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- RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha quando la prestazione di una

parte diventa eccessivamente onerosa, cioè supera la normale alea del contratto,

rispetto all’altra a causa di eventi straordinari e imprevedibili.

La risoluzione può essere evitata dalla parte contro cui domandata tramite la modifica

delle condizioni secondo equità.

La clausola penale ha lo scopo di determinare in modo certo la misura del

risarcimento, liberando il danneggiato dal relativo onere probatorio ed è dovuta

indipendentemente dalla prova del danno.

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale se non è

stata stipulata per ritardo ed è ammessa la riduzione se eccessiva.

La caparra confirmatoria si ha quando al momento della conclusione del contratto una

parte dà all'altra, a titolo di caparra una somma di danaro o una quantità di cose

fungibili e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione

dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,

tenendo la caparra se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta l'altra può

recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione

del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

La caparra penitenziale è il corrispettivo del recesso se nel contratto è stipulato il

diritto di recesso per una o per entrambe le parti dove il recedente perde la caparra

data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.

Classificazione delle obbligazioni:

- Obbligazioni semplici l’oggetto è un’unica prestazione;

- Obbligazioni alternative l’oggetto è composto da due o più prestazioni e il

debitore si libera eseguendone una. Di regola la scelta compete al debitore e

quindi l’obbligazione diventa semplice;

- Obbligazioni facoltative l’oggetto ha una sola prestazione, con facoltà del

debitore di eseguirne un’altra liberandosi.

La distinzione tra alternativa e facoltativa è rilevante in caso di impossibilità

sopravvenuta, nelle alternative l’impossibilità non libera il debitore mentre nelle

facoltative sì.

- OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

I debiti pecuniari si estinguono con moneta con corso legale nello Stato al tempo del

pagamento e per il suo valore nominale e se la somma dovuta era determinata in una

moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in

moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Il principio vale per le “obbligazioni di valuta” ma non per le “obbligazioni di valore”

che sono sorte avendo ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una

somma di denaro (in questo caso l’obbligazion e pecuniaria è solo sostitutiva) dove il

creditore ha diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Si distinguono interessi alla fonte, legali oppure convenzionali e alla funzione,

corrispettivi/compensativi (veri frutti del denaro) o moratori (risarcimento per il

ritardo).

Sono vietati gli interessi usurari oltre il 50% del tasso medio di interesse praticato

dalle banche e dagli intermediari finanziari e di regola non è ammesso l’anatocismo.

Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a una condotta diligente mentre nelle

obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto.

Le modalità dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria:

- Adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo anche se la prestazione è

divisibile;

- Per quanto riguarda il luogo bisogna guardare all’accordo tra le parti, poi agli

usi, alla natura e alle altre circostanze. Ci sono 3 regole, consegna di cosa

determinata nel luogo in cui la cosa era al momento in cui è sorta

l’obbligazione, pagamento della somma di denaro al domicilio del creditore al

tempo della scadenza e altre prestazioni da eseguire al domicilio del creditore

alla scadenza; quelle al domicilio si dicono chiedibili mentre gli altri portabili;

L’obbligazione va compiuta immediatamente salvo termini diversi.

- Il debitore non si libera eseguendo una prestazione diversa dalla dovuta, anche

se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta. In questo caso

l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita datio in

solutum.

Se un interdetto o un minore pagano un debito e sono capaci di intendere e volere non

possono impugnare il pagamento, se invece non sono capaci di intendere e di volere si

può chiedere e ottenere la restituzione.

Il creditore deve accettare la prestazione e verificare che corrisponda alla dovuta,

quindi deve avere capacità d’agire.

Il pagamento fatto a persona senza capacità d’agire non libera il debitore a meno che

non si provi che il pagamento fosse a vantaggio dell’incapace.

Solidarietà nel debito l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati

tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto

all'adempimento per la totalità e che quindi l'adempimento da parte di uno libera tutti

gli altri oppure quando tra più creditori ognuno può chiedere l'adempimento dell'intera

obbligazione e se conseguito da uno libera i debitori verso tutti i creditori.

