Capitolo 1: L'ordinamento giuridico
Le parole del diritto
La parola diritto deriva dal latino medioevale directus. La regula distingueva ciò che era lineare/retto da ciò che era contorto irregolare, non in linea con la regula. Norma = regola di comportamento, ma anche normalità/legalità. Lo scopo ultimo del diritto è di perseguire in una certa comunità organizzata, un ideale di giustizia. In negativo, il diritto serve a impedire che ognuno si faccia giustizia da solo; serve quindi ad evitare violenza e vendetta. (ne cives ad arma ruant)
Connotazioni della parola legge
- Legge intesa come insieme, come universo di regole. In questo caso equivale al diritto, anche se si può intendere uno specifico universo di regole come la “Legge morale”.
- Legge intesa come testo legislativo, prodotto secondo determinate procedure.
- Legge intesa come regola o come descrizione della regolarità fattuale (leggi della fisica).
Il diritto è un universo di regole. Una regola impone a qualcuno un dovere e di conseguenza viene riconosciuto un potere o una libertà ad altri. Quindi si dice che la regola riconosce e attribuisce un diritto. Ecco che si distinguono:
- Diritto oggettivo come insieme di regole legali.
- Diritto soggettivo come una libertà, una posizione di vantaggio garantita dalla legge.
Tipi di prescrizione
Una regola è una proposizione la cui funzione è quella di qualificare un comportamento come obbligatorio, vietato o lecito. La regola non descrive ma prescrive (indirizzare comportamenti). Ecco i tipi di prescrizione:
- Individuale: riguarda il comportamento di uno o più individui.
- Concreta: riguarda una o più situazioni determinate.
- Generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione.
- Astratta: prescrizione valida in ogni situazione che sia uguale a quella prevista.
Esempio:
- La sentenza è una prescrizione individuale e concreta (il giudice condanna Tizio a risarcire Caio).
- L'ordinanza del sindaco che impone a tutti gli abitanti di spalare la neve in caso di nevicate, prescrizione generale e concreta.
Regole di diritto
Per regola di diritto intendiamo prescrizioni legali che prescrivono in modo generale ed astratto, ciò che si può o si deve fare nelle varie situazioni tipo previste. (ES chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario). Hanno carattere generale ed astratto le regole contenute nei codici, nelle leggi o nei decreti e nei regolamenti.
Norma e sanzioni
Norma è sinonimo di regola. La prescrizione di un comportamento può essere resa efficace dal collegamento con una regola strumentale che prevede conseguenze negative per chi viola la prescrizione (sanzioni)
- Sanzioni civili, risarcimento di un danno provocato ad altri.
- Sanzioni penali, detenzione.
- Sanzioni amministrative, ammenda.
Fonti del diritto
Fonti del diritto: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato. Distinzione tradizionale si può fare tra fonti scritte e fonti non scritte, anche se nei sistemi contemporanei si fa la distinzione fra precedente giudiziario e atto legislativo.
Il precedente giudiziario consiste nella decisione già avvenuta su un caso analogo. Da una decisione (o da una serie) si ricava una regola che vale per i casi analoghi. L'atto legislativo è il procedimento con cui un'autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto.
L'art. 1 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile elenca le fonti del diritto italiano; mentre l'art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa spetta alle camere. Queste norme, dette di produzione, servono a stabilire come una legge può essere prodotta. Anche queste sono prodotte, ma non si può risalire all'infinito ovviamente; all'origine di tutto c'è sempre un fatto storico. Ecco che attraverso il sistema delle fonti si costituisce un ordinamento giuridico, che è un universo di regole di diritto che formano un insieme unitario e ordinato perché sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all'organizzazione di un gruppo sociale.
