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LA SUPERFICIE

Attraverso il diritto di superficie il proprietario può derogare ad altri mediante atto scritto, il diritto alternativo di:

A. Costruire al di sopra del suolo altrui un'opera di cui il superficiario, quando l'abbia realizzata acquista la proprietà, di conseguenza è un diritto su cosa altrui e se, il beneficiario non costruisce entro 20 anni, ne perde il diritto.

B. Mantenere una costruzione già esistente di cui il superficiario acquista la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo, quindi non è concepibile l'estinzione per non uso. L'estinzione della superficie per decorso del termine, o per altra ragione, dà luogo all'acquisto della proprietà della struttura al proprietario del suolo.

Il superficiario può godere e disporre della cosa pienamente, ma se al tempo era stato posto un termine a tale diritto, questo si estingue alla scadenza.

I diritti reali costituiti sul suolo, si

estende anche sulla costruzione. Tuttavia, ci sono eccezioni quando si tratta di costituire ipoteche sul suolo, che non si estendono automaticamente anche alla costruzione. A meno che non sia diversamente pattuito, la distruzione della struttura non estingue il diritto di superficie. Pertanto, il superficiario ha il diritto di ricostruire in base al diritto di superficie che gli è stato concesso. Una separazione simile può essere stabilita per il sottosuolo, ma non per le piantagioni. L'ENFITEUSI L'enfiteusi attribuisce all'enfiteuta gli stessi poteri di godimento che spettano al proprietario, con l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario stesso un canone periodico in denaro o in prodotti naturali. Questo canone non può superare i limiti stabiliti da leggi speciali. L'enfiteuta ha anche il diritto di cambiare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori. Tuttavia, è valido il patto che vieta le innovazioni. All'enfiteuta => dominio utile Al proprietario => dominio diretto, che si estende anche sulla costruzione.

riduce al diritto al canone.Il diritto dell'enfiteuta si estingue per non uso.L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo, ma non può mai avere durata inferiore di 20 anni.L'enfiteusi può essere costituita mediante contratto o testamento, o mediante usucapione. Se costituita mediante contratto, questo può essere costituito anche in modo diverso dalla legge, ma non derogare alcune norme specificamente indicate dalla disposizione stessa.

AFFRANCAZIONE E DEVOLUZIONE

Attraverso il diritto di affrancazione concesso all'enfiteuta, egli può acquistare la proprietà del fondo pagando una somma pari a 15 volte il canone annuo. Tale diritto è un diritto potestativo, quindi se il proprietario si rifiuta, l'enfiteuta può rivolgersi al giudice per una sentenza che pronuncia l'affrancazione.

Un potere inverso spetta al concedente: il diritto alla devoluzione, attraverso il quale, egli riacquista l'estensione del

. Mentre l'affrancazione non è subordinata ad alcun presupposto, la devoluzione richiede l'inadempienza dell'enfiteuta per una delle seguenti ragioni:
  1. Per violazione dell'obbligo di non deteriorare il fondo o di migliorarlo
  2. Per la mora nel pagamento di 2 annualità del canone
L'azione di devoluzione si basa sul difetto funzionale della causa del negozio di costituzione dell'enfiteusi. Essa è concessa anche se l'enfiteusi sia stata costituita con testamento o usucapione. Fra domanda di affrancazione e di devoluzione, la prima prevale. Inoltre la domanda di devoluzione non preclude in alcun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.

ESTINZIONE

L'estinzione dell'enfiteusi si verifica per:
  1. Il decorso del termine, se l'enfiteusi è temporanea
  2. Il perimento del fondo
  3. Effetto dell'affrancazione
  4. In conseguenza alla devoluzione
  5. Prescrizione estintiva (non
uso del diritto per 20 anni). La legge accorda all'enfiteuta il diritto al rimborso da parte del concedente, dell'aumento di valore conseguito dal fondo nei casi di devoluzione. Miglioramenti del fondo => aumentano il reddito senza assumere il carattere di opere aventi propria individualità. Addizioni del fondo => opere sul fondo aventi individualità. Spetta in caso di addizioni lo ius tollendi all'enfiteuta, se questo non arreca danno al fondo, se le addizioni costituiscono dei miglioramenti per il fondo l'enfiteuta ha diritto a compenso. Per garantirgli la riscossione, la legge concede all'enfiteuta il diritto di ritenzione, cioè rimanere in possesso del fondo finché non sia soddisfatto del suo credito. L'USUFRUTTO, L'USO E L'ABITAZIONE L'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. L'usufruttuario può trarre dalla cosa

tutte le utilità che ne può trarre il proprietario, ma se ha per oggetto un'area, egli non può costruirvi.

L'usufrutto ha necessariamente una durata temporanea. Se nulla è detto nel titolo di costituzione, la durata si intende a vita dell'usufruttuario e in ogni caso la morte di quest'ultimo ne determina l'estinzione. Tale durata non può essere superiore a 30 anni se è favorito a favore di una persona giuridica.

