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LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI
Mentre i diritti reali attengono ai diritti dell’uomo sulla cosa,i diritti obbligatori
attengono ai diritti dell’uomo nei confronti di altri uomini;i diritti reali hanno efficacia
“erga omnes”,mentre quelli obbligatori hanno efficacia solo nei confronti del debitore.
Le obbligazioni,insieme al contratto,sono disciplinate dal libro IV del c.c.,il quale si apre
con la classificazione delle fonti,detta le norme sulla disciplina generale delle
obbligazioni,prosegue con la disciplina generale del contratto,disciplina i contratti
nominati o tipici e termina con le altre fonti della obbligazioni.
Le obbligazioni. L’obbligazione è un rapporto giuridico in virtù del quale il debitore è
tenuto verso il creditore ad una prestazione; - gli elementi dell’obbligazione sono
dunque il debitore,il creditore e la prestazione. - Le obbligazioni derivano da
contratto,fatto illecito e qualunque atto o fatto idoneo a produrle:Promessa di
pagamento( 1988),promessa al pubblico (1989),ricognizione di debito(1988),titoli di
credito (1992-2027),gestione d’affari (2028),pagamento dell’’indebito
(2033),arricchimento senza causa(2041). - La prestazione che forma l’oggetto
dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica, deve
corrispondere ad un interesse,anche non patrimoniale,del creditore,deve essere
possibile,determinata o determinabile. - Durante il rapporto obbligatorio,sia il creditore
che il debitore devono comportarsi secondo correttezza(1175).- Le obbligazioni
possono essere del tipo di dare(consegnare o restituire) o non dare,fare(di mezzi o di
risultato) o non fare. - L’esatto adempimento dell’obbligazione avviene con l’esatta
esecuzione,da parte del debitore,della prestazione oggetto dell’obbligazione, secondo i
modi e i tempi stabiliti(vedi c.c.);l’adempimento estingue l’obbligazione e libera il
debitore.
- Altri fatti,diversi dall’adempimento,soddisfano l’interesse del creditore e liberano il
debitore, i c.d. modi satisfatori; ci possono essere altri fatti che non soddisfano
l’interesse del creditore,ma estinguono ugualmente l’obbligazione:sono i c.d. modi non
satisfatori:
NOVAZIONE:le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova
obbligazione,con oggetto o titolo diverso;la novazione è soggettiva quando
muta il debitore,oggettiva quando mutano l’oggetto o il titolo.
REMISSIONE: La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue
l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un
congruo termine di non volerne profittare(1236).
COMPENSAZIONE(1241-1252): quando due persone sono obbligate l’una verso
l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le
norme degli articoli che seguono il 1241;la compensazione può essere
legale,giudiziale o volontaria.
CONFUSIONE: Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella
stessa persona l’obbligazione si estingue (1253).
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA: l’obbligazione si estingue quando,per causa
non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
-Inadempimento e mora:- l’inadempimento consiste in ogni discordanza tra ciò che è
dovuto e ciò che è effettivamente prestato.- Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile. - Se il debitore è in ritardo nell’adempimento
egli è in mora(1183);la mora può essere ex persona,quando il debitore è costituito in
mora tramite intimazione o richiesta per iscritto,o ex re,quando la costituzione in mora
non è necessaria (1219). Il risarcimento del danno è la sanzione prevista in caso di
inadempimento:il risarcimento comprende il danno emergente,che consiste nella
diminuzione del patrimonio subita dal creditore,e il lucro cessante,cioè il guadagno che
il creditore avrebbe conseguito con l’esatto adempimento .Se l’inadempimento o il
ritardo non dipende da dolo del debitore,il risarcimento è limitato al danno che poteva
prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. – Il creditore è in mora (1206)
quando,senza motivo legittimo,non riceve il pagamento offertogli,o non compie
quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. Perché
l’offerta di adempimento del debitore sia valida ai fini della messa in mora del
creditore,è necessario che l’offerta abbia determinati requisiti (vedi art.1208 c.c.);tale
offerta può essere reale,quando consiste nella materiale offerta della cosa mobile fatta
al domicilio del creditore,o per intimazione,che consiste nell’intimazione a ricevere la
cosa mobile fatta mediante atto a lui notificato nelle forma prescritte. Quando il
creditore è in mora è a suo carico l’impossibilità sopravvenuta per causa non
imputabile al debitore,inoltre è tenuto a risarcire i danni e a sostenere le spese per la
custodia e la conservazione della cosa.
