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CAPITOLO 8 LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE STRUMENTI DI PUBBLICITA’
Nozioni generali
Caratteristica dei diritti moderni è di tendere ad una circolazione dei beni semplice e veloce; è per questo che
si sente l’esigenza di un sistema che permetta la conoscibilità legale dei vari atti e di conoscere la condizione
delle persone coinvolte negli atti, nonché l’importanza della certezza delle situazioni giuridiche. È questo lo scopo
del sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici. Questi mezzi si dividono in tre categorie, in base alle loro
conseguenze giuridiche:
- strumenti di mera pubblicità-notizia. Strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati
fatti per esigenze di carattere pubblico; non hanno effetto sull’efficacia dell’atto. ES la sentenza di interdizione o
inabilitazione viene annotata a margine dell’atto di nascita con lo scopo di rendere noto a tutti lo stato di incapacità
del soggetto.
- Strumenti di pubblicità dichiarativa. La conoscibilità non è fine a sé stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto: ES gli
atti di trasferimento della proprietà su beni immobili sono immediatamente efficaci fra le parti, ma sono opponibili a
terzi solo se regolarmente iscritti nei registri immobiliari.
- Strumenti di pubblicità costitutiva. È il grado più forte della pubblicità, poiché l’atto non produce effetti se non
quando è stato reso pubblico. ES la concessione di ipoteca diventa efficace solo con l’iscrizione nei registri
immobiliari, o l’iscrizione al registro delle imprese per una società
Pubblicità immobiliare e forme analoghe
La trascrizione è lo strumento predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà e di diritti reali sui beni
immobili e su alcune categorie di beni mobili. Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi
registri rendendolo così legalmente conoscibile. La trascrizione tende a ridurre i rischi che qualcuno possa vendere lo
stesso immobile a più di un compratore, garantendo la certezza dell’acquisto. Per far valere il proprio diritto di
proprietà su immobile non si considera la data dell’acquisto, bensì la data di trascrizione sul registro (art. 2644).
Trascrizione si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del principio
consensualistico (la proprietà si trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti)
È chiaro però che con la trascrizione non si assegna la proprietà (no efficacia costitutiva), ma è solo un modo per
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risolvere i conflitti tra i soggetti. L’effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità degli atti trascritti ai terzi che
vantino un diritto sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. La trascrizione è
un onere per la parte interessata, un obbligo per il pubblico ufficiale che redige l’atto.
Secondo l’art. 2657 la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata, con lo scopo che sia legalmente certa la provenienza dell’atto. La parte che richiede la
trascrizione deve fornire una nota che indichi gli elementi essenziali del contratto (identità delle parti, estremi del
titolo, identità del pubblico ufficiale rogante, natura e situazione dei beni). Inesattezze nella nota => inutile la
trascrizione. La certezza dell’acquisto di ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni, cioè di una sequenza
ininterrotta di trascrizioni (art. 2650) che risalga fino ad un acquisto a titolo originario.
Gli atti soggetti a trascrizione => si tratta degli atti unilaterali, dei contratti e dei provvedimenti giudiziali con cui:
- si trasferisce la proprietà di beni immobili
- si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti reali limitati
- si costituiscono rapporti di locazione ultra novennale
- si conferiscono immobili per una durata ultra novennale in società, associazioni ecc..
- divisioni (art. 2646)
- accettazioni di eredità (art. 2648)
Per la circolazione dei beni mobili registrati è previsto un sistema analogo alla trascrizione. I registri sono organizzati
su base reale (in base al numero di targa) e non in base personale come per i registri degli immobili. Per alcuni
territori annessi all’Italia dopo la prima guerra mondiale (Bolzano, Trento, Gorizia e Trieste) vige il sistema tavolare,
una forma di pubblicità costitutiva che prevede l’iscrizione in registri a base reale. È un sistema introdotto
dall’impero Austriaco.
Altri mezzi di pubblicità: riferendosi ai beni mobili non registrati, il meccanismo di certezza della circolazione non
manca => il possesso. Per i diritti di credito svolge la notificazione della cessione al debitore. Registro delle persone
giuridiche (pura pubblicità notizia, parzialmente come pubblicità dichiarativa che condiziona l’opponibilità degli atti).
