Diritto internazionale - Capitolo 1
Il diritto internazionale è una branca del diritto che si occupa di regolare i rapporti tra Stati e altri
soggetti della comunità internazionale. Sebbene non sia una disciplina immediatamente
funzionale agli operatori del diritto – come avvocati o dipendenti della pubblica amministrazione –
riveste oggi un ruolo centrale nel dibattito giuridico e politico contemporaneo, perché tocca ogni
aspetto delle relazioni globali, dai diritti umani all’ambiente, dalla sovranità statale alla
cooperazione economica e scienti ca.
Le relazioni tra gli Stati possono essere analizzate da diversi punti di vista: economico (come fa
l’economia internazionale), storico (storia delle relazioni internazionali), politico (relazioni
internazionali) e, in ne, giuridico, che è la prospettiva propria del diritto internazionale. Questo
settore studia la struttura e il funzionamento dell’ordinamento giuridico che disciplina i rapporti tra
Stati, ponendo regole e principi che garantiscono la convivenza paci ca e la cooperazione tra i
membri della comunità internazionale.
Esistono due rami: il diritto internazionale pubblico e privato.
-privato: costituito da norme di diritto interno, statale, che disciplinano i rapporti di natura
individuale (es. contratto le cui parti sono persone appartenenti a nazionalità diverse; successione
che viene aperta in uno stato diverso rispetto a quello di nazionalità dell'interessato)
-pubblico: composto da norme proprie dell'ordinamento internazionale, che hanno natura
giuridica diversa, regolano i rapporti tra stati e soggetti del diritto internazionale.
ORIGINE E SVILUPPO STORICO
L’origine del diritto internazionale è oggetto di diverse interpretazioni. Un’opinione di usa fa
Trattati di Westfalia del 1648,
risalire la sua nascita ai che posero ne alla Guerra dei Trent’anni.
Quei trattati, conclusi tra il Sacro Romano Impero e diversi Stati europei, sancirono per la prima
volta il riconoscimento formale dell’autonomia e della sovranità degli Stati, ponendoli su un piano
di parità e senza vincoli di subordinazione reciproca. Da qui nasce la consapevolezza di trovarsi di
fronte a una comunità internazionale composta da entità politiche indipendenti ma coordinate tra
loro, e la conseguente esigenza di regolare i rapporti tra esse mediante principi e norme comuni.
Tuttavia, la nascita del diritto internazionale può essere ricondotta anche a epoche precedenti. In
Mesopotamia, tra il VII e il III millennio a.C., esistevano già accordi tra regni con nanti; in Egitto e
nell’Asia Minore si stipulavano trattati tra sovrani; a Roma lo ius gentium disciplinava i rapporti tra
Res Publica Christiana,
cittadini e stranieri. Nel Medioevo, poi, si sviluppò la una comunità
giuridica dei popoli cristiani, in cui il diritto canonico e il pensiero giuridico scolastico
contribuirono alla formazione di principi comuni. Con la dissoluzione dell’Impero romano e la
nascita del Sacro Romano Impero germanico, le relazioni internazionali assunsero nuove forme,
intrecciando elementi politici e religiosi.
La pace di Westfalia segna comunque un punto di svolta, poiché da quel momento la comunità
euro-mediterranea si trasformò in una comunità internazionale tendenzialmente universale.
L’espansione coloniale europea nei secoli successivi, tuttavia, deformò profondamente il diritto
internazionale, piegandolo agli interessi delle potenze coloniali e negando parità giuridica ai popoli
soggetti. Si svilupparono così fenomeni di conquista, tratta degli schiavi e sfruttamento
Convenzione
economico, cui si cercò di porre rimedio solo secoli più tardi con strumenti come la
di Ginevra Protocollo di Palermo del 2000
del 1926 sull’abolizione della schiavitù e il contro la
tratta di persone. Americhe
Nel corso del XIX secolo, l’ingresso delle sulla scena internazionale – con
l’indipendenza degli Stati Uniti e delle repubbliche latino-americane – introdusse nuovi principi,
Dottrina Monroe
come la (“l’America agli americani”) e istituti propri del diritto internazionale
diritto di asilo diplomatico uti possidetis iuris.
regionale, tra cui il e il principio Parallelamente,
l’Africa e l’Asia continuarono a subire regimi giuridici diseguali: capitolazioni, trattati ineguali e
protettorati che sancivano la subordinazione giuridica delle popolazioni colonizzate.
