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L’ ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA

Nei contratti aleatori (collegato ad un evento/elemento incerto) non si può parlare di

eccessiva onerosità sopravvenuta in senso tecnico.

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa

dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte

danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione

non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata

aveva al tempo del contratto se la prestazione diviene eccessivamente onerosa per il

verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili la parte che deve tale prestazione può

domandare la risoluzione del contratto, la parte contro la quale è domandata la risoluzione può

evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. (es una guerra che porta

inflazione)

LA COMPRAVENDITA

L’art 1470 definisce la compravendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento

della proprieta di una cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo che è elemento

essenziale e consiste in denaro.

Ha i seguenti tratti essenziali: è un contratto tipico, consensuale, a forma libera (salvo eccezioni

legge), a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso.

Secondo il principio del consenso traslativo per perfezionare tale contratto basta il consenso delle

parti. (in alcune regioni vige il sistema tavolare in cui il diritto non si trasferisce consensualmente (a

seguito del solo accordo) ma con la sua iscrizione (intavolazione)). L’oggetto della vendita può

essere:

- diritto di proprieta di beni mobili/immobili

- altri diritti reali (es usufrutto)

- diritti di credito (cessione credito a titolo oneroso)

- beni materiali e immateriali (es diritto di utilizzazione opera d’ingegno)

- pertinenze, universalita di mobili, aziende..

VENDITA AD EFFETTI REALI E VENDITA AD EFFETTI OBBLIGATORI

Il contratto di compravendita è un contratto consensuale, normalmente ad effetti reali ma a volte ad

effetti obbligatori perche il consenso non è sufficiente a realizzare il trasferimento della cosa ma è

necessaria un ulteriore attivita alienante o il verificarsi di un evento (vendita alternativa, di cosa

futura, di cosa altrui..).

Per efficacia si intende l’idoneita del negozio a produrre gli effetti voluti dalle parti.

Per perfezionamento si intende la presenza dei requisiti di struttura minimi.

Con riguardo al momento della perfezione si distinguono:

- i negozi consensuali

- i negozi reali

Con riguardo al momento degli effetti:

- i negozi ad effetti reali

- i negozi ad effetti obbligatori

La compravendita ad effetti obbligatori si verifica con:

- la vendita alternativa: ricorre quando sono venduti due o piu beni e il trasferimento di attua al

momento della scelta

- la vendita di cosa futura: è necessario che la cosa venga ad esistere ed è nulla se non accade

- vendita di cose generiche: la proprieta si trasmette con l’individuazione delle cose mediante peso

o misura

- vendita di cose altrui: il venditore ha l’obbligo di acquistare la proprieta della cosa e l’acquirente

ne diviene a sua volta proprietario automaticamente senza bisogno di ulteriore manifestazione di

volonta; se di dichiara espressamente l’altruita (ovvero che è dell’altra persona) in caso di

inadempimento del venditore si può chiedere la risoluzione e il risarcimento; se invece l’acquirente

in buona fede ignora l’altruita del bene ed il venditore nel frattempo non gliene ha fatto acquisire la

proprieta può chiedere risoluzione del contratto e risarcimento del danno

JACOPO G.

JACOPO G.

GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE

Secondo l’art 1476 le principali obbligazioni al cui adempimento è tenuto il venditore sono:

- la consegna della cosa al compratore

- il trasferimento della proprieta della cosa o il diritto

- garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, il venditore è tenuto a garantire

che la cosa sia immune sia dai vizi che la rendano inidonea all’uso sia da quelli che ne

diminuiscono il valore

Per evizione si intende la perdita totale o parziale di un diritto a causa di un preesistente diritto di

terzo. Il compratore che viene convenuto in giudizio da terzo che vanti diritti sul bene può chiamare

in causa il venditore che è tenuto a fornire prove che l’azione intentata da terzo è infondata.

Se il compratore subisce evizione ha diritto a risarcimento, restituzione del prezzo e rimborso delle

spese della vendita; se l’evizione è parziale ha diritto alla risoluzione del contratto se avrebbe

acquistato senza la parte per la quale ha subito evizione altrimenti può ottenere la riduzione del

prezzi, salva l’azione per il risarcimento dei danni.

La garanzia per i vizi (i vizi di una cosa sono imperfezioni e alterazioni del bene dovuta alla sua

produzione/conservazione): il compratore che intende far valere il vizio ha a disposizione due

rimedi: risoluzione del contratto o riduzione del prezzo salvo il diritto al risarcimento del danno; il

compratore decade se non denunzia i vizi entro 8 gg dalla scoperta e non agisce entro l’anno.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e luogo fissati dal contratto, in

mancanza di essi al momento e nel luogo della consegna se non pattuito diversamente.

FIGURE PARTICOLARI DI VENDITA MOBILIARE

A norma del codice, salvo patti o usi diversi, nella vendita di cose mobili, di cui i contraenti

non conoscono il luogo in cui si trova al tempo della vendita, la consegna della cosa deve

avvenire al domicilio del venditore o presso la sede dell’impresa.

