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BILANCIO CONSOLIDATO: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è differente a seconda
della tipologia del soggetto tenuto alla sua redazione (cioè la capogruppo).
‣ Le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, le
società finanziarie a capo di gruppi bancari, SIM, SGR, le società finanziarie iscritte nell’elenco
speciale, gli istituti di moneta elettronica, le società assicurative sono obbligate a seguire le
prescrizioni contenute nei principi contabili internazionali IAS/IFRS così come stabilito dal
Regolamento UE 2008/1126/ CE. Anche le società non obbligate diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 possono hanno la facoltà di
adottare i principi contabili internazionali.
‣ Per tutte le altre valgono le normative dei paesi di origine in tema di bilancio consolidato
In Italia dunque convivono due normative sul bilancio consolidato:
la disciplina nazionale (italiana) decreto legislativo 127 del
A) —> è stata introdotta con il
1991, che accoglieva nel nostro ordinamento la IV e la VII direttiva della Comunità Economica
Europea concernente i conti annuali e i conti consolidati.
Il bilancio consolidato, al tempo già noto e diffuso nella prassi contabile dei gruppi aziendali, a
norma dell’art. 29, deve essere redatto dagli amministratori dell’impresa controllante ed è
composto, al pari del bilancio societario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e all nota integrativa. Lo stesso articolo contempla la “clausola generale
di redazione” che recita, infatti: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate”.
Il principio della “chiarezza” viene raggiunto mediante l’impiego degli schemi di Bilancio della
capogruppo. La chiarezza richiede, in alcuni casi, la modifica di quegli schemi, con
l’inserimento di nuove voci (si veda ad esempio quelle inerenti la «Differenza da
consolidamento» e la «Riserva di consolidamento») o l’aggiunta di informazioni nella nota
integrativa.
Il raggiungimento dell’obiettivo della «verità e correttezza» nella rappresentazione della
situazione patrimoniale ed economica del gruppo implica coerenza con i postulati generali per
la redazione del bilancio indicati nell’art. 2423 bis Codice Civile (competenza, prudenza,
continuità aziendale, ecc.) e con le disposizioni definite dal d.lgs. 127/91 sull’aerea di
consolidamento, principi e tecniche, valutazione delle partecipazioni non consolidate ecc..
Inoltre la «rappresentazione veritiera e corretta» del bilancio consolidato implica anche verità e
correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento, dal momento che questi
dati vengono trasmessi dalle imprese controllate alla casa madre.
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Altra norma di riferimento nella disciplina nazionale è l’OIC che he ha lo scopo di
disciplinare la redazione del e l’applicazione del
bilancio consolidato metodo del patrimonio
sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.
netto
I principi contabili internazionali (IAS/IFRS)—>
B) devono essere osservati dalle società
quotate in mercati europei, banche, assicurazioni, altre società che per scelta applicano i
15
principi contabili internazionali. Anche nella redazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili internazionali devono essere rispettati dei postulati che sono volti a garantire
una corretta redazione del documento. Tali postulati sono contenuti nel Framework, ossia nel
quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio e nello IAS 1. I postulati
sono poi integrati da altri principi quali l’IAS 8 che si riferisce al principio di costanza
nell’applicazione dei principi contabili.
BILANCIO CONSOLIDATO: NOZIONE E OBBLIGO DI REDAZIONE
Come già esposto sopra il bilancio consolidato è un documento contabile atto a rappresentare la
nozione situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese, costituito
dalla controllante e dalle sue controllate.
Il bilancio consolidato, nel rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziari di un
gruppo, prescinde dal frazionamento di soggetti giuridici che caratterizza il gruppo medesimo;
guarda e rappresenta il complesso delle imprese che compongono il gruppo come se fossero
Le singole imprese, giuridicamente distinte, nel
un’unica entità, un unico soggetto economico.
bilancio consolidato unitariamente considerate e sono così assimilate a divisioni/funzioni di
un’unica grande impresa: il gruppo medesimo.
di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i
Il consolidato, dunque, p il “bilancio
ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presenti come se
fossero un’unica entità economica, evitando duplicazioni di poste e disomogeneità di valori”.
Per tal via, esso fornisce informazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle che si ricavano
dall’esame dei bilanci di esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo. Difatti il
bilancio consolidato consente di apprezzare l’attività delle diverse società nell’ottica degli obiettivi
perseguiti dalla capogruppo attraverso l’esercizio dell’influenza dominante sulle società
controllate.
