Diritto privato II
Giurisprudenza: Laura Pagani
Le obbligazioni
Il rapporto obbligatorio
L’intero libro 4° del codice civile è dedicato alla disciplina delle obbligazioni art. 1173-2059. Il creditore è titolare di un diritto di credito e il debitore è obbligato a tenere un certo comportamento. Obbligo = situazione di svantaggio di un soggetto, il debitore, tenuto ad assumere un determinato comportamento nei confronti e per il soddisfacimento dell’interesse di un altro soggetto, il creditore.
L’obbligazione per essere tale occorre che il comportamento = prestazione, abbia contenuto patrimoniale cioè risulti suscettibile di valutazione economica. La relazione che lega il creditore con il debitore è una relazione funzionale e necessaria: la situazione di svantaggio, cioè l’obbligo, è posta in funzione del soddisfacimento della contrapposta situazione di vantaggio, cioè il credito, e quale mezzo di tale soddisfacimento.
L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.
Responsabilità patrimoniale del debitore
Art. 2740 “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” = qualora il debitore non assuma il comportamento per il quale si era obbligato, ossia risulti inadempiente, il debito deve gravare sul suo patrimonio, vincolandolo al soddisfacimento dell’interesse del creditore. In altre parole, se l’interesse del creditore non viene soddisfatto attraverso l’esatta prestazione dovuta da parte del debitore (adempimento) è consentita al creditore la possibilità di aggredire il patrimonio del debitore facendo espropriare e vendere coattivamente i beni che lo compongono per conseguire al soddisfacimento del suo interesse.
Responsabilità contrattuale (responsabilità per inadempimento)
Solo nel caso in cui il rapporto rimanga inattuatoper causa imputabile al debitore si instaura un nuovo rapporto obbligatorio che si aggiunge a quello originario (se la prestazione dovuta è ancora possibile) o a questo si sostituisce, che ha ad oggetto il risarcimento del danno sofferto dal creditore. L’inadempimento anche di questa nuova obbligazione conduce alla ultima fase nella quale il creditore può ottenere in via coattiva il soddisfacimento del suo interesse, leso dal comportamento del debitore, attraverso l’esecuzione forzata della vendita dei cespiti che compongono il patrimonio del debitore. Questo NON è un nuovo rapporto obbligatorio bensì un diritto potestativo e una situazione di soggezione.
Obbligazioni naturali
Prestazioni spontaneamente eseguite da un soggetto capace al fine di adempiere a doveri morali o sociali. Il “creditore” non ha azione diretta per ottenere dal “debitore” quanto dovuto, quindi sono incoercibili Art. 2034 = Una volta eseguita infatti la prestazione oggetto dell'obbligazione naturale, il debitore non può ripetere ciò che ha spontaneamente prestato.
Disposizioni preliminari delle obbligazioni
- Art. 1173-1174-1175 = disposizioni preliminari delle obbligazioni
- Art. 1176-1276 = disciplina generale del rapporto obbligatorio
- Art. 1277-1320 = alcune specie di obbligazioni
Prestazione
Art 1174 = “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Si ricava che:
- L’oggetto dell’obbligazione è costituito dalla prestazione
- Tale prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica = il carattere patrimoniale è stretto necessariamente al mezzo con il quale l’interesse si soddisfa, ossia alla prestazione del debitore.
- Tale prestazione deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore = l’interesse che è alla base del diritto del creditore non deve avere di necessità carattere patrimoniale es. assistere ad uno spettacolo teatrale. Anche se la norma tace, l’interesse deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La prestazione = è il contenuto, l’oggetto dell’obbligazione ed è il comportamento ossia una determinata attività che il debitore deve tenere che corrisponde alla pretesa del creditore per soddisfare il suo interesse.
