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L'INADEMPIMENTO E LA MORAL'INADEMPIMENTO
Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta se non lo fa incorre nell'inadempimento. Perché si abbia inadempimento è necessario che sia già maturato il tempo dell'inadempimento (es. scaduto il termine in cui l'appaltatore doveva consegnare l'immobile).
Talora può verificarsi inadempimento ancora prima che sia maturato il tempo dell'inadempimento (es. il debitore non ha svolto le attività preparatorie necessarie per effettuare la prestazione, es. l'appaltatore non ha impiantato il cantiere per l'avvio dei lavori) o non proceda secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte o quando si è certi che il debitore non sarà in grado di eseguire la prestazione (es. ha alienato il bene che doveva consegnarci) o quando il debitore ha formalmente dichiarato che non è in grado o non intende adempiere.
L'inadempimento può essere totale o parziale.
è se la prestazione è mancata interamente, invece si ha inadempimento quando la prestazione eseguita differisce quantitativamente o qualitativamente da quella dovuta. (es medico che esgue correttamente l’intervento ma lascia una garza nell addome o fornitore che consegna 100 quintali di grano invece che 50).
Si ha inadempimento assoluto quando non soltanto la prestazione non è stata ancora adempiuta, ma ormai l’adempimento non potrà più verificarsi (es fotografo che non si presenti il giorno delle nozze). Si ha invece inadempimento relativo quando il debitore non ha ancora eseguito la prestazione dovuta, ma l’adempimento, sebbene in ritardo, può ancora verificarsi (es debitore che non si presenta per versare una somma di denaro).
L’inadempimento che in questo caso è tardivo può sfociare in una definitiva risoluzione nel qual caso il creditore non abbia più interesse a conseguirla.
L’inadempimento è
imputabile al debitore, che ne risponde con l'obbligo di risarcire i danni che la mancata esecuzione della prestazione provoca al creditore. Il debitore può evitare la responsabilità che il mancato adempimento dell'obbligazione fa sorgere a suo carico solo qualora sia in grado di dare la prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (art.1218) L'art 1218 c.c. non detta il criterio per individuare le cause di giustificazione ma rinvia ad una pluralità di criteri variamente rintracciabili nell'ordinamento. Il regime della responsabilità contrattuale varia perciò a seconda del tipo di obbligazione presa in considerazione. Inanzitutto il debitore risponde solo se egli non abbia impiegato diligenza, perizia e prudenza (es. l'obbligo del conduttore della cosa locata di servirsene per l'uso determinato nel contratto). Maqual'è il grado di diligenza concretamente richiesto nel singolo caso? cioè da persona onesta preparata eL'art. 1176 ci dice che il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia coscienziosa. Ma la diligenza varia a seconda dell'attività dovuta, all'operatore professionale si richiede una diligenza superiore a quella delloperatore occasionale. Oppure a chi effettua la prestazione a titolo gratuito si richiede un impegno meno gravoso. Vi sono dei casi in cui il debitore risponde anche se nessuna negligenza può essergli imputata (es il vettore risponde anche se la merce è andata distrutta senza sua colpa ad es in un incidente stradale provocato da terzi) il vettore si libera solo dimostrando il caso fortuito ovvero la sopravvenienza di una circostanza anomala estranea alla sfera della sua attività di impresa (es attentato terroristico che distrugge il suo mezzo). In alcuni casi il debitore risponde anche in assenza
di colpa dei rischi tipici prevedibili e calcolabili conessi alla sua attività. (es. la responsabilità dell'albergatore del deterioramento, della distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo). Anche il debito di una somma di denaro risponde in assenza di una condotta colpevole (es crack della banca) salvo che l'inadempienza sia determinata da sopravvenienze straordinarie e imprevedibili (es terremoto). Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Il creditore che agisca in giudizio ha l'onere di fornire la prova del suo credito senza doverne fornire dimostrazione il debitore dovrà dimostrare di aver esattamente eseguito la prestazione. In caso di obbligazioni negative (es il lavoratore non sottosta all'obbligo di non svolgere attività concorrenziale) il creditore ha l'onere difornire la prova del suo diritto di credito e dell'inadempimento dell'obbligato. In ogni caso grava sul debitore l'onere di fornire la prova di un eventuale causa di giustificazione atta ad esonerarlo da responsabilità contrattuale. Il risarcimento del danno La conseguenza sanzionatoria principale dell'inadempimento del debitore è l'obbligo a suo carico di risarcire il danno arrecatogli, a meno che egli non incorra in impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. - Se l'inadempimento è assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce a quella originariamente dovuta (la quale ormai non potrebbe più essere eseguita). - Se