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Il problema dell'articolo 19
C'è un problema che emerge nell'art. 19: il termine usato dal legislatore nel '75 non è lo stesso usato dopo. La riforma del 2018 inserisce nel 3° comma che è assicurato pari accesso alle donne all'istruzione: obbligo di assicurare istruzione in tutti gli istituti. Il problema però è che bisogna garantire ai soggetti di partecipare a corsi di studio, il più possibile all'esterno del carcere, sempre nell'ottica di un reinserimento agevole nella società.
Il comma 5 dell'art. 19 prevede che possono essere istituite scuole secondarie di primo e secondo grado. "Possono" non basta. Se la costituzione tutela il diritto all'istruzione, DEVONO essere istituite scuole secondarie di primo e secondo grado. Io posso pure non istituire una scuola dentro al carcere, ma allora devo consentire di andare all'esterno del carcere.
Per lo studio universitario, l'art. 19 si limita a stabilire che è necessaria.
L'agevolazione degli studi; la riforma del 2018 agevola la frequenza, mentre prima veniva agevolato solo lo studio universitario. In ogni caso, siccome lo studio universitario non è obbligatorio, diventa più difficile dire che sarebbe incostituzionale la disposizione che non prevede meccanismi di partecipazione allo studio universitario.
Ci sono una serie di protocolli fatti con le università che consentono al detenuto di svolgere gli esami in presenza.
Il legislatore del 2018 ha previsto che per i detenuti stranieri è stato previsto l'insegnamento della lingua italiana e lo studio dei principi costituzionali. Questo guarda anche al futuro, perché insegnargli la lingua e i principi consente al soggetto di reinserirsi nella società più facilmente qualora voglia rimanere in territorio italiano.
Art 19 ultimo comma: Piena libertà di scelta delle letture in biblioteca
Art 18: i detenuti possono essere autorizzati a tenere con se quotidiani, riviste,
tutto ciò cheè in vendita anche all’esterno.C’è stata la sentenza n.122/2017 in cui l’amm. penitenziaria aveva scoperto un soggettodetenuto al 41bis che veicolava messaggi all’esterno, scambiando libri. Venne quindi22adottata una circolare dalla amministrazione penitenziaria che vietava di avere libridall’esterno.Per questo si sollevò questione di legittimità costituzionale e si arriva alla 122/2017: disse ilfatto che il detenuto non possa ricevere da fuori, libri e riviste, non esonera l’amm. daladoperarsi per far avere al soggetto i libri e riviste che richiede, perché in questo modo nonc’è violazione né del diritto allo studio, né alla informazione.
LEZIONE 6
26/10/2022
Diritto alla salute
Alcuni diritti possono essere limitati durante la detenzione. MA,
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, speciale. È un bene dal valore importantissimo. È un bene
anche alle persone detenute. La tutela della salute dei detenuti è un obbligo imposto dalla Costituzione e coinvolge diverse autorità. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale della polizia penitenziaria e il Sistema sanitario nazionale sono tutti coinvolti nella salvaguardia della salute dei detenuti. I medici che lavorano negli istituti penitenziari dipendono dal Ministero della Salute. Le norme costituzionali che stabiliscono l'impegno delle autorità nella protezione della salute dei detenuti sono l'articolo 32 della Costituzione. Questo articolo sottolinea che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. Inoltre, se coordiniamo questo articolo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in cui è stabilita la pari dignità sociale di ogni individuo nel godimento dei propri diritti, emerge il carattere universale di questo diritto alla salute che deve essere garantito a tutti, compresi i detenuti.nella realtà penitenziaria. Per esempio diritto alla pensione è sancito dalla costituzione, ma non è garantito a tutti ovviamente.- Art 13 e 27 cost Il diritto alla salute è bilanciabile? NO, ma bisogna tenere conto delle condizioni detentive, osservanza delle precauzioni detentive. Non può comunque essere negato. Rispetto agli altri diritti soffre meno limitazioni. Non deve nemmeno essere considerato un elemento del trattamento penitenziario (assistenza sanitaria), come molti autori affermano. Art 3, 2 comma Cost: uguaglianza sostanziale: trattate in modo diverso situazioni diverse e viceversa. Nel carcere l'impegno della repubblica deve essere ad hoc, proprio per le particolarità che emergono. La popolazione detenuta presenta delle prevalenze patologiche in quantità maggiore rispetto alla popolazione libera (Molto diffuse patologie che interessano apparato digerente, patologie parassitarie). Il sistema sanitario deve migliorare.L'assistenza sanitaria in questi frangenti (Ex: disturbinevrotici e di adattamento, dipendenza da sostanze stupefacenti, malattie parassitarie edinfettive, patologie che interessano apparato digerente, mala gestione di patologie pregresseprima dell'ingresso in carcere).
Legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario, in coerenza con il mandato costituzionaleprevedeva esistenza di sistema farmaceutico e medico all'interno dell'istituto ex art 11:delinea gli elementi essenziali della assistenza medica in carcere: i dlgs 2018 modificano24 ordinamento penitenziario, si introducono delle modifiche di cui al 2 comma.
Questo è un sistema diverso (amministrazione pen. deve garantire ed organizzare unsistema medico e farmaceutico) da quello che si occupava della salute della popolazionelibera.
Quando si parla di riforma della medicina penitenziaria, si parla di fenomeno tra1999/2008 (dlgs 230/1999 e decreto del presidente del consiglio del 2008) accade che
sidecide di universalizzare il sistema sanitario nazionale = ORA si è deciso di attribuire al sistema sanitario nazionale di assistere TUTTA la popolazione, anche quella detenuta. I medici dell'istituto sono dipendenti del SSN. Il SSN è regionalizzato, l'assistenza sanitaria dipende dalla regione di riferimento. Nel 2008, il decreto era accompagnato da una serie di allegati che dicevano quali fossero gli ambiti sui quali si sarebbe dovuto incidere maggiormente, stanziare le risorse. MA c'era il rischio che la regionalizzazione creasse delle differenze. Quindi nel 2008 si cerca di evitare questo.Art 11'' 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minori nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.
2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
3. La carta dei servizi
sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per idetenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato unistituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzidi pubblicità.
4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati daiservizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne(a Roma c'è il Sandro Pertini che ha un reparto protetto per i detenuti) di diagnosi o di cura,con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, ilprovvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede ilgiudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudiziodirettissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalidadell'arresto in flagranza.
Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. 5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela dell'incolumità personale loro o altrui. 6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del Codice Penale. 7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato.di salute. Nellacartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indiciche facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermol'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di25sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni completesul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione inlibertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodiciriscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma aiprincipi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio dellasalute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale esanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.8. IlIl medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.
10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione
dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un p