Storia: realtà bancaria degli anni '30
Legge bancaria del '26 e crisi del '29
Esisteva una banca mista, cioè una banca che partecipava liberamente al capitale di un’impresa e viceversa. Era una situazione molto rischiosa, inoltre le banche non diversificavano il rischio, e ciò causava un grosso rischio finanziario, con un grande disequilibrio tra breve/lungo termine. La naturale conseguenza di questa realtà è stata la crisi del '29.
Intervento del governo e legge bancaria del '36
Per cercare di porre rimedio, nel '33 si creò l’IRI per cercare di far ripartire l’economia reale. Inoltre, si è fatta una nuova legge bancaria varata nel '36 (rimasta immutata fino al 1993 con il TUB): il primo principio introdotto è quello di specializzazione delle banche, che vengono ripartite in due categorie: aziende ordinarie di credito (Aoc) e istituti di credito speciale (Ics):
- Aoc: si dedicavano ad azioni attive/passive di breve termine, cioè aventi una scadenza minore o uguale a 18 mesi;
- Ics: stessa cosa con scadenza superiore a 18 mesi.
Inoltre, si è introdotto il principio di separatezza tra banche e imprese, mettendo fine al vecchio modello di banca mista; questi vincoli erano derogabili subordinatamente ad autorizzazioni della Banca d’Italia.
La chiesa e l'interesse bancario
La chiesa impediva alle banche di imporre l’interesse: “il tempo è di proprietà di Dio, nulla che sia di Dio si può comprare o prendere”. A togliere questa legge fu un’enciclica papale emanata da Benedetto 14esimo nel 1745, normalizzando la situazione e rendendo l’interesse etico.
Banche in Italia negli anni '30
562 banche erano presenti in Italia: la prima a livello internazionale è Unicredit, poi ISP, UBI.
Con la legge del '36 c’erano tre tipi di banche:
- Pubbliche: più numerose
- Istituti di credito di diritto pubblico:
- Casse di risparmio;
- I monti di credito su pegno (monti di pietà): banche dei poveri, erogavano prestiti ai prestiti con garanzie reali sui beni mobili (pegno). Spesso il pegno non copriva il valore del prestito e quindi ci perdeva.
- Private:
- Banca di credito ordinario: erano delle società anonime (antenato delle spa);
- Banche popolari: non erano società anonime ma erano cooperative (create con lo scopo mutualistico, cioè il primo obiettivo non è il profitto ma il bene dei propri soci, per esempio, concedere prestiti agevolati ai propri soci);
- Casse rurali e artigiane: uguale alle popolari.
- Miste: banche di interesse nazionale: forma di società anonime possedute dall’IRI, cioè un ente pubblico: il problema è che sono banche che hanno uno scopo privato di lucro ma sono di proprietà di un ente pubblico.
Autorità di vigilanza e Banca d'Italia
Prima del 1874 tutte le banche potevano stampare denaro, poi fu emanata una legge che diceva che gli unici a poter emettere banconote potevano essere sei banche:
- Banca nazionale del Regno;
- Banca nazionale toscana;
- Banca toscana di credito;
- Banca romana;
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia.
Nel 1893 le prime tre si fusero, dando vita alla Banca d’Italia (attiva dal 1/1/1894); come primo compito ebbe quello di liquidare la Banca romana (crisi nell’edilizia nel post-unità d’Italia). Nel 1926 BI fu nominata unico strumento di emissione; le altre due banche furono inglobate, una in ISP e l’altra in Unicredit (oggi anche la BCE). La BI era un’autorità di controllo: antecedente, concomitante e susseguente.
Amministrazione di una banca oggi
Amministrazione straordinaria: BI può decidere se attuare questa amministrazione quando:
- Ci sono gravi perdite che rischiano la bancarotta;
- Ci sono delle violazioni delle leggi;
- Se richiesta dal Cda o dall’assemblea.
Può durare un anno ma è derogabile; durante esso la BI nomina uno o più amministratori straordinari, si scioglie il vecchio cda e viene nominato un comitato di sorveglianza. Se va a buon fine si rinomina un nuovo board, se va male si passa alla liquidazione coatta o amministrativa oppure si scinde e si prova a cercare un compratore.
Liquidazione:
- Volontaria: i soci con voto dell’assemblea decidono di chiudere.
