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La famiglia

La famiglia legittima

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, così come è espresso nell’art. 29 della Costituzione. Dunque è famiglia, in senso tecnico-giuridico, quella fondata sul matrimonio: il collegamento tra famiglia e matrimonio sta a significare un ancoraggio al concreto e vigente diritto positivo. Il matrimonio infatti è un atto giuridico regolamentato dal codice civile.

Con la qualificazione della famiglia in termini di società naturale si è voluto solamente sottolineare l’esistenza dell’istituto familiare a prescindere dalla previsione legislativa. La famiglia è dunque un’entità di carattere sociale prima ancora che giuridico e il diritto può solo regolarne taluni aspetti, soprattutto per quanto riguarda i profili direttamente o indirettamente patrimoniali che ad essa si ricollegano.

Membri della famiglia possono essere il coniuge, i parenti e gli affini. Coniugi sono solamente un uomo e una donna uniti da vincolo matrimoniale. Parenti sono le persone che discendono da uno stesso stipite. Affini sono invece i parenti dell’altro coniuge.

La parentela è in linea retta tra le persone di cui l’una discende dall’altra (padre e figlio, nonno e nipote) ed in linea collaterale tra quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli e sorelle, i quali hanno in comune il padre o zio e nipote, che hanno in comune il rispettivo padre e nonno).

Per quanto riguarda i membri della famiglia è necessario distinguere tra famiglia estesa e famiglia nucleare. Il nucleo familiare è in ogni caso formato dai coniugi e dai figli (se esistano) che costituiscono appunto la famiglia nucleare, ma tale nucleo può anche essere più ampio e ricomprendere i parenti e gli affini (famiglia estesa).

La famiglia di fatto

Un uomo e una donna (ma anche due donne e due uomini, che hanno pari diritto alla vita familiare secondo l’art. 2 della Costituzione), liberi o già sposati con terzi, ma separati legalmente o divorziati vivono e si comportano come coniugi senza essere tra di loro sposati. La famiglia di fatto è ora tutelata dalla legge sulle unioni civili.

La legge sulle unioni civili (L. 76/2016), entrata in vigore il 5/06/2016, disciplina la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La nuova legge regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso: le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche formazioni sociali”, potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico. A tal proposito si fa riferimento alla Costituzione con l’art. 2 e l’art. 3.

L’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso avverrà di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni mediante dichiarazione e verrà registrata nell’archivio dello stato civile. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza, vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Per il resto, la legge estende alle coppie dello stesso sesso i diritti previsti dal matrimonio civile.

Impedimenti all’unione civile sono precedente vincolo matrimoniale, precedente unione civile, interdizione per infermità mentale, rapporto di parentela, condanna per omicidio o tentato omicidio di un precedente coniuge, consenso all’unione dato per timore o determinato da violenza.

Il matrimonio si differenzia per l’obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune, per lo scioglimento per “unione non consumata” e per le pubblicazioni prima di contrarre l’unione.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri, in particolare:

  • Obbligo di assistenza morale e materiale;
  • Obbligo di coabitazione;
  • Obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • Obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione legale. Alle convenzioni matrimoniali si applicano le norme del codice civile. In materia di diritto successorio si applicano le norme del codice civile.

Dalle unioni civili si divorzierà con le stesse modalità del matrimonio ma viene applicato il divorzio breve. La pratica dell’utero in affitto è vietata.

Il matrimonio tra eterosessuali diventa unione civile se uno dei due coniugi cambia sesso, invece all’interno dell’unione civile omosessuale, se uno dei due coniugi cambia sesso, ciò comporta lo scioglimento dell’unione.

La seconda parte della legge disciplina la convivenza di fatto tra due persone, che non sono sposate, eterosessuali od omosessuali, maggiorenni e che vivono insieme ma non hanno contratto matrimonio o un’unione civile.

Il convivente ha diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticato da notaio o avvocato. Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comunale, il regime patrimoniale dei beni. È nullo se indica termini o condizioni; può essere sciolto per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona, morte di uno dei contraenti determinando lo scioglimento della comunione dei beni.

Ci sono state delle modifiche al testo originario delle unioni civili:

  • Eliminazione della stepchild adoption (figliastro), possibilità concessa invece per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio (convivendo) per almeno tre anni, ma sposate al momento della richiesta;
  • Sparisce l’obbligo di fedeltà;
  • Scioglimento delle unioni civili, che vede come autorità preposta l’ufficiale di stato civile e non il giudice. La separazione può avvenire entro tre mesi dalla manifestazione della volontà di concludere l’unione civile, e non sei come per i coniugi.