Cessione del credito. Delegazione,espromissione,accollo. - La cessione del credito
(1260 ss.) è l’atto con cui si realizza il trasferimento del credito dal
creditore,cedente,al cessionario,con gli stessi caratteri,garanzie ed eccezioni;i soggetti
sono il cedente,che è colui che cede il credito,il ceduto,cioè il debitore e il
cessionario,il nuovo creditore che acquista il credito. Con la cessione a titolo oneroso,il
cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito,mentre con quella a titolo gratuito
no;per quanto riguarda la garanzia della solvenza,questa può essere pro
solvendo,quando il cedente garantisce la solvenza del debitore,o pro soluto nel caso
contrario. Un particolare tipo di cessione riguarda il credito dell’azienda:con il
factoring, un imprenditore si accorda con un altro imprenditore, c.d. factor, per cedere
a quest’ultimo la massa dei crediti via via derivanti dall’attività d’impresa, dietro il
pagamento di una determinata percentuale delle somme da riscuotere;mentre nel
diritto privato chiunque può cedere il credito,nell’impresa il cedente dev’essere un
imprenditore e il cessionario una società autorizzata;il cedente garantisce sempre la
solvenza del debitore,inoltre,mentre nel diritto privato non vi sono limitazioni riguardo
la natura dei crediti,per l’impresa devono essere oggetto della cessione i crediti sorti
da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa. – Ci sono poi dei casi in
cui ad essere ceduto è il debito: con la delegazione il debitore originario(delegante)
assegna un nuovo debitore(delegato) al creditore (delegatario);l’ espromissione è un
accordo tra un terzo e il creditore,in cui il terzo (espromittente) promette di pagare al
creditore (espromissario) il debito del debitore (espromesso);con l’accollo invece un
terzo (accollante) si assume il debito del debitore originario (accollato) verso il
creditore (accollatario). Tra le obbligazioni quelle pecuniarie,sono le più
diffuse,esse hanno per oggetto una somma di denaro e sono rette dal principio
nominalistico (1277 c.c.) secondo cui il valore economico del danaro è quello segnato
sulla moneta (vedi articoli dal 1277 al 1284).
--- - Ancora,l’obbligazione può essere semplice,alternativa o facoltativa:è semplice
quando unica e sola è la prestazione assunta dal debitore;alternativa quando due sono
le obbligazioni dedotte:o l’una o l’altra(1285 ss.);facoltativa quando l’obbligazione è
una sola,ma il debitore si può liberare prestando un’altra cosa. -- Il legislatore ha
stabilito che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta
diversamente:con l’obbligazione solidale il creditore,nel caso di una pluralità di
debitori, è tenuto a chiedere a ciascuno dei debitori il pagamento dell’intero debito. La
solidità è passiva nel caso di più debitori verso un creditore,attiva nel caso
contrario;diversamente,con l’obbligazione parziaria il creditore può chiedere a ciascun
debitore il pagamento della quota che gli spetta.
- Sono divisibili le cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri la
destinazione economica,mentre sono indivisibili quelle cose che,se
divise,perderebbero la loro destinazione economica.
Il contratto. Il contratto è un accordo tra due o più persone per istituire,modificare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. - Gli elementi essenziali sono l’accordo
tra le parti,la causa,che deve essere lecita,l’oggetto,che deve essere
possibile,determinato o determinabile e la forma che per alcuni contratti prevede l’atto
pubblico o la scrittura privata,pena la nullità. - Hanno effetti reali i contratti producono
che effetti traslativi,mentre hanno effetti obbligatori i contratti che fanno sorgere
obbligazioni in capo ad uno o entrambi i contraenti. - Secondo l’articolo 1322,le parti
che stipulano il contratto possono sceglierne liberamente il contenuto,pur rispettando i
limiti imposti dalla legge (autonomia contrattuale). - I contratti che appartengono ad
una disciplina particolare si chiamano tipici,mentre i contratti non disciplinati dal c.c.
sono atipici. - il contratto si conclude nel momento in cui,che ha avanzato la
proposta,è a conoscenza dell’accettazione, la quale deve giungere nel termine
stabilito dal proponente e deve essere conforme alla proposta;l’accettazione può
essere manifestata mediante una dichiarazione espressa,oppure in modo
tacito,attraverso un comportamento concludente,il quale presuppone la volontà;la
proposta deve contenere gli elementi necessari e sufficienti a determinare, con
l’accettazione, il consenso negoziale. - ---- - Proposta ed accettazione possono essere
revocate fino a quando il contratto non è concluso. - La proposta decade per scadenza
del termine di accettazione,per revoca,per morte del proponente o per la sua
sopravvenuta incapacità; la proposta è irrevocabile nel caso in cui il proponente si
impegna a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo.
–Il contratto:
ha forza di legge tra le parti
non può essere sciolto unilateralmente da una delle parti
può essere sciolto per mutuo consenso o per altri casi previsti dalla legge
trasmette l’acquisto della proprietà o del diritto,nei contratti ed effetti reali.
Hanno effetti reali quei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
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