Prof. Marchisio: corso di diritto internazionale
Attori e comunità internazionale
Nel diritto internazionale pubblico, gli attori sono Stati e Governi. I rapporti tra Stati sono disciplinati da moltissime materie. In tutte le situazioni in cui nascono delle controversie, il diritto internazionale è la disciplina essenziale a cui fare riferimento.
Comunità internazionale: i suoi caratteri
Consideriamo la “generali ed evoluzione”.
Studio del diritto internazionale
Partiamo dallo "". Diritto è una scienza descrittiva, diciamo che il “”:
Riassumendo
Il diritto internazionale è quella branca della scienza giuridica avente a oggetto l’insieme delle norme giuridiche applicabile ai rapporti tra le entità politiche che compongono la comunità internazionale. Il riferimento al diritto internazionale è uno dei possibili argomenti che gli Stati possono utilizzare per giustificare i loro comportamenti o per condannare quelli altrui. Le azioni degli Stati sono, quindi, qualificate attraverso la valutazione delle norme del diritto internazionale, annettendo ad esse determinati effetti giuridici.
Caratteri della comunità internazionale
Il modello classico della comunità internazionale
Il diritto internazionale si applica alla comunità internazionale, regolando i rapporti tra i componenti di quest’ultima. La comunità internazionale è una società composta di entità politiche indipendenti, non subordinate ad alcuna autorità sovraordinata.
Struttura
I membri si considerano eguali in diritto e non subordinati ad alcun potere superiore. Deroghe a questo principio sono stabilite solo nel caso di organizzazioni internazionali: nell’ONU, per esempio, tale principio di sovrana uguaglianza trova un’eccezione nel caso dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che sono dotati di potere di veto. La comunità internazionale è un sistema policentrico, in cui i soggetti che creano le norme coincidono con i destinatari delle stesse.
Composizione
- Membri primari della comunità sono gli Stati, cui si aggiungono
- Le organizzazioni internazionali: fenomeno nato dopo la II Guerra Mondiale, dopo l’avvento delle Nazioni Unite
- Altre entità come i partiti insurrezionali, la Santa Sede.
Caratteri della comunità internazionale
- È una società abbastanza arcaica (primitiva), nel senso che non ha una struttura di carattere gerarchico (non è organizzata in senso stretto).
- Si tratta di tanti soggetti (enti sovrani indipendenti) che si mettono a confronto l’uno con l’altro, una relazione di totale indipendenza rispetto agli altri soggetti e nessuno di essi può avanzare delle pretese nei confronti di un altro soggetto: tutti sono sullo stesso piano.
- È una società di coordinamento: le norme non vengono imposte dall’alto, bensì sono i soggetti stessi che le creano e poi le seguono (norme poste dagli stessi soggetti che poi sono tenuti ad obbedirle). Si parla di enti sovrani indipendenti, che decidono il proprio destino in maniera autorevole e autoritaria.
Il problema storico del diritto internazionale
La pace di Westphalia del 1648
Nascita della comunità internazionale:
- I° tesi: Pace di Westphalia a chiusura della guerra dei Trent’Anni (1618-1648): consacrò la fine del sistema feudale e la formazione di 355 Stati indipendenti, già membri del Sacro Romano Impero germanico.
- II° tesi: Alto Medioevo → nascita in Europa di una comunità di popoli cristiani.
- III° tesi: l’origine della comunità internazionale pluralista risalirebbe all’epoca romano-barbarica → coesistenza dell’Impero franco-barbarico (Carlo Magno), dell’Impero bizantino e dell’Impero islamico.
- IV tesi: in realtà l’odierno diritto internazionale è il prodotto della trasformazione dell’assetto politico tra Medioevo e Età Moderna → il cristianesimo proclamò l’unità del genere umano. Questa visione fu messa in discussione dalla riforma protestante che, attribuendo ai prìncipi la libertà di proclamare la religione di Stato, rafforzò la concezione nazionale della sovranità: tale principio di nazionalità è stato poi consolidato da Jean Bodin nella sua “Dottrina della sovranità”.
