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RAPPORTO TRA PRIVACY E DIGNITÀ UMANA
Il principio ispiratore della Costituzione è racchiuso nell’articolo 2. Il fondamento ultimo di ogni disposizione costituzionale è rappresentato dal rispetto della persona umana e della sua dignità qualunque sia la posizione sociale rivestita. Proprio in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 3 la nostra costituzione fa riferimento non all’individuo in astratto ma alla persona sociale.
Stefano Rodotà è stato il padre della disciplina della tutela della privacy, lui parlava della transizione dal soggetto all’individuo, dal soggetto di diritto al soggetto di carne. In qualche misura si tratta di reinventare la persona ed operare una vera e propria costituzionalizzazione della persona che vive in una società, e come accennavamo la stessa dimensione sociale della persona la ritroviamo anche nell’art.3 della Costituzione dove appunto si parla di pari dignità sociale.
Dalla vita in comunità deriva anche la relatività dei diritti fondamentali, questo perché siamo consapevoli che i diritti della persona possono essere lesi dal contatto con gli altri. Quando nascono questi conflitti è necessario trovare un bilanciamento da parte del legislatore tra i diritti confliggenti. Per cui diciamo che siamo consapevoli che la costituzione accoglie una tutela della persona umana nuova, più ampia, completa, perché l'uomo non è più considerato in astratto ma nella concretezza della sua posizione sociale. Questa è la differenza che c'è tra la nostra costituzione e lo statuto albertino e le altre Costituzioni. Il punto di partenza non è una uguaglianza tra tutti gli individui ma proprio il riconoscimento della loro disuguaglianza quasi naturale di cui lo stato si impegna a rimuoverne le cause. La nostra costituzione colloca la persona al vertice del disegno costituzionale. I dirittiin modo invasivo, al fine di raccogliere informazioni personali che vengono utilizzate per scopi commerciali o di controllo sociale. Questo comporta una violazione della nostra privacy e della nostra dignità. Il diritto alla riservatezza è il diritto di essere lasciati soli e di mantenere segrete determinate informazioni su di noi. Questo diritto ci consente di controllare quali informazioni vogliamo condividere con gli altri e quali vogliamo mantenere private. Il diritto alla protezione dei dati personali, d'altra parte, è una necessità più recente che deriva dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Questo diritto ci permette di controllare come vengono raccolti, utilizzati e conservati i nostri dati personali. Ciò è particolarmente importante in un'epoca in cui le nostre informazioni sono sempre più vulnerabili agli abusi e alle violazioni della privacy. Quando i nostri dati vengono violati, viene violata anche la nostra persona. Le informazioni personali possono essere utilizzate per scopi illeciti, come il furto di identità o il cyberbullismo. Inoltre, la raccolta e l'utilizzo indiscriminato dei nostri dati possono portare a una perdita di controllo sulla nostra vita e sulla nostra identità digitale. È quindi fondamentale che vengano adottate misure adeguate per proteggere la nostra privacy e i nostri dati personali. Questo include l'adozione di leggi e regolamenti che limitino la raccolta e l'utilizzo dei dati personali, nonché l'implementazione di misure di sicurezza informatica per prevenire violazioni e abusi. In conclusione, il diritto alla riservatezza e alla privacy sono diritti fondamentali che tutelano la nostra dignità e la nostra autonomia. È importante difenderli e promuoverli per garantire una società in cui le persone possano vivere libere da intrusioni indesiderate e abusi dei propri dati personali.cediamo i nostri dati in cambio di sconti irrisori. Poste queste premesse la costituzione italiana non prevede esplicitamente un diritto alla riservatezza né tantomeno un diritto alla protezione dei dati personali. La lacuna può dirsi meramente apparente perché in qualche modo possiamo considerare il diritto alla riservatezza un diritto fondamentale e costituzionalmente tutelato. Il diritto fondamentale alla riservatezza si è evoluto grazie alla dottrina ma soprattutto grazie alla giurisprudenza, sia di legittimità sia costituzionale. Questa materia è stata ampiamente trattata negli anni 70 del secolo scorso, anni in cui vi è stata una ricerca spasmodica del fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza. Dalla giurisprudenza viene rinvenuto in quelle disposizioni costituzionali che garantiscono in modo inequivocabile specifiche sfere di libertà individuale dall'altrui ingerenza (art.14-21 ecc.). Colapietro e Modugnoutilizzano l'art.13 costituzione in base alla inviolabilità della persona umana. La svolta fondamentale nella ricerca del fondamento costituzionale si ha nella Sentenza 38/1973 cortecostituzionale che per la prima volta riconduce il diritto alla riservatezza agli articoli 2,3 e 13 della Costituzione. C'è anche un'altra sentenza, questa volta della cassazione n. 2129/1975 che mette in evidenza il carattere relazionale del diritto sostenendo il divieto di circolazione delle informazioni inerenti alla sfera personale dell'individuo salvo che non sia giustificata da interessi pubblici preminenti. Tale tutela possiamo quindi ricondurla al diritto fondamentale all'inviolabilità della libertà personale intesa come libertà psico-fisica, intesa come libertà della mente e del corpo nella loro indissolubile unità. Per l'avvento delle nuove tecnologie e del rapporto relazionale del diritto, il diritto allaLa riservatezza si è evoluta nel più ampio diritto alla privacy. Tra i diritti inviolabili e il diritto alla riservatezza esiste una correlazione funzionale in cui, come si suol dire, la pienezza della sfera privata è condizione per la pienezza anche della sfera pubblica. Il rischio di una violazione della sfera intima potrebbe dissuadere l'individuo a compiere una determinata scelta. Il diritto alla privacy assume pertanto il carattere di garanzia presupposta dell'esercizio di altri diritti fondamentali.
