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CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Contratto atipico, con il quale una parte aliena all'altra un benemobile o immobile o cede un capitale, in cambio dell'assunzione dell'obbligo di provvedere al mantenimento del beneficiario per tutta la durata della sua vita. Mentre nella rendita vitalizia, l'obbligazione dell'alienatario consiste solo in un dare che non varia a seconda dei bisogni del vitaliziato, nel contratto di mantenimento l'alienatario si obbliga a prestare all'alienante assistenza morale e materiale tali da garantirgli la qualità e il tenore di vita goduti al momento dell'alienazione: si tratta di un'obbligazione di facere. Nella rendita vitalizia si tratta di una prestazione periodica, mentre nel contratto di mantenimento la prestazione è continuativa. La prestazione è quindi soggetta al rischio di aggravamento per il naturale incremento con il passare degli anni dei bisogni del beneficiario.

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art.

1882 = "l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere (risarcire) l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana." La definizione allude a due sottotipi di assicurazione: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita.

L'assicurazione è un contratto consensuale. In deroga alla norma generale sulla revocabilità della proposta, la proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per 15 giorni o per 30 giorni (come per l'assicurazione sulla vita) quando occorre una visita medica.

Il contratto prevede la forma scritta ad probationem e l'obbligo dell'assicuratore di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è caratterizzato da

un'intrinseca aleatorietà perché le parti al momento della conclusione del contratto non possono prevedere se l'evento dannoso si verificherà. Non è possibile a priori predeterminare quale delle due parti trarrà un vantaggio economico dall'attuazione del rapporto: se il rischio non si concretizzerà, l'assicurato avrà versato i suoi premi senza ottenere nessun indennizzo da parte dell'assicuratore; nel caso contrario potrà risultare che l'indennizzo percepito dall'assicurato a copertura del danno subito sia di ammontare notevolmente maggiore della somma dei premi versati.

Caratteristiche del rischio assicurativo:

  1. Deve esistere al momento della conclusione del contratto. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto esso è nullo (es. non si può assicurare contro il furto un quadro che prima della stipulazione sia...

1. Il contratto di assicurazione deve avere ad oggetto un rischio futuro e incerto, ad esempio il rischio che un'abitazione venga distrutta in un incendio.

2. Il rischio deve essere stato valutato accuratamente dalle parti al momento della stipulazione. È vietato al contraente fornire informazioni false sul rischio che avrebbero impedito all'assicuratore di dare il suo consenso alla stipulazione o che avrebbero portato a condizioni diverse, ad esempio un premio più alto.

3. Il rischio deve riguardare eventi non causati da dolo o colpa grave dell'assicurato.

4. Il rischio deve persistere, in linea di principio nella stessa misura, durante l'intero periodo di validità del contratto. Dopo la conclusione del contratto, il rischio può:

  • cessare di esistere: in questo caso, il contratto si scioglie automaticamente e l'assicuratore ha diritto al pagamento del premio fino a quando la cessazione del rischio non gli sia comunicata;
  • diminuire: se la diminuzione del rischio non viene comunicata al contraente, non ha effetto sul premio. Se invece viene comunicata all'assicuratore, il contraente ha diritto a una riduzione del premio.
del premio in proporzione al minor rischio. L'aggravamento del rischio si verifica quando il contraente comunica immediatamente all'assicuratore un'aggravamento del rischio che, se fosse esistito al momento della conclusione del contratto, avrebbe impedito all'assicuratore di fornire l'assicurazione o l'avrebbe fornita ad un premio più elevato. Vedi pag. 810. La controparte dell'assicuratore è definita genericamente contraente ed è la parte che è tenuta al pagamento del premio. L'assicurato è invece il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione. Solitamente contraente e assicurato sono lo stesso soggetto, ma le due figure possono anche non coincidere (ad esempio, Rossi, il conduttore, stipula una polizza assicurativa in caso di incendio dell'immobile del locatore Bianchi = Rossi è il contraente, l'assicurato è Bianchi). Il beneficiario è l'aventediritto all'indennizzo dovuto dall'assicurazione nel caso di verificazione dell'evento assicurato. Esso può coincidere con il contraente e/o con l'assicurato ma può essere anche un terzo (es. Rossi stipula una polizza assicurativa sulla propria vita indicando il figlio come beneficiario); in tal caso si parla di contratto a favore di terzo. Assicurazione in nome altrui = gli effetti del contratto si producono nei confronti di colui in nome del quale il contraente ha agito se quest'ultimo era munito di rappresentanza. Assicurazione per conto altrui = vi è dissociazione tra contraente e assicurato: il contraente agisce in nome proprio, ma per conto del soggetto titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione. Assicurazione per conto di chi spetta = il contraente è un soggetto diverso dal titolare dell'interesse, ma quest'ultimo non è determinato al momento della conclusione del contratto (es. gestore di un fondo pensione).

