Il regolamento UE 2016/679 parametro di legittimità della complessiva normativa italiana sulla privacy
Rapporto tra privacy e dignità umana
Il principio ispiratore della Costituzione è racchiuso nell’articolo 2. Il fondamento ultimo di ogni disposizione costituzionale è rappresentato dal rispetto della persona umana e della sua dignità, qualunque sia la posizione sociale rivestita. Proprio in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 3, la nostra costituzione fa riferimento non all’individuo in astratto ma alla persona sociale.
Stefano Rodotà è stato il padre della disciplina della tutela della privacy. Lui parlava della transizione dal soggetto all’individuo, dal soggetto di diritto al soggetto di carne. In qualche misura si tratta di reinventare la persona ed operare una vera e propria costituzionalizzazione della persona che vive in una società. Come accennavamo, la stessa dimensione sociale della persona la ritroviamo anche nell’art. 3 della Costituzione, dove appunto si parla di pari dignità sociale.
Dalla vita in comunità deriva anche la relatività dei diritti fondamentali, questo perché siamo consapevoli che i diritti della persona possono essere lesi dal contatto con gli altri. Quando nascono questi conflitti è necessario trovare un bilanciamento da parte del legislatore tra i diritti confliggenti. Per cui diciamo che siamo consapevoli che la Costituzione accoglie una tutela della persona umana nuova, più ampia, completa, perché l’uomo non è più considerato in astratto ma nella concretezza della sua posizione sociale.
Questa è la differenza che c’è tra la nostra Costituzione e lo Statuto Albertino e le altre Costituzioni. Il punto di partenza non è una uguaglianza tra tutti gli individui ma proprio il riconoscimento della loro disuguaglianza quasi naturale, di cui lo Stato si impegna a rimuoverne le cause. La nostra Costituzione colloca la persona al vertice del disegno costituzionale.
I diritti inviolabili dell’uomo attengono alla persona in sé e per sé considerata, e tra essi vi rientra senz’altro il diritto alla riservatezza e alla privacy, che sono due nozioni utilizzate in modo pressoché fungibile per esprimere la volontà di escludere la generalità delle persone dalla conoscenza di determinate informazioni.
In qualche misura andiamo ad individuare una sorta di macrocategoria in cui abbiamo da un lato il nucleo originario che è rappresentato dal diritto alla riservatezza ed inteso come diritto ad essere lasciati soli (o in pace), dall’altro invece il nuovo approdo, quello del diritto alla protezione dei dati personali, che è sicuramente un'esigenza che nasce più di recente a seguito dello sviluppo delle nuove tecnologie, che comporta tanti nuovi problemi di tutela della dignità. Quando violano i nostri dati, violano la nostra persona.
Poste queste premesse, la Costituzione italiana non prevede esplicitamente un diritto alla riservatezza né tantomeno un diritto alla protezione dei dati personali. La lacuna può dirsi meramente apparente perché in qualche modo possiamo considerare il diritto alla riservatezza un diritto fondamentale e costituzionalmente tutelato. Il diritto fondamentale alla riservatezza si è evoluto grazie alla dottrina ma soprattutto grazie alla giurisprudenza, sia di legittimità sia costituzionale.
Questa materia è stata ampiamente trattata negli anni '70 del secolo scorso, anni in cui vi è stata una ricerca spasmodica del fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza. Dalla giurisprudenza viene rinvenuto in quelle disposizioni costituzionali che garantiscono in modo inequivocabile specifiche sfere di libertà individuale dall’altrui ingerenza (art.14-21 ecc.).
Colapietro e Modugno utilizzano l’art.13 Costituzione in base all'inviolabilità della persona umana. La svolta fondamentale nella ricerca del fondamento costituzionale si ha nella Sentenza 38/1973 Corte Costituzionale, che per la prima volta riconduce il diritto alla riservatezza agli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione. C’è anche un’altra sentenza, questa volta della Cassazione n. 2129/1975, che mette in evidenza il carattere relazionale del diritto, sostenendo il divieto di circolazione delle informazioni inerenti alla sfera personale dell’individuo, salvo che non sia giustificata da interessi pubblici preminenti.
Tale tutela possiamo quindi ricondurla al diritto fondamentalissimo all’inviolabilità della libertà personale intesa come libertà psico-fisica, intesa come libertà della mente e del corpo nella loro indissolubile unità.
Per l’avvento delle nuove tecnologie e del rapporto relazionale del diritto, il diritto alla riservatezza si è evoluto nel più ampio diritto alla privacy. Tra i diritti inviolabili e il diritto alla riservatezza esiste una correlazione funzionale in cui, come si suol dire, la pienezza della sfera privata è condizione per la pienezza anche della sfera pubblica. Il rischio di una violazione della sfera intima potrebbe dissuadere l’individuo a compiere una determinata scelta. Il diritto alla privacy assume pertanto il carattere di garanzia presupposta dell’esercizio di altri diritti.
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