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L'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'assemblea tutte le decisioni concernenti la vita, la disciplina e l'attività dell'associazione. L'assemblea decide secondo il principio maggioritario, e la delibera viene considerata vincolante anche per i dissidenti, in quanto espressione della volontà dell'ente.

Il rapporto associativo. Esclusione e recesso degli associati.

L'atto costitutivo deve contenere le condizioni per poter essere ammessi nel gruppo. Spesso lo statuto contiene clausole che prevedono sanzioni a carico dell'associato se ne contravvenga le norme. La sanzione massima, cioè l'esclusione, può essere deliberata dall'assemblea solo per motivi gravi. Al potere di esclusione corrisponde la facoltà di recedere.

Sezione VII. Le associazioni non riconosciute

Premesse. Differenze fra associazioni non riconosciute e riconosciute. Tutti gli enti, riconosciuti e non riconosciuti,

sono dotati di capacità di agire e giuridica, sono titolari di diritti personalissimi e patrimoniali, possono acquistare e alienare beni senza alcun controllo. I punti essenziali in cui c'è una differenza sono la registrazione e l'autonomia patrimoniale, perché gli amministratori delle associazioni riconosciute sono esenti da personale responsabilità connessa con le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente. Gli enti riconosciuti avranno autonomia patrimoniale perfetta, gli enti non riconosciuti avranno autonomia patrimoniale imperfetta. L'atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta è un contratto, però per esso, a differenza dell'atto costitutivo per gli enti riconosciuti che è sempre scritto, non è prevista alcuna forma particolare: può quindi risultare tacitamente dall'attività del gruppo organizzato. Elementi essenziali.

Dell'atto costitutivo sono lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno.

Del fondo comune è titolare l'associazione non riconosciuta. Sul fondo possono soddisfare le proprie ragioni i creditori dell'associazione. Anche il fondo comune, così come il patrimonio, è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati con questi contributi e da ogni altro bene pervenuto all'associazione a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati.

La rappresentanza. La responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.

La disciplina dell'organizzazione interna è rimessa all'autonomia degli associati, espressa nello statuto. La legittimazione processuale spetta a chi riveste la carica di presidente. Per l'associazione non riconosciuta, è prevista la responsabilità non solo del fondo comune, ma anche la

responsabilità penale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima. Tale responsabilità è una delle differenze più rilevanti tra i due tipi di associazione, e si giustifica con la mancanza di qualsiasi tipo di controllo sul patrimonio come garanzia per i creditori. Estinzione e devoluzione dei beni Valgono per le associazioni non riconosciute le medesime ragioni di scioglimento previste per gli enti dotati di personalità. Come per l'associazione riconosciuta, dopo lo scioglimento si passerà alla liquidazione. La devoluzione dei beni residuati dalla liquidazione va effettuata in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto, o, se questi non dispongano, secondo quanto eventualmente deliberato dagli associati. Per le associazioni non riconosciute il codice civile riconosce implicitamente il diritto dei membri superstiti a chiedere la divisione del fondo comune dopo l'estinzione.dell'ente. Esaurita la fase della devoluzione, l'associazione si estingue senza alcuna particolare formalità. Sezione VIII. Le fondazioni Nozione La fondazione è una stabile organizzazione costituita per destinare un patrimonio al perseguimento di uno scopo. Anche nella fondazione si distinguono due elementi costitutivi: quello materiale (il substrato, costituito dal patrimonio vincolato allo scopo) e quello formale (il riconoscimento). La fondazione è dotata di capacità giuridica generale e ha capacità di agire, che attua per mezzo degli organi. Il codice non disciplina una forma di fondazione non riconosciuta, e quindi in questo caso la personalità giuridica è indispensabile per l'esistenza stessa dell'ente. Il negozio di fondazione. Lo statuto. La fondazione si costituisce con un atto di privata autonomia mediante il quale il fondatore manifesta la volontà di dar vita a un ente.che dovrà provvedere alla realizzazione di uno scopo da lui determinato, destinando i mezzi patrimoniali necessari. Il fondatore si spoglia in modo definitivo della disponibilità dei beni che ha destinato allo scopo e non concorre alla loro amministrazione. Il negozio di fondazione deve contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Gli scopi della fondazione Per la fondazione, non è sufficiente l'assenza di distribuzione degli utili a identificare le finalità perseguibili, ma l'istituto dovrà perseguire fini caritatevoli, assistenziali, culturali, e cioè di interesse generale. L'amministrazione della fondazione L'unico organo previsto dal codice civile per la fondazione è il consiglio di amministrazione. La composizione e la nomina dei suoi membri sono generalmente determinate.