Il parcheggio assicura le vetture dei propri potenziali clienti contro il rischio del furto.

L'assicurazione a favore del terzo implica una dissociazione tra il contraente-assicurato e il beneficiario della prestazione dovuta dall'assicuratore.

L'assicurazione è un contratto di durata che produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno della conclusione fino alle 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato (nell'ultima ipotesi si ha il diritto di recesso).

Il contraente è obbligato a pagare il premio che può consistere in un'unica prestazione avente ad oggetto una somma di denaro o in una pluralità di prestazioni periodiche anche ratealizzabili.

Molto usata nella pratica è la clausola di regolazione del premio assicurativo, nel contratto è indicato un premio minimo fissato in via provvisoria, il quale alla fine del rapporto assicurativo è regolato definitivamente sulla

Scorta dei dati variabili che l'assicurato si obbliga a fornire. La ratio della clausola è di consentire l'adeguamento del premio all'effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto.

L'assicurazione contro i danni = nell'assicurazione contro i danni l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

Il contratto non può avere finalità speculative perciò deve collegarsi alla lesione di un interesse direttamente riferibile all'asfera giuridica dell'interessato (diritti della persona, diritti reali...).

L'interesse deve essere lecito e di natura patrimoniale.

Tale contratto si basa sul principio indennitario = il danno subito dall'assicurato costituisce il limite dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore. Pertanto

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro e non una somma superiore; può però pagare il lucro cessante se si è espressamente obbligato.

Il principio indennitario è all'origine anche della disciplina dell'assicurazione presso diversi assicuratori:

  1. Assicurazione cumulativa = per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori. In caso di sinistro gli assicuratori sono obbligati in solido nei confronti dell'obbligato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che abbia pagato il danno ha diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Coassicurazione = la medesima assicurazione è ripartita tra più assicuratori in quote determinate, quindi ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota anche se è unico il contratto di assicurazione. Non sono quindi obbligati in solido.

Obbligazioni dell'assicurato:

  1. Onere di avviso = l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Se il mancato avviso è dipeso da dolo dell'assicurato quest'ultimo perde il diritto all'indennità. Se invece è dipeso da colpa l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità.
  2. Altro onere di avviso sussiste a carico dell'assicurato nel caso di alienazione della cosa assicurata, che non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione perché si assiste alla successione.

dell'acquirente nel contratto di assicurazione.

2. Obbligo di salvataggio = l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Egli ha diritto al rimborso delle spese fatte per evitare o diminuire il danno.

3. Obbligo di pagare i premi concordati nel contratto

Diritto di surrogazione = l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

L'assicurazione della responsabilità civile verso terzi è una figura speciale di assicurazione contro i danni.

L'assicuratore non indennizza l'assicurato per un danno che ha subito, ma indennizza un terzo per un danno cagionato dall'assicurato, escludendo i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare diretta

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Publisher
A.A. 2012-2013
99 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraPagani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giardina Francesca.