Il carattere eurocentrico della comunità internazionale
L’eurocentrismo del diritto internazionale
La I° tesi assegna all’Europa un ruolo centrale, qualificandosi come tesi “eurocentrica”. Ma questa visione “egocentrica” è propria anche di altre regioni:
- Il mondo islamico, con la sharia, divide il mondo tra credenti e non credenti;
- L’Asia orientale, con il sinocentrismo, vede nell’Imperatore la figura egemone.
La scienza internazionalista afferma, però, che il diritto internazionale odierno è il prodotto di una pluralità di culture e, quindi, non può essere concepito solo sulla base del contributo dato da un certo bacino di civiltà.
Il significato della Pace di Westphalia
Composta da due accordi (Trattato di Osnabruck e Munster), la Pace di Westphalia rappresenta il primo episodio in cui gli Stati hanno stipulato un trattato in maniera indipendente, con autonomia. Prima di allora, i monarchi erano sottoposti all’autorità suprema del Papato o dell’Impero e lo Stato era privo di autonomia nelle sue relazioni. La Pace di Westphalia segna il passaggio dal pluralismo delle comunità precedenti all’universalismo della comunità contemporanea. La comunità e il diritto da essa espresso, dall’Europa si sono estesi agli altri continenti: questo risultato è stato ottenuto attraverso il colonialismo. In questo contesto il diritto internazionale si è sviluppato solo in funzione degli interessi delle potenze occidentali. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’azione dell’ONU, favorendo l’autodeterminazione dei popoli, ha garantito un reale contributo di tutte le culture al diritto internazionale.
Il diritto internazionale dell’antichità
Il pluralismo delle comunità internazionali
La formazione di collettività assimilabili a quella internazionale odierna è un processo che si produce dall’antichità, ogni volta che entità politiche indipendenti intrattengono rapporti stabili e organizzati. Nel mondo antico esistevano tre focolai di comunità internazionali: il bacino del Mediterraneo, l’Asia centro-meridionale e l’Estremo Oriente. All’origine, dunque, vi era una pluralità di comunità internazionali tra loro distinte.
L’espansione agli altri continenti
Il genocidio dei popoli indigeni
Inizialmente il diritto internazionale nasce con una struttura eurocentrica. L’espansione della comunità euro-mediterranea agli altri continenti è stata caratterizzata da politiche di occupazione, uso della forza e sfruttamento dei popoli. Questa espansione ebbe modo di manifestarsi già da prima della Pace di Westphalia, ovvero già dai primi viaggi di Cristoforo Colombo. Le esistenti formazioni politiche furono eliminate e le popolazioni indigene sottoposte a trattamenti disumani.
Il debito storico del colonialismo
Il dibattito su ciò che accadde all’epoca del colonialismo è ancora attuale: si discute del debito storico dei Paesi colonizzatori nei confronti degli indigeni, vittime della tratta degli schiavi. Il problema è la difficoltà nell’applicare un sistema di norme contemporaneo alla valutazione di fatti avvenuti in precedenza. In effetti, la schiavitù è stata abolita e proibita sono nel XX secolo.
La schiavitù e la tratta degli schiavi come crimini internazionali
Nel diritto internazionale contemporaneo, tratta degli schiavi e schiavitù sono considerate gravi crimini internazionali. Per tratta degli schiavi si intende la cattura, l’acquisto o la cessione di un individuo al fine di ridurlo in schiavitù e, in generale, ogni atto che costituisca commercio e trasporto di schiavi.
La Convenzione supplementare sulla schiavitù e sulle pratiche analoghe ad essa del 1956 definisce lo schiavo come “l’individuo che ha tale stato o condizione” e stabilisce obblighi a carico degli Stati contraenti volti all’abolizione e regressione del fenomeno.
Le nuove forme di schiavitù
L’attualità di questo crimine deriva dall’esistenza di pratiche assimilabili alla schiavitù in alcune parti del mondo, legate all’assenza di misure di prevenzione. La tratta degli esseri umani è talmente diffusa che le Nazioni Unite hanno ritenuto opportuno un nuovo strumento giuridico: il Protocollo di Palermo si propone di prevenire, reprimere e punire la tratta degli esseri umani. Comprende il reclutamento e il trasporto di persone attraverso forme di costrizione. La sua applicazione è limitata ai casi in cui sia implicata un’organizzazione criminale.