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COMUNITÀ INTERNAZIONALE E SOVRANITÀ
comunità internazionale
La può essere de nita come l’insieme degli esseri umani e delle entità
politiche che intrattengono rapporti organizzati e costanti tra loro. Essa si con gura come una
società di coordinamento, fondata sull’eguaglianza sovrana degli Stati, che non riconoscono
autorità superiore a se stessi (reges superiorem non recognoscentes). Si tratta inoltre di un
sistema policentrico, in cui i soggetti che creano le norme coincidono con i destinatari delle
stesse.
Un soggetto di diritto internazionale è un destinatario di norme proprie dell’ordinamento
principali soggetti Stati organizzazioni
internazionale.I del diritto internazionale sono gli e le
internazionali. Queste ultime svolgono un ruolo sempre più rilevante, sia nella produzione Santa
normativa sia come attori autonomi della scena mondiale. Altri soggetti riconosciuti sono la
Sede e i movimenti di liberazione nazionale, mentre il singolo individuo, secondo gran parte
della dottrina, non ha ancora piena soggettività internazionale, pur essendo tutelato dal diritto
internazionale dei diritti umani. Le organizzazioni non governative (ONG), nonostante la loro
in uenza, non sono considerate veri soggetti giuridici internazionali.
sovranità interna,
Gli Stati sono caratterizzati da cioè il potere di esercitare le proprie funzioni
sovranità esterna,
fondamentali sul proprio territorio, e ovvero l’indipendenza rispetto ad altre
territoriali
autorità. La giurisdizione statale può estendersi in base a criteri (sul territorio e sulle
personali
risorse naturali) o (sui propri cittadini e organi), ma vi sono anche aree che restano
comuni a tutta l’umanità, come l’alto mare o lo spazio extra-atmosferico, che non possono essere
oggetto di sovranità da parte di nessuno Stato.
Per essere considerato Stato, un ente deve avere:
Popolo: un gruppo di persone stabilmente presente, non necessariamente con la stessa
1. cittadinanza.
Nel diritto internazionale, il “popolo” non coincide strettamente con i cittadini, ma con le
• persone siche stabilmente residenti sul territorio dello Stato.
Non esiste una soglia minima di popolazione per il riconoscimento dello Stato (esistono
• microstati come San Marino o Liechtenstein).
Il concetto di “popolo” si lega all’identità nazionale e al vincolo di appartenenza politica e
• sociale.
Territorio: uno spazio de nito su cui esercitare il potere.
2. Governo: autorità e ettiva e indipendente in grado di governare il popolo e il territori
3.
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE consuetudine trattati internazionali.
Le principali fonti del diritto internazionale sono la e i
Convenzione di Vienna del 1969
La rappresenta lo strumento fondamentale per la disciplina dei
trattati: essa regola la loro formazione, interpretazione, applicazione, invalidità ed estinzione, oltre
a questioni come le riserve e l’estensione dei trattati stessi. Esistono poi i principi generali del
diritto riconosciuti dalle nazioni civili, le decisioni giudiziarie e la dottrina come mezzi sussidiari per
determinare le norme internazionali.
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO
Dopo la Prima guerra mondiale, la comunità internazionale tentò di organizzarsi attraverso la
Società delle Nazioni (1919), primo esperimento di cooperazione multilaterale e di garanzia
collettiva della pace, dotato anche di una Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Tuttavia,
le sue debolezze portarono al fallimento del sistema e allo scoppio della Seconda guerra
mondiale. Carta delle Nazioni Unite, l’Organizzazione delle Nazioni Unite
Nel 1945, con la nacque
(ONU), che tuttora rappresenta il principale punto di riferimento del diritto internazionale. Essa si
fonda su principi fondamentali quali:
l’uguaglianza sovrana degli Stati;
• il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali;
• la soluzione paci ca delle controversie;
•
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il rispetto dei diritti umani.
• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948
La tradusse questi principi in un
linguaggio giuridico universale, ponendo l’individuo al centro della tutela internazionale. Negli anni
decolonizzazione
successivi, la e la nascita di nuovi Stati portarono a una progressiva
universalizzazione della comunità internazionale, sempre più aperta al contributo di culture e
tradizioni giuridiche diverse.
