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Istituzioni di diritto privato

Le fonti del diritto

Sono tutti gli atti o fatti che, in un dato ordinamento, una norma o un insieme di norme sono idonei a creare, modificare o estinguere tutte le altre. La fonte principale è la Costituzione. Le fonti si suddividono in:

  • Fonti-atto: espresse in un testo scritto (legge);
  • Fonti-fatto: sono tratte da un comportamento (consuetudine).

Il codice civile è una legge ordinaria che comprende più di 3000 articoli. All’interno del codice civile vi sono le preleggi che precedono il codice civile. Molte di queste sono state abrogate. Una ancora in vigore è quella che indica le fonti del diritto (art. 1 c.c., fino al 1942):

  1. Le leggi;
  2. I regolamenti;
  3. Le [norme corporative] anche se sono state abrogate perché norme fasciste, infatti indicata in parentesi quadre;
  4. Gli usi.

Questa norma è una legge incompleta perché non comprende la costituzione che è la norma sopra-ordinata a tutte le altre. Il codice civile essendo una legge ordinaria, è inferiore a livello della gerarchia delle leggi rispetto alla costituzione.

La costituzione

La costituzione è la massima fonte, perché legittima tutti i processi di produzione del diritto:

  • Individua e circoscrive le fonti costituzionali: producono norme che modificano la costituzione o ne integrano dall’esterno la disciplina di certe materie (leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale);
  • Individua e circoscrive le fonti primarie: producono norme subordinate solo alla costituzione (leggi dello stato, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali…).

La costituzione è stata approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Le sue caratteristiche sono:

  1. Lunga in quanto include diritti fondamentali tradizionali, le regole di organizzazione del potere pubblico, i diritti sociali ed impegna la repubblica a rendere effettivo l’esercizio dei diritti fondamentali (art. 3, II);
  2. Rigida ovvero che non può essere modificata da una legge ordinaria, occorre il procedimento previsto dall’art. 138 della costituzione e non può essere modificata la forma repubblicana dello stato (art. 139 cost.).

La costituzione ha 139 articoli:

  • Artt. 1-12: principi fondamentali (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, principio di eguaglianza, diritto al lavoro, principio di laicità…);
  • Artt. 13-54: diritti e doveri dei cittadini (libertà personale, libera manifestazione del pensiero, diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritto alla retribuzione, diritto all’iniziativa economica privata, diritto al voto…);
  • Artt. 55-139: ordinamento della repubblica (composizione e funzionamento del parlamento, elezione e funzione del presidente della repubblica, governo e p.a., organizzazione della magistratura…).

La corte costituzionale giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni rispetto alla costituzione (art. 134). Quando una norma di legge o avente forza di legge viene dichiarata illegittima dalla corte, essa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della decisione.

Per quanto riguarda il diritto privato, la costituzione costituisce:

  • Fondamento ideale di molte leggi;
  • Precetti costituzionali orientano l’interpretazione delle leggi;
  • Parametro di controllo della legittimità costituzionale del diritto privato;
  • Diretta applicazione di alcune norme costituzionali nei rapporti fra privati.

Il diritto europeo

Si è creato tramite un percorso dalle comunità europee all’unione europea:

  • 1951: CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio) tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
  • 1957: EURATOM (comunità europea dell’energia atomica).
  • 1957: CEE (comunità economica europea) area di libero scambio con tariffe doganali comuni, politica comune per agricoltura e trasporti, relazioni più strette tra stati membri.

Nel 1992 ci fu il trattato di Maastricht che istituisce l’UE. Nel 2007 ci fu il trattato di Lisbona che modifica il trattato di Maastricht e la CEE.

Competenze Unione Europea:

  • Esclusive: concorrenza del mercato interno, politica monetaria all’interno dell’area euro, politica commerciale comune. Vengono regolate solo dal diritto europeo.
  • Concorrenti: mercato interno, politica sociale, ambiente, consumatori, trasporti, energia. Vengono regolate sia dall’ordinamento nazionale che comunitario.
  • Di sostegno: turismo, industria, cultura, istruzione.