Le rivendicazioni dei Paesi del CARICOM
La normativa sopra citata si è sviluppata in tempi recenti, per cui non può ricoprire adeguatamente il debito storico delle potenze schiaviste. Nel 2013 la questione è stata ripresa dai Paesi del CARICOM: essi hanno concordato la creazione di una commissione nazionale in ogni Paese e di una commissione regionale composta dai presidenti delle singole nazioni, per approfondire il problema di una richiesta di risarcimento alle potenze coloniali (Spagna, Portogallo, Regno Unito, e Paesi Bassi) considerate responsabili del genocidio delle persone autoctone e la loro riduzione in schiavitù avvenuti tra il 1450 e il 1850.
Il contributo dei Paesi americani al diritto internazionale
Il regionalismo americano
Dopo il fenomeno del colonialismo, in breve tempo, le colonie americane si resero indipendenti, dapprima con la nascita degli Stati Uniti d’America (1783) e poi dei Paesi dell’America centrale e latina, che recisero i legami con l’Europa tra il 1811 e il 1821 ed entrarono nella comunità internazionale accettando il modello westphaliano. Punto cardine di questa evoluzione fu la Dottrina Monroe: gli Stati Uniti non avrebbero tollerato alcun intervento degli Stati europei diretti a colonizzare il loro continente.
La Dottrina Monroe è stato il punto di partenza per della successiva nascita dell’Unione Internazionale delle Repubbliche Americane, con lo scopo di favorire gli scambi commerciali nel continente, di cercare una risoluzione pacifica delle controversie e per favorire la cooperazione scientifica e culturale. Nel 1948 l’Unione viene sostituita dall’Organizzazione degli Stati Americani che attualmente conta 35 Stati membri. Le finalità dell’organizzazione spaziano dalla sicurezza collettiva alla tutela dei diritti umani.
Il diritto regionale americano
- Il diritto di asilo diplomatico;
- Uti possidetis iuris: riconoscimento delle delimitazioni territoriali effettuate dalla Spagna durante la colonizzazione come frontiere dei nuovi Stati. Questa norma ha acquisito natura di norma generale del diritto internazionale. Esso ha lo scopo di evitare che l’indipendenza di nuovi Stati sia causa di conflitti riguardanti le frontiere.
L’evoluzione della comunità internazionale in Africa e in Asia
Il diritto internazionale del periodo coloniale
L’espansione della comunità internazionale in Africa fu caratterizzata da un colonialismo breve ma intenso nello sfruttamento delle risorse umane e fisiche. Nel 1885, 13 Stati europei firmano l’Atto finale di Berlino (o Atto generale del Congo) che suddivide tutta l’Africa in sfere d’influenza che le potenze potevano occupare e impegnava gli Stati a garantire l’autorità sui territori.
In Asia al colonialismo si unirono fattori quali l’esistenza di compagini statali di millenaria tradizione come l’Impero Ottomano, la Cina, il Giappone, la Persia e i principati indiani. Anche tali entità, in qualche modo, furono costrette ad accettare regimi giuridici speciali, come ad esempio il regime delle capitolazioni e i trattati ineguali.
Il regime delle capitolazioni e i trattati ineguali
Regime delle capitolazioni: disciplinato da trattati stipulati tra potenze europee e Stati asiatici, attribuiva agli stranieri residenti in Asia una condizione privilegiata rispetto agli altri soggetti; rispondevano solo alla giurisdizione dei propri consoli; avevano libertà di culto e di commercio. Questo regime fu abolito dopo la Prima Guerra Mondiale.
Trattati ineguali: furono imposti alla Cina. Erano chiamati così perché ponevano obblighi solo ad una parte contraente (in contrasto col tipico carattere reciproco dei trattati).
Concessioni territoriali: gli Stati concedevano alle potenze europee l’acquisto di stazioni territoriali in regime di inviolabilità.
