Il diritto privato in generale
Sezione I. Concetto del diritto e partizioni fondamentali
1. Il concetto del diritto. Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto è un principio di coesione senza il quale la società si dissolverebbe nell’anarchia. Funzione del diritto è quella di stabilire le regole dell’azione dell’uomo nei rapporti sociali con gli altri uomini. Del diritto infatti si può parlare in senso oggettivo e in senso soggettivo.
Il diritto oggettivo è la regola, e sarà quindi ordinamento giuridico l’insieme delle norme giuridiche. I diritti soggettivi sono poteri attribuiti ai soggetti di agire per i soddisfacimento dei propri interessi. I diritti soggettivi a loro volta si distinguono in diritti di proprietà e diritti di credito.
2. Gli ordinamenti giuridici. Il diritto dello Stato e il diritto dell’Unione europea. Alterità, statualità e obbligatorietà del diritto.
L’ordinamento statale è il più importante ordinamento giuridico, ma accanto all’ordinamento statale c’è l’ordinamento internazionale, l’ordinamento dell’Unione Europea, gli ordinamenti dei singoli stati esteri e, all’interno dell’ordinamento statale, gli ordinamenti regionali e degli altri enti territoriali minori. Gli ordinamenti degli altri Stati possono imporsi all’interno dell’ordinamento statale solo attraverso un riconoscimento esplicito del nostro Stato: allo Stato spetta infatti una posizione di preminenza rispetto alla comunità statale perché si riferisce a interessi generali e ha forza coercitiva, cioè può imporre con la forza il rispetto delle proprie regole.
Il diritto dell’Unione Europea
Il diritto dell’Unione Europea nasce dai Trattati istitutivi delle Comunità. L’Italia si è inserita da subito nella creazione delle Comunità europee: la CEE, Comunità economica europea, la CECA, Comunità europea del carbone e dell’acciaio, l’EURATOM, Comunità per l’impegno a scopi di pace dell’energia atomica. Le basi per una vera e propria Unione Europea si sono poste con il Trattato di Maastricht: le intese di questo accordo rappresentano una tappa fondamentale per il passaggio da una comunità con interessi economici a una comunità con unificazione economica e monetaria, di tipo federale, che miri a raggiungere un’unione fra popoli e Stati. Si parlerà quindi di un diritto privato europeo e di leggi comunitarie che il parlamento nazionale emana periodicamente con la delegazione del Governo a emanare decreti legislativi, facendo diventare la normativa europea vero e proprio diritto interno.
Alterità, statualità e obbligatorietà del diritto
Gli elementi che compongono il comando giuridico sono l’alterità, la statualità e l’obbligatorietà.
L’alterità del diritto è la regolamentazione delle azioni degli uomini che hanno rilevanza nei rapporti sociali.
La statualità del diritto sta a indicare il fatto che lo Stato crea o riconosce norme obbligatorie, generali, astratte, uguali per tutti, che devono essere rispettate e le sue parole sono dei comandi. Lo Stato può riconoscere i precetti provenienti da altre fonti (ad esempio dalle regole comunitarie).
L’obbligatorietà del diritto implica il fatto che le norme dell’ordinamento devono essere rispettate anche mediante l’uso della forza. Le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico come conseguenza delle violazioni sono varie e diverse, e tendono a rispettare una proporzione con la gravità della trasgressione.
Nel sistema normativo, i precetti sono raggruppati in insiemi di disposizioni che hanno per oggetto la disciplina dello stesso rapporto, cioè sono diversi istituti giuridici. L’istituto giuridico è come una veste fatta di norme, come un modello predisposto per determinate situazioni sociali: ad esempio istituto giuridico sarà il matrimonio, la proprietà, la compravendita ecc. I diversi istituti giuridici che hanno affinità di materia o di struttura vengono a costituire le diverse parti del diritto (diritto di famiglia, diritto di garanzia ecc.).
3. Distinzioni fondamentali
Il diritto pubblico regola l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e i loro rapporti reciproci, e regola anche le relazioni tra Stato ed enti pubblici e tra Stato e cittadini.
