarsi in quel preciso modo. La specificità del comportamento è l'elemento distintivo dell'obbligazione dal dovere; la sua natura patrimoniale la differenzia dai semplici obblighi. La specificità è resa necessaria dal carattere che connota l'obbligazione e indica il concreto comportamento che il debitore è tenuto a realizzare e che il creditore può pretendere venga osservato.

I rapporti obbligatori, dal punto di vista strutturale, si definiscono nella relazione tra due situazioni specificate nel contenuto. La patrimonialità indica la rilevanza economica del comportamento, la sua valutabilità economica, la sua idoneità a essere rapportato a un valore traducibile in una somma di denaro. L'ordinamento può consentire un'obbligazione se alla limitazione della libertà corrisponde una funzione socialmente utile e quindi un interesse particolarmente degno di essere tutelato.

Il vincolo che caratterizza l'obbligazione è giustificato se con il comportamento al quale il debitore è tenuto si realizza un interesse del creditore meritevole di tutela. L'interesse del creditore assume il carattere di elemento essenziale del rapporto obbligatorio e ne deve giustificare la nascita e gli si accompagna per tutta la sua durata: se dovesse venir meno, l'obbligazione si estinguerebbe o si modificherebbe. L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione.

La strumentalità del dovere di comportamento alla realizzazione dell'interesse del creditore consente di distinguere le obbligazioni dagli oneri. Nel concreto rapporto obbligatorio si potrà riconoscere l'esistenza anche di un interesse del debitore: si tratta di un interesse che da solo potrebbe giustificare la sopravvivenza del rapporto. L'obbligazione si estingue non solo quando il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione, ma anche quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguirla.

La funzione alla quale gli interessi mirano è una funzione esistenziale, una funzione che merita una posizione di particolare privilegio rispetto ad altre funzioni pur meritevoli. Il vincolo al quale è sottoposto il debitore e l'interesse del creditore costituiscono gli elementi fondamentali del rapporto obbligatorio. Il creditore può pretendere anche in via coattiva l'adempimento del comportamento.

La realizzazione del comportamento che il debitore deve tenere è assicurata al creditore con la previsione della garanzia patrimoniale e in caso di adempimento, il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri: il creditore può fare espropriare i beni del debitore, farli vendere e soddisfarsi sul ricavato.

I rapporti obbligatori costituiscono il tipico strumento attraverso il quale si manifestano le attività di natura patrimoniale ma diverse sono le tecniche che l'ordinamento offre per la loro realizzazione. Al diverso rapporto nel quale le obbligazioni sono considerate corrisponde una diversa disciplina la cui individuazione è compito dell'interprete.

Le obbligazioni naturali

Le obbligazioni naturali sono quelle obbligazioni che si fondano sull'adempimento di un dovere, morale o sociale, e che l'ordinamento non ritiene azionabili, perché reputa di dover lasciare alla coscienza individuale la facoltà di valutare l'opportunità di adempierle. Dalle obbligazioni naturali vanno distinti i doveri umanitari, cioè la beneficenza: le obbligazioni naturali hanno tutti i caratteri delle obbligazioni civili e si rapportano alla coscienza etica comune. È estranea la solidarietà che caratterizza i suoi doveri umanitari sia la comune beneficenza e che fa assumere a questi ultimi doveri la natura di vere libertà.

Affinché l'obbligazione operi l'irrepetibilità della prestazione, l'ordinamento prevede la presenza di due presupposti: la capacità del soggetto che adempie e la spontaneità dell'adempimento. Mentre nell'obbligazione civile al cui vincolo si è coattivamente tenuto, nell'obbligazione naturale si devono volere gli effetti del comportamento posto in essere: l'atto di adempimento assume le connotazioni di un vero e proprio atto di autonomia privata.

L'obbligazione naturale vive in funzione del suo adempimento e non possono rimanere irrilevanti quei comportamenti che sono posti in essere in vista dell'adempimento. Nelle obbligazioni naturali tipiche è espressamente prevista l'irrepetibilità della prestazione e l'inazionabilità della relativa pretesa.

Complementarità e complessità delle posizioni

Affinché il vincolo che unisce una posizione soggettiva all'altra si possa definire obbligatorio è necessario che le situazioni di debito e credito siano complementari, cioè interdipendenti. Queste situazioni vengono denominate situazione attiva, quella del creditore, e situazione passiva, quella del debitore, e indicano i tratti caratterizzanti delle due situazioni: la pretesa e l'obbligo di comportamento.

Le due situazioni sono complesse in quanto entrambe si connotano di pretese e di doveri. Al dovere di correttezza sono tenuti sia il debitore che il creditore e tale dovere impone l'osservanza di comportamenti positivi e negativi dal contenuto variabile. Il richiamo al dovere di correttezza consente di estendere il contenuto del rapporto obbligatorio a comportamenti anche non espressamente previsti e che impongano di adoperarsi affinché sia salvaguardata l'incolumità dell'altro soggetto o l'integrità delle cose di questi (doveri di protezione).

Il creditore è tenuto all'osservanza di un comportamento; la sua situazione soggettiva si contraddistingue per una pretesa ma anche per un dovere: cooperare con il debitore affinché questi possa porre in essere il comportamento dovuto. La complementarità e la complessità delle situazioni soggettive indicano che per la realizzazione del rapporto obbligatorio non è sufficiente l'osservanza del comportamento dovuto da parte del debitore.

La prestazione

L'obbligazione vincola il titolare della situazione soggettiva debitoria a un certo comportamento. Questo comportamento indica la prestazione dell'obbligazione. Il comportamento al quale si è obbligati deve corrispondere a un interesse del creditore.

La prestazione può consistere in un comportamento positivo o negativo. Sotto il comportamento positivo si distinguono le prestazioni di dare da quelle di fare. Le prestazioni di dare sono quelle si caratterizzano per la consegna di una cosa determinata o per il pagamento di una somma di denaro. In quest'ambito si distinguono le obbligazioni generiche, aventi per contenuto cose individuate solo nel genere, dalle obbligazioni specifiche, aventi per contenuto una cosa determinata.

Le prestazioni di fare sono contraddistinte o dallo svolgimento di una attività o dall'obbligo di concludere un contratto. In quest'ambito si distinguono le obbligazioni da mezzi, nelle quali la diligenza esaurisce l'oggetto dell'obbligazione al punto che il comportamento negligente del debitore comporterebbe di per sé inadempimento, dalle obbligazioni di risultato, nelle quali la diligenza sarebbe strumentale alla realizzazione dell'interesse del creditore.

Si distinguono poi le obbligazioni fungibili, obbligazioni che possono essere adempiute da chiunque perché per il creditore è indifferente il soggetto che provvederà all'adempimento, dalle obbligazioni infungibili, che devono essere adempiute da un determinato soggetto personalmente perché sono le sue specifiche qualità che fanno vivere l'interesse del creditore.

Nelle prestazioni che hanno per contenuto un comportamento negativo, il fine che ci si prefigge è la conservazione di una situazione preesistente; il comportamento deve consistere in un non fare: astenendosi da porre in essere un comportamento o sopportando un comportamento altrui.

Gli elementi della prestazione

La prestazione deve avere natura patrimoniale e deve corrispondere a un interesse del creditore: patrimonialità e interesse del creditore assurgono a elementi essenziali della prestazione. La patrimonialità della prestazione è un carattere dell'obbligazione e indica la traduzione in termini monetari del comportamento al quale è tenuto il debitore.

La patrimonialità si riferisce al contenuto del comportamento a ciò che è necessario dare, fare o non fare per ottenere il risultato al quale l'attività è preordinata. La patrimonialità della prestazione è resa necessaria per l'esigenza di distinguere dalle obbligazioni una serie di doveri nei confronti dei quali l'ordinamento non reputa di dover vincolare il soggetto allo stesso modo di come lo vincola con le obbligazioni.

Si può dire che la prestazione ha natura patrimoniale quando il comportamento all'osservanza del quale si è tenuti è valutabile economicamente secondo la considerazione che di esso si ha in un certo contesto sociale e perché le persone sono di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mecchina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Cordiano Alessandra.
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