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L'accordo di separazione

L'accordo ha come contenuto essenziale il reciproco consenso a vivere separati e uno eventuale costituito dalle pattuizioni in relazione all'instaurarsi della vita separata, ma anche quelle riconoscono o attribuiscono la proprietà di beni e che trovano nella separazione una semplice occasione e restano distinte dalle convenzioni di famiglia.

Il giudice controlla la sola pattuizione che riguarda i figli. Gli effetti della separazione sul piano personale sono gli stessi di quelli già illustrati.

La riconciliazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione (sia giudiziale che consensuale) senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato.

La riconciliazione può essere l'effetto di un accordo non formale. La riconciliazione può però anche conseguire a comportamenti concludenti che riguardino.

l'intero complesso dei rapporti coniugali. Lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio Il matrimonio civile si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Attualmente il solo caso è quello del divorzio (terminologia di uso corrente ma in realtà sconosciuta al legislatore). In caso di matrimonio concordatario la legge non parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili, con ciò volendo sottolineare che, se cessano gli effetti civili, non cessano però gli effetti religiosi. Il divorzio dunque non deve essere confuso con la nullità, che comporta effetti limitati solo se è configurabile un matrimonio putativo. La sentenza di nullità opera infatti sull'atto, eliminandolo, mentre quella di divorzio opera sul rapporto, sciogliendolo o facendolo venire meno gli effetti. Nel divorzio sono necessarie due condizioni, una soggettiva e una oggettiva. La condizione preliminare è soggettiva,consensuale dei coniugi, sottoscritta davanti a un pubblico ufficiale, con l'indicazione delle modalità di divisione dei beni e delle responsabilità verso i figli;4) scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi;5) dichiarazione di nullità del matrimonio. La condizione soggettiva consiste nell'accertamento della volontà di uno dei coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale. La procedura per ottenere il divorzio prevede la presentazione di una domanda al tribunale competente, che valuterà la presenza delle condizioni oggettive e soggettive. In caso di accertamento positivo, il tribunale emetterà una sentenza di divorzio che avrà effetto immediato. È importante sottolineare che il divorzio non comporta la cessazione degli obblighi di assistenza e sostegno reciproco tra i coniugi, né l'annullamento degli effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio.di fatto dei coniugi; 4) divorzio o annullamento del matrimonio ottenuto all'estero; 5) matrimonio celebrato (rato) ma non consumato; 6) quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (transessualismo). Procedimento ed effetti Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile, imprescrittibile. Il coniuge interessato può con ricorso introdurre la causa. L'altro coniuge può aderire alla domanda oppure opporsi. I coniugi possono anche presentare ricorso congiunto. Il processo si svolge in due fasi successive. Quella preliminare si svolge davanti al presidente del tribunale. I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione. Se esso non riesce, il presidente emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti. Il divorzio ha efficacia erga omnes, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza. Inter partes gli effetti si

Producono invece dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza stessa e non dal giorno della domanda.

La pronuncia di divorzio determina effetti tra coniugi ed effetti per i figli.

Per i coniugi, si determina la fine dello status coniugale con tutti i suoi conseguenti effetti, sia personali che patrimoniali. Sul piano personale, il divorzio comporta che la moglie non può più usare il cognome del marito.

Sul piano patrimoniale, con la sentenza il tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, fino a quando costui muoia o si risposi, salvo il caso estremo di mancata instaurazione della comunione materiale e spirituale. L'assegno va corrisposto al coniuge solo quando quest'ultimo non ha, al momento della cessazione degli effetti civili, mezzi adeguati, o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno ha dunque natura assistenziale e non alimentare, di mantenimento.

