Il diritto alla protezione dei dati personali in un sistema delle fonti multilivello
Cap 1: Privacy e dignità della persona umana
Principio guida: quando si parla di dati personali si intende il soggetto nella sua dignità. Il valore centrale della persona umana e della sua dignità nel disegno costituzionale. Il principio ispiratore della Costituzione è racchiuso nell’art. 2 (Giorgio La Pira → art. che governa l’architettura di tutto l’edificio costituzionale) in cui per Dossetti si “preesistenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e afferma la destinazione di questo al servizio di quella” → non è l’uomo in funzione dello Stato ma lo Stato in funzione dell’uomo (in quanto suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e garantirne i diritti inviolabili, cioè che non possono venir meno neppure ricorrendo al procedimento di revisione costituzionale).
Nell’età dei diritti (Bobbio) anche la nostra Costituzione pone al centro dell'ordine l’uomo e i suoi diritti inviolabili, infatti attorno al principio del libero sviluppo della personalità ruotano i diritti fondamentali dell’ordine che poggiano sul primato della persona e sulla pari dignità sociale di tutti → fondamento ultimo di ogni disposizione costituzionale è il rispetto della persona umana e della dignità corrispondente in quanto uomo.
Tuttavia, la Costituzione si riferisce non all’individuo astratto ma alla persona sociale (principio pluralista), avviando il passaggio dall’individuo alla persona auspicato da Marta Nussbaum → si vuole reinventare la persona e si assiste a una costituzionalizzazione della persona che vive in una società in cui i diritti e i doveri sono i diritti e i doveri di tutti in una relazione di solidarietà. Infatti, nell’art. 2 si attribuisce rilevanza al legame sociale in riferimento alle formazioni sociali all’interno delle quali si realizza la costruzione della personalità.
Dalla vita in comunità deriva anche la relatività dei diritti fondamentali che possono essere lesi dal contatto con gli altri; infatti, è possibile che la libertà del singolo collida con quella di un altro, pertanto è necessario per la risoluzione della controversia un bilanciamento da parte del legislatore: in quanto nel diritto non vi è tirannia o gerarchia in assoluto, la Corte Costituzionale parlerà di un “bilanciamento ragionevole”, per cui i diritti devono essere contemperati, quindi non accadrà che un diritto prevale totalmente sull’altro.
Le Costituzioni del dopoguerra superano l’idea degli ordinamenti dell’800 in cui i diritti politici e civili erano intesi come limiti al potere pubblico (diritti soggettivi pubblici).
Lo Stato liberale si fonda sulla separazione società politica/civile: la prima doveva conformarsi al sistema di diritti pubblici, la seconda trova legittimazione nelle forze economiche; lo Stato liberale prevede che le relazioni socio-economiche si sviluppassero sul principio dell’autonomia negoziale dei privati in cui le parti sono su un piano di parità → dogma che da diverso tempo inizia ad essere intaccato.
Il fondamento di questa svolta discende dalla Costituzione fondata sul lavoro che accoglie, rispetto ai modelli dell’800, una concezione più nuova, ampia e completa della tutela della persona umana considerando non più l’uomo astratto ma l’uomo nella concretezza della sua posizione sociale e da ciò consegue che l’ordinamento regola l’agire umano non dalla prospettiva di un’inesistente uguaglianza degli individui, ma dal riconoscimento della loro disuguaglianza, tentando di rimuoverne le cause.
La Costituzione offre una scala gerarchica determinata, ad es. nel rapporto tra libertà d’iniziativa economica del lavoratore e libertà del lavoratore subordinata all’art. 41 Cost. al rispetto di sicurezza, libertà e dignità umana in diretta applicazione degli artt. 2, 3 Cost: in particolare la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo emerge dalla Costituzione che si rivolge alla persona nella totalità delle sue potenzialità espressive (private, sociali, politiche) → la pietra angolare dell’ordine costituzionale è la persona umana assunta come valore centrale a cui tutti gli altri valori si riportano, non concepita come entità astratta ma compenetrata nella concretezza dell’esperienza della vita.
Infatti, la Costituzione orienta il processo di “liberazione, promozione e sviluppo di ogni persona umana in uno Stato al servizio della persona nella sua dimensione sociale, di cui elemento essenziale e costitutivo è la dignità”.