Oggi tutelare la privacy serve a salvaguardare la dignità dell'individuo dai rischi derivanti dall'inarrestabile progresso tecnologico. Per Rodotà, le nuove tecnologie tendono a frantumare la persona umana e a questa frammentazione della persona umana si accompagna una moltiplicazione delle persone elettroniche. La persona ormai ridotta ad un oggetto da cui poter estrarre tutte le possibili informazioni. È questa la derivata tecnologica.
che ci vede in questa nuova condizione di donne e uomini di vetro, quindi trasparenti, dal cui esterno si possono vedere tutti i nostri dati. E' chiaro che questa deriva tecnologica si concretizza in una minaccia per i diritti fondamentali dell'individuo e a questa minaccia non possiamo non reagire perché, ricordiamocelo, l'uso della tecnica deve essere sempre al servizio dei diritti. Questo comporta che bisogna porre la dovuta attenzione all'uso di informazioni di carattere personale ottenuto dall'elaborazione dei dati acquisiti così come devo stare attento ad un loro possibile utilizzo improprio. Per concludere su questa prima parte è proprio il collegamento tra dignità e privacy a ricondurre la privacy all'interno di quel nuovo diritto ad usufruire dei diritti che è fondato sugli articoli 2 e 3 della costituzione. Parliamo di diritto ad usufruire dei diritti perché se io non ho garantito il diritto della privacy.non posso usufruire di altri diritti. Il diritto alla privacy per Rodotà è diritto dei diritti che riassume in sé tutti i diritti di libertà, tutti quei diritti fondamentali legati al diritto del singolo individuo di sviluppare liberamente e pienamente la propria personalità.
IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE 2016/679. Il diritto alla protezione dei dati personali è diritto fondamentale da tempo riconosciuto dall'Ue che con questo regolamento abroga la precedente direttiva 95/46 al fine di assicurare una maggiore tutela di un diritto fondamentale per tutti quanti si trovino sul territorio dell'unione. Sostanzialmente originariamente l'Ue si dà una direttiva nel 1995, la direttiva però è un mezzo debole che ha bisogno di una applicazione [l'Italia nel 1996 da antesignana in materia recepisce la direttiva]; successivamente però si riconosce l'esigenza di assicurare una tutela della privacy uniforme.
Su tutto il territorio dell'unione e per questo si ricorre al regolamento, che è strumento più forte e di immediata applicabilità (2016/679). Terzo atto normativo è il decreto legislativo 101/2018 che contiene disposizioni di adeguamento della disciplina nazionale alla disciplina del regolamento. Sostanzialmente il regolamento non andava recepito con la direttiva ma semplicemente il codice nazionale della privacy andava adeguato. Purtroppo il diritto alla privacy è stato sempre visto in virtù degli scambi commerciali e non di tutela dell'individuo. Il regolamento 2016/679 diviene di immediata applicabilità nel maggio del 2018. La disciplina di recepimento interna italiana avviene solo a settembre. Il decreto 101/2018 nell'articolo 1 dice che la tutela della privacy è pienamente regolata dal regolamento. Nonostante la direttiva del 1995 abbiamo mantenuto ancora oggi validi i suoi obiettivi e principi questo non ha impedito
La frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, di qui l'esigenza di effettuare il passaggio dallo strumento della direttiva a quello del regolamento al fine di assicurare una applicazione della disciplina della privacy omogenea su tutto il territorio dell'Unione. Fondamentalmente il fine ultimo è quello di agevolare la sussistenza di un unico mercato euro-unitario in cui la libera circolazione dei dati personali svolge un ruolo imprescindibile. Il regolamento contiene 99 articoli e prima ancora di questi articoli abbiamo 173 considerando. I considerando sono paradossalmente più importanti degli articoli perché al loro interno troviamo i principi ispiratori e quindi hanno una indiscussa funzione di indirizzo interpretativo. In fondo ai testi di ogni articolo troviamo i considerando ai quali si riferisce. L'articolo 1 al paragrafo 1 dice che l'attenzione si dà al momento della
circolazione del dato.Il legislatore europeo si distacca da una concezione statica del diritto al rispetto della vita privata e guarda non più soltanto a proteggere la persona fisica ma anche i suoi dati e le informazioni che la riguardano. La tutela non è più statica come ai tempi della direttiva ma dinamica perché segue i dati nel momento della loro circolazione. Questo soprattutto oggi che nell'era digitale i nostri dati personali sono particolarmente violabili e hanno un valore economico enorme. Il regolamento dice che c'è necessità di dare un clima di fiducia (rassicurazione) negli ambienti digitali che non poteva più venire dalla direttiva che per sua natura ha consentito nel tempo diverse possibilità di recepimento e non è riuscita ad evitare la compresenza in Europa di diversi livelli di protezione dei dati. Ed ecco allora che dal momento che nel 2016 ha l'obiettivo di effettuare una trattamento
equivalente in tutti gli stati membri lo strumento ideale per realizzare lo scopo è proprio quello del regolamento perché non necessita di una intermediazione legislativa nazionale stante la sua completa ed immediata applicazione. Come si è detto per creare un quadro di maggior certezza del diritto e