Con la ne della guerra fredda si ra orza il ruolo dell’ONU nella gestione delle crisi internazionali.
Il Consiglio di Sicurezza, ai sensi dell’articolo 41 della Carta ONU, può adottare misure non militari
come sanzioni economiche, interruzione delle relazioni diplomatiche e altre forme di pressione per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Oggi l’ordinamento internazionale è attraversato da tensioni e crisi, in particolare in relazione al
ruolo privilegiato dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e all’esercizio del diritto di
veto, che mettono in discussione l’equilibrio del sistema
DIRITTO GLOBALE E NUOVE SFIDE diritto globale
Nel mondo contemporaneo, il diritto internazionale tende a trasformarsi in un
dell’umanità, in cui la centralità della sovranità statale lascia spazio a valori comuni come la
pace, la tutela dell’ambiente e i diritti fondamentali. Le dottrine mondialiste e la nascita di
strumenti come la Corte Penale Internazionale (2002) testimoniano questa evoluzione verso una
giustizia sovranazionale.
Anche le conferenze mondiali dell’ONU e i vertici internazionali (G7, G8, G20) svolgono oggi un
ruolo importante nella de nizione di strategie globali condivise. La Dichiarazione del Millennio
delle Nazioni Unite (2000) ha rappresentato un momento decisivo in questa direzione, ponendo gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile come base di una cooperazione internazionale fondata sulla
solidarietà tra i popoli.
TEMI E ISTITUTI CENTRALI DEL CORSO
Il diritto internazionale comprende un’ampia gamma di materie. Oltre alle fonti e ai soggetti, è
fondamentale lo studio:
della responsabilità internazionale degli Stati e delle organizzazioni internazionali, che
• sorge in caso di violazione di obblighi internazionali;
della disciplina del diritto del mare, de nita dalla Convenzione di Montego Bay del 1982,
• che regola le diverse zone marittime (acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona
economica esclusiva e alto mare);
del regime giuridico dello spazio cosmico, considerato patrimonio comune dell’umanità;
• degli organi diplomatici e consolari, disciplinati dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del
• 1963;
delle controversie internazionali, con particolare attenzione alla Corte Internazionale di
• Giustizia dell’Aia, organo principale dell’ONU per la risoluzione paci ca delle controversie
tra Stati.
La Corte esercita due tipi di competenze: consultiva, quando fornisce pareri su richiesta degli
organi delle Nazioni Unite, e contenziosa, quando decide le controversie tra Stati con sentenze
vincolanti. Lo studio delle sentenze, della loro redazione e della loro esecuzione è parte essenziale
della conoscenza del diritto internazionale contemporaneo.
Capitolo 2
Piramide delle fonti:
-primo grado: norme consuetudinarie e norme imperative
-secondo grado: trattati internazionali (accordi)
-terzo grado: altre fonti in particolare gli atti vincolanti.
La dottrina degli autori piu quali cati e le decisioni giudiziare costituiscono mezzi ausiliari e sono
dunque “fonti di conoscenza e cognizione”, non fonti di produzione.
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Per quanto riguarda la dottrina, intesa come complesso delle conoscienze scienti che, la corte ha
a ermato che non è fonte del d.i. Ma strumento essenziale per l’interpretazione delle norme
fondate su trattati, consuetudine e principi generali di diritto.
Stesso discorso vale per le decisioni giudiziarie.
L’unica ipotesi in cui una decisione giudiziaria internazionale è da considerare fonte di diritto
internazionale è quella della sentenza dispositiva.
Di regola, i giudici internazionali (come la Corte internazionale di giustizia) devono decidere
applicando il diritto internazionale.
Però esiste un’eccezione: se tutti gli Stati coinvolti lo accettano, la Corte può decidere ex aequo
et bono, cioè secondo ciò che è giusto ed equo, anche se non esiste una regola giuridica precisa.
In questo caso la Corte non applica una norma già esistente ma ne crea una apposta per quel
caso, basandosi sull’equità.
Questa possibilità è prevista dallo Statuto della Corte (art. 38, par. 2), ma nella pratica non è quasi
mai usata: gli Stati non vogliono lasciare al giudice un potere così libero. Infatti, la Corte non ha
mai deciso davvero ex aequo et bono.
