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LA TRASCRIZIONE
La trascrizione si attua riportando l'atto su appositi registri ed è il tipico strumento di pubblicità degli atti previsto per
l'opponibilità ai terzi dei diritti acquistati su beni immobili o sui beni mobili registrati.
La trascrizione mira a risolvere un conflitto fra più aventi causa del medesimo diritto da uno stesso dante causa.
La conoscenza dell'atto che si determina con la trascrizione, è solo una conseguenza pratica: la trascrizione realizza non
una semplice pubblicità notizia ma una pubblicità dichiarativa che serve a rendere opponibile ai terzi gli effetti dell'atto
trascritto.
Il sistema predisposto con la trascrizione, consente di far fronte sia alla certezza delle situazioni, necessaria in un
mercato efficiente, sia alla essenziale celerità della circolazione dei beni.
LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI E DEL CONTRATTO PRELIMINARE. LE
ULTERIORI PRESUNTE FUNZIONE DELLA TRASCRIZIONE
L'ordinamento prevede una serie di altri atti che si possono trascrivere: le domande giudiziali riguardanti gli atti
sottoposti a trascrizione e i contratti preliminari.
La trascrizione delle domande giudiziali riguardanti gli atti sottoposti a trascrizione svolge una funzione di
prenotazione: serve a rendere opponibile la successiva sentenza ai terzi che abbiano acquistato il diritto oggetto della
controversia durante il processo, per modo che il diritto di chi vede accogliere dal giudice la propria domanda possa
essere preferito a quello dell'acquirente in corso di causa. Lo scopo pratico è duplice: la trascrizione delle domande
giudiziali tutela il soggetto che agisce in giudizio, cioè la trascrizione della domanda giudiziale fa si che la pretesa
vantata e accolta dal giudice non rimanga priva di conseguenze positive; la trascrizione delle domande giudiziali tutela
anche i terzi, portandoli a conoscenza di fatti che potrebbero incidere sul loro eventuale acquisto.
Accanto alle domande giudiziali si pongono quegli atti che sono preordinati alla loro produzione e nei confronti dei
quali si potrebbe rimanere privi di tutela di fronte all'agire altrui: si tratta di quelle forme di pubblicità che si possono
dire anticipate rispetto a un effetto finale e che sono ipotizzate a protezione di interessi reputati meritevoli di tutela.
L'effetto prenotativo che si realizza con la possibilità di trascrivere un negozio sottoposto a condizione evita il
realizzarsi di questi inconvenienti e garantisce l'acquirente sotto condizione di fronte a eventuali pretese di terzi.
Sono trascrivibili anche i contratti preliminari, i contratti con i quali le parti si obbligano a concludere una altro
contratto. La funzione di questa trascrizione tende a far sì che la conclusione del contratto definitivo non venga messa in
discussione da un eventuale alienazione intervenuta nel tempo corrente fra la conclusione del contratto preliminare e
quella del contratto definitivo.
Non tutti i contratti preliminari possono essere trascritti: questa possibilità è concessa solo per i contratti che hanno a
oggetto, su un bene immobile, il trasferimento della proprietà, o la costituzione, il trasferimento o la modificazione di
un diritto di godimento e che risultino da atto pubblico o da scrittura provata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente.
Con il contratto preliminare la trascrizione non può dispiegare gli stessi effetti di una normale trascrizione: la necessità
quindi che il contratto definitivo venga concluso e trascritto entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la
conclusione del contratto definitivo e non oltre i tre anni dalla suddetta trascrizione.
La trascrizione non adempie altre funzioni.
La funzione costitutiva della trascrizione è quanto si reputa che avvenga nei casi di usucapione abbreviata: il diritto non
si costituisce con la trascrizione ma con il decorso del tempo e la trascrizione serve unicamente per la certezza della
data a partile dalla quale può iniziare a decorrere il tempo utile ai fini dell'usucapione abbreviata. In queste circostante
la trascrizione svolge una funzione di presupposto della fattispecie costitutiva e le si attribuisce la funzione di
coelemento costitutivo.
LA CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o
iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Questo è il
principio della continuità delle trascrizioni che sta a significare che la trascrizione può produrre i suoi effetti solo se gli
atti precedenti sono tutti trascritti. Solo le trascrizioni rendono opponibile il diritto oggetto dei successivi trasferimenti.
La trascrizione dell'atto anteriore fa si che le successive trascrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.
FORMALITA' DELLA TRASCRIZIONE
La trascrizione deve essere richiesta al conservatore dei registri immobiliari nella circoscrizione del quale si trovano i
beni immobili oggetto dell'atto.
Mentre per il richiedente p un onere, la trascrizione è un obbligo per il conservatore: questi è obbligato a eseguire la
trascrizione, salvo che non siano osservati i requisiti richiesti.
