Fonti del diritto privato
Il diritto privato è un insieme di norme che regola i rapporti tra i cittadini. Vi sono plurimi significati delle sue fonti: quelle di produzione fanno riferimento ai sistemi di formazione delle norme giuridiche, mentre quelle di cognizione fanno riferimento ai pubblici documenti in cui tali norme vengono pubblicate. Immaginando le fonti del diritto poste in una struttura piramidale, al vertice troviamo la Costituzione e, scendendo, le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali, i regolamenti e gli usi. Accanto al diritto italiano, esiste poi quello comunitario, i cui regolamenti sono direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. Alle fonti fanno riferimento le disposizioni sulla legge in generale, anteposte al c.c. Caratteri delle norme sono la validità, ovvero la provenienza della norma da un organo legittimato a produrla; l’efficacia, cioè l’applicazione della regola e l’effettività, che consiste nell’accettazione della norma da parte dei consociati.
Soggetti del diritto
I soggetti del diritto sono i destinatari delle norme giuridiche, titolari di diritti e obblighi di adempiere ai doveri imposti dalla legge, nonché portatori di interessi riconosciuti e tutelati dall’ordinamento giuridico. Soggetti del diritto sono le persone fisiche e le persone giuridiche; le persone fisiche sono gli individui umani protagonisti del diritto, mentre le persone giuridiche sono le associazioni, le fondazioni, i comitati e le società. Vi è una centralità della persona all’interno dell’ordinamento giuridico, affermata da varie fonti normative (Costituzione, codice civile e altre leggi speciali) le quali garantiscono i diritti fondamentali della persona: la nostra Costituzione cita i diritti di uguaglianza, libertà, salute e di iniziativa economica; il c.c. dedica ai diritti della persona i primi dieci articoli del libro primo, intitolato delle persone e della famiglia: la capacità (giuridica e di agire), il diritto all’integrità fisica, il diritto al nome e il diritto all’immagine; leggi speciali sono quelle sulla privacy, sull’amministrazione di sostegno e sulla procreazione medicalmente assistita.
Le persone giuridiche
Soggetti di rapporti giuridici, possono essere non solo gli uomini, ma anche enti, quali lo Stato e gli altri enti pubblici, le società, i consorzi, le associazioni e le fondazioni. Presupposto di una “personalità giuridica” è l’autonomia patrimoniale, ovvero la presenza di un patrimonio staccato da quello di qualsiasi persona fisica, sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo. Le persone giuridiche possono presentare la struttura di istituzioni o di corporazioni: le prime sono vincolate a uno scopo prestabilito nell’atto costitutivo, mentre le seconde sono gruppi di persone che dispongono liberamente del patrimonio comune e che possono proporsi interessi personali o di carattere generale; queste ultime, a seconda che abbiano o meno uno scopo lucrativo, prendono il nome rispettivamente di società e associazioni.
L’associazione è un’organizzazione collettiva costituita con contratto per realizzare un fine comune agli associati, di natura ideale; sono costituite dall’assemblea degli associati, che ha funzione deliberativa e dagli amministratori, che le gestiscono e le rappresentano.
Importanza preminente fra le istituzioni del d.p. hanno le fondazioni e i comitati: la fondazione è un’istituzione per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo socialmente rilevante, costituita dal fondatore con atto unilaterale; gli amministratori la gestiscono e la rappresentano. Il comitato è un ibrido tra associazione e fondazione costituito da un’organizzazione di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, perseguono scopi di interesse generale; il comitato, che si costituisce con contratto, ha un presidente e un consiglio con funzione deliberativa ed esecutiva.
Infine, costituiscono persone giuridiche le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le quali collaborano con lo Stato per realizzare interessi di natura collettiva e promuovere la tutela di diritti costituzionali (Associazioni ambientaliste, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali).
Capacità e incapacità
All’interno del diritto privato, possiamo riconoscere due tipi di capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire. La prima indica la capacità di un individuo di essere titolare di diritti e di obblighi, e si acquista al momento della nascita; la capacità di agire, fa invece riferimento alla capacità di una persona di disporre dei propri diritti e quindi di compiere atti giuridici e si acquista con la maggiore età. Ma vi è poi un terzo tipo di capacità, quella naturale, che si riferisce alla capacità di intendere e di volere in relazione ad un determinato atto; la mancanza di questo tipo di capacità non permette alla persona di disporre pienamente della propria capacità di agire: si parla quindi di incapacità.