Tipi di prestazioni
- Prestazioni di dare = includono le prestazioni di consegnare che non producono effetti traslativi (es. consegna del bene dal venditore al compratore già divenuto proprietario in forza della manifestazione del consenso) e le prestazioni che consistono nel trasferimento della proprietà o altri diritti cioè che realizzano un effetto traslativo.
- Prestazioni di fare = obbligazioni che hanno ad oggetto il compimento di un’attività diversa dalla consegna: realizzare un’opera, un servizio, custodire, trasportare. Questa categoria si suddivide anche in obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
- Prestazioni di non fare = art. 1222 dette anche negative: il comportamento del debitore consiste in una astensione (es. obbligazione dell’imprenditore di non fare concorrenza).
Distinzioni delle obbligazioni in base all’oggetto
- Obbligazioni di specie = consegna di cose certe e determinate. Il perimento fortuito della species determina l’estinzione dell’obbligazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione e la liberazione del debitore art. 1256.
- Obbligazioni di genere = cose appartenenti ad un genere. In caso di perimento di cose generiche in possesso del debitore vale il principio del “genere non perisce mai”. Al debitore è lasciato un margine di scelta dell’oggetto della prestazione fra cose di qualità non inferiore alla media. Art 1178.
- Obbligazioni pecuniarie = categoria autonoma delle obbligazioni generiche. L’oggetto della prestazione è una somma di denaro. Art 1277.
- Obbligazioni alternative = art. 1285: il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione.
- Obbligazioni facoltative = l’oggetto della prestazione è uno solo ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra già individuata in precedenza con il creditore. Si segue il principio generale dell’art. 1256 = l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue l’obbligazione.
- Obbligazioni divisibili o indivisibili = l’oggetto della prestazione può essere divisibile o indivisibile art 1316. L’indivisibilità dell’oggetto della prestazione può dipendere dalla natura della cosa (es. consegna di un animale vivo) oppure dal modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
- Obbligazioni con prestazione di durata = l’esecuzione della prestazione è destinata a protrarsi nel tempo e può essere:
- Periodica = quando l’esecuzione è ripetuta ad intervalli regolari es. versamento dei canoni mensili di locazione.
- Continuativa = quando non vi siano apprezzabili interruzioni tra i vari momenti della prestazione es. somministrazione dell’energia elettrica.
Le caratteristiche generiche dell’oggetto dell’obbligazione si possono desumere dall’art. 1346 (requisiti dell’oggetto del contratto) = possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità.
I soggetti del rapporto obbligatorio
I soggetti del rapporto obbligatorio sono il creditore e il debitore. Deve trattarsi di soggetti distinti perché quando la qualità di debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona si ha l’estinzione del rapporto obbligatorio per confusione art. 1253. Questi soggetti sono normalmente già determinati ossia individuati nella loro identità. L’obbligazione può avere una configurazione soggettivamente complessa = una delle due “parti” oppure anche tutte e due possono essere composte da una pluralità di soggetti anche se la prestazione resta unica.
Le fonti delle obbligazioni
Art. 1173 = contiene l’elenco delle fonti delle obbligazioni ossia gli atti e fatti da cui esse possono nascere:
- Il contratto art. 1321 = tipico e atipico.
- Fatto illecito art. 2043 = fa nascere l’obbligazione risarcitoria = “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” = per fatto illecito si intende un fatto non giustificato dall’ordinamento che lede un interesse giuridicamente rilevante di un soggetto. Posizione del soggetto tenuto al risarcimento del danno causato da fatto illecito = responsabilità civile o extracontrattuale. Il fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, produce l’obbligo di risarcire il danno quanto l’inadempimento dell’obbligazione. Solo che l’inadempimento dell’obbligazione (responsabilità contrattuale) non è inserita tra le fonti delle obbligazioni perché l’art 1173 si riferisce solo agli obblighi primari e originari e non sostitutivi di altri rimasti inadempiuti.
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico art 1987 le promesse unilaterali -2028 gestione di affari -2033 pagamento dell’indebito -2041 arricchimento senza causa.
Fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito
La gestione di affari altrui
Si ha una gestione di affari altrui quando un soggetto senza esservi obbligato assume scientemente la gestione di uno o più affari di un altro soggetto che non è in grado di provvedervi.
Si parla di gestione di affari altrui quando ci sono i seguenti requisiti:
- Spontaneità dell’ingerenza nella sfera giuridica altrui.
- Inerzia o inammissibile divieto dell’interessato: l’interessato non deve essere in grado di provvedere ai suoi interessi; un suo eventuale divieto renderebbe la gestione illegittima purché la proibizione sia conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
- Utilità iniziale della gestione.
- Consapevolezza nel gestore il quale deve essere capace di contrarre e curare l’interesse altrui.
L’intervento può consistere:
- In un’attività materiale (es. riparazione della cosa altrui con i propri strumenti finanziari).
- Nel compimento di un’attività giuridica (es. conclusione di un contratto di vendita di merce soggetta a deperimento). In questo caso il gestore ha una legittimazione rappresentativa , cioè egli può agire:
- Sia per conto dell’interessato e in nome proprio = gestione non rappresentativa.
- Sia in qualità di rappresentante ossia non soltanto per conto dell’interessato ma anche in nome di quest’ultimo con effetti nella sfera giuridica dell’interessato = gestione rappresentativa.
Obblighi del gestore
- Ha l’obbligo di continuare e a portare a termine la gestione finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da solo art. 2028. In caso di morte dell’interessato il vincolo permane fino al subingresso degli eredi.
- Art. 2030 = il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni in capo al mandatario a titolo gratuito, ma il giudice può moderare l’eventuale risarcimento del danno imputabile all’intervento del gestore, considerandolo responsabile per colpa lieve.
Obblighi dell’interessato
- Art. 2031 = sono a suo carico tutte le spese necessarie o utili assunte dal gestore con gli interessi dal giorno dell’erogazione delle spese.
- Art. 2031 = tenere indenne il gestore da tutte le obbligazioni assunte in nome proprio.
- Art. 2031 = adempiere agli obblighi assunti dal gestore in qualità di rappresentante ossia in nome dell’interessato.
Pagamento dell’indebito
Il pagamento dell’indebito si ha nelle ipotesi in cui un soggetto esegua una prestazione non dovuta ad un altro soggetto. Quando l’adempimento è privo della sua giustificazione giuridica nasce un rapporto obbligatorio che ha la sua fonte nel fatto stesso di aver ricevuto una prestazione che è senza causa. Il pagamento dell’indebito è uno di quei fatti diversi dal contratto e dal fatto illecito dai quali nasce un’obbligazione: è una delle fonti delle obbligazioni dell art. 1173.
Bianchi consegna indebitamente 10.000 euro a Neri: tale fatto rende Neri debitore di Bianchi di 10.000 euro. Se Neri non adempie alla sua obbligazione Bianchi può citarlo in giudizio con un’azione chiamata ripetizione dell’indebito.
Indebito oggettivo
Art. 2033 = è il caso di chi esegue un pagamento di un debito che non esiste né per sé né per altri. Oppure quando il debito esiste ma il debitore paga ad un creditore apparente. Indebito soggettivo art. 2036 = è il caso di chi paga un debito altrui ritenendosi debitore al vero creditore in base ad un errore scusabile.
Le parti dell’obbligazione nascente dal pagamento dell’indebito sono: “chi ha eseguito il pagamento non dovuto” e “chi lo ha ricevuto”.
Obbligazione restitutoria
L’oggetto di tale obbligazione comprende non soltanto ciò che il debitore ha pagato ma anche i frutti e gli interessi (si presuppone che l’oggetto era una cosa determinata o una somma di denaro). La decorrenza dell’obbligo relativo ai frutti e agli interessi dipende dalla condizione di buona o mala fede di chi ha ricevuto l’indebito:
- Dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto l’indebito sapeva di non aver diritto a riceverli = mala fede art. 2036.
