La responsabilità extracontrattuale
Danni extracontrattuali e responsabilità civile
Danno extracontrattuale: si verifica al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, generando responsabilità e obblighi di risarcimento.
- L'obbligazione sorge ai sensi dell’art.1173.
- La responsabilità che sorge può essere denominata: extracontrattuale, in contrapposizione a quella contrattuale; per fatto illecito (o aquiliana), sul presupposto che venga violata qualche norma; civile, che comprenderebbe anche l’inadempimento contrattuale, ma solitamente con questo termine si allude esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale.
Tipologie di danni:
- Danni che non generano responsabilità e obblighi di risarcimento (ad es. A e B amano la stessa donna, A la conquista, B subisce un danno, ma non sarà risarcito).
- Danni che generano responsabilità e obblighi di risarcimento (ad es. chi ferisce una persona, in questo caso sorge sia responsabilità civile che penale).
- Danni in cui la risposta non è intuitiva, perciò è importante distinguere i danni risarcibili e i danni non risarcibili (ad es. il giornalista che diffonde notizie sulla vita di un personaggio deve risarcire il danno lamentato dalla vittima?).
Danni, illeciti e responsabilità
La formula “responsabilità per fatto illecito” (desumibile dalla denominazione del TITOLO IX “Dei fatti illeciti”) lascia intendere che un soggetto è responsabile civilmente solo se egli commette un illecito, cioè viola una norma.
Tuttavia può esserci anche “responsabilità senza illecito”, cioè un soggetto può essere responsabile anche se non ha commesso un illecito, ma ha causato danni (ad es. se in una raffineria di petrolio a norma di legge avviene un’esplosione che danneggia i vicini, il proprietario deve risarcire i danni pur non avendo commesso alcun illecito).
L’individuazione dei casi di responsabilità: tipicità e atipicità dei danni risarcibili
Il problema fondamentale è determinare se un danno:
- Genera responsabilità e quindi va risarcito oppure non genera responsabilità e non va risarcito.
La questione può essere risolta in due modi:
- Sistema di tipicità dei danni risarcibili: descrizione analitica e preventiva di tutti i casi in cui un danno va risarcito da qualcuno che ne è responsabile (numero chiuso ma attenuato grazie all’interpretazione estensiva).
- Sistema di atipicità dei danni risarcibili: descrizione generica con formule ampie, spetterà al giudice identificare i singoli casi (serie aperta ma accompagnata da una serie di ipotesi tipiche).
Il sistema italiano accoglie:
- Per la responsabilità civile: il principio di atipicità dei danni risarcibili (art.2043), cui tuttavia seguono una serie di ipotesi tipiche di risarcimento del danno.
- Per la responsabilità penale: il principio di tipicità degli illeciti penali (art.25 c.2, Cost.), in modo da permettere ai soggetti di sapere in anticipo quali comportamenti implicano responsabilità penale.
Le questioni della responsabilità civile
Le norme sulla responsabilità civile risolvono tre questioni: se il danno va risarcito; chi deve risarcirlo; quanto va risarcito.
Le funzioni della responsabilità civile
L’istituto della responsabilità civile punta a realizzare tre obiettivi:
- Funzione compensativa: occorre compensare il danno subito, tramite la reintegrazione del patrimonio ingiustamente diminuito, operando a vantaggio del singolo danneggiato e non della società (ad es. A distrugge l’auto di B che vale 20.000 euro e lo risarcisce con quella somma, B è soddisfatto, ma la società avrà un’auto in meno).
- Funzione preventiva: occorre intervenire prima che i danni si verifichino per evitare la distruzione della ricchezza, attraverso la minaccia del risarcimento: i soggetti sanno che se causano un danno dovranno risarcirlo, in tal modo vengono portati a comportarsi con maggiore attenzione.
- Funzione sanzionatoria: occorre punire il responsabile per un suo comportamento riprovevole quando viene commesso un illecito, cioè quando viene violata una norma.
L’attenzione si sposta “dal danneggiante al danneggiato”:
- PRIMA (’800): la funzione sanzionatoria era quella prevalente.
- DOPO (’900): è stata valorizzata maggiormente la funzione compensativa.
Responsabilità e assicurazione
La tendenza appena esaminata trova conferma nel ricorso all’assicurazione:
- Obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (agli inizi del ’900).
- Obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica (1969).
- Diffusa in molti altri settori (ad es. assicurazione casa incendio e furto).
Conseguenze:
- Valorizzazione della funzione compensativa per tutelare maggiormente il danneggiato.
- Perdita di valore della funzione preventiva, poiché i danni vengono risarciti dagli assicuratori dei responsabili e non dai responsabili stessi, che però subiranno l’aumento del premio assicurativo.
I presupposti della responsabilità civile
I presupposti della responsabilità civile
La responsabilità e l’obbligo di risarcimento a carico di un soggetto nascono in presenza di una serie di presupposti: danno (parr. 2-3); ingiusto (par.4); nesso di causalità (parr. 5-6); capacità di intendere e di volere (par.7); senza giustificazione (par.8); imputabile per colpa/dolo (par.9) o senza colpa (parr.10-11).
Il danno: patrimoniale e non patrimoniale
Dall’art.2043 si desume che il danno è un elemento necessario perché sorgano responsabilità e obbligo di risarcimento.
- Se un fatto non fa danno a nessuno, non c’è nulla da risarcire (ad es. se un automobilista passa con il rosso senza creare incidenti commette un illecito amministrativo, solo se investe qualcuno commette un illecito civile da cui derivano responsabilità e obbligo di risarcimento).
- Bisogna distinguere fra: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale (e patrimoniale)
Danno non patrimoniale: conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua persona, come tali non suscettibili di diretta valutazione economica (ad es. lesione dell’integrità fisica, offesa all’onore, violenza sessuale).
- “Conseguenze negative”: sofferenza, paura, umiliazione, cioè il danno morale soggettivo.
- Risarcibilità (art.2059): solo nei casi determinati dalla legge (casi tipici).
- Criterio più importante (art.185 c.p.): se il danno non patrimoniale deriva da reato (lesioni fisiche, violenza sessuale, diffamazioni) è risarcibile, altrimenti non lo è.
- Criterio per allargare la risarcibilità: il danno non patrimoniale è risarcibile, anche se non deriva da reato, quando consiste nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto: lesione dell’interesse a una serena vita familiare (danno sessuale), all’integrità psico-fisica (danno biologico), al pieno realizzarsi delle proprie potenzialità (danno esistenziale).
Danno patrimoniale: oltre ai danni non patrimoniali la vittima può subire anche danni patrimoniali nella doppia forma del danno emergente e del lucro cessante (ad es. chi subisce una lesione fisica oltre alla sofferenza, affronta spese per curarsi e perde guadagni perché per un periodo non potrà lavorare).
L’ingiustizia del danno
L’art.2043 ci dice che un danno è risarcibile solo se ingiusto (letteralmente “contrario al diritto”), definito tale in base a due criteri:
- È ingiusto il danno causato da un comportamento che viola una norma (ad es. poiché le norme penali vietano l’omicidio, il danno derivante dall’uccisione di un uomo è un danno ingiusto).
- Criterio semplice da applicare e coerente alla funzione sanzionatoria.
- È ingiusto il danno che corrisponde alla lesione di un interesse protetto dal diritto (poiché possono esserci casi di danno causato da un comportamento che non viola nessuna norma).
- Criterio più problematico da applicare e orientato alla funzione compensativa.
- Caso particolare: il diritto alla riservatezza di A è protetto dal diritto, ma anche il diritto di cronaca del giornalista B è protetto dal diritto, così il giudice per accertare se il danno subito da A sia ingiusto dovrà svolgere un giudizio comparativo fra gli interessi in gioco, tenendo conto di molti elementi, fra cui il contesto economico-sociale.
Evoluzione delle regole di diritto civile: con il mutare delle condizioni economico-sociali, mutano anche gli interessi, che di conseguenza mutano le regole del diritto in azione, ad esempio:
- PRIMA il danno ingiusto era solo la violazione di un diritto soggettivo assoluto.