Obbligazione parziaria se ci sono più debitori o creditori di una prestazione divisibile e

la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può domandare il

soddisfacimento del credito solo per le rispettive parti, e ciascuno dei debitori non è

tenuto a pagare il debito se non per la sua parte.

- I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

Modi satisfattori sono la compensazione che può essere legale, giudiziale o volontaria

oppure per confusione.

Modi non satisfattori sono la novazione, la remissione e l’impossibilità sopravvenuta.

La compensazione si ha quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra e i

debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

La compensazione è legale quando i due debiti sono omogenei e non hanno ad

oggetto denaro o cose fungibili dello stesso genere, sono liquidi (precisi nel loro

ammontare) e sono esigibili cioè non sottoposti a condizione.

La compensazione è giudiziale quando i debiti sono omogenei e esigibili ma non

liquidi.

La compensazione volontaria è possibile a condizioni preventivamente stabilite.

Si ha confusione quando due posizioni giuridiche che sussistano a soggetti diversi si

riuniscono in capo a una sola persone.

La novazione si ha quando le parti si accordano per sostituire l’obbligazione esistente

con una nuova ed è senza effetto se non esiste l'obbligazione originaria.

Se l'obbligazione originaria deriva da un titolo annullabile la novazione è valida se il

debitore era a conoscenza del vizio originario. La novazione è soggettiva quando viene

cambiato il soggetto obbligato.

La remissione si ha quando il creditore non vuole la prestazione con una dichiarazione

comunicata al debitore salvo che questo non voglia approfittarne.

Per impossibilità sopravvenuta l'obbligazione si estingue quando per una causa non

imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché perdura, non è responsabile del

ritardo nell'adempimento e si estingue quando il creditore non ha più interesse a

conseguirla.

- INADEMPIMENTO

Il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri

(responsabilità patrimoniale), e per creare soddisfazione il creditore si può rivolgere al

giudice perché disponga un’esecuzione coattiva o forzata.

Conseguenze per inadempimento in base al tipo di obbligazione:

- se obbligo di consegna, rilascio o pagamento di somme c’è l’esecuzione in

forma specifica;

- se obbligo di fare non personale c’è esecuzione da altri a spese del debitore;

- se obbligo di non fare (materiale) c’è la distruzione della cosa;

- se obbligo di concludere un contratto c’è sentenza costitutiva;

- negli altri casi (es. obblighi di fare personale) c’è il risarcimento del danno per

equivalente.

La determinazione del danno si ha in base al danno emergente e lucro cessante e sono

risarcibili solo i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione e che siano

conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento (nesso eziologico).

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è

diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze e non è dovuto

per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando ordinaria diligenza.

In caso di impossibilità di dimostrare il danno questo può essere stabilito secondo

equità dal giudice.

- MORA DEL DEBITORE

C’è mora del debitore il debitore è considerato giuridicamente inadempiente e può

seguire al ritardo o anche indipendentemente dal ritardo.

Il debitore che non adempie nei tempi deve essere costituito in mora mediante

intimidazione o richiesta di adempiere per iscritto dal creditore.

La mora non è necessaria quando il debito deriva da illecito, quando il debitore ha

dichiarato per iscritto di non voler adempiere e quando è scaduto il termine se la

prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore e le obbligazioni di non fare

non rientrano nella mora.

Nel caso in cui il debitore sia pronto ad adempiere ma non può farlo perché il creditore

non riceve la prestazione, il debitore non è in mora se ha fatto questa offerta

tempestivamente.

Gli effetti della mora sono risarcire il danno provocato nel ritardo dell’adempimento,

che il debitore sopporta il rischio della impossibilità sopravvenuta per causa non

imputabile e se l’obbligazione aveva ad oggetto la consegna di una cosa determinata

il debitore si può liberare provando che questo sarebbe perito ugualmente dal

creditore, se invece era una cosa illecitamente sottratta non si libera dall’obbligo.

- MORA DEL CREDITORE

Il creditore è in mora quando senza motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento

offerto dal debitore oppure non compie quanto è necessario affinché debitore possa

adempiere all'obbligazione.

Fasi che portano alla liberazione del debitore:

- il debitore offre di eseguire

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoorla97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.