- Dal giorno della domanda se chi ha ricevuto l’indebito ignorava di non aver diritto a riceverli = buona fede art. 2036.
Art. 2040 prevede anche un rimborso delle spese e dei miglioramenti.
L’obbligo di restituzione del medesimo oggetto ricevuto in pagamento può diventare impossibile quando si tratti di una cosa determinata che sia andata distrutta o deteriorata: le regole sono diverse ancora una volta in base alla condizione di buona o mala fede di chi ha ricevuto l’indebito:
- In caso di buona fede l’obbligazione si estingue o si riduce nei limiti dell’arricchimento anche se la cosa è perita per fatto proprio di chi doveva restituirla art. 2037.
- In caso di mala fede il perimento anche fortuito della cosa non libera chi la ha ricevuta, infatti, egli è tenuto a corrispondere il valore della cosa.
Può anche accadere che la cosa determinata sia stata trasferita a terzi: art. 2038
- Alienazione in buona fede a titolo oneroso = se chi ha ricevuto l’indebito aliena in buona fede la cosa a titolo oneroso deve restituire il corrispettivo conseguito e se ancora deve riceverlo chi ha pagato l’indebito subentra nel diritto di conseguirlo.
- Alienazione in buona fede a titolo gratuito = se chi ha ricevuto l’indebito in buona fede aliena a titolo gratuito la cosa, l’unico soggetto che può essere obbligato nei confronti di chi ha pagato l’indebito è l’acquirente, ma se e nei limiti dell’arricchimento.
- Alienazione in mala fede a titolo oneroso = se chi ha ricevuto l’indebito in mala fede aliena a titolo oneroso la cosa, egli è obbligato a restituirla in natura ove gli sia possibile o a corrispondere il valore, ma chi ha pagato l’indebito può scegliere se farsi consegnare il corrispettivo se è già stato conseguito dall’alienante o può subentrare nel diritto di pretenderlo se non sia stato ancora conseguito.
- Alienazione in mala fede a titolo gratuito = se chi ha ricevuto l’indebito aliena in mala fede la cosa a titolo gratuito egli è obbligato a restituire la cosa o il suo valore e la sua eventuale insolvenza va a danno dell’acquirente a titolo gratuito: chi ha eseguito il pagamento indebito può rivolgersi in ultima istanza nei limiti dell’arricchimento.
Soluti retentio
Il pagamento non dovuto non è soggetto a restituzione (ripetizione) = soluti retentio nei seguenti casi:
- Adempimento di un’obbligazione naturale art. 2034 (es. Bianchi ha perso una scommessa non proibita, Neri la vince ma non può pretendere da Bianchi la posta, ma ha diritto di non restituirla se Bianchi gliela ha data).
- Prestazione contraria al buon costume art. 2035 (es. una donna immigrata in Italia riceve una somma di denaro per farsi fecondare con il seme del marito di una donna sterile con la promessa di consegnare il figlio alla coppia. All’uomo non è consentito ripetere la somma alla immigrata che ha rifiutato di consegnare il bambino tenendosi i soldi.
- Nel pagamento di un debito altrui (indebito soggettivo) la restituzione è esclusa: quando non vi sia errore oppure vi sia ma non è scusabile o se il creditore convinto di essere stato soddisfatto si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
- Art. 2039 = l’incapace che ha ricevuto l’indebito non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.
Arricchimento senza causa
Art. 2041 = chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare della correttiva diminuzione patrimoniale.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto privato I, Prof. Calderai Valentina, libro consigliato Diritto privato I, Breccia
-
Riassunto esame Diritto Civile II, prof. De Giorgi, libro consigliato Diritto Privato, Breccia
-
Riassunto esame Diritto Privato I, prof. Breccia, libro consigliato Compendio di Diritto Civile
-
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesi…