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Il ruolo della cittadinanza

• GARANZIA DEI DIRITTI ESSENZIALI; • STANDARD MINIMI DI TRATTAMENTO. • IL RUOLO DELLA CITTADINANZA Il criterio tipico di collegamento tra un individuo e uno Stato è la cittadinanza, materia che lo Stato può determinare a suo piacimento. Questo, in passato, ha causato alcuni conflitti tra le varie legislazioni nazionali: un tempo non esisteva la possibilità di richiedere una doppia cittadinanza, per cui l'individuo doveva rinunciare a quella originaria per ottenere quella nuova. Non era raro il fenomeno dell'apolidia. Oggi le cose sono diverse: il fenomeno della doppia cittadinanza è tollerato in tutto il mondo e regolato da appositi trattati internazionali. Sebbene la materia relativa all'acquisto e alla perdita della cittadinanza resti una prerogativa dello Stato, quest'ultimo deve comunque rispettare le norme fondamentali del diritto internazionale, le quali affermano che ogni essere umano ha diritto alla cittadinanza e nessuno.

Può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza; inoltre, lo Stato deve evitare il fenomeno dell'apolidia.

LA CITTADINANZA NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

Nel sistema giuridico italiano la cittadinanza è regolata dalle leggi 1992 e 2009. I modi di acquisto della cittadinanza italiana sono:

  1. lo ius sanguinis, se si è figli di almeno un genitore italiano;
  2. per matrimonio (ius communicationis): il coniuge straniero acquista la cittadinanza dopo aver vissuto almeno 2 anni nel territorio italiano; se residente all'estero dopo 3 anni di matrimonio. Non deve esserci stata condizione di separazione personale o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  3. ius soli, nel caso di individui nati nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi.

LA CITTADINANZA EUROPEA

Per i cittadini degli Stati membri UE alla cittadinanza nazionale si aggiunge, senza sostituirla, quella europea, secondo l'innovazione del trattato di

Maastricht del 1992.

LA PROTEZIONE DIPLOMATICA

La cittadinanza costituisce uno strumento necessario allo Stato per l'esercizio della protezione diplomatica dei suoi cittadini residenti all'estero. Nel caso in cui un cittadino residente all'estero si reputi vittima di un diniego di giustizia, lo Stato di nazionalità può intervenire in protezione diplomatica, trasformando il reclamo del privato in reclamo internazionale, attraverso vie diplomatiche o l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali, al fine di ottenere la cessazione dell'illecito e il risarcimento del danno.

Lo Stato nazionale dell'individuo i cui diritti sono stati violati è autorizzato dal diritto internazionale ad intervenire in protezione diplomatica, ma non è obbligato a farlo, poiché si tratta di un diritto dello Stato e non dell'individuo leso.

Prima di ricorrere alla procedura diplomatica internazionale è necessario avere esaurito tutte

Le vie di ricorso offerto dall'ordinamento interno.

IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI

Questa materia un tempo era totalmente riservata agli organi statali: lo Stato aveva la facoltà di ammettere o espellere uno straniero a propria discrezione. Nel tempo, il diritto internazionale si è appropriato sempre di più di questo ambito, e la materia oggi è regolata dalle norme internazionali che riguardano i diritti fondamentali dell'uomo.

Un esempio da citare è il principio di "non respingimento": gli stranieri che giungono alla frontiera dello Stato per richiedere asilo politico non possono essere respinti verso un Paese, che sia quello di origine o uno diverso, in cui rischierebbe di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani e degradanti.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

La normativa sui diritti umani comprende numerosi strumenti di natura ed efficacia diversa: si va dalle dichiarazioni di principi ai trattati internazionali.

passando pe unamiriade di atti subordinati all’accordo, sia vincolanti sia non vincolanti. Il principio dellanormativa sui diritti umani si identifica nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”lOMoAR cPSD| 7389389del 1948, che in origine, trattandosi di una raccomandazione, non era giuridicamentevincolante. Tuttavia, nel tempo, i diritti fondamentali in essa sanciti hanno acquisito ilrango di norme consuetudinarie e, ad oggi, sono contenuti in numerosi accordiinternazionali, diventando vincolanti per gli Stati parti a tali trattati.Inoltre, numerosi principi contenuti nella Dichiarazione sono entrati nel novero delle normeius cogensconsuetudinarie a titolo di .I MECCANISMI DI CONTROLLOI trattati che tutelano la persona umana prevedono anche dei meccanismi di monitoraggioper assicurarsi che i diritti fondamentali siano effettivamente garantiti e tutelati.A tal fine, sono Stati istituiti dei comitati che hanno la funzione di ricevere ed esaminare

I rapporti periodici che gli Stati devono presentare sullo stato di attuazione dei trattati. Ulteriori funzioni di controllo consistono:

  • Nel ricevere comunicazioni individuali o collettive di individui che si reputano vittime di violazioni dei diritti sanciti dal trattato;
  • Nell'adottare un parere di natura non vincolante;
  • Nell'avviare autonomamente delle inchieste per accertare casi di gravi violazioni dei diritti previsti dai trattati.

I RICORSI INDIVIDUALI

Lo sviluppo di organizzazioni internazionali ha consentito la creazione di strumenti azionabili anche da singoli individui per promuovere l'osservanza dei diritti umani: petizioni alle Nazioni Unite, ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di Giustizia europea. Gli individui possono usufruire di tali strumenti solo una volta esauriti i ricorsi interni.

I CRIMINI INTERNAZIONALI DI INDIVIDUI

La comunità internazionale conosce da sempre condotte realizzate da

individui semplici ofacenti parte di organi statali, lesive di beni oggetto di tutela del diritto internazionale. Si trattadelicta iuris gentiumdei tradizionali , come la pirateria, la tratta degli schiavi ecc. In relazione atali crimini, la dottrina si è chiesta se le norme in materia rendono gli individui titolari di obblighiinternazionali e, di conseguenza, li fanno assurgere al rango di soggetti internazionali.

AD HOCI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALINegli anni Novanta, l'aspirazione a una giustizia penale internazionale ha trovato attuazionenell'istituzione di tribunali penali internazionali. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 827/1993 volta a punire le violazioni del diritto umanitario nell'ex Jugoslavia, ha istituito il Tribunale Internazionale. Tale risoluzione attribuisce agli Stati membri l'obbligo di cooperare pienamente con il Tribunale Internazionale e di adottare le misure di diritto internonecessarie.

All'attuazione della risoluzione stessa. Gli Stati hanno emanato leggi per coordinare il Tribunale internazionale coi tribunali interni, e per conferire alle forze dell'ordine i poteri necessari per dare esecuzione alle sentenze del Tribunale. Gli Stati hanno, inoltre, concluso accordi con le Nazioni Unite per la detenzione di persone condannate.

L'Assemblea generale dell'ONU nel 1989 ha chiesto alla CDI di iscrivere al suo ordine del giorno la questione della creazione di una corte penale internazionale.

Il 17 luglio 1998 viene adottato lo Statuto della Corte penale internazionale (che poi entrerà in vigore il 1 luglio 2002), la quale intende sottrarre all'impunità gli individui che, in qualità di uomini di Stato o semplici privati, commettono quei crimini che la coscienza collettiva dell'umanità ripudia e considera imprescrittibili.

LA GIURISDIZIONE DELLA CPI

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE è dotata di

Una giurisdizione complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali: la giurisdizione della Corte rispetto ai crimini internazionali può esercitarsi solo nel caso in cui lo Stato che ha giurisdizione sul caso non ha la volontà o la capacità di condurre le indagini o di svolgere il regolare processo. Inoltre, il caso è inammissibile se lo Stato che ha giurisdizione sul caso ha già provveduto alle indagini e al relativo processo (o se questi sono in corso) e se le autorità giudiziarie dello Stato hanno deciso di non perseguire il presunto responsabile.

La Corte non può procedere nei confronti dei cittadini di Stati che non hanno accettato lo Statuto, salvo il loro consenso; l'esigenza del consenso viene meno se il caso è stato sottoposto alla Corte dal Consiglio di Sicurezza. La giurisdizione della Corte è automatica se i crimini sono stati compiuti sul territorio di uno Stato contraente. Vi è una clausola dello Statuto

che concede agli Stati parte di sottrarsi alla giurisdizione della Corte per sette anni, rispetto ai crimini di guerra; si sta valutando di sopprimere tale clausola. Il Consiglio di Sicurezza può chiedere alla Corte la sospensione delle indagini su un presunto responsabile. Il Consiglio ha adottato spesso risoluzioni contenenti clausole per escludere o limitare la giurisdizione della Corte nei confronti dei peace-keepers. Gli Stati accolgono il principio dell'irrilevanza delle immunità di cui godano persone accusate di crimini internazionali. Le immunità, dunque, non sono di ostacolo all'esercizio dei poteri della Corte.

I CRIMINI PIÙ GRAVI DI PORTATA INTERNAZIONALE

CRIMINI DI GUERRA, CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E GENOCIDIO

La competenza del Tribunale per l'ex Jugoslavia si estende a 4 categorie di crimini internazionali: le violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, specie quelle commesse contro persone protette;

delle leggi e consuetudini di guerra, come l'uso di armi chimiche o atte2)a provocare sofferenze inutili; il genocidio; 3) i crimini contro l'umanità. 4) La giurisdizione del Tribunale per il Ruanda è estesa alle violazioni dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1948 e al II Protocollo addizionale del 1977. Tali norme stabiliscono che in caso di conflitti armati non internazionali, ciascuna delle parti del conflitto è tenuta ad applicare almeno un trattamento di umanità alle persone che non fanno parte delle ostilità. Questi principi sono stati stabiliti dalla CIG nella sentenza 1986 sulle attività militari e paramilitari in Nicaragua come parte del diritto consuetudinario.
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchisio Sergio.