Il meta-diritto fondamentale alla privacy: dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali
Tra i diritti inviolabili della persona rientra a pieno il diritto alla riservatezza, ovvero alla privacy: due nozioni utilizzate in modo fungibile per esprimere la “volontà di escludere una generalità di persone dalla conoscenza di determinate informazioni” → si delinea una macrocategoria per cui: da un lato si ha il nucleo originario del concetto di privacy, cioè il “diritto ad essere lasciato solo” garantendo i cittadini da ingerenze pubbliche e private; dall’altro l’approdo al diritto alla protezione dei dati personali, più sensibile allo sviluppo della tecnologia, che comporta l’emersione di problemi di tutela della dignità e della libertà delle persone.
La Costituzione non prevede esplicitamente un diritto alla riservatezza e non si occupa della protezione dei dati personali ma tale lacuna, meramente apparente in quanto si considera il diritto alla riservatezza come costituzionalmente tutelato, non esclude la possibilità di dare “tono costituzionale” a esigenze che si fanno largo nella società (nuovi diritti), che sono riconoscibili, se non previsti nel catalogo originario, come diritti nell’ordinamento costituzionale.
Il contributo principale all’enucleazione del diritto alla riservatezza è arrivato da dottrina e giurisprudenza: la dottrina più risalente ne sosteneva l’esistenza in base alla normativa civilistica sul diritto al nome, all’immagine, d’autore (artt. 6, 10 cc, L. 633/1941); la Corte di Cassazione dopo un’iniziale diffidenza riconosceva tale diritto facendo leva sull’art. 2 per sancire la rilevanza all’autonoma determinazione nella vita di relazione, non espressamente qualificandolo come diritto alla riservatezza.
Gli anni ’70 sono caratterizzati dalla ricerca del fondamento costituzionale del diritto in questione, che si rinviene “nelle disposizioni che garantiscono in modo inequivocabile sfere di libertà individuale dall’altrui ingerenza: inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost, intesa dal punto di vista fisico e morale), del domicilio (art. 14 Cost), del diritto di difesa (art. 24 Cost), libertà e segretezza delle comunicazioni, libertà di manifestazione del pensiero”.
Orientamenti simili erano già rinvenibili nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che aveva ricondotto la tutela della sfera privata a singoli diritti costituzionalmente sanciti (sent. 122/1970 → diritto d’immagine è limite alla libertà di stampa, sent. 12/1972 → diritto a non rivelare convinzioni religiose).
La svolta nell’affermazione del diritto alla riservatezza si rinviene in due sentenze:
- Sent. 38/1973: la Corte Costituzionale riconduce la tutela della riservatezza alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, del pieno sviluppo della persona, della libertà personale. Affermò l’esistenza del diritto alla privacy come limite del diritto di cronaca ai sensi degli artt. 2, 3, 13 Cost e artt. 8, 9 CEDU.
- Sent. 2129/1975 (Caso Soraya): la Cassazione mette in risalto il carattere relazionale di tale diritto sostenendo il divieto di circolazione di informazioni strettamente personali salvo che siano giustificati da interessi pubblici preminenti.
La giurisprudenza conferma l’esattezza della dottrina che riconduce il diritto alla riservatezza tra i “nuovi diritti”, la cui enucleazione non può prescindere dal riconoscimento della loro inviolabilità poiché solo i diritti riconosciuti inviolabili dalla Corte Costituzionale sarebbero idonei a consentire interpretazioni ed esplicazioni evolutive della loro potenzialità normativa; inoltre, il crisma dell’inviolabilità si concretizza nel patrimonio irretrattabile della persona intesa nella sua totalità, ossia nel principio supremo di libertà-dignità → possibilità di enucleare un nuovo diritto è sottoposta a una duplice condizione (tesi Modugno): deve essere ricondotto a un diritto enunciato nella Costituzione e riferibile al principio supremo della libertà-dignità (artt. 2, 3 Cost).
