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- RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha quando la prestazione di una
parte diventa eccessivamente onerosa, cioè supera la normale alea del contratto,
rispetto all’altra a causa di eventi straordinari e imprevedibili.
La risoluzione può essere evitata dalla parte contro cui domandata tramite la modifica
delle condizioni secondo equità.
La clausola penale ha lo scopo di determinare in modo certo la misura del
risarcimento, liberando il danneggiato dal relativo onere probatorio ed è dovuta
indipendentemente dalla prova del danno.
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale se non è
stata stipulata per ritardo ed è ammessa la riduzione se eccessiva.
La caparra confirmatoria si ha quando al momento della conclusione del contratto una
parte dà all'altra, a titolo di caparra una somma di danaro o una quantità di cose
fungibili e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione
dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,
tenendo la caparra se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta l'altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
La caparra penitenziale è il corrispettivo del recesso se nel contratto è stipulato il
diritto di recesso per una o per entrambe le parti dove il recedente perde la caparra
data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.
Classificazione delle obbligazioni:
- Obbligazioni semplici l’oggetto è un’unica prestazione;
- Obbligazioni alternative l’oggetto è composto da due o più prestazioni e il
debitore si libera eseguendone una. Di regola la scelta compete al debitore e
quindi l’obbligazione diventa semplice;
- Obbligazioni facoltative l’oggetto ha una sola prestazione, con facoltà del
debitore di eseguirne un’altra liberandosi.
La distinzione tra alternativa e facoltativa è rilevante in caso di impossibilità
sopravvenuta, nelle alternative l’impossibilità non libera il debitore mentre nelle
facoltative sì.
- OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
I debiti pecuniari si estinguono con moneta con corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale e se la somma dovuta era determinata in una
moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in
moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Il principio vale per le “obbligazioni di valuta” ma non per le “obbligazioni di valore”
che sono sorte avendo ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una
somma di denaro (in questo caso l’obbligazion e pecuniaria è solo sostitutiva) dove il
creditore ha diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Si distinguono interessi alla fonte, legali oppure convenzionali e alla funzione,
corrispettivi/compensativi (veri frutti del denaro) o moratori (risarcimento per il
ritardo).
Sono vietati gli interessi usurari oltre il 50% del tasso medio di interesse praticato
dalle banche e dagli intermediari finanziari e di regola non è ammesso l’anatocismo.
Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a una condotta diligente mentre nelle
obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto.
Le modalità dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria:
- Adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo anche se la prestazione è
divisibile;
- Per quanto riguarda il luogo bisogna guardare all’accordo tra le parti, poi agli
usi, alla natura e alle altre circostanze. Ci sono 3 regole, consegna di cosa
determinata nel luogo in cui la cosa era al momento in cui è sorta
l’obbligazione, pagamento della somma di denaro al domicilio del creditore al
tempo della scadenza e altre prestazioni da eseguire al domicilio del creditore
alla scadenza; quelle al domicilio si dicono chiedibili mentre gli altri portabili;
L’obbligazione va compiuta immediatamente salvo termini diversi.
- Il debitore non si libera eseguendo una prestazione diversa dalla dovuta, anche
se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta. In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita datio in
solutum.
Se un interdetto o un minore pagano un debito e sono capaci di intendere e volere non
possono impugnare il pagamento, se invece non sono capaci di intendere e di volere si
può chiedere e ottenere la restituzione.
Il creditore deve accettare la prestazione e verificare che corrisponda alla dovuta,
quindi deve avere capacità d’agire.
Il pagamento fatto a persona senza capacità d’agire non libera il debitore a meno che
non si provi che il pagamento fosse a vantaggio dell’incapace.
Solidarietà nel debito l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto
all'adempimento per la totalità e che quindi l'adempimento da parte di uno libera tutti
gli altri oppure quando tra più creditori ognuno può chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e se conseguito da uno libera i debitori verso tutti i creditori.