Occorre anzitutto richiamare che per tutte le società italiane, al fine di stabilire se esiste o meno
BC l’obbligo di redazione del bilanci consolidato, la normativa a cui occorre fare riferimento è quella
del nazionale. E ciò, indipendentemente da quale sia, per la specifica società, la disciplina di
nazionale-
redazione riferimento per la redazione del bilancio consolidato medesimo: principi contabili internazionali o
disciplina nazionale. Pertanto, è la normativa nazionale quella a cui devono fare riferimento tutte le
capogruppo italiane per stabilire se sono o meno obbligate alla redazione bilancio consolidato.
-normativa A differenza dei principi contabili internazionali, la normativa nazionale condiziona l’obbligo di
alla redazione del bilanci consolidato alla forma giuridica della controllante. In particolare, sono
obbligati obbligate a redigere il bilancio consolidato:
1) le società di capitali (spa, sapa, srl) che controllano un’altra impresa indipendentemente dalla
forma giuridica di quest’ultima
soggetti 2) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, le
società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano almeno una società di capitali
(spa, sapa, srl); se si verifica questa ipotesi il consolidamento poi andrà realizzato su tutte le
società controllate a prescindere dalla loro forma giuridica (soc persone, consorzi ecc..)
3) sono altresì obbligate a redigere il bilancio consolidato, se controllano una società di capitali
(spa, sapa, srl), le società in nome collettivo e in accomandita semplice i cui soci
illimitatamente responsabili rivestono tutti la forma di società di capitali (spa, sapa, srl).
Le disposizioni in tema di obbligo di redazione, contenute nel D.Lgs. 127/1991, determina
implicito
l’esonero da tale obbligo per alcuni soggetti. Si tratta in particolare dei seguenti
soggetti giuridici.
a) enti pubblici non esercenti in maniera esclusiva o prevalente attività commerciali (collegata a
precedente sub 2)
b) enti pubblici e società cooperative e mutue assicuratrici che controllano soggetti diversi da
società di capitali (collegata a precedente sub 2)
c) società di persone i cui soci illimitatamente responsabili sono diversi da società di capitali
(collegata al sub 3)
d) associazioni e fondazioni che svolgono attività economica d’impresa *
e) imprese individuali*
f) consorzi* 16
*(in questi casi) Le motivazioni di tali risiedono nell’esigenza di coerenza tra la disciplina, per
questi soggetti, in tema di redazione del bilancio individuale e bilancio consolidato. Infatti, tali
categorie i soggetti non hanno l’obbligo di pubblicazione del bilancio d’esercizio e pertanto detta
carenza renderebbe di fatto improponibile richiedere loro la redazione addirittura di quello
consolidato. esonero
Accanto ai citati casi di esonero implicito, la disciplina nazionale contempla due casi di
esplicito dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. In tutti i casi, le ragioni dell’esonero
dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato devono essere indicate nella nota integrativa al
bilancio di esercizio della società controllante che decide di usufruire di tale facoltà.
i) Un primo caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato è previsto per i
di modeste dimensioni”
“gruppi (piccoli gruppi). In particolare, non sono tenute a redigere il
bilancio consolidato le controllanti che, insieme alle controllate, non abbiano superato per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Tale fattispecie di esonero non si applica se la controllante o una delle sue controllate è un
ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime controllato
ii) Il secondo caso di esonero, invece, è sostanzialmente analogo a quello previsto dai principi
contabili internazionali e riguarda le cosiddette “sotto-capogruppo” o “sub-holding”. Una sub-
holding non è tenuta a redigere i bilancio consolidato quando:
- la relativa controllante è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sub-holding o, in
difetto di tale condizione, se la redazione del bilancio consolidato non è richiesta, almeno 6
mesi prima della chiusura dell’esercizio, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale della sub-holding
- la controllante della sub-holding redige o sottopone a controllo il bilancio consolidato
secondo il D.Lgs. 127/991 o secondo il diritto di altro Stato Membro dell’Unione Europea o
in conformità ai principi contabili internazionali dell’Unione Europea
- la sub-holding non ha messo titoli (azioni o obbligazioni) quotati in un mercato
regolamentato
La nota integrativa del bilancio della sub-holding deve indicare (oltre alle motivazioni
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