Il giudice con la sentenza di divorzio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste pericolo di inadempienza. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. La norma va peraltro coordinata con l'attuale disciplina del servizio sanitario nazionale. Sul piano successorio i coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto. Se l'ex coniuge versa in stato di bisogno, alla morte dell'obbligato il tribunale può porre a carico dell'eredità un assegno periodico in suo favore: l'assegno è dovuto fino a quando persiste lo stato di bisogno. Per i figli, bisogna osservare come vengono regolati i rapporti tra genitori e figli affermando innanzitutto la permanenza degli obblighi relativi al mantenimento, istruzione, educazione, anche se entrambi o uno solo.dei genitori passano a nuove nozze. Il tribunale dà disposizioni sull'amministrazione dei beni dei figli e sul concorso degli stessi all'godimento dell'usufrutto. L'abitazione della casa familiare è assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli, anche di quelli che convivono oltre la maggiore età, perché non ancora provvisti di proprio reddito, favorendo il coniuge più debole. La convenzione di negoziazione assistita e l'accordo di separazione e divorzio I coniugi possono separarsi o divorziare con una convenzione scritta di negoziazione assistita da uno o più avvocati, che li obbliga a cooperare in buona fede e con lealtà. L'accordo è trasmesso al P.M., il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione della convenzione all'ufficiale dello stato civile. I coniugi possono inoltre concludere davanti al sindaco, secondo condizioni tra

Di esse concordate, con divieto di patti di trasferimento patrimoniale, un accordo di separazione o divorzio.

L'accordo di negoziazione assistita e quello davanti al sindaco tengono luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio, vanno annotati negli atti di nascita e di matrimonio e valgono anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

La filiazione

Lo status di figlio

Tutti i figli, anche adottivi, hanno lo stesso stato giuridico. Con terminologia convenzionale si può parlare di figli legittimi e figli naturali, ma solo come espressione linguistica, a cui non può riconnettersi alcuna diversità disciplinare, tanto è che il codice civile parla sempre e solo di figli.

Il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e quindi ha diritto di crescere in famiglia e di

mantenere rapporti significativi con i parenti. Egli inoltre deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La filiazione all'interno del matrimonio L'art. 231 stabilisce presuntivamente che il marito è padre del figlio che dall'atto di nascita risulta concepito o nato durante il matrimonio, ma la moglie-madre, se del caso, potrebbe anche denunciarlo, come figlio concepito fuori dal matrimonio. La presunzione non opera trascorsi trecento giorni dal provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o dalla sentenza di separazione giudiziale o dal decreto omologazione di quella consensuale. All'oppostociascuno dei coniugi può provare che il figlio nato dopo trecento giorni è stato concepito durante il matrimonio. L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio nato durante il matrimonio può essere esercitata provando che non sussiste il rapporto di filiazione con il presunto padre. La sentenza che accoglie la domanda opera ex tunc e il figlio diviene, a tutti gli effetti di legge, un figlio riconosciuto dalla sola madre, salvo riconoscimento successivo da parte del padre. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, che costituisce quindi il titolo dello stato. In mancanza di atto di nascita lo status può essere provato con il possesso di stato. In ogni caso devono ricorrere i seguenti fatti: a) che il genitore abbia trattato la persona come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa (tractatus); b) che la persona sia stata

costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali e dalla famiglia (fama). Chi, non godendo dello status di figlio, lo voglia acquistare può agire con l'azione di reclamo. L'azione di reclamo è imprescrittibile e spetta al figlio nei confronti dei pretesi genitori. Può accadere che l'azione di reclamo si volta non ad acquistare lo status di figlio, ma piuttosto o a perderlo o a modificarlo sotto il profilo della paternità o della maternità. Tale iniziativa non è ammessa quando lo status di figlio risulta da un atto di nascita e il possesso di stato conforme, tranne nei seguenti casi:

  1. se il matrimonio è dichiarato nullo con mala fede di entrambi i coniugi;
  2. quando la paternità del marito può essere disconosciuta;
  3. quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni;
  4. in caso di contestazione dello stato di figlio;
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A.A. 2021-2022
80 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Semeraro Maria Maddalena.