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LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI

Mentre i diritti reali attengono ai diritti dell’uomo sulla cosa,i diritti obbligatori

attengono ai diritti dell’uomo nei confronti di altri uomini;i diritti reali hanno efficacia

“erga omnes”,mentre quelli obbligatori hanno efficacia solo nei confronti del debitore.

Le obbligazioni,insieme al contratto,sono disciplinate dal libro IV del c.c.,il quale si apre

con la classificazione delle fonti,detta le norme sulla disciplina generale delle

obbligazioni,prosegue con la disciplina generale del contratto,disciplina i contratti

nominati o tipici e termina con le altre fonti della obbligazioni.

Le obbligazioni. L’obbligazione è un rapporto giuridico in virtù del quale il debitore è

tenuto verso il creditore ad una prestazione; - gli elementi dell’obbligazione sono

dunque il debitore,il creditore e la prestazione. - Le obbligazioni derivano da

contratto,fatto illecito e qualunque atto o fatto idoneo a produrle:Promessa di

pagamento( 1988),promessa al pubblico (1989),ricognizione di debito(1988),titoli di

credito (1992-2027),gestione d’affari (2028),pagamento dell’’indebito

(2033),arricchimento senza causa(2041). - La prestazione che forma l’oggetto

dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica, deve

corrispondere ad un interesse,anche non patrimoniale,del creditore,deve essere

possibile,determinata o determinabile. - Durante il rapporto obbligatorio,sia il creditore

che il debitore devono comportarsi secondo correttezza(1175).- Le obbligazioni

possono essere del tipo di dare(consegnare o restituire) o non dare,fare(di mezzi o di

risultato) o non fare. - L’esatto adempimento dell’obbligazione avviene con l’esatta

esecuzione,da parte del debitore,della prestazione oggetto dell’obbligazione, secondo i

modi e i tempi stabiliti(vedi c.c.);l’adempimento estingue l’obbligazione e libera il

debitore.

- Altri fatti,diversi dall’adempimento,soddisfano l’interesse del creditore e liberano il

debitore, i c.d. modi satisfatori; ci possono essere altri fatti che non soddisfano

l’interesse del creditore,ma estinguono ugualmente l’obbligazione:sono i c.d. modi non

satisfatori:

NOVAZIONE:le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova

 obbligazione,con oggetto o titolo diverso;la novazione è soggettiva quando

muta il debitore,oggettiva quando mutano l’oggetto o il titolo.

REMISSIONE: La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue

 l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un

congruo termine di non volerne profittare(1236).

COMPENSAZIONE(1241-1252): quando due persone sono obbligate l’una verso

 l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le

norme degli articoli che seguono il 1241;la compensazione può essere

legale,giudiziale o volontaria.

CONFUSIONE: Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella

 stessa persona l’obbligazione si estingue (1253).

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA: l’obbligazione si estingue quando,per causa

 non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

-Inadempimento e mora:- l’inadempimento consiste in ogni discordanza tra ciò che è

dovuto e ciò che è effettivamente prestato.- Il debitore che non esegue esattamente la

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che

l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile. - Se il debitore è in ritardo nell’adempimento

egli è in mora(1183);la mora può essere ex persona,quando il debitore è costituito in

mora tramite intimazione o richiesta per iscritto,o ex re,quando la costituzione in mora

non è necessaria (1219). Il risarcimento del danno è la sanzione prevista in caso di

inadempimento:il risarcimento comprende il danno emergente,che consiste nella

diminuzione del patrimonio subita dal creditore,e il lucro cessante,cioè il guadagno che

il creditore avrebbe conseguito con l’esatto adempimento .Se l’inadempimento o il

ritardo non dipende da dolo del debitore,il risarcimento è limitato al danno che poteva

prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. – Il creditore è in mora (1206)

quando,senza motivo legittimo,non riceve il pagamento offertogli,o non compie

quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. Perché

l’offerta di adempimento del debitore sia valida ai fini della messa in mora del

creditore,è necessario che l’offerta abbia determinati requisiti (vedi art.1208 c.c.);tale

offerta può essere reale,quando consiste nella materiale offerta della cosa mobile fatta

al domicilio del creditore,o per intimazione,che consiste nell’intimazione a ricevere la

cosa mobile fatta mediante atto a lui notificato nelle forma prescritte. Quando il

creditore è in mora è a suo carico l’impossibilità sopravvenuta per causa non

imputabile al debitore,inoltre è tenuto a risarcire i danni e a sostenere le spese per la

custodia e la conservazione della cosa.

