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IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Governo è il titolare del potere esecutivo ed è subordinato al Parlamento ed alle sue leggi secondo il principio di legalità. Il governo non può essere considerato meramente esecutivo delle deliberazioni assunte dal Parlamento: in taluni importanti ambiti, quale ad esempio quello della politica estera, è stato da sempre titolare di funzioni politiche proprie, svolte in quasi completa autonomia dal potere legislativo.

Il procedimento di formazione del Governo

Il complesso iter formativo del Governo è articolato in diverse fasi (consultazioni, incarico, nomina e giuramento), delle quali soltanto quelle della nomina e del giuramento sono disciplinate dalla Costituzione (artt. 92 e 93 Cost), mentre le altre fasi per così dire preparatorie, quella delle consultazioni e quella dell'incarico sono rimessi ad una prassi costituzionale sorta convenzionalmente e trasformatasi in.

vera e propria consuetudine.Il procedimento si apre con le consultazioni, svolte dal Presidente della Repubblica e consistenti in una serie di incontri con personalità istituzionali (i Presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica) e politiche (le delegazioni dei partiti, i rappresentanti dei gruppi parlamentari), nonché qualsiasi altra personalità che possa fornire al Presidente della Repubblica elementi utili diretti a verificare la sussistenza di una maggioranza parlamentare e gli orientamenti da questa espressi, sulla cui base poi individuare il personaggio politicamente più idoneo al quale conferire l'incarico di formare un Governo che possa concretamente ottenere la fiducia di una maggioranza partitico-parlamentare: a tale obiettivo è funzionalizzato il potere presidenziale.Al termine delle consultazioni, se il Presidente della Repubblica non ritiene di dover acquisire ulteriori elementi informativi (nel caso può conferire unmandato super partes, esplorativo ad una personalità istituzionale ovvero un pre-incarico) procede al conferimento dell'incarico in forma orale. L'incarico viene generalmente accettato con riserva, che può essere sciolta dal Presidente del Consiglio in senso negativo, rinunciando all'incarico, qualora non ravvisi le condizioni per formare un Governo; ovvero in senso positivo, quando riesce a coagulare una maggioranza parlamentare intorno ad un programma di governo e ad una compagine ministeriale. L'incarico ha inciso il passaggio dal parlamentarismo consensuale a quello maggioritario a di nuovo quello consensuale, introducendo un sistema elettorale misto in prevalenza maggioritario si è realizzata una tendenziale bipolarizzazione del sistema politico. È chiaro che gli effetti del parlamentarismo maggioritario ha mutato il quadro, che vede già precostituite le coalizioni, con il relativo programma elettorale di governo e l'indicazione.del capo della coalizione candidato a ricoprire il ruolo di Presidente dell'iter del Consiglio, le fasi preparatorie di formazione del Governo risultano praticamente svuotate di contenuto e rivelano un'inusitata rapidità. Quando a seguito di un risultato elettorale netto ed omogeneo in entrambe le Camere, le consultazioni, divenute ormai sostanzialmente inutili, trattandosi di effettuare un'operazione quasi meccanica di mera trasposizione nella compagine governativa della coalizione vincitrice, vengono concluse celermente dal Presidente della Repubblica. Lo stesso conferimento dell'incarico non riveste più quel ruolo di atto funzionalizzato alla nomina del Presidente del Consiglio, la quale risulta già precostituita nella persona del leader della coalizione elettorale vincitrice, che trae la sua legittimazione anche dalla designazione diretta ad opera del corpo elettorale. Una volta sciolta positivamente la riserva da parte dell'incaricato, si

Perviene all'emanazione contestuale di tre decreti da parte del Presidente della Repubblica, tutti controfirmati dal Presidente del Consiglio: il decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo; il decreto di nomina del Presidente del Consiglio e il decreto di nomina dei Ministri, che rappresentano i due sub-procedimenti in cui si articola il procedimento unico della formazione del Governo. Tale potere di proposta dei nomi dei Ministri (Art. 92 c2 Cost) è stato sottoposto a condizionamenti esercitati dai partiti politici e talora anche ai veti posti dal Capo dello Stato.

Successivamente alla firma dei decreti di nomina il procedimento di formazione del Governo si conclude con l'ultima fase, integrativa dell'efficacia, che risolve, ai sensi dell'art. 93 Cost., nel giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, in forma separata, del Presidente del Consiglio e poi dei Ministri, per i quali tale atto assume anche il significato di accettazione.

Il nuovo Governo entra in carica con la nomina e il giuramento. Allo stesso tempo, il Governo uscente cessa le sue funzioni. Dopo il giuramento, il Governo nominato dal Presidente della Repubblica diventa un organo costituzionale che svolge le funzioni di governo, anche prima di ottenere la fiducia del Parlamento.

Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è fondamentale per il corretto svolgimento della funzione di indirizzo politico e per la permanenza in carica del Governo stesso. La Costituzione regola in modo dettagliato questa relazione, stabilendo le modalità di rapporto tra l'Esecutivo e le Camere nell'articolo 94.

La disciplina della fiducia parlamentare è regolata dalla Costituzione italiana e completata dalla prassi e dai Regolamenti parlamentari. Questa disciplina è diretta a procedimentalizzare:

  • la mozione di fiducia: l'atto instaurativo della relazione fiduciaria, che consente teoricamente la permanenza in carica del Governo per intera legislatura o quanto meno gode della fiducia di entrambe le Camere;
  • la mozione di sfiducia: l'atto interruttivo del rapporto fiduciario;
  • la questione di fiducia: l'istituto volto a verificare l'andamento della relazione fiduciaria, a tutela della stabilità del Governo, al riparo da colpi di mano e da situazioni politiche contingenti.

Il conferimento della fiducia parlamentare al Governo con l'approvazione dell'iter della mozione di fiducia è l'atto che interviene a conclusione formativa del Governo.

Il Governo così formato si avvicenda con il Governo dimissionario rimasto in carica per assicurare, secondo il principio di continuità, il disbrigo degli affari correnti, ossia...

lo svolgimento delle sole funzioni di ordinaria amministrazione ed urgenti. Tuttavia, deve ancora avere la fiducia delle due Camere (Art. 94 Cost.) e in attesa della fiducia si ritiene che non entri nella pienezza dei suoi poteri.

L'art. 94 c3 Cost. prevede che il Governo entro dieci giorni dal giuramento si presenti alle due Camere per esporre il programma ed ottenere la fiducia, che ciascuna Camera accorda o respinge (nel caso della mancata fiducia iniziale, anche di una sola delle due Camere, il Governo è obbligato a dimettersi) con una mozione che deve essere:

  • motivata (indica le ragioni del consenso parlamentare che portano a condividere l'indirizzo politico),
  • votata per appello nominale (e a scrutinio palese, per contrastare il fenomeno dei franchi tiratori, con la pubblica assunzione di responsabilità da parte di ciascun parlamentare per la posizione assunta nei confronti del Governo),
  • votata a maggioranza semplice dei presenti (come per tutte le decisioni parlamentari).

deliberazioni assembleari, ha consentito anche ai Governi di minoranza di ottenere la fiducia solo grazie all'estensione (Camera) o alla mancata partecipazione (Senato).

Il Governo avvia il dibattito sulla fiducia attraverso le dichiarazioni programmatiche che il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, presenta di fronte ad una della Camere, il discorso viene pronunciato davanti al ramo ove il precedente Governo aveva semplicemente trasmesso il testo, secondo una logica di alternanza.

La sola ipotesi di atto interruttivo del rapporto fiduciario contemplata in Costituzione è rappresentata dalla mozione di sfiducia, regolata dettagliatamente e circondata di molte cautele a tutela della stabilità governativa.

L'art. 94, 2° e 5° comma, Cost., prevede che l'atto interruttivo della relazione fiduciaria, oltre a dover essere motivato e votato per appello nominale, deve avere un quorum di presentatori pari ad almeno un decimo dei

componenti dellaCamera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Nella stessa linea di razionalizzazione della nostra forma di governo, secondo l'art. 94c4 Cost il voto contrario di una o entrambe le Camere su di una proposta del Governo non comporta l'obbligo delle sue dimissioni, non è obbligato ma non significa che non lo faccia, fa ritenere venuta meno la fiducia. Il rapporto fiduciario rimane pur sempre nella disponibilità anche del Governo, che ha a disposizione un altro importante strumento che può avere ripercussioni dirette ed immediate sul rapporto fiduciario, la c.d. questione di fiducia. Tale istituto viene a controbilanciare il rilevante potere riconosciuto al Parlamento di sottoporre il Governo alla mozione di sfiducia. La questione di fiducia non è contemplata dalla Costituzione ed è un'iniziativa del Presidente del Consiglio, regolata prima come prassi, poi nel Regolamento prima

dissenso politico o di una grave crisi di governo, o della revoca della fiducia da parte di una delle Camere. In caso di crisi di governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Durante il dibattito parlamentare, i parlamentari possono presentare emendamenti al testo in discussione. Gli emendamenti sono proposte di modifica al testo originale e devono essere votati separatamente. Il Governo può accogliere gli emendamenti presentati dai parlamentari o respingerli. La legge viene approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei parlamentari presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Camera o del Senato. Una volta approvata, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore dopo un periodo di tempo stabilito dalla legge stessa o, in mancanza di tale disposizione, dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Le leggi possono essere successivamente modificate o abrogate da nuove leggi.

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marghe0110 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Colapietro Carlo.