Bilancio di esercizio e principi contabili internazionali
Indice
- Capitolo 1: Ruolo e postulati del bilancio di esercizio Pag. 3
- Capitolo 2: Gli schemi di bilancio Pag. 28
- Capitolo 3: Le immobilizzazioni immateriali Pag. 52
- Capitolo 4: Le immobilizzazioni materiali Pag. 72
- Capitolo 5: Le rimanenze di magazzino Pag. 88
- Capitolo 6: I crediti Pag. 105
- Capitolo 8: Attività finanziarie Pag. 113
- Capitolo 9: Liquidità, ratei e risconti Pag. 133
- Capitolo 10: Il patrimonio netto Pag. 141
- Capitolo 11: I fondi per rischi e oneri ed il TFR Pag. 153
- Capitolo 12: I debito Pag. 165
Capitolo 1: Ruolo e postulati del bilancio di esercizio
Bilancio come sintesi contabile e bilancio come pacchetto informativo
Il bilancio di esercizio è una rappresentazione semplificata della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, verificatisi nell’esercizio trascorso, pur racchiudendo al suo interno valori determinati sulla base di prospettive future. Può essere inteso sotto due diverse accezioni:
- Come il sistema di dati periodicamente elaborati, raccolti in un unico pacchetto informativo volto nel suo complesso ad illustrare lo svolgimento della vita aziendale;
- Compresa nella prima: sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull’impiego del conto come strumento elementare di rilevazione della evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell’azienda.
Il legame con la contabilità generale comporta che il bilancio ne acquista la stessa potenzialità e gli stessi limiti nel riferimento a valori monetari:
- Potenzialità: interpretare l’evoluzione aziendale e elevarne a sintesi le risultanze;
- Molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari.
Questo determina che la rappresentazione fornita dal bilancio è parziale. Tuttavia, permette di comprendere l’evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale dell’esercizio e permette di valutare se l’azienda è indirizzata verso il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita (durevole raggiungimento di un risultato economico positivo). In questa concezione, emerge il ruolo di strumento informativo del bilancio, essenziale per la gestione aziendale.
- Nell’accezione tradizionale, il bilancio rappresentava un’estensione terminale del sistema contabile, finalizzato a mostrare il reddito della gestione trascorsa, rimanendo così soggetto alla logica aziendale;
- Nell’accezione più ampia di pacchetto informativo (accezione moderna), il bilancio rappresenta non solo la sintesi del sistema contabile, ma anche altri dati ottenuti con logiche di calcolo diverse e certe volte alternative, riguardanti un numero più ampio di aspetti.
Il bilancio è inteso come un pacchetto informativo al fine di favorire un giudizio più completo e più esteso della gestione.
Le funzioni del bilancio
- Mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale (Zappa). Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo i proprietari possono rilevare una quota di utili quale remunerazione della disponibilità di capitali fornita. Senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe ledere il principio dell’integrità del capitale (funzione universale, usata per stabilire le imposte gravanti sul reddito);
- Rendiconto, cioè è uno strumento informativo per permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori. Gli utenti del bilancio sono essenzialmente i proprietari;
- Strumento di controllo a consuntivo e a preventivo della gestione aziendale (a vantaggio dei decisori interni), dal bilancio emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future. Il bilancio è spesso utilizzato non solo per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare evoluzioni future, divenendo uno strumento di simulazione economico-finanziario.