L’obbligo alimentare

Il diritto ad essere alimentati da un terzo può nascere da un accordo bilaterale (contratto di vitalizio alimentare) o da un lascito testamentario o dalla stessa legge. In quest’ultimo caso, però, presupposto per la nascita del diritto è, oltre alla prova del bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento lavorando, la presenza di un vincolo familiare.

Il rapporto familiare contemplato dalla norma è piuttosto ampio. Sono infatti obbligati:

  • Il coniuge;
  • I figli, anche adottivi, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  • I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
  • I generi e le nuore;
  • Il suocero e la suocera;
  • I fratelli e le sorelle germani (nati dagli stessi genitori) o unilaterali.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Lo stato di bisogno va valutato in concreto con riferimento alle effettive condizioni del soggetto. Così tale stato sussisterà pur se costui possieda un patrimonio immobiliare privo di reddito e nemmeno parzialmente alienabile se non con pregiudizio, e dovrà tenersi conto di eventuali entrate a titolo pensionistico e di ogni altra corresponsione anche convenzionale o spontanea.

È necessario distinguere gli alimenti dal mantenimento. Quest’ultimo mira a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche quelle non strettamente necessarie alla sopravvivenza ed anche a prescindere da uno stato di bisogno, mentre con l’obbligo alimentare si viene incontro alle esigenze più elementari di vita come il vitto, il vestiario, le cure mediche, l’abitazione nonché, in caso di figli minori, le spese per l’educazione e per l’istruzione.

Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale. Dal carattere personale discende che l’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato.

A causa della sua natura strettamente personale il diritto agli alimenti è indisponibile e non può pertanto essere fatto oggetto di cessione, né di pignoramento. Esso è inoltre anche imprescrittibile.

L’impresa familiare

Si ha impresa familiare quando un familiare presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella stessa impresa. L’impresa si costituisce in base alla volontà dei familiari, manifestata mediante accordo o comportamento concludente.

La natura giuridica dell’impresa familiare è oggetto di molte discussioni. Si fronteggiano due tesi. Secondo alcuni si sarebbe in presenza di un’impresa collettiva, con assunzione di responsabilità parimenti collettiva e acquisto della qualità di coimprenditore da parte di tutti i partecipanti. Secondo la tesi opposta imprenditore è invece solamente colui al quale spetta tale qualifica. Si tratta quindi in ogni caso di una impresa individuale.

L’attività di lavoro, quindi, rileva solo nei rapporti interni tra familiari e imprenditore. Sul piano oggettivo, poi, si discute se il lavoro familiare debba essere necessariamente prevalente all’interno dell’impresa o possa anche prevalere il lavoro prestato da terzi. Oltre all’imprenditore partecipano all’impresa i familiari della cerchia costituita dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo.

Per quanto riguarda il coniuge dovrà trattarsi di una prestazione di lavoro e non di una cogestione unitamente all’altro coniuge imprenditore. Il rapporto familiare deve persistere durante tutto l’arco della vicenda, cosicché il divorzio è motivo di scioglimento al pari della pronuncia di invalidità del matrimonio.

Dell’impresa fanno parte i figli maggiorenni, mentre si discute per i familiari minori d’età: se costoro hanno la capacità richiesta per contrarre un rapporto di lavoro (sedici anni) non sorgono dubbi. La prestazione deve essere non saltuaria ma non necessariamente a tempo pieno. Le mansioni possono essere le più varie, purché sempre strumentali all’attività imprenditoriale.

All’attività di lavoro svolta, corrispondono innanzitutto i diritti previdenziali e quelli alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’invalidità, vecchiaia e superstiti. I partecipanti hanno poi diritto al mantenimento, la cui misura va rapportata alla condizione patrimoniale della famiglia ed è comunque superiore ai semplici alimenti, come detto. I membri hanno inoltre diritto agli utili, cioè al guadagno dell’impresa, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda.

Il diritto di partecipazione all’impresa è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari già membri che ne possono diventare membri. La cessione ad estranei è nulla. La vita dell’impresa è nelle mani dell’imprenditore. Gli altri membri hanno potere deliberativo in ordine all’impiego degli utili e degli incrementi nonché in ordine alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa. Riguardo a quest’ultima decisione può discutersi se essa riguarda unicamente la fine del carattere familiare dell’impresa e non già dell’impresa in quanto tale.