A far parte dell'ordinamento giuridico entrano a far parte solo quelle regole che superano la selezione delle fonti (esse sono indicate dall'ordinamento), è “diritto” solo ciò che l'ordinamento definisce come diritto. Per l'ordinamento dello stato, “diritto” è solo il diritto dello Stato italiano. Il diritto degli altri stati rappresenta solo un fatto. Il diritto internazionale (regola i rapporti tra gli stati) ha proprie fonti (consuetudini internazionali e trattati) e proprie norme, che ogni membro della comunità internazionale è tenuto a rispettare. Anche se ciò che è illecito a livello internazionale può essere lecito a livello nazionale => Solo attraverso la ratifica di una Convenzione internazionale questa avrà efficacia a livello nazionale. Tuttavia nel nostro ordinamento il diritto internazionale ha un canale preferenziale perché l'art. 10 della Costituzione dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi rende le norme generali del diritto internazionale efficaci nell'ordinamento interno.
La separazione del potere legislativo da quello giudiziario è meno netta in quegli ordinamenti dove la giurisprudenza è fonte di diritto (cioè dove parte delle regole originano dal precedente giudiziale). Laddove si tende ad avere una maggiore separazione, si caratterizza un sistema di fonti chiuso, nel quale non è dato al giudice produrre una regola di decisione. Un ordinamento completamente chiuso non è realizzabile poiché la regola di diritto si formula sotto forma di messaggio linguistico e qualsiasi messaggio linguistico può essere interpretato in più modi.
Esistono poi finestre che il sistema lascia aperte per opportunità. In molti casi il legislatore sfrutta concetti indeterminati come il dovere di buona fede, di correttezza o il comportamento di buon costume, o il metro del comune senso del pudore, che possono essere concretizzati al momento dell'interpretazione da parte del giudice in base alla realtà sociale.
Le fonti del diritto italiano
- Costituzione (e leggi costituzionali) 1/1/1948 promulgata da Enrico de Nicola, prima c'era lo statuto Albertino.
- Trattati della comunità europea (fonte di rango costituzionale), Norme che derivano dalla ratifica di Convenzioni internazionali, i regolamenti europei (hanno immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri e prevalgono sulle norme statuali difformi) e le direttive CEE (prescrizione rivolta agli stati affinché recepiscano nei propri ordinamenti determinate norme).
- Le leggi dello stato e delle regioni – intese come leggi in senso formale o come atti legislativi che hanno la stessa forza della legge (decreto-legge; decreto legislativo delegato).
- I regolamenti – che possono essere emanati dal governo, dalle regioni, dalle province e dai comuni. I regolamenti governativi intervengono a disciplinare l'esecuzione delle leggi.
- Le norme corporative ancora in vigore (o le norme poste da contratti collettivi con efficacia erga omnes).
- Gli usi (fonte di diritto sussidiaria) – vale come fonte del diritto se richiamati da altre fonti (ad esempio l'art. 1374) o in materie non regolate da altre fonti. L'uso deve avere come requisito una generale e costante uniformità di comportamento e la convinzione di osservare un obbligo giuridico. =>
- Usi normativi: consuetudini usate come fonti diritto se espressamente richiesto dalla norma o in mancanza di disposizioni scritte.
- Usi contrattuali: è la prassi contrattuale diffusa nel traffico economico. È il modo in cui normalmente si regolano particolari questioni negli accordi contrattuali. L'art. 1340 considera le clausole d'uso inserite nel contratto, anche nel silenzio delle parti.
- Usi interpretativi: il modo in cui normalmente viene inteso un certo termine o una certa clausola. Viene usato come criterio per stabilire il significato di clausole ambigue.
Il costume è il criterio cui il giudice deve fare riferimento per precisare il contenuto di norme volutamente generiche come ad esempio quando si parla di “buon costume” o “fedeltà”.
Entrata in vigore
Una volta che la disposizione normativa (proposta di legge) è stata prodotta, affinché divenga parte dell'ordinamento, è necessario pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (se si tratta di una legge statuale) o sul Bollettino Ufficiale della Regione (se si tratta di un atto regionale) o affissarla all'albo (se si tratta di norme comunali). => si garantisce la conoscibilità della norma prima della sua entrata in vigore. L'effettiva entrata in vigore avviene dopo un periodo di decorrenza (vacanza- vacatio legis) che normalmente è di 15 giorni. Può anche essere diverso. Ignorantia legis non excusat, eccezione dell'ignoranza inevitabile.
