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PERSONALITÀ E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La disciplina (libro I cc) è articolata in base alla distinzione tra enti riconosciuti e non. La differenza sta nell'autonomia patrimoniale. Le modalità di acquisto della personalità giuridica si suddividono in: sistema normativo per gli enti lucrativi (iscrizione nel registro delle imprese presso le camere di commercio) e sistema concessorio per gli enti non lucrativi. L'idea tradizionale era basata sulla preminenza delle persone giuridiche rispetto agli altri enti, ritenuti meri aggregati privi di soggettività giuridica. Con l'entrata in vigore della Costituzione si è verificato anche il superamento di ogni discriminazione ideologica tra persone giuridiche e enti non riconosciuti. L'autonomia patrimoniale può essere: A. PERFETTA: riguarda unicamente le persone giuridiche e fa riferimento all'assoluta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli associati; B.

IMPERFETTA: caratterizza le organizzazioni senza personalità giuridica e in base a questale vicende dell’organizzazione toccano sia il patrimonio dell’ente e secondariamente quellosei singoli associati.La distinzione dell’autonomia patrimoniale esiste perché i soggetti che entrano in contratto con glienti con personalità giuridica hanno la possibilità di conoscere più informazioni possibili dellostesso per l’iscrizione nel registro delle imprese quindi il rischio è minore. Questa pubblicità nonsussiste per gli enti non riconosciuti e quindi in questo caso il soggetto che ne entra in contatto siritrova ad affrontare un rischio maggiore, ecco perché può aggredire anche il patrimonio personale.

ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Il modo per acquisire la personalità giuridica avviene in diversi modi a seconda del tipo di ente:

  1. Per costituire una persona giuridica pubblica occorre una

legge che ne preveda la creazione e ne disciplini il funzionamento;

2) Per costituire una persona giuridica privata si distingue in base allo scopo: se lucro iscrizione presso il registro delle imprese se non di lucro la competenza spetta alle regioni o prefetture in relazione al raggio di azione dell'ente ed è necessaria l'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Organizzazione stabile dotata di personalità giuridica, a struttura personale aperta, mediante la quale una pluralità di persone fisiche persegue uno scopo non economico avvalendosi di un patrimonio comune. Se un associato vuole uscire dall'associazione non ha il diritto di riprendersi la sua quota o l'equivalente in denaro perché il motivo per cui egli è entrato non è economico. Caratteristiche:

ATTO COSTITUTIVO: accordo fra coloro che decidono di associarsi comprensivo anche dello statuto ovvero l'insieme di regole di

Il funzionamento interno all'ente. La forma dell'atto deve essere pubblica;

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA: da parte dell'autorità amministrativa (regioni, province autonome o prefetture), previo riscontro della liceità dello scopo e della congruità del patrimonio;

ORGANI SOCIALI:

  • Assemblea degli associati: si occupa della nomina e sostituzione degli amministratori, approvazione del bilancio annuale, modifiche di atto costitutivo e statuto, scioglimento dell'associazione, esclusione dell'associato;
  • Amministratori: compiono atti necessari al funzionamento dell'associazione e la rappresentano nei rapporti con i terzi.

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA;

CAUSE DI SCIOGLIMENTO: possono riguardare l'associazione (cause: delibera assemblea con maggioranza dei 3/4; cause previste dallo statuto; scopo raggiunto o divenuto impossibile o venir meno di tutti gli associati) e il rapporto associativo con il

singoloassociato (cause: recesso o esclusione per gravi motivi). Al giudice è affidato il controllo di legittimità ma non di merito:

  • Il controllo di legittimità si riferisce all'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea che trovino contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto;
  • Il controllo di merito si riferisce al potere di annullare un atto perché sostanzialmente inopportuno e ingiustificato.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Organizzazione stabile non dotata di personalità giuridica perché non le è stata concessa oppure non l'ha chiesta quindi libertà dai controlli pubblici, a struttura personale (partiti politici e sindacati). L'atto costitutivo e lo statuto non richiedono una particolare forma. Queste associazioni vengono regolate dalla disciplina del fondo comune e l'autonomia patrimoniale è imperfetta: oltre ai beni del fondo comune i creditori possono rivolgersi a coloro

che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Quest'ultima affermazione è dettata a tutela dei terzi estranei all'associazione e non anche a tutela dell'associato creditore dell'associazione (assenza di beneficio di escussione ovvero che il creditore può rivolgersi anche in prima battuta al soggetto debitore). FONDAZIONE