- Obbligatoria (coatta o amministrativa): può essere chiesta quando l’amministrazione straordinaria è andata male, oppure anche quando è in corso nei casi peggiori. Cessano tutte le cariche e vengono nominati uno o più liquidatori più un comitato di sorveglianza.
Sistema italiano con la legge bancaria del '36
Il sistema italiano con la legge bancaria del '36 era definito come un sistema a discrezionalità amministrativa, cioè era tutto vietato a parte ciò che c’era sulla legge; veniva definito a concorrenzialità controllata, le banche non erano competitive perché c’erano tante (troppe) leggi, questo perché l’allora governo voleva la stabilità (“foresta pietrificata”). Questa realtà viene messa in discussione negli anni '70 con le prime direttive europee. Le più famose CEE sono la numero 780/1977 e la 646/1989. Principi:
- Libera operatività: opposto di concorrenzialità controllata, si allentano le briglie delle banche ma non con leggi basiche comuni a tutti i paesi; qui si arriva a Basilea, le prime regole comuni sono PV e CS;
- Despescializzazione: non esistono più le a.o.c. e le i.c.s., oggi sono permesse le operazioni temporali di qualsiasi tipo. Si possono creare due tipi di banca:
Banca universale: offre tutti i servizi possibili che una banca può offrire;
Gruppo bancario: c’è una holding che possiede una società finanziaria o una banca che possiede partecipazioni di banche, sim, sgr, ecc.; cioè enti giuridici indipendenti.
La banca universale è un unico soggetto giuridico ed economico; il gruppo bancario invece è composto da diversi soggetti giuridici che compongono un unico soggetto economico, ogni società è giuridicamente autonoma. In Italia per la maggior parte sono gruppi bancari, perché è molto più facile crearla per via dei blocchi da cui è composta. La banca universale è andata molto in Germania e Svizzera.
Vantaggi e svantaggi:
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Max coordinazione, economie di scala con minimizzazione dei costi | Bassa specializzazione |
| Max specializzazione | Bassa coordinazione, poche economie di scala e aumento dei costi |
Principio di libertà di stabilimento e mutuo riconoscimento: non solo si possono aprire filiali estere ma vengono giustamente riconosciute le banche estere. “Home country control”: sulla filiale che lavora all’estero il controllo è esercitato dal paese d’origine e non dall’ente ospitante, ma rispetta le leggi del paese ospitante e se non succede interviene l’ente del paese ospitante.
Principio della libera concorrenza (più importante, opposto della concorrenzialità controllata): con questo principio avviene la privatizzazione del sistema bancario italiano abolendo le banche pubbliche e miste. Questo importante passaggio avviene attraverso il conferimento attività bancaria legge Amato 1990: le banche pubbliche vengono cedute a privati e nei loro gusci vuoti si creano le fondazioni (che comunque detengono le quote delle banche) e l’attività bancaria è esercitata da un privato; tipicamente la fondazione svolge opere di pubblica utilità.
Nel 1994 l’UE non è d’accordo e dice che questa è solo una privatizzazione giuridica ma non economica perché sì, la banca è privata ma è gestita dalla fondazione e nel 1998 arriva la legge Ciampi che fa variare lo statuto delle fondazioni che diventano giuridicamente privati, ed impone la vendita delle partecipazioni di controllo che le fondazioni possedevano delle banche entro sei anni. Chi lo fa nei primi quattro anni ha l’esenzione totale dell’imposta sulla plusvalenza, negli ultimi due anni la si paga ridotta e chi non la vende si applica una manovra coatta per cui è obbligato a vendere.
Nel 2000 alla CEE non è piaciuta la legge di Ciampi e ha sollevato l’ipotesi di violazione del principio di concorrenza; infatti, parte un’indagine sul da farsi. Nel 2002 arriva la decisione della commissione europea che ha dato l’ok alla legge Ciampi.
La legge finanziaria del 2002 impone ai Cda delle fondazioni di essere prevalentemente costituiti dal territorio, cioè da rappresentanti di comuni, province e regioni: è una presa in giro, dato che 10 anni prima si era tolto l’elemento “pubblico” dalle fondazioni. Nel 2003 una sentenza della corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della prevalenza della costituzione del Cda, possono comunque esserci alcuni rappresentanti. Tutte queste norme hanno creato una grande confusione; per porre rimedio hanno abrogato la legge bancaria del '36 e il 1/9/1993 nasce il TUB.