Obbligazione parziaria se ci sono più debitori o creditori di una prestazione divisibile e
la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può domandare il
soddisfacimento del credito solo per le rispettive parti, e ciascuno dei debitori non è
tenuto a pagare il debito se non per la sua parte.
- I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Modi satisfattori sono la compensazione che può essere legale, giudiziale o volontaria
oppure per confusione.
Modi non satisfattori sono la novazione, la remissione e l’impossibilità sopravvenuta.
La compensazione si ha quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra e i
debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
La compensazione è legale quando i due debiti sono omogenei e non hanno ad
oggetto denaro o cose fungibili dello stesso genere, sono liquidi (precisi nel loro
ammontare) e sono esigibili cioè non sottoposti a condizione.
La compensazione è giudiziale quando i debiti sono omogenei e esigibili ma non
liquidi.
La compensazione volontaria è possibile a condizioni preventivamente stabilite.
Si ha confusione quando due posizioni giuridiche che sussistano a soggetti diversi si
riuniscono in capo a una sola persone.
La novazione si ha quando le parti si accordano per sostituire l’obbligazione esistente
con una nuova ed è senza effetto se non esiste l'obbligazione originaria.
Se l'obbligazione originaria deriva da un titolo annullabile la novazione è valida se il
debitore era a conoscenza del vizio originario. La novazione è soggettiva quando viene
cambiato il soggetto obbligato.
La remissione si ha quando il creditore non vuole la prestazione con una dichiarazione
comunicata al debitore salvo che questo non voglia approfittarne.
Per impossibilità sopravvenuta l'obbligazione si estingue quando per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché perdura, non è responsabile del
ritardo nell'adempimento e si estingue quando il creditore non ha più interesse a
conseguirla.
- INADEMPIMENTO
Il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri
(responsabilità patrimoniale), e per creare soddisfazione il creditore si può rivolgere al
giudice perché disponga un’esecuzione coattiva o forzata.
Conseguenze per inadempimento in base al tipo di obbligazione:
- se obbligo di consegna, rilascio o pagamento di somme c’è l’esecuzione in
forma specifica;
- se obbligo di fare non personale c’è esecuzione da altri a spese del debitore;
- se obbligo di non fare (materiale) c’è la distruzione della cosa;
- se obbligo di concludere un contratto c’è sentenza costitutiva;
- negli altri casi (es. obblighi di fare personale) c’è il risarcimento del danno per
equivalente.
La determinazione del danno si ha in base al danno emergente e lucro cessante e sono
risarcibili solo i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione e che siano
conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento (nesso eziologico).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze e non è dovuto
per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando ordinaria diligenza.
In caso di impossibilità di dimostrare il danno questo può essere stabilito secondo
equità dal giudice.
- MORA DEL DEBITORE
C’è mora del debitore il debitore è considerato giuridicamente inadempiente e può
seguire al ritardo o anche indipendentemente dal ritardo.
Il debitore che non adempie nei tempi deve essere costituito in mora mediante
intimidazione o richiesta di adempiere per iscritto dal creditore.
La mora non è necessaria quando il debito deriva da illecito, quando il debitore ha
dichiarato per iscritto di non voler adempiere e quando è scaduto il termine se la
prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore e le obbligazioni di non fare
non rientrano nella mora.
Nel caso in cui il debitore sia pronto ad adempiere ma non può farlo perché il creditore
non riceve la prestazione, il debitore non è in mora se ha fatto questa offerta
tempestivamente.
Gli effetti della mora sono risarcire il danno provocato nel ritardo dell’adempimento,
che il debitore sopporta il rischio della impossibilità sopravvenuta per causa non
imputabile e se l’obbligazione aveva ad oggetto la consegna di una cosa determinata
il debitore si può liberare provando che questo sarebbe perito ugualmente dal
creditore, se invece era una cosa illecitamente sottratta non si libera dall’obbligo.
- MORA DEL CREDITORE
Il creditore è in mora quando senza motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento
offerto dal debitore oppure non compie quanto è necessario affinché debitore possa
adempiere all'obbligazione.
Fasi che portano alla liberazione del debitore:
- il debitore offre di eseguire