Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CONTO ECONOMICO
Nella voce C15 sono iscritti:
• Dividendi da partecipazioni;
• Plusvalenze da cessione partecipazioni circolanti;
• Plusvalenze da cessione partecipazioni immobilizzate (quelle di carattere straordinario vanno nella
voce E); N 114 F
Nella voce C16 sono iscritti:
• Interessi attivi e premi di sottoscrizione/negoziazione titoli immobilizzati;
• Plusvalenze da cessione titoli immobilizzati se di carattere ordinario (quelle di carattere straordinario
vanno nella voce E).
Nella voce C17 sono iscritti:
• Minusvalenze da cessione titoli immobilizzati e partecipazioni immobilizzate se di carattere ordinario
(quelle di carattere straordinario vanno nella voce E);
• Minusvalenze da cessione titoli e partecipazioni circolanti.
1.1) Distinzione tra attività immobilizzate e attività circolanti
La prima questione da affrontare è se un’attività finanziaria deve considerarsi immobilizzata o circolante.
Tale scelta viene effettuata tramite il criterio funzionale.
Il criterio funzionale è un metodo che si basa sull’intenzione degli amministratori di mantenere un titolo nel
patrimonio aziendale fino alla sua naturale scadenza o per un lungo periodo di tempo (immobilizzazione
finanziaria), mentre la volontà di destinare l’elemento patrimoniale a scambi sul mercato comporta la
qualifica di attività finanziaria circolante.
• Immobilizzazioni finanziarie: vanno le attività finanziarie destinate a far parte del patrimonio
aziendale per un lungo periodo di tempo;
• Attivo circolante: vanno le attività finanziarie destinate ad essere scambiate nei mercati, cioè che a
breve non faranno più parte del patrimonio aziendale.
L’art. 2359 3° comma del c.c. stabilisce che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilita si presumono immobilizzazioni.
1.2) Cambio di destinazione tra attività immobilizzate e circolanti
È una situazione definita dall’OIC 20 “presumibilmente rara”:
• Il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo,
eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
• Il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al
minor valore tra il costo ed il valore di mercato.
2) La contabilizzazione iniziale
Per quanto riguarda il criterio da utilizzare per l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie, occorre
distinguere se si tratta di immobilizzazioni finanziarie o di attivo circolante:
N 115 F
• IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: Per tutti i titoli e le partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni, si
utilizza il “costo di acquisto”, con obbligo di svalutazione in caso di perdite durevoli di valore e di
ripristino di valore se vengono meno le condizioni della svalutazione (regola valida per tutte le
immobilizzazioni). Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate, è possibile applicare il
criterio di valutazione del “patrimonio netto” (Equity method);
• ATTIVO CIRCOLANTE: Per tutti i titoli e le partecipazioni iscritti nell’attivo circolante si utilizza il “costo
di acquisto”, con obbligo di svalutazione in caso di minor valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato (si utilizzano criteri LIFO, FIFO e media ponderata per i titoli fungibili).
3) Titoli obbligazionari: valutazioni di fine esercizio in linea interessi
L’OIC 20 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. È tuttavia consentita un’applicazione
anticipata.
I titoli di debito sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso
determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla
gestione dell’entità che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni
emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.
I proventi dell’investimento in obbligazioni o titoli di Stato (interessi) devono essere rilevati secondo il criterio
della competenza, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, con conseguenza di accendere ratei
attivi o risconti passivi quando non vi è coincidenza tra manifestazione finanziaria (quando si manifesta
l’operazione) e competenza economica (quando effettivamente si utilizza, può essere anche successivo alla
manifestazione finanziaria ma si dovrà dimostrare l’effettivo inutilizzo).
Per i titoli si pone anche il problema del premio o scarto di negoziazione. Il premio (scarto) è dato dalla
differenza tra valore di rimborso e prezzo di acquisto. Ad esempio, se il costo di acquisto di un titolo è pari a
97 mentre il rimborso sarà 100, avrò un premio di 3. Se il costo di acquisto è 100 e il premio è 95, avrò uno
scarto di 5. L’OIC 20 stabilisce che il premio (o lo scarto) deve essere riconosciuto periodicamente a C.E. in
base alla competenza temporale (senza rinviare la sua contabi lizzazione all’esercizio in cui avviene il
rimborso). Il premio (o lo scarto) partecipa alla formazione del reddito d’esercizio in base alla competenza
economica per il periodo di durata di possesso del titolo (rappresenta la remunerazione).
Qualora il titolo venisse ceduto prima della scadenza, la plus(minus)valenza sarà data dalla differenza tra
prezzo di vendita e costo di acquisto, aumentato del rateo relativo al premio di negoziazione.
