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Le società

Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio incomune di un'attività produttiva. Se il conferimento ha per oggetto beni, questi si staccano dal patrimonio del socio e sono assoggettati ad un vincolo di destinazione allo scopo sociale.

L'attività economica della società può essere diretta allo scopo di conseguire un utile (lucro oggettivo) per devolverlo ai soci (lucro soggettivo), in tal caso la società si dice "lucrativa". Se invece lo scopo è quello di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, la società si dice "mutualistica" o "cooperativa".

Con il contratto di società le parti si propongono come finalità ultima quella di conseguire personalmente un utile. Questa finalità ha

carattere individuale, ma dipende dallarealizzazione di una finalità immediata, necessariamente comune a tutti i soci, ossia losvolgimento dell'attività produttiva sociale, detto "oggetto sociale"; l'oggetto sociale costituisce elemento essenziale del contratto di società, la sua indeterminatezza odimpossibilità originaria determinano la nullità del contratto, la sua impossibilità sopravvenutadetermina lo scioglimento della società. Fra i diritti patrimoniali vi è quello del socio di partecipare agli utili della società in una misuraproporzionale al valore del suo conferimento, vi è il diritto alla quota di liquidazione, cioè allaquota residua dei beni della società liquidata, al netto delle passività. Circa i diritti di amministrazione, ciascun socio ha diritto di intervento e di voto nelleassemblee, ed a ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua quota.dipartecipazione agli utili. Vi è inoltre il diritto di impugnare le deliberazioni invalide. Riguardo ai diritti di controllo, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociale, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere rendiconti. Le società si classificano in: - Società di persone -> vi appartengono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Sono caratterizzate da una maggiore rilevanza delle persone dei singoli soci e da una correlativa minore unificazione del gruppo. Sono amministrate direttamente dai soci. Almeno una parte dei soci risponde personalmente dei debiti sociali. - Società di capitali. La società semplice ha l'autonomia patrimoniale meno spiccata ed il patrimonio è esposto a più facile disgregazione per eventi estranei allo

svolgimento dell'attività sociale. Essa non è soggetta a registrazioni e la sua costituzione non richiede forme specifiche.

Società in nome collettivo e società in accomandita semplice sono i tipi di società di persone che possono esercitare attività commerciali. Ne vanno pubblicati l'atto costitutivo, le sue modificazioni e la nomina dei liquidatori.

La società in accomandita è caratterizzata dalla presenza di 2 categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, e gli accomandanti, i quali non rispondono dei debiti sociali e così rischiano solamente la quota conferita. L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari e solo i nomi di essi possono venire compresi nella ragione sociale.

Nelle società per azioni, dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Esse si costituiscono

Per atto pubblico, si tratterà di un contratto se la società è costituita da una pluralità di soci. L'atto costitutivo determina la denominazione, la sede della società, il tipo di attività che essa svolgerà, l'ammontare del capitale conferito ed il sistema di amministrazione adottato. Con l'atto costitutivo viene approvato anche lo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della società. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 50000€. Accanto alla costituzione simultanea, il codice prevede una costituzione progressiva, mediante pubblica sottoscrizione. L'atto costitutivo è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese il quale, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro; con l'iscrizione essa acquista la personalità giuridica. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

L'azione ha valore nominale corrispondente alla quota di capitale che essa rappresenta. Il valore effettivo delle azioni, invece, dipende dal valore del patrimonio sociale, dalle prospettive di reddito e dall'eventuale azione quotata in borsa, anche da momenti speculativi e dalla liquidità del mercato. Le azioni ordinarie conferiscono ai loro possessori tutti i diritti di partecipazione sociale.

La legge consente di strutturare l'organizzazione della società secondo tre modelli:

  1. Il modello ordinario -> l'assemblea degli azionisti nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci, ne determina il compenso e delibera sulla loro responsabilità, approva il bilancio, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenze, sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori. Con le presenze e le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria, essa delibera sulle eventuali modificazioni
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dello statuto e sullo scioglimento e laliquidazione della società. L'amministrazione della società è affidata ad unamministratore unico, oppure al consiglio d'amministrazione. Vi è anche il collegiosindacale, con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sulrispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concretofunzionamento. I sindaci sono nominati nell'atto costitutivo per la prima volta, poi inassemblea, e restano in carica per tre anni e non possono essere revocati se nonper giusta causa.

2. Il sistema dualistico -> prevede, accanto all'assemblea, la presenza di un consiglio digestione e di un consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta, in viaesclusiva, la gestione dell'impresa. Il consiglio di sorveglianza, oltre ai compiti divigilanza, nomina e revoca i

componenti del consiglio di gestione, delibera sulla loro retribuzione, approva il bilancio e può proporre l'azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione. L'assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, determina il compenso ad essi spettante e delibera sulla loro responsabilità, decide in che misura debbano essere distribuiti gli utili risultanti dal bilancio e delibera sulle modificazioni di struttura della società.

3. Il sistema monistico -> amministrazione e controllo sono svolti da un unico organo, il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea degli azionisti, con gli stessi compiti che ha nel sistema ordinario.

Il controllo contabile è caratterizzato da un revisore contabile esterno o da una società di revisione. Tuttavia, nelle società costituite secondo il modello ordinario, che non siano quotate in borsa, non esercitino attività bancaria od assicurativa e non siano tenute

Alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può disporre che questo controllo sia esercitato dal collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al termine di ogni esercizio sociale gli amministratori devono redigere il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, illustrati da una nota integrativa. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti che ne costituiscono l'oggetto.

Una società si può trasformare in un'altra di tipo diverso se deciso con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. In ogni caso, al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

La fusione di più società in una sola può avvenire per incorporazione o per unione; la società incorporante succede in tutti i rapporti.

La fusione di una società può avvenire in due modi:

  1. Mediante la suddivisione dell'intero suo patrimonio fra più società preesistenti o di nuova costituzione. In tal caso la società che procede alla scissione si estingue.
  2. La società che procede alla scissione può scorporare una parte del proprio patrimonio trasferendolo ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione. In tal caso essa continua ad esistere insieme con le società cessionarie.

L'estinzione della società è il risultato di una successione di fatti giuridici.

Occorre che si verifichi una causa di scioglimento, segue il procedimento di liquidazione e, se si tratta di una società registrata, occorre la cancellazione dal registro delle imprese. Cause dello scioglimento sono il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale e la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, protratta per oltre 6 mesi. Al verificarsi della causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione, da questo momento il suo scopo è quello di pagare preliminarmente i debiti e quindi ripartire il residuo attivo fra i soci. Estinto il passivo sociale e restituiti ai titolari i beni di proprietà altrui, i liquidatori provvedono a redigere e sottoscrivere un bilancio finale di liquidazione ed un piano di riparto dell'attivo residuo fra i soci. AZIENDA E CONCORRENZA L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa: terreni, edifici, macchine, ecc.scorte di materie prime, semilavorati, schedari, disegni ecc. L'azienda può essere ceduta tramite trasferimento come un tutto unitario. Se, invece
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Publisher
A.A. 2022-2023
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena0201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Chrisitian.