Tra questi diritti emerge il diritto alla riservatezza che, sebbene abbia trovato a livello giurisprudenziale agganci costituzionali, a livello dottrinale è ricondotto al diritto fondamentalissimo all’inviolabilità della libertà personale. La riservatezza nasce come “right to be alone”, ma con le nuove tecnologie e in ragione del suo carattere relazionale, il concetto si è evoluto nella più ampia accezione di diritto alla privacy, che ricomprende una pluralità di diritti funzionali alla tutela di dignità e identità dell’individuo: in tal modo il diritto alla riservatezza supera la semplice tutela dell’intimità per manifestarsi come diritto a compiere libere scelte senza condizionamenti, cessa di essere un diritto individuale per assumere una dimensione sociale e divenire una delle condizioni necessarie per rendere possibili le relazioni con gli altri e garantire il pieno svolgimento della propria personalità ai sensi dell’art. 2 Cost.
Pertanto, con il termine privacy si parla di una sfera della nostra vita che appartiene solo a noi stessi e non a un terzo, alla società e al potere normativo dello Stato. Si può dire che il concetto di privacy richiama il “nuovo diritto”, enucleato da Warren e Brandeis a fine ’800, espressione dei valori centrali dello spirito della Costituzione americana fondati sull’inviolabilità della persona.
Da tale ricostruzione si considera la privacy come un diritto che postula l’esistenza di dimensioni sociali plurime in cui si forma e può essere violata la personalità umana, quindi non si parla di diritto alla riservatezza ma di una “costellazione di diritti” che hanno in comune il divieto di intrusioni nella sfera propria della persona.
Il carattere complesso di tale diritto si manifesta sotto due profili: il primo esprime la prerogativa classica della non interferenza nel right to be alone, mentre il secondo coincide con l’idea di autorealizzazione (essere padroni di sé) non rompendo ma ricostruendo il legame sociale a partire dal controllo sui detentori di informazioni in una prospettiva caratterizzata da redistribuzione di poteri sociali (possesso dei dati cambia gli equilibri delle forze sociali) e una conseguente trasparenza sociale.
Infatti, l’importanza della privacy si coglie in particolare in quest’ultimo profilo in quanto il sistema costituzionale a tutela della riservatezza non si limita a proteggere l’individuo da intrusione nella sfera privata ma è condizione per il libero stabilirsi delle relazioni sociali con un insieme di strumenti volti a consentire la libera collocazione della persona senza discriminazioni o stigmatizzazioni.
Quindi il valore relazionale del diritto alla privacy assume un ruolo fondamentale come rileva la Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Niemitz c. Germania) negli ambienti di lavoro vi è un incremento delle relazioni sociali per cui la tutela della persona si concretizza non solo con il divieto di ingerenza nella vita privata dei singoli (costruzione di libertà negative) ma anche mediante la possibilità di stabilire relazioni con altri (costruzione di libertà positive) → tra i diritti inviolabili e il diritto alla riservatezza si ha una relazione funzionale in cui la pienezza della sfera privata è condizione per la pienezza della sfera pubblica.
In definitiva, la garanzia della privacy contribuisce a nutrire la diversità della società pluralista rappresentando un riparo contro le pressioni conformiste, pertanto, dal momento che il rischio di una violazione della sfera intima potrebbe dissuadere l’individuo dal compiere le scelte esistenziali con cui l’individuo esercita il diritto di autodeterminazione, il diritto alla privacy assume il carattere di “garanzia presupposto” dell’esercizio degli altri diritti fondamentali per rendere possibile lo sviluppo integrale della persona.
Tale ricostruzione consente di includere nel “nucleo incomprimibile del patrimonio irretrattabile della persona umana” (espressione della Corte Costituzionale nella sent. 1146/1988) quei nuovi diritti della personalità, come il diritto alla privacy, che vogliono salvaguardare la dignità dell’individuo dai rischi del processo tecnologico; le nuove tecnologie infatti tendono a ridurre la personalità umana rendendola acquisibile con strumenti elettronici a cui si aggiunge una moltiplicazione delle “persone elettroniche”, ossia archivi o banche dati che custodiscono dati rilevanti. Si avverte che la persona sia ridotta a oggetto da cui estrarre tutte le possibili informazioni: non solo quelle tradizionali ma stabilendo relazioni e costruendo profili usati a livello economico, al fine di ritagliare dalla persona quello che interessa il mercato → tale “deriva tecnologica” si concretizza in una minaccia per i diritti fondamentali dell’individuo a cui non è possibile non reagire dal momento che l’uso della tecnica è al servizio dei diritti.
Sebbene le innovazioni tecnologiche siano fattori di crescita della qualità della vita e del benessere, rischiano di incidere sui diritti inviolabili della persona se non si pone la dovuta attenzione sull’uso delle informazioni ottenute dall’elaborazione dei dati acquisiti, infatti, nonostante il diritto alla privacy abbia trovato storicamente ambito di applicazione privilegiato nei rapporti Stato/cittadini, si sottolineano i rischi significativi per la dignità umana.
Concludendo è proprio il collegamento dignità/privacy a permettere di ricondurre la seconda nel “nuovo” diritto fondato sugli artt. 2, 3 Cost: è un meta-diritto fondamentale e inviolabile che garantirebbe condizioni minime per un’esistenza libera. Il diritto alla privacy rappresenta il “diritto dei diritti”, quello che riassume in sé tutti i diritti di libertà legati al diritto del singolo di sviluppare la propria personalità liberamente e pienamente.
Cap 2: Il regolamento UE 2016/679 sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali
È considerato parametro di legittimità della normativa italiana sulla privacy, quindi qualsiasi applicazione della normativa italiana deve essere conforme al Regolamento.
Panoramica sulle fonti
Si parla del diritto alla privacy per la prima volta (1890) con Warren e Brandeis per comprendere il limite dei giornalisti nello scandagliare la vita dei soggetti su cui scrivevano articoli. Si parla di “right to be let alone”, diritto alla riservatezza, ossia che funzionava perfettamente nell’informazione dei giornali e della TV. In seguito tale impostazione farà riferimento all’art. 8 CEDU: idea di privacy come diritto ad escludere gli altri dalla propria sfera privata → concezione tale in quanto voleva essere di rottura rispetto alle dittature della seconda guerra mondiale, in cui vigeva il “principe dell’uomo invisibile” per cui esse potevano informarsi come volevano sui propri cittadini, mentre al contrario dovrebbe essere lo Stato ad essere trasparente in un regime democratico.
A metà anni ’70 (in Italia Rodotà) anche i giuristi si posero il problema dei dati da parte di elaboratori elettronici: i primi problemi posero il problema del diritto alla protezione dei dati personali, inizialmente considerato come un diritto verticale (cittadino/Stato, lavoratore/datore) → Convenzione 101/1981. Negli anni ’80 è necessario che serva un sistema di tutela dei dati personali e il rafforzamento di tutela è evidente con la firma del Trattato di Schengen (1985) che apre alla libera circolazione dei cittadini a cui consegue che dovranno circolare liberamente anche i dati personali di essi → diritto diviene strategico nel sistema europeo e verrà introdotto e costruito in ogni singolo stato.
Antecedentemente al Regolamento gli interventi sulla privacy furono soltanto settoriali (in materia penale, di lavoro e sanitaria); il primo passo per un’organica normativa sulla privacy e della tutela dei dati personali fu la Direttiva 95/46/CE (attuata in Italia con la L. 675/1996, che istituisce il Garante per la protezione dei dati personali) in quanto c’era bisogno di una tutela armonizzata in tutti gli Stati (caso lavoratori Fiat in Francia → tutele sui dati personali differente tra i due paesi).
In seguito con la Direttiva 2002/58/CE si avrà il Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 → fonte nazionale vigente anche se modificata), in cui venne raccolta tutta la normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Il diritto alla vita privata è sancito all’art. 7 della CEDU, in ordine alla protezione dei dati personali venne stipulata la Convenzione n. 108/1981. Successivamente viene firmata la Carta di Nizza (2000) che positivizza il diritto alla privacy in due aspetti: per la prima volta introduce l’art. 7 diritto alla riservatezza, art. 8 diritto alla protezione ai dati personali; la Carta di Nizza era una mera dichiarazione politica ma gli viene attribuita efficacia giuridica con il Trattato di Lisbona (2007) che riforma i trattati (in seguito al fallimento della Costituzione europea) → sostituendo.
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