l'inadempimento è relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge a quella originariamente dovuta (che è già stata eseguita, seppur in ritardo, o deve essere ancora eseguita). Si verifica quando, pur essendo il debitore inadempiente, la prestazione puòancora essere eseguita: in questo caso il debitore continua a essere tenuto alla prestazione originariamente dovuta, ma a essa si aggiunge l'obbligo di risarcire il danno provocato dal ritardo. Il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno (es se mi danno una partita avariata dovranno risarcirmi sia quanto ho speso per procurarmi la merce altrove sia il lucro che avrei tratto dalla fornitura se correttamente eseguita). La liquidazione del danno si dice convenzionale quando le parti si mettono d'accordo al riguardo; o giudiziale quando il creditore è costretto a richiedere al giudice di stabilire l'importo dovutogli. Peraltro è risarcibile soltanto il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. (es se il creditore cessa l'attività perché esasperato dall'inadempienza del debitore il risarcimento non è dovuto per questo dato che questa è una sua libera scelta). Inoltre,se l'inadempimento o il ritardo dipendono da colpa del debitore, ma non da dolo (ovvero dipendono non da una libera scelta del debitore ma sono provocati da negligenza e imperizia) il risarcimento è circoscritto a quello previsto per evitare che il debitore inadempiente non sia esposto a conseguenze più gravi di quelle calcolate per il rischio di non riuscire ad adempiere. In ogni caso il creditore ha l'onere di provare le singole voci di danno (es. se ha organizzato un concerto quanto è costata la sala, la pubblicità della serata, ecc.). Il creditore può pattuire con il debitore una clausola penale in forza della quale le parti pattuiscono quanto il debitore dovrà pagare in caso di insolvenza. Per il caso in cui il creditore offra prove sufficienti di avere certamente subito il danno, ma senza che riesca a dare la prova del suo preciso ammontare, il giudice può provvedere alla liquidazione con valutazione equitativa. Il debitore che nonabbia puntualmente fatto fronte alle obbligazioni pecuniarie è tenuto automaticamente (e cioè senza bisogno che il creditore provi di aver sofferto alcun danno) a pagare dal giorno della mora (in aggiunta al capitale che avrebbe dovuto versare) gli interessi moratori che possono essere decisi ex ante. Gli interessi sono dovuti (se non diversamente disposto) al tasso legale poiché la legge presuppone che il creditore, se avesse ricevuto tempestivamente la somma cui aveva diritto, l'avrebbe impiegata in modo da trarne un utile non inferiore alla misura degli interessi legali. Ma se il creditore non si accontenta di pretendere gli interessi legali, ma sostiene di aver subito un danno maggiore, grava su di lui l'onere di fornire le prove del supposto maggior danno di cui chiede il risarcimento (es. dimostrare che se avesse avuto quella somma avrebbe concluso un affare vantaggioso che avrebbe assicurato un lucro superiore). Il legislatore ammette che per il lavoratore.subordinato e per l'assegno al coniuge divorziato la somma spettante viene rivalutata in conseguenza del deprezzamento del denaro; negli altri casi il creditore deve dimostrare che il denaro sarebbe stato utilizzato in modo da evitare le cause negative dell'inflazione. La liquidazione deve essere diminuita se a determinare il danno ha concorso il fatto colposo del creditore. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero se ad esempio la mancata fornitura blocca il mio stabilimento devo procurarmi materiale altrove, non posso tenere chiuso e poi richiedere i danni per la chiusura. LA MORA DEBENDI Il ritardo o "inadempimento relativo" va distinto dalla mora del debitore (cd. mora debendi). Essa si ha allorquando sussistano 3 requisiti: - Il ritardo nell'adempimento; - L'imputabilità di detto ritardo al debitore; - L'intimazione per iscritto da parte del creditore al debitore diadempiere seppure tardivamente. La mora del debitore può essere: ex re· ovvero automatica quando non è necessario un atto di costituzione in mora che risulta superflua, essa scatta automaticamente per il solo fatto del ritardo nei seguenti casi:
- quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale, in quanto la gravità della lesione causata al diritto altrui ingenera automaticamente l'esigenza di una pronta riparazione;
- Il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- quando è scaduto il termine, qualora si tratti di prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore, come normalmente accade nel caso di obbligazioni pecuniarie;
- l'obbligazione nasce a favore del subfornitore nei confronti del committente in forza del cd. Contratto di subfornitura;
- l'obbligazione pecuniaria nasce a titolo di corrispettivo da una cd. transazione commerciale.· ex persona quando il creditore richiede per iscritto.
l'adempimento mediante atto di costituzione in mora..La costituzione in mora vale anche ad interrompere la prescrizione.La mora debendi può essere considerata solo nelle obbligazioni positive.