Atti normativi europei:

  1. Regolamenti europei: direttamente applicabili in tutti gli stati;
  2. Direttive europee: vincolano gli stati membri a raggiungere un risultato entro un certo termine, lasciandoli liberi nella scelta degli strumenti.

La corte costituzionale ha riconosciuto il diritto del primato europeo sul diritto interno.

Legge ordinaria

La legge statale o ordinaria sono degli atti normativi del governo. Oltre a questi vi sono anche degli atti normativi aventi forza di legge:

  1. Decreti legislativi (art. 76 cost.): il parlamento delega al governo i poteri legislativi;
  2. Decreti legge: atto normativo emanato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza la cui conversione in legge può avvenire entro 60gg dalla pubblicazione.

Regolamenti

Al di sotto della legge ordinaria vi sono i regolamenti che sono fonti secondarie. Devono rispettare il principio di legalità, ovvero che una norma di grado inferiore non può modificare una legge di grado superiore. Un esempio di regolamento è il regolamento della CONSOB (art. 10 preleggi).

Consuetudine

Per parlare di consuetudine devono sussistere due condizioni:

  • Il fatto che si ripeta nel tempo (diuturnitas);
  • Convinzione che sia giusto comportarsi in quel modo (opinio iuris ac necessitatis).

Non può mai andare in conflitto con un testo normativo (contra legem), può essere secundum legem (che integra una legge) e praeter legem (può disciplinare un ambito ancora non disciplinato dalla legge).

Uno dei problemi principali è l’ordinazione delle fonti, possono essere ordinate in:

  • Criterio cronologico: nel conflitto tra norme prevale quella più recente. Art. 11 preleggi: la legge non ha effetto retroattivo, quindi non può essere applicata al passato. Art. 15 preleggi: prevede l’abrogazione di determinate parti di leggi quando ne viene costituita una nuova. Art. 25 costituzione: la legge penale non ha effetto retroattivo.
  • Criterio gerarchico, ovvero che prevale sempre la fonte gerarchicamente superiore. La corte costituzionale dichiara, ad esempio, illegittima una legge contrastante con la costituzione, oppure un giudice applica una norma europea contrastante con il diritto interno…
  • Criterio di competenza: la costituzione individua che la competenza a disciplinare una certa materia spetti in base alla dimensione territoriale o dell’ambito in cui la norma è destinata ad operare. Art. 117: indica le materie di competenza esclusiva dello stato, di competenza concorrente stato-regioni e di competenza esclusiva delle regioni.

Codice civile

Testo normativo che raccoglie in modo organico le norme relative ad una certa materia. Il primo codice civile moderno fu il codice civile francese ordinato da Napoleone (1804). Questa prima versione dà regole stabili e uniformi alla materia privatistica (sicurezza). Il primo codice civile italiano fu quello del 1965 che fu ispirato a quello francese dai savoia. Il codice civile attuale risale al 1942. L’autorevolezza dei redattori fa sopravvivere il testo al crollo del regime. È suddiviso in 6 libri:

  1. Delle persone e della famiglia: da 1-455. Disciplina le capacità delle persone fisiche, degli enti collettivi senza scopo di lucro e la disciplina della famiglia;
  2. Delle successioni: da 456-809. Disciplina la sorte del patrimonio al termine della vita del titolare e donazioni;
  3. Della proprietà: da 810-1172. È contenuta la definizione e la classificazione dei beni, la proprietà, i diritti reali di godimento e il possesso;
  4. Delle obbligazioni: da 1173-2059. Disciplina i rapporti obbligatori e atti e fatti generatori di obbligazioni;
  5. Del lavoro: da 2060-2641. Vengono regolate impresa, lavoro subordinato, enti lucrativi, diritto industriale e concorrenza;
  6. Della tutela dei diritti: da 2643-2969. Disciplina la trascrizione, le prove, i diritti reali di garanzia, l’esecuzione forzata, la prescrizione e la decadenza.