L’incapacità può essere di due tipi: legale, quando è prevista dalla legge o naturale, accertata caso per caso. Sono considerati legalmente incapaci i minori e le persone con alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni; l’abituale infermità di mente dà luogo ad una sentenza di interdizione, per assicurare all’individuo, privo della generale capacità di compiere atti giuridici, un’adeguata protezione. Se invece l’infermità non è così grave, viene pronunciata una sentenza di inabilitazione, che permette di compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Sono invece considerati naturalmente incapaci i soggetti effettivamente incapaci di intendere e volere, anche per cause transitorie (es. ubriachezza).
La legge ha voluto tutelare i soggetti deboli con appositi sostegni, quali la tutela (sostituzione del soggetto incapace), la curatela (assistenza del soggetto inabilitato), l’amministrazione di sostegno (a cavallo tra le prime due), annullabilità dei contratti di cui è parte un incapace, potestà genitoriale – adozione, responsabilità civile per minori e incapaci, assistenza pubblica e privata, contratti di solidarietà.
Diritto di famiglia
Il matrimonio
Il nostro ordinamento riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio. Il matrimonio è l’atto con cui due persone si uniscono; tale atto presuppone innanzitutto la diversità di sesso degli sposi, senza la quale il matrimonio risulta inesistente; occorre poi che gli sposi abbiano raggiunto la maggiore età e che né l’uno né l’altro siano interdetti per infermità di mente, né che siano legati da vincoli di parentela.
Il matrimonio può essere celebrato con il rito religioso, cioè davanti a Ministri del culto, oppure con rito civile, celebrato davanti all’ufficiale dello Stato; precede la celebrazione la pubblicazione, affissa alle porte del municipio, per avvertire i terzi interessati affinché possano segnalare eventuali impedimenti.
Contrarre matrimonio comporta per i coniugi una serie di diritti e doveri, quali la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione (143 ss. c.c.). Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, invece, si parla di regime legale e di regimi convenzionali: il primo è il regime patrimoniale predefinito nel caso in cui gli sposi non stipulino nessuna convenzione matrimoniale, secondo il quale tutti i risparmi fatti da entrambi i coniugi durante il matrimonio saranno di proprietà comune in parti uguali (comunione dei beni, artt.159,177 c.c.); diversamente i coniugi possono scegliere il regime patrimoniale applicabile alla loro famiglia, decidendo per la comunione dei beni o per la separazione dei beni, secondo cui gli sposi mantengono separati i loro rispettivi patrimoni.
Esistono poi dei modelli alternativi al matrimonio, ma su questo punto l’Italia presenta un vuoto legislativo.
Separazione e divorzio
Secondo il c.c. il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi e negli altri casi che la legge prevede. La separazione è un rimedio momentaneo che può, in qualsiasi momento venir meno; essa può avere diverse funzioni: può essere adottata come rimedio alla crisi coniugale, oppure può sostituire o antecedere il divorzio. La separazione può essere di due tipi: consensuale o giudiziale. La prima deriva da un accordo dei coniugi, che decidono di separarsi: l’accordo deve essere omologato dal Tribunale, in caso contrario l’accordo non è vincolante e i coniugi possono decidere di non eseguirlo o, al contrario, attuano ugualmente la separazione che prende il nome di separazione di fatto. La separazione giudiziale viene pronunciata dal giudice, su richiesta di uno dei due coniugi, quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con la separazione alcuni diritti/doveri rimangono (affievoliti o trasformati), mentre altri si estinguono (156 c.c.). Con il divorzio, invece, si scioglie il vincolo matrimoniale e vengono meno gli effetti civili del vincolo religioso. La legge prevede una serie di casi in cui si può chiedere il divorzio, primo fra tutti la separazione legale protratta ininterrottamente per almeno tre anni; altre cause sono l’inconsumazione, la rettificazione del sesso e la condanna penale per uno dei due coniugi. Il giudice, prima di pronunciare la sentenza, deve tentare anzitutto di riconciliare i coniugi ed eventualmente in seguito accertare l’impossibilità di ricostituzione della comunione legale e la sussistenza di una delle specifiche cause. Con il divorzio la donna perde il cognome dell’ex marito, il problema del mantenimento e dell’educazione dei figli si pone in termini analoghi che in seguito alla separazione; infine, il giudice può imporre a uno dei coniugi di pagare all’altro un assegno periodico per il mantenimento, nel caso in cui il beneficiario non abbia e non riesca a procurarsi i mezzi necessari per mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Filiazione e adozione
La filiazione è il rapporto tra genitori e figli; essa può essere legale (titolo VII capo 1) o naturale (titolo VII capo 2) e in entrambi i casi implica l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. I genitori esercitano sui figli la potestà, ovvero si prendono cura del minore e amministrano i suoi beni. A loro volta, i figli hanno dei doveri verso i genitori (315 c.c.), quali il rispetto e il contributo al mantenimento della famiglia.