I registri sui quali l'atto si trascrive si fondano sul criterio personale, nel senso che l'annotazione avviene avendo come
riferimento le persone che hanno posto in essere l'atto stesso. Di ogni atto deve essere effettuata una doppia trascrizione:
una a favore dell'acquirente e una contro l'alienante. Questa doppia trascrizione consente di verificare quelal continuità
delle trascrizioni essenziale per l'opponibilità del diritto.
Il conservatore dei registri immobiliari non può rifiutarsi di rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copia delle
trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni.
I registri immobiliari non vanno confusi con il catasto fondiario, sul quale sono annotate le vicende dei beni immobili su
base reali e che ha una funzione prevalentemente fiscale. Il catasto ha lo scopo di quantificare la consistenza e la rendita
degli immobili rustici e degli immobili urbani, tenendo in evidenza le modificazioni che i beni subiscono in relazione al
loro valore e ai loro titolari.
Chi chiede la trascrizione di un atto deve presentare una nota in doppio originale (nota di trascrizione), dalla quale
risultino gli elementi identificativi delle parti (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); il titolo del
quale si chiede la trascrizione e la data dello stesso; i dati identificativi del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; la natura e la situazione dei beni ai quali si riferisce l'atto.
Una volta eseguita, alla trascrizione viene dato un numero d'ordine ed è da questo che risulterà la priorità nel tempo
delle trascrizioni stesse.
il conservatore giornalmente e secondo l'ordine di presentazione deve annotare sul registro generale gli atti che gli
vengono presentati per la trascrizione, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta e il relativo numero di
presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per le quali la richiesta è fatta e riguardo alle quali si deve eseguire.
LA PUBBLICITA' TAVOLARE
Il sistema di pubblicità seguito dalla trascrizione disciplinata dal codice segue un criterio personale e ha effetto
dichiarativo.
Con il sistema tavolare, la pubblicità che si realizza con la intavolazione è costitutiva ed è imposta su un criterio reale:
è costitutiva, perchè nella vendita immobiliare il diritto si trasferisce con l'iscrizione del diritto; è impostata su un
criterio reale, perchè è riferita ai beni,
l'intavolazione è lo strumento attraverso il quale si dimostra la titolarità di un diritto su un bene immobile.
10.LA TUTELA GIURISDIZIONALE E LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Le situazioni soggettive vengono normalmente realizzate attraverso l'attuazione spontanea dei soggetti. Di ogni, pretesa,
o situazione soggettiva deve poter essere garantito l'effettivo esercizio.
Le pretese dei soggetti trovano diversi strumenti di tutela, cioè gli strumenti giudiziari, che sono tecniche di tutela
delle situazioni soggettive attraverso gli organi predisposti dall'ordinamento allo specifico scopo di chiedere giustizia.
Questo è un diritto inviolabile che attribuisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi e prevede i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La disciplina delle situazioni soggettive rappresenta il diritto sostanziale, le forme di tutela di quelle situazioni in sede
giudiziaria, cioè attraverso l'organizzazione che l'ordinamento mette a disposizione dei cittadini a tutela dei diritti e
degli interessi legittimi, rappresentata il diritto processuale che prenderà il nome di diritto processuale civile.
L'impulso del soggetto viene dato da una domanda: chi vuole far valere un diritto deve proporre una domanda al
giudice competente. La domanda prende il nome di azione e deve contenere l'esposizione di una questione finalizzata a
ricevere una risposta. Non si può reclamare genericamente l'intervento del giudice; si deve chiedere al giudice un
concreto provvedimento, tale da rimuovere la situazione denunciata.
Il processo viene iniziato nei confronti di qualcuno e questi deve avere la possibilità di difendersi; il processo deve
svolgersi in contraddittorio offrendo al convenuto l'opportunità di manifestare le ragioni del suo comportamento.
Da un lato l'attore dovrà dimostrare ciò che egli reclama e dall'altro il convenuto potrà opporre le sue ragioni chiedendo
che la richiesta dell'attore dia respinta.
Queste sono le eccezioni, cioè i fatti e le affermazioni del convenuto mirati al rigetto della domanda dell'attore.
Sulla base della domanda presentata dall'attore, il giudice emetterà un provvedimento che assume la veste di una
sentenza, di un'ordinanza o di un decreto.
La sentenza è il tipico provvedimento del giudice attraverso il quale egli giudica; è l'atto finale del processo nel quale è
formulato il giudizio dell'organo giurisdizionale.
L'ordinanza è un atto che provvede allo svolgimento del processo e per questo è ordinatoria.
Il decreto è il provvedimento emesso quando non v'è contraddittorio.
IL PROCESSO CIVILE
Il processo civile è disciplinato sotto la forma del procedimento di cognizione, del procedimento di esecuzione e del
procedimento cautelare.
Il procedimento di cognizione ha la funzione di individuare la disciplina di diritto sostanziale applicabile all'ipotesi