A partire dagli anni ’70 è iniziata la decodificazione ovvero l’emanazione di determinate leggi speciali che si occupano di materie originariamente collocate nel codice. Questo per 3 motivi:

  • Mutamento dei rapporti sociali ed economici;
  • Influenza della legislazione europea;
  • Regolamentazione secondaria (regolamenti banca d’Italia, CONSOB, ISVAP…).

Più recentemente sono stati costituiti anche nuovi codici di settore come ad esempio il codice del consumo, il codice in materia di protezione dei dati personali, il codice delle assicurazioni private…

Il codice civile in generale è ancora fondamentale per la definizione delle istituzioni del diritto privato (concetti e regole basilari: obbligazione; contratto; fatto illecito; promessa; inadempimento; proprietà…) e per i rapporti di diritto comune.

Per quanto riguarda la costruzione del sistema privatistico, il codice civile è complementare insieme ad alcune leggi speciali.

Effetti giuridici

Un effetto giuridico si ha in caso di mutamenti nelle situazioni giuridiche dei soggetti. La causa che li determina è detta fattispecie giuridica che è espressamente espressa nell’ordinamento. In base alla complessità può essere semplice o complessa.

Atti e fatti giuridici

I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umane. Gli atti giuridici sono le azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità la cui rilevanza giuridica (capacità di produrre effetti giuridici) dipende dalla presenza di questo fattore umano. Si suddividono in:

  • Atti negoziali: la consapevolezza e l’intenzionalità si esprimono al più alto grado di intensità. La volontà si basa soprattutto sulla volontà di compiere l’atto e volontà che esso provochi effetti giuridici.
  • Atti non negoziali: la volontà di creare gli effetti giuridici cessa, mentre quella di creare l’atto rimane.

Soggetti di diritto

Il codice civile non offre una definizione letterale di cosa sia il soggetto di diritto. Il codice civile distingue:

  • Persone fisiche: rappresenta l’essere umano e la persona. Riferiva gli effetti giuridici ad una figura che avesse le facoltà della ragione umana. Fin da subito la soggettività è stata attribuita alle persone e non alle piante, gli animali o gli oggetti. Con la Costituzione (art. 2 e 3) si è voluto riconoscere la persona.
  • Persone giuridiche: soggetto unitario a cui è possibile attribuire diritti e obblighi o più in generale situazioni giuridiche collettive. Oggi questa definizione non è più sufficiente perché è nata l’esigenza di conciliare unitarietà con pluralità dell’elemento soggettivo (principio di alterità).

Capacità giuridica

Al concetto di soggetto di diritto si lega la capacità giuridica: la capacità giuridica non ha una definizione normativa ma viene riconosciuta come l’attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. L’art. 1 del codice civile comma 1, indica che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Durante il fascismo la capacità giuridica veniva esercitata anche come strumento di discriminazione in quanto la legge lo permetteva: art 1 comma 3 (oggi abrogato) autorizzava l’esercitazione della capacità giuridica per motivi inerenti alla razza, assecondando la volontà politica del legislatore. Oggi l’art. 22 della costituzione stabilisce il divieto di istituire per motivi politici forme di limitazione o esclusione della capacità giuridica. Essa è attribuita dalle norme.

Capacità e incapacità di agire

Viene regolata nell’art. 2 c.c. Manca una definizione chiara e completa, ma può essere interpretata come la capacità di compiere atti giuridici.