Il diritto privato disciplina le relazioni reciproche dei soggetti fissando limiti agli interessi dei singoli.
4. Il diritto naturale e il diritto positivo. Le dichiarazioni dei “Diritti dell’uomo”
Ogni ordinamento giuridico deve adeguarsi a dei criteri superiori di giustizia, seguendo fondamenti che si considerano evidenti e validi in ogni società: questi criteri superiori di giustizia saranno detti diritto naturale, e nasce dai rapporti di coesistenza, pur non essendo stati decisi da un legislatore. Il singolo invece, nell’applicazione del diritto, deve seguire il diritto positivo, che soddisfa l’esigenza di certezza e assicura uguaglianza, garantendo al singolo la realizzazione del proprio diritto.
Sezione II. Le fonti del diritto oggettivo interno
5. La Costituzione e le fonti del diritto
Le fonti possono essere fonti di cognizione e fonti di produzione.
Le fonti di cognizione sono i testi che contengono le norme giuridiche, e sono strumenti mediante i quali si rendono conoscibili le diverse disposizioni.
Le fonti di produzione sono espressione dinamica per l’ordinamento, cioè comprendono ogni atto o fatto che può produrre norme. Quando si vuole mettere in risalto il motivo per cui una norma è stata creata, si parlerà di fonti materiali; quando si vogliono indicare i procedimenti che l’atto deve percorrere per essere giuridico, si parlerà di fonte formale. Sono quattro le fonti formali previste: la Costituzione, le leggi, i regolamenti, gli usi.
La Costituzione regola le strutture fondamentali della vita nazionale. Nella parte prima o Principi fondamentali essa contiene affermazioni di principio, nella parte seconda viene strutturato l’Ordinamento della Repubblica. Per risolvere conflitti tra norme poste sullo stesso piano, si utilizzeranno criteri gerarchici, criteri cronologici e criteri di competenza.
6. Le leggi, i testi unici e i codici
La legge è la fonte di produzione principale del nostro ordinamento. Il comando che essa contiene (la norma) proviene dalla volontà del legislatore ed è formulata in una serie di parole che formano la disposizione. Il nostro ordinamento riconosce potestà legislativa alle Regioni e alle Province autonome. L’atto legislativo contiene norme generali e astratte.
7. I regolamenti
I regolamenti sono fonti adottate dagli organi del potere esecutivo o da altre autorità nei limiti della loro potestà normativa. I regolamenti generalmente non attribuiscono diritti o obblighi o facoltà, ma ne regolano l’esercizio.
8. Gli usi: concetto, elementi costitutivi e specie
L’uso è una regola di condotta osservata da membri di una società con la convinzione di obbedire a un imperativo giuridico. Per avere un uso, è necessario la costanza dell’uso, la generalità dell’uso, una congrua durata (occorre longum tempus) e la convinzione di osservare un precetto giuridico (opinio iuris ac necessitatis). L’uso è efficace solo praeter legem, quando cioè manchi una legge che disciplini una certa materia, e non è ammesso l’uso contra legem.
9. La giurisprudenza, la dottrina, l’equità
Oltre alle classiche fonti, ci sono alcune fonti dette indirette, e sono la giurisprudenza, cioè il complesso delle decisioni giudiziali, la dottrina, cioè i risultati dello studio scientifico del diritto, e l’equità.
Sezione IV. L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
La legge nello spazio
Il principio generale è quello della territorialità della legge. I criteri del nostro diritto per l’applicazione di diverse legislazioni si distinguono in norme di applicazione, che stabiliscono quando e come applicare il diritto italiano, e norme di rinvio, che stabiliscono in quali casi applicare il diritto straniero. Se nel rinvio a una norma straniera dovessero farsi valere leggi contrarie ai principi fondamentali, la legge straniera non troverà applicazione.