Cessione del credito. Delegazione,espromissione,accollo. - La cessione del credito

(1260 ss.) è l’atto con cui si realizza il trasferimento del credito dal

creditore,cedente,al cessionario,con gli stessi caratteri,garanzie ed eccezioni;i soggetti

sono il cedente,che è colui che cede il credito,il ceduto,cioè il debitore e il

cessionario,il nuovo creditore che acquista il credito. Con la cessione a titolo oneroso,il

cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito,mentre con quella a titolo gratuito

no;per quanto riguarda la garanzia della solvenza,questa può essere pro

solvendo,quando il cedente garantisce la solvenza del debitore,o pro soluto nel caso

contrario. Un particolare tipo di cessione riguarda il credito dell’azienda:con il

factoring, un imprenditore si accorda con un altro imprenditore, c.d. factor, per cedere

a quest’ultimo la massa dei crediti via via derivanti dall’attività d’impresa, dietro il

pagamento di una determinata percentuale delle somme da riscuotere;mentre nel

diritto privato chiunque può cedere il credito,nell’impresa il cedente dev’essere un

imprenditore e il cessionario una società autorizzata;il cedente garantisce sempre la

solvenza del debitore,inoltre,mentre nel diritto privato non vi sono limitazioni riguardo

la natura dei crediti,per l’impresa devono essere oggetto della cessione i crediti sorti

da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa. – Ci sono poi dei casi in

cui ad essere ceduto è il debito: con la delegazione il debitore originario(delegante)

assegna un nuovo debitore(delegato) al creditore (delegatario);l’ espromissione è un

accordo tra un terzo e il creditore,in cui il terzo (espromittente) promette di pagare al

creditore (espromissario) il debito del debitore (espromesso);con l’accollo invece un

terzo (accollante) si assume il debito del debitore originario (accollato) verso il

creditore (accollatario). Tra le obbligazioni quelle pecuniarie,sono le più

diffuse,esse hanno per oggetto una somma di denaro e sono rette dal principio

nominalistico (1277 c.c.) secondo cui il valore economico del danaro è quello segnato

sulla moneta (vedi articoli dal 1277 al 1284).

--- - Ancora,l’obbligazione può essere semplice,alternativa o facoltativa:è semplice

quando unica e sola è la prestazione assunta dal debitore;alternativa quando due sono

le obbligazioni dedotte:o l’una o l’altra(1285 ss.);facoltativa quando l’obbligazione è

una sola,ma il debitore si può liberare prestando un’altra cosa. -- Il legislatore ha

stabilito che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta

diversamente:con l’obbligazione solidale il creditore,nel caso di una pluralità di

debitori, è tenuto a chiedere a ciascuno dei debitori il pagamento dell’intero debito. La

solidità è passiva nel caso di più debitori verso un creditore,attiva nel caso

contrario;diversamente,con l’obbligazione parziaria il creditore può chiedere a ciascun

debitore il pagamento della quota che gli spetta.

- Sono divisibili le cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri la

destinazione economica,mentre sono indivisibili quelle cose che,se

divise,perderebbero la loro destinazione economica.

Il contratto. Il contratto è un accordo tra due o più persone per istituire,modificare o

estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. - Gli elementi essenziali sono l’accordo

tra le parti,la causa,che deve essere lecita,l’oggetto,che deve essere

possibile,determinato o determinabile e la forma che per alcuni contratti prevede l’atto

pubblico o la scrittura privata,pena la nullità. - Hanno effetti reali i contratti producono

che effetti traslativi,mentre hanno effetti obbligatori i contratti che fanno sorgere

obbligazioni in capo ad uno o entrambi i contraenti. - Secondo l’articolo 1322,le parti

che stipulano il contratto possono sceglierne liberamente il contenuto,pur rispettando i

limiti imposti dalla legge (autonomia contrattuale). - I contratti che appartengono ad

una disciplina particolare si chiamano tipici,mentre i contratti non disciplinati dal c.c.

sono atipici. - il contratto si conclude nel momento in cui,che ha avanzato la

proposta,è a conoscenza dell’accettazione, la quale deve giungere nel termine

stabilito dal proponente e deve essere conforme alla proposta;l’accettazione può

essere manifestata mediante una dichiarazione espressa,oppure in modo

tacito,attraverso un comportamento concludente,il quale presuppone la volontà;la

proposta deve contenere gli elementi necessari e sufficienti a determinare, con

l’accettazione, il consenso negoziale. - ---- - Proposta ed accettazione possono essere

revocate fino a quando il contratto non è concluso. - La proposta decade per scadenza

del termine di accettazione,per revoca,per morte del proponente o per la sua

sopravvenuta incapacità; la proposta è irrevocabile nel caso in cui il proponente si

impegna a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo.

–Il contratto:

ha forza di legge tra le parti

 non può essere sciolto unilateralmente da una delle parti

 può essere sciolto per mutuo consenso o per altri casi previsti dalla legge

 trasmette l’acquisto della proprietà o del diritto,nei contratti ed effetti reali.

Hanno effetti reali quei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noefa95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Maschio Francesca.