  • Capacità legale di agire: Al compimento del diciottesimo anno di età ciascun soggetto acquista la capacità legale di agire. La definizione di capacità legale di agire si riferisce all’idoneità del soggetto a compiere un’attività giuridicamente rilevante (acquistare/esercitare diritti/assumere obblighi) manifestando la propria volontà in un modo che l’ordinamento considera a priori cosciente e consapevole. La capacità giuridica riguarda l’imputazione dei diritti e non l’esercizio dei diritti. La capacità di agire è necessaria per compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione/gestione/tutela dei propri interessi con effetti destinati a ricadere nella propria sfera giuridica. La perdita della capacità di agire avviene quando si verificano cause attinenti alle condizioni patologiche del soggetto (interdizione giudiziale, inabilitazione).
  • Capacità naturale di agire: è presunta. È l’attitudine a valutare adeguatamente il valore sociale dell’atto concreto che si compie (capacità di intendere) e di facoltà di determinarsi in modo autonomo, più che in funzione dei soli impulsi (capacità di volere). L’accertamento della capacità naturale di agire si apprezza solo in negativo, quindi quando viene a mancare, e può essere rilevata solo a posteriori da un giudice. Vi sono dei casi in cui diventa necessaria e sufficiente per imputabilità per illeciti, atti minuti della vita quotidiana, attività che sono esercizio di diritti fondamentali e scelte esistenziali, rappresentanza volontaria.

Incapacità legale di agire

L’incapacità legale di agire può essere:

Assoluta

  • Minorenni (art. 2 c.c.): sono incapaci coloro che non hanno raggiunto il 18esimo anno di età, per i contratti di lavoro e matrimoni 16. È previsto dal nostro ordinamento la tutela del minore come figlio e come soggetto di diritto. Vi è una differenza tra la capacità legale di agire e la capacità di discernimento: il figlio minore che abbia compiuto i 12 anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La rappresentanza legale spetta ai genitori, che hanno anche la responsabilità genitoriale, e può essere:
    • Disgiunta: per gli atti di ordinaria amministrazione (esclusi i contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento);
    • Congiunta: per gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare.
  • La legge prevede inoltre l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, con il vincolo che i frutti del bene devono essere utilizzati per interessi che riguardano il sostentamento della famiglia e quindi del figlio proprietario. La capacità di agire del minore in alcuni casi viene anticipata ovvero:
    • Nella sfera personale come ad esempio l’interruzione della gravidanza o il riconoscimento del figlio naturale;
    • Nella sfera lavorativa: esercizio di diritti che discendono dal rapporto di lavoro.
  • In mancanza dei genitori viene designato un tutore. Per lo svolgimento di ogni atto il tutore deve richiedere l’autorizzazione dal giudice tutelare. Se il minore ha posto in essere raggiri sulla sua età, l’atto non è annullabile. Non sono raggiri l’aver semplicemente dichiarato di essere maggiorenne.
  • Interdetto giudiziale ovvero colui che è affetto da grave e abituale infermità mentale la quale rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Essa viene accertata da un giudice che emette un provvedimento. Viene emessa una sentenza che lo dichiara interdetto e viene annotata l’incapacità sull’atto di nascita. Viene nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti eccetto quelli personalissimi. È prevista la legittimazione relativa per l’annullamento degli atti compiuti senza la rappresentanza del tutore. Gli atti compiuti dall’interdetto giudiziale personalmente sono annullabili su richiesta del tutore o dell’interdetto, in caso di revoca dell’interdizione entro 5 anni dalla cessazione dello stato di interdizione (diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto e obbligazione restitutoria della prestazione ricevuta limitata a quanto è stato rivolto a suo vantaggio).
  • Interdetto legale (onorabilità) ovvero colui che è soggetto a condanna all’ergastolo o pena maggiore a 5 anni per reato non colposo. Non è necessario il provvedimento del giudice, ma discende da una previsione di legge. Viene nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti. È prevista la legittimazione assoluta per l’annullamento degli atti compiuti senza la rappresentanza del tutore. Gli atti compiuti dall’interdetto legale personalmente sono annullabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Relativa

Incapacità che non priva totalmente il soggetto di prendere decisioni ma necessariamente può prenderle affiancato da un altro soggetto.

  • Minore emancipato, colui che ha fino a 16 anni e che ha fatto un matrimonio previa autorizzazione del giudice, sentito il pubblico ministero.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catbru25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bertolini Andrea.
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