La successione delle leggi nel tempo
La legge può avere una fine: può infatti essere abrogata per espressa volontà del legislatore o per referendum popolare; può essere abrogata tacitamente: per incompatibilità con nuove norme, o perché la legge più recente regola l’intera materia già disciplinata dalla legge anteriore; oppure si esaurisce per cause intrinseche, quando le leggi sono stabilite per un certo tempo o per un certo compito; per illegittimità costituzionale. Le leggi seguono il principio della irretroattività, cioè non possono agire nel passato. A questo principio fanno eccezione le norme retroattive, come le leggi penali che stabiliscono pene più leggere o non riconoscono più come reati alcune azioni; le leggi interpretative; leggi di ordine pubblico che tutelano gli interessi statali; leggi che aboliscono determinati istituti giuridici (come il sistema feudale o la schiavitù).
Sezione V. Le norme giuridiche e la loro classificazione
Secondo il contenuto della norma, una distinzione è quella tra norme precettive, proibitive e permissive. Ci saranno poi norme cogenti e norme relative. Le norme cogenti si applicano in ogni caso, le norme relative sono derogabili dalle parti, e a loro volta si distinguono in norme dispositive, che regolano un rapporto ma poi prevedono che la volontà delle parti possa disciplinarlo in maniera diversa, e norme suppletive, che disciplinano rapporto in mancanza di volontà delle parti.
La sanzione delle norme
L’obbligatorietà del diritto trova la sua manifestazione concreta nelle sanzioni. Esecuzione e pena sono sanzioni estreme; risarcimento e riparazione sono sanzioni intermedie. Dal punto di vista della sanzione, le norme possono essere norme primarie e norme secondarie. Le norme primarie pongono una regola, le norme secondarie stabiliscono la sanzione per l’infrazione di quella regola. Possono anche esserci norme perfette e norme imperfette: le norme perfette prevedono una sanzione, le norme imperfette prevedono doveri non sanzionati.
Estensione dell’efficacia delle norme giuridiche
Per quel che riguarda l’estensione dell’efficacia delle norme giuridiche, possiamo distinguere tra diritto comune e diritto speciale. Il diritto comune contiene norme generali, mentre il diritto speciale contiene norme emanate per particolari esigenze e si riferisce a determinate categorie, circostanze e materie. Le norme di diritto speciale prevalgono sulle norme di diritto comune. Un’altra distinzione è quella tra diritto normale e diritto eccezionale. Il diritto eccezionale è quello che si allontana dai principi del diritto.
Sezione VI. Applicazione, interpretazione e integrazione delle norme giuridiche
L’applicazione del diritto
La concretizzazione del diritto si ha tramite il giudizio: è attraverso il giudizio che la previsione astratta della norma diventa il comando concreto della sentenza. Il giudice deve prima di tutto interpretare, e quindi applicare la norma che si mostri adatta alla fattispecie e idonea a regolare il caso. Nel caso di contrasto tra due norme, bisogna seguire il principio di specialità, applicando la norma che meglio si adatta alla fattispecie.
L’interpretazione delle norme e i suoi autori: interpretazione dottrinale, giudiziale, autentica
La prima esigenza è quella dell’interpretazione, che si distingue in dottrinale, giudiziale e autentica. L’interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi del diritto per ragioni scientifiche, l’interpretazione giudiziale è quella fatta da un giudice, l’interpretazione legislativa è quella fatta dal legislatore e sarà considerata vero e proprio comando.
Modi di interpretazione: interpretazione letterale e logica
I metodi di interpretazione della norma possono distinguersi in interpretazione letterale e interpretazione logica. L’interpretazione letterale ricerca il significato proprio delle parole e la loro connessione, l’interpretazione logica stabilisce il vero contenuto di una norma. C’è poi il criterio sistematico, per cui una norma, che in sé presa avrebbe un significato, ne può acquistare un altro se posta in relazione con le altre norme vigenti.
Risultato dell’interpretazione di una norma: interpretazione dichiarativa, estensiva, restrittiva
Si ha un’interpretazione dichiarativa quando l’interpretazione letterale coincide con l’interpretazione logica. Si ha un’interpretazione estensiva quando il significato della norma viene esteso dall’interpretazione logica oltre il senso che si potrebbe ricavare da una semplice lettura del testo. Si ha un’interpretazione restrittiva quando l’interpretazione logica restringe il significato proprio dell’espressione usata dalla legge.