Normalmente vale il principio di irretroattività della legge, cioè la legge non dispone che per l'avvenire. Fuori dal campo penale il principio è derogabile dal legislatore, in ambito penale il principio è garantito dalla costituzione.
Abrogazione delle norme
Nel caso in cui due norme siano in conflitto tra loro è necessario cancellare una delle due. Il criterio è quello Cronologico se le norme derivano dalla stessa fonte o da fonti di pari forza prevale la norma più recente. Altrimenti prevale la norma che deriva dalla fonte più forte (principio gerarchico).
L'art. 15 delle disposizioni preliminari indica tre ipotesi di abrogazione di una norma:
- Per dichiarazione espressa dal legislatore (abrogazione espressa).
- Per incompatibilità tra le vecchie e le nuove disposizioni (abrogazione tacita).
- Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (abrogazione tacita).
L'art. 75 della costituzione prevede il referendum popolare abrogativo indetto su richiesta da 500mila elettori o da 5 consigli regionali. (no leggi tributarie e bilancia, amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La desuetudine, cioè la costante disapplicazione della regola, non costituisce causa che porta all'abrogazione della legge. Una volta abrogata una legge questa non scompare definitivamente, bensì perde vigore dalla data dell'abrogazione mantenendo la forza prescrittiva per i casi avvenuti in data precedente all'abrogazione.
Nel caso in cui il legislatore provveda a raccogliere ed a riordinare le leggi in unico atto normativo (testo unico o codici) si ha un'applicazione interessante dell'abrogazione. Il diritto transitorio regola il passaggio da una disciplina all'altra, nel caso in cui situazioni sorte sotto il vigore della vecchia disciplina non siano risolte al sopravvenire della nuova.
Illegittimità delle norme
Dire che una norma è illegittima significa rilevare un vizio nella sua formazione, che la rende inidonea alla sua funzione regolatrice (contrasto con le fonti di ordine superiore, violazione di criteri di competenza). Il giudice a cui è richiesto di applicare la norma può effettivamente rilevare la sua illegittimità costituzionale, ma non può risolverla. Solo la corte costituzionale può giudicare la norma incostituzionale. Una norma illegittima, fino a che non viene eliminata, continua ad avere effetto.
Fonti di cognizione
Si chiamano fonti di cognizione quei documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formate attraverso le fonti di produzione e sono:
- Costituzione
- Codici (codice civile, procedura civile, penale, procedura penale, navigazione)
- Leggi speciali, individuate dalla data, dal numero e dal titolo.
Capitolo 2: La struttura della norma giuridica
Schema logico della norma giuridica
Lo schema logico della norma giuridica è costante, la formulazione testuale varia da caso a caso. Il meccanismo è dunque: se si verificano certi fatti, allora si dovrà/si potrà comportarsi in un certo modo.
Per indicare la situazione a cui una norma collega certe conseguenze si usa il termine fattispecie. La situazione tipo descritta dalla norma è la fattispecie astratta, la situazione pratica a cui viene applicata la norma è la fattispecie concreta. Per ogni fattispecie la norma definisce un determinato comportamento come lecito, obbligatorio o vietato; questo collegamento viene descritto dicendo che un determinato fatto ha certi effetti o conseguenze giuridiche.
Si parla di fattispecie complessa se è composta di elementi di fatto tra loro distinti. Esempio l'acquisto della proprietà in caso di invenzione. Si parla di fattispecie a formazione progressiva quando una fattispecie complessa si forma gradualmente lungo un certo decorso di tempo. Esempio l'art. 922 per l'acquisizione della proprietà mediante contratto può prevedere una fattispecie a formazione progressiva se si inserisce nel contratto una clausola che subordina gli effetti del contratto al momento in cui verrà approvato il progetto di costruzione già presentato.
La sussunzione è un aspetto molto importante nel lavoro del giudice: riconoscere nel caso concreto i connotati della fattispecie astratta.
