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La remissione
La remissione è l'atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito. L'obbligazione si estingue con la comunicazione della remissione al debitore. Il debitore può rifiutare la remissione. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, è sufficiente a provare che il debito è stato rimosso. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione. L'obbligazione si estingue se la.prestazione
diventa
impossibile
dopo
la
sua
nascita.
55
Se l’impossibilità
è
solo
temporanea,
il
debitore
continua
a
essere
obbligato:
adempirà
quando
la
prestazione
sarà
tornata
possibile,
e
non
risponderà
dei
danni
subiti
dal
creditore
per
il
ritardo
con
cui
riceve
la
prestazione.
Se l’impossibilità
è
solo
parziale,
il
debitore
si
libera
eseguendo
la
prestazione
per
la
parte
rimasta
possibile.
L’obbligazione
si
estingue
solo
per
impossibilità
sopravvenuta
derivante
da
causa
non
imputabile
al
debitore.
Se
l’impossibilità
è
imputabile
al
debitore,
egli
resta
obbligato
verso
il
creditore
a
risarcire
il
danno.
Il
principio
dell’impossibilità
non
vale
per
le
prestazioni
pecuniarie,
perché
il
denaro
“si
rigenera”.
LE
MODIFICAZIONI
DELLE
OBBLIGAZIONI
(capitolo
20)
Modificazioni
dal
lato
attivo
e
passivo
Esistono
meccanismi
che
modificano
l'obbligazione
nei
suoi
soggetti:
Dal
lato
attivo
(o
successione
nel
credito)
"
cambiando
la
persona
del
creditore.
Si
realizza
con
la
cessione
• del
credito
o
con
il
pagamento
con
surrogazione
del
terzo.
Non
è
richiesto
il
consenso
del
debitore.
Dal
lato
passivo
(o
successione
nel
debito)
aggiungendo
o
sostituendo
al
debitore
originario
un
nuovo
"
• debitore.
È
richiesto
il
consenso
del
creditore.
La modificazione soggettiva incide diversamente sull'interesse di chi rimane parte del rapporto obbligatorio.
La cessione del credito
La legge offre la possibilità di far circolare il credito: il creditore (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario) il suo credito verso il debitore (ceduto).
La cessione è esclusa: per i crediti strettamente personali, per i crediti incedibili o in assoluto o in relazione
a
determinati
cessionari.
La
cessione
può
essere
fatta
a
titolo
oneroso
o
gratuito.
La
cessione
è
un
possibile
elemento
di
tanti
diversi
tipi
di
atti.
I
rapporti
fra
cessionario
e
debitore
ceduto
La
cessione
si
realizza
anche
senza
il
consenso
del
debitore
ceduto,
è
infatti
sufficiente
l’accordo
fra
cedente
e
cessionario.
Per
evitare
equivoci
è
necessario
che
il
debitore
sia
a
conoscenza
della
cessione,
attraverso l’accettazione della cessione del debitore, oppure con la notificazione della cessione al debitore stesso. Dopo uno di questi meccanismi essa ha effetti nei confronti del debitore ceduto. A questo punto se paga comunque al cedente, non è liberato, e quindi il cessionario può pretendere da lui un secondo pagamento. Se invece paga al cedente in mancanza di accettazione o notificazione è liberano
tranne nel caso di sua mala fede, ovvero se il cessionario prova che egli era comunque a conoscenza dell’avvenuta cessione.
La notificazione o l’accettazione della cessione servono anche per risolvere il conflitto fra diversi cessionari dello stesso credito, ed hanno funzione pubblicitaria.
Con la cessione il credito rimane lo stesso e passano al cessionario gli elementi di forza del credito, comprese tutte le garanzie che
assistevano
il
credito,
ma
passano
anche
gli
elementi
di
debolezza,
ovvero
le
eccezioni
che
il
debitore
poteva
e
può
opporre
per
sottrarsi
al
pagamento.
I
rapporti
fra
cedente
e
cessionario:
cessione
pro
soluto
e
pro
solvendo
Nei
rapporti
fra
cedente
e
cessionario,
il
problema
essenziale
è
vedere
le
conseguenze,
se
il
cessionario
non
ottiene
il
pagamento
dal
debito.
Le
conseguenze
sono
diverse
a
seconda
che
la
cessione
sia
pro
soluto
o
pro
solvendo:
Con la cessione pro soluto: il cedente è tenuto a garantire semplicemente l’esistenza del credito; se poi il • debitore risulta insolvente, il cessionario tiene il danno perché il cedente non ne risponde nei suoi confronti.
In caso di cessione a titolo gratuito, la garanzia dovuta dal cedente è ancora più attenuata.
Questo schema si applica normalmente.
Con la cessione
pro
solvente,
molto
più
sicura
e
vantaggiosa
per
il
cessionario:
il
cedente
garantisce
la
• solvenza
del
debitore.
Quindi
se
il
debitore
risulta
insolvente,
il
cessionario
può
rivolgersi
contro
il
cedente
e
ottenere
il
pagamento
maggiorato
degli
interessi,
delle
spese
e
dei
danni.
L’INADEMPIMENTO
DEL
DEBITORE:
MORA
E
RESPONSABILITA’
(capitolo
21)
L’inadempimento,
e
i
rimedi
56
Si
ha
inadempimento
dell'obbligazione
quando
il
debitore
non
esegue
esattamente
e
tempestivamente
la
prestazione
dovuta.
L'inadempimento
può
essere
totale,
se
la
prestazione
non
è
eseguita,
o
parziale,
se
la
prestazione
è
stata
eseguita
solo
in
parte
o
non
correttamente.
L'inadempimento
può