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Estratto del documento

- CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE:

- la prestazione sta a fronte di una controprestazione, cioè i vantaggi e i sacrifici dipendono gli uni dagli

altri (ad es. vendita, locazione)

- le parti perseguono scopi disomogenei fra loro (si parla anche di contratti di scambio o sinallagmatici)

- CONTRATTI ASSOCIATIVI:

- sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti, perseguito mediante un’organizzazione che diventa

un soggetto del diritto (ad es. i contratti di società e di associazione)

- sono contratti onerosi ma non a prestazioni corrispettive poiché il vantaggio di una parte non

corrisponde allo svantaggio dell’altra, ma il vantaggio è mediato dalla struttura comune

10. Contratti commutativi e contratti aleatori

• Questa classificazione riguarda il modo in cui le prestazioni contrattuali sono esposte al rischio:

- CONTRATTI COMMUTATIVI: le prestazioni dovute dalle parti sono certe (ad es. la compravendita in

cui il compratore è sicuro di avere la proprietà e il venditore il prezzo)

- CONTRATTI ALEATORI: è presente un rischio (alea) per i contraenti, cioè che un evento incerto o

ignoto incida sull’esistenza o sulla consistenza della prestazione dovuta da una parte (ad es. l’alea è presente

nell’assicurazione poiché l’assicuratore non sa se avrà l’obbligo di pagare l’assicurato; l’alea è presente

anche nel gioco e nella scommessa)

L’alea da luogo ai:

- contratti aleatori per natura (assicurazione, gioco, scommessa)

- contratti aleatori per volontà delle parti (vendita di speranza, cioè A compra per un prezzo prestabilito

l’uva prodotta da B l’autunno successivo, precisando che il prezzo sarà dovuto in ogni caso, anche se la

vendemmia sarà scarsissima)

- i contratti aleatori vengono inquadrati nei contratti di scambio anche se le prestazioni sono esposte

all’alea poiché prevedono prestazioni corrispettive a carico (rischio di doverle eseguire) e a favore (rischio

di doverle acquistare) delle parti

11. Causa tipica e causa concreta

Della causa possiamo parlare in 2 sensi:

- Causa in senso tipico, si occupa di giustificare il contratto dal punto di vista giuridico, in riferimento alla

funzione economico-sociale presente in tutti i contratti appartenenti a un medesimo tipo contrattuale (ad es.

tutte le compravendite hanno la funzione di scambiare cosa per prezzo; tutte le fideiussioni hanno la

funzione di garantire un credito)

- Causa in senso concreto, si occupa di giustificare il contratto dal punto di vista dei contraenti, in

relazione a specifici interessi che costituiscono la specifica ragione giustificativa di quel contratto

- esempio: in una vendita di speranza, la causa astratta è lo scambio fra cosa e prezzo (tipica di ogni

vendita), la causa concreta è l’assunzione dell’alea da parte del compratore

- la legge si occupa della causa, quando manca o quando è illecita, a tal proposito la giurisprudenza da più

importanza alla causa concreta

12. La mancanza di causa

• I contratti senza causa non producono effetti, vengono cancellati con il rimedio della nullità:

- X compra da Y un bene che entrambi credono sia di proprietà di Y, invece appartiene a X, questo contratto

non realizza alcuno scambio: è senza causa astratta

- A da fideiussione alla società K per essere azionista maggioritario, poi si scopre non lo può essere, questo

contratto non realizza l’interesse di A: è senza causa concreta

13. L’astrazione della causa (il negozio astratto)

• Il negozio astratto è il negozio che non indica la propria causa

- esempio: un contratto fra A e B, dice che A trasferisce la proprietà di tal cosa a B, in questo contratto non

c’è traccia di causa: non è indicata la ragione che indica lo spostamento di ricchezza.

- può accadere che c’è una causa: ad es. il trasferimento è stato eseguito poiché B aveva già pagato ad A un

prezzo (così emergerebbe la causa di vendita)

- In alcuni ordinamenti giuridici è ammesso il negozio astratto, grazie alla presunzione di causa (anche

se questa è ignota), la validità può essere messa in discussione solo se chi ha interesse prova che la causa

non esiste (ad es. la scrittura fra A e B è valida, A potrebbe impugnare il trasferimento solo provando che B

non ha pagato il prezzo)

- Nel sistema italiano prevale il principio della inammissibilità del negozio astratto rivolta a trasferire

diritti (il contratto in questione tra A e B sarebbe nullo per mancanza di causa)

(il nostro sistema è più aperto verso l’astrazione quando è in gioco l’assunzione di obblighi)

14. L’illiceità della causa

• L’operazione si presenta compatibile e sensata, ma il senso dell’operazione è disapprovato

dall’ordinamento giuridico, perché in contrasto con l’interesse generale (ad es. l’assessore all’urbanistica si

impegna, in cambio di una tangente, ad approvare una pratica edilizia meritevole)

- i parametri di illiceità della causa sono gli stessi dell’illiceità dell’oggetto

- l’illiceità della causa rende il contratto nullo

15. Causa e motivi del contratto

• I motivi del contratto sono i particolari interessi (bisogni, desideri, aspettative) che spingono ciascun

contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa (infatti, la causa è un elemento

oggettivo e appartiene a entrambi i contraenti)