Nell'atto di fondazione, che deve anche stabilire i poteri e le funzioni del consiglio di amministrazione, e contenere l'indicazione di chi ha la rappresentanza dell'ente. L'organo amministrativo può essere composto da una sola persona, ma è più comune il consiglio di amministrazione.

I poteri dell'autorità governativa. L'estinzione delle fondazioni

Le fondazioni si estinguono per le stesse motivazioni per cui si estinguono le associazioni, ma altre cause possono essere lo scadere del termine di durata e la dichiarazione di nullità dell'atto di fondazione. Non è consentito inserire nello statuto una clausola secondo la quale, in caso di estinzione, i beni residui tornino al fondatore o siano devoluti ai suoi eredi, perché una disposizione di questo tipo sarebbe incompatibile con la rilevanza sociale tipica delle fondazioni. L'autonomia concessa al fondatore è circoscritta alla

possibilità di indicare persone giuridiche che perseguano fini analoghi, cui beni residui andranno devoluti. In mancanza, provvederà l'autorità governativa. Sezione IX. I comitati Nozione I comitati sono organizzazioni volontarie di persone che intendono promuovere il perseguimento di scopi collettivi ed esterni ai promotori utilizzando mezzi finanziari raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni, come ad esempio comitati di soccorso o di beneficenza, comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili. Il comitato ha una duplice natura: di associazione nella costituzione del patrimonio, di fondazione nella fase seguente. Il comitato si differenzia dall'associazione per l'altruità dello scopo, mentre l'associazione può essere rivolta anche al soddisfacimento di un interesse dei suoi componenti. Un'altra caratteristica è la struttura chiusa del contratto di comitato e ilreperimento dimezzi finanziari mediante pubbliche sottoscrizioni. Anche la durata temporanea è considerata caratteristica frequente del comitato. L'ente si costituisce con un accordo plurilaterale: il contratto di comitato è stipulato da un gruppo di persone chiamate "promotori", e per la sua conclusione non è richiesta alcuna forma particolare. La soggettività del comitato. L'eventuale acquisto della personalità giuridica. I comitati non sono persone giuridiche, ma sono figure giuridiche soggettive titolari di diritti non patrimoniali e patrimoniali. Il comitato dispone di una dotazione costituita dai fondi raccolti e dall'eventuale fondo comune conferito dai membri. I comitati possono ottenere la personalità giuridica, e in questo caso il comitato assume la veste di associazione riconosciuta o di fondazione, diversa dalle comuni fondazioni per il modo in cui si è formato il patrimonio. L'estinzione. Le cause di.

estinzione del comitato sono l'insufficienza dei fondi raccolti, l'impossibilità dello scopo o la sua realizzazione, eventi già previsti come cause di estinzione dell'ente. Anche in questo caso ci possono essere altre motivazioni, come il venir meno di tutti i membri, l'invalidità dell'atto costitutivo e qualsiasi altra ragione prevista nell'atto costitutivo. L'estinzione del comitato porta alla fase di liquidazione, come negli altri tipi di ente. In caso di residuo di fondi raccolti, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, a meno che l'atto costitutivo non abbia disposto diversamente: l'intervento dell'autorità governativa è giustificato dal fatto che il patrimonio è costituito con i contributi offerti da terzi per il perseguimento di uno scopo ritenuto socialmente utile.

Le garanzie dell'obbligazione

Sezione I. La tutela del credito e le garanzie

dell'obbligazione

La realizzazione dei diritti del creditore

Nel sistema seguito dal Codice, l'ultimo libro è dedicato alla tutela dei diritti, e vengono trattati sia i mezzi destinati in generale alla realizzazione dei diritti, sia la tutela del creditore, di fondamentale importanza nel nostro ordinamento.

La responsabilità patrimoniale e le garanzie

In seguito all'inadempimento del debitore, si prende in considerazione la responsabilità, cioè la soggezione del debitore alla sanzione.

Il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quando non sia possibile trovare il mezzo per la soddisfazione diretta dell'interesse del creditore (esecuzione in forma specifica), si fa ricorso al principio fondamentale dell'economia moderna, per cui il denaro è la misura di tutte le situazioni patrimoniali; l'obbligazione originaria si converte in un obbligo di risarcimento che ha

perpresupposto una liquidazione: ogni debit
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Publisher
A.A. 2021-2022
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Donato Valerio.