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L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è un complesso di regole e di principi funzionalmente e organicamente ordinati per essere rapportati a una collettività di individui. Dovunque ci sono delle persone è necessario regolare le relazioni che fra loro si costituiscono; è necessario che la collettività si organizzi e fondi le relazioni fra gli individui sulla base di parametri valutativi dei comportamenti.

La disciplina delle relazioni forma un complesso di regole che indica le modalità di comportamento degli individui che si specifica in un ordinamento in quanto attui delle scelte di principio poste a fondamento delle regole. Queste scelte costituiscono i valori, mentre il complesso di regole e principi forma un sistema.

L'ordinamento è un sistema, cioè un complesso di regole e principi tra loro coerentemente coordinati in considerazione dei valori prescelti. Per stabilire che un'impresa può immettere sul mercato un qualsiasi oggetto è necessario che quell'oggetto non sia pericoloso per chi lo userà, cioè il consumatore.

L'ordinamento quindi non è soltanto un mero complesso di regole e di principi: regole e principi rappresentano un insieme di modelli di comportamento formalizzati a livello normativo, il contenuto dei quali si specifica in considerazione dei valori che la collettività ha inteso individuare come parametri valutativi dei comportamenti. Si può parlare di unitarietà dell'ordinamento quale insieme inscindibile di regole e principi preordinati per la realizzazione di prescelti valori.

Ordinamento ed economia

La realtà sociale si presenta sotto diverse manifestazioni: economiche, politiche, morali. Diritto ed economia sono due aspetti del sociale diversi tra loro e risulta difficile studiarli nelle loro interrelazioni per i differenti problemi che prospettano e per i fini che esse tendono a realizzare. Diritto ed economia divengono con il tempo sempre più fenomeni di una medesima realtà che si spiega proprio attraverso la loro interrelazione.

Per esempio, il riconoscimento di una società economicamente fondata sul mercato può indicare il rilievo che sulle strutture giuridiche può assumere il fattore economico: si possono spiegare la libertà di iniziativa economica privata o la concorrenza (art. 41 Cost.); la possibilità di determinare un certo contenuto contrattuale (art. 1322); la possibilità di ricomprendere nell'ambito delle successioni mortis causa determinati beni o altri (art. 42 Cost.).

Il fattore economico diviene uno dei parametri prevalenti di produzione del diritto. L'ordinamento si indirizza anche alla regolamentazione di fatti e di operazioni economiche e l'intervento in questi settori può essere variamente qualificabile e quantificabile. In diversi casi, la regola di comportamento o il principio trovano la loro ragione d'essere anche in motivazioni di ordine economico.

Il principio risponde all'esigenza di affermare la libertà di agire del soggetto e sul piano imprenditoriale pone al riparo l'impresa dai danni che possono subire i lavoratori per gli infortuni.

  • Art. 41 Cost.: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
  • Art. 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
  • Art. 42 Cost.: La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sull'eredità.

Ordinamento e morale

Il diritto opera sul piano della conformità a parametri oggettivamente riscontrabili (la legge); la morale agisce sul piano della coscienza individuale o collettiva, e sulla sua base valuta i comportamenti umani secondo termini variamente individuali. Tanto la morale quanto il diritto operano su un piano valutativo: rapportano un comportamento a un parametro e ne valutano la rispondenza.

Il diritto presuppone una scelta morale per cui la morale è l'elemento del quale più l'ordinamento ha bisogno nella determinazione delle finalità e dei valori da riconoscere e garantire. L'ordinamento presuppone una sua morale: per esempio i problemi che nascono con la bioetica sono problemi che, pur interessando la morale, devono essere affrontati secondo la morale dell'ordinamento.

L'ordinamento ricorre alla morale assumendola a parametro di riferimento per la legittimità di taluni comportamenti o ai fini della determinazione delle conseguenze giuridiche di precisi fatti. La più importante espressione della morale è rappresentata dalla nozione di buon costume, qualificandosi con essa in un certo modo l'agire del soggetto: l'atto contrario al buon costume, per esempio, diventa immorale e in quanto tale è sottoposto a una precisa disciplina (art. 2035).

L'immoralità qualifica illecito il comportamento: riferimento alla causa del contratto, v. l'art. 1343. La morale è utilizzata poi per la giustificazione di un comportamento: obbligazioni naturali (art. 2034) tali perché rese vincolanti da un dovere sociale o morale la promessa di matrimonio (art. 79) non vincolante ma pur sempre rilevante per l'affidamento che i promessi sposi pongono sulla serietà dell'impegno morale; il dovere di rispetto dei figli nei confronti dei genitori (art. 315), dovere che sul piano morale assume un significato preciso ma non è rilevante per l'ordinamento.