Quindi, il bilancio ha un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alle decisioni aziendali;
- Fornisce una visione dello stato di salute aziendale a tutti coloro i quali richiedono informazioni circa la capacità dell’azienda di mantenersi in equilibrio economico (condizione durevole di esistenza delle aziende). Questa funzione è espressa dalla responsabilità sociale che le imprese hanno nei confronti della collettività. Le imprese, infatti, nello svolgere la propria attività creano posti di lavoro, distribuiscono ricchezza, consentono ai consumatori di soddisfare i propri bisogni e le proprie esigenze. Proprio per questo, devono dare informazioni ai propri stakeholder circa l’attività posta in essere e i risultati ottenuti, non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e ambientale (funzione sociale dell’impresa). La maggior disponibilità di informazioni riduce il rischio per gli investitori, favorendo l’ottenimento di finanziamenti meno costosi per l’azienda. Per fornire tali informazioni, negli ultimi anni si è diffusa l’esigenza di una rendicontazione sociale (bilancio sociale, triple bottom line), dove appunto emerge l’attività e i risultati ottenuti dall’impresa dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Alla base di ogni attività posta in essere dall’azienda vi è un’etica sociale, volta a rispettare e soddisfare le esigenze degli stakeholders (si danno informazioni sull’attività posta in essere e i risultati economici, sociali e ambientali, l’azienda migliora la reputazione tra il pubblico e ottiene nel lungo periodo vantaggi competitivi ed economici).
Il bilancio, quindi, deve diventare un essenziale strumento informativo per l’esterno. A differenza delle prime tre funzioni, per le quali gli utenti privilegiati sono i soggetti interni all’azienda, l’ultima funzione riguarda i vari stakeholder che non possono visionare la situazione aziendale al suo interno. Quindi, il bilancio d’esercizio deve risultare un supporto informativo affidabile, corretto ed imparziale, di facile comprensione. Gli utenti esterni non sono solamente interessati a conoscere il risultato e le prospettive della gestione di un’azienda, ma anche a compararle con quelle di altre aziende verso le quali potrebbero rivolgere la loro attenzione. Pertanto, l’informazione contenuta nel bilancio non deve soltanto essere chiara e comprensibile, ma deve essere anche comparabile con quella di altre aziende e dei relativi bilanci. Tali scopi, però, fanno sorgere delle problematiche. Infatti, in passato i destinatari del bilancio erano solamente soggetti interni (proprietari, amministratori). Il bilancio, quindi, era un documento interno e non vi era nessun problema a inserire informazioni riservate. Nel momento in cui il bilancio diviene pubblico e tutti possono accedere agli stessi dati, questi possono essere utilizzati dai concorrenti per ottenere informazioni da utilizzare contro l’azienda. Inoltre, se l’azienda ottiene risultati tali da indurre preoccupazioni negli stakeholders, potrebbe nascondere o attenuare il risultato di certi dati o rendere non confrontabili le informazioni sugli aspetti negativi della propria gestione per evitare la comparazione con gli andamenti migliori della concorrenza. Perciò, la capacità informativa del bilancio deve essere garantita sempre e comunque. A tale scopo è stata sviluppata una regolamentazione obbligatoria del bilancio, spesso affidata alle leggi nazionali o a regolamenti forniti da associazioni professionali. Grazie ad una regolamentazione giuridica sempre più dettagliata è stato possibile attenuare il rischio di conflitti tra le funzioni del bilancio. Pertanto, possiamo dire che il bilancio assolve un ruolo tanto nel consentire il rendiconto degli amministratori, quanto nel fornire un importante strumento informativo a soggetti interni ed esterni per orientare le proprie decisioni, oltre che a rappresentare da sempre la base per stabilire il diritto dei proprietari a prelevare ricchezza dall’azienda senza ridurre le garanzie per i soggetti creditori. L’incremento di queste funzioni può portare a dei contrasti che riguardano la significatività del bilancio e la sua unicità. Infatti, fino a pochi decenni fa, era normale ipotizzare l’esistenza:
- Di un bilancio interno, più attendibile e riservato a soggetti interni;
- Di un bilancio esterno, basato sui dati del primo, risentiva spesso di una serie di modifiche di forma e di sostanza tali da impedire ai lettori la disponibilità di un uguale contenuto conoscitivo (sia per motivi di segretezza, sia per adattare il bilancio in modo tale da indurre i terzi ad adottare comportamenti più favorevoli per l’azienda).
