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CAPITOLO 37 INVALIDITÀ E INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Invalidità : nullità e annullabilità
• Inefficacia : rescissione e risoluzione
•
Invalidità di un atto : quando è carente dei presupposti o requisiti richiesti, quando
vengono oltrepassati i limiti imposti alla libertà negoziale dei privati, quando il
procedimento formativo della volontà individuale è affetto da anomalie.
Il negozio giuridico è inidoneo ad acquistare pieno valore giuridico. L'invalidità
richiama ipotesi in cui ad essere viziato è essenzialmente l'atto negoziale. Esso è
improduttivo di effetti o può diventare improduttivo di effetti in quanto è viziato.
L'invalidità assume due configurazioni: la e l'annullabilità.
nullità
[ È controversa la categoria giuridica dell'inesistenza. Essa implica una deficienza
talmente grave da impedire perfino l'identificazione dell'atto compiuto come
negozio di un certo tipo. Es. un matrimonio del quale è mancata la celebrazione non
è un matrimonio nullo ma un fenomeno non riconoscibile come matrimonio, e
dunque inesistente. Un matrimonio nullo può produrre alcuni effetti a vantaggio del
coniuge in buona fede eLO della prole, un matrimonio inesistente no.
In materia contrattuale l'inesistenza trova scarso spazio, attesa la rigorosa struttura
della disciplina della invalidità. Il contratto è inesistente quando non è in alcun
]
modo confrontabile con la fattispecie legale.
Efficacia di un atto : concreta idoneità a produrre gli effetti cui è preordinato.
Di regola, un atto valido è anche efficace. Può accadere che un atto sia valido e ciò
nonostante inefficace (un testamento prima della morte del testatore, un contratto
sottoposto a condizione sospensiva prima del verificarsi della condizione).
Viceversa, può accadere che un atto invalido sia efficace (un contratto annullabile).
L'inefficacia può essere originaria o successiva. Quest'ultima dipende dalla
impugnativa di una delle parti o di soggetti terzi.
La cessazione degli effetti può anche derivare da appositi atti negoziali.
NULLITÀ
Il negozio nullo è invalido e inidoneo a produrre gli effetti ai quali è orientato.
Art.1418 c.c. disciplina le cause di nullità del contratto:
1. nullità testuale : specifica comminatoria di nullità, di un tipo di contratto o di
patto, contenuta in una norma di legge (testuale perchè specificamente prevista
dalla legge la quale descrive la fattispecie disapprovata dall'ordinamento).
2. nullità strutturale : mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio
(strutturale perchè intrinseca all'atto di autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi
elementi costitutivi e quindi inadatto a dispiegare i propri effetti).
3. nullità virtuale : atto contrario a norme imperative, anche se la nullità dell'atto
non è espressamente prevista da una specifica norma (virtuale in quanto la legge
non descrive un tipo negoziale disapprovato). La contrarietà con il precetto
inderogabile deve riguardare non la formazione del contratto o la sua esecuzione
bensì il contenuto o la struttura del contratto stesso.
[ Nullità di protezione: un contratto è qualificato nullo a fini di tutela di una delle
parti. Ciò avviene ad esempio in relazione alle clasuole vessatorie in danno al
consumatore o nella disciplina dei contratti bancari, in cui sono previste regole che
consentono solo al cliente – e non alla banca o all'intermediario finanziario – di
rilevare la nullità del contratto derivante ad esempio da difetto della forma scritta. ]
Nullità totale e nullità parziale
Il vizio che determina la nullità può:
- investire l'intero negozio: nullità totale
- investire una o più clausole dell'atto: nullità parziale. In tal caso il contratto è
comunque travolto da nullità se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza
quella parte colpita dalla nullità art.1419 comma 1 c.c. La valutazione relativa alla
essenzialità della parte viziata deve basarsi sulla volontà comune delle parti.
Art.1339 c.c. sostituzione automatica delle clausole invalide con clausole imposte
dalla legge ad esempio i prezzi e le tariffe stabiliti da norme imperative si
sostituiscono automaticamente a quelli previsti pattiziamente se questi ultimi sono
contrastanti, e tuttavia non viene pregiudicata in alcun modo la validità dell'atto.
Azione di nullità
Il negozio nullo non produce alcun effetto giuridico, ma questo non significa che
non possa essere eseguito (es. è nullo il contratto con cui un sicario si impegna ad
uccidere una persona dietro compenso, ma la carenza di effetto giuridico non
esclude la materiale esecuzione del patto stretto).
Ciascuna delle parti ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita in
attuazione di contratto nullo, a meno che si tratti di prestazione immorale.
È necessario rivolgersi al giudice per far accertare e dichiarare la nullità del negozio.
L'azione di nullità:
è imprescrittibile : non è soggetta a termine prescrizionale art.1422 c.c.
• Questo perchè la sanzione che l'ordinamento giuridico ricollega al contratto
nullo può essere fatta valere in qualsiasi momento.