Funzione analoga svolge per le imprese il registro delle imprese. *complesso registri dello stato civile*
LE PROVE: Principio dispositivo e onere della prova
Il principio dispositivo dice che spetta alle parti interessate di promuovere la difesa dei propri diritti. Nel processo
civile dove siano coinvolti interessi particolari non è il giudice a dover ricercare le prove dei fatti rilevanti per la
causa; è interesse di ciascuna parte dimostrare l’esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni.
Quando sono in gioco interessi della generalità tende a prevalere il processo inquisitorio: il giudice deve cercare la
verità e il compito delle parti può essere quello di suggerire o di offrire prove (ad esempio il procedimento per
l’interdizione).
La regola sull’onere della prova (art 2697) dice che chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l’eccezione si fonda.
Per facilitare la tutela di un interesse si può verificare l’inversione dell’onere della prova (trasferimento dell’onore
della prova sull’altra parte, facilitando dunque la tutela di un interesse): ES il conducente di un’auto che abbia
causa danni a tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (art. 2054)
I mezzi di prova
Dare la prova di un fatto significa dimostrare che un fatto è accaduto. Non si arriverà mai a dimostrare la certezza
assoluta di un fatto, ma è sufficiente ridurre l’incertezza a margini di poco rilievo per provare un fatto.
I mezzi di prova si dividono in due categorie:
- prove documentali: se la funzione di prova è affidata ad un mezzo materiale che serve da documento di un fatto o
di un atto. Sono dette anche precostituite perché ne è possibile la predisposizione ai fini di una futura necessità. Per
documento si intende un pezzo di carta, una fotografia, un cd, una tela (ammessi quindi anche documenti magnetici
ed elettronici)
- prove semplici: prove non precostituite che possono formarsi in corso di causa come la testimonianza, il
giuramento, la confessione, l’ispezione, la perizia e diciamo anche la presunzione semplice (quell’argomentazione
con cui il giudice trae la convinzione da fatti accertati della sussistenza di altri fatti non direttamente verificabili)
Il giudice può dare alle prove il valore che ritiene più giusto (scrittura privata e testimonianza), ma non nel caso delle
prove legali le quali non possono essere valutate liberamente. E’ il caso dell’atto pubblico, della confessione e del
giuramento, della scrittura privata autenticata.
Prove documentali
L’atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto
pubblica fede (art. 2699). ES il rogito notarile o il verbale di una commissione elettorale. L’atto pubblico è piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
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che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700)
La scrittura privata è un semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti (l’essenziale è che sia firmato dalla
persona a cui si attribuisce la dichiarazione). L’art. 2702 dice => la scrittura privata fa piena prova della provenienza
delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, fino a querela di falso, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione. Il motivo di questa regola è dato dal fatto che la sottoscrizione (firma) è imitabile.
Il telegramma viene trasmesso a distanza e quindi non è sottoscritto; vale però come una scrittura privata se
l’originale (il modulo) è stato sottoscritto (art. 2705,2706) Anche i libri contabili degli esercizi commerciali sono prive
di sottoscrizione. (scritture senza sottoscrizione). Discorso affine alle scritture private vale per le riproduzioni
meccaniche/informatiche.
La scrittura privata autenticata consiste in un documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti ad un pubblico
ufficiale il quale attesta che la firma è autentica. Il documento assume quindi valore legale poiché è certa l’identità
del sottoscrittore e la data di sottoscrizione. La scrittura non autenticata ma sottoposta a verificazione assume lo
stesso valore di prova legale.
Problema della data di sottoscrizione: con atto pubblico, data certa; ma la semplice scrittura privata non ha data
certa, però la può acquisire tramite la registrazione. Sempre possibile dedurla in modo indiretto (uno muore allora
sicuramente doc scritto è scritto in giorni ante morte).
Il documento sottoscritto con firma digitale ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata autenticata (art.
10 comma 3) Ha la stessa funzione dell’antico sigillo, poiché è sufficiente possedere la chiave elettronica per apporre
la firma digitale.
La prova per testimoni
Tra le prove che si formano nel processo (prove semplici) la prima disciplinata è la prova per testimoni. Consiste nelle
dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza.
Il problema della prova per testimoni è la sua ammissibilità (art. 2721 e ss.) infatti il legislatore non la vede di buon
occhio, data la sua deformabilità.
La prova per testimoni è comunque sempre ammessa per i contratti di vendita internazionale di merci e in quei casi
dove c’è un principio di prova (ad esempio la ricevuta di un pagamento che fa me