Definizione e requisiti per una banca secondo il TUB
Che cos’è la banca? È definita dall’art. 10 del TUB: impresa che effettua il servizio di raccolta e impiego fondi (essa è l’intermediazione creditizia) e svolge tutte le attività connesse o strumentali alla raccolta o all’impiego fondi. Inoltre, l’art. 16 aggiunge che una banca ha il mutuo riconoscimento (filiali all’estero). Quindi la banca non fa solo l’intermediazione creditizia, ma anche mobiliare.
Requisiti per creare una banca: sono presenti nell’art. 14 del TUB; l’autorizzazione all’attività bancaria viene rilasciata dalla BI e iscrizione all’albo:
- Normali BP BCC
- Forma giuridica: SPA, società cooperative per azioni, società cooperative per azioni a responsabilità limitata
- Obbiettivo: profitto & mutualità, mutualità
- Voti: 1 per singolo indipendentemente dalle azioni possedute
- Capitale sociale minimo: 10 mln €
- Numerosità: 164 33 365
Partecipazione di una banca
Normativa sulla partecipazione di una banca:
- SPA: ci vuole autorizzazione della BI se si acquistano (sia privato che impresa) azioni che danno 10, 20, 30 o 50 % di una banca; le autorizzazioni sono progressive man mano che si vogliono più quote. Bisogna inoltre chiederla se si acquisisce controllo o influenza notevole sulla banca (sul Cda della banca); inoltre BI valuta la qualità dell’acquirente (reputazione, onorabilità, solidità finanziaria). La BI tiene anche conto del Cda e decide in modo da garantire la sana e prudente gestione e la professionalità e l’onorabilità degli amministratori;
- BP: il valore nominale di ogni azione deve essere maggiore uguale a 2 €; la partecipazione deve essere minore o uguale all’1 % del valore della banca; deve avere un numero minimo di 200 soci, se il numero si riduce deve essere reintegrato entro un anno (se non accade si liquida). Almeno il 10 % del possibile utile deve per forza andare in una riserva legale e una minima parte deve andare in beneficienza. Il totale dell’attivo deve essere minore o uguale a 8 mld €, se è maggiore la banca ha un anno di tempo per ridurlo, se non accade la banca si trasforma in una SPA;
- BCC (dato che stanno aumentando il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere la normativa: D.L. 14/02/2016 n. 18 è stato convertito nella legge dell’8/4/2016 n. 49): le BCC devono essere raggruppate sotto un gruppo, probabilmente avente come holding ICCREA (da decidere entro 18 mesi), essa dovrà controllare e finanziare l’operato e sarà posseduta dalle BCC stesse; se andrà a buon fine diventerà il 4° colosso italiano bancario. Se una vuole può non entrare nel gruppo (rimanere quindi come adesso), ma per farlo devono avere un PN maggiore o uguale a 200 mln € e dovrà trasformarsi in SPA (banca d’Alba è un colosso, solo una dozzina hanno queste dimensioni). In più c’è una deroga per le BCC di Trento e Bolzano dato che sono in province autonome. Il valore nominale dell’azione deve essere compreso tra 25 e 500 €; il valore netto della singola partecipazione ≤ 100.000 €; numero minimo di soci 500; almeno il 70 % degli utili deve andare a riserva, una quota dev’essere destinata a fondi mutualistici di sviluppo della cooperazione e la residua parte può essere distribuita come utile. Quindi qui i soci sono trattati un po’ peggio dato che l’importante è la mutualità. I soci devono essere residenti o operanti nella zona di competenza della BCC (è una banca territoriale) dato che concedono prevalentemente ai soci e quindi li devono controllare.
Partecipazioni delle banche in imprese
Partecipazioni delle banche in imprese: sono entrambi rapporti:
- Limite di concentrazione: si divide la singola partecipazione per il patrimonio di vigilanza della banca e il risultato ≤ 15 %;
- Limite complessivo: totale partecipazioni diviso il patrimonio di vigilanza della banca, il risultato ≤ 60 %.