- DOPO sono considerati danni ingiusti anche le violazioni di: diritti di credito (relativi e non assoluti); interessi legittimi (non soggettivi) e possesso (situazione di fatto).
Il nesso di causalità
La responsabilità sorge a carico di un soggetto solo se tra il fatto e il danno c’è nesso di causalità, ciò è desumibile dall’art.2043 che parla di “fatto che cagiona (cioè causa) un danno”:
- L’art.2056 c.1 rende applicabile alla responsabilità extracontrattuale l’art.1223 che, in riferimento alla responsabilità contrattuale, prevede il risarcimento se il danno è conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, dunque per accertare l’esistenza del nesso di causalità si fa ricorso a diversi criteri:
- Causalità materiale: un danno può dirsi causato da un fatto, se in assenza di quel fatto quel danno non si sarebbe verificato, requisito necessario ma non sufficiente (A chiede a B di raggiungerlo a casa prima di andare a lavoro, la pioggia improvvisa sorprende B che subisce una polmonite. Se B chiedesse il risarcimento ad A, non lo otterrebbe per mancanza di nesso di causalità: B sarebbe comunque uscito per andare a lavoro e avrebbe comunque preso la pioggia).
- Causalità giuridica: tale nesso è presente quando c’è la ragionevole probabilità che quel fatto abbia prodotto quel danno, valutazione eseguita attraverso il giudizio controfattuale: se il fatto non si fosse verificato, la vittima avrebbe ugualmente subito il danno?
Esempi:
- Causalità materiale SI, causalità giuridica NO: X urta Y, che cade e batte la testa, subisce un leggero trauma cranico e viene ricoverato per 5 giorni, durante i quali l’ospedale si incendia per un cortocircuito e Y ne subisce ustioni; X risponderà del trauma, ma non delle ustioni poiché c’è nesso di causalità materiale ma non giuridica (poiché il rischio che vi sia un cortocircuito che causi un incendio è un rischio che Y avrebbe corso ugualmente in qualsiasi altro luogo chiuso).
- Causalità materiale SI, causalità giuridica SI: le condizioni di Y subiscono un peggioramento inaspettato e Y muore poiché aveva una patologia che rendeva mortali anche i piccoli traumi, in questo caso X ne risponde, c’è nesso di causalità materiale e giuridica (poiché se l’urto non si fosse verificato, la vittima non avrebbe subito il danno, anche se questo era inaspettato, infatti il criterio della causalità giuridica non si identifica con il criterio della prevedibilità).
Responsabilità per omissione: un danno può essere causato anche dall’omissione di un dovere di agire, esistente a carico del soggetto, ad esempio: A incontra per strada un ferito e omette il soccorso, violando l’art.593 c.p., e quindi se il ferito morirà per non essere stato soccorso tempestivamente A ne risponderà.
Il concorso di responsabili
Responsabilità solidale (art.2055): il danno può essere causato dai fatti di più persone, che saranno tutte responsabili e obbligate in solido al risarcimento, ad esempio: il titolare di un bar tiene vicino alla cassa una pistola incustodita, A la prende e ferisce B, del danno risponderanno solidalmente sia il titolare del bar, sia A.
- Rapporti interni fra i corresponsabili: il peso del risarcimento verrà distribuito in base alla gravità delle rispettive colpe e all’entità delle conseguenze; chi ha risarcito il danno per intero ha diritto di regresso verso gli altri; nel dubbio le colpe si presumono uguali.
La capacità di intendere e di volere
Artt.2046 - 2047: il danno non va risarcito dall’autore del fatto, se quest’ultimo era privo della capacità di intendere e di volere (stato di incapacità naturale) nel momento in cui l’ha compiuto.
- Norma non applicabile: incapacità derivante da colpa del soggetto (ad es. nel caso in cui si sia ubriacato); capaci naturali anche se incapaci legali (ad es. 17enne in grado di capire cosa sta facendo).
- Norma applicabile: incapaci naturali (in stato di ubriachezza, ipnotismo, sonnambulismo).