Trattato di protettorato: furono imposti agli Stati africani del Mediterraneo. Pur restando formalmente indipendenti, questi Stati erano sottoposti a un pesante controllo dei loro affari esteri, e talvolta anche interni, da parte delle potenze europee.
Le dottrine del diritto internazionale
Il giusnaturalismo groziano
Il carattere eurocentrico del diritto internazionale trova conferma con lo sviluppo delle relative dottrine. A partire dalla prima metà del XVII secolo maturano le prime trattazioni delle regole applicabili ai rapporti tra gli Stati, alle quali viene riconosciuta base indipendente dai valori religiosi. Ugo Grozio descrisse le norme della convivenza internazionale.
L’uomo tende per natura alla socialità e ogni comunità crea un sistema di diritto composto da due elementi:
- Diritto naturale: prodotto dalla ragione, regola assoluta della condotta umana.
- Diritto volontario, civile, ius gentium: che è nella società civile lo ius, nella società internazionale lo ius gentium.
Il vero mutamento nella dottrina del diritto internazionale si avrà con l’abbandono del diritto naturale e la graduale affermazione del positivismo giuridico.
Il positivismo giuridico e il diritto internazionale
Positivismo: la scienza giuridica non può cercare il diritto nella mera razionalità, ma solo nel diritto posto da un’autorità. Per i positivisti il fondamento del diritto è la volontà dello Stato.
Scuola inglese “Analytical Jurisprudence”: il diritto internazionale non è diritto perché non promana dalla volontà di un’autorità gerarchicamente superiore.
Dottrina giuridica tedesca: se lo Stato è al di sopra del diritto, non può esistere un diritto internazionale cui lo Stato sia subordinato. Il diritto internazionale è un prolungamento del diritto interno che si occupa dei rapporti con l’estero. Vi è la negazione del diritto internazionale come sistema unitario e autonomo.
Teoria dell’autolimitazione dello Stato (Jellinek): anch’essa nega il diritto internazionale. La capacità degli Stati di auto-obbligarsi non può che essere fondata sulle norme dei singoli ordinamenti interni.
Teoria della volontà collettiva (Triepel): le norme del diritto internazionale derivano dalla volontà comune risultante dalla fusione della volontà di più Stati. Il punto debole del pensiero positivista è costituito dall’erronea premessa di considerare solo la volontà dello Stato come ragione dell’obbligatorietà delle norme.
La dottrina pura del diritto e la teoria dommatica
In reazione al positivismo vengono elaborate:
- La dottrina pura del diritto (Kelsen): il diritto è posto in essere da determinati fattori di produzione giuridica, cioè svincolato da fattori extra-giuridici o ideologici. Perché una norma sia obbligatoria occorre che chi ha emesso il comando sia stato autorizzato da una norma di produzione giuridica di rango più elevato. L’ordinamento giuridico è il sistema di norme la cui validità può essere ricondotta alla norma base, una norma la cui validità è presupposta. La norma base del diritto internazionale è la consuetudine, indicata come primo e fondamentale fatto di produzione giuridica dell’ordinamento internazionale.
- La teoria dommatica delle fonti (Perassi): anch’essa assume come verità assoluta la norma base ma, al contrario di Kelsen, Perassi non la vede come creazione del pensiero giuridico. È invece un dato mutuato da altre scienze, come la sociologia e la storia, dal quale si desume che l’accordo delle volontà degli Stati è il procedimento di creazione del diritto internazionale: tutto il diritto è “diritto della volontà”.
L’evoluzione del diritto internazionale tra le due guerre
La società delle Nazioni
In seguito alla ratifica dei trattati di pace del 1919 nasce la Società delle Nazioni: nasce dalla volontà di moralizzare i rapporti tra gli Stati dopo il primo conflitto mondiale e dall’esigenza di garantire la continuità dello status quo territoriale raggiunto coi negoziati di Parigi. Il Patto della Società delle Nazioni, approvato il 28 aprile 1919, prevedeva inoltre la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la quale era composta di 11, poi 15 membri eletti dall’Assemblea, garantendo che le persone scelte rappresentassero le grandi forme di civilizzazione e i principali sistemi giuridici del mondo.
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