In Italia, negli anni ’70, gli studiosi hanno affermato la necessaria unicità del bilancio. Nella pratica, però, le imprese continuano ancora oggi a redigere due o più bilanci in funzione del destinatario, in modo tale da orientare subdolamente il loro comportamento. Proprio per questo, per scongiurare l’inattendibilità del bilancio pubblico è stato rafforzato l’impatto giuridico (in Italia e in tutto il mondo). Il bilancio d’esercizio, per logica e per norme di legge, dovrebbe essere unico, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni. L’efficace assolvimento della funzione informativa diviene lo scopo stesso del bilancio, ed il suo contenuto tenderà a rappresentare quell’area conoscitiva che, in un certo contesto spazio-temporale, rappresenta un congruo compromesso tra:
- I personali bisogni conoscitivi degli utenti;
- La tutela dei dati più sensibili delle aziende.
L’informazione dovuta, cioè resa obbligatoria dalla legge:
- Costringe le aziende anche con prospettive reddituali inferiori alla media a divulgare informazioni per garantire una maggiore efficienza allocativa per l’intero mercato dei capitali;
- L’ampliamento degli obblighi informativi riduce i margini per abusare di informazioni riservate;
- Infine, assolve un’importante funzione che è quella di rendere credibili le informazioni.
Accanto agli obblighi informativi sono, ovviamente, stabilite delle sanzioni:
- Sia per un eventuale omissione;
- Sia per la divulgazione di informazioni non veritiere.
Perciò, gli utenti destinatari di tali informazioni sono maggiormente tutelati da comportamenti opinabili, adottabili dalle aziende. Il sistema dei controlli sulle informazioni rilasciate dalle aziende è articolato e diverso da Paese a Paese ma, sostanzialmente, prevede un controllo continuo, affidato:
- A professionisti esterni (revisori contabili);
- A soggetti pubblici (commissione per il controllo della borsa);
- All’autorità giudiziaria (per un controllo eccezionale, solo in casi patologici).
Tuttavia, rendere obbligatorie quante più informazioni possibili non sempre rappresenta un vero e proprio beneficio per l’intero mercato. Infatti, la produzione di informazioni presenta per l’azienda numerosi costi:
- Competitivi: divulgazione residuale a tutto vantaggio dei concorrenti;
- Politico: per incremento della litigiosità e delle richieste dei vari stakeholders;
- Operativi indiretti: derivanti dall’adozione di comportamenti sub-ottimali da parte dell’azienda a seguito degli obblighi informativi.
Inoltre, un incremento degli obblighi informativi può suscitare effetti contrapposti non desiderati:
- Da un lato, se tale flusso assume maggiore frequenza potrebbe incrementare la volatilità dei titoli, con conseguente innalzamento della rischiosità per gli investitori e relativo aumento del costo del capitale (per ottenere finanziamenti si devono pagare maggiori interessi);
- Dall’altro lato, un incremento quantitativo potrebbe provocare un sovraccarico informativo, con conseguente incapacità di distinguere gli aspetti più rilevanti dalla massa.
L’imposizione dell’informazione obbligatoria deve sempre valutare attentamente il rapporto costi-benefici tra investitori e azienda emittente, selezionando e rendendo obbligatorie solo le informazioni rilevanti per la miglior previsione dei flussi di cassa. L’informazione dovuta deve rappresentare il minimo comune conoscitivo a disposizione del pubblico.
I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d’insieme al quadro normativo
Le norme del codice civile
La base normativa è costituita dagli art. che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali (2423 – 2435 bis). Le attuali norme civilistiche rappresentano l’applicazione della IV Direttiva CEE, avvenuta con il D.lgs. 27 aprile 1991 n° 127, coronando un serio impegno comunitario verso l’armonizzazione europea delle norme di redazione dei bilanci. L’armonizzazione rappresenta un requisito fondamentale per consentire la comparabilità internazionale dei bilanci. Le norme del c.c. sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre:
- Per le società di persone e per le imprese individuali: vale solo il riferimento all’art. 2426 c.c., che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale;
- Per le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari: sono previste discipline specifiche (D.lgs. n. 87/1992 e D.lgs. n. 173/1997) che tengono maggiormente conto della particolarità gestionale delle aziende appartenenti a tali settori.