Le banche possono partecipare in altre banche o società finanziarie? Sì, ma con dei limiti:
- Se è ≤ al 10 % al patrimonio di vigilanza della banca partecipante non ci sono vincoli;
- Se invece è maggiore serve l’autorizzazione della BI.
Cambiale
La cambiale è un titolo di credito (immediatamente esigibile, come l’assegno):
- Pagherò: è una promessa di pagamento rilasciata da un soggetto emittente in favore di un beneficiario con una scadenza;
- Tratta: è un ordine di pagamento (con scadenza) impartito da un soggetto traente su un soggetto trattario (deve porre una firma per accettazione ed è obbligato a pagare, se non lo fa è subito attaccabile) in favore di un beneficiario;
Ci può essere una garante (avallante) che pone una firma è una garanzia (avallo) e se il trattario o l’emittente non paga allora lo fa l’avallante; questo processo e tanti altri simili di aggressione in caso di insolvenza si fa attraverso una procedura che si chiama protesto. Il nome dell’insolvente va su un elenco online. Prima della scadenza la cambiale può circolare e il trasferimento avviene mediante girata che viene fatta da un girante (è obbligato di regresso, cioè se nessuno paga sono cazzi del girante) in favore di un giratario (che diventa il nuovo beneficiario). Può essere fatta in pieno (normale) o in bianco (diventa un titolo al portatore, cessa di essere un titolo nominativo).
Moneta bancaria scritturale
Moneta bancaria scritturale:
- Privati + imprese: assegni bancari a/b, circolari, RID (rapporto interbancario diretto), bonifico;
- Imprese: MAV (incasso mediante avviso di versamento), RIBA;
- Circolari: carte: debito, credito, prepagate.
Assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito che assomiglia alla cambiale tratta, è un ordine di pagamento impartito da un correntista sulla propria banca in favore di un beneficiario.
Requisiti:
- Bisogna essere correntisti;
- La banca deve aver rilasciato una convenzione di assegno (il carnet degli assegni);
- Deve essere capiente.
Se non è capiente si chiama assegno scoperto ed è un illecito amministrativo e accade che: si leva protesto, si paga una multa, si subisce una revoca di sistema cioè non si possono più emettere assegni e si viene segnalato al CAI (centrale di allarme interbancaria). Se invece uno paga entro 60 giorni al termine di incasso c’è solo un pagamento tardivo più una penale (10 %) più gli interessi legali per il ritardo di pagamento 0.2 % più le spese di protesto.
Si compone di due parti:
- Madre: rimane attaccata al carnet degli assegni ed è di compilazione facoltativa;
- Figlia: è obbligatorio da compilare, si deve indicare luogo e data di emissione, l’importo 2 volte (in cifre e in lettere si guarda quest’ultimo), il beneficiario (dato che è un titolo nominativo) e la propria firma (quando si apre un cc la banca richiede uno specimen).
Per incassarlo esistono dei tempi di incasso da rispettare: 8 giorni se pagabile su piazza (stesso comune di emissione), 15 fuori. Se non si rispettano questi termini il debitore potrebbe farlo annullare e in questo caso non esiste protesto che tenga, l’assegno non viene incassato e non perseguibile per l’insolvenza.
Assegni retrodatati: lo intesto con una data precedente in modo da bloccarlo entro 8 giorni;
Assegni post-datati: se non ho i soldi sul conto prendo tempo, non si può incassare.
Sul retro esiste uno spazio per effettuare una girata, cioè uno strumento per trasferire l’assegno. È possibile che sullo spazio apposito ci sia scritto non trasferibile: è una clausola che la banca applica ed è prestampata quindi non si può cambiare. Viene imposto per la legge antiriciclaggio (si può richiedere un carnet senza clausola prestampata, pagando un bollo di 1,5 € per assegno); l’unica girata ammessa è quella per l’incasso.
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio:
- Prima del 2007 era 12.500 €; contante viene innalzato il limite a 3.000 €;
- D. lgs. 2007 l’ha ridotto a 5.000 €;
- Oggi la normativa antiriciclaggio
- Nel 2008 si è tornati alla prima cifra;
- 2010 l’ha riportato a 5.000 €;
- Settembre ’11 l’ha ridotto a 2.500 €;
- A dicembre 2011 a 1.000 €;
- Nel dicembre del 2015 ha lasciato il limite di 1.000 € su a/b, a/c e libretti depositi a.
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