(Tali regole vengono applicate solo per i titoli immobilizzati, in quanto per i titoli circolanti il possesso di breve
periodo non rende necessaria tale contabilizzazione).
Sempre l’OIC 20 stabilisce che i titoli di debito sono esposti nello S.P: nell’attivo immobilizzato o circolante:
• Per i titoli immobilizzati: B III 3) “altri titoli”;
• Per i titoli non immobilizzati: C III 6) “altri titoli”.
Nel C.E. nella voce C16 b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni” sono iscritti:
• Gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio su titoli immobilizzati;
N 116 F
• I premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati;
• Con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli
immobilizzati;
• Gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati;
• I premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.
(Quando vengono rilevati interessi che si percepiranno in futuro, si registrano tra “ratei attivi”. Quando
vengono percepiti effettivamente gli interessi, si chiude il conto “ratei attivi” e si apre il conto “interessi
attivi”).
4) Titoli obbligazionari: valutazioni di fine esercizio in linea capitale
4.1) I titoli obbligazionari immobilizzati: svalutazioni per perdite durevoli ed eventuali ripristino di valore
I titoli immobilizzati devono essere valutati titoli per titolo, attribuendo il costo specificatamente sostenuto
per l’acquisto (metodi LIFO, FIFO e CMP possono essere utilizzati per i titoli circolanti) (iscrizione i niziale).
Il costo deve essere svalutato solo in caso di perdita durevole. Secondo l’OIC 20, la perdita durevole emerge
da variazioni negative espresse dal mercato o dalla gestione dell’azienda emittente. Per perdita durevole si
deve considerare:
• Per i titoli obbligazionari quotati sui mercati mobiliari, un ribasso significativo e privo di elementi
che lascino ritenere una probabile inversione di tendenza. Per determinare la perdita durevole di
tali titoli si fa riferimento alla media dei prezzi di mercato di un periodo congruo (ad esempio, gli
ultimi sei mesi);
• Per i titoli obbligazionari non quotati, una indicazione di deterioramento delle condizioni
economico-patrimoniali della società emittente che compromettano le sue capacità di rimborsare il
titolo e di pagare gli interessi. Per determinare la perdita durevole di tali titoli si fa riferimento ai
prezzi di borsa di titoli similari e agli andamenti economici negativi dell’emittente.
L’eventuale svalutazione va imputata a C.E. nell’esercizio in cui si manifesta (voce d19 b “svalutazione delle
immobilizzazioni finanziarie”). Nello S.P. se è presente un fondo svalutazione si andrà a diminuire mettendo
il segno “-“, in assenza del fondo si riduce direttamente il saldo del conto titoli.
Nel caso in cui negli esercizi successivi venisse meno i motivi della svalutazione, allora il valore dovrà essere
ripristinato. Il valore derivante dal processo di ripristino non potrà superare il costo originario.
4.2) I titoli obbligazionari compresi nell’attivo circolante
I titoli circolanti possono essere valutati (iscrizione iniziale) al minore tra il costo (si possono utilizzare metodo
LIFO, FIFO e CMP) ed il valore desumibile dall’andamento del mercato (la scelta del minor valore evidenza il
principio della prudenza. Scegliendo il minor valore, infatti, si evitano pesanti svalutazioni o minusvalenze
future).
L’OIC 20 effettua una distinzione tra: N 117 F
• Titoli non quotati: si dovrà individuare l’importo per il quale potrebbe avvenire un’ipotetica vendita
alla data di bilancio;
• Titoli quotati: la valutazione deve avvenire in base al prezzo medio delle quotazioni dell’ultimo mese
dell’esercizio (se esprime l’andamento effettivo del mercato).
Se il valore di presunto realizzo è inferiore al costo, si dovrà contabilizzare una svalutazione (C.E. voce D19
“svalutazione di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni”). Se negli esercizi successivi i motivi della
svalutazione vengono meno, allora si dovrà ripristinare il valore.
Se il valore di presunto realizzo è superiore al costo, si dovrà contabilizzare una plusvalenza di ripristino (C.E.
voce D18 “rivalutazioni di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni”).
(Le stesse regole valgono per le partecipazioni circolanti con differenza sulla collocazione in bilancio,
paragrafo 8.1).
7) Le partecipazioni e i dividenti
Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione
delle partecipazioni e delle azioni proprie e le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Inoltre, fornisce anche regole sulla contabilizzazione dei dividendi distribuiti dalle società partecipate,
stabilendo che il momento nel quale considerarli di competenza dipende dalla deliberazione dell’assemblea
dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve.
Secondo l’OIC 21, l&rsq