Il figlio è legittimo se è stato concepito da genitori uniti in matrimonio; in particolare occorre: che egli sia stato partorito dalla moglie, la quale sia sposata con il padre il quale a sua volta lo ha concepito durante il matrimonio. La valutazione di questi requisiti ha portato all’applicazione di due presunzioni di legge: presunzione di paternità e presunzione di concepimento durante il matrimonio (231;232 c.c.). L’azione di disconoscimento è consentita al padre, alla madre e al figlio maggiorenne e ha lo scopo di far cadere, mediante prova, la paternità del marito (caratteristiche genetiche del figlio incompatibili, non coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento, impotenza del marito, l’adulterio della moglie). La filiazione viene documentata pubblicamente ed ufficialmente da parte degli Uffici di stato civile, che redigono l’atto di nascita, il quale, se il figlio è legittimo ne costituisce il titolo di stato.
La filiazione naturale si basa sul rapporto biologico: il figlio nasce fuori del matrimonio e vi può essere il riconoscimento di uno o di entrambi i genitori non uniti fra loro in matrimonio. Il riconoscimento consiste nella dichiarazione solenne che una determinata persona è proprio figlio naturale e produce effetti solo nei confronti del genitore che lo ha effettuato; si tratta di un atto legittimo e irrevocabile, che se non compiuto permette al figlio naturale di agire in giudizio per far dichiarare la paternità o la maternità. Il riconoscimento attribuisce al figlio un insieme di diritti e doveri che costituiscono lo stato di figlio naturale riconosciuto, perciò i genitori hanno gli stessi doveri che verso i figli legittimi. Con la legittimazione, si attribuisce al figlio naturale la stessa situazione del figlio legittimo.
Le coppie che non riescono ad avere figli possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, regolata da un’apposita legge che attribuisce al nato lo status di figlio legittimo o riconosciuto della coppia, sposata o convivente, che si è avvalsa delle tecnologie della riproduzione (art. 8).
L’adozione è consentita alle coppie di coniugi in favore di minori abbandonati e perciò dichiarati in stato di adottabilità; questa pratica fa cessare i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, per evitare inconvenienti e mercanteggiamento. Dopo aver deciso che il minore può essere adottato, entrano in scena gli adottanti, ai quali viene concesso dapprima un affidamento preadottivo e, se si dimostra un buon ambientamento del minore nella nuova famiglia, avviene il provvedimento di adozione. L’adozione può essere civile, quando l’adottato assume il cognome e assume i diritti successori, e piena, la quale stabilisce all’adottato lo stato di figlio legittimo. Una legge speciale regola l’adozione piena dei minori di età, mentre il c.c. regola l’adozione civile dei maggiori di età (titolo VIII capo 1).
Beni e diritti reali
Il bene in senso economico rappresenta un vantaggio, un’entità che ha la capacità di soddisfare i bisogni umani (bene = utilità); in senso giuridico, invece, sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, le cose sulle quali l’uomo ha interesse a stabilire un rapporto di appartenenza con esclusione del loro uso da parte di altri. Esistono diverse categorie di beni: beni immobili, che comprendono tutto ciò che è naturalmente o artificialmente ancorato al suolo; i beni mobili sono tutti gli altri.
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