L’integrazione del comando legale. L’analogia e i principii generali
Il giudice molto spesso deve colmare lacune nel sistema normativo. Il ricorso all’analogia è espressione del principio di uguaglianza di trattamento, per cui casi simili devono essere regolati da norme simili (analogia legis). I presupposti per l’applicazione dell’analogia sono: il caso deve essere assolutamente non previsto, deve esistere un elemento di identità tra il caso previsto e il caso non previsto, l’identità fra i due casi deve riguardare l’elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto e che ne costituisce la ratio. Il procedimento analogico non è permesso alle norme penali ed eccezionali.
Il procedimento analogico perviene a individuare principi sempre più vasti che possono collegare casi o materie apparentemente lontani. In questo procedimento, si arriva così alla formulazione di principi generali (analogia iuris) che non sono scritti, ma sono impliciti come presupposti del diritto positivo.
Le clausole generali
Se non ci si imbatte in una lacuna dell’ordinamento, ma in principi elastici il cui contenuto non è definito, si fa riferimento a “clausole generali”, che non danno un significato univoco, ma affidano all’interprete il compito di determinare il contenuto.
Sezione VII. Il diritto soggettivo e i doveri giuridici
Il soggetto di diritto
Il soggetto di diritto indica il centro di riferimento delle situazioni giuridiche. Soggetto di diritto è la persona umana, in quanto destinataria e fine ultimo di tutto il sistema giuridico.
Diritto soggettivo e interessi legittimi
Si parla di diritto soggettivo ogniqualvolta l’ordinamento giuridico crea una posizione di vantaggio per un soggetto in modo da garantirgli l’attuazione di un proprio interesse. Il diritto soggettivo è stato costruito sulla base del diritto di proprietà. Il diritto soggettivo contiene anche le facoltà, che sono manifestazioni del diritto stesso. Il secondo modello preso in considerazione è quello del diritto di credito, che consente al soggetto di esigere l’adempimento di una prestazione da parte del debitore. i diritti di proprietà valgono erga omnes, mentre i diritti di credito sono diritti soggettivi relativi, avendo riguardo alla limitata cerchia di soggetti verso cui questi diritti possono essere fatti valere. Il concetto di diritto soggettivo si è esteso anche a diritti extrapatrimoniali, in particolare ai diritti della personalità.
Dal diritto soggettivo va distinta l’aspettativa di diritto, cioè quella situazione che è in corso di formazione per eventualmente diventare diritto vero e proprio.
Interessi legittimi
Gli interessi legittimi sono interessi dei privati che non assurgono alla qualifica di diritti soggettivi, ma possono ottenere una qualche forma di protezione. L’interesse legittimo, a differenza del diritto soggettivo, non è tutelato in modo diretto, bensì indirettamente, in quanto venga a coincidere con l’interesse al corretto funzionamento degli organi della Pubblica amministrazione.
Interessi diffusi
Vengono tutelati anche gli interessi diffusi, e si indica la protezione che l’ordinamento riconosce, nel campo pubblicistico e privatistico, a interessi che sono della comunità nel suo complesso.
Le potestà giuridiche e i diritti potestativi
La facoltà di agire è caratteristica non solo del diritto soggettivo, ma anche della potestà, attribuita al singolo non solo per il soddisfacimento di interessi direttamente suoi. Accanto alle potestà, l’ordinamento ha creato i diritti potestativi, che consistono in espressioni unilaterali di volontà che tutelano l’interesse del singolo mediante il potere di creare, modificare o estinguere una situazione. Essi non attribuiscono al titolare un’immediata signoria sulla cosa, né una posizione di pretesa rispetto a singoli obbligati: chi deve subire le conseguenze della dichiarazione dell’altrui volontà non può fare nulla, perché la realizzazione dell’interesse si attua indipendentemente da chi deve subirne gli effetti.
Diritto, obbligo e soggezione. Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione di vita riconosciuta dall’ordinamento giuridico con l’attribuzione di un diritto a un soggetto, cui corrisponde la subordinazione di uno o più altri soggetti.
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