  • Art. 2035: Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
  • Art. 2034: Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Il doveri indicati dal comma precedente, o ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
  • Art. 1343: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
  • Art. 79: La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
  • Art. 315: Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Le regole giuridiche

Una collettività può seguire modelli di comportamento fondati su diverse esigenze e necessità e attraverso una molteplicità di tipi di regole e principi: regole scritte e non scritte, regole dotare di una certa autorità o soltanto di una carica morale. Una regola, per poter essere destinata alla disciplina delle relazioni di una collettività, deve essere accettata da tutti, quindi da tutti osservata, stabilendo un comportamento, che, in concreto, gli individui devono tenere.

Le regole che stabilisce un ordinamento giuridico sono regole che assumono la caratteristica di essere necessarie per la realizzazione della convivenza fra gli appartenenti di una determinata collettività; senza quelle regole, la società civile si dissolverebbe nell'anarchia, lasciando privi di tutela i soggetti meno forti.

Le diverse regole si distinguono in considerazione dei fatti che le producono. Questi fatti sono le fonti delle regole: su determinate fonti devono poggiare le loro basi anche le regole giuridiche. Si possono dire giuridiche le regole e i principi che trovano la loro fonte in fatti ai quali la generalità dei consociati riconosce tale autorità. Tali fatti, detti fonti dell'ordinamento, sono individuati nell'art. 1 disp. prel. (disposizioni sulla legge in generale), ma tale disposizione è oggi insufficiente dovendo essere integrata da una serie di regole e di principi prima sconosciuti.

  • Art. 1: Sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi.

Disposizione normativa, articolo e norma giuridica

Regola e norma giuridica vengono identificate e utilizzate per esprimere lo stesso concetto: la proposizione di un certo comportamento. La disposizione normativa è il testo legislativo che rappresenta la formulazione linguistica attraverso la quale si individua il comportamento; il testo legislativo è soltanto un complesso di parole, un messaggio linguistico che deve essere individuato nel suo significato.

La norma giuridica non si identifica con la proposizione, o disposizione normativa. Per esempio, l'art. 1191 pone attenzione all'espressione “incapacità” e sotto questo aspetto attende di essere interpretato: il risultato dell'interpretazione indica la norma. Quindi la proposizione normativa acquista senso solo quando diviene regola di comportamento di un fatto storicamente determinato, cioè nel momento della sua applicazione.

Le diverse proposizioni, o disposizioni normative, vengono racchiuse in un'unità-base che è detta articolo: ciascun articolo può racchiudere una sola disposizione normativa, enunciarne soltanto una parte e prevederne più di una.

Nell'art. 1476 il legislatore pone le obbligazioni principali alle quali è tenuto il venditore nei confronti dell'acquirente; impone al venditore l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione, cioè di assicurare al compratore che sulla cosa venduta nessuno vanti un diritto di proprietà o altri diritti; non stabilisce a cosa va incontro il venditore se il compratore subisce l'evizione. Soccorre l'art. 1483 secondo il quale se il compratore subisce l'evizione il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. La regola di comportamento è enucleabile nella sua completezza dall'unione delle disposizioni previste dagli artt. 1476 e 1483.

L'art. 4 stabilisce la regola della commorienza: se un effetto dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (qui la regola è completa ed è enunciata in un unico articolo). L'art. 1354 disciplina le ipotesi di condizione illecita e impossibile: sono enunciate la nullità del contratto sottoposto a condizione contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; la nullità del contratto sottoposto a condizione sospensiva impossibile; l'irrilevanza della condizione risolutiva impossibile.

  • Art. 1191: Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
  • Art. 1476: Le obbligazioni principali del venditore sono: quella di consegnare la cosa al compratore; quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
  • Art. 1483: Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui del quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
  • Art. 1479: Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
  • Art. 4:
  • Art. 1354: È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Le regole e i principi

I modelli ai quali la collettività si deve attenere si possono presentare sotto forma di principio o di regola. Il principio enuncia una formulazione vaga non riconducibile ad alcun preciso comportamento. La regola enuncia un comportamento precisamente specificato attraverso la condotta che il soggetto deve tenere. Il principio esprime un valore mentre la regola applica il principio e il valore sotteso al primo.

L'art. 1322 enuncia il principio della libertà contrattuale: la libertà contrattuale esprime un principio che attua il valore della libertà della persona. In attuazione di questo principio il legislatore prevede una serie molteplice di disposizioni, per esempio l'art. 1427 che esprime la regola che il contraente il cui consenso fu estorto con violenza può chiedere l'annullamento del contratto, in quanto la libertà deve essere osservata.

Il rapporto tra valore, principio e regola è fondamentale per cogliere la coerenza del sistema e la natura delle disposizioni normative espresse attraverso le regole: ogni regola deve attuare un principio e non può, salvo casi particolari, da questo prescindere (per esempio non è possibile una regola che contrasti il principio della libertà contrattuale); quando una regola contrasta con un valore dell'ordinamento si pone il problema della legittimità; può verificarsi che una regola sia in contrasto con un principio ma in questo caso affinché non si ponga il problema della sua legittimità è necessario che la deroga sia giustificata dalla necessità di affermare un altro principio.

  • Art. 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
  • Art. 1427: Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto.

La struttura delle disposizione normative: la fattispecie e gli effetti

La struttura delle disposizioni normative dipende dalla natura della prescrizione: se regola o principio. Il principio non descrive un fatto specifico, mentre la regola descrive un fatto specifico stabilendone la disciplina astratta. La struttura della regola prevede un fatto al quale l'ordinamento collega specifiche conseguenze. Lo schema logico seguito dalla regola è quello del giudizio ipotetico: se si realizza il fatto A consegue B.

Per indicare il fatto si usa il termine fattispecie (immagine del fatto); per indicare la disciplina conseguente si ricorre all'espressione effetti. La fattispecie descritta dalla regola è l'enunciazione normativa di una situazione tipo che si può riscontrare una molteplicità di volte e che viene indicata come fattispecie astratta.

Il contenuto delle disposizioni normative

La caratteristica fondamentale delle disposizioni normative è che esprimono un precetto, cioè la prescrizione di un comportamento. Per esempio l'art. 3 Cost. Va inteso nel senso che a tutti deve essere riconosciuta pari dignità e che le condizioni personali non possono essere assunte a ragione di un trattamento discriminante. Le disposizioni normative sono connotate dalla coercitività in quanto non prevedono solo una regola ma ne impongono l'osservanza: la disposizione normativa si presenta quindi sotto forma di proposizione prescrittiva.

Il carattere coattiva della disposizione normativa non deve essere confuso con la sanzionabilità del comportamento contrario al suo disposto. Il carattere coercitivo della disposizione normativa non implica la previsione delle conseguenze negative a carico del trasgressore quando si contravvenga al precetto. La sanzione spesso si affianca alla regola di comportamento ma non tutte le disposizioni normative sono caratterizzate dalla conseguenza in danno per il trasgressore.

La distinzione fra norme perfette (fornite di sanzione) e norme imperfette (sfornite di sanzione) è descrittiva. A tutte le disposizioni si attribuisce il carattere della generalità e dell'astrattezza: la disposizione è generale perché rivolta a una generalità di individui; è astratta perché la regola prevista è ipotetica, cioè riferibile a una molteplicità di ipotesi variamente configurabili nei casi concreti.

Le disposizioni normative regolano situazioni soltanto eventuali o conflitti non ancora insorti e quindi ipotetici. Per questa loro caratteristica si distinguono dai provvedimenti del giudice che invece risolvono un conflitto già insorto tra persone. Oggi si riconoscono anche leggi che non dettano norme propriamente generali ed astratte: è il caso delle cc.dd. Leggi-provvedimento, emanate per la costituzione di enti pubblici o per l'assunzione a carico dello Stato di oneri finanziari dei quali si avvantaggiano soltanto alcuni particolari soggetti.

  • Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Disposizioni di diritto comune, di diritto speciale e di diritto eccezionale

Il diritto comune è un intervento legislativo destinato a dettare una disciplina operativa per tutti i rapporti di un determinato tipo. Il diritto speciale è un intervento legislativo destinato a soddisfare particolari esigenze. L'intervento del legislatore può introdurre nuove disposizioni normative per regolare aspetti specifici di una materia già disciplinata o modificare precedenti disposizioni. L'atto normativo può sostituire nel corpo del codice la vecchia disciplina ma può anche rimanere esterno al codice. La qualificazione della disposizione come norma comune o norma speciale non è data dalla sua collocazione topografica ma dalla funzione che essa svolge. Diverse dalle norme speciali sono le norme eccezionali con le quali non si regole né una materia...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mecchina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Cordiano Alessandra.
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