- Giustificazione: se non si è in grado di comprendere il senso delle proprie azioni, non è giusto che se ne risponda, il danno causato verrà risarcito da chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace (ad es. la babysitter risponde del danno causato da un bambino mentre le era affidato).
- Prova liberatoria: il sorvegliante può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, così il danneggiato non otterrà alcun risarcimento, ma potrà ottenere equa indennità in considerazione delle condizioni economiche delle parti (ad es. un poveraccio viene danneggiato da un bambino di famiglia benestante).
Le cause di giustificazione
Il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo:
- Consenso dell’avente diritto, cioè quando il comportamento dannoso è stato autorizzato dal danneggiato (ad es. A invita gli amici a giocare a calcio nel suo giardino, di conseguenza non potrà pretendere il risarcimento per i danni recati ai fiori nel normale esercizio del gioco).
- Criterio della legittima difesa (art.2044 e art.52 c.p.), cioè quando un soggetto causa un danno per difendere un diritto proprio o altrui minacciato dal danneggiato.
- Legittima difesa deve essere proporzionata all’offesa minacciata (ad es. il proprietario di un frutteto che è stato derubato se insegue il ladro e lo strattona rompendogli l’orologio, non ne risponde; ne risponde invece se gli spara alle gambe ledendo la sua integrità fisica).
- Stato di necessità (art.2045), cioè quando l’autore è costretto a compiere il fatto dannoso per la necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, che non sia volontariamente causato dal danneggiante e non altrimenti evitabile (ad es. l’automobilista che per evitare di investire un pedone sceso improvvisamente dal marciapiede, sterza di colpo danneggiando un'auto parcheggiata, non ne risponde, ne avrebbe risposto se mancava uno dei presupposti).
- Il danneggiante non responsabile dovrà comunque corrispondere al danneggiato un’equa indennità qualificata dal giudice (poiché non è giusto che il danno debba rimanere a carico del danneggiato, allora si ripartisce equamente).
Dolo e colpa del responsabile
Fra i presupposti dell’art.2043 è indicato anche che il fatto dannoso sia stato compiuto con:
- Dolo: volontà di tenere il comportamento dannoso, sapendo che recherà danno.
- Colpa: negligenza, imprudenza, imperizia del danneggiante (colpa ordinaria e colpa grave).
- In alcuni casi perché sorga responsabilità occorre colpa grave (ad es. nel caso del danno causato dal giudice nell’esercizio dell’attività giurisdizionale).
- In altri casi perché sorga responsabilità occorre dolo (ad es. nel caso del proprietario che commette atti emulativi).
PRIMA negli ordinamenti dell’800 vigeva il principio “nessuna responsabilità senza colpa”. OGGI invece il principio viene superato ammettendo che un danno può essere accollato a un responsabile che lo ha causato senza colpa (responsabilità oggettiva).
La responsabilità oggettiva: le origini
Responsabilità oggettiva: responsabilità senza colpa.
Origine del problema: con l’avvento della società industriale (macchine utilizzate per la produzione, fonti di energia potenzialmente distruttive, mezzi di trasporto ad alta velocità) sono aumentati i “danni anonimi” (ad es. le scintille della locomotiva incendiano il bosco; un macchinario ferisce un operaio).
Possibili soluzioni:
- NO alle nuove attività pericolose, privando la società di strumenti irrinunciabili.
- SI alle attività pericolose a condizione che vengano svolte rispettando le misure di sicurezza compatibili con le capacità economiche e il residuo rischio di danni viene messo a carico del titolare dell’attività, che ne risponde anche senza alcuna colpa, introducendo la responsabilità oggettiva.
Il rischio lecito: fondamento e ragioni della responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva si fonda sul rischio, più precisamente sul rischio d’impresa, e sarà proprio il titolare dell’impresa il responsabile perché:
- Svolge l’attività nel proprio interesse per ricavarne un profitto.
- Può risarcire attraverso l’assicurazione (che prevede un costo fisso e prevedibile).
- Potrebbe intervenire per minimizzare i danni prodotti dalla sua attività in modo da ridurre il peso del premio assicurativo.
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