Organizzazione dotata di personalità giuridica e creata da uno o più soggetti che destinano un patrimonio e le sue rendite a un determinato scopo che riguarda interessi socialmente rilevanti. La fondazione viene costituita tramite atto pubblico o testamento. L'atto di fondazione non può essere revocato quando l'ente sia stato riconosciuto o abbia iniziato la sua attività. Il riconoscimento della personalità giuridica avviene da parte dell'autorità amministrativa (regioni, province autonome o prefetture) previo riscontro della liceità dello scopo e della

congruità del patrimonio. Gli organi sono solo gli amministratori che hanno funzioni esecutive e di rappresentanza. Non vi è l'assemblea in quanto il controllo sull'operato degli amministratori è svolto dalla stessa autorità amministrativa che ha provveduto al riconoscimento, la quale può annullare le deliberazioni illecite o contrarie all'atto di fondazione, nonché revocare gli amministratori e nominare un commissario straordinario. L'autonomia patrimoniale è imperfetta e l'estinzione della fondazione avviene quando lo scopo diviene impossibile o scarsamente utile. L'autorità amministrativa può trasformare la fondazione in modo da consentirne la sopravvivenza con uno scopo diverso o ridotto purché nel rispetto della volontà del fondatore. Differenze con associazione: a. L'associazione persegue scopi propri agli associati che hanno il dominio dell'associazione; b. LaLa fondazione persegue finalità esterne e il fondatore ha meno poteri di azione e decisione, infatti non può sciogliere l'organizzazione creata, cosa che gli associati possono. Può sciogliersi solo se lo scopo viene perseguito o diviene impossibile. L'autorità amministrativa ha il potere di nominare e sostituire gli amministratori, annullare le deliberazioni, sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario e coordinare l'attività, mentre per l'associazione tutte queste mansioni vengono svolte dagli amministratori. Il comitato è un'organizzazione finalizzata a raccogliere fondi presso il pubblico da destinare a finalità di interesse generale (soccorso o beneficienza, promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni...), ma non ha personalità giuridica. I fondi possono essere destinati solamente per lo scopo che è stato dichiarato dal comitato. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta ma

alle obbligazioni non rispondono i sottoscrittori che sono obbligati solo ad effettuare versamenti promessi. Si organizza in:

  1. Raccolta dei fondi tra il pubblico;
  2. Gestione dei fondi raccolti: nasce una responsabilità per le obbligazioni assunte dal comitato. Se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Possono definirsi come il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell'interesse del titolare del diritto.

Tutti i diritti soggettivi riservano uno spazio al titolare di autonomia di giudizio e decisione in cui esso è libero di valutare il proprio interesse e quale è il modo migliore per perseguirlo. La classificazione delle situazioni giuridiche soggettive avviene sulla base:

INTERESSE PROTETTO: le situazioni di vantaggio vengono attribuite per la tutela di uno

proprio interesse mentre le situazioni di svantaggio in funzione del soddisfacimento di un interesse altrui.

CONTENUTO DELLA SITUAZIONE: le situazioni attive attribuiscono al titolare la possibilità di agire per il perseguimento dell'interesse proprio o altrui mentre quelle inactive non attribuiscono al titolare alcuna facoltà di agire.

DIRITTO SOGGETTIVO: consente al titolare del diritto soggettivo di agire in giudizio per il soddisfacimento di un proprio interesse.

ASPETTATIVA: situazione in cui versa un soggetto beneficiario di un'utilità futura, la cui spettanza dipende dal verificarsi di una determinata condizione.

INTERESSE LEGITTIMO: Si tratta della pretesa di un privato che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. Esso può essere: oppositivo quando la protezione è conferita al fine di evitare un provvedimento sfavorevole (espropriazione),

oppure pretensivo quando la protezione è conferita per ottenere un provvedimento favorevole (concessione amministrativa)

DIRITTO POTESTATIVO: attribuisce al titolare la possibilità di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il diretto interessato possa impedirlo (recesso, diritto di opzione).

DOVERE: vieta di tenere determinati comportamenti capaci di ledere il diritto assoluto soggettivo altrui. Impone di non fare qualcosa ed è riferito a tutti i soggetti diversi dal titolare.

OBBLIGO: vincolo imposto all'azione del titolare, nell'interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente verso di lui (diritto relativo).

SOGGEZIONE: controparte del diritto potestativo. Il titolare è impotente di fronte all'esercizio del diritto potestativo.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso contrario essi devono risarcire il

danno.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

ONERE: situaz

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catbru25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bertolini Andrea.