Vendita con garanzia di buon funzionamento che costitusce la regola in caso di vendita di

macchinari.

Vendita con riserva di gradimento, il contratto si perfeziona solo quando il compratore comunica al

venditore che la cosa è gradita.

Vendita a prova, si presume fatta sotto condizione sospensiva che la cosa venduta abbia le

qualita pattuite e sia idonea all’uso.

vendita su campione, su documenti, a termine dei titoli di credito.

VENDITA IMMOBILIARE

Il contratto di compravendita avente ad oggetto un’immobile si perfeziona con il semplice

consenso delle parti legittimamente manifestato in forma scritta.

La vendita di un terreno può essere conclusa a corpo o misura, a scelta delle parti. Con

contratto notarile tizio vende a caio a corpo un fondo della misura indicata di mq 2,000,

effettuandone contestualmente la consegna. Due mesi dopo tizio e caio procedono alla

misurazione dello stesso fondo che risulta avere una superficie di mq 2,300. In tale

situazione caio può a sua scelta pagare il supplemento o recedere dal contratto.

LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

Ha ad oggetto beni mobili e immobili.

La vendita con patto di riscatto attribuisce al venditore il diritto di riacquistare dalla controparte il

bene oggetto della cessione mediante la restituzione del prezzo, delle spese e altri pagamenti fatti

per la vendita.

Essa consente al venditore che si trova in situazione di illiquiditia dic edere un bene con la

possibilita di recuperarlo in altro momento.

Il riscatto deve avvenire a pena di decadenza:

- nel termine di due anni per i beni mobili

- cinque anni per immobili

Il termine è perentorio e non si può prorogare.

Il patti di riscatto ha efficacia reale, il venditore che ha legittimamente esercitato il riscatto nei

confronti del compratore può pretendere la restituzione del bene anche nei confronti dei successivi

acquirenti sempre che il riscatto sia ad essi opponibile.

è diverso dal patto di retrovendita (pactum de retrovendendo) che obbliga l’acquirente a rivendere

all’alienante il bene a certe condizioni; diverso perche il patto di riscatto ha natura reale e il bene

JACOPO G.

JACOPO G.

ritorna automaticamente nel patrimonio del venditore, il patto di retrovendita ha natura obbligatoria

e le parti dovranno stipulare un nuovo contratto.

LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA

Nella vendita con riserva di proprietà il compratore diventa proprietario del bene al

momento del pagamento dell ultima frazione del prezzo (e non immediatamente) ma

assume i rischi al momento della consegna.

Ha le seguenti caratteristiche:

- il diritto di proprieta rimane in capo al venditore fino a quando non sara pagata l’ultima rata

- il compratore matura il diritto di godere del bene acquistato gia alla stipula del contratto

- assume il rischio del perimento del bene sin dal momento della consegna della cosa e se perisce

deve pagare comunque fino all ultima rata.

Il mancato pagamento di una sola rata che non superi 1/8 del prezzo non da luogo a

risoluzione del contratto.

Se il contratto è risolto per inadempimento del compratore questo ha diritto alla restituzione delle

rate riscosse, salvo il diritto del venditore ad un equo compenso per l’uso della cosa e il

risarcimento del danno.

IL RIPORTO

È un contratto.

Nel riporto un soggetto detto riportato, trasferisce all altro contraente detto riportatore, la proprieta

di titoli di credito contro pagamento del prezzo stabilito. al contempo il riportatore si obbliga a

trasferire al riportato, dopo un certo tempo, la proprieta di altrettanti titoli della stessa specie verso

rimborso del prezzo, salvo che venga convenuto un aumento/diminuzione.

L’oggetto del contratto sono i titoli di credito di una data specie, a condizione che siano fungibili e si

perfeziona con la loro consegna ed è quindi un contratto:

- reale

- ad effetti reali

- oneroso

- a termine

PERMUTA

La permuta è il contratto tipico autonomo che ha per oggetto il reciproco trasferimento della

proprietà di cose, o altri diritti da un contraente a un altro.

Ad essa si applicano le norme stabilite per la vendita:

- in tema di evizione: il permutante che ha sofferto l’evizione può scegliere se chiedere la

restituzione della cosa data o il valore della cosa salvo il risarcimento del danno

- in tema di spese: sono a carico di entrambi in parti uguali

La permuta di distingue dall’appalto es si pensi ad un costruttore che intende realizzare degli

immobili ma non ha la proprieta del terreno, in tale ipotesi il proprietario può dare il terreno in

permuta e otterra parte della proprieta dell edificio che verra realizzato, quindi è prevalente la

controprestazione di cedere la proprieta dell ‘edificio quando verra ad esistere, mentre per appalto

si parla di un contratto col quale una parte assume, con gestione a proprio rischio, il compimento di

un'opera o di un servizio dietro un corrispettivo in denaro.

IL CONTRATTO ESTIMATORIO

in esso una parte (tradens) consegna una o piu cose all

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopogiunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bocchini Fernando.