Il consenso degli Stati è fondamentale, poiché ogni vincolo giuridico internazionale nasce dalla
loro volontà. Anche la fase di attuazione delle norme non è centralizzata: in caso di violazione, la
reazione è normalmente a data all’autotutela, che costituisce la regola nell’ordinamento
internazionale, mentre negli ordinamenti interni è solo un’eccezione.
L’assenza di un assetto istituzionale sovraordinato comporta che tutti gli Stati si trovino in una
posizione giuridicamente paritaria. Da ciò deriva uno dei principi fondamentali del diritto
internazionale: la sovrana uguaglianza degli Stati, sancita dall’articolo 2 della Carta delle Nazioni
Unite. Questo principio signi ca che tutti gli Stati membri sono uguali dal punto di vista giuridico e
devono poter partecipare, in condizioni di parità, alla vita dell’organizzazione internazionale e alla
formazione del consenso.
Sebbene non esista un giudice universale con competenza obbligatoria, esistono numerosi organi
giurisdizionali internazionali, tra cui la Corte internazionale di giustizia, il Tribunale internazionale
del diritto del mare, la Corte penale internazionale e le corti regionali, come la Corte europea dei
diritti dell’uomo e la Corte africana dei diritti dei popoli. Questi organi possono esercitare le loro
funzioni solo sulla base del consenso degli Stati, che si manifesta principalmente attraverso i
trattati. La Corte internazionale di giustizia, in particolare, è l’organo giurisdizionale principale delle
Nazioni Unite e può occuparsi solo delle controversie che gli Stati le sottopongono.
L’ordinamento internazionale non ha come destinatari esclusivi gli Stati: nel tempo sono divenuti
soggetti rilevanti anche le persone siche e giuridiche, soprattutto attraverso il diritto
internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale, segnando una forte discontinuità
rispetto al passato.
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
L’articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia individua le norme applicabili dalla
Corte nella risoluzione delle controversie. Tra queste gurano principalmente la consuetudine
internazionale e i trattati internazionali.
consuetudine internazionale
La è de nita come una pratica generale accettata come diritto ed è
formata da due elementi:
un elemento oggettivo, consistente nella ripetizione costante e uniforme di un
• comportamento da parte della generalità degli Stati;
un elemento soggettivo, rappresentato dalla convinzione che tale comportamento sia
• giuridicamente obbligatorio (opinio iuris ac necessitatis).
Secondo la teoria dualistica, entrambi questi elementi devono essere presenti a nché una norma
consuetudinaria possa dirsi formata. Questa impostazione è confermata dall’articolo 38,
paragrafo 1, lettera b) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e dalla prassi della Corte
stessa.
In passato si diceva che fosse un “accordo tacito”, ma oggi questa idea è superata:
se fosse un accordo, varrebbe solo per chi ha accettato mentre la consuetudine vale per tutti
→
La consuetudine può essere generale, se vincola tutta la comunità internazionale, oppure
particolare, se vincola solo un gruppo di Stati o i membri di un’organizzazione internazionale.
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Nel diritto internazionale non tutte le consuetudini valgono per tutti gli Stati del mondo. Alcune
nascono e funzionano solo all’interno di una certa area geogra ca: si parla allora di consuetudini
regionali.
Il caso di Julian Assange lo mostra chiaramente: nel 2012 si rifugiò nell’ambasciata dell’Ecuador a
Londra chiedendo asilo politico. L’Ecuador lo accolse secondo la consuetudine latino-americana,
ma il Regno Unito non riconobbe alcun obbligo, perché l’asilo diplomatico non è una norma
universale, ma solo regionale.
Non c’è regola che stabilisce la duratata minima o massima di una consuetudine
Uno Stato che si oppone all’applicazione di una norma consuetudinaria non è vincolato a seguirla,
a patto che dimostri chiaramente di essersi opposto n dall’inizio del processo di formazione della
norma. norme imperative di diritto internazionale generale
Accanto a queste fonti vi sono le (jus
cogens), che solo norme consuetudinario ma sono inderogabili e prevalgono su qualsiasi trattato
in con itto. Non costituiscono una fonte autonoma, ma fanno parte del diritto internazionale
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