- i motivi di solito non accomunano le parti, ciascun contraente fa il contrato per motivi propri

- regola generale: rilevanza della causa e irrilevanza dei motivi

- A garantisce B per il debito che X ha nei confronti di B, se risulta che non esiste alcun debito (viene meno

la causa), questo è qualcosa che distrugge la causa

- A garantisce B per il debito che X ha nei confronti di B, per amicizia e simpatia, poi A scopre che X parla

male di lui, ma in questo caso pur venendo meno amicizia e simpatia (viene meno il motivo), non viene

meno il contratto

- la legge deroga all’irrilevanza dei motivi in due casi:

- motivo illecito comune ad entrambi le parti contraenti (cap.35.8)

- motivo erroneo nel testamento (cap.67.10) e nella donazione (cap.70.7)

32. Il regolamento contrattuale

1. Il regolamento contrattuale, e le sue fonti

• Il contratto serve per regolare gli interessi delle parti in base al concetto di autonomia, per cui si può dire

che il contratto è autoregolamento degli interessi delle parti

• Il regolamento contrattuale è l’insieme delle regole che il contratto detta alle parti, prevedendo i

rispettivi impegni e risultati legali previsti per sistemare i loro interessi (ad es. se A vende una cosa a B

per 100.000 euro, il regolamento contrattuale comprende delle regole: il passaggio di proprietà e

l’obbligazione di pagare il prezzo ed altre che stabiliscono i dettagli)

- in poche parole: il regolamento contrattuale è il contratto stesso, inteso come rapporto

- viene determinato da più fonti diverse (che possono anche operare congiuntamente): fonte

autonoma, cioè la volontà delle parti, e fonti eteronome, operano a prescindere dalla volontà delle parti e

danno luogo all’integrazione del contratto (par.7)

2. La fonte autonoma: il principio di libertà contrattuale

• In prima battuta la determinazione del regolamento spetta alla comune volontà delle parti (accordo)

secondo il principio di libertà contrattuale (manifestazione dell’autonomia privata)

- gli ordinamenti giuridici moderni, a differenza delle forme autoritarie, riconoscono ai privati il potere di

conformare i propri rapporti patrimoniali secondo la propria volontà, senza imposizioni di autorità esterna

(manifestazione della libertà di iniziativa economica)

• art.1322 “Autonomia contrattuale” è libertà di:

- decidere se fare o non fare un contratto (il proprietario non può essere costretto a fare un contratto per

vendere il suo terreno)

- scegliere la controparte contrattuale (può vendere a chiunque egli voglia)

- determinare il contenuto del contratto (le prestazioni vengono determinate dal compratore e dal venditore,

nessun altro può imporre soluzioni diverse)

- scegliere il tipo di contratto (fare una vendita del terreno, piuttosto che una locazione)

- fare contratti atipici (par.3)

3. Tipi contrattuali e contratti atipici: la qualificazione del contratto

• La legge disciplina vari tipi di contratto che corrispondono alle operazioni economiche più diffuse

- i tipi legali sono gli schemi previsti dalla legge

- i contratti che vi corrispondo si chiamano CONTRATTI TIPICI o nominati

• Qualche volta nessun contratto tipico risulta idoneo agli interessi delle parti

- la legge consente di fare contratti che non corrispondono a nessun tipo legale, inventati dalle parti e

denominati CONTRATTI ATIPICI o innominati (principio di atipicità, numero aperto)

- unico limite: i contratti devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo

l’ordinamento giuridico (art.1332 c.2), cioè non devono avere né causa illecita, né oggetto illecito

(precisazione che nei contratti tipici non serve, poiché implicita)

- fenomeno dei contratti atipici si lega alla continua evoluzione delle attività economiche organizzate,

per cui alcuni contratti non sono adeguati, e poiché non si può attendere che il legislatore introduca nuovi

schemi contrattuali, allora vengono inventati e applicati in autonomia (come è accaduto con il leasing,

factoring, franchising, così diffusi e consolidati da essere denominati tipi sociali)

- il legislatore può sempre trasformare il tipo sociale in tipo legale (come è accaduto con il factoring

disciplinato con l.52/1991 e il franchising disciplinato con l.29/2004)

• Qualificazione del contratto: operazione logica con cui di fronte a una fattispecie concreta di contratto, si

stabilisce che essa corrisponde a un tipo legale piuttosto che a un altro, quindi ai contratti tipici, oppure ai

contratti atipici (ad es. X dà in uso a Y un macchinario in cambio di canoni periodici, con facoltà di Y di

acquistarlo dopo 5 anni a un prezzo predeterminato, si tratterà del contratto atipico di leasing)

4. Contratti misti e contratti collegati

• Quando le parti hanno bisogno di un contratto nel quale si combinano prestazioni caratteristiche di

diversi tipi legali si tratterà di un CONTRATTO MISTO (ad es. nel contratto di parcheggio si combinano

locazione del posto auto e custodia; nel contratto di portierato si combinano elementi della locazione e del

lavoro subordinato)

- regole che si applicano a questi contratti stabilite

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Publisher
A.A. 2017-2018
105 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Advice98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO PRIVATO e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Auletta Tommaso.