IL QUASI USUFRUTTO

Qualsiasi bene può essere oggetto di usufrutto, ma se si tratta di beni consumabili è noto che essi debbono perdere la loro individualità (denaro, cibo), in quanto l'usufrutto richiede che il bene venga restituito secondo la sua destinazione economica, nella sua identità ed integrità. Il diritto che quindi nasce rispetto a beni consumabili viene qualificato come quasi usufrutto.

La proprietà di tali beni passa all'usufruttuario salvo

l'obbligo di restituire una stessa quantità di beni appartenente allo stesso genere. Per quanto riguarda i beni deteriorabili, che possono essere oggetto di varie utilizzazioni che ne diminuiscono il valore del bene, ma non lo distruggono (vestito), essi ricadono nell'usufrutto secondo l'uso al quale sono destinati, se si tratta dunque di abiti di gala, non possono essere indossati ogni giorno. Alla fine dell'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a restituirli nello stato in cui si trovano. MODI DI ACQUISTO DELL'USUFRUTTO Modi di acquisto dell'usufrutto possono essere: A. Usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio B. La volontà dell'uomo manifestata tramite contratto o testamento C. Usucapione D. Provvedimento del giudice, che può costituire a favore di uno dei coniugi, l'usufrutto su parte dei beni spettanti all'altro a seguito della divisione dei cespiti. In relazione all'usufrutto volontario, la

Costituzione avente ad oggetto beni immobili, deve farsi periscritto e sono soggetti a trascrizione. È inoltre soggetta a trascrizione l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato, che importino l'acquisto dell'usufrutto su detti beni. Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, l'importanza dell'istituto appare oggi di gran lunga ridimensionata, poiché tutti i residui modi di acquisto dell'usufrutto sono nella pratica piuttosto rari.

DIRITTI DELL'USUFRUTTUARIO

I diritti dell'usufruttuario sono:

A. Possesso della cosa, l'usufruttuario non può conseguire il possesso se non ha fatto l'inventario e dato garanzia. Se tale possesso è già esercitato da altri, egli attraverso l'actio confessoria o vindicatio ususfructus può richiedere l'accertamento dell'esistenza del diritto ed ottenerne la condanna del terzo al rilascio del possesso.

B. Frutti

naturali o civili della cosa, la proprietà dei frutti naturali si acquista con la separazione, i frutti civili si acquistano giorno per giorno in relazione della durata del diritto. All'usufruttuario spettano i frutti naturali separati durante l'usufrutto e i frutti civili maturati giorno per giorno fino al termine dell'usufrutto. Tuttavia in relazione ai frutti naturali prodotti da un fondo rustico, la ripartizione tra proprietario ed usufruttuario ha luogo, in proporzione della durata del rispettivo diritto nell'anno agrario. Secondo lo stesso criterio della ripartizione dei frutti si ripartiscono anche le spese necessarie per la loro produzione. Potere di disporre, l'usufruttuario può cedere ad altri il suo diritto, contro un corrispettivo o mediante donazione, inoltre può concedere ipoteca sull'usufrutto stesso. S'intende che la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, l'usufruttuario si

Il testamento si estinguerà al termine o con la morte non dell'acquirente, bensì del primo usufruttuario. Egli può anche dare in locazione le cose che formano oggetto del suo diritto e concederle in godimento a terzi (comodato). Le locazioni concesse dall'usufruttuario dovrebbero di regola estinguersi alla sua morte, ma il legislatore ha concesso che tali locazioni in corso possano proseguire per la durata stabilita, a condizione che la locazione e la durata risultino da atto pubblico o da scrittura privata con data certa, e non oltre 15 anni dalla cessazione dell'usufrutto. Se l'usufrutto si estingue per effetto del termine fissato, termine di cui il locatario era a conoscenza, la locazione non può protrarsi oltre l'anno in corso.

OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO

Gli obblighi dell'usufruttuario si ricollegano al dovere di restituire la cosa al termine del suo diritto, o il valore se si tratta di quasi usufrutto. Egli è tenuto:

A. Ad usare

la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosaB. A non modificare la destinazione della resC. A fare, salvo dispensa, l'inventario e prestare garanzia, a presidio dell'osservanza degli obblighi di conservazione e restituzione dei beni.

L'usufruttuario è inoltre tenuto alle spese, agi oneri relativi alla custodia della cosa, all'amministrazione, alla manutenzione ordinaria, alle imposte, ai canoni, alle rendite fondiarie e agli altri pesi che gravano sul reddito.

Sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, che superano i limiti della conservazione della cosa e delle sue utilità per la durata della vita umana.

ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO

L'estinzione si verifica:

  1. per la scadenza del termine o per la morte dell'usufruttuario
  2. per la prescrizione estintiva ventennale
  3. per la consolidazione, ossia riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona
  4. per il totale perimento
della cosa5. per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo dirittoLa con
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A.A. 2006-2007
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO PRIVATO e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Auletta Giovanni.