Le norme civilistiche, gradualmente arricchite e perfezionate nel tempo, racchiudono un nucleo importante di principi contabili, regole che riguardano la scelta dei fatti da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, di valutazione e di esposizione delle poste (voci) di bilancio. Tuttavia, esse non riescono a coprire tutte le possibili problematiche contabili.
Principi contabili professionali
Nel corso del tempo, ad integrazione ed interpretazione delle norme del codice civile, sono stati emanati dei principi contabili da parte di associazioni professionali. Nel nostro paese hanno assunto molto rilievo i principi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR). Sono stati emanati 30 documenti su argomenti non trattati dal c.c., di cui 21 sono effettivamente in vigore. Tali principi sono stati revisionati, negli ultimi 20 anni, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ente che succede alla Commissione per la statuizione dei principi contabili del CNDC – CNR per la formazione di regole contabili professionali, con lo scopo:
- Di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del legislatore italiano;
- Facilitare in Italia l’adozione delle regole contabili internazionali.
Nell’OIC sono rappresentati, oltre al CNDC-CNR, anche altre:
- Categorie professionali:
- ASSIREVI, per le società di revisione;
- AIAF, per gli analisti finanziari;
- ANDAF, per i direttori amministrativi e finanziari.
- Associazioni imprenditoriali:
- ABI, per le banche;
- ANIA, per le assicurazioni;
- ASSILEA, per le società di leasing;
- CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, ASSONIME, ASSOGESTIONI.
- Enti di controllo:
- CONSOB;
- RAGIONERIA DELLO STATO;
- BANCA D’ITALIA;
- ISVAP.
Ne risulta un organismo (OIC) nel quale sono rappresentati tutti i principali operatori della professione contabile, al fine di agevolare la generale accettazione dei principi contabili emanati. L’OIC, inoltre, ha emanato sei nuovi principi contabili che si aggiungono alle interpretazioni. Per l’applicazione dei principi contabili professionali alle aziende, è necessario distinguere due fondamentali contesti:
- Società quotate: la CONSOB con la delibera n. 1079/82 ha fatto un’esplicita raccomandazione all’adozione dei principi contabili del CNDC-CNR (ora OIC), al fine di garantire una maggiore qualità e verificabilità dei bilanci aziendali;
- Società non quotate: allo stato attuale non vi sono obblighi di seguire i principi contabili dell’OIC, anche se la loro applicazione è consigliata dagli operatori professionali per la qualità dei bilanci.
Principi contabili internazionali
La CONSOB, con la stessa delibera n. 1078/82, riteneva che i principi contabili internazionali dello IASB dovessero essere applicati in chiave suppletiva ai principi contabili professionali quando questi ultimi fossero incompleti. Lo IASB ha sede a Londra, è stato costituito nel 1973 dall’accordo tra organismi di 13 Paesi ai quali se ne sono aggiunti rapidamente altri, tra cui nel 1979 il CNDC in rappresentanza dell’Italia, mentre il CNR è subentrato nel 1993.
Struttura dello IASB
L’organismo centrale è il board, che viene periodicamente rinnovato. Il board:
- Decide le linee di sviluppo;
- Stabilisce il programma dei lavori;
- Approva sia gli IFRS (standard definitivi prima chiamati IAS) che le varie interpretazioni degli stessi standard.
Il board è affiancato da diversi organismi di supporto, tra i quali IFRS Interpretations Committee, unico organismo autorizzato a fornire interpretazioni sull’applicazione dei principi già emanati e riuscire a regolamentare temporaneamente le aree non ancora disciplinate dagli standard. Tutti questi organismi operano sotto l’egida della IFRS Foundation, che si occupa di ricercare fondi e consensi e nominare i membri dei suddetti organismi. I principi contabili dello IASB sono stati elevati...
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