Testo normativo: Norma e disposizione
La disposizione normativa, cioè il testo scritto, non è che un complesso di parole a cui si deve attribuire un significato. L'operazione con cui gli si attribuisce il significato si chiama interpretazione. La norma giuridica è il significato (il risultato dell'interpretazione) della disposizione normativa. Talvolta una regola di comportamento deve essere ricavata mettendo insieme disposizioni diverse, altre disposizioni non enunciano le regole di comportamento ma si limitano a definire i presupposti per l'applicazione di tali regole.
L'art. 12 delle disposizioni preliminari disciplina l'attività di interpretazione delle leggi. STUDIARE
Si possono distinguere due tipi di interpretazione (attribuzione di significato):
- Interpretazione logica (significato coerente con lo scopo cui la regola è diretta).
- Interpretazione letterale (parola ha una gamma di significati, stabilisci significato in relazione al testo).
Può capitare che considerando la ratio (ragione pratica, scopo, logica) della norma si attribuisca alle parole un significato più ampio (interpretazione estensiva) o più ristretto (interpretazione restrittiva) rispetto a quello che deriverebbe dall'interpretazione letterale.
Provenienza dell'interpretazione
- Interpretazione giudiziale, cioè fatta dal giudice nel caso in cui è chiamato a giudicare. Nel nostro sistema questa decisione non è vincolante per gli altri decisori, a meno che non si formi un orientamento costante => eguali interpretazioni ripetute dai giudici. Questi orientamenti sono formati principalmente dalle decisioni della Corte di Cassazione.
- Interpretazione dottrinale deriva dalle proposte di interpretazione avanzate dagli studiosi del diritto. In altri sistemi le proposte degli studiosi sono considerate una fonte da cui i giudici possono attingere per prendere le decisioni; non è così da noi, dove però una buona proposta ha buone probabilità di essere accolta.
- Interpretazione autentica => è quella effettuata dallo stesso legislatore mediante nuove disposizioni normative che indicano come devono essere interpretate le disposizioni vigenti.
Nel caso in cui non sia possibile risolvere un caso, nemmeno ricorrendo all'interpretazione estensiva, e dato che non è permesso al giudice di creare una regola di diritto, è necessario seguire il postulato della completezza dell'ordinamento (che non è espressamente riportato nell'art.12 disp. prel., ne è solo la premessa logica del 2° comma) che indica due criteri:
- Analogia: è un criterio logico che prevede soluzioni simili per problemi simili. Dunque utilizzo di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. L'analogia non porta ad applicare al caso non previsto la regola che disciplina il caso simile (non funziona così di default ma è il giudice che deve decidere se la cosa sia fattibile o meno), ma avendo riguardo alla disposizione che vale per la situazione analoga, il giudice stabilirà una regola concreta adatta alla questione che deve risolvere. Le leggi penali ed eccezionali non possono essere applicate per analogia, visto il carattere “creativo” di questo sistema.
- Analogia Iuris (o Principi generali dell'ordinamento giuridico): la parte finale dell'art. 12 disp. prel. prescrive di ricavare dall'ordinamento italiano delle linee di tendenza e di formulare da queste dei principi, che spesso risultano essere impliciti. Importante è non confondere i principi con le clausole generali (regole di ampio contenuto) come ad esempio “secondo buona fede” ecc…
Interpretazione sistemica => attribuire a una disposizione normativa quel significato, che essa può avere in quanto posta in relazione con tutte le altre disposizioni che fanno parte del “sistema”. L'idea è che vi sia una coerenza tra le ratio delle norme.
Capitolo 3: L'ambito del diritto privato
Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari (che riguardano singoli individui e gruppi), che sono trattati come interessi disponibili: bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio. Il diritto privato lascia molto spazio alla possibilità dei singoli di regolare da sé la soddisfazione dei propri interessi (autonomia privata). Lo strumento di questa autonomia privata è il contratto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto privato, riassunto
-
Riassunto Diritto privato
-
Diritto Privato - Riassunto completo
-
Riassunto esame Diritto privato, prof. Rolli, libro consigliato Diritto privato Galgano