Le decisioni sono prese a maggioranza computata per teste. La qualità di partecipante si perde nei seguenti casi:

  • Morte;
  • Cessazione del rapporto familiare;
  • Esclusione su delibera della maggioranza dei membri;
  • Recesso;
  • Impossibilità a prestare oltre il proprio lavoro.

In caso di alienazione dell’azienda e di divisione ereditaria, i partecipanti hanno diritto di prelazione. La prelazione, che riguarda l’intera azienda, può essere esercitata anche collettivamente. Il diritto alla liquidazione della partecipazione spetta quando il rapporto con l’impresa viene a termine e si perde la qualità di partecipante o in caso di alienazione.

Il matrimonio

Le forme matrimoniali

Per comprendere il sistema matrimoniale italiano è necessario distinguere il matrimonio come atto giuridico dal matrimonio come rapporto giuridico. Dal primo punto di vista vengono in questione la forma della celebrazione e, prima ancora, le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio. Dal punto di vista del rapporto vengono in questione, invece, gli effetti.

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano convivono due diversi tipi di matrimonio: quello civile e quello concordatario, che altro non è se non un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico (e dunque un matrimonio religioso) con effetti però anche civili. Il matrimonio civile è regolato dalle leggi italiane sotto ogni aspetto, sia cioè per quanto riguarda l’atto che per quanto riguarda il rapporto, mentre quello concordatario è regolato dalla legge canonica per quanto riguarda i profili dell’atto e dalla legge italiana per quanto riguarda i profili del rapporto.

Un tempo ciascun ordinamento conosceva esclusivamente il proprio tipo matrimoniale regolato integralmente dalle norme proprie dell’ordinamento stesso. Nel quadro dei Patti Lateranensi del 1929 lo Stato italiano riconosceva al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Questa soluzione ha però dato vita a un sistema ibrido che si è venuto a trovare in contrasto con il principio di uguaglianza introdotto dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, mentre per i cittadini cattolici è possibile contrarre indifferentemente il matrimonio con rito concordatario o quello in forma civile, ai non cattolici e ai non credenti il matrimonio concordatario non è permesso. Questa diversità di trattamento era particolarmente palese, prima della introduzione del divorzio in Italia, perché i principi canonici in materia di invalidità matrimoniale erano assai meno rigidi di quanto non lo fossero quelli civili. L’introduzione nel 1970 del divorzio ha permesso anche ai non cattolici di sciogliere il vincolo.

Vi è poi una possibile variante del matrimonio civile, cioè il matrimonio celebrato dinanzi a ministro di un culto acattolico ammesso nello Stato (matrimonio acattolico). In tal caso la disciplina sia dell’atto che del rapporto è integralmente quella del matrimonio civile.

Il matrimonio civile

Il matrimonio è caratterizzato dalla communio omnis vitae, che presuppone due diverse realtà: da un lato, sul piano soggettivo, la affectio coniugalis, e dall’altro, sul piano oggettivo, una certa organizzazione comune di mensa. Si parla di un negozio giuridico bilaterale o, più genericamente, di accordo.

Del resto dalla generale categoria del negozio giuridico il matrimonio si distacca sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto caratteristica saliente dell’atto è che ad esso partecipano necessariamente tre persone e cioè i due nubendi e l’ufficiale dello stato civile.

Si è in presenza di un atto non solo tipico ma anche sottratto a qualsiasi manifestazione di volontà. Oltre ad essere un atto puro (che non tollera cioè condizioni o termini) il matrimonio è anche atto incoercibile: così è vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Peraltro entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa.

Se poi la promessa è vicendevole ed è stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata, chi senza giusto motivo rifiuti di eseguirla è tenuto a risarcire il solo danno causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa (obbligo risarcitorio ex lege da recesso). Discusso è il fondamento della responsabilità, sostenendosi sia la natura contrattuale che quella extracontrattuale. Si tratta peraltro di una particolare obbligazione ex lege posta a carico di chi recede.

Per poter contrarre matrimonio la legge pretende alcuni requisiti (tra i quali non espressamente quello della diversità di sesso):

  • La maggiore età o l’età di almeno sedici anni se il tribunale abbia concesso l’autorizzazione sussistendo gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità psico-fisica del minore che ha avanzato l’istanza e la fondatezza delle ragioni addotte;
  • La piena sanità mentale;
  • La libertà di stato.

Ci sono poi situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Gli impedimenti sono di due tipi a seconda che determinino la nullità del matrimonio (impedimenti dirimenti) od obblighino a pagare un’ammenda (impedimenti impedienti).

Sono impedimenti dirimenti:

  • L’esistenza di un rapporto di par
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Semeraro Maria Maddalena.
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