è esclusa qualsiasi sanatoria : il contratto nullo non può essere convalidato
• cioè le parti non possono in alcun modo confermare o consolidare gli effetti
rinunciando a far valere il vizio che lo affetta. La convalida non va confusa
con la conversione del contratto nullo e la rinnovazione dell'atto.
è azione di mero accertamento : la sentenza che accoglie la domanda di
• nullità è una sentenza dichiarativa, cioè che si limita ad accertare, in modo
incontrovertibile, la nullità del negozio.
è assoluta : sono legittimati attivamente ad esperire l'azione di nullità i
• contraenti ma anche i terzi estranei al contratto nullo, purchè comprovino il
loro interesse ad ottenere l'accertamento di nullità, ossia quale concreto
beneficio o vantaggio giuridico può derivare a loro favore.
La legittimazione attiva può tuttavia essere concessa in modo restrittivo,
cioè ad uno solo dei contraenti, e si parla in questo caso di nullità relativa.
la nullità dell'atto può essere rilevata d'ufficio dal giudice art. 1421 c.c.
• Tale regola si spiega in considerazione della gravità del vizio di nullità.
Paradossalmente potrebbe avvenire che il giudice si trovi a pronunciare una
sentenza che faccia produrre effetti ad un contratto riprovato dalla legge.
Conversione del contratto nullo
Trasformazione o limitazione di quanto pattuito. In tal modo l'atto di autonomia
può produrre i suoi effetti. Art.1424 c.c. stabilisce i presupposti della conversione:
- il contratto, sebbene nullo, presenta tutti i requisiti formali e sostanziali di un
contratto diverso da quello concretamente posto in essere
- le parti, se al momento della conclusione avessero conosciuto la causa di nullità,
avrebbero accettato di concludere, al posto del primo, il diverso contratto che
evidentemente sarebbe stato valido. La parte che subisce l'eccezione di nullità e si
trova in mano un documento improduttivo di effetti, può chiedere la pronuncia di
una sentenza di conversione. Il contratto nullo può essere idoneo a produrre effetti
di un contratto diverso, se si può ritenere che le parti avrebbero ad esso aspirato se
avessero conosciuto la causa di nullità, al momento della stipulazione.
- il vizio che affetta il contratto non ne comporta la illiceità
La maggiore difficoltà della conversione sta nella valutazione della ipotetica volontà
delle parti, dovendo dimostrare non qualcosa di realmente accaduto bensì quanto i
contraenti avrebbero potuto volere se fossero stati a conoscenza della nullità.
Es. è insorta tra le parti una controversia: una parte pretende l'esecuzione del
contratto assumendone la validità, mentre l'altra parte allega la nullità del contratto
stesso. Quest'ultima, comunque intenzionata a dare una quale attuazione, può
domandare al giudice l'emissione di una sentenza che faccia produrre all'atto
perfezionato gli effetti corrispondenti ad un contratto di un diverso tipo.
Da questa tipologia di conversione, che esige una indagine sulla volontà ipotetica
delle parti, si distingue la conversione formale che invece opera automaticamente.
Rinnovazione del contratto nullo
Le parti pongono in essere un nuovo negozio, privo del vizio che dava luogo alla
nullità di quello precedente. Chiaramente se ciò è possibile.
La conversione non esige una nuova manifestazione di volontà: è l'ordinamento
giuridico che attribuisce al tipo di negozio voluto dalle parti – ma nullo come tale –
la capacità di produrre gli effetti di un negozio giuridico diverso.
Conseguenze della nullità
Di regola, il negozio giuridico nullo non produce alcun effetto.
Occorre tuttavia tenere presenti:
Deroghe a tale regola : Art.2126 c.c. per tutto il periodo in cui un rapporto di
• lavoro ha esecuzione, l'eventuale nullità del contratto non produce effetto.
Art.2332 c.c. se una società per azioni è iscritta nel registro delle imprese,
l'eventuale nullità dell'atto costitutivo può essere dichiarata solo per cause
tassativamente elencate, e gli atti compiuti in nome della società, dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese, producono i loro effetti.
Rilevanza del negozio nullo di fronte ai terzi : la sentenza che dichiara nullo
• l'atto non è opponibile ai terzi che, in buona fede, hanno acquistato diritti in
base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Deroghe alla imprescrittibilità : l'azione di nullità è imprescrittibile, ma
• restano salvi gli effetti della usucapione e della prescrizione dell'azione di
ripetizione. Così, se X ha venduto un bene in forza di contratto nullo e ha
consegnato la cosa venduta, deve agire per la restituzione prima che sia
maturata l'usucapione a favore dell'acquirente. Ancora, se X ha eseguito una
prestazione e intende condannare l'altra parte alla restituzione, deve agire
entro il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
ANNULLABILITÀ
In genere, l'